ACCORDO NAZIONALE 19 SETTEMBRE 2005 1
ACCORDO NAZIONALE 19 SETTEMBRE 2005 1
ACCORDO SUL TRATTAMENTO DI MALATTIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE ALLE QUALI SI APPLICA IL CONTRATTO DEGLI AUTOFERROTRANVERI - INTERNAVIGATORI (TPL-MOBILITÀ)
Presso la sede ASSTRA si sono incontrati l'Associazione Datoriale e le XX.XX. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per procedere alla stesura dell'articolato contrattuale relativo al trattamento di malattia del personale dipendente dalle aziende del settore alle quali si applica il contratto degli autoferrotranveri-internavigatori (TPL-mobilità).
A seguito delle disposizioni contenute nel comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) i2ntegrato dall'art. 1 comma 3-ter del Decreto Legge 21 febbraio 2005 n. 16 convertito nella Legge 22 aprile 2005, n. 58 che hanno modificato quanto in precedenza disposto dall'all. B) al R.D 8 gennaio 1931 n. 148.
Le parti, con la presente disciplina, realizzano per gli autoferrotranvieri la contrattualizzazione del trattamento di malattia in linea con le principali previsioni contrattuali vigenti per altre categorie.
La presente intesa è stata siglata in presenza di una situazione di permanente crisi economica del settore che richiede interventi strutturali atti a dare stabilità ai processi di riforma e certezza di flussi finanziari.
Le parti, inoltre, ritengono che, definito il trattamento di malattia a livello contrattuale, debbano ora essere assicurate al settore dalle istituzioni le risorse necessarie sia per gli investimenti che per migliorare la gestione, risorse indispensabili per garantire al paese una mobilità locale sostenibile e adeguata ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini.
A tal fine, convengono sulla necessità di iniziative congiunte atte a definire azioni per lo sviluppo del trasporto pubblico locale.
Roma, 19 settembre 2005
Il presente accordo fa parte integrante del C.C.N.L. dei lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, addetti all'area operativa della mobilità, apprendisti, etc.).
Art. 1 - Malattia e infortunio non sul lavoro
1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall'azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l'aspettativa per motivi privati.
1 Analogo accordo è stato sottoscritto da Faisa-Cisal e UGL-Autoferrotranvieri
2 Comma 148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.
5. L'indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all'all. A) all'A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso.
L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360. Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell'art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all'art. 29 dell'all. A) al R.D.
n.148 del 1931, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda darà applicazione all'accordo nazionale 27 giugno 1986 "Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo".
Ove richiesto dall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell'azienda.
Art. 2 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell'INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti
5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
Art. 3 - Disposizioni comuni
1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 2.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'art. 1, punti 1. e 2. e all'art. 3, punti 1. e 2. integra gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'art. 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931 n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi 3 giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata.
4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo.
6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 1, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate.
7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
8. Gli importi dei ratei di 13a e 14a relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal C.C.N.L..
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli artt. 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27 novembre 2000 (Area operativa della mobilità).
Art. 4 - Aspettativa
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 24 dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148 è modificato come segue:
- Successivamente alla fattispecie di cui al punto 3. dell'art. 1 del presente accordo, l'aspettativa per motivi di salute, è concessa per una durata massima di sei mesi senza retribuzione.
- Il comma 7 è modificato come segue: "Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute non derivanti da stati patologici acuti in atto, il dipendente ha diritto, per la durata di un anno alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due";
- Fermi restando le percentuali ed i criteri di cui al comma 7. e 8. dell'art. 24 dell'all. A) al R.D. n. 148 del 1931), in caso di aspettativa per motivi di salute la retribuzione di riferimento è pari alla somma delle seguenti voci:
- Retribuzione tabellare
- Ex-contingenza
- Scatti di anzianità
- TDR
- Trattamento ad personam (art. 3, p.2, a.n. 27 novembre 2000);
Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, ove attivato, il datore di lavoro può considerare risolto il rapporto di lavoro corrispondendo il trattamento di fine rapporto.
Ferme restando le modifiche sopra evidenziate, resta confermata la disciplina di cui all'art. 24 del predetto all. A al X.X. 0 gennaio 1931, n.148, così come interpretata dall'INPS in materia di aspettativa per motivi di salute, che quindi è attivabile sia successivamente ad un periodo di malattia, sia autonomamente in caso di inidoneità temporanea.
Clausole di salvaguardia
Le parti confermano che con la individuazione degli istituti di cui al punto 5 dell'articolo 1 non intendono modificare la regolamentazione delle voci stabilite aziendalmente.
A livello aziendale, resta confermato il computo del trattamento dei primi tre giorni di malattia, in atto al 31 dicembre 2004, quando l'applicazione della disciplina di cui al presente accordo comporti un trattamento di importo superiore a quello che scaturisce complessivamente (inclusa quindi l'indennità a carico INPS) dal precedente sistema. Gli elementi economici nello stesso ricompresi andranno considerati nei valori in atto al momento in cui dovrà procedersi all'erogazione dell'indennità di malattia.
Abrogazioni
Considerato che, a seguito dell'art. 1, comma 148, della Legge finanziaria 2005 e successive modifiche, sono state abrogate le norme speciali relative alla regolamentazione del trattamento di malattia nel settore e quindi trovano applicazione i principi generali dell'ordinamento in materia, non sono più valide le seguenti discipline negoziali:
- Titolo V del C.C.N.L. 23. 7.1976 e precedenti accordi nazionali (11 agosto 1947, 29 ottobre 1963);
- Art. 14 del C.C.N.L. 12 marzo 1980;
e quant'altro fosse in contrasto con la presente disciplina.
Validità dell'accordo
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e segue la naturale scadenza del C.C.N.L. autoferrotranvieri.
Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2006 per verificare l'andamento delle assenze per malattia nel settore, nonché per valutare i costi conseguenti ed inoltre le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture.
Le parti allegano un verbale aggiuntivo e si impegnano a allegare le tabelle relative alla distinzione del personale nelle categorie impiegatizie ed operaie.
Verbale aggiuntivo
Xxxxx restando il trattamento di malattia di cui all'accordo nazionale del 19 settembre 2005, le parti impegnano le rispettive istanze a tutti i livelli ad assumere azioni e comportamenti coerenti e funzionali al contenimento del fenomeno delle assenze dal servizio.
In questo contesto le parti convengono l'attivazione di un percorso congiunto e di verifica e comparazione con altri settori similari e di monitoraggio sull'andamento delle assenze dal servizio nel settore, ivi comprese quelle derivanti da malattia ed infortunio.
Detta attività di monitoraggio terrà conto delle distinte modalità di trasporto e delle relative classi dimensionali, e si realizzerà in fasi trimestrali di confronto.
Le parti a livello aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative e della regolamentazione contenuta nell'art.
3 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985 concorderanno gli interventi necessari a favorire l'assiduità della presenza in servizio, con particolare attenzione a quei periodi di maggiore criticità produttiva o durante i quali si verifica una maggiore concentrazione delle assenze, con l'obiettivo di limitarne l'entità, con particolare riferimento alle assenze di breve durata, specialmente se ripetute con frequenza.
Roma 19 settembre 2005