ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
la Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa nella Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, co- dice fiscale 80005050507, rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresen- tante pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, a tale atto debitamente autorizzato (nel seguito, “Scuola”),
E
l’Ordine degli Psicologi della Toscana, con sede in Firenze nella Xxx Xxxxxxxxxxx 00/0, codice fiscale 92009700458, rappresentato dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, a tale atto debitamente auto- rizzato (nel seguito, “Ordine”),
entrambi nel seguito congiuntamente indicati anche come “Parti”.
Premesso che
a) la Scuola è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale, con peculiare natura residenziale e col- legiale, la cui numerosa comunità studentesca è composta da circa 600 al- lievi appartenenti alla fascia di età 18-27 anni;
b) la Scuola incentiva rapporti di collaborazione anche con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e conven- zioni;
c) la Scuola intende assicurare ai propri allievi servizi adeguati e funzionali allo sviluppo dei loro percorsi di studio e di ricerca, anche con l’ausilio del proprio Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizza- zione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (nel seguito, “CUG”), che ha funzioni propositive, consultive e di verifica anche per la
valorizzazione del benessere lavorativo e per prevenire e rimuovere le di- scriminazioni di qualsiasi natura, il disagio psicologico e il mobbing;
d) l’Ordine è un ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero della Sa- lute, strutturato a livello regionale, che ha, tra i propri compiti, anche quello di promuovere ogni iniziativa affinché gli Ordini Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l’intervento dei professionisti nelle ri- spettive attività;
e) è interesse dell’Ordine diffondere le buone prassi dell’intervento psicologi- co e favorire una progettazione psicosociale che ponga in rilievo il contri- buto scientifico della psicologia;
f) è altresì interesse dell’Ordine promuovere la professione di psicologo pres- so aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benesse- re e della salute;
g) le Parti condividono la convinzione che per il benessere psicologico degli allievi della Scuola sia necessario assicurare loro un servizio di consulenza specialistica di counselling e assessment clinico, legato ad un progetto strutturato e pluriennale;
h) le Parti sono altresì convinte che il predetto servizio possa essere utile an- che allo sviluppo delle sensibilità istituzionali della Scuola e della sua inte- ra comunità accademica, in coerenza con le migliori esperienze nazionali ed internazionali;
i) la Scuola fornisce già da molti anni ai propri allievi un servizio di consu- lenza psicologica attraverso una specifica collaborazione con l’U.O. di Psi-
cologia della Asl 5 di Pisa;
j) è interesse della Scuola, anche alla luce della normativa vigente in materia di appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.), avviare una specifica procedura per selezionare gli operatori specializzati cui affidare il servizio indicato al precedente punto g);
k) in considerazione del peculiare oggetto del servizio e della struttura del mercato di riferimento, la Scuola ha richiesto all’Ordine la sua collabora- zione nei termini infra indicati;
l) l’Ordine, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, ha espresso il pro- prio consenso e interesse a collaborare con la Scuola;
m) le Parti pertanto disciplinano con il presente atto (nel seguito, “Accordo”) i termini della reciproca collaborazione.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 Oggetto
L’oggetto dell’Accordo è la collaborazione fra le Parti per la predisposizione e gestione della procedura di gara che sarà indetta dalla Scuola per selezionare gli operatori specializzati cui affidare un servizio pluriennale di consulenza specia- listica di counselling e assessment clinico in favore dei propri allievi per le mo- tivazioni indicate in premessa (nel seguito, “Servizio”).
Art. 2 Finalità
La finalità dell’Accordo è quella di consentire alla Scuola la definizione e affi- damento del Servizio nei termini più efficaci ed efficienti possibili ed allineato alle migliori esperienze nazionali ed internazionali, avvalendosi delle compe-
tenze e delle professionalità dell’Ordine e dei propri esponenti, e per assicurare la più ampia partecipazione possibile alla procedura di affidamento.
Art. 3 Impegni delle Parti
L’Ordine si impegna a collaborare con la Scuola, attraverso propri rappresen- tanti, per definire il Servizio nei termini che saranno necessari per predisporre il relativo capitolato di gara.
In particolare, l’Ordine si impegna a definire i requisiti necessari per svolgere le attività professionali previste nell’ambito del Servizio, e quindi partecipare alla procedura di aggiudicazione, nonché ad effettuare una valutazione dell’esito dell’affidamento del Servizio a terzi che sarà messa a disposizione del CUG della Scuola.
L’Ordine inoltre dichiara la propria disponibilità a designare uno psicologo spe- cializzato nella commissione giudicatrice che sarà nominata dalla Scuola.
La Scuola, si impegna a recepire le motivate proposte che saranno formulate dall’Ordine e a nominare, nella commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio, il professionista designato dall’Ordine, purché in possesso dei requisi- ti di legge e compatibilmente con le disposizioni del Codice dei contratti pub- blici inerenti all’attivazione dell’Albo dei commissari.
Resta inteso che i rappresentanti dell’Ordine che contribuiranno alla stesura de- gli atti di gara non potranno presentare offerta nella procedura di gara né essere nominati componenti della commissione giudicatrice.
Art. 4 Gruppo di lavoro
Le Parti convengono di istituire un gruppo di lavoro paritetico avente il compito
di coordinare e monitorare le attività previste dall’Accordo e composto come segue:
• per la Scuola: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx) e Xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx@xxx.xx), rispettivamente psicologa del lavoro e Dirigente della Scuola;
• per l’Ordine: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (lau-
xx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) e Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (chri- xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Ordine.
Art. 5 Durata
L’Accordo entra in vigore dalla data di perfezionamento ed avrà termine il 31 dicembre 2020, restando inteso che la durata potrà essere concordemente modi- ficata in funzione dello svolgimento delle attività previste dall’Accordo stesso.
Art. 6 Riservatezza
Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite nell’ambito di svolgimento delle at- tività previste dall’Accordo.
Art. 7 Modifiche
L’Accordo può essere modificato solo previo consenso scritto di tutte le Parti. Pisa, data della firma digitale
Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, data della firma digitale
Per l’Ordine degli Psicologi della Toscana, il Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.