SCRITTURA PRIVATA TRA:
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. GARA CIG
SCRITTURA PRIVATA TRA:
l’Azienda Ospedaliera/A.S.L domiciliata per gli effetti del presente atto in
via e rappresentata dal Direttore Generale
o suo delegato in forza dell’atto n. del
e
la Ditta con sede in C.F
P.I
rappresentata dalla in qualità di dell’impresa.
PREMESSO
- che con provvedimento n. del l’A.S.L VC, a seguito di procedura di gara aperta, ha affidato all’impresa “la fornitura di drenaggi drenaggi occorrenti alle AA.SS.LL. VC - BI - NO - VCO e all’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara afferenti all’area interaziendale di coordinamento n. 3”
- che è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.xx. per la stipula del contratto;
- che occorre quindi procedere alla stipula del contratto relativo alla fornitura di cui sopra mediante la forma della scrittura privata.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti come sopra denominate convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
(Oggetto del contratto)
l’Azienda Ospedaliera/A.S.L. dichiara
di affidare all’impresa la fornitura in oggetto, alle condizioni e secondo le modalità specificate nel capitolato tecnico e nell’offerta economica n. del , dettagliata nell'allegato "F" alla presente a farne parte integrante e
sostanziale, per un importo complessivo di € = IVA inclusa.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è individuato nel dott./dott.ssa
ART. 2
(Modalità e termini di esecuzione del contratto)
L’impresa ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nel presente contratto conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione della fornitura, penali, garanzie, obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore, risoluzione contrattuale.
ART. 3
(Durata del contratto)
Il presente contratto decorre dalla data di eseguibilità dello stesso, per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi oltre le proroghe di cui all’art. 4.2 del Disciplinare di Gara.
L’Azienda Ospedaliera/A.S.L si riserva di applicare le opzioni e integrazioni previste dall’art. 4.2 del Disciplinare di Gara.
ART. 4
(Obblighi della Stazione Appaltante)
E’ a carico dell’Azienda Ospedaliera/A.S.L
corrispondere al fornitore il prezzo del materiale di consumo, accessori e quant’altro occorrente per l’effettuazione delle prestazioni richieste, per gli importi stabiliti nella relativa scheda di offerta economica.
ART. 5
(Obblighi dell’impresa)
L’impresa dichiara di accettare l’affidamento del contratto nonché tutte le
norme che ne disciplinano e regolano i singoli aspetti di cui al capitolato tecnico e all’offerta economica sopra citata e mentre conferma gli obblighi derivanti dall’appalto ed assunti con la partecipazione alla gara, formalmente si obbliga e impegna all’espletamento della fornitura in oggetto sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia. Inoltre si assume tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Fornitura, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, nonché le prescrizioni contenute nel presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, impiegandolo sotto la propria esclusiva responsabilità. L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni che i propri dipendenti dovessero arrecare a persone e/o cose, impegnandosi di conseguenza, alla pronta riparazione dei danni, ed al loro risarcimento, manlevando completamente l'A.S.L. da qualsiasi responsabilità in merito.
L'impresa dovrà ottemperare, per tutta la durata dell'appalto, a tutte le norme legislative e regolamenti vigenti in materia di “personale dipendente”, nonché a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e dagli accordi integrativi territoriali; è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, manlevando l'A.S.L./A.O.U. da qualsiasi responsabilità in merito.
La ditta aggiudicataria, assumendosene ogni responsabilità civile e penale, è inoltre espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne l'A.S.L./A.O.U. da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero derivare a cose e/o persone dall'espletamento delle attività di cui al presente documento di gara.
L'impresa con la Polizza All Risks, stipulata, per tutta la durata dell'appalto e per eventuali periodi di proroga, contro tutti i rischi di danni diretti, indiretti e materiali, a copertura delle apparecchiature, macchinari ed in genere di ogni bene oggetto di contratto, con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, garantirà in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente documento in gara ed in particolare i danni da incendio di cose proprie.
L'impresa con la Polizza RCT/RCO, con massimale per sinistro di Euro 2.500.00, con il massimale di garanzia in aggregato di Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo, stipulata, per tutta la durata dell'appalto e per eventuali periodi di proroga, dovrà comprendere tutto il personale impiegato dall'Appaltatrice nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, e si dovrà comprendere l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico; la garanzia dovrà essere operante sia per le rivalse esercitate dall' INAIL, INPS e simili che per le richieste esercitate ai sensi del codice civile. Gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente assunti a carico dell'Appaltatrice e da essa indennizzati/risarciti.
L'Impresa si impegna altresì ad osservare durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della stazione appaltante sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi; ad informare e formare tutti coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa al fine di trasportare beni o servizi di loro proprietà, all'interno dei locali della stazione appaltante (corrieri, vettori ecc.).
ART. 6
(Condizioni generali di fornitura – consegna dei dispositivi medici e degli eventuali accessori)
Ordinativi di fornitura
La consegna dei dispositivi medici deve essere effettuata solo a seguito di specifico ordine scritto, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso. Il fornitore è tenuto a consegnare qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti; non è pertanto consentita l'indicazione di minimo fatturabile o minimo d'ordine.
Le attività di consegna dei prodotti si intendono franche di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'IVA che sarà a carico dell'A.S.L./A.O.U.
Qualora nell'ordinativo siano indicati più centri di costo, le consegne dovranno essere effettuate in imballi separati per ogni centro di costo.
In caso di consegna di merci destinate a più reparti /servizi utilizzatori, i materiali dovranno essere confezionati in imballi distinti per ciascuno di questi, riportanti all'esterno la denominazione del Reparto/Servizio.
Il Fornitore dovrà sempre comunicare preventivamente al servizio ordinatore, pena l' irricevibilità della merce, eventuali variazioni o sostituzioni del codice prodotto indicato nell’ordine, o della Ditta fornitrice.
L’ Azienda Ospedaliera/A.S.L. si riserva la facoltà, da esercitarsi entro le 24 (ventiquattro) ore solari dall’invio e/o trasmissione dell’ordine di fornitura, di revocare e/o annullare il medesimo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’inoltro dell’ordinativo.
Luogo di consegna
I quantitativi di volta in volta fissati dal competente servizio ordinatore dovranno essere consegnati, franco di spese, nei locali del Magazzino/Xxxxxxx riceventi indicati nel Disciplinare di Gara e richiamati nell'ordine scritto di acquisto, pena l' irricevibilità della merce.
L’ Azienda Ospedaliera/A.S.L. si riserva di non riconoscere come eseguite consegne di materiali che siano state effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordine scritto di acquisto.
Tempi di consegna
Le consegne dovranno essere effettuate, se non diversamente previsto nel Disciplinare di Gara, entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine, che potranno essere ridotti a 24 ore in caso di estrema urgenza.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate.
In caso di ritardo nella consegna oltre i termini stabiliti, non giustificato ai sensi dei procedenti commi, è facoltà della Azienda Ospedaliera/A.S.L addebitare l’eventuale maggior prezzo pagato per l’acquisto su piazza nonché procedere all'applicazione delle relative penali, secondo le modalità di cui al presente documento.
Alle stesse penalità soggiacerà l’aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.
Modalità di consegna
La data in cui la consegna o prestazione viene effettuata deve risultare da specifico documento, sottoscritto con data e firma del Magazzino/Xxxxxxx riceventi.
Le merci in consegna dovranno essere obbligatoriamente accompagnate, all’esterno dei colli, dal relativo documento di trasporto (DDT) in copia multipla, anche qualora la Ditta fornitrice si avvalga di un vettore.
Parimenti tali colli dovranno riportare, all’esterno, l’indicazione del DDT di riferimento. Tale DDT dovrà
essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge (con particolare riferimento alla causale, alle
esatte generalità del venditore e del vettore, al codice articolo, al numero di lotto, alla data di scadenza, al numero di colli riferiti allo specifico DDT di consegna).
Il DDT dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi del formale ordine scritto di acquisto comprovante la regolare emissione dell'ordine stesso: in caso di mancata indicazione di tale numero si respingeranno le merci senza alcun addebito per l’Azienda Ospedaliera/l'A.S.L.
Il DDT di consegna dovrà essere regolarmente sottoscritto dal mittente e dal vettore, ove la Ditta fornitrice se ne avvalga, pena l' irricevibilità della merce; dovrà altresì essere sottoscritto dalla Azienda Ospedaliera/l'A.S.L. destinataria a riprova dell'avvenuta consegna. Qualora la merce venga inoltrata tramite vettore, la consegna dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal relativo DDT, regolarmente sottoscritto come sopra. L’ Azienda Ospedaliera/l'A.S.L. si riserva di non riconoscere come eseguite consegne prive di regolare attestazione del Magazzino/Xxxxxxx riceventi.
La Ditta dovrà predisporre ogni DDT di consegna corrispondente ad uno ed uno solo ordine di acquisto. La Ditta non potrà in alcun modo procedere alla emissione di un unico DDT a fronte di ordini separati e, conseguentemente, fatture separate.
L’eventuale documentazione del vettore attestante l’avvenuta consegna presso il Magazzino/Xxxxxxx riceventi – in accompagnamento al DDT – dovrà essere rilasciata in copia alla Azienda Ospedaliera/l'A.S.L. ricevente anche nell’eventualità in cui venga utilizzato un dispositivo elettronico. In tale ultimo caso dovrà essere consegnato al ricevente idoneo riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna oppure dovrà essere consentita l’effettuazione della copia fotostatica della schermata del dispositivo medesimo riportante la sottoscrizione rilasciata al vettore. Si avverte che Azienda Ospedaliera/l'A.S.L. non riconoscerà come eseguite, consegne di materiali effettuate difformemente da quanto prescritto, specie se comprovate dalla Ditta fornitrice esclusivamente sulla base della mera attestazione di consegna del vettore, per quanto rilasciata in copia al ricevente, e cioè in assenza di regolare attestazione di ricevimento del relativo DDT da parte del Magazzino/Xxxxxxx riceventi.
In particolare, la Ditta fornitrice non potrà comprovare l’avvenuta consegna sulla sola base del supporto elettronico eventualmente utilizzato, anche se rilasciata copia al ricevente, riconoscendo dell’Azienda Ospedaliera/l'A.S.L. come unica attestazione valida e comprovante il ricevimento della merce, quella della regolare sottoscrizione del DDT.
L’impresa aggiudicataria si impegna quindi a far osservare le sopra citate modalità al vettore il quale nulla avrà ad eccepire in sede di consegna dei materiali presso il Magazzino/Xxxxxxx riceventi anche in relazione ai modi e
ai tempi occorrenti per l’espletamento degli adempimenti di cui sopra (riproduzione fotostatica dell’eventuale documentazione del vettore attestante l’avvenuta consegna
ovvero, in caso di utilizzo di dispositivo elettronico, riproduzione fotostatica del riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna e/o della schermata riportante la sottoscrizione rilasciata al vettore).
L'Azienda Ospedaliera/A.S.L consegne di materiali effettuate difformemente da quanto prescritto.
si riserva di non accettare
Confezionamento ed imballo
Si precisa che:
1. I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il numero di lotto, codice dei prodotti, tipo e numero di materiali contenuti, Ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti; qualora richiesto dalla specificità dei prodotti da fornire, devono riportare la dicitura “sterile”, metodo e data di sterilizzazione e la data di scadenza, le indicazioni d’uso, modalità di conservazione.
2. I prodotti oggetto della fornitura devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie (riportate sulle etichette e/o fogli illustrativi e redatte in lingua italiana) per garantirne una utilizzazione corretta e sicura.
I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a 3/4 della validità massima. Dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di tempo indicato. I prodotti, i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti all’atto della fornitura. Ove previsto dalla normativa vigente non verranno accettati prodotti privi di marcatura di conformità CE. Le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento primario dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'allegato VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di riduzione del rischio da MMC (Movimentazione manuale dei carichi). Dovranno, quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.
Per i colli voluminosi la merce dovrà pervenire in imballi disposti su pedane EUR, delle quali peraltro non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione al Fornitore avverrà a totale discrezione del Magazzino/Xxxxxxx riceventi. L’Azienda Ospedaliera/l'A.S.L. non assume alcun impegno circa la restituzione delle pedane al Fornitore. Gli imballi si intendono a perdere.
In caso di consegna di merci destinate a più Reparti/Servizi utilizzatori, i materiali dovranno essere confezionati in imballi distinti per ciascuno di questi, riportanti all’esterno la denominazione del Reparto/Servizio.
Trasporto e facchinaggio
Il trasporto e il facchinaggio dovranno essere assolti dall'Impresa anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.
Nel caso di urgenza, qualora il Fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sulla Stazione Appaltante per le eventuali spese aggiuntive sostenute.
ALTRE DISPOSIZIONI:
In caso di contestazioni sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la ditta; accertata la non rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con obbligo della ditta aggiudicataria di garantire, accollandosene il relativo onere, la continuità della fornitura fino al subentro del nuovo aggiudicatario.
La verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto verrà effettuata dalla Stazione Appaltante. L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento e senza alcun preavviso procedere al controllo ed alla verifica dei servizi eseguiti dall’aggiudicatario e, qualora venissero riscontrate inadempienze o incomplete esecuzioni, faranno immediatamente rilevare all’incaricato dell’impresa la mancata o imperfetta esecuzione e disporranno per il necessario reintervento.
Nel caso in cui l’aggiudicatario per deficienze, inosservanze ed infrazioni non procedesse in tempo, nel luogo e con le modalità stabilite per l’espletamento del servizio, l’Amministrazione contraente potrà diffidare l’impresa appaltatrice al rispetto delle disposizioni della presente richiesta di offerta, entro un termine prefissato, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di fare eseguire d’ufficio nel modo più opportuno ed a spese dell’aggiudicatario i servizi che ritenesse necessari per le finalità del contratto; l’aggiudicatario sarà inoltre tenuto alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno che sia derivato dall’inadempienza.
Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato
dei dispositivi oggetto della fornitura, l'impresa sarà tenuta ad avvertire tempestivamente i Responsabili Vigilanza sui Dispositivi Medici dei Presidi interessati.
Qualora nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi medici forniti, la ditta sarà tenuta all'immediato reintegro del prodotto oggetto d'incidente e dei prodotti appartenenti allo stesso lotto. In tal caso l'impresa dovrà trasmettere al responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
ART. 7
(Sostituzione dei prodotti e aggiornamento tecnologico)
Nel caso in cui i beni aggiudicati siano diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato nel caso in cui il fornitore immetta in commercio, durante il periodo contrattuale, prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma potenziati per rendimento e funzionalità, l'impresa aggiudicataria, su richiesta dell'Azienda Ospedaliera/A.S.L potrà sostituire e/o implementare i beni aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione e ferma restando l'applicazione dei prezzi già pattuiti. La sostituzione o affiancamento dei materiali di cui alla suddetta richiesta di offerta saranno comunque subordinati al giudizio tecnico dei competenti servizi dell'Azienda Ospedaliera/A.S.L .
ART. 8
(Controlli)
Le merci, all’atto del ricevimento, saranno sottoposte ad una prima verifica, di natura documentale, della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto in consegna, da parte dei competenti Magazzino/Xxxxxxx riceventi, i quali avranno la facoltà di respingere le merci che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute corrispondenti. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere all’immediata sostituzione, con spese a proprio totale carico, con merci bene accette agli stessi uffici, il cui giudizio sarà inappellabile.
Il ricevimento delle merci da parte di tali Magazzino/Ufficio verrà dunque effettuato “con riserva di controllo” quanti-qualitativo da parte delle articolazioni organizzative competenti.
Il giudizio definitivo sull'accettabilità della fornitura sarà demandato ai Responsabili delle Strutture Complesse/Semplici utilizzatrici.
Resta inteso che la firma per ricevuta del DDT di consegna non impegna l’Amministrazione, la quale si riserva
di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti della
merce rilevati successivamente al ricevimento di questa.
L'Azienda Ospedaliera/A.S.L si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso Istituti legalmente riconosciuti, i campioni prelevati nell’ambito della merce consegnata. L’Impresa si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi, oltre le eventuali penalità di cui allo specifico articolo del presente documento.
La procedura per il prelievo dei campioni garantirà comunque il contraddittorio se l’analisi è eseguita da privati ovvero seguirà i protocolli operativi vigenti.
Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse all’immediata sostituzione della merce sarà facoltà dell'Azienda Ospedaliera/A.S.L provvedervi mediante l’acquisto altrove, fermo restando che l’eventuale maggior prezzo pagato per l’acquisto su piazza sarà a carico del Fornitore, unitamente alla penalità di cui allo specifico articolo del presente documento.
Le spese sostenute per l’approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dall' Azienda Ospedaliera/l'A.S.L. senza l’obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti alle specifiche qualitative prescritte, l'Amministrazione li respingerà al Fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti, entro 5 giorni, e ciò anche se gli stessi siano stati comunque manomessi e sottoposti ad eventuali esami di controllo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso.
Mancando o ritardando il Fornitore di uniformarsi a tali obblighi, l'Amministrazione potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa.
L'aggiudicatario è obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti che si manifestano durante il periodo di fornitura nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.
L'A.S.L. non assume responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dal Fornitore.
ART. 9
(Inadempienze e penalità) L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:
Ritardi consegne materiale di consumo
Per ogni giorno di ritardo non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna indicati nella presente lettera d’invito l’Azienda Ospedaliera/l'A.S.L. si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 0,03 per mille del corrispettivo di fornitura oggetto del ritardo.
Ritardi assistenza tecnica
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
ART. 10
(Pagamenti della Stazione Appaltante)
L’Azienda Ospedaliera/A.S.L si obbliga a corrispondere gli importi fatturati e controllati,
purché l’impresa ottemperi agli obblighi tutti come sopra assunti, secondo le modalità e condizioni previste dal capitolato tecnico e dall’offerta in conformità alla normativa vigente in materia.
Le fatture devono essere intestate come segue:
e trasmesse esclusivamente in forma elettronica indicando il codice univoco dell’Azienda Ospedaliera/l'A.S.L.
nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica.
In particolare si chiede la corretta e compiuta compilazione dei dati relativi al numero di ordine e al numero del documento di trasporto, al fine di consentire la liquidazione delle fatture pervenute.
Si rammenta che in assenza di un ordine firmato, non sarà posta in liquidazione alcuna fattura.
I pagamenti delle fatture verranno effettuati nei termini previsti dall’art 113-bis del Codice degli Appalti entro 60 gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella documentazione contrattuale.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
I corrispettivi fatturati si intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all’Impresa Aggiudicataria e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi , non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera/A.S.L.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall’atto di definizione della vertenza.
In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall’atto di definizione della vertenza.
In conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si precisa che nel caso in cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisca l’elaborazione dei prezzi di riferimento per i materiali oggetto della presente procedura, gli eventuali scostamenti saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai prezzi massimi definiti dall’Autorità, si procederà alla risoluzione del contratto.
La rinegoziazione di cui al precedente comma verrà operata anche nel caso in cui, nel corso della vigenza contrattuale, venga stipulata una convenzione dalla centrale regionale di riferimento ovvero da CONSIP s.p.a. in ambito regionale, o, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale.
ART. 11
(Revisione prezzi)
I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura.
Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall’inizio del contratto, l’Azienda a seguito di richiesta scritta, potrà procedere, all’adeguamento dei prezzi. La revisione verrà effettuata a seguito di un’apposita istruttoria, con riferimento ove disponibili, ai costi standard. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione verrà effettuata sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi
indicati nel precedente comma e decorrerà, ove accettata, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta inoltrata dall’impresa aggiudicataria.
Qualora l’impresa aggiudicataria richieda l’adeguamento in ritardo rispetto al mese di spettanza lo stesso sarà attribuito dal mese successivo a quello di ricevimento della richiesta e sarà calcolato dal mese di inizio della fornitura o dal quello dell’ultimo aggiornamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.
Gli adeguamenti non potranno essere riconosciuti se non saranno trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.
ART. 12
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” come modificato dalla Legge 217/2010, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul seguente c/c dedicato:
dedicato: IBAN IT ……………………
Il bonifico dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge citata, la risoluzione contrattuale si attiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o società di Poste Italiane S.p.A. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria è obbligato ad attivare la risoluzione contrattuale dandone informazione contestualmente alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale competente. L’appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.
ART. 13
(Cauzione)
L’impresa costituisce cauzione definitiva tramite fidejssione bancaria n.
per
da
emessa in data per l’importo di €
L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata del presente contratto e fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
ART. 14
(Tutela dei lavoratori)
L’impresa si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ART. 15
(Patto d'integrità)
Il Patto di Integrità (di seguito denominato anche Patto) costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l’aggiudicatario della procedura di gara.
Il Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della l’Azienda Ospedaliera/A.S.L. nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016E xx.xx.xx..
Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Azienda Ospedaliera/AS.L. e gli operatori economici di cui al punto che precede, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Il contraente assume l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità.
La violazione di uno degli impegni previsti dal Patto da parte dell’operatore economico, in veste di concorrente, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste:
- l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria, se prevista.
La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:
• revoca dell’aggiudicazione;
• applicazione di una penale per un importo massimo pari al dieci per cento dell’importo netto di aggiudicazione. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall’importo ancora dovuto all’aggiudicatario;
• risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;
• valutazione della violazione del Patto ai fini dell’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80, comma 5 lettera c) del decreto legislativo 50/2016 e xx.xx.xx.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i.
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
La violazione di cui al presente articolo è dichiarata a seguito di un’istruttoria in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. L’accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell’applicazione della penale sia con riferimento all’irrogazione della sanzione accessoria comportante l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dall’ Azienda Ospedaliera/A.S.L., ai sensi del Patto d’integrità.
ART. 16
(Risoluzione)
In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita nonché di procedere nei confronti dell’impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.xx., nonché nel presente documento, si conviene che l’Azienda Ospedaliera/A.S.L., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione scritta con la quale verrà comunicata al fornitore l’intenzione di avvalersi della clausola, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) applicazione almeno di tre penali come stabilite nel precedente articolo 9
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
d) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
e) violazione di uno degli impegni previsti dalla Patto di Integrità.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Azienda avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
ART. 17
(Recesso)
L’Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:
• mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Azienda che abbiano incidenza
sull’esecuzione del servizio.
• qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore o curatore, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore.
Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Azienda.
In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
In ogni caso di recesso, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Azienda.
Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e xx.xx.xx..
ART. 18
(Cessione del contratto, d’azienda o di ramo d’azienda)
È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento, l’Azienda fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Le cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario sono disciplinati dal Codice dei Contratti in vigore al tempo della cessione, trasformazione, fusione scissione dell’azienda.
ART. 19
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’Azienda Ospedaliera/A.S.L di informa, pertanto, di quanto segue:
• Il Titolare del trattamento di dati personali è l’Azienda Ospedaliera/A.S.L , con sede legale in , rappresentata dal Direttore Generale
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
• I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono:
• Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
• Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
• I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
• Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare rende noto che l’eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:
o Trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
o Adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
o Adozione di norme vincolanti autorizzate dall’Autorità Garante;
o Selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA)
Nel caso in cui, per trattamenti specifici, i dati dovessero in futuro essere trasferiti ad organizzazioni internazionali o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti all’Unione Europea, il Titolare fornirà comunque una informazione specifica al riguardo;
• I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I collaboratori dell’Appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.
ART. 20
(Spese)
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico del richiedente.
ART. 21
(Foro competente)
Il Foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è quello di riferimento territoriale delle Aziende aderenti alla gara.
ART. 22
(Riferimenti normativi)
Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto e negli atti qui richiamati trovano applicazione le norme di cui al Codice dei Contratti, al Codice Civile ed alla restante normativa in materia. Fanno parte integrante del presente atto: capitolato tecnico, l’offerta economica di cui all’art. 1 della presente scrittura, il
Patto d’integrità e il DUVRI conservati agli atti.
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Il presente atto è redatto su n. XXX pagine e XX allegati (eventuali) sottoscritti digitalmente.
per l’Azienda Ospedaliera/A.S.L
per l’impresa
Amministratore Delegato