CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE FAMIGLIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE FAMIGLIA
DI OLBIA E TEMPIO
INDICE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO – TIPOLOGIA DELL’OBBLIGAZIONE – NORME APPLICABILI
ART. 2 RISULTATI ATTESI DAL SERVIZIO
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO – TERMINI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PENALI IN CASO DI RITARDO – TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – DUVRI - OPZIONE D’ESTENSIONE
ART. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 5 COMPITI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE ART. 6 COMPITI DELLA DITTA APPALTATRICE
ART. 7 PERSONALE DELL’APPALTATORE
ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO
ART. 9 FATTURAZIONE – PAGAMENTI – AGGIORNAMENTO PERIODICO DEI PREZZI D'APPALTO
ART. 10 PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO – FORZA MAGGIORE – SCIOPERI
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONI IN CASO DI INFORTUNI – POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 12 CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE ART. 13 CONTROVERSIE
ART. 14 DISCIPLINA DEL CONTRATTO – RISERVATEZZA – CONTROLLI
ABBREVIAZIONI:
N.B.:tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente capitolato sono ai testi vigenti
• “CODICE DEI CONTRATTI” (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
• “AZIENDA” l’Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 0 xx Xxxxx;
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – TIPOLOGIA DELL’OBBLIGAZIONE – NORME APPLICABILI
1) Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento della gestione di due strutture, CASE FAMIGLIA, site in Olbia e in Tempio Pausania, destinate alla riabilitazione e al reinserimento sociale di pazienti che presentano patologie di competenza psichiatrica, in collaborazione con gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della X.X.X. xx 0 xx Xxxxx.
2) L’appalto e’ concepito come obbligazione di risultato: il risultato atteso è la perfetta gestione delle strutture CASE FAMIGLIA nel rispetto delle direttive impartite dal DSM. Si precisa , pertanto, quanto segue:
• I servizi e le forniture di cui al presente capitolato includono ogni prestazione necessaria per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta;
• L’aggiudicatario, non potrà, a nessun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti in offerta economica, per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato.
ART. 2 – RISULTATI ATTESI DAL SERVIZIO
1) In armonia con quanto stabilito dal Piano Sanitario Regionale per la Psichiatria (triennio 1996/1998), dal D.P.R. 10/11/99 (Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998
– 2000) e dalla L.R. 23 dicembre 2005, n° 23, le Case Famiglia eterogestite di Olbia e Tempio, quali strutture residenziali intermedie che pongono al centro dei loro interventi i pazienti che presentino patologie di competenza psichiatrica e necessitino di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati ed il loro inserimento in un nuovo contesto sociale, sono parte della rete dei servizi territoriali dell’ASL n° 2 e tendono in particolare:
• a garantire agli ospiti che non necessitano di ricovero ospedaliero e che non possono vivere in famiglia o traggono giovamento dall’allontanamento temporaneo dalla
famiglia, una dignitosa collocazione abitativa ed un progetto terapeutico personalizzato;
• a favorire la dimissione di pazienti già ricoverati in SPDC qualora il contesto socio familiare di appartenenza non sia in grado di assicurare i protocolli terapeutici prescritti;
• a prevenire il ricovero in SPDC di pazienti non acuti già seguiti presso il CSM, ma bisognevoli di aggiustamenti della terapia o di controllo per la regolare assunzione, qualora non possibile sul territorio;
• a fornire risposte relative alle esigenze della gestione della vita quotidiana che non possono essere soddisfatte per motivi connessi a situazioni di mancanza totale o parziale di autonomia psichica;
• a prevenire l’insorgere di fattori che creino situazioni di ulteriore disagio;
• a favorire l’integrazione in un tessuto sociale allargato di cittadini che si trovano a rischio di emarginazione.
2) Le case famiglia di Olbia e Xxxxxx sono destinate all’accoglienza di pazienti in regime residenziale completo; il numero massimo di posti letto di cui dispongono le strutture è il seguente:
• OLBIA: 11 posti;
• TEMPIO: 10 posti.
Il DSM potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, l’inserimento, all’interno delle case famiglia oggetto del presente appalto di pazienti in regime residenziale diurno senza che ciò comporti incremento del canone annuo d’appalto.
3) L’appalto include, armonizzati tra loro nell’ambito dei piani terapeutici e di reinserimento sociale (la suddivisione che segue non è quindi netta, perché, ad esempio, anche nello svolgimento dei servizi alberghieri possono essere previsti momenti e modalità di partecipazione da parte degli assistiti):
• Servizi gestionali : si tratta di servizi di natura alberghiera richiesti per assicurare gli standard previsti dalla normativa di settore per ciascuna tipologia di struttura territoriale;
• Servizi diretti all’utenza finale: si tratta di prestazioni sanitarie e riabilitative (comprese quelle educative e ludiche) richieste allo scopo di concorrere a erogare servizi di assistenza residenziale del DSM.
4) Nella gestione delle Case Famiglia l’Azienda svolgerà il ruolo di programmazione, coordinamento, verifica e supervisione delle attività.
5) L’Appaltatrice dovrà svolgere tutte le prestazioni relative all’assistenza degli ospiti della Casa Famiglia di tipo non medico: pertanto, gli obiettivi attesi dal servizio oggetto d’appalto sono costituiti dalla perfetta gestione delle 2 case famiglia, in integrazione con il CSM e sotto la sua direzione, per il raggiungimento dei fini terapeutici e di reinserimento sociale di cui sopra. In quest’ambito, l’Appaltatore è quindi obbligato a fornire tutte le prestazioni oggetto d’appalto con personale qualificato.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO – TERMINI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PENALI IN CASO DI RITARDO – TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DUVRI - OPZIONE D’ESTENSIONE
1) La durata dell'appalto è fissata in 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dalla data del verbale di esecuzione anticipata del contratto.
2) La stipulazione del contratto dovrà aver luogo nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione, a mezzo fax, dell’aggiudicazione definitiva, pena, in difetto, ove il ritardo dipenda da causa imputabile all’appaltatore, l’applicazione di una penale giornaliera pari al 1,5 per mille (euro uno e centesimi cinque ogni mille) calcolato sul valore contrattuale netto IVA.
3) Qualora il ritardo ecceda i dieci giorni dal predetto termine, è diritto dell’Azienda revocare il provvedimento d’aggiudicazione ed aggiudicare l’appalto al miglior offerente che segue in graduatoria. Pertanto, il termine per la stipulazione del contratto risultante dalla somma del termine ordinatorio (40 giorni) e del massimo ritardo ammissibile (10 giorni) è termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile. In caso di impossibilità di stipulare il contratto entro il termine previsto per causa non imputabile all’appaltatore, si provvederà all’esecuzione anticipata del contratto stesso, in pendenza della stipulazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; l’esecuzione anticipata del contratto potrà essere disposta dall’Azienda anche per altre ragioni di pubblico interesse, con un preavviso massimo di 15 giorni naturali e consecutivi.
4) Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ha reso noto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che non esistono rischi da interferenze che, ai sensi della legislazione vigente, debbano essere autonomamente quotati in appalto, ed ha descritto le prescrizioni di sicurezza necessarie nell’espletamento dei servizi (allegato 1 “Fascicolo informativo su rischi per la salute e la sicurezza, misure di prevenzione e di emergenza”) che dovranno essere rispettate dall’Appaltatore.
5) L’Azienda, durante tutto il periodo di durata contrattuale, si riserva il diritto potestativo di richiedere all’Aggiudicatario, quale opzione d’estensione del contratto, la fornitura delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti all’interno delle strutture residenziali. Saranno assunti come parametri per la negoziazione del relativo corrispettivo d’appalto i costi relativi ai consumi di generi alimentari sostenuti nella casa famiglia di Tempio Pausania nell’anno antecedente l’esercizio dell’opzione d’estensione e si terrà conto delle percentuali di utile e di spese generali espressi dall’Aggiudicatario in fase di gara.
ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1) Il valore complessivo dell’appalto stimato ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 è pari ad € 4.165.841,90 netto IVA. Detto valore è stato determinato come segue:
A) € 793.168,38 netto IVA è il valore del canone annuo del servizio a base di gara, comprensivo di tutte le prestazioni e le forniture incluse in appalto; esso, moltiplicato per il quinquennio di durata dell’appalto, è pari ad € 3.965.841,90 netto IVA. Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto a detto canone annuo stimato a base di gara (€ 793.168,38 netto IVA).
B) Il valore dell’opzione d’estensione è stato stimato in € 40.000,00 annui netto IVA sulla base dei consumi annui sostenuti nelle case famiglia, tenendo conto dei costi sostenuti in quella di Tempio Pausania, presso la quale le modalità di espletamento
del servizio sono analoghe a quelle previste in appalto; detto valore è stato moltiplicato per il quinquennio di durata dell’appalto, considerato che l’opzione può essere esercitata durante tutto il periodo di durata contrattuale; il valore totale considerato è stato quindi pari ad € 200.000,00 netto IVA.
2) Nel calcolare il costo del canone annuo del servizio di cui al precedente comma 1 lett.
A) si è tenuto conto delle spese di personale (fabbisogno stimato massimo per coprire il servizio, nelle diverse tipologie di prestazioni e nell’articolazione oraria indicata nel seguito del CSA: n° 10 ausiliari, n° 5 educatori, n° 10 infermieri), delle spese per forniture specifiche, delle spese generali d’impresa e dell’utile d’impresa determinato nel 10% dei costi precedenti sommati tra loro.
ART. 5 – COMPITI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
1) E’ compito del Dipartimento di Salute Mentale dell’ ASL n° 2:
• Individuare e valutare i pazienti da inserire o dimettere dalla Casa Famiglia.
• Programmare il tipo di intervento necessario per ogni singolo ospite e per il gruppo.
• Definire i modelli e i protocolli organizzativi, gestionali e tecnico-professionali delle strutture residenziali in stretta collaborazione con la ditta aggiudicataria.
• Programmare gli obiettivi e la gestione del progetto assistenziale e verificarne lo svolgimento; quest’ultima attività comprende l’accertamento della corretta
erogazione di tutti i servizi e di tutte le prestazioni comprese in appalto (servizi gestionali e servizi diretti all’utenza finale). Le verifiche comprendono tutti gli aspetti della gestione (qualità dei servizi diretti all’utenza finale, alberghieri, verifica delle condizioni igienico - sanitarie della struttura, dei cibi ecc.).
• Verificare periodicamente i risultati dei programmi.
• Verificare sistematicamente le condizioni igienico-sanitarie e cliniche degli ospiti.
ART. 6 – COMPITI DELLA DITTA APPALTATRICE
1) La Ditta appaltatrice attua il progetto riabilitativo per il reinserimento sociale degli ospiti favorendo l’autosufficienza nelle attività quotidiane riferite alla partecipazione alla vita di relazione ed al trattamento del paziente psichiatrico in ambito familiare, alla pulizia personale, alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti, alla pulizia degli ambienti di vita, inclusi momenti di attività esterna alle case famiglia (accompagnamento). Il progetto, come detto, deve essere articolato su due livelli: 1) Servizi diretti all’utenza finale;
2) Servizi gestionali.
SERVIZI DIRETTI ALL’UTENZA FINALE:
a. La Ditta appaltatrice, allo scopo di promuovere l’integrazione sociale dovrà garantire:
• interventi atti allo sviluppo dell’autonomia personale anche al fine di verificare la possibilità di un corretto inserimento dell’utente nella società civile;
• interventi a carattere ludico-ricreativo, laddove questi rappresentino il tramite per il pieno sviluppo delle capacità espressive degli utenti;
• interventi di stimolo alla partecipazione e di accompagnamento ad attività culturali elementari, ricreative e formative e quant’altro sia utile ad accrescere la possibilità
di conoscenza della realtà circostante, di fruizione delle risorse esistenti e dell’incremento della vita di relazione;
• interventi finalizzati alla collaborazione tra operatori di salute mentale: la ditta aggiudicataria si impegnerà a garantire che i suoi operatori partecipino ad incontri periodici con gli operatori del D.S.M. al fine di definire e aggiornare la messa a
punto di un piano di intervento relativo a ciascun singolo utente e di verificare periodicamente i risultati del trattamento. A tale scopo, dovrà essere redatta da parte degli operatori dell’Appaltatrice una relazione su ogni utente, con le cadenze definite dal DSM, da consegnare e discutere con lo stesso Dipartimento di Salute Mentale di questa Azienda;
• la trasmissione di dati statistici sull’attività svolta mediante reports mensili da consegnare alla direzione DSM.
b. Il personale dell’Appaltatrice dovrà seguire e accompagnare i pazienti nei loro spostamenti previsti dai progetti riabilitativi. Per gli spostamenti dei pazienti saranno utilizzati gli autoveicoli della ASL n° 2 in dotazione al DSM. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di operatori muniti di patente di guida e disponibili a condurre gli autoveicoli dell’Azienda in dotazione al DSM.
c. Qualora l’attività esterna dovesse essere svolta presso il Centro di Via Baronia ad Olbia, l’opera del personale dell’Appaltatrice sarà prestata in quella sede integrando il personale del DSM.
d. E’ compito degli operatori dell’Appaltatrice coadiuvare gli ospiti nella tutela igienico- sanitaria, da effettuarsi su prescrizione del medico competente, aiutare gli ospiti nell’esercizio di attività non legate a situazioni di rischio specifico e valutate non separabili da un’attività integrata di assistenza alla persona.
e. Il progetto, tenendo conto delle specifiche minime di capitolato, dovra’ essere sviluppato sulla base di una giornata tipo all’interno della casa famiglia prevedendo variazioni collegate, ad esempio, con festività e correlate all’esigenza di non scandire i giorni in modo monotono. Si descrivono, di seguito, esempi di giornata – tipo standard e giornata tipo festiva all’interno delle case famiglia:
• GIORNATA TIPO STANDARD:
All’interno delle strutture residenziali di cui trattasi, le attività quotidiane, ovviamente, variano in relazione agli eventi, alle circostanze, alle stagioni, a tutte le situazioni che si presentano nella normale conduzione familiare.
Prima mattina (ore 7,00 -7,30): Sveglia. Igiene personale, con la sorveglianza e l’eventuale aiuto degli operatori.
Dalle ore 9,00 : operazioni di riordino e pulizia.
10,30 circa: Uscita per piccole commissioni, acquisti di effetti personali, visite specialistiche, colloqui con i medici di riferimento, ecc. o altre attività.
Nel pomeriggio: a) momenti di riposo; B) compatibilmente con il clima e con le esigenze dei pazienti: gestione di attività all’esterno delle strutture. Se non è prevista o non è possibile alcuna uscita: organizzazione di attività ludico – ricreative.
Organizzazione della serata. 22,00 - 23,00: Riposo notturno.
ORARI DEI PASTI E DELLE TERAPIE
8,30: terapia ∗ e colazione. 13,00: Pranzo.
14,00: terapia∗
16,00: Merenda.
19,00: Cena.
20,00: terapia∗.
∗ Gli orari della terapia riportati nello schema “Giornata tipo standard nelle case famiglia” sono indicativi; i medicinali sono somministrati secondo le modalità e dosi stabiliti nel piano terapeutico individuale di ciascun paziente.
• GIORNATA TIPO FESTIVA
Rispetto alle giornate feriali, nelle festive variano alcune attività, che vengono espletate sulla base di esigenze particolari: partecipazione a riti religiosi, incontri con le famiglie di origine e partecipazione ad attività in compagnia dei familiari, organizzazione di attività ludiche o di festeggiamenti.
2) SERVIZI GESTIONALI:
L’Appaltatore, nell’espletamento dei servizi gestionali, dovrà ricercare la partecipazione e il coinvolgimento degli ospiti, compatibilmente con i piani terapeutici personalizzati, in quanto momento di aggregazione e riabilitazione sociale.
• Pasti E’ prevista la preparazione giornaliera dei pasti, tutti i giorni dell’anno: Colazione - Pranzo – Cena.
I pasti devono essere preparati presso le strutture residenziali.
In occasione delle festività di particolare rilevanza (Pasqua, Natale ecc., ed altre festività anche non cristiane se siano presenti ospiti di fede religiosa diversa ed anche non religiose) il menù dovrà essere adeguato alla ricorrenza, prevedendo anche dolci, bevande, pietanze speciali.
Per specifiche patologie, su direttive della ASL, si dovranno adeguare i menu giornalieri adattandoli alle esigenze delle persone (diete).
L’approvvigionamento delle derrate alimentari avverrà presso il magazzino economale del Presidio Ospedaliero di Olbia o presso le cucine degli Ospedali di Olbia e Tempio, salvo esercizio dell’opzione d’estensione contrattuale.
• Pulizie, imbiancature ed altre piccole manutenzioni, manutenzione ordinaria del verde Sono incluse in appalto tutte le operazioni di pulizie ordinarie e
straordinarie, sia degli ambienti interni ed esterni (giardini, corti, vialetti) e delle dotazioni delle case sia degli effetti personali (biancheria, vestiario ecc.) degli ospiti. Gli ambienti, le loro dotazioni e gli effetti personali devono sempre presentare un aspetto ordinato e decoroso, a tutela della condizione igienica generale e personale. Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese necessarie per l’espletamento dei servizi di pulizia (materiali, prodotti detergenti e disinfettanti, spese di lavanderia se necessaria ecc.). Sono incluse tutte le prestazioni accessorie, quali ad esempio la stiratura della biancheria della casa e dell’abbigliamento degli ospiti, il rigoverno degli ambienti. Sono altresì incluse l’imbiancatura a regola d’arte periodica (1 volta l’anno) degli interni con idropitture lavabili, salvo i bagni e le cucine dove dovrà essere utilizzata tempera, nonché il trattamento delle pareti interne con prodotti antimuffa se necessario e le piccole manutenzioni di interni ed esterni (quali ad esempio stuccature di muri, riparazioni di piccoli danni agli infissi). Anche la manutenzione ordinaria del verde (piccole potature, semina e taglio dell’erba, concimazione, posa a dimora di piante ornamentali in terra e in vaso, cura delle piante in vaso, annaffiature) è a carico dell’Appaltatrice. Sono escluse dall’appalto (l’elencazione è tassativa): lavaggio e stiratura, ove necessaria, di materassi, cuscini, lenzuola, federe, coperte, copriletto, asciugamani.
• Consumabili Tutti i consumabili necessari per l’espletamento dei servizi inclusi in appalto sono a carico dell’Appaltatore. Essi devono essere di buona qualità, conformi alle prescrizioni di legge, ove previste (ad esempio, disinfettanti) ed alle
migliori regole sulla protezione della salute ed antinfortunistiche; i detergenti devono essere anallergici, forniti in confezioni singole, a PH neutro, biodegradabili almeno al 90%. I detergenti ed i disinfettanti devono essere conservati correttamente, usati nelle diluizioni corrette. E’ vietata la miscelazione di detergenti e disinfettanti.
ART. 7 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
1) Le mansioni del personale della Ditta appaltatrice addetto alla gestione della Casa Famiglia sono le seguenti:
• Ausiliari - manutentori: tutte le attività incluse in appalto non riservate alle altre figure specialistiche.
• Educatori - accompagnatori: organizzazione di attività culturali, ricreative, sportive e di animazione varia nonché delle attività partecipative alla conduzione
quotidiana della casa famiglia; collaborazione, per quanto attiene alla competenza educativa, ad interventi programmati di recupero degli ospiti della casa, anche per quanto attiene tutte le attività esterne. Collaborazione al disbrigo di pratiche burocratiche.
• Infermieri Professionali: Vigilanza e osservazione degli ospiti, assistenza sanitaria e somministrazione di farmaci; i compiti devono essere espletati, ove necessario o opportuno, in collaborazione con l’ausiliario e l’educatore-
accompagnatore durante lo svolgimento alle attività affidate agli stessi. Promozione dell’autonomia degli ospiti per quanto concerne le attività primarie. Collaborazione al disbrigo di pratiche burocratiche. Stesura di relazioni periodiche da concordare per ogni paziente.
2) La Ditta appaltatrice è obbligata:
• a garantire la continuità della presenza del personale richiesto per l’espletamento del presente appalto a prescindere dal numero degli ospiti della casa;
• a impiegare in appalto, per tutte le figure, solo personale specificamente formato secondo le normative vigenti in materia, a prestare l’opera in strutture di tipo psichiatrico.
• a comunicare, con cadenza trimestrale, l’elenco aggiornato del personale impiegato nell’appalto indicando i nominativi e le relative qualifiche. Nei casi di
necessità la Ditta appaltatrice può operare sostituzioni degli operatori impiegati, rimanendo fermo l’obbligo della preventiva comunicazione al D.S.M. e sempre che dette sostituzioni avvengano con operatori di pari professionalità. La Ditta non potrà procedere alla sostituzione contemporanea di tutti gli operatori, ma dovrà regolamentare il turn-over in maniera da non creare disguidi e disservizi nella continuità assistenziale;
• ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge
l’appalto;
• a provvedere, a sua totale cura e spesa, alle assicurazioni obbligatorie per legge dei suoi dipendenti per le specifiche prestazioni del presente capitolato, nonché a tutte le altre forme previdenziali e assistenziali. Deve altresì corrispondere al
proprio personale le retribuzioni e le indennità previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro della categoria;
• a trasmettere con cadenza trimestrale all’Azienda le cedoline paga del personale impiegato nell’appalto di che trattasi al fine di permettere l’effettuazione dei controlli
sulla corretta applicazione del CCNL applicabile ai dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso; all’interno delle cedoline paga dovranno essere occultate le voci idonee a rivelare informazioni sul soggetto comprese all’interno della categoria dei dati sensibili di cui all’art. 4 del D. Lgs.
196/2003 ( ad. es. l’indicazione delle ritenute sindacali, dalla quale si potrebbe desumere l’appartenenza del dipendente ad una determinata associazione sindacale ecc.). L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti qualora riscontrasse irregolarità imputabili all’appaltatore;
• a comunicare all’Azienda il nominativo di un suo rappresentante o incaricato responsabile di commessa. Dovrà inoltre comunicare l’indirizzo e il recapito
telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio del responsabile di commessa. L’incaricato dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Dovrà mantenere un contatto continuo con i rappresentanti dell’Azienda e in caso di assenza deve comunicare il nominativo e l’indirizzo di un sostituto;
• a vigilare affinché i propri dipendenti tengano un comportamento improntato alla massima correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta dalla delicatezza del
servizio. In particolare la ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale:
- indossi una divisa perfettamente pulita che ne identifichi la mansione e tenga un cartellino di identificazione personale riportante in maniera ben visibile il nome e cognome, la fotografia, la ditta di appartenenza;
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute nell’ambito della struttura servita al proprio responsabile diretto che ne darà conto agli operatori del D.S.M.;
- segnali subito ai responsabili dell’Azienda Sanitaria e al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- non utilizzi la divisa durante gli spostamenti necessari per l’accompagnamento dei pazienti all’esterno della struttura sanitaria; durante detti spostamenti il personale dovrà utilizzare soltanto il cartellino di identificazione.
- osservi il D. Lgs. 196/2003 (privacy);
- sia osservante delle norme etiche (deontologia) inerente il ruolo ed il luogo di lavoro.
3) La Ditta è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. E’ inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell’ASL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
4) La Ditta si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.
5) Tutto il personale della ditta che opera all’interno delle strutture sanitarie dovrà essere in possesso del libretto sanitario individuale, ove siano riportati i controlli sanitari obbligatori e dovrà essere oggetto di programmi formativi per l’aggiornamento costante.
ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO
1. (Cessione del contratto) E’ vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.
2. (Subappalto) :
a. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 58 della L.R. 5/2007 e dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
• qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell’importo complessivo del contratto;
• che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le tipologie delle prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile.
b. Resta, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore nei confronti della Stazione appaltante.
c. Non costituisce subappalto l’effettuazione di prestazioni accessorie a mezzo di terzi legati all’appaltatore con contratti di durata non stipulati specificamente per l’espletamento del presente appalto.
d. I pagamenti relativi all’attività svolta dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
e. In materia di versamento dell’I.V.A. si applicano le disposizioni dell’art. 17 del
D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e dalla legge 296/2006.
f. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006.
g. SI EVIDENZIA CHE, QUALORA LA DITTA ESPLICITI IN OFFERTA RISERVA DI SUBAPPALTO, E TALE RISERVA, PUR LEGITTIMA, RENDA IN TUTTO O IN PARTE INDETERMINABILE L’OFFERTA TECNICA PERCHE’, AD ESEMPIO, NON CORREDATA DA INFORMAZIONI ESSENZIALI, TALE CIRCOSTANZA COMPORTERA’: A) L’ESCLUSIONE DELL’OFFERENTE DALLA GARA SE RISULTASSE IMPOSSIBILE L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; B) LA PENALIZZAZIONE DELL’OFFERENTE IN FASE D’ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI SE MANCASSERO INFORMAZIONI INERENTI ELEMENTI VALUTATIVI.
3. (Avvalimento) Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario, ai fini dell’ammissione alla procedura, si avvalga dell’istituto previsto dagli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CEE (avvalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall’impresa aggiudicataria che assumerà ogni responsabilità diretta ed indiretta anche per l’operato del terzo di cui si sia avvalsa.
ART. 9 FATTURAZIONE – PAGAMENTI – AGGIORNAMENTO PERIODICO DEI
PREZZI D'APPALTO
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fatture fiscalmente valide, in ratei mensili posticipati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture. Ogni rateo sarà comprensivo di una quota pari a 1/12 dell’importo contrattuale annuo.
2. In ipotesi di RTI i pagamenti saranno effettuati nei confronti della capogruppo.
3. La proposta di un maggior termine di pagamento e l’accettazione della seguente clausola “In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall’art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003”, saranno considerate, in fase di gara, per l’attribuzione del punteggio relativo alle condizioni contrattuali.
4. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali.
5. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; l’Aggiudicatario potrà richiedere che i pagamenti abbiano luogo, ad esempio, a mezzo bonifico, ed in tali casi i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli d’emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamento.
6. Il prezzo d’aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per la durata di 12 mesi dall’inizio del contratto; il prezzo potrà, dal secondo anno d’appalto, essere oggetto di aggiornamento, previa istruttoria, in base:
A) se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati di cui all’art. 7, commi 4 lett. c) e 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
B) in mancanza dei dati di cui alla precedente lettera A), in relazione al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) aumenti dei costi da lavoro dipendente: si considereranno esclusivamente gli aumenti derivanti da CCNL applicati al personale impiegato nell’espletamento dei servizi, che costituiranno parametro massimo di riferimento; l’applicazione degli aumenti al personale impiegato nei servizi appaltati deve essere provata dall’Aggiudicatario perché possa essere motivo di adeguamento dei corrispettivi;
b) per ogni altro costo, unici parametri di riferimento saranno le variazioni dell’indice ISTAT (Istituto Nazionale Italiano di Statistica) per i prezzi dei beni al consumo per
l’intera collettività (NIC), al netto dei consumi dei tabacchi, applicabili nella misura massima del 75% della variazione rilevata dall’ISTAT alla sola quota d’incidenza sui prezzi d’appalto delle spese non di personale risultanti dall’analisi economica dell’offerta dell’aggiudicatario, utile escluso;
ART. 10 PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO –
FORZA MAGGIORE – SCIOPERI
1) PENALI
a) Oltre che negli altri casi previsti nel presente capitolato (si veda l’art. 3) potranno essere applicate, previa comunicazione scritta, le seguenti penali in caso di:
Irregolarità negli adempimenti rispetto alle previsioni di contratto, ritardi, omissioni di servizi o prestazionali, sono sanzionabili con l’irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, ritardata, omessa, anche in valore percentuale sul canone complessivo d’appalto; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda ha subito; 3) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; alla luce di detti criteri valutativi, le penali, per ogni evento, possono variare da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 5.000,00; irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
b) L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti.
c) Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.
2) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ad altre cause di risoluzione del contratto individuate in altri articoli del presente capitolato (si vedano l’art. 3 e l’art. 11 c. 4), Il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO:
• in caso applicazione di penali per quattro volte nell’arco di 12 mesi o per più di due volte nella misura massima nel periodo di durata contrattuale;
• in caso interruzione del servizio senza giusta causa per un periodo superiore a 24 ore; in tale ipotesi l’Azienda potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio all’offerente che segue in graduatoria e i maggiori oneri saranno a carico
dell’aggiudicatario.
• inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge, di regolamenti dal presente contratto e dal CCNL applicabile.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro
e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente);
• negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente. 3) DIRITTO DI RECESSO
L’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso sarà corrisposto all’Aggiudicataria un indennizzo pari all’utile (determinato come da analisi dell’offerta economica depositata in atti di gara) realizzabile nei dodici mesi successivi o nel più breve termine fino allo scadere di validità del contratto; nessun indennizzo è dovuto in ipotesi di recesso nei tre mesi antecedenti lo scadere del contratto.
Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della ditta Aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento del servizio ad altra Ditta.
L'esercizio del recesso o, per l’Azienda, della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r.; nel caso del recesso, tale avviso dovrà essere comunicato con almeno 45 giorni di preavviso.
4) FORZA MAGGIORE
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza.
Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
Non rientra tra i casi di forza maggiore lo sciopero del personale dipendente.
5) SCIOPERI
In caso di sciopero dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con il D.S.M. per garantire il mantenimento dei servizi minimi essenziali.
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONI IN CASO DI INFORTUNI – POLIZZA
ASSICURATIVA
1. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento agli obblighi stessi (ivi compresi l’incasso delle penali e il risarcimento delle spese per una nuova procedura d’appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti), l’Aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, è tenuto a prestare una garanzia definitiva fidejussoria bancaria o assicurativa nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, calcolata sul valore contrattuale al netto dell’IVA; il deposito della garanzia definitiva è condizione per la stipulazione del contratto. Tale garanzia sarà soggetta a svincoli nella misura prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nell’ipotesi in cui la fideiussione sia escussa, essa dovrà essere reintegrata dall’Aggiudicatario nel suo ammontare alla data dell’escussione entro 15 giorni dall’escussione stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
La fideiussione dovrà recare le seguenti clausole:
• validità della fideiussione fino a scadere del contratto d’appalto ed a svincolo definitivo espresso da parte della stazione appaltante (salvi gli svincoli parziali in corso d’appalto) ;
• nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti della stazione appaltante;
• il pagamento di tutta o di parte della somma garantita dovrà essere effettuato a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa,
• inopponibilità alla stazione appaltante di ogni eccezione opponibile al debitore garantito;
• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
• rinuncia al termine semestrale di cui all’art. 1957 – 2° comma del codice civile.
Se il fornitore è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI
CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per l’attività oggetto della fornitura, opera la riduzione del 50 per cento dell’importo della garanzia.
2. L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni, obbligatorie per legge, di tutti gli operatori da essa dipendenti, restando esonerata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità.
3. Resta perciò inteso che con l'aggiudicazione, l'Impresa appaltatrice esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità verso gli operatori da essa dipendenti e verso terzi, per infortuni e danni che comunque potessero verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto.
4. L’Aggiudicatario è responsabile ai sensi della vigente legislazione penale, civile ed amministrativa per ogni evento illegale e/o illegittimo e/o dannoso riconducibile direttamente ad ogni attività e prestazione oggetto d’appalto, compresi i casi di omissione, infedele, inesatta o inadeguata esecuzione delle attività o prestazioni stesse, chiunque sia la persona fisica o giuridica lesa dall’evento. A tal fine l’Aggiudicatario, per tutta la durata dell’appalto, deve essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile connessi allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale, inclusi i danni conseguenti a condotta connotata da negligenza e/o imperizia del personale impiegato nei servizi, con massimali non inferiori, per evento e per anno, ad € 3.000.000,00 per danni alle persone ed ad € 500.000,00 per danni a cose, con esclusione di franchigia e massimo scoperto. La polizza assicurativa di cui sopra deve essere valida per ogni azione o omissione compiuta da ogni soggetto che, a qualunque titolo legittimo, esplichi attività in conseguenza dell’aggiudicazione dell’appalto. Il possesso della copertura assicurativa è condizione per la stipulazione del contratto d’appalto. La sospensione e l’interruzione della copertura assicurativa sono cause di risoluzione di diritto del contratto d’appalto. Con periodicità semestrale e ogni volta che sia richiesto dall’Azienda l’Aggiudicatario deve fornire prova della copertura assicurativa conforme alle prescrizioni del presente articolo e della inesistenza di periodi di sospensione o interruzione della copertura assicurativa stessa. Resta ferma la responsabilità diretta dell’Aggiudicatario per i danni indipendentemente dal fatto che essi siano coperti, in tutto o in parte, dalla polizza assicurativa.
ART. 12 CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE
1. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata registrata.
2. Sono a carico dell’appaltatore le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di registrazione, anche per eventuali atti aggiuntivi al contratto originario;
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
ART. 13 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.
ART. 14 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO – RISERVATEZZA – CONTROLLI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto, dal Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme in essi richiamate, ed in quanto compatibili, si applicano il capitolato generale d’appalto le norme civilistiche vigenti in materia.
2. In materia di riservatezza, all’appalto, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, se inerenti segreti tecnici o commerciali, si applicano:
- l’art. 6 della Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 196/2003.
- il D. Lgs 163/2006.
3) L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell’esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva, inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento della correttezza dell’operato dell’Appaltatore, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza).