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DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 MARZO 2017.
R E L A Z I O N E
1. FINALITÀ
L’Accordo in questione ha lo scopo di fornire un adeguato framework giuridico per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 12 articoli:
L’Art. 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti.
L’Art. 2 stabilisce che le Autorità competenti all’implementazione dell’Accordo sono i rispettivi Ministeri della difesa.
L’Art. 3 prevede la possibilità di stipula di ulteriori Intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione che possono essere così sintetizzate:
− sicurezza militare e difesa;
− sviluppo e ricerca scientifica, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi della difesa;
− industria militare e della difesa;
− esportazione ed importazione di armi in accordo alle rispettive norme nazionali;
− questioni relative all’ambiente associate alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari;
− medicina, storia ed eventi sportivi militari;
− visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
− scambio nel campo della formazione e dell’addestramento, nonché partecipazione a seminari, conferenze e simposi;
− altre aeree e modalità di interesse delle Parti.
L’Art. 4 stabilisce la cooperazione nel campo dell’industria della difesa nel rispetto degli ordinamenti nazionali:
− navi e relativo equipaggiamento;
− aerei ed elicotteri militari;
− carri armati e veicoli per uso militare;
− armi a medio e largo calibro e relative munizioni;
− armi da fuoco e relative munizioni;
− bombe, mine (eccetto quelle anti uomo), missili, torpedoni e relativi equipaggiamenti di controllo;
− esplosivi e propellenti per uso militare;
− sistemi elettronici e videocamere per uso militare e relativi equipaggiamenti;
− materiale speciale blindato per uso militare;
− articoli speciali per l’addestramento;
− strutture ed equipaggiamenti per la produzione, collaudo e controllo delle armi e delle munizioni;
− speciali equipaggiamenti per uso militare.
Le attività nel campo dell’industria della difesa, della ricerca, dello sviluppo di equipaggiamento militare e munizionamento possono avvenire nei seguenti modi:
− ricerca e sviluppo scientifico;
− scambio di esperienze nel campo della tecnologia;
− produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nelle aree identificate dalle Parti;
− supporto alle industrie della difesa ed alle istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.
L’Art. 5 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (includendo i brevetti) derivante da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
L’Art. 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire cure d’urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
L’Art. 7 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi dal proprio personale che minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell’esecuzione o in relazione con il servizio.
L’Art. 8 prevede che in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dal presente Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante con un accordo tra le Parti.
L’Art. 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità con le leggi dei due Paesi. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla finalizzazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati
L’Art. 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo verranno attraverso negoziazioni e consultazioni, attraverso i canali diplomatici. Durante le consultazioni e le negoziazioni, le Parti continueranno ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Accordo.
L’Art. 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell’Accordo attraverso protocolli separati, che saranno parti integranti del presente Accordo e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore con le medesime modalità previste per l’Accordo di cui all’art. 12.
L’Art. 12 stabilisce che l’Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica per iscritto, attraverso i canali diplomatici, con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine ed avrà durata indeterminata. Ciascuna parte può denunciare il presente Accordo, inviando almeno sei mesi prima della risoluzione dell’Accordo una notifica scritta attraverso i canali diplomatici, all'altra Parte. In caso di risoluzione del presente Accordo, le misure di protezione previste nell’ambito dello stesso continueranno ad applicarsi alle informazioni classificate, trasmesse o prodotte nel corso della cooperazione tra le Parti, fino a quando la classificazione di sicurezza non sarà rimossa secondo la procedura stabilita. Inoltre, la risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste nell’ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
L’Accordo è sottoscritto in due esemplari originali in lingua inglese, turkmena e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione farà fede il testo in lingua inglese.