INDICE
“AZ INFINITY LIFE”
Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked
Condizioni di Contratto e
Regolamento del Fondo Interno Dedicato
Data di validità: 1° gennaio 2019
INDICE
GLOSSARIO |
CONDIZIONI DI CONTRATTO |
1. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
2. PREMORIENZA DEL CONTRAENTE RISPETTO ALL’ASSICURATO
3. PRESTAZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
4. DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
5. PREMI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
6. REVOCA DELLA PROPOSTA
7. RECESSO DAL CONTRATTO
8. FONDO INTERNO DEDICATO CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE
9. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
10. COSTI
11. PREMI AGGIUNTIVI
12. RISCATTO
13. VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI DEL FONDO INTERNO DEDICATO
14. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
15. PRESTITI
16. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ
17. PEGNO E VINCOLO
18. CESSIONE
19. VARIAZIONI CONTRATTUALI
20. BENEFICIARI
21. TITOLARITÀ DEL FONDO INTERNO DEDICATO
22. DUPLICATO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
23. IMPOSTE
24. TRASFORMAZIONE
25. ARROTONDAMENTI
26. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
27. FORO COMPETENTE
0
ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI CONTRATTO: REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO
GLOSSARIO
Ai fini di quanto di seguito rappresentato si deve fare riferimento alle seguenti definizioni:
Età | L’età viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a 6 mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi. |
Giorno di Calcolo (della Quota) | Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni viene determinato dalla Società giornalmente nei giorni di mercati aperti. |
Giorno di Conclusione | Il Contratto si considera concluso il giorno successivo (se di mercati aperti ovvero il primo giorno di mercati aperti successivo) a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento, sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta e il Questionario medico semplificato - trasmessi dal Soggetto Distributore - ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all’investitore-contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima, avendone valutato l’eventuale rischio. |
Giorno di Decorrenza | Giorno dal quale decorre la garanzia assicurativa. Il Giorno di Decorrenza coincide con il Giorno di Conclusione. |
Giorno di mercati aperti | Giorno lavorativo bancario completo/intero in Irlanda e in Italia che sia anche giorno di Borse Nazionali aperte in Irlanda e in Italia. |
Giorno di Rimborso | Il Giorno di Rimborso è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione - corredata della necessaria documentazione - da parte della Società. Resta tuttavia inteso che, qualora parte degli attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI RIMBORSO sarà il giorno dell’avvenuta liquidazione totale di detti attivi.. |
Giorno di Sottoscrizione | Giorno in cui il premio versato viene convertito in quote del Fondo Interno. |
Giorno di Valutazione (detto anche Giorno di valorizzazione) | Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. |
CONDIZIONI DI CONTRATTO
1. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
1.1. Caratteristiche del contratto
AZ Infinity Life è un Contratto finanziario-assicurativo a premio unico di tipo unit linked emesso da AZ LIFE dac (di seguito la “Società”) che intende rispondere alle esigenze di investimento del risparmio in un’ottica di medio lungo periodo attraverso l’investimento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi, al netto dei costi, in un Fondo Interno Dedicato - strutturato in funzione degli obiettivi e della strategia di investimento scelti dall’investitore-contraente tra quelle messe a disposizione dalla Società - dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto.
Il Fondo Interno Dedicato è investito – sulla base delle indicazioni ricevute dall’investitore-contraente - in un portafoglio costituito da:
una componente “SATELLITE” rappresentata da combinazioni predefinite di OICR emessi e/o gestiti da Società di Gruppo selezionati dalla Compagnia (cosiddetti “OICR collegati”) ;
una componente “CORE” investita nei seguenti strumenti finanziari (gli “attivi ammissibili”): 1) OICR collegati;
2) OICR armonizzati, collocati da Società appartenenti al Gruppo Azimut, istituiti o gestiti da Società non appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti “OICR di case terze”). La Società - sulla base di una attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR offerti dal mercato - ha provveduto a selezionare gli OICR riportati in Allegato 1 alle presenti condizioni di contratto (il “Catalogo”) classificandoli in “gamme” in funzione della tipologia di attivi in cui investono; 3) titoli di natura obbligazionaria o azionaria che soddisfano i requisiti di ammissibilità individuati dalla Società.
Data la natura dell’investimento, non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito. L’investitore-contraente si assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore degli attivi sottostanti il Fondo Interno Dedicato collegato al Contratto.
Oltre all’investimento finanziario, AZ Infinity Life prevede l’erogazione, in caso di decesso dell’Assicurato, di un capitale rappresentato dal controvalore delle quote del Fondo Interno Dedicato incrementato di una maggiorazione così come indicato al successivo articolo 3.
1.2. Durata del contratto
Il presente contratto non ha una durata prefissata. Il contratto è a vita intera pertanto la durata coincide con la vita dell’assicurato. Il contratto si estingue in caso di riscatto totale o con il decesso dell’Assicurato. E’ possibile esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione e decorrenza del Contratto.
2. PREMORIENZA DEL CONTRAENTE RISPETTO ALL’ASSICURATO
In caso di premorienza dell’Investitore-Contraente qualora questi sia persona diversa dall’Assicurato, si applica il seguente regime. In seguito al decesso dell’Investitore-Contraente il Contratto prosegue, con il subentro nella contraenza dell’Assicurato o di un suo erede nominato tra gli eredi legittimi o testamentari. Il soggetto subentrante diventerà il nuovo titolare del Contratto. In assenza di diversa disposizione dell’Investitore Contraente, dal momento del decesso, i Beneficiari della polizza diventano automaticamente irrevocabili (art. 1921 Cod. Civ.) e, pertanto, le operazioni di Riscatto, Pegno e vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto degli stessi.
3. PRESTAZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
A partire dal giorno di conclusione e decorrenza del contratto, in caso di decesso dell’Assicurato, è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote del Fondo Interno Dedicato – determinato come indicato al successivo articolo 3.1. - incrementato gratuitamente di una “maggiorazione minima” dello 0,05%.
La Società, in luogo della “maggiorazione minima”, riconoscerà ai beneficiari - a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura del processo di valutazione sullo stato di salute - la “maggiorazione standard” in tabella applicando il costo di cui al successivo articolo 10.3., qualora:
l’età dell’Assicurato alla data di conclusione del contratto non sia superiore a 90 anni;
2
la Società - sulla base delle dichiarazioni fornite dall’Assicurando nell’ambito del Questionario medico semplificato - non abbia comunicato per iscritto di non poter corrispondere tale maggiorazione. Ai fini della valutazione del rischio, la Società può richiedere approfondimenti sullo stato di salute dell’Assicurando e, se il rischio viene considerato aggravato, proporre una maggiorazione al costo della copertura assicurativa di cui sopra. L’investitore-contraente potrà accettare la maggiorazione di xxxxx oppure rifiutarla, in questo caso sarà applicata la “maggiorazione minima”
Decesso non derivante da infortunio (*) | Decesso derivante da infortunio (*) | |||
Età dell’Assicurato alla data del decesso (**) | Misura % della “maggiorazione standard” | Massimale per Assicurato (***) | Misura % della “maggiorazione standard” | Massimale per Assicurato (***) |
Da 18 a 65 anni | 10 | € 200.000 | 20 | € 400.000 |
Da 66 a 70 anni | 5 | € 100.000 | 10 | € 200.000 |
Da 71 a 90 anni | 1 | € 50.000 | 1 | € 50.000 |
Oltre 90 anni | 0,2 | € 25.000 | 0,2 | € 25.000 |
(*) Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce la morte. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. (**) L’età viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a 6 mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi. (***) Qualora siano presenti più contratti AZ Infinity Life con medesimo Assicurato, il massimale si riferisce all’Assicurato e non al singolo contratto AZ Infinity Life.
In caso di decesso dell’Assicurato, la “maggiorazione standard” non verrà tuttavia riconosciuta:
nel caso in cui l’Assicurato abbia reso dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul proprio stato di salute;
nei casi espressamente elencati al successivo articolo 3.2. in relazione alle cause di esclusione.
3.1. Capitale assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato la Società corrisponderà ai beneficiari designati un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote - determinato come segue - incrementato della maggiorazione sopra indicata.
Al ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, corredata della necessaria documentazione, la Società provvede - nei tempi tecnici necessari - a disinvestire tutti gli strumenti finanziari in portafoglio. Il controvalore delle quote viene determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote detenute nel Fondo Interno Dedicato per il valore unitario delle stesse il GIORNO DI RIMBORSO.
Il Giorno di Rimborso è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione - corredata della necessaria documentazione - da parte della Società. Resta tuttavia inteso che, qualora parte degli attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI RIMBORSO sarà il giorno dell’avvenuta liquidazione totale di detti attivi.
Per la parte del premio non ancora convertita in quote del Fondo Interno Dedicato, la Società provvede alla restituzione del premio versato nei tempi tecnici necessari.
Qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi prima della conclusione e decorrenza del Contratto, la Società – per il tramite del Soggetto Distributore – restituisce il premio versato, nei tempi tecnici necessari, in funzione della tipologia di mezzo di versamento utilizzato.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel periodo che va dalla data di sottoscrizione della disposizione di premio aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato da parte della Società - anche per il tramite del Soggetto Distributore - il capitale assicurato calcolato con i criteri suesposti, sulla base del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale premio aggiuntivo che verrà restituito con i tempi tecnici necessari in funzione della tipologia di mezzo di versamento utilizzato.
3.2. Cause di esclusione
Il rischio di decesso dell’Assicurato è coperto senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell’Assicurato che siano intervenuti successivamente alla data di decorrenza di ciascun premio.
La Società non corrisponderà al/i Beneficiario/i Designato/i la “maggiorazione standard” ma il controvalore delle quote esclusivamente incrementato della “maggiorazione minima” qualora:
A. il decesso dell’Assicurato derivi - direttamente o indirettamente - dalle seguenti cause:
A.1. DECESSO NON DERIVANTE DA INFORTUNIO
• dolo dell’Investitore-Contraente o del Beneficiario;
• frode da parte dell’Investitore-Contraente o dell’Assicurato nei confronti della Compagnia;
• abuso di sostanze alcoliche o uso di sostanze stupefacenti se non prescritte da un medico abilitato alla professione;
• partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi, scioperi, insurrezioni e sommosse;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard” o, trascorso questo periodo, nei primi 180 giorni dalla data di versamento di ogni eventuale premio aggiuntivo;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad azioni di guerra, fatte salve quelle derivanti dall’adempimento degli obblighi richiesti dalla legge italiana, nel cui caso una copertura speciale può essere fornita su richiesta del Contraente alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
• radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
• incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili se avviene nei primi cinque anni dalla data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard”;
• malattie e infortuni preesistenti, stati patologici e lesioni dell’assicurato già diagnosticati all’assicurato stesso (o a lui noti) dalla data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard”;
• malattie e/o infortuni, contratti al di fuori dei limiti geografici dell’Unione Europea, se direttamente o indirettamente correlati allo svolgimento di missioni umanitarie, sia militari sia civili;
• pratica dei seguenti sport: paracadutismo, volo con deltaplani o ultraleggeri, arrampicata libera, alpinismo o sci alpinismo con scalate di rocce oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.), arti marziali (con partecipazione a gare), canoa estrema, bob, slittino e skeleton, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, sci fuori pista, competizioni/prove di veicoli e/o natanti a motore, bungee jumping, base jumping, tuffi dalle grandi altezze, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), wakeboard, regata d’altura, hydrospeed, immersione profonda oltre 40m, immersioni in apnea, speleologia e guida di mezzi subacquei in genere.
A.2. DECESSO DERIVANTE DA INFORTUNIO
Oltre alle cause di esclusione elencate al precedente punto A.1., in caso di atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere, dallo stesso procurato, la Società corrisponderà al/i Beneficiario/i Designato/i la “maggiorazione standard” prevista per il decesso non derivante da infortunio.
B. il decesso dell’Assicurato si verifichi nei primi 180 giorni dalla data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard” o dalla data del versamento degli eventuali premi aggiuntivi (Periodo di Carenza). Tuttavia il Periodo di Carenza non troverà applicazione nel caso in cui il decesso sia conseguenza diretta:
• di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard”: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard”;
• di infortunio, come sopra definito, avvenuto dopo la data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard”.
4. DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’investitore-contraente e dell’Assicurato devono essere complete ed esatte, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. L’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, della prestazione caso morte.
5. PREMI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1. Importi minimi
5.1.1. Premio iniziale
A fronte delle Prestazioni previste dal Contratto, l’investitore-contraente si impegna a corrispondere al momento della sottoscrizione della proposta un premio iniziale il cui importo minimo varia in funzione della tipologia di attivi in cui risulta investita la componente CORE del Fondo Interno Dedicato come di seguito indicato:
• Euro 250.000: qualora gli attivi in cui risulta investita la componente CORE (così come definito all’articolo 8.2.) del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati esclusivamente da OICR (LINEA PREDEFINITA). In tale caso almeno il 50% degli attivi dovrà essere rappresentato da OICR istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti “OICR collegati”);
• Euro 500.000: qualora gli attivi in cui risulta investita la componente CORE del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati esclusivamente da OICR senza alcun vincolo sul peso degli OICR collegati (LINEA LIBERA). Nell’ambito di tale linea, qualora gli attivi in cui risulta investita la componente CORE del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati - oltre che da parti di OICR, inclusi ETF/ETC – anche da titoli, siano essi di natura obbligazionaria che azionaria, l’ammontare del premio iniziale minimo dovrà essere pari a Euro 1.000.000.
5.1.2. Premi aggiuntivi
L’investitore-contraente ha la facoltà, in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione e decorrenza del Contratto (definita al successivo articolo 5.3.1.), di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 50.000,00. Laddove con il versamento aggiuntivo vengano superate le soglie previste per la LINEA LIBERA, l’investitore-contraente potrà – modificando se necessario la LINEA selezionata al momento della sottoscrizione della proposta - rivedere la composizione della componente CORE del Fondo Interno Dedicato così come indicato al precedente articolo 5.1.1.
5.2. Modalità di pagamento
5.2.1. Premio iniziale
La corresponsione del premio iniziale può essere effettuato con una o più delle seguenti modalità di versamento:
B
A
bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Società e intestato al Soggetto Distributore;
C
assegno circolare intestato all’investitore-contraente ovvero assegno bancario non trasferibile intestato al Soggetto Distributore;
utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/servizi di Società del Gruppo Azimut;
D
trasferimento di parti di OICR trasmessi e/o messi a disposizione della Società contestualmente alla sottoscrizione della proposta. E’ consentito il trasferimento di quote di OICR anche non armonizzati, purché di Gruppo e per un massimo del 10% del patrimonio del Fondo Interno Dedicato;
E
D
E
trasferimento di titoli trasmessi e/o messi a disposizione della Società contestualmente alla sottoscrizione della proposta (a condizione che l’importo del premio iniziale sia complessivamente superiore a Euro 1.000.000).
La Società si riserva la facoltà di non accettare pagamenti con la modalità di cui alle lettere strumenti finanziari non soddisfino i requisiti di ammissibilità individuati dalla Società.
ed laddove gli
Gli OICR e/o i titoli trasferiti (modalità
D ed
E ) andranno a costituire esclusivamente la Componente “CORE” del
Fondo Interno Dedicato. E’ pertanto richiesta la corresponsione di almeno il 32,45% del premio iniziale tramite liquidità con una delle modalità A e/o B e/o C al fine di:
costituire, nell’ambito del Fondo Interno Dedicato, la liquidità – pari ad almeno il 3,5% della componente Core - necessaria per la copertura dei costi e delle commissioni di cui al successivo articolo 101;
effettuare l’investimento nella componente SATELLITE prescelta tra quelle indicate al successivo articolo 8.2.) per un importo pari al 30% del premio iniziale.
5.2.2. Premi aggiuntivi
E
Il pagamento dei premi aggiuntivi può essere effettuato con le modalità A B C D descritte per il
A
B
C
versamento del premio iniziale. Anche per i premi aggiuntivi è richiesta la corresponsione di almeno il 32,45%
tramite liquidità con una delle modalità
e/o
e/o .
5.3. Conversione in quote del Fondo Interno Dedicato (giorno di conclusione del contratto)
5.3.1. Premio iniziale
La conversione del premio2 in quote del Fondo Interno Dedicato avviene, in funzione dei mezzi di pagamento utilizzati dall’investitore-contraente, come di seguito descritto.
a) Versamento del premio mediante bonifico bancario, assegno e/o utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/servizi di Società del Gruppo Azimut
Il Soggetto Distributore inoltra alla Società la Proposta ed i relativi mezzi di pagamento. A fini informativi si avverte che il Soggetto Distributore è impegnato contrattualmente dalla Società ad inoltrare le proposte ed i relativi mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui lo stesso li ha ricevuti.
Il giorno di mercati aperti successivo a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento - sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta e il Questionario medico semplificato trasmessi dal Soggetto Distributore ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all’investitore- contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima avendone valutato l’eventuale rischio - la liquidità viene convertita in quote del Fondo Interno Dedicato. Detto giorno coincide quindi con il giorno di conclusione del Contratto.
Le prestazioni previste dal Contratto decorrono dalla data in cui il premio iniziale, al netto dei costi pagati dall’investitore-contraente, viene convertito in quote del Fondo Interno Dedicato. La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.
La valuta relativa ai predetti mezzi di pagamento si considera acquisita dalla Società il secondo giorno lavorativo di calendario italiano successivo alla ricezione del premio da parte della stessa, purché tale giorno cada in un giorno di mercati aperti. In caso contrario si assume il primo giorno di mercati aperti successivo.
b) Pagamento mediante trasferimento di strumenti finanziari
Qualora il premio sia corrisposto mediante trasferimento di strumenti finanziari, è comunque richiesto all’investitore-contraente - come già indicato al precedente articolo 5.2.1 - il versamento di un importo pari ad almeno il 32,45% del premio iniziale con le modalità di cui alla precedente lettera a) cui si rimanda per la conversione di tale parte di premio.
Con specifico riferimento al trasferimento di strumenti finanziari, ogni singolo strumento finanziario conferito sarà convertito in quote del Fondo Interno Dedicato il giorno di mercati aperti successivo a quello in cui la Società ha acquisito l’effettiva disponibilità dello stesso.
Il valore degli strumenti da attribuire al Contratto quale controvalore del premio, sarà individuato sulla base del prezzo fiscale di trasferimento e del cambio (se strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro) comunicati dall’Intermediario trasferente.
5.3.2. Premi aggiuntivi
Si rimanda a quanto riportato al precedente articolo 5.3.1.
5.4. Lettera di conferma
1 E’ necessario, al fine di consentire la copertura dei costi e delle commissioni di cui all’articolo 10, che in corso di contratto una parte della componente Core sia rappresentata da liquidità. Laddove necessario, la Compagnia provvederà pertanto a ripristinare un livello di liquidità pari a almeno il 3,5% della componente Core.
2 Al netto delle spese di emissione di cui al successivo articolo 10.1.
La Società, a seguito dell’investimento del premio iniziale e di ogni premio aggiuntivo, invierà all’investitore-contraente
- entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - la Lettera di Conferma contenente tra l’altro le seguenti informazioni:
- il numero di Polizza;
- il Giorno di Sottoscrizione;
- il premio lordo versato;
- il premio netto investito;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario della quota del giorno di decorrenza, convenzionalmente fissato dalla Società in Euro 5,00 per ciascun Fondo Interno Dedicato.
Relativamente ai soli premi iniziali vengono altresì comunicati all’investitore-contraente il numero di proposta nonché il Giorno di Conclusione e Decorrenza del Contratto.
Relativamente al solo premio iniziale viene altresì comunicato all’investitore-contraente se la Società - sulla base delle dichiarazioni fornite dall’Assicurato nell’ambito del Questionario medico semplificato – riconoscerà in caso di decesso dell’Assicurato la “maggiorazione standard” o esclusivamente la “maggiorazione minima”.
6. REVOCA DELLA PROPOSTA
L’investitore-contraente ha la facoltà, così come previsto dalla normativa vigente, di revocare la Proposta prima della data di conclusione del Contratto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Rappresentanza Generale con lettera raccomandata.
La Società - anche per il tramite del Soggetto Distributore - restituirà all’investitore-contraente il premio corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Laddove il versamento del premio sia effettuato anche mediante trasferimento di strumenti finanziari, tale parte di premio sarà restituita all’investitore-contraente nei tempi tecnici necessari.
7. RECESSO DAL CONTRATTO
L’investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 45 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Al fine di esercitare tale diritto, l’investitore-contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una richiesta scritta alla Rappresentanza Generale mediante lettera raccomandata.
La Società - entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso fatto salvo quanto di seguito indicato - rimborsa all’investitore-contraente, per il tramite del Soggetto Distributore, un importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno Dedicato complessivamente attribuite al Contratto per il valore unitario delle stesse rilevato il GIORNO DI RIMBORSO e maggiorato dei costi pagati di cui all’articolo 10.1 e 10.2 ed al netto del costo di recesso di cui all’articolo 10.4 pari a Euro 50,00.
Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso da parte della Società. Resta tuttavia inteso che, qualora parte degli attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI RIMBORSO sarà il giorno dell’avvenuta liquidazione totale di detti attivi.
Resta inteso che, laddove il versamento del premio sia stato effettuato anche mediante trasferimento di strumenti finanziari, l’eventuale parte di premio non ancora convertita in quote sarà corrisposta nei tempi tecnici necessari.
8. FONDO INTERNO DEDICATO CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE
8.1. Le strategie di investimento
Il Fondo Interno Dedicato cui è collegata la prestazione è investito - in funzione della strategia di investimento prescelta dall’Investitore-Contraente sulla base della sua propensione al rischio e degli obiettivi che intende perseguire - in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (“Componente Obbligazionaria e Monetaria”) e di natura azionaria (“Componente Azionaria”), nel rispetto dei limiti percentuali massimi di seguito riportati. E’ inoltre possibile detenere nel Fondo Interno Dedicato liquidità nel limite massimo del 10%.
STRATEGIA DI INVESTIMENTO | LIQUIDITÀ | COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA E MONETARIA | COMPONENTE AZIONARIA |
% MAX | % MAX | % MAX | |
PRUDENTE | 10% | 100% | 20% |
CONSERVATIVA | 10% | 95% | 40% |
EQUILIBRATA | 10% | 75% | 60% |
ACCRESCITIVA | 10% | 55% | 80% |
AGGRESSIVA | 10% | 35% | 100% |
Strategia di Investimento PRUDENTE: tale strategia prevede un investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere presenti fino ad un massimo del 20% del portafoglio. A tale strategia di investimento è associato un livello di rischio basso;
Strategia di Investimento CONSERVATIVA: tale strategia prevede l’investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno
essere presenti fino ad un massimo del 40% del portafoglio. A tale strategia di investimento è associato un livello di rischio medio-basso;
Strategia di Investimento EQUILIBRATA: tale strategia prevede l’investimento bilanciato in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria da un lato e in strumenti di natura azionaria dall’altro. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere presenti fino ad un massimo del 60% del portafoglio. A tale strategia di investimento è associato un livello di rischio medio;
Strategia di Investimento ACCRESCITIVA: tale strategia prevede l’investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo dell’80% del portafoglio. A tale strategia di investimento è associato un livello di rischio medio-alto;
Strategia di Investimento AGGRESSIVA: tale strategia prevede l’investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 100% del portafoglio. A tale strategia di investimento è associato un livello di rischio alto.
8.2. Componente CORE e Componente SATELLITE
Il premio iniziale3 e gli eventuali premi aggiuntivi saranno allocati sulla base della Strategia di Investimento prescelta dall’investitore–contraente e nel rispetto dei vincoli previsti dall’importo del premio minimo versato:
per il 30% in una “componente SATELLITE” scelta dall’investitore-contraente tra le combinazioni predefinite rese disponibili dalla Società e di seguito riportate. Ciascuna componente SATELLITE è investita in parti di OICR emessi e/o gestiti da Società di Gruppo, selezionati dalla Società sulla base di una strategia efficiente volta a realizzare un’adeguata diversificazione con l’obiettivo di incrementare il ritorno prospettico del portafoglio mantenendo invariato il livello di rischio complessivo. A ciascuna componente SATELLITE di norma corrisponde un range di volatilità annua indicativo:
Componente SATELLITE | Range di volatilità annua indicativo |
PRUDENTE | < 2% |
CONSERVATIVA | 2% - 4% |
BILANCIATA | 4% - 7% |
ACCRESCITIVA/AGGRESSIVA | > 7% |
per il 70% in una “componente CORE” di strumenti finanziari scelti dall’investitore contraente tra i seguenti “attivi ammissibili”:
- OICR istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti “OICR collegati”) ovvero OICR armonizzati, collocati da Società appartenenti al Gruppo Azimut, istituiti o gestiti da Società non appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti “OICR di case terze”). L’investimento minimo a fronte di ciascun OICR è pari a Euro 5.000 fatti salvi eventuali limiti di sottoscrizione superiori imposti dalle rispettive Società Emittenti terze. La Società - sulla base di una attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR offerti dal mercato - ha provveduto a selezionare gli OICR riportati in Allegato 1 alle presenti condizioni di contratto (il “catalogo”) classificandoli in “gamme” in funzione della tipologia di attivi in cui investono4;
- titoli di natura obbligazionaria o azionaria che soddisfano i requisiti di ammissibilità5 individuati dalla Società.
Resta inoltre inteso che, in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione del contratto, l’investitore- contraente avrà la facoltà di richiedere alla Società di sostituire la componente SATELLITE, di modificare gli attivi sottostanti la componente CORE e/o la strategia di investimento del Fondo Interno Dedicato al fine di adeguare l’investimento ai nuovi obiettivi di investimento e/o alla mutata propensione al rischio, utilizzando a tal proposito l’apposita modulistica messa a disposizione dalla Società.
9. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
Nel corso della durata del contratto, la Società effettua l’attività di gestione, amministrazione e salvaguardia
principalmente rappresentata da quanto di seguito dettagliato.
Gestione e revisione del catalogo
La Società provvede quotidianamente alla gestione delle componenti SATELLITE, investite in parti di OICR emessi e/o gestiti da Società di Gruppo, selezionati sulla base di una strategia efficiente volta a realizzare un’adeguata diversificazione con l’obiettivo di incrementare il ritorno prospettico del portafoglio mantenendo invariato il livello di rischio complessivo.
A seguito di una continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR a catalogo nonché di quelli offerti dal mercato, la Società provvede alla revisione del “Catalogo” inserendo nuovi OICR ovvero eliminando quelli valutati non più idonei. La Società, con cadenza semestrale, rende disponibile nel sito internet xxx.xxxxxx.xx il catalogo aggiornato.
3 Al netto delle spese di emissione di cui al successivo articolo 10.1.
4 Potranno essere selezionati OICR non presenti nel “catalogo” solo previa autorizzazione della Società.
5 Potranno di norma essere accettati solo titoli quotati, liquidi, con un rating minimo pari ad almeno investment grade e denominati nelle seguenti valute: EURO, CHF, GBP, USD, JPY, CAD, AUD. La Società si riserva la facoltà di accettare strumenti finanziari con caratteristiche differenti.
Attività di salvaguardia del contratto
L’attività di salvaguardia del contratto è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse dell’investitore-contraente nei casi in cui l’investitore-contraente:
- richieda di effettuare versamenti su un OICR momentaneamente sospeso alle sottoscrizioni;
- detenga ovvero richieda di effettuare versamenti su un OICR coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione.
In tali casi la Società, salvo diversa indicazione dell’investitore-contraente, investirà discrezionalmente il premio versato o trasferirà automaticamente l’importo su un altro OICR, appartenente alla medesima gamma, ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell’investitore-contraente dandone informativa all’investitore-contraente medesimo in occasione dell’invio della rendicontazione annuale.
Attività di ribilanciamento della componente CORE e SATELLITE
La Società monitora il peso percentuale della Componente CORE e della Componente SATELLITE del Fondo Interno Dedicato e provvede alla ricorrenza annuale di polizza - tramite un disinvestimento proporzionale degli attivi della componente CORE - a ripristinare il peso percentuale delle due Componenti, qualora il peso della Componente CORE superi di 10 punti percentuali il peso indicato all’articolo 8.
Attività di monitoraggio dei limiti associati alla strategia di investimento
La Società quotidianamente provvede a monitorare il peso percentuale della “Liquidità”, della “Componente Obbligazionaria e Monetaria” e della “Componente Azionaria” del Fondo Interno Dedicato. Laddove il peso percentuale di una di queste componenti superi di oltre 1 punto percentuale i limiti massimi associati alla Strategia di investimento scelta dall’Investitore-contraente per un periodo di almeno 10 giorni lavorativi consecutivi, la Società al fine di ripristinare il rispetto delle percentuali massime di cui al precedente articolo 8 provvede:
in prima istanza, a sostituire laddove possibile la componente SATELLITE;
laddove non sufficiente, ad intervenire sulla composizione della componente CORE, ripristinando l’ultima asset allocation definita con l’investitore-contraente.
10. COSTI
10.1. Spese di emissione
Al momento del versamento del premio unico iniziale è prevista l’applicazione di un diritto fisso pari ad Euro 50,00.
10.2. Costi di caricamento
È prevista l’applicazione di una percentuale variabile, come indicata nella tabella che segue, definita in funzione dell’importo del premio lordo versato e della previsione di investire un certo importo complessivo (Capacità di investimento).
L’importo corrispondente al costo di caricamento viene prelevato dalla liquidità presente nel Fondo Interno Dedicato alla fine del mese in cui il premio versato viene convertito in quote del Fondo Interno Dedicato.
CAPACITÀ DI INVESTIMENTO
PREMIO LORDO VERSATO PRIVATE EXCELLENCE
fino a € 299.999,99 1,50% 0,00%
da € 300.000,00 1,00% 0,00%
Per Capacità di investimento dell’investitore-contraente si intende la potenziale disponibilità dello stesso ad investire nel Contratto un certo importo di premio. Tale capacità viene individuata all’atto della sottoscrizione della Proposta e non può essere modificata successivamente nell’ambito dello stesso Contratto. La capacità di investimento viene così definita:
- PRIVATE previsione di investire un importo complessivo inferiore a € 500.000,00;
- EXCELLENCE previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore a € 500.000,00.
Beneficio di accumulo: per ogni premio aggiuntivo, l’investitore-contraente ha diritto all’applicazione della percentuale di caricamento corrispondente alla somma dell’importo lordo del premio aggiuntivo e dell’importo globalmente versato (al lordo di eventuali riscatti) nell’ambito dello stesso Contratto.
10.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto
La Società - a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura del processo di valutazione sullo stato di salute dell’Assicurato - applicherà all’investitore-contraente un costo per le coperture assicurative pari allo 0,10% su base annua (salvo maggiorazioni al costo della copertura assicurativa accettate dall’investitore-contraente) del controvalore delle quote attribuite al Contratto. Tale costo viene applicato mediante prelievi mensili, in via anticipata, il primo giorno lavorativo di ciascun mese solare tramite annullamento di un corrispondente numero di quote del Fondo Interno Dedicato e calcolato sulla base del controvalore delle quote dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente. L’importo massimo dei prelievi mensili è pari a Euro 150,00 (salvo maggiorazioni al costo della copertura assicurativa accettate dall’investitore-contraente).
Il prelievo mensile per le coperture assicurative non viene effettuato:
qualora la Società - sulla base delle dichiarazioni fornite dall’assicurato nell’ambito del Questionario medico semplificato - abbia comunicato di non poter corrispondere la “maggiorazione standard” ma esclusivamente la “maggiorazione minima”;
trascorsi tre giorni di mercati aperti dal ricevimento da parte della Società del certificato di morte dell’Assicurato.
10.4. Costo di recesso
Per l’eventuale richiesta di recesso, entro i 45 giorni dalla data di conclusione del Contratto, è previsto un costo a carico dell’investitore-contraente pari a Euro 50,00.
10.5. Commissione di commercializzazione ed assistenza
E’ prevista l’applicazione di una commissione pari ad un massimo del 2,00% su base annua. Tale commissione, che consente alla Società di remunerare l’attività di commercializzazione ed assistenza svolta dal Soggetto Distributore, è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e viene prelevata mensilmente.
10.6. Costi legati alla gestione finanziaria e operativa, all’attività di amministrazione e salvaguardia del Fondo Interno Dedicato
Il presente contratto prevede inoltre:
- commissione di amministrazione e salvaguardia per le attività descritte al precedente articolo 9 pari allo 0,60% su base annua. Tale commissione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e viene prelevata mensilmente;
- commissioni di gestione e gli oneri a carico del patrimonio degli OICR in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno Dedicato. Eventuali commissioni retrocesse dalle Società di Gestione degli OICR saranno attribuite al Fondo Interno Dedicato;
- spese di amministrazione e custodia dei titoli in cui risulta investito il Fondo Interno Dedicato - salvo mercati particolari - al massimo pari a 0,045% su base annua, oltre agli eventuali oneri relativi al servizio di amministrazione e custodia degli altri attivi del Fondo Interno Dedicato presso soggetti abilitati.
10.7. Costi legati alla movimentazione degli attivi in cui è investito il Fondo Interno Dedicato
- Movimentazione degli OICR
In caso l’investitore-contraente richieda alla Società una modifica degli attivi sottostanti la componente CORE del Fondo Interno Dedicato (così come indicato al precedente articolo 8) è prevista l’applicazione di un diritto fisso di Euro 25,00 per ogni OICR di destinazione, nonché un diritto fisso di Euro 5,00 per ogni OICR movimentato. Tale costo non sarà applicato alla prima movimentazione annua richiesta dall’investitore- contraente.
Gravano inoltre sull’investitore-contraente gli eventuali oneri di sottoscrizione e/o di rimborso degli OICR in cui risulta investito il Fondo Interno Dedicato.
- Negoziazione dei titoli
A fronte delle transazioni di acquisto/vendita titoli inclusi nella componente CORE è prevista l’applicazione di una commissione al massimo pari - salvo mercati particolari - allo 0,60% del controvalore dell’operazione effettuata oltre ad eventuali tasse.
10.8. Variazioni di Costo
Si rinvia al successivo articolo 19 (“Variazioni Contrattuali”) per la disciplina di eventuali variazioni di costo.
11. PREMI AGGIUNTIVI
L’investitore-contraente ha la facoltà, in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione e decorrenza del Contratto, di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 50.000,00.
Il pagamento dei premi aggiuntivi può essere effettuato con le medesime modalità descritte all’articolo 5.2.1. per il versamento del premio iniziale.
La conversione dei premi aggiuntivi in quote del Fondo Interno Dedicato avviene, in funzione dei mezzi di pagamento utilizzati dall’investitore-contraente, con le medesime modalità descritte all’articolo 5.3.1. per il premio iniziale.
Il premio aggiuntivo sarà allocato per il 30% nella componente SATELLITE e per il 70% nella componente CORE sulla base
- salvo disposizioni specifiche dell’investitore-contraente - dell’ultima asset allocation definita con l’investitore-contraente.
12. RISCATTO
12.1. Riscatto totale
Il Contratto prevede la facoltà da parte dell’investitore-contraente di richiedere il riscatto totale delle quote in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione. Al ricevimento della richiesta, la Società provvede - nei tempi tecnici necessari - a disinvestire tutti gli strumenti finanziari detenuti dal Fondo Interno Dedicato. Il controvalore del riscatto viene determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote detenute nel Fondo Interno Dedicato per il valore unitario delle stesse il GIORNO DI RIMBORSO.
12.2. Riscatto parziale
L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di richiedere - in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione e decorrenza - il riscatto parziale delle quote a condizione che il controvalore residuo delle quote detenute sia almeno pari a Euro 250.000,00 per la “Linea Predefinita” e a Euro 500.000,00 per la “Linea Libera”.
Il riscatto parziale verrà eseguito dalla Società il GIORNO DI RIMBORSO tramite disinvestimento di quote detenute nel Fondo Interno Dedicato procedendo proporzionalmente al realizzo degli attivi dello stesso. Resta salva la facoltà dell’investitore-contraente di fornire indicazioni specifiche, con esclusivo riferimento alla componente Core, all’atto del riscatto, fatto salvo il rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli 5.1. e 8.
L’investitore-contraente può in qualunque momento chiedere alla Società informazioni relative al valore di riscatto.
Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di rimborso da parte della Società. Resta tuttavia inteso che qualora parte degli attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI RIMBORSO sarà il giorno dell’avvenuta liquidazione totale di detti attivi.
La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - corrisponde all’investitore-contraente il valore di riscatto, al netto degli eventuali costi laddove dovuti e delle imposte di legge, entro 20 giorni.
La Società, a seguito di ciascuna operazione di riscatto, invierà all’investitore-contraente - entro 12 giorni di mercati aperti dal Giorno di regolamento dell’operazione - una Lettera di Conferma dell’operazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
- il numero di polizza;
- il controvalore dell’importo lordo riscattato;
- gli eventuali costi applicati;
- l’eventuale imposta applicata;
- il controvalore dell’importo netto liquidato;
- il numero delle quote riscattate e loro valore unitario.
Il Contratto non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell’investimento finanziario. L’investitore-contraente si assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno Dedicato. Vi è pertanto la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
13. VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI DEL FONDO INTERNO DEDICATO
Il valore del Fondo Interno Dedicato è determinato dalla Società giornalmente nei giorni di mercati aperti (“data di valorizzazione”).
La valutazione del Fondo Interno Dedicato sarà il risultato dell’ammontare complessivo degli attivi sottostanti, al netto di ogni diritto, onere e tassa addebitata al Fondo Interno Dedicato stesso alla data di valorizzazione. Gli attivi del Fondo Interno Dedicato includono qualsiasi reddito che possa derivare di volta in volta dagli attivi stessi che potranno essere accreditati al Fondo Interno Dedicato come liquidità, o reinvestimenti in altri attivi del Fondo.
Data la specifica natura individuale del Fondo Interno Dedicato, non è possibile pubblicarne il valore in nessun quotidiano nazionale o sul sito internet della Società, tuttavia tale valore sarà comunicato per iscritto all’investitore- contraente in occasione dell’invio dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa di cui al successivo articolo 14. Inoltre, l’investitore-contraente avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società il valore delle prestazioni raggiunte dal contratto inviando una richiesta scritta alla Società.
14. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
La Società provvederà:
• a trasmettere all’investitore-contraente - entro il 31 maggio di ogni anno solare - l’estratto conto annuale della posizione assicurativa (Lettera di Informazione Periodica) contenente tra l’altro le seguenti informazioni:
x. xxxxxx dei premi versati dal Giorno di Conclusione e Decorrenza del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente;
b. numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
c. dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
d. numero delle quote annullate a fronte del costo delle coperture assicurative previste dal contratto – di cui al precedente paragrafo 10.3. - nell’anno di riferimento;
e. numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
f. importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione a carico dell’assicurato nell’anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
g. numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
• a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi;
• qualora in corso di contratto si verifichi una riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del capitale investito, a darne comunicazione scritta all’investitore-contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. La Società si impegna inoltre, a comunicare, con le medesime modalità, ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
15. PRESTITI
Il presente Contratto non prevede l’erogazione di prestiti.
16. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ
16.1. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente.
Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato.
Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata.
Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:
IN CASO DI RISCATTO:
- disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d’identità;
- nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita.
IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO:
- certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard”, certificato medico sinistro (compilato dall’ultimo medico curante dell’assicurato) . Nei casi il certificato medico sinistro non fosse sufficiente ai fini della valutazione del sinistro, la Compagnia ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva ;
- nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard” e nel solo caso di decesso per infortunio, documento riportante l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato Nei casi in cui la documentazione ricevuta non fosse sufficiente ai fini della valutazione del sinistro per decesso da infortunio, la Compagnia ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione di eventuali eredi legittimi;
- se l’Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio, autenticata da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, da cui risulti la morte ab intestato dell’Assicurato e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la capacità di agire, il grado di parentela con l’Assicurato con la specifica che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre a quelli indicati;
- in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido;
- decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa e da cui risulti indicato il numero di polizza, l’importo che dovra’ essere liquidato e le modalita’ di reimpiego di tale importo. Il decreto può essere anche in copia autenticata.
Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
- copia di un valido documento d’identità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione dei beneficiari con l’indicazione degli estremi bancari.
16.2. Documentazione da consegnare alla Società in caso di premorienza del contraente qualora persona diversa dall’assicurato (art. 2)
In seguito al decesso dell’Investitore-Contraente, qualora questi sia persona diversa dall’Assicurato e l’assicurato sia ancora in vita, la seguente documentazione dovrà essere prodotta alla Compagnia:
- certificato di morte del contraente originario;
- in assenza di specifica designazione da parte dell’Investitore Contraente di un erede subentrante in caso di propria premorienza rispetto all’Assicurato, modulo di richiesta di subentro mortis causa nella contraenza della polizza debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dall’erede identificato come unico contraente subentrante. In caso di pluralità di eredi è necessario che venga prodotta formale dichiarazione di rinuncia al subentro nella contraenza da parte di tutti gli eredi non cessionari in favore dell’unico erede subentrante, indicato nominativamente. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata nella forma dell’atto pubblico notarile/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà essere munita di firma autenticata da un pubblico ufficiale;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato – da produrre solo nel caso in cui l’Assicurato sia persona diversa dal contraente subentrante. A norma dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 non verranno accettate autocertificazioni di esistenza in vita.
17. PEGNO E VINCOLO
L’investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita appendice.
In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l’investitore-contraente originario sulla base del presente Contratto.
L’investitore-contraente può anche vincolare le somme assicurate a favore di un terzo. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società effettua l’annotazione della costituzione del vincolo in polizza su apposita appendice.
18. CESSIONE
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 c.c. l’investitore-contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessione in polizza su appendice.
In base a quanto disposto dall’art. 1409 c.c. l’impresa assicurativa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto.
19. VARIAZIONI CONTRATTUALI
Il presente Contratto potrà subire delle variazioni, e ciò nell’eventualità in cui la Società debba adeguare le condizioni contrattuali:
- alla disciplina fiscale applicabile al presente Contratto, alla Società o al Fondo Interno Dedicato;
- alla normativa primaria e secondaria vigente;
- a fronte di mutati criteri gestionali ovvero all’aumento dei costi gravanti sul Fondo Interno Dedicato.
Al verificarsi di tali eventi la Società si impegna a darne comunicazione per iscritto all’investitore-contraente.
In caso di modifiche che riguardino le caratteristiche del Fondo Interno Dedicato o incidano negativamente sui diritti patrimoniali degli investitori-contraenti, la Società dovrà dare comunicazione scritta all’investitore-contrente almeno 40 giorni prima della relativa entrata in vigore. L’investitore-contraente che non intendesse accettare le suddette modifiche dovrà darne comunicazione scritta alla Società prima della relativa entrata in vigore o fino a diversa data stabilita della Società (nel rispetto dei 40 giorni di preavviso); in tal caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote possedute senza oneri aggiuntivi, con le medesime tempistiche previste dall’art. 12. In mancanza di comunicazione da parte dell’investitore-contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
20. BENEFICIARI
L’investitore-contraente designa i Beneficiari caso morte nella Proposta, che possono comunque in qualsiasi momento essere revocati mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento. La revoca tuttavia non può essere disposta dagli eredi successivamente alla morte dell’investitore-contraente né dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio. Qualora l’investitore-contraente abbia rinunciato per scritto al potere di xxxxxx, questa non avrà effetto dopo che il Beneficiario avrà dichiarato all’investitore- contraente di voler profittare del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno e vincolo, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
21. TITOLARITÀ DEL FONDO INTERNO DEDICATO
Fermo restando che i versamenti effettuati dall’investitore-contraente, al netto degli eventuali costi sono convertiti in quote ed investiti nel Fondo Interno Dedicato, resta inteso che la titolarità degli attivi nei quali il Fondo Interno Dedicato investe sono di proprietà della Società.
Il Fondo Interno Dedicato è separato dalle altre attività della Società.
22. DUPLICATO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di qualsiasi documento contrattuale, gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.
23. IMPOSTE
Le imposte relative al Contratto sono a carico dell’investitore-contraente o dei Beneficiari aventi diritto.
24. TRASFORMAZIONE
Il presente Contratto non può in nessun caso essere trasformato in altro tipo di Contratto.
25. ARROTONDAMENTI
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà all’investitore-contraente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. Quando necessario l’arrotondamento alla seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
26. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili.
27. FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’investitore-contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.
ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI CONTRATTO REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO
ART. 1 – ISTITUZIONE DEL FONDO INTERNO DEDICATO
La Società ha istituito e gestisce direttamente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il Fondo Interno Dedicato – non armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE - denominato in Euro ad accumulazione dei proventi.
Il Fondo Interno Dedicato è domiciliato presso la sede legale di AZ Life dac.
Il patrimonio del Fondo Interno Dedicato costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società.
ART. 2 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO DEDICATO
La gestione del Fondo Interno Dedicato si propone l’accrescimento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in un portafoglio costituito da:
una componente “SATELLITE” rappresentata da combinazioni predefinite di OICR emessi e/o gestiti da Società di Gruppo selezionati dalla Compagnia (cosiddetti “OICR collegati”) ;
una componente “CORE” investita nei seguenti strumenti finanziari (gli “attivi ammissibili”): 1) OICR collegati; 2) OICR armonizzati, collocati da Società appartenenti al Gruppo Azimut, istituiti o gestiti da Società non appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti “OICR di case terze”). La Società - sulla base di una attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR offerti dal mercato - ha provveduto a selezionare gli OICR riportati in Allegato 1 alle presenti condizioni di contratto (il “Catalogo”) classificandoli in “gamme” in funzione della tipologia di attivi in cui investono; 3) titoli di natura obbligazionaria o azionaria che soddisfano i requisiti di ammissibilità individuati dalla Società.
Gli investimenti verranno effettuati in coerenza con la finalità del Fondo e il profilo di rischio del Fondo Interno Dedicato e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati all’articolo 5 del presente Regolamento.
Resta comunque ferma la facoltà della Società, da esercitare nell’interesse degli investitori-contraenti e in relazione all’andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Dedicato in disponibilità liquide o in strumenti finanziari diversi da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche del Fondo Interno Dedicato.
ART. 3 – PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO DEDICATO
Al Fondo Interno Dedicato può partecipare sia la persona fisica che la persona giuridica.
ART. 4 - DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI
L’investitore-contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Contratto, di destinare i versamenti effettuati, in quote del Fondo Interno Dedicato. I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società, al netto dei costi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 5 del presente Regolamento.
ART. 5 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO
La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Dedicato secondo quanto di seguito specificato:
• FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE
Accrescimento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in una gamma diversificata di strumenti finanziari.
• TIPOLOGIA DELLA GESTIONE
Stile di gestione flessibile
• BENCHMARK
In considerazione dello stile di gestione del Fondo Interno non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione.
• DESTINATARI
Persone fisiche o giuridiche che hanno un orizzonte temporale tendenzialmente almeno pari a 9 anni;
• TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI E LIMITI DI INVESTIMENTO
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Gli investimenti riguardano titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICR di Gruppo (armonizzati e – sino ad un massimo del 10% del patrimonio del Fondo - non armonizzati) e di OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società non appartenenti al Gruppo Azimut che soddisfano i requisiti di ammissibilità individuati dall’Impresa di Assicurazione
• PROFILO DI RISCHIO
Il grado di rischio del Fondo Interno Dedicato dipende dalla strategia di investimento prescelta dall’Investitore-Contraente e conseguentemente dalla composizione del portafoglio del Fondo Interno Dedicato ed in particolare dalle oscillazioni che si registrano nel valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità dello stesso.
Strategia di investimento | Grado di Rischio |
PRUDENTE | Basso |
CONSERVATIVA | Medio-Basso |
EQUILIBRATA | Medio |
ACCRESCITIVA | Medio-Alto |
AGGRESSIVA | Alto |
In particolare con la sottoscrizione del presente Contratto l’Investitore-Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito dettagliati:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio specifico e sistematico: tipici dei titoli di capitale (es. azioni), collegati alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico della società emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
d) rischio di interesse: è il rischi collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
e) rischio emittente: è il rischio tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o il rimborso del capitale;
f) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
g) rischio relativo alla valorizzazione delle quote di OICR: tale rischio è collegato all’andamento dei mercati di riferimento degli OICR stessi;
h) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’Investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, la presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dei premi versati.
E’ fondamentale pertanto per l’Investitore-Contraente valutare il rapporto rischio/rendimento del Fondo Interno Dedicato in funzione degli obiettivi che intende perseguire.
ART. 6 – COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO DEDICATO
Di seguito sono specificati i costi che gravano sul Fondo Interno Dedicato e, quindi, indirettamente sull’investitore-contraente.
REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ
Sul patrimonio del Fondo Interno Dedicato gravano:
• Commissione di commercializzazione ed assistenza: è prevista l’applicazione di una commissione pari ad un massimo del 2,00% su base annua. Tale commissione, che consente alla Società di remunerare l’attività di commercializzazione ed assistenza svolta dal Soggetto Distributore, è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e viene prelevata mensilmente;
• Commissione di amministrazione e salvaguardia per le attività descritte all’articolo 9 delle Condizioni di Contratto pari allo 0,60% su base annua. Tale commissione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e viene prelevata mensilmente;
• Commissione Amministrativa-Operativa: pari allo 0,36% su base annua. La commissione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e prelevata mensilmente ovvero, in caso di riscatto, entro il giorno di liquidazione delle quote.
ALTRI ONERI
Sul patrimonio del Fondo Interno Dedicato gravano indirettamente ulteriori oneri quali:
• commissioni di gestione e gli oneri a carico del patrimonio degli OICR in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno Dedicato. Eventuali commissioni retrocesse dalle Società di Gestione degli OICR saranno attribuite al Fondo Interno Dedicato;
• spese di amministrazione e custodia dei titoli in cui risulta investito il Fondo Interno Dedicato - salvo mercati particolari - al massimo pari a 0,045% su base annua, oltre agli eventuali oneri relativi al servizio di amministrazione e custodia degli altri attivi del Fondo Interno Dedicato presso soggetti abilitati;
COSTI DI MOVIMENTAZIONE DEGLI ATTIVI
- Movimentazione degli OICR
In caso l’Investitore-Contraente richieda alla Società una modifica degli attivi sottostanti il Fondo Interno Dedicato è prevista l’applicazione di un diritto fisso di Euro 25,00 per ogni OICR di destinazione, nonché un diritto fisso di Euro 5,00 per ogni OICR movimentato. Tale costo non sarà applicato alla prima movimentazione annua richiesta dall’investitore- contraente. Gravano inoltre sull’investitore-contraente gli eventuali oneri di sottoscrizione e/o di rimborso degli OICR in cui risulta investito il Fondo Interno Dedicato.
ART. 7 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE
Modalità di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote del Fondo Interno si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Dedicato per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il Fondo Interno medesimo. Il patrimonio netto del Fondo Interno Dedicato viene determinato in base alla valorizzazione di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno Dedicato, al netto di tutte le passività comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Articolo 6 “COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO”.
Data la specifica natura individuale del Fondo Interno Dedicato, non è possibile pubblicarne il valore in nessun quotidiano nazionale o sul sito internet della Società, tuttavia tale valore sarà comunicato per iscritto all’investitore-contraente in occasione dell’invio dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. Inoltre, l’investitore-contraente avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società il valore delle prestazioni raggiunte dal contratto inviando una richiesta scritta alla Società.
Tempistica di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote del Fondo Interno Dedicato è determinato dalla Società giornalmente nei giorni di mercati aperti utilizzando per la valorizzazione delle attività il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione.
La Società gestirà il Fondo Interno Dedicato in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.
ART. 8 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO
La Società potrà modificare il presente Regolamento:
a) qualora vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al Contratto, ivi compresa la disciplina fiscale;
b) a fronte di mutati criteri gestionali ovvero all’aumento dei costi gravanti sul Fondo Interno Dedicato. La Società informerà tempestivamente gli investitori-contraenti delle modifiche intervenute.
Le modifiche apportate ai sensi della lettera b) diverranno efficaci trascorsi 40 giorni dall’informativa trasmessa dalla Società agli investitori-contraenti. L’investitore-contraente che non intendesse accettare le suddette modifiche, dovrà darne comunicazione scritta alla Società prima della loro entrata in vigore; in tal caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote possedute senza oneri aggiuntivi. In mancanza di comunicazione da parte dell’investitore- contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
0xx Xxxxx, Xxxxx 0, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 1 - X00 X000 - Ireland - Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
COD. 4000033 - 01/2019