CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Sintesi CCNL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1
COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Sottoscritto dalle parti sindacali | |
datoriali e dei lavoratori: | |
CONFLAVORO PMI | |
CONFSAL | |
FESICA | In vigore dal |
12.09.2018 al 11.09.2021 |
CAMPO DÌ APPLICAZIONE
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente e, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Il presente CCNL si applica alle aziende rientranti nei settori sotto specificati:
A) Alimentazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto di generi alimentari (ad eccezione delle rivendite di pane e pasta alimentari che sono annesse ai forni), commercio all’ingrosso di generi alimentari, commercio al minuto e all’ingrosso di acque minerali e di prodotti oleari, supermercati, ipermercati, discount, importatori e torrefattori di caffè.
B) Piante, fiori e simili: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio all’ingrosso e al minuto di piante e fiori ornamentali, piante aromatiche, prodotti erboristici, produzione e rivendita di piante medicinali e aromatiche.
C) Generi vari: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio all’ingrosso e al dettaglio di tessuti, calzature, abbigliamento, articoli da viaggio, casalinghi, giocattoli, libri e giornali, autoveicoli, motocicli, cicli, materiali da costruzione, generi di monopolio, articoli d’arredamento, elettrodomestici, oggetti di cancelleria, armi e munizioni. Impianti distribuzione carburante e/o metano compresso per autotrazione, gioiellerie, profumerie.
D) Ausiliari del commercio: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, imprese portuali di controllo, import-export.
E) Servizi: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, servizi di informatica, consulenza di direzione e organizzazione aziendale, factoring, recupero crediti, aziende del settore della sosta e dei parcheggi, aziende di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili, imprese di leasing, call center, telemarketing, imprese di organizzazione e gestione congressi e mostre, agenzie di operazioni doganali, imprese che effettuano servizi di interpretariato e traduzione.
ISTITUTI E CONTENUTI
ISTITUTI | CONTENUTI |
Periodo di prova Art.2 | 6 MESI: Quadri e primo livello. 3 MSEI: secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello. |
Orario di lavoro Art. 7 | 40 ore settimanali suddivise in 5 giornate lavorative per la generalità dei lavoratori. 45 ore settimanali dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti. 42 ore settimanali aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione. 40 ore settimanali dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante autostradali. 38 ore settimanali per i dipendenti da aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash and carry e ipermercati. |
Flessibilità orario Art. 9 | In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa , è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane. |
Banca delle ore Art. 10 | Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore. |
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13 | Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. In deroga al limite indicato, è sempre ammesso il ricorso al lavoro straordinario per ciascun lavoratore in relazione ai casi indicati all’art. 11, 2°comma, CCNL (quali, ad esempio: eccezionali esigenze tecniche e/o organizzative, casi di forza maggiore). Maggiorazioni sulla quota ordinaria di retribuzione nella misura del: 13% lavoro straordinario diurno (dalla 41a alla 48a ora settimanale); 18% lavoro straordinario diurno (eccedenti la 48a ora settimanale); 48% lavoro straordinario notturno esclusi i turni regolari di servizio (dalle ore 22 alle ore 6); 28% lavoro straordinario festivo e di domenica. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 22:00 e le ore 6:00. Il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino. La retribuzione oraria, in tale caso, è maggiorata del 13%. Tale maggiorazione è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione normale di cui all’art.25. |
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14 | Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 30% sulla quota oraria della retribuzione. |
Ferie e permessi Art. 15/19 | Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane: Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. |
Tipologie di retribuzione Art. 25 | La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “164” personale con trentotto ore settimanali, “168” per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali, “182” per il personale con orario normale di quarantadue ore settimanali, “195” per il personale con quarantacinque ore settimanali. Per le aziende di nuova costituzione, in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti (limitatamente ai livelli 3°,4°,5°,6°) le retribuzioni ridotte previste nella tabella E allegata al presente CCNL. Necessario inviare comunicazione preventiva all’E.BI.A.S.P. |
Mensilità | 13° e 14° mensilità. |
Premio risultato Art. 30 | Potrà essere negoziato in sede aziendale. |
Scatto di merito Art. 31 | Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori. L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione. |
Malattia Art. 34 e ss | Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre estendibili su richiesta del lavoratore (12 mesi per malattie gravi ex art. 38 bis). Inoltre potrà usufruire di ulteriori 120 giorni mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa). |
Trattamento economico per malattia Art. 37 | Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Massimo 45 giorni di malattia integrabili nell’arco di un anno. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno. |
Infortunio Art. 40 | Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento. L’indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere: il 60% per i tre giorni di carenza; il 90% dal 5° al 20° giorno; il 100% della normale retribuzione dal 21° al 180° giorno. |
Preavviso Art. 50 Per il datore di lavoro: Livello di Anzianità di servizio Anzianità di servizio Anzianità di servizio inquadramento fino a 5 anni oltre 5 e fino a 10 anni oltre 10 anni Quadri e 1° Livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni livello 2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni livello 4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni livello 6° e 7° 15 giorni 20 giorni 20 giorni Per il lavoratore: Livello di Anzianità di servizio Anzianità di servizio Anzianità di servizio inquadramento fino a 5 anni oltre 5 e fino a 10 anni oltre 10 anni Quadri e 1° Livello 45 giorni 60 giorni 90 giorni livello 2° e 3° 20 giorni 30 giorni 45 giorni livello 4° e 5° 15 giorni 20 giorni 30 giorni livello 6° e 7° 10 giorni 15 giorni 15 giorni | |
Contrattazione collettiva decentrata Art. 52 | Dall’entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. Rientrano nell’ambito della contrattazione aziendale gli Istituti di cui all’art. 52. |
Part time Art.53 e ss | Sono ammesse clausole di flessibilità ed elastiche. Il lavoro a tempo Part time può essere: • orizzontale: come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; • verticale: come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; • misto: come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. |
Lavoro intermittente Art.63 e ss | Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. |
Tempo determinato Art.69 e ss | Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione (n. 1 lavoratori nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti). A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra. |
Telelavoro e lavoro agile Art. 80 e ss | Alla contrattazione aziendale è demandata la disciplina in dettaglio. |
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 94 e ss | -Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”,vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. |
Assistenza Sanità integrativa Art. 99 | Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore , da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP , in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: |
da 1 a 5 : € 50,00 | |
da 6 a 15 : € 100,00 | |
da 16 a 30 : € 150,00 | |
da 31 a 40 : € 250,00 | |
da 41 a 50: € 300,00 | |
oltre 50: € 350,00 | |
Classificazione del personale Art. 101 e ss | Organizzata su 7 livelli con declaratorie contrattuali per ogni livello. |
REGOLAMENTO DELL’APPRENDISTATO
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni relative al 6° livello di inquadramento, l’inquadramento ed il conseguente trattamento economico saranno al 7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
Apprendistato professionalizzante.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 d.lgs.n.81/2015).Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai Lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
- 1° anno: 50%
- 2° anno: 50%
- 3° anno: 65%
- 4° anno: 70%
La retribuzione degli apprendisti fissata al 70% si applica nei casi in cui la cui durata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.
Trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 6°.
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti sono determinati come segue.
Due livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
Un livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine del periodo di apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Apprendistato in cicli stagionali
Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
TABELLE RETRIBUTIVE
Retribuzioni Base
Inquadramento | Paga Base |
Quadri | € 2699,90* |
Primo Livello | € 2248,10 |
Secondo Livello | € 2012,50 |
Terzo Livello | € 1793,20 |
Quarto Livello | € 1618,80 |
Xxxxxx Xxxxxxx | € 1511,00 |
Sesto Livello | € 1408,00 |
Settimo Livello | € 1283,40 |
O.v. A | € 1563,40 |
O.v. B | € 1392,40 |
*) di cui euro 260,77 quale indennità di funzione come disciplinataall’art.101 CCNL
E- Retribuzioni di primo ingresso (per i livelli 4° e 5°) e per aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di nuova attività (per i livelli 3°, 4°, 5° e 6°).
Inquadramento | Paga Base dal 01.01.2019 | Paga base 1° anno | Paga base 2° anno |
Quadri | € 2699,90 | - | - |
Primo Livello | € 2248,10 | - | - |
Secondo Livello | € 2012,50 | - | - |
Xxxxx Xxxxxxx | € 1793,20 | € 1703,54 | € 1748,37 |
Quarto Livello | € 1618,80 | € 1537,86 | € 1578,33 |
Xxxxxx Xxxxxxx | € 1511,00 | € 1435,45 | € 1473,23 |
Sesto Livello | € 1408,00 | € 1337,60 | € 1372,80 |
Settimo Livello | € 1283,40 | - | - |
Operatori di vendita A | € 1563,40 | - | - |
Operatori di vendita B | € 1392,40 | - | - |