Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento
Generali Italia S.p.A.
CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento
Il presente set informativo che contiene:
- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive di Definizioni
deve essere consegnato al Conduttore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI FINANZIAMENTO
POLIZZA N. 320681645
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI CREDEMLEASING S.P.A.
Premesso che:
1. Credemleasing S.p.A. intende proporre ai soggetti suoi clienti con i quali stipula un contratto di loca- zione una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Con- venzione ad Adesione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I Conduttori potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 60 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per: |
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ovvero Credemleasing S.p.A. che è anche Contraente della Polizza Convenzione (in breve “CREDEM”) e il Conduttore/Aderente, quest’ultimo in considerazione della rinuncia da parte di Generali Italia all’azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. |
Assicurazione Il contratto di assicurazione. |
Beneficiario Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di polizza. |
Beni Strumentali Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “cose” o “beni” Cantiere Area nella quale il Conduttore svolge le proprie attività. |
Conduttore/Aderente/Utilizzatore Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione |
Contraente Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero CREDEMLEASING S.P.A. |
Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. |
Contratto di Riferimento Il contratto di locazione finanziaria stipulato tra il Locatore e il Conduttore |
Franchigia L’importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che Generali Italia non indennizza |
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro |
Locatore Il Contraente della Polizza Convenzione |
Macchinario e attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole. |
Macchine agricole Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n. 258 e successive modifiche. |
Macchine operatrici Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n. 258 e successive modifiche |
Polizza Il documento che prova l’assicurazione |
Premio La somma dovuta dall’Assicurato a Generali Italia. |
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro |
Scoperto La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che Generali Italia non indennizza |
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Subconduttore Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione o noleggio) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività. |
Terrorismo Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di in- fluenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte. |
Trasporto e trasferimento Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri. Xxxxxx Xxxxxx (ad esempio: valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d’oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, rice- vute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione. Nella definizione sono compresi anche tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro, di beni immobili o mobili o interessi a essi relativi e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore o una prestazione (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, biglietti auto filoviari, ferroviari e simili), che sono di proprietà dell’As- sicurato, di terzi e dei quali l’Assicurato stesso è in possesso. |
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla va- lutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione1.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione2.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato3 e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - Buona Fede
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il ri- schio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, se tali omissioni o inesatte dichiarazioni sono avvenute in buona fede. In questo caso l’Assicurato ha l’obbligo di corrispondere a Generali Italia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 5 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
L’assicurato non è tenuto a dichiarare l’eventuale esistenza di altre assicurazioni stipulate per gli stessi danni sulla totalità o su parte delle cose assicurate con la presente polizza.
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare a Generali Italia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 7 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Generali Italia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col con- senso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 8 - Variazione del Contraente
Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre Società, la presente polizza Convenzione conti- nua con la Società che continua a esistere o che risulta dalla fusione.
1 ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
2 ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile 3 ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la Società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.
Il Contraente è tenuto a dare avviso a Generali Italia delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.
Art. 9 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato a Generali Italia.
Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1°comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.
Art. 11 - Sanction Clause
Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
Art. 13 – Contrattazione specifica delle singole clausole
Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 del Codice Civile.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
Art. 14 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente il set informativo conte- nente il DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di definizioni.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto:
- dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza del contratto di locazione, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente;
- dalle ore 24:00 della sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione;
e a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal pre- sente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 60 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudi- zialmente l’esecuzione.
Art. 15 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.
In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore o da Generali Italia mediante lettera raccomandata o PEC con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, l’Adesione all’assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.
In caso di cessazione della Polizza Convenzione non dovuta a recesso per sinistro, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 16 - Scadenza della garanzia
Nei casi di estinzione o cessazione del contratto di leasing o cessione contrattuale la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Nel caso di subentro da parte un nuovo Conduttore, è data facoltà a quest’ultimo di aderire alla presente Polizza Convenzione alle condizioni in corso per il precedente Conduttore per il periodo residuo dalla data di nuova adesione fino alla scadenza originaria del contratto.
Generali Italia in tal caso rimborsa l’eventuale parte di premio pagata e non goduta.
Art. 17 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
1. Generali Italia può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o PEC;
2. Generali Italia può recedere dall'intera Polizza Convenzione e da tutte le Adesioni in essere con preav-
viso di 120 giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o PEC.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condi- zioni di polizza.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 18 – Recesso da parte dell’Aderente/Conduttore per diritto di ripensamento
Fino al sessantesimo giorno dopo l’adesione alla copertura assicurativa, l’Aderente/Conduttore può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso dalla copertura assicurativa, resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente e al Conduttore verrà restituito il rateo di premio - al netto delle imposte - pagato e non goduto.
Art. 19 - Comunicazioni del Contraente a Generali Italia
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire a Generali Italia un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del trimestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con Generali Italia.
Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa (quali marca tipo, modello, ecc.)
- Somma assicurata del bene oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo
Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto cessazione
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.
Art. 20 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte
Se i Conduttori/Xxxxxxxx sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono identificati nominativamente in contratto sin dal sorgere della copertura e di conseguenza sono, diretta- mente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:
1. il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura, il Set Informativo conte- nente il DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di definizioni;
2. i Conduttori/Aderenti stessi hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assi- curative sottoscritte.
Il Contraente si impegna a fornire trimestralmente a Generali Italia nome, cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) dei Conduttori/Aderenti al momento dell’entrata in copertura.
NORME DI ASSICURABILITÀ
Art. 21 - Beni assicurabili
Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicu- razione, con le modalità e i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi o usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in locazione.
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
1) natanti e/o imbarcazioni
2) aeromobili e cose su di essi installate;
3) autoveicoli e mezzi di trasporto targati (salvo quanto previsto all’art.39 e art.48);
4) container;
5) attrezzatura di varo;
6) macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
7) cose di natura estetica e promozionale;
8) macchine ed attrezzature agricole con somma assicurata superiore ad €400.000,00;
9) ripetitori radio TV;
10) macchine distributrici di ogni genere (salvo quanto previsto all’art.50 e art. 51);
11) impianti per discoteche;
12) strumenti musicali in genere;
13) cose operanti in acqua;
14) beni di somma assicurata singola superiore ad Euro 3.000.000,00.
Se nei file forniti dal Contraente sono contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla pre- sente Polizza Convenzione, anche se per esse è stato pagato il premio, Generali Italia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.
Se nei file forniti dal Contraente a Generali Italia sono contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applica quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti se le cose assicurate sono utilizzate nel terri- torio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 23 - Rischi assicurati
Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a indennizzare i danni ma- teriali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente ha concesso in locazione ai Condut- tori.
Art. 24- Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) di deperimento o logoramento che sono conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali sono trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a conoscenza;
d) causati con dolo del Contraente, del Conduttore e del Subconduttore;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
i) dovuti dalla mancata attuazione delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal co- struttore o fornitore delle cose assicurate;
j) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insur- rezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agi- scono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
k) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
l) ai distributori automatici di valori sia interni che esterni al fabbricato;
l) indiretti da qualsiasi causa originati.
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti inte- grati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o pro- grammi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che per- tanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonoma- mente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e pro- grammi.
Art. 25 - Somme assicurate
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputa- zione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), I.V.A. esclusa.
La somma così assicurata resterà inalterata anche negli anni successivi e sino alla scadenza dell’assicura- zione relativa4 .
L’IVA è esclusa dall’assicurazione e non è pertanto oggetto di indennizzo in caso di sinistro.
In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.
In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l’indicazione del solo valore finanziato),
per l’indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale5.
Art. 26 - Conservazione delle cose assicurate – Obblighi del Contraente e del Conduttore
Il Contraente si impegna a concedere a Generali Italia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in coper- tura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse. Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati di Generali Italia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o supe- riori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio se il Contraente, a richiesta di Generali Italia, non riporta il rischio allo stato normale, è in facoltà di Generali Italia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall’as- sicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata o PEC, le partite comprendenti le macchine cui l’aggravamento si riferisce.
Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligano a:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Generali Italia prima della riparazione; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge6;
b) darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o Generali Italia entro nove giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In ogni caso se il danno non viene denunciato dall’Assicurato entro 90 (novanta) giorni dalla data di accadimento, lo stesso non sarà più risarcibile;
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichia- razione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Generali Italia;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro per un tempo ragionevole;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
4 in deroga all’art. 1907 C.C. 5 di cui all’art.1907 del C.C. 6 ai sensi dell’art. 1914 C.C.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo7.
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato di Generali Italia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall’Assicurato o dal Conduttore, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), l’Assicurato e il Conduttore possono prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 28 - Procedure per la valutazione del danno
Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l’Assicurato e Generali Italia ovvero, se una delle parti lo richiede, mediante periti nominati rispettivamente uno da Generali Italia e uno dal dall’Assi- curato, con apposito atto dal quale risulta il loro mandato.
Se i periti non si mettono d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disac- cordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell’altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero da Generali Italia alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’As- sicurato dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Xxxxx quanto precede le Parti si impegnano sin d’ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.
Art. 29 - Mandato dei Periti
Ai periti è confermato il seguente mandato:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comu- nicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizioni e sgombero, nei limiti della somma assicurata.
Le operazioni peritali dovranno essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possi- bile, l’attività (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse por- zioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali, e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
7 ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 30 - Determinazione dell’ammontare del danno
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali (IVA esclusa), le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
a) in caso di sinistro si determina per ogni bene danneggiato separatamente:
1. l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
2. il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad 1), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
b) il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
1. superiore o eguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento me- desimo;
2. inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
3. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
c) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
d) il pagamento del supplemento d’indennità non andrà eseguito comunque prima di trenta giorni da quando il Contraente provi a Generali Italia di avere terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesi- stente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per Generali Italia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza mag- giore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
e) l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto beni di reparti in stato di attività;
f) resta convenuto che non potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del costo - al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendi- mento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico.
g) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie e gli scoperti fissati in polizza.
Art. 31 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata Generali Italia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 32 - Pagamento dell'indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l’Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:
- paga l’indennizzo;
- comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 24 lettera e) della presente Polizza. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento a Generali Italia, a carico di questa non decorrono interessi; Generali Italia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Art. 33- Oggetto della garanzia
Generali Italia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge o per sentenza dei competenti organi, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario e locatore delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà / locazione delle medesime.
L’assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione.
Art. 34 - Delimitazione dell’assicurazione Non sono considerati Terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le
persone che si trovano con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato, o sono in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’Assicurazione non comprende:
a) i danni cui deve rispondere il Conduttore in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Conduttore non deri- vanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) xxxxx dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radia- zioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
j) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
Art. 35 - Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro
Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni lavorativi da quando l’Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno
Generali Italia assume, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, quando è necessario, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, sia civile che penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della completa tacitazione dei danneggiati. Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Generali Italia non risponde di multe e ammende. Art. 37 - Massimale di garanzia
La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme (oltre alle spese di assistenza legale):
a) 3.000.000,00 per sinistro con il limite di:
b) 3.000.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali;
c) 3.000.000,00 per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 38 - Opzioni di assicurazione e tassi
Di seguito sono riportati i tassi previsti per le diverse categorie di beni assicurabili. Quando sono possibili più opzioni per la stessa tipologia di beni, si rimanda alle Condizioni Particolari specificate in tabella che esplicitano le diverse garanzie prestate o le diverse franchigie/scoperti applicati a seconda dell’opzione scelta.
Tipologie di beni/garanzie | Opzione | Tasso imponibile annuo permille | Note esplicative |
1.Garanzia completa (*) | A | 2,43 | Vedi art. 23 e art. 39 |
2.Garanzia limitata (*) | B | 2,03 | Vedi art. 40 |
3.Garanzia limitata, con estensione al terremoto ed con esclusione delle garanzie furto e rapina (*) | C | 1,62 | Vedi art. 41 |
4.Garanzia limitata, con esclusione delle garanzie furto e rapina (*) | D | 1,35 | Vedi art. 42 |
5.Beni usati | 2,97 | Vedi art. 43 | |
6.Beni ad impiego mobile | 22,95 | Vedi art. 44 | |
7.Beni installati su veicoli | A | 29,70 | Vedi art. 45 |
8.Beni installati su veicoli, sola garanzia furto | B | 14,85 | Vedi art. 46 |
9.Beni installati su natanti e/o imbarcazioni | 60,75 | Vedi art. 47 | |
10.Veicoli Speciali e gru autocarrate con somma assicurata inferiore ad Euro 300.000,00 | 22,28 | Vedi art. 48 | |
11.Veicoli Speciali e gru autocarrate con somma assicurata uguale o superiore ad Euro 300.000,00 | 17,82 | Vedi art. 48 | |
12 Macchinari e attrezzature agricole | 2,77 | Vedi art.49 | |
13.Distributori automatici interni al fabbricato | 4,46 | Vedi art. 50 | |
14.Distributori automatici esterni al fabbricato | 7,00 | Vedi art.51 |
(*) Non applicabile ai beni che rientrano nelle categorie 5 usque 14.
Ai tassi imponibili annui di cui alla tabella sopra indicata vanno aggiunte le imposte di legge.
Art. 39 – Garanzia Completa – macchine movimento terra e macchine operatrici targate
A parziale deroga dell’art.21 punto 3), Generali Italia si obbliga ad assicurare per i danni materiali e diretti esclusivamente le macchine movimento terra e le macchine operatrici (non considerate veicoli speciali) tar- gate fin dall’origine oppure con targatura intervenuta successivamente nel corso del contratto di lea- sing.
Ad integrazione delle esclusioni previste all’art.24, per tali beni sono operanti le seguenti esclusioni:”
• tutti i danni che si dovessero verificare durante la fase di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo fuori dal cantiere o area privata dove il bene opera;
• guasti meccanici e/o elettrici;
• tutti i danni RCT derivanti da circolazione o conduzione.
Art. 40 - Garanzia Limitata
Relativamente a cose aventi una somma assicurata uguale o superiore ad € 5.000,00 e solo se questo è indicato nella richiesta di applicazione, il Conduttore può scegliere la garanzia ridotta come da seguente clausola:
“A parziale deroga dell’art.23, Generali Italia si obbliga esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, ferme le altre delimitazioni di polizza, derivanti da sinistri causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, furto, rapina, scioperi, tu- multi popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
Ad integrazione delle esclusioni previste all’art.24, sono comunque esclusi guasti meccanici ed elet- trici.”
Art. 41 - Garanzia limitata con estensione al terremoto ed esclusione di furto e rapina
Relativamente a cose aventi una somma assicurata uguale o superiore ad € 5.000,00 solo se questo è indicato nella richiesta di applicazione, il Conduttore può scegliere la garanzia ridotta come da seguente clausola:
“A parziale deroga dell’art.23, Generali Italia si obbliga esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, ferme le altre delimitazioni di polizza, derivanti da sinistri causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe d’aria, uragani, terremoto, alluvioni, inondazioni, scioperi, tu- multi popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
Ad integrazione delle esclusioni previste all’art.24, sono comunque esclusi dalla garanzia il furto e la rapina, nonché i guasti meccanici ed elettrici.
Art. 42 - Garanzia limitata con esclusione di furto e rapina
Relativamente a cose aventi una somma assicurata uguale o superiore ad € 5.000,00 solo se questo è indicato nella richiesta di applicazione, il Conduttore può scegliere la garanzia ridotta come da seguente clausola:
“A parziale deroga dell’art.23, Generali Italia si obbliga esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, ferme le altre delimitazioni di polizza, derivanti da sinistri causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
Ad integrazione delle esclusioni previste all’art.24, sono comunque esclusi dalla garanzia il furto e la rapina, nonché i guasti meccanici ed elettrici.
Art. 43 - Beni usati
Fermo quanto previsto dall’art. 24 comma b), è possibile assicurare beni usati oggetto del contratto di loca- zione, se sono stati revisionati ed è stata effettuata per essi una perizia di conformità. In mancanza di detta revisione Generali Italia non è obbligata per i guasti meccanici e/o elettrici.
Relativamente alle suddette cose usate si conviene tra le Parti che la somma assicurata per ciascuna cosa è uguale al valore commerciale della stessa (che deve risultare dai relativi documenti di compravendita) al mo- mento dell’acquisto da parte del Contraente.
Si precisa che ai fini della determinazione dell’ammontare del danno, come previsto dall’art. 30, il sup- plemento di indennità si intende nullo.
Art. 44 - Beni ad impiego mobile
I beni che per loro natura possano essere usati in luoghi diversi, devono essere assicurati al punto 6 della tabella di cui all’art. 38.
Per tali beni, ferme le delimitazioni di polizza, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, solo se:
- per la loro particolare natura possono essere utilizzati in luoghi diversi e
- detto spostamento è necessario per il loro impiego in una diversa località.
Se questi apparecchi o impianti assicurati sono trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- i cristalli dell’autoveicolo sono rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo si trova in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito;
- il veicolo è provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato è riposto nel bagagliaio, non visibile dall’esterno;
- il furto è avvenuto mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.
Art. 45 - Beni installati su veicoli – garanzia completa
Per le cose installate permanentemente su autoveicoli, rimorchi ed altri mezzi circolanti su suolo pubblico, che sono assicurate in conformità al punto 7 della tabella di cui all’art.38, a parziale deroga del comma g) dell’Art. 24, la garanzia assicurativa è operante anche durante la circolazione del mezzo sul quale sono state installate.
Art. 46 - Beni installati su veicoli – solo garanzia furto
Per le cose installate permanentemente su autoveicoli, rimorchi ed altri mezzi circolanti su suolo pubblico, che sono assicurate in conformità al punto 8 della tabella di cui all’art.38, la garanzia assicurativa è limitata ai danni materiali e diretti da furto. A parziale deroga del comma g) dell’art. 24, la garanzia opera anche durante la circolazione del mezzo sul quale sono state installate.
Art. 47 - Beni installati su natanti e/o imbarcazioni
I beni installati stabilmente su natanti e/o imbarcazioni devono essere assicurati in conformità al punto 9 della tabella di cui all’art.38. Generali Italia non è obbligata per i danni direttamente o indirettamente causati da affondamento o confisca del natante e/o imbarcazione.
Ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 25% dell’importo dovuto, con il mi- nimo di € 1.500,00.
Art. 48 - Veicoli speciali e gru autocarrate
Relativamente ai seguenti tipi di beni:
- “veicoli speciali” targati alla Motorizzazione Civile;
- “gru autocarrate” targati al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
che devono essere assicurati in conformità al punto 10 ed 11 della tabella di cui all’art.38, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 24 lettera g) la garanzia comprende anche i danni che avvengono durante la circola- zione su aree pubbliche a seguito di urto, ribaltamento e collisione, con esclusione, comunque, dei danni di Responsabilità Civile Terzi derivanti da circolazione o conduzione.
Sono operanti i seguenti scoperti e franchigie:
Per le garanzie “scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio orga- nizzato (eventi sociopolitici) e terrorismo di cui agli artt. 52 e 53, furto e rapina”, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno con il minimo di € 1.500,00. Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 5% della somma assicurata per il bene danneggiato, con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 25.000,00.
Art. 49 Macchinari e attrezzature agricole:
Sono assicurati, in conformità al punto 12 della tabella di cui all’art.38, i macchinari e attrezzature agricole con somma assicurata non superiore ad € 400.000,00. La garanzia viene prestata alle condizioni tutte di po- lizza con esclusione di:
• guasti meccanici e/o elettrici;
• i danni verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
• tutti i danni RCT derivanti da circolazione o conduzione;
• i danni al gruppo frizione, pneumatici, cinghie, matrici, aghi, stampi, mole, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, gomme e simili, batterie di accumulazioni elettriche, tubi, valvole elettriche di qualsiasi genere, lampade, conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
Relativamente a tali beni, la garanzia furto è operante solo se nei cantieri, nelle sedi aziendali, o comunque durante l’inattività, il bene assicurato è ricoverato in un deposito chiuso a chiave. In mancanza di un deposito, l’area deve essere adeguatamente illuminata e recintata (se il tipo di attività effettuata e il tipo di area sono tali da permettere una delimitazione dell’area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione dovranno essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene dovrà essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria.
Il furto deve, in tutti i casi sopra esposti, avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura.
Le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini:
• se sono installate sulla macchina per la quale sono state predisposte, sono considerate come una componente fissa del macchinario o impianto stesso e pertanto sono operanti le garanzie previste per l’intero bene;
• se sono separate o comunque smontate dalla macchina per il quale sono state predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse (vedi condizioni sempre operanti sopra riportate).
Per i sinistri parziali e totali derivanti da eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi, furto e rapina si applica lo scoperto del 25% del danno con il minimo di € 2.000,00
Per i sinistri derivanti da terrorismo: si applica lo scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.000,00;
Per i sinistri derivanti da urto, ribaltamento, collisione: si applica lo scoperto del 20% del danno con il minimo di € 2.000,00;
Per tutti gli altri danni si applica lo scoperto del 15% con il minimo di €1.000,00.
Art. 50 - Distributori automatici interni al fabbricato
Sono assicurabili, in conformità al punto 13 della tabella di cui all’art. 38, i distributori automatici ubicati all’in- terno di fabbricato. La garanzia viene prestata alle condizioni tutte di polizza con esclusione dei guasti mec- canici e/o elettrici.
Sono operanti i seguenti scoperti e franchigie:
Per le garanzie “scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio orga- nizzato (eventi sociopolitici) e terrorismo di cui agli artt. 52 e 53, ogni sinistro risarcibile viene inden- nizzato previa detrazione di 1/3 della somma assicurata per cosa danneggiata con il minimo di € 300,00. Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno con il minimo di € 300,00.”
Art. 51 - Distributori automatici esterni al fabbricato
Sono assicurabili, in conformità al punto 14 della tabella di cui all’art. 38, i distributori automatici ubicati all’esterno del fabbricato con somma assicurata non superiore ad € 50.000,00.
La garanzia viene prestata alle condizioni tutte di polizza con esclusione dei guasti meccanici e/o elettrici.
Sono operanti i seguenti scoperti e franchigie:
Per le garanzie furto, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato, terrorismo ed eventi atmosferici: detrazione di 1/3 della somma assicurata con il minimo di € 1.500,00;
Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 20% del danno con il minimo di € 1.000,00;
Art. 52 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)
Generali Italia si obbliga, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 24 lettera j), dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse, occupa- zioni di fabbrica o di edifici in genere, o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Per questa garanzia, Generali Italia risponde fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa per l’intera Polizza Convenzione, in aggregato con la ga- ranzia Terrorismo di cui all’art.53.
Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, me- diante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di disdetta da parte di Generali Xxxxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05 °/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Art. 53 - Terrorismo
Generali Italia si obbliga, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 24 lettera j), ad indennizzare danni diret- tamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Per questa garanzia, Generali Italia risponde fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa per l’intera Polizza Convenzione, in aggregato con la ga- ranzia Sociopolitici di cui all’art.52.
Generali Italia ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clau- sola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso Generali Italia rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05 °/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Art. 54 - Terremoto
Generali Italia è obbligata, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 24 lettera h), anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repen- tino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
Per questa garanzia, Generali Italia risponde fino a un importo massimo dell’80% della somma assicu- rata per il singolo bene, con il limite massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per an- nualità assicurativa per l’intera Polizza Convenzione.
Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, me- diante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,07 °/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Art. 55 – Facoltà di recesso inondazione, alluvione e allagamento
Relativamente a tale garanzia Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'As- sicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente ga- ranzia è prestata al tasso netto dello 0,07 °/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Art. 56 - Programmi
Sono assicurabili anche i programmi che il Contraente concede in locazione ai propri clienti come completa- mento dell’hardware.
Per programmi in licenza d’uso la garanzia assicurativa è operante a condizione che sia stato sotto- scritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’operazione di leasing un contratto di manutenzione per il software con il fornitore dello stesso.
Tale contratto di manutenzione deve coprire l’onere per l’aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, l’eliminazione di eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso e garantire la fornitura di copie nel caso di perdita da parte del conduttore.
Per questa garanzia Generali Italia risponde fino ad un importo massimo di € 100.000,00 per annualità assicurativa con il limite di € 2.000,00 per programma.
Art. 57 - Elaboratori ed impianti elettronici
Premesso che per “elaboratori ed impianti elettronici” si intendono quelli per i quali la componente elettronica è prevalente sulle altre, resta espressamente convenuto, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo per i guasti meccanici e/o elettrici, che per tali beni deve esistere un contratto di manutenzione o di assi- stenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o fornitore o con una ditta specializzata ed autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sosti- tuzione dei pezzi rientrino nell’ambito del citato contratto di assistenza tecnica e/o manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che Generali Italia non è obbligata per i costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l’apparecchiatura assi- curata sia alimentata con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, installati esternamente ai beni assicu- rati, e che il danno sia conseguente al danneggiamento di detti sistemi.
Art. 58 - Impianti Fotovoltaici
Sono assicurabili gli impianti fotovoltaici - anche se adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - che l'Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai Conduttori.
Art. 59 - Macchinari e attrezzature di cantiere - macchine movimento terra
Generali Italia, per i macchinari e le attrezzature movimento terra utilizzate in cantiere, non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici.
Art. 60 - Scoperti e franchigie
Per danni di cui all’art. 52 – Eventi sociopolitici - e per danni da furto o rapina, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 25% dell’importo dovuto, con il minimo di € 1.500,00.
Per danni di cui all’art. 53 - Terrorismo - ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% dell’importo dovuto, con il minimo di € 1.500,00.
Per danni da ogni altra causa:
- a “macchinari ed attrezzature di cantiere –macchine movimento terra”, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 15% dell’importo dovuto con il minimo di € 1.500,00;
- a beni diversi da “macchinari ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra” ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 5% della somma assicurata per cosa danneggiata, con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 6.000,00;
salvo che per il bene danneggiato sia prevista una specifica detrazione negli altri articoli di polizza. Art. 61 - Beni strumentali concessi in sublocazione
La copertura è operante anche se le cose assicurate sono concesse in sublocazione se il sublocatore ha tra le sue attività anche quella specifica di “noleggio”.
Se questa non è una delle attività del sublocatore la copertura è operante se i beni assicurati vengono concessi in comodato, prestito d’uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e se la cessione avviene a unico sublocatario (è esclusa cioè la sub-sublocazione).
Generali Italia non è obbligata per i danni causati da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per cui è prestata l’assicurazione.
I sinistri risarcibili che colpiscono i beni strumentali concessi in sublocazione sono indennizzati con l’applicazione del doppio degli scoperti e delle franchigie per le diverse garanzie.
Art. 62 - Ubicazione delle cose assicurate
E’ facoltà del Conduttore cambiare l’ubicazione delle cose assicurate ad uso fisso, rispetto a quella di conse- gna del bene, previa comunicazione al Contraente. Rimane fermo l’obbligo di un’adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.
Relativamente ai macchinari e attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra, la garanzia furto è operante se nei cantieri, nelle sedi aziendali, o comunque durante l’inattività, il bene assicurato è rico- verato in un deposito chiuso a chiave. In mancanza di un deposito, l’area di cantiere deve essere ade- guatamente illuminata e recintata (a condizione che il tipo di attività effettuata ed il tipo di area siano tali da permettere una delimitazione dell’area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene deve essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divi- xxxxx.
Il furto deve, in tutti i casi sopra esposti, avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura.
Art. 63 - Rinuncia alla rivalsa
Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, se l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente/Utilizzatore in tutti i casi in cui ne ricor- rano i presupposti.
Art. 64 - Esclusione Territoriale
La copertura fornita in base a questa polizza esclude espressamente qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:
- verificatisi in Iran, Syria, Nord Xxxxx, Crimea e Venezuela o nelle loro acque territoriali;
- sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Xxxxx, Crimea e Venezuela o nelle loro acque territoriali;
- che risultino o implichino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Xxxxx, Crimea e Venezuela.
Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di finanziamento
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: Leasing Strumentale Edizione: 1.02.2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione |
Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e €. 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx; Requisito patrimoniale di solvibilità: €. 8.217.950.961,75, Requisito patrimoniale minimo: €. 3.180.739.318,67 Fondi propri ammissibili: €. 00.000.000.000,45 Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
DANNI DIRETTI La polizza convenzione assicura beni strumentali nuovi o usati, concessi da Credemleasing in locazione finanziaria ai conduttori che aderiscono alla polizza A scelta dell’aderente la copertura assicurativa può essere: - Completa (nella forma all risks) e quindi assicurare i danni materiali e diretti che possono derivare alle cose assicurate per qualunque evento salvo le esclusioni. La somma assicurata per ogni singolo bene deve essere uguale al prezzo originale di fattura iva esclusa Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO - Limitata: copre danni che possono derivare ai beni assicurati a causa di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, furto rapina, scioperi, tumulti popolari e sommosse atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio - Limitata con estensione al terremoto ed esclusione di furto e rapina: ai danni che possono derivare ai beni assicurati a causa di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe d’aria, uragani, terremoto, alluvioni, inondazioni, scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio; - Limitata con esclusione di furto e rapina: ai danni che possono derivare ai beni assicurati a causa di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che cosa NON è assicurato? | |
XXXXX XXXXXXX •Per le opzioni “Limitata”, “limitata con estensione al terremoto ed esclusione di furto e rapina” e “limitata con esclusione di furto e rapina” sono esclusi anche i guasti meccanici ed elettrici. •Per tutte le opzioni, per i macchinari e attrezzature di cantiere, macchine movimento terra e distributori automatici, i guasti meccanici ed elettrici sono esclusi. •La Società non è obbligata per i danni direttamente o indirettamente causati da affondamento o confisca del natante e/o imbarcazione. •Per gli elaboratori ed impianti elettronici, sono esclusi dalla garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito del contratto di assistenza tecnica e/o manutenzione. Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. •Per i beni concessi in sublocazione, la Società non è obbligata per i danni causati da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per cui è prestata l’assicurazione | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI | |
Rischi esclusi | . Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
• Per i danni causati da eventi sociopolitici - e per danni da furto o rapina, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 25% dell’importo dovuto, con il minimo di € 1.500,00. • Per i danni causati da Terrorismo - ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% dell’importo dovuto, con il minimo di € 1.500,00; • Per danni da ogni altra causa: a “macchinari ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 15% dell’importo dovuto con il minimo di € 1.500,00; • Per i danni da ogni altra causa a beni diversi da “macchinari e attrezzature di cantiere – macchine movimento terra” ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 5% della somma assicurata per cosa danneggiata, con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 6.000,00 salvo che per il bene danneggiato sia prevista una specifica detrazione sotto riportata. La garanzia furto è operante se nei cantieri, nelle sedi aziendali, o comunque durante l’inattività, il bene assicurato è ricoverato in un deposito chiuso a chiave. In mancanza di un deposito, l’area di cantiere deve essere adeguatamente illuminata e recintata (a condizione che il tipo di attività effettuata ed il tipo di area siano tali da permettere una delimitazione dell’area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene deve essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria. Il furto deve, in tutti i casi sopra esposti, avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura. • Per i danni causati a beni installati su natanti e/o imbarcazioni ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 25% dell’importo dovuto, con il minimo di € 1.500,00. Danni da errori di manovra e movimentazione: franchigia €1.000,00. • Per i veicoli speciali e gru autocarrate Per le garanzie “scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici) e terrorismo ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno con il minimo di € 1.500,00;per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 5% della somma assicurata per il bene danneggiato, con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 25.000,00. • Per le macchine e attrezzature agricole, la garanzia viene prestata alle condizioni tutte di polizza con esclusione di: - guasti meccanici e/o elettrici; - danni verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate; - tutti i danni RCT derivanti da circolazione o conduzione; - i danni al gruppo frizione, pneumatici, cinghie, matrici, aghi, stampi, mole, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, gomme e simili, batterie di accumulazioni elettriche, tubi, valvole elettriche di qualsiasi genere, lampade, conduttori elettrici esterni alle cose assicurate; La garanzia furto è operante solo se nei cantieri, nelle sedi aziendali, o comunque durante l’inattività, il bene assicurato è ricoverato in un deposito chiuso a chiave. In mancanza di un deposito, l’area deve essere adeguatamente illuminata e recintata (se il tipo di attività effettuata e il tipo di area sono tali da permettere una delimitazione dell’area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione dovranno essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene dovrà essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria. Il furto deve, in tutti i casi sopra esposti, avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura. Le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini: |
- se sono installate sulla macchina per la quale sono state predisposte, sono considerate come una componente fissa del macchinario o impianto stesso e pertanto sono operanti le garanzie previste per l’intero bene;
- se sono separate o comunque smontate dalla macchina per il quale sono state predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse (vedi condizioni sempre operanti sopra riportate).
Per i sinistri parziali e totali derivanti da eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi, furto e rapina si applica lo scoperto del 25% del danno con il minimo di € 2.000,00
Per i sinistri derivanti da terrorismo: si applica lo scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.000,00;
Per i sinistri derivanti da urto, ribaltamento, collisione: si applica lo scoperto del 20% del danno con il minimo di € 2.000,00; Per tutti gli altri danni si applica lo scoperto del 15% con il minimo di €1.000,00.
• Per i distributori automatici ubicati all’interno del fabbricato Per le garanzie “scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici) e terrorismo di cui agli artt. 51 e 52”, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione di 1/3 della somma assicurata per cosa danneggiata con il minimo di € 300,00. Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno con il minimo di € 300,00.
• Per i distributori automatici ubicati all’esterno del fabbricato: Per le garanzie furto, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato, terrorismo ed eventi atmosferici: detrazione di 1/3 della somma assicurata con il minimo di € 1.500,00. Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 20% del danno con il minimo di € 1.000,00;
• Le macchine movimento terra e le macchine operatrici (non considerate veicoli speciali) targate fin dall’origine oppure con targatura intervenuta successivamente nel corso del contratto di leasing possono essere assicurate in convenzione. Ad integrazione delle esclusioni previste, non sono compresi in garanzia:
- tutti i danni che si dovessero verificare durante la fase di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo fuori dal cantiere o area privata dove il bene opera;
- guasti meccanici e/o elettrici;
- tutti i danni RCT derivanti da circolazione o conduzione.
• I beni ad impiego mobile sono in garanzia solo se:
- per la loro particolare natura possono essere utilizzati in luoghi diversi;
- detto spostamento è necessario per il loro impiego in una diversa località.
Se questi apparecchi o impianti assicurati sono trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- i cristalli dell’autoveicolo sono rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo si trova in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito;
- il veicolo è provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato è riposto nel bagagliaio, non visibile dall’esterno;
- il furto è avvenuto mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo
LIMITI DI INDENNIZZO
• Per i programmi la Società risponde fino ad un importo massimo di € 100.000,00 per annualità assicurativa con il limite di € 2.000,00 per programma;
• Per la garanzia Eventi sociopolitici la Società risponde fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa per l’intera Polizza Convenzione;
• Per la garanzia Terrorismo la Società risponde fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa per l’intera Polizza Convenzione, in aggregato con la garanzia Eventi Sociopolitici di cui sopra;
• Per la garanzia Xxxxxxxxx la Società risponde fino a un importo massimo dell’80% della somma assicurata per il singolo bene, con il limite massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa per l’intera Polizza Convenzione.
• La garanzia di Responsabilità Civile della Proprietà prevede un limite di indennizzo di €3.000.000,00 per sinistro con il limite di:
a) 3.000.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali;
b) 3.000.000,00 per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.
Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo con-tratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della presta-zione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro ? | Denuncia di sinistro danni materiali e diretti: In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligano a: a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Generali Italia prima della riparazione; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge. b) darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o Generali Italia entro nove giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In ogni caso se il danno non viene denunciato dall’Assicurato entro 90 (novanta) giorni dalla data di accadimento, lo stesso non sarà più risarcibile; c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Generali Italia; d) conservare le tracce e i residui del sinistro per un tempo ragionevole; e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato di Generali Italia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall’Assicurato o dal Conduttore, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), l’Assicurato e il Conduttore possono prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Denuncia di sinistro garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi: La denuncia deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni lavorativi da quando l’Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. |
Gestione da parte di altre imprese: non è presente la gestione di altre imprese/compagnie. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenze | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Fermi i limiti di legge, il premio annuo dovuto dal Conduttore/Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, con l’eventuale frazionamento in rate e con i mezzi di pagamento concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio. Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento: - in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge; - tramite bancomat, dove disponibile; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società; - con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. |
Rimborso | Il Contraente /Conduttore ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 30 giorni dal pagamento dell’indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Ai soggetti conduttori ai quali Credemleasing S.p.A., proprietaria dei beni strumentali nuovi o usati assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in locazione finanziaria | |
Quali costi devo sostenere? | |
Gli intermediari percepiscono il 36% del premio imponibile, pari mediamente ad € 51,00, pagate dal Conduttore/Aderente per remunerazioni di tipo provvigionale. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • Con lettera inviata all’indirizzo “Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx” • Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx/ • Via e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli [intermediari bancari e dei broker], compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
I | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: | |
Mediazione | Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Xxxxxx d’Amico, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail:xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx tenuto dal Ministero della Giustizia |
Negoziazione assistita | In ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell’ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Per la Sezione Protezione Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestone della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l’istanza di attivazione della procedura nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona - Fax (000) 0000000 – posta elettronica certificata: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Assicurazione Leasing Strumentale
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A..
Prodotto: “Leasing Strumentale”
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in finanziamento
Che cosa è assicurato?
XXXXX XXXXXXX (GARANZIA ALL RISKS)
La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione beni nuovi o usati, concessi dal Contraente in finanziamento.
La garanzia può essere:
-
-
Completa;
Limitata (incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, furto,
rapina, eventi sociopolitici e atti vandalici);
-
-
Limitata con estensione al terremoto ed esclusione di furto e rapina;
Limitata con esclusione di furto e rapina.
SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputa-zione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), I.V.A. esclusa. La somma così assicurata resterà inalterata anche negli anni successivi e sino alla scadenza dell’assicurazione relativa a ciò, anche in deroga all’art. 1907 C.C.
L’IVA è esclusa dall’assicurazione e non è sarà pertanto oggetto di indennizzo in caso di sinistro.
In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta. In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l’indicazione del solo valore finanziato), per l’indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale
RINUNCIA ALLA RIVALSA
✓
Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante
dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, se l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente/Utilizzatore in tutti i casi in cui ne ricorrono i presupposti.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA’
✓ Generali Italia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi è sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge o per sentenza dei competenti organi, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario e locatore delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà / locazione delle medesime.
L’assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione
Che cosa non è assicurato?
XXXXX XXXXXXX (GARANZIA ALL RISKS)
🗶 natanti e/o imbarcazioni
🗶 aeromobili e cose su di essi installate;
🗶 autoveicoli e mezzi di trasporto targati (salvo quanto previsto all’art.39 e art.48);
🗶 container;
🗶 attrezzatura di varo;
🗶 macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
🗶 cose di natura estetica e promozionale;
🗶 macchine ed attrezzature agricole con somma assicurata superiore ad
€400.000,00;
🗶 ripetitori radio TV;
🗶 macchine distributrici di ogni genere (salvo quanto previsto all’art.50 e art.
51);
🗶 impianti per discoteche;
🗶 strumenti musicali in genere;
🗶 cose operanti in acqua;
🗶 beni di somma assicurata singola superiore ad Euro 3.000.000,00,
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA’
🗶 il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovano con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
🗶 le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato, o sono in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
🗶 i danni cui deve rispondere il Conduttore in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
🗶 i danni alle altre cose date in locazione dall’Assicurato;
🗶 i danni da furto;
🗶 tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
🗶 i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
🗶 i danni da inquinamento in genere;
🗶 danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
🗶 danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
🗶 di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
🗶 di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
Dip n.2(leasing strumentale) Edizione 01/02/2021 Pag. 1 di 3
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato). Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
! di deperimento o logoramento che sono conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
! a cose per le quali sono trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
! causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a conoscenza;
! causati con dolo del Contraente, del Conduttore e del Subconduttore;
! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
! dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
! verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
! verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
! dovuti dalla mancata attuazione delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
! verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serra-te, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
! verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
! ai distributori automatici di valori sia interni che esterni al fabbricato;
! indiretti da qualsiasi causa originati.
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da:
! manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
! utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
! trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di fi-le/programmi da posta elettronica);
! computer hacking;
! computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
! funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
! danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o pro-grammi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
! qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
! violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonoma-mente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
Dove vale la copertura?
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti se le cose assicurate sono utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro nove giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensiv di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto di leasing a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione oppure dalle ore 24 di sottoscrizione del modulo di adesione se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione , a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
In mancanza di disdetta l’assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e analogamente per le annualità successive.
Come posso disdire la polizza?
Il contraente può disdire la polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
L’aderente può disdire la polizza fino a 60 giorni dopo l’adesione alla copertura assicurativa comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa, resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente e al Conduttore verrà restituito il rateo di premio - al netto delle imposte - pagato e non goduto
Successivamente al 60° giorno dopo l’adesione alla polizza, la stessa può essere disdettata mediante lettera raccomandata spedita al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.
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Polizza Convenzione Leasing Strumentale All Risks n. 320681645 - FACSIMILE
Collegata a contratti di locazione finanziaria di beni strumentali Stipulata da CREDEMLEASING S.P.A. con GENERALI ITALIA S.P.A.
Estremi del Contratto di Riferimento | Conduttore / Aderente |
Numero Contratto: …………. | …………….. / …………….. |
Codice Fiscale: …………. / Partita IVA: …………. |
Descrizione delle cose assicurate
Si intendono tutti i beni strumentali previsti in polizza, oggetto del contratto di Locazione Finanziaria sopra indicato.
GARANZIA | DESCRIZIONE | SOMMA ASSICURATA | PREMIO |
Garanzia completa ALL RISKS | Tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso in polizza | € | € |
Prospetto di calcolo del premio Identificazione della copertura assicurativa scelta
GARANZIE DIVERSE:
Art. 40 | Limitata ai rischi elencati | € | € |
Art. 41 | Come Art. 40 senza furto e con terremoto | € | € |
Art. 42 | Come Art. 40 senza furto e rapina | € | € |
Art. 43 | All risks beni usati | € | € |
Art. 44 | Beni impiego mobile | € | € |
Art. 45 | Beni installati su veicoli | € | € |
Art. 46 | Furto beni installati su veicoli | € | € |
Art. 47 | Beni installati su imbarcazioni | € | € |
Art. 48 | Veicoli speciali e gru autocarrate <€ 300ek | € | € |
Art. 48 | Veicoli speciali e gru autocarrate >€ 300ek | € | € |
Art. 49 | Macchinari e Attrezzature Agricole | € | € |
Art. 50 | Distributori automatici interni al fabbricato | € | € |
Art. 51 | Distributori automatici esterni al fabbricato | € | € |
Premio annuo: | € |
€
La presente Adesione prevede una provvigione di Intermediazione pari al 36% del premio imponibile (di cui il 26% a favore di Credemleasing SpA ed il 10% a favore dell’Agenzia Generali di Reggio Xxxxxx), pari ad Euro:
Inizio copertura assicurativa: | Vedi articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione |
Durata copertura assicurativa: | Annuale con tacito rinnovo, con termine automatico alla cessazione del contratto di leasing |
Il Conduttore / Aderente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il set informativo composto da DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive delle definizioni relative alla Polizza collettiva n. 320681645 e il Modulo di Adeguatezza, nonché di essere stato informato relativamente al diritto di ricevere il set informativo e le credenziali di accesso alle aree riservate. Firma del Conduttore/Aderente __ |
Il Conduttore / Aderente dichiara inoltre: - di voler aderire alla polizza sopra indicata; - che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sulla valutazione del rischio sono stati da lui taciuti; - di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari che riconosce di aver ricevuto; - di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C.; - di aver ricevuto l’informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati; Luogo e Data Timbro e Firma del Conduttore/Aderente |
Agli effetti degli Art. 1341 - 1342 del codice civile, il Conduttore / Aderente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
art. 6 Altre assicurazioni - Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni; art. 7 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza;
art. 8 Variazione del Contraente;
art. 10 Foro competente;
art. 15 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione; art. 16 Scadenza della garanzia;
art. 17 Recesso in caso di sinistro;
art. 22 Validità territoriale;
art. 26 Conservazione dei fabbricati assicurati – Obblighi del Contraente e del Conduttore/Aderente; art. 27 Obblighi in caso di sinistro;
art. 31 Limite massimo dell’indennizzo;
art. 52 Facoltà di recesso da parte della Società relativamente alla garanzia Scioperi, sommosse, tumulti popolari, compresi quelli di atti di sabotaggio organizzato;
art. 53 Facoltà di recesso da parte della Società relativamente alla garanzia Terrorismo; art. 54 Facoltà di recesso da parte della Società relativamente alla garanzia Terremoto
art. 55 Facoltà di recesso da parte della Società relativamente alla garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento.
Luogo e Data _ Firma del Conduttore/Aderente
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Informativa contrattuale assicurato Assicurazione Leasing Strumentale n. 320681645
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 E NORMATIVA VIGENTE
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p,A., Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx XX, xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.
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Comunicazione dei dati
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Trasferimento dei dati all'estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
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1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o
sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, , esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
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Luogo e Data Firma Conduttore/Aderente
Edizione 01.02.2021
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