INDICE
Condizioni generali di contratto per le attività di ispezione
Valido dal 01/10/2020
RINA Check S.r.l.
Società coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A. Via Corsica, 12 – 00000 Xxxxxx – Italia
Tel. x00 000 00000 – Fax x00 000 0000000
E-MAIL: xxxx@xxxx.xxx, Web: xxx.xxxx.xxx Pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 01927190999 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
INDICE
1 CAMPO DI APPLICAZIONE 3
2 DEFINIZIONI 3
3 NATURA DELL’ATTIVITÀ 4
4 OGGETTO DELLA VERIFICA E NORMA DI RIFERIMENTO 5
5 REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ 5
6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 5
7 OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI 6
8 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI ED EVENTUALI MODIFICHE 6
9 RISERVATEZZA 7
10 VERIFICA ISPETTIVA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 7
11 MODIFICHE DEL PROCESSO DI ISPEZIONE 8
12 FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE 8
13 COMPENSI DOVUTI ALL’ORGANISMO DI ISPEZIONE 8
14 DURATA DEL CONTRATTO 9
15 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO/CERTIFICATO DI ISPEZIONE 10
16 REVOCA DEL RAPPORTO/CERTIFICATO DI ISPEZIONE 10
17 LIMITI DELL’ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E RESPONSABILITÀ 11
18 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 11
19 MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/2001 E CODICE ETICO 11
20 CLAUSOLA DI DECADENZA 11
21 USO DEL MARCHIO 12
22 SICUREZZA DEI DATI - GDPR 12
23 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI 13
24 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO DI RINA CHECK (QUANDO APPLICABILE) 13
25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 13
26 FORO COMPETENTE/ARBITRATO 13
27 RICORSI, SEGNALAZIONI E RECLAMI 14
28. SANZIONI COMMERCIALI 15
29. FORZA MAGGIORE 15
1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Questo documento definisce le condizioni generali di contratto per le attività di ispezione di RINA Check come Organismo di tipo A accreditato in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008.
Il servizio fornito da RINA Check è relativo a “Accertamento, controllo, supervisione, ispezione e certificazione nelle varie fasi di fattibilità, progettazione, realizzazione, fabbricazione, montaggio, installazione, prove, collaudi e gestione di opere o prodotti nel settore marittimo, industriale, impiantistico, civile e negli altri settori produttivi”.
I principali servizi sono:
- Attività di verifica di progetto
- Attività di controllo tecnico
- Attività di verifica dell’iter di finanziamento
- Attività di verifica in accordo con il Protocollo ITACA
Le famiglie fondamentali di “oggetti” delle attività ispettive sottoposte ad accreditamento, in accordo all’RT-07 ACCREDIA sono le seguenti:
- Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Per le tipologie ispettive:
- Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all’art. 112 del Decr. Leg.vo n° 163 del 12.04.06, G.U. del 02.05.06 o ai sensi dei altre legislazioni applicabili e successive modifiche - ad oggi D.Lgs. 50/2016)
- Ispezione sulla esecuzione delle opere (a fronte della norma UNI 10721:2012 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia ed alle opere di ingegneria civile”, delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza)
- Ispezioni sull’iter di finanziamento per le costruzioni secondo la norma UNI/TS 11453
- Opere impiantistiche industriali. Per le tipologie ispettive:
- Ispezioni sulla progettazione delle opere (a fronte della norma UNI 10721:2012 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia ed alle opere di ingegneria civile”, delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza)
- Ispezioni sull’iter di finanziamento per le costruzioni secondo la norma UNI/TS 11453
RT-33 - Protocollo ITACA nei settori:
- Edilizia residenziale
- Edilizia non residenziale Per le tipologie ispettive:
- Progettazione
- Realizzazione
Per le attività fuori accreditamento valgono le presenti condizioni come applicabile.
2 DEFINIZIONI
Attività di accreditamento: significa attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabili da norme armonizzate oltre ad ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
Certificato: il documento rilasciato da RINA Check ad esito positivo dell’attività di verifica che può assumere anche denominazioni diverse da quelle specificate quale a titolo esemplificativo “attestato”, “dichiarazione” etc.
Certificazione di conformità e certificazione: la verifica positiva da parte di RINA Check circa la conformità dell’oggetto al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del “certificato” nel senso predetto.
Documento normativo: significa il documento (o l’insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati, rispetto ai quali RINA Check compie la sua attività di verifica della conformità.
Gruppo RINA: il gruppo di società direttamente o indirettamente partecipate dalla capogruppo RINA S.p.A.
Ispezione: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una installazione, o della loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di giudizi professionali, a requisiti generali.
Nel seguito con il termine “Ispezione” si intendono le attività di accertamento, controllo, supervisione, ispezione e certificazione nelle varie fasi di fattibilità, progettazione, realizzazione, fabbricazione, montaggio, installazione, prove, collaudi e gestione di opere o prodotti nel settore marittimo, industriale, impiantistico, civile e negli altri settori produttivi.
Organismo di Accreditamento: significa l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento.
Organismo Accreditato: un organismo di valutazione della conformità che è stato accreditato da un organismo di accreditamento in conformità alla normativa di riferimento.
Organismo di Ispezione (OdI): un organismo accreditato per attività di ispezione. Organizzazione: cliente, il soggetto che stipula il contratto con RINA Check cui si applicano le presenti condizioni.
RINA: significa RINA Services S.p.A., società che offre principalmente servizi di classificazione navale, certificazione, collaudo ed ispezione.
RINA Check: significa RINA Check S.r.l., è una società a responsabilità limitata con socio unico, fondata nel 2009 per fornire servizi di ispezione sulla progettazione e costruzione delle opere civili ed industriali, sotto accreditamento ACCREDIA.
RINA Check è posseduta da RINA Services S.p.A. che è posseduta a sua volta da RINA S.p.A., società capogruppo, partecipata in maggioranza dal Registro Italiano Navale, ente senza scopo di lucro. La condizione giuridica della Società è descritta nel paragrafo 1 dello Statuto. Rapporto di Ispezione: documento che verbalizza il risultato dell’attività di ispezione o riporta il riferimento ad un altro rapporto di ispezione rintracciabile che contenga tale risultato; Rapporto di Ispezione sostitutivo: correzioni o aggiunte a un rapporto di ispezione dopo l’emissione è effettuata attraverso l’emissione di un “rapporto di ispezione sostitutivo” con le stesse caratteristiche del rapporto di ispezione e che identifica il rapporto da correggere.
RINA Check identifica univocamente i rapporti per evitare ambiguità.
Rapporto Finale di Controllo Tecnico: documento che verbalizza il risultato finale dell’attività di ispezione.
3 NATURA DELL’ATTIVITÀ
3.1 Mediante il contratto, RINA Check si impegna a svolgere un’attività ispettiva, con emissione di un rapporto/certificato di ispezione finale.
RINA Check non assume alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito all’emissione del rapporto/certificato di ispezione finale.
3.2 È esclusa dall’oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell’Organizzazione dei requisiti oggetto di valutazione di conformità.
3.3 L'Organizzazione riconosce che un potenziale conflitto di interessi possa determinare l'impossibilità per RINA Check di erogare il proprio servizio. A tale fine si obbliga a comunicare
a RINA Check la ragione sociale del consulente, di tutti i partecipanti al progetto ed il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente le attività. L'Organizzazione si obbliga inoltre a comunicare a RINA Check ogni variazione di tali soggetti.
3.4 L'organizzazione riconosce, inoltre, che un potenziale conflitto di interessi possa insorgere anche successivamente alla stipula del contratto e sino al momento della sua completa esecuzione. In tale caso sarà facoltà di RINA Check recedere dal contratto con efficacia immediata, fermo restando il diritto di RINA Check ad ottenere il corrispettivo delle prestazioni svolte fino al momento del recesso.
4 OGGETTO DELLA VERIFICA E NORMA DI RIFERIMENTO
4.1 Costituisce oggetto di verifica ai fini dell’emissione del rapporto/certificato di ispezione solo l’oggetto come specificato nella documentazione contrattuale (modello offerta).
4.2 La valutazione di conformità sarà condotta da RINA Check sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall’Organizzazione nella domanda di fornitura del servizio. RINA Check potrà operare in tale ambito tanto quale Organismo accreditato quanto fuori dallo scopo di accreditamento (salvo che non vi sia un’indicazione contraria da parte dell’Organizzazione che dovrà essere comunicata mediante lettera scritta). Qualora l’accreditamento sia ottenuto da RINA Check successivamente al rilascio del rapporto/certificato di ispezione, il rapporto/certificato potrà essere nuovamente emesso con menzione dell’accreditamento ottenuto.
4.3 Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da RINA Check ai fini delle attività di ispezione avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio dei rapporti/certificati non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento oggetto dell’ispezione.
5 REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ
5.1 L’Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del rapporto/certificato di ispezione finale a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti, servizi o personale. La certificazione/validazione e verifica riguarda solo la conformità dell’oggetto dell’ispezione al documento normativo di riferimento e non comporta, pertanto, da parte di RINA Check alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei predetti requisiti da parte dell’Organizzazione. L’Organizzazione rimane pertanto l’unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di RINA Check.
6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
6.1 L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle ispezioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente l’oggetto per il quale è richiesta l’ispezione e delle relative registrazioni.
L’Organizzazione deve inoltre consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto dell’ispezione.
6.2 Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di ispezione sono considerati riservati.
L'accesso e la consultazione dei documenti relativi all’attività di ispezione sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell’iter di ispezione ed all’Organizzazione in oggetto.
6.3 Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate per
obblighi di legge o per ordine di Autorità competenti, RINA Check ne dà avviso all'Organizzazione.
6.4 RINA Check non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno a RINA Check.
6.5 L’Organismo di Accreditamento può richiedere la partecipazione di suoi osservatori allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA Check siano conformi al documento normativo di riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra RINA Check e l’Organizzazione. Qualora l’Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non sarà rilasciato il rapporto/certificato di ispezione.
6.6 RINA Check è esclusiva titolare del know-how e di tutti i marchi, brevetti, diritti d’autore, tecnologie, disegni industriali, invenzioni, software, dati e altre informazioni tecniche e di tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale che possano eventualmente venire a conoscenza dell’Organizzazione in occasione dell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto.
6.7 L’Organizzazione si impegna a manlevare e tenere indenne RINA Check da qualsiasi eventuale pretesa di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà commerciale, industriale o intellettuale a motivo dell’utilizzo della documentazione messa a disposizione di RINA Check per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, così come da ogni perdita, spesa e danno, diretta, indiretta e consequenziale.
7 OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI
7.1 L’Organizzazione si impegna a:
- notificare immediatamente a RINA Check tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all’oggetto dell’ispezione;
- notificare immediatamente a RINA Check eventuali procedimenti legali in corso inerenti all’oggetto dell’ispezione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- in caso di ispezioni aventi ad oggetto requisiti di natura ambientale, notificare immediatamente a RINA Check eventuali incidenti ambientali con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto l’intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiamo comportato comunicazioni a pubbliche autorità;
- in caso di certificazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro notificare immediatamente per iscritto a RINA Check eventuali sinistri, incidenti e/o eventuali osservazioni o segnalazioni o denunce pervenute dai soggetti, pubblici o privati, preposti alla vigilanza, all’ispezione ed al controllo dei luoghi di lavoro;
- tenere informato RINA Check sugli sviluppi dei suddetti procedimenti;
7.2 In relazione a quanto sopra, RINA Check potrà eseguire visite di controllo/ispezioni straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del processo di ispezione/certificato ovvero altri provvedimenti ai sensi della normativa applicabile, in base alla gravità e all’impatto dell’evento verificatosi.
8 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI ED EVENTUALI MODIFICHE
8.1 Il rapporto/certificato di ispezione viene rilasciato sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da verifiche occasionali) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l’Organizzazione si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi ispezionati conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l’intero periodo di validità
del rapporto/certificato. L’Organizzazione si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a RINA Check, nonché di incidenti e/o potenziali incidenti e delle relative azioni a seguire.
8.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità delle attività di ispezione (es. variazioni di carattere organizzativo, giuridico, commerciale nell’Organizzazione, modifiche nell’assetto proprietario dell’Organizzazione, variazioni nel sistema di gestione per la qualità, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei prodotti), l’Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a RINA Check, che può accettare le variazioni o richiedere l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.
8.3 Qualora RINA Check, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8b.2, richieda l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l’Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.
9 RISERVATEZZA
RINA Check ha l’obbligo di mantenere riservati e protetti i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; RINA Check è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza e protezione anzidetta.
Gli applicativi e gli strumenti informatici adottati per gestire il servizio sono conformi alla norma ISO 27001 e pertanto il loro utilizzo può ritenersi conforme alla normativa applicabile in termini di riservatezza.
Tutte le informazioni, tranne quelle rese pubbliche dal cliente, sono considerate come informazioni riservate.
Le informazioni ricevute durante l’attività o da parti terze così come i documenti relativi alle attività devono essere gestiti dal personale di RINA Check in modo da salvaguardare la riservatezza e da garantire la protezione della proprietà.
Ai Clienti, agli Organismi di Certificazione, agli Organismi di Accreditamento, alle Amministrazioni o ai loro rappresentanti è garantito il diritto di accesso a documenti relativi alle attività effettuate per loro da parte del personale RINA Check, nelle condizioni stabilite nei Regolamenti o nei contratti, per le loro diverse competenze, in modo da salvaguardarne la riservatezza.
Le informazioni relative al cliente, provenienti da sorgenti diverse dal cliente stesso (es. da un reclamante, da autorità legale), sono considerate riservate.
Il personale, compresi i fornitori ed il personale di organismi esterni, che operano per conto di RINA Check, hanno l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni ottenute o derivanti dall’esecuzione delle attività di RINA Check.
10 VERIFICA ISPETTIVA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
10.1 L’Organizzazione, ai sensi dell’art. 26, co. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive eventuali modifiche, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s’impegna a fornire a RINA Check al momento della conclusione del contratto e comunque con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività oggetto dello stesso un’informativa
completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori ed alle misure di protezione e prevenzione adottate. In caso di mancato rispetto delle previsioni che precedono RINA Check non potrà svolgere l’attività oggetto del contratto.
10.2 Ai sensi del sopra citato art. 26, co. 2, 3 e 3-bis, l’Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa dei valutatori incaricati da RINA Check, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro, mediante l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ove applicabile o comunque mediante la predisposizione di un apposito verbale di coordinamento o di documentazione equivalente.
10.3 Ai sensi del sopra citato art. 26, co. 3-ter, qualora le attività oggetto del contratto debbano essere svolte presso un soggetto diverso dall’Organizzazione, quest’ultima s’impegna a redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto; s’impegna, inoltre, a far sì che il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integri il predetto documento con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Tale documentazione dovrà essere fornita a RINA Check al momento della conclusione del contratto e comunque con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività oggetto dello stesso.
10.4 In ogni caso in cui RINA Check intervenga per svolgere le attività oggetto del contratto e valuti che non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza, RINA Check non potrà svolgere tali attività e si riserverà la facoltà di richiedere il pagamento relativo al suo intervento. In caso di mancato rispetto dei precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3 RINA Check avrà la facoltà di risolvere con efficacia immediata il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
11 MODIFICHE DEL PROCESSO DI ISPEZIONE
11.1 È facoltà di RINA Check modificare o aggiornare il processo di ispezione, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dall’Ente di Accreditamento. In tal caso, RINA Check dovrà darne comunicazione con anticipo all’Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto per iscritto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.
11.2 Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell’Organizzazione.
12 FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE
12.1 Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, RINA Check potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.
12.2 Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su RINA Check, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.
13 COMPENSI DOVUTI ALL’ORGANISMO DI ISPEZIONE
13.1 Per le attività prestate ai fini del rilascio del rapporto/certificato di ispezione ed espressamente elencate nell’offerta, saranno dovuti a RINA Check i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio del rapporto/certificato di ispezione richiedesse attività supplementari non
espressamente previste, sarà dovuto dall’Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all’effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nell’offerta in termini di giorno/uomo.
13.2 Oltre ai compensi previsti nella documentazione contrattuale, ove non diversamente pattuito, saranno a carico dell’Organizzazione le spese sostenute da RINA Check per le attività di verifica forfettizzate nella misura indicata nell’offerta. Ove quest’ultima non specificasse la misura forfettaria delle spese, le stesse saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto da RINA Check. Sarà facoltà dell’Organizzazione chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.
13.3 Gli importi dovuti a RINA Check per corrispettivo e spese potranno essere pagati dall’Organizzazione tramite bonifico bancario, alle coordinate bancarie indicate nei documenti contrattuali, oppure, ove non diversamente previsto dall’offerta o da altri documenti contrattuali, mediante pagamento on line (e-payment).
Salvo diversi accordi tra le parti, i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento maggiorato di 2 punti.
13.4 I compensi per l’attività svolta da RINA Check saranno dovuti dall’Organizzazione anche in caso di mancata emissione del rapporto/certificato di ispezione per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto.
13.5 RINA Check può sospendere o ritirare qualsiasi rapporto/certificato ovvero sospendere i propri servizi in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell'Organizzazione a qualsiasi società del Gruppo RINA in relazione al rapporto commerciale tra qualsiasi società del Gruppo RINA e l'Organizzazione ovvero da parte di ogni altra società appartenente al gruppo dell'Organizzazione.
Tale previsione si applica anche quando l'obbligazione di pagamento è a carico del precedente proprietario e/o gestore e/o responsabile del prodotto e/o sistema in relazione ai quali vengono svolti i servizi.
14 DURATA DEL CONTRATTO
14.1 Fatti salvi i casi di contratti aventi ad aggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra RINA Check e l’Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.
14.2 Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del rapporto/certificato tutte le disposizioni del presente contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento della conformità al documento normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di RINA Check di effettuare le verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.
14.3 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 14.1 e 14.2 l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare al servizio oggetto del contratto con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r.
14.4 In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla accettazione della stessa da parte di RINA Check. Al riguardo si precisa che la suddetta accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.
14.5 In tutti i casi di recesso o rinuncia l’Organizzazione dovrà corrispondere a RINA Check tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso o della rinuncia e il rimborso di tutti gli oneri, le spese e i costi sostenuti per l’erogazione dei servizi fino alla data di efficacia del recesso o della rinuncia. L’Organizzazione rimarrà, inoltre, in ogni caso tenuta a pagare a RINA Check un importo pari al 100% del corrispettivo della visita
/ prestazione pianificata nell’anno in cui è esercitato il diritto di recesso / rinuncia.
15 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO/CERTIFICATO DI ISPEZIONE
15.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, la validità del rapporto/certificato può essere sospesa da RINA Check in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che l’oggetto dell’ispezione non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento ed in particolare nei seguenti casi:
a) mancato adeguamento da parte dell’Organizzazione alle modifiche del regolamento o del documento normativo comunicate da RINA Check
b) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste da RINA Check
c) mancata comunicazione di modifiche dell’organizzazione ai sensi dell’art. 7 o delle caratteristiche dell’oggetto dell’ispezione
d) mancata informazione circa l’esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad oggetto i requisiti cogenti dell’oggetto dell’ispezione.
e) mancato pagamento da parte dell’Organizzazione dei compensi dovuti a RINA Check, nei termini previsti dal contratto.
15.2 La sospensione verrà notificata all’Organizzazione tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata R.R. o PEC) nella quale verranno precisate le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.
15.3. Durante il periodo di sospensione, il certificato del Cliente risulterà temporaneamente non valido.
L’Organizzazione e il personale non possono fare uso del materiale pubblicitario che contenga riferimenti al rapporto/certificato (come riportato all’articolo 21 del presente documento) e l’Organizzazione deve portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione.
16 REVOCA DEL RAPPORTO/CERTIFICATO DI ISPEZIONE
16.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, il rapporto/certificato di conformità può essere revocato da RINA Check nei seguenti casi:
a) mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del rapporto/certificato nel termine comunicato da RINA Check.
b) cessazione dell’attività dell’Organizzazione (o della produzione del bene) oggetto di ispezione o sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi.
c) condanna dell’Organizzazione o del personale per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti dell’oggetto di ispezione.
Si precisa che RINA Check potrà revocare il rapporto/certificato di conformità, oltre che nei casi sopra indicati sub a), b), c), in tutti i casi in cui il sistema, prodotto o il personale non garantiscano il rispetto dei requisiti minimi del documento normativo di riferimento.
16.2 Qualora si verifichi uno degli eventi che comportano la revoca del rapporto/certificato di conformità, RINA Check provvederà a darne comunicazione per iscritto all’Organizzazione (mediante lettera raccomandata A.R. o PEC). Conseguentemente, l’organizzazione sarà tenuta a restituire il rapporto/certificato di conformità in formato cartaceo, ove emesso in tale forma, entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca da parte di RINA Check.
16.3 Nell’ambito degli obblighi che gravano su RINA Check, questi potrà comunicare l’avvenuta sospensione, rinuncia o revoca della certificazione all’Ente di Accreditamento e ad altri terzi che gliene facciano richiesta.
17 LIMITI DELL’ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E RESPONSABILITÀ
17.1 Il rilascio del rapporto/certificato di ispezione ha esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dell’oggetto di ispezione rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Non costituisce attestazione né garanzia da parte di RINA Check del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sulla Organizzazione stessa.
17.2 Pertanto l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l’Organizzazione si impegna a tenere indenne RINA Check ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di RINA Check in base al presente contratto.
18 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
18.1 In caso di inadempimento definitivamente accertato di RINA Check dovuto ad errore od omissione nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, la responsabilità di RINA Check sarà limitata al minore tra l’importo pari a 10 volte il compenso contrattualmente previsto per la medesima attività e 200.000,00 Euro.
19 MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/2001 E CODICE ETICO
19.1 L’Organizzazione dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, l’Organizzazione dichiara di aver visionato il Codice Etico e di Comportamento, elaborato da RINA e recepito da RINA Check, presente all'indirizzo:
xxxx://xx-xxxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxx/xx/xxxxx.xxxx
19.2 L’Organizzazione garantisce, nei rapporti con RINA Check, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di RINA Check di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1373 del codice civile, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.
19.3 In forza del "Modello organizzativo", consultabile all’indirizzo xxxx://xx- xxxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/000/xx/xxxxx.xxxx è fatto divieto a collaboratori e dipendenti della Società stessa di:
a) ricevere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate;
b) intraprendere alcuna relazione di affari con l’Organizzazione, che possa determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta in RINA Check;
c) ricevere doni, biglietti di viaggio o ogni altra utilità a carattere non monetario che possa eccedere l’ordinaria cortesia nei rapporti di affari.
19.4 La violazione dei predetti principi da parte dell’Organizzazione comporta la facoltà per RINA Check di risolvere il contratto, salva ogni facoltà per RINA Check di richiedere il risarcimento del danno.
20 CLAUSOLA DI DECADENZA
20.1 Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di XXXX Check dovrà essere
avanzata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
21 USO DEL MARCHIO
21.1 L’uso dei xxxxxx XXXX da parte delle Organizzazioni è regolamentato dal documento “Regolamento per l’utilizzo del logotipo di certificazione del RINA” ed è consentito all’Organizzazione secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.
21.2 Fatto salvo quanto specificamente previsto nei Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi erogati o in altra normativa applicabile, l’utilizzo dei marchi dovrà essere riferito esclusivamente agli aspetti gestionali interessati dalle ispezioni effettuate da RINA Check medesima ed a cui attengono i rapporti/certificati di ispezione rilasciati da RINA check.
21.3 Ogni utilizzo non espressamente previsto dai Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi, dai contratti o da altra normativa applicabile, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da RINA.
21.4 La facoltà di utilizzare i xxxxxx XXXX non può essere in alcun modo trasferita dalle Organizzazioni a terzi.
21.5 Le Organizzazioni possono fare uso dei marchi solo per il periodo di validità dei rapporti/certificati di ispezioni rilasciati da RINA Check.
21.6 Ove i rapporti/certificati di ispezione siano sospesi, revocati, rinunciati o vengano comunque a cessare per qualsiasi motivo, sia permanentemente che temporaneamente, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.
21.7 I xxxxxx XXXX possono essere riprodotti in dimensioni reali o anche maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione parziale dei marchi.
21.8 Alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, possono essere riprodotti purché in forma integrale e leggibile anche i certificati rilasciati da RINA Check.
21.9 Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi contenute nel presente Documento, nei contratti, nei Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi erogati o nell’ulteriore disciplina applicabile, l’Organizzazione dovrà corrispondere a RINA una penale pari a euro 30.000,00.
21.10 È fatta salva la facoltà per il RINA di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia titolo subito, in ragione dell’uso improprio dei marchi da parte delle organizzazioni.
21.11 RINA si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che i marchi siano utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo all’Organizzazione l’esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell’Organizzazione di esibire quanto richiesto da RINA comporta l’applicazione di quanto previsto al successivo capoverso.
In caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti da 21.2 a 21.8 ed ai successivi articoli 22, 23, 24 il RINA avrà la facoltà di risolvere il contratto per l’erogazione dei servizi ai sensi dell’art. 1456 c.c.
21.12 L’uso dei marchi degli Organismi di Accreditamento da parte delle Organizzazioni è regolamentato dal documento “Regolamento per l’utilizzo del logotipo di certificazione del RINA” e dagli specifici regolamenti degli Organismi di Accreditamento disponibili nei rispettivi siti web.
22 SICUREZZA DEI DATI - GDPR
Ai fini della protezione di eventuali dati personali del Cliente si fa riferimento al Documento "Informativa Privacy Clienti" di Gruppo RINA.
RINA Check si avvale dei Servizi IT di Gruppo RINA che garantiscono le condizioni di conservazione, sicurezza e rintracciabilità dei dati.
Il Sistema IT è Certificato in conformità alla Norma ISO 27001 specifica per la sicurezza delle informazioni "Information Security Management System" (ISMS).
23 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI
Le disposizioni di cui al precedente punto 21 si applicano anche ai rapporti tra RINA Check e le Organizzazioni, con riferimento alla comunicazione, anche pubblicitaria, che queste ultime intendano fare in merito alle attività rilasciate da RINA Check medesima.
In particolare, nelle suddette attività, le Organizzazioni dovranno avere cura di specificare la tipologia di rapporto/certificato rilasciato da RINA Check e le eventuali limitazioni o condizioni poste da RINA Check medesima.
24 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO DI RINA CHECK (QUANDO APPLICABILE)
24.1 RINA Check si impegna ad informare l’Organizzazione dell’eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell’accreditamento nel settore di appartenenza, nonché a fornire le informazioni che si rendano necessarie nella fase di passaggio ad altro Organismo accreditato.
24.2 RINA Check non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all’Organizzazione dalla rinuncia/sospensione/revoca dell’accreditamento; nei suddetti casi, l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla ispezione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
25.1 I dati personali dell’Organizzazione saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx 00, CF e P.IVA 03794120109, nonché dalla/le società del Gruppo RINA con cui l’Organizzazione ha in corso un rapporto contrattuale, secondo le modalità e per le finalità descritte nell’informativa a Voi resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
25.2 Si precisa che l’Organizzazione potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non compromette l’esecuzione del contratto di servizi in essere) scrivendo a xxxx.xxx@xxxx.xxx. Inoltre, in qualità di Interessato l’Organizzazione potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all’indirizzo xxxx.xxx@xxxx.xxx.
25.3 Il Titolare del trattamento potrà essere sempre contattato mediante i recapiti indicati sul sito web xxx.xxxx.xxx, nonché all’indirizzo e-mail del Data Protection Officer xxxx.xxx@xxxx.xxx.
26 FORO COMPETENTE/ARBITRATO
26.1 Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 28.9 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check e a quelle inerenti l’uso del
marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.
26.2 In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
26.3 La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.
26.4 I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
26.5 Il Collegio ha sede a Genova e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.
26.6 Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
26.7 Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
26.8 La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
26.9 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.
27 RICORSI, SEGNALAZIONI E RECLAMI
27.1 Con riferimento alle decisioni di RINA Check riguardanti l’iter ispettivo, l’Organizzazione può fare ricorso contro le stesse, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione.
27.2 Inoltre l’Organizzazione può effettuare una segnalazione oppure inoltrare un reclamo sull’attività svolta da RINA Check.
27.3 I ricorsi, le segnalazioni ed i reclami devono comprendere tutti i dati che permettano di identificare l’attività, svolta da RINA Check, oggetto della comunicazione da parte dell’Organizzazione ed essere indirizzati alla società appartenente al Gruppo RINA con cui è stato stipulato il relativo contratto. Le modalità di presentazione dei ricorsi, segnalazioni e reclami sono disponibili sul sito web del RINA: xxx.xxxx.xxx
27.4 RINA Check esamina i ricorsi, le segnalazioni e i reclami in accordo alle proprie istruzioni interne, entro i tempi previsti a decorrere dalla sua presentazione, previa eventuale audizione dei rappresentanti dell’Organizzazione.
27.5 Con specifico riferimento ai ricorsi ed a reclami, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’ispezione. RINA Check invierà al ricorrente dei rapporti sullo stato di avanzamento e sui risultati del ricorso.
27.6 Il ricorso ed il reclamo che non potrà essere risolto dal personale di RINA Check potrà essere sottoposto al Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità di Gruppo RINA.
27.7 Al ricevimento del ricorso, segnalazione o del reclamo, RINA Check effettuerà gli accertamenti necessari e, al termine degli stessi, darà formale comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito delle verifiche effettuate e delle azioni eventualmente messe in atto.
27.8 Ogni spesa relativa al ricorso, alla segnalazione e al reclamo rimane a carico dell’Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.
27.9 Nella gestione dei ricorsi, segnalazioni e reclami RINA Check garantisce che non verrà intrapresa alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente/reclamante.
28. SANZIONI COMMERCIALI
28.1 RINA Check non sarà tenuta ad adempiere qualsiasi obbligo assunto in base al Contratto (inclusi, senza limitazione, obblighi di (a) eseguire, consegnare, accettare, vendere, acquistare, pagare a o ricevere denaro da o attraverso una persona o entità, o (b) compiere qualsiasi altro atto) se ciò risultasse in una violazione di, o fosse incompatibile con, o esponesse RINA Check all'applicazione di sanzioni ai sensi di qualsiasi risoluzione adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e/o ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decreto, ordinanza, richiesta, norma o requisito dell'UE, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America che facciano riferimento a embarghi o boicottaggi internazionali o a controlli sul commercio estero, sulle esportazioni e/o sulle importazioni, (inclusi, senza limitazioni, il finanziamento, il pagamento, l’assicurazione, il trasporto, la consegna o lo stoccaggio di prodotti e/o servizi) di seguito complessivamente "Sanzioni Commerciali".
28.2 Nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del Contratto trovassero applicazione le Sanzioni Commerciali sopra individuate, RINA Check avrà il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione:
I) di sospendere immediatamente il pagamento o l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto fino a quando le Sanzioni Commerciali saranno in vigore; e/o
II) al completo disimpegno dall'obbligo interessato dalle Sanzioni Commerciali, qualora l'incapacità di adempiere l'obbligo persista fino al termine previsto contrattualmente per l'adempimento, (resta inteso che per pagamenti da effettuare o ricevere per attività e/o servizi già forniti, l'obbligo di pagamento in questione rimarrà in ogni caso solo sospeso fino al momento in cui il pagamento potrà essere effettuato senza che possano trovare applicazione le Sanzioni Commerciali); e/o
III) di risolvere il Contratto, fatti salvi i diritti e gli obblighi di RINA Check alla data della risoluzione.
29. FORZA MAGGIORE
29.1 Qualora, per causa di forza maggiore, una delle parti sia incapace di adempiere in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, con l’eccezione degli obblighi relativi ai pagamenti dei corrispettivi dovuti, si concorda che i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi dal momento di inizio dell’impedimento fino al suo termine.
29.2 La parte contraente che si trovi dinanzi ad un caso di forza maggiore, dovrà avvisare l'altra parte, dapprima verbalmente e senza indugio, quindi mediante lettera raccomandata a.r., o con altro mezzo equivalente, precisando la data di inizio, la natura degli impedimenti, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione sugli obblighi derivanti dal contratto e dovrà cercare di rimuovere per quanto possibile tali impedimenti.
29.3 In via esemplificativa, saranno considerati “forza maggiore”: restrizioni da parte di autorità governative, incendio, esplosioni, tempeste e calamità naturali in genere, guerra, disordini pubblici, quarantene, epidemie, pandemie, embargo, agitazioni.