Finanziamento Protetto PerMicro
Finanziamento Protetto PerMicro
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE (TARIFFA 059) E COPERTURE DEI RAMI DANNI IN ABBINAMENTO A FINANZIAMENTI EROGATI DA PERMICRO S.P.A.
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
• Nota informativa per la “garanzia vita”
• Nota informativa per le “garanzie danni”
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario per la “garanzia vita”
• Glossario per le “garanzie danni”
• Modulo di Adesione (fac simile)
deve essere consegnato agli Assicurati
prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE INFORMATIVE.
FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO
NOTA INFORMATIVA PER LA “GARANZIA VITA”
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
Nota Informativa aggiornata al 06/2018.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSI- CURAZIONI Società per azioni Fondata nel 1889; Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
b) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. ha Sede Legale e Direzione Generale in Xxx X. X. Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
c) Recapito telefonico: x00 00 000000 – Fax x00 00 0000000
Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente può rivolgersi al servizio “Benvenuti in Italiana”:
Indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx
Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20)
Fax: 00 00.000.000 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
d) Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed apparte- nente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Al 31/12/2015 il patrimonio netto della Società è pari a 422.914.796 euro. Al 31/12/2016 il patrimonio netto della Società è pari a 440.818.648 euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 40.455.078 euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 400.363.570 euro.
L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 277% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissi- bili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il presente contratto di Assicurazione è stipulato da PerMicro S.p.A. in qualità di contraente ai sensi dell’Art. 1891 c.c. per conto di coloro che, avendo ottenuto un finanziamento dal contraente stesso, abbiano aderito alle polizze di Italiana Assicurazioni S.p.A., sottoscrivendo il Modulo di Adesione “Finan- ziamento Protetto PerMicro”.
Le coperture dei rami danni (esplicitate nella Nota Informativa Danni) e del ramo vita costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile.
La durata della copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento (in seguito Contratto per brevità) stipulato fra l’Assicurato e il Contraente.
Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
Prestazione in caso di decesso
in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. garan- tisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo in linea capitale in essere al momento del decesso, determinato secondo il piano di ammortamento definito al momento della concessione del prestito. Il capitale assicurato va eventualmente diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Non sarà pagata nessuna prestazione da parte della Compagnia Assicuratrice ed il premio versato resterà acquisito da Italiana Assicurazioni S.p.A. nei casi di Esclusione previsti all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..
Per ulteriori aspetti di dettaglio sulla prestazione assicurata si rinvia agli articoli 1 e 7.D delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Il debito residuo viene garantito nella misura stabilita dal piano di ammortamento a rate posticipate mensili costanti avente: debito iniziale uguale all’ ammontare del finanziamento erogato (comprensivo dell’eventuale premio finanziato), durata uguale alla durata del finanziamento con tasso di interesse costante massimo del 15,00%.
AVVERTENZA:
È previsto un periodo di carenza di 90 giorni se il decesso è dovuto a malattia esplicitato all’art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere attentamente quanto riportato nel Modulo di Adesione relativamente alla compilazione del Questionario di buono stato di salute.
È di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni da parte di Italiana Assicurazioni che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
Qualora l’Assicurato risponda positivamente ad almeno una domanda contenuta nel Questionario di buono stato di salute la garanzia non potrà essere prestata.
4. PREMI
Il premio è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento accordato (importo di finanzia- mento richiesto più spese di istruttoria) ed alla durata dell’assicurazione. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento dell’erogazione del finanziamento.
In caso di premio finanziato il Contraente provvede a versare il premio unico anticipato trattenuto dal finan- ziamento accordato, tramite bonifico bancario, direttamente alla Compagnia per conto dell’Assicurato.
In caso di premio non finanziato il Contraente incassa il premio unico anticipato di ogni Adesione, tramite bonifico bancario o assegno, per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di apposito mandato all’in- casso da questa conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato. Il pagamento dei Premi fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.
Nella tabella sottostante sono riportati i costi a carico dell’Assicurato con l’evidenza della quota parte percepita dall’intermediario.
A titolo esemplificativo si è ipotizzato un Assicurato che abbia sottoscritto un contratto di finanzia- mento della durata di 60 mesi per un importo di 10.000 euro.
Capitale assicurato iniziale | Premio Unico garanzia vita | Costi tot. in % sul premio | di cui quota parte percepita dall’intermediario | |
In % rispetto al costo totale | In valore assoluto (in euro) | |||
10.000 | 113,35 | 55% | 63,64% | 39,67 euro |
AVVERTENZA:
In caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e all’Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia non ha avuto effetto, come determinato all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. In
alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla origi- naria scadenza contrattuale a favore di nuovi Beneficiari designati.
In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, dalla data di riduzione del finaziamento la copertura assicurativa prosegue secondo il nuovo piano di ammortamento e all’Assi- curato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia avrà un capitale ridotto, come determinato all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL’ASSICURATO
5.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Il premio unico versato dall’Assicurato è comprensivo delle spese relative all’acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione, i cui costi sono dettagliati all’art. 4 della Nota Informativa Vita.
6. SCONTI
Non sono previsti sconti.
7. REGIME FISCALE
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dall’Assicurato.
Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in caso di morte dell’Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall’imposta sulle successioni.
I premi o la parte di essi a suo tempo corrisposti eventualmente restituiti all’Assicurato da parte della Compagnia, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione , potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.16, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917 (e successive modifiche e integrazioni): l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Assicurato.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per le modalità di perfezionamento della polizza e i termini di decorrenza della garanzia si rimanda agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione.
9. RISOLUZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento, alla data di risoluzione cessa la coper- tura assicurativa e all’Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia non ha avuto effetto, come determinato all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. In alter- nativa, su richiesta dell’Assicurato, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale a favore di nuovi Beneficiari designati.
In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, dalla data di riduzione del finanziamento la copertura assicurativa prosegue secondo il nuovo piano di ammortamento e all’Assi- curato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia avrà un capitale ridotto, come determinato all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
10. RISCATTO E RIDUZIONE
Il contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.
11. DIRITTO DI REVOCA
L’adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di erogazione del Finanziamento).
Per esercitare tale diritto, l’Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all’in- dirizzo della Compagnia assicuratrice.
La revoca decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Per l’esercizio della revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Assicurato.
12. DIRITTO DI RECESSO
Entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza, l’Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della Compagnia Assicuratrice (indi- cato all’Art.1 della Nota Informativa).
Il recesso decorre dalle ore 24 della data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso all’Assicurato verrà rimborsato, per il tramite del Contraente, il premio corrisposto, al netto delle imposte di legge e della parte di premio relativa al rischio corso.
13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE
Si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve
essere presentata per la liquidazione della prestazione da parte della Compagnia Assicuratrice. Verificata la sussistenza del diritto all’indennizzo, la Compagnia Assicuratrice mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizio- ne, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n.266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione ferma la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano, Italiana Assicurazioni S.p.A. propone e sceglie di applicare la legge italiana. Pertanto al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana.
15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Premesso che le Parti hanno la facoltà di utilizzare per il contratto una diversa lingua di redazione, Italiana Assicurazioni S.p.A. propone e sceglie di applicare la legge italiana. Pertanto il contratto viene redatto in lingua italiana.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attiva- zione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.Xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alterna- tivi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato ” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipu- lati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assi- curati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all’indirizzo commissione.garan- xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sani- taria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente compe- tente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito (Contratto n. 814300000).
18. CONFLITTO DI INTERESSI
Italiana Assicurazioni S.p.A. non ha individuato situazioni in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggano con gli interessi dei Contraenti e assicura che il patrimonio delle gestioni sepa- rate dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento non sono gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti.
Italiana Assicurazioni S.p.A. assicura che i Contraenti beneficiano di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o da altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi convenuti con soggetti terzi e si impegna comunque ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipen- dentemente dall’esistenza di accordi di riconoscimento di utilità a favore di terzi.
DEFINIZIONI PER LA GARANZIA “VITA”
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO
Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione.
Esso è anche la persona fisica alla cui vita si riferisce l’assicurazione. Per cui l’Assicurato si identifica con l’Aderente.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla decorrenza dell’assicurazione durante il quale le garanzie delle polizze non sono efficaci. Se l’evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia Assicuratrice non è obbligata a corrispondere la prestazione assicurata.
COMPAGNIA ASSICURATRICE/COMPAGNIA/SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00.
CONDIZIONI CONTRATTUALI / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello del Contraente.
CONTRAENTE
PerMicro S.p.A. che ha stipulato il Contratto di assicurazione.
CONTRATTO
Contratto di Finanziamento stipulato tra il Contraente e l’Assicurato, nel quale sono indicati i termini e le condi- zioni di rimborso del debito derivante dal Contratto e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto delle Polizze emesse dalla Compagnia Assicuratrice.
COPERTURA
La garanzia assicurativa prestata ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice, secondo le condizioni della Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
DATA INIZIALE
La data in cui l’Assicurato, avendo firmato il Modulo di Adesione, riceve il finanziamento, data che coincide con la data in cui i premi sono pagati e la data da cui decorrono le Coperture (ore 24.00).
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la norma- tiva vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace.
ESCLUSIONI
Rischi esclusi o limitazioni relative alle coperture prestate dalla Società; gli uni e le altre sono elencati in appo- siti articoli o clausole del contratto di assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
– Nota informativa per la “garanzia vita”
– Nota informativa per le “garanzie danni”
– Condizioni Contrattuali
– Glossario per la “garanzia vita”
– Glossario per la “garanzia danni”
– Modulo di Adesione (fac simile)
– Documenti sul trattamento dei dati personali
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. l’asfissia non di origine morbosa;
1. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
2. l’annegamento;
3. l’assideramento o il congelamento;
4. i colpi di sole o di calore.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svol- gendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.
IVASS/ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assi- curazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Definizione della misura dell’indennizzo e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MALATTIA
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Assicurato per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della efficacia delle Coperture.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la Società deve consegnare al Contraente e all’Assicu- rato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui avviene il pagamento del premio.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina le specifiche coperture.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicu- rati. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del Contratto e delle Polizze.
Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO
NOTA INFORMATIVA PER LE “GARANZIE DANNI”
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
Nota Informativa aggiornata al 06/2018.
A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIAS- SICURAZIONI Società per azioni Fondata nel 1889, Tel 00 000000 – Fax 00 0000000 – Internet: xxx.xxxxxxxx.xx.
Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed apparte- nente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
b) La società ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx;
c) Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l’Assicurato può rivol- gersi al servizio “Benvenuti in Italiana”: Indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx. Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20).
Fax: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx.
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
d) Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 – R.E.A. Milano N. 7851.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
(dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 441 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 400 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 277% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammis- sibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di consul- tare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito (polizza n. 2013246074322).
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza.
AVVERTENZA:
È possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il presente contratto di Assicurazione è stipulato da PerMicro S.p.A. in qualità di contraente ai sensi dell’Art. 1891 c.c. per conto di coloro che, avendo ottenuto un finanziamento dal Contraente stesso, abbiano aderito alle polizze di Italiana Assicurazioni S.p.A., sottoscrivendo il Modulo di Adesione “Finan- ziamento Protetto PerMicro”.
Le coperture dei rami danni e del ramo vita (esplicitate nella Nota Informativa Vita) costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile.
PRESTAZIONI ASSICURATE
Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Italiana Assicurazioni:
GARANZIE DANNI
(A) Infortunio o Malattia che determini l’Invalidità Totale Permanente (garanzia del ramo danni) con l’intesa di considerare totale l’invalidità Permanente di grado superiore al 65%;
(B) Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o da Malattia (garanzia del ramo danni);
Descrizione delle garanzie offerte
GARANZIA: INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, la Compagnia assi- curatrice garantisce un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve all’Ente erogatore del Finanziamento alla data in cui il medico legale ha certificato essere insorta l’Invalidità Totale Permanente; il debito è quello calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento stesso, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Si rinvia all’art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e importi massimi assicurabili esplicitati all’art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui l’Invalidità Permanente dovuta a infor- tunio o malattia sia superiore al 65%.
Nel caso pratico di invalidità certificata al 70%, l’Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato residuo in essere al momento di accertamento dell’invalidità risultante dal piano di ammortamento previsto dal finanziamento.
GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al periodo di franchigia di 5 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 10 rate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è rife- xxxx a un periodo di 30 giorni continuativi di Ricovero a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Si rinvia all’art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla ridu- zione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.B delle Condi- zioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda agli artt. 7.B e 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti importi massimi assicurabili esplicitati all’art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura perduri per un periodo superiore ai 5 pernottamenti.
Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che abbia comportato per l’Assicurato 10 pernottamenti di ricovero, l’Assicurato si vedrà indennizzata la prima rata del piano di ammortamento immediata- mente successiva al periodo di franchigia di 5 pernottamenti consecutivi di ricovero.
Persone assicurabili
Per poter aderire al contratto di assicurazione l’Assicurato deve rientrare nei limiti assuntivi di età.
AVVERTENZA:
È presente un limite massimo di età assicurabile. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Durata dell’assicurazione
La durata della copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento stipulato fra l’Assicu- rato e il Contraente.
La copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato termina prima della scadenza solo al verificarsi di uno degli eventi descritti all’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti limitazioni di durata delle Coperture.
Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI PER LE GARANZIE DEL RAMO DANNI
AVVERTENZA:
Sono previsti periodi di carenza per quanto riguarda le garanzie danni esplicitati agli artt. 7.A, 7.B e 7.C delle Condizioni di Assicurazione.
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONI SUL BUONO STATO DI SALUTE - NULLITÀ
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
AVVERTENZA:
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere attentamente quanto riportato nel Modulo di Adesione relativamente alla compilazione del Questionario di buono stato di salute.
E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni da parte di Italiana Assicurazioni che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
Qualora l’Assicurato risponda positivamente ad almeno una domanda contenuta nel Questionario di buono stato di salute la garanzia non potranno essere prestate.
AVVERTENZA:
Si evidenzia la necessità dell’Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione del Questionario di buono stato di salute.
6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Non previste.
7. PREMI
Il premio è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento accordato (importo di finanzia- mento richiesto più spese di istruttoria) ed alla durata dell’assicurazione. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento dell’erogazione del finanziamento.
In caso di premio finanziato il Contraente provvede a versare il premio unico anticipato trattenuto dal finanziamento accordato, tramite bonifico bancario, direttamente alla Compagnia per conto dell’Assicurato.
In caso di premio non finanziato il Contraente incassa il premio unico anticipato di ogni Adesione, tramite bonifico bancario o assegno, per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di apposito mandato all’in- casso da questa conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato.
Il pagamento dei Premi fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.
Si evidenzia che le “garanzie danni” e la “garanzia vita” (per le quali si rimanda alle apposite Note Informative e alle Condizioni di Assicurazione) non sono proponibili ed acquistabili separatamente.
AVVERTENZA:
in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento, alla data di risoluzione cessa la coper- tura assicurativa e all’Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale le Garanzie danni non hanno avuto effetto, così come determinato all’art. 14 delle Condizioni di Assicu- razione. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale.
In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, dalla data di riduzione del finanziamento la copertura assicurativa prosegue secondo il nuovo piano di ammortamento e all’Assi- curato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia avrà un capitale ridotto, come determinato all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
Nella tabella sottostante sono riportati i costi a carico dell’Assicurato con l’evidenza della quota parte percepita dall’intermediario.
A titolo esemplificativo si è ipotizzato un Assicurato che abbia sottoscritto un contratto di finanzia- mento della durata di 60 mesi per un importo di 10.000 euro.
Capitale assicurato iniziale | Premio Unico garanzie danni | Costi tot. in % sul premio imponibile | di cui quota parte percepita dall’intermediario | |
In % rispetto al costo totale | In valore assoluto (in euro) | |||
10.000 | 240,65 | 52,5% | 66,67% | 82,17 euro |
8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Non previsto.
9. DIRITTO DI RECESSO (E DI REVOCA)
AVVERTENZA:
È possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
È data facoltà all’Assicurato di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per le garanzie danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art.
2952 del c.c.
11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.
12. REGIME FISCALE
I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente docu- mento, sono soggetti all’imposta del 2,5% del relativo premio imponibile.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dall’Assicurato.
I premi o la parte di essi a suo tempo corrisposti eventualmente restituiti all’Aderente/Assicurato da parte della Compagnia, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione , potrebbero essere oggetto di tassa- zione separata ex art.16, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917 (e successive modifiche e integrazioni): l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l’Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell’evento.
Si rinvia agli artt. 7.A e 7.B delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio sull’individuazione del momento di insorgenza del sinistro.
Si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia Assicuratrice per la liquidazione delle prestazioni.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Italiana Assicurazioni al Beneficiario.
14. ASSISTENZA DIRETTA – CONVENZIONI
Non prevista.
15. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx
- Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle presta-
zioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attiva- zione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.Xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alterna- tivi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato ” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipu- lati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assi- curati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all’indirizzo commissione.garan- xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sani- taria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente compe- tente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
16. ARBITRATO
AVVERTENZA:
nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora sia previsto l’arbitrato il luogo di svolgimento è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
DEFINIZIONI PER LE GARANZIE “DANNI”
ASSICURATO
Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione.
Esso è anche la persona fisica alla cui vita si riferisce l’assicurazione. Per cui l’Assicurato si identifica con l’Aderente.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla decorrenza dell’assicurazione durante il quale le garanzie delle polizze non sono efficaci. Se l’evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia Assicuratrice non è obbligata a corrispondere la prestazione assicurata.
CARICAMENTI
Parte del premio pagato costituita dalla somma delle spese di gestione e delle spese di intermediazione.
COMPAGNIA ASSICURATRICE/COMPAGNIA/SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00.
CONDIZIONI CONTRATTUALI / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
PerMicro S.p.A. che ha stipulato il Contratto di assicurazione.
CONTRATTO
Contratto di Finanziamento stipulato tra il Contraente e l’Assicurato, nel quale sono indicati i termini e le condi- zioni di rimborso del debito derivante dal Contratto e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto delle Polizze emesse dalla Compagnia Assicuratrice.
COPERTURA
La garanzia assicurativa prestata ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice, secondo le condizioni della Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
DATA INIZIALE
La data in cui l’Assicurato, avendo firmato il Modulo di Adesione, riceve il finanziamento, data che coincide con la data in cui i premi sono pagati e la data da cui decorrono le Coperture (ore 24.00).
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la norma- tiva vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace.
ESCLUSIONI
Rischi esclusi o limitazioni relative alle coperture prestate dalla Società; gli uni e le altre sono elencati in appo- siti articoli o clausole del contratto di assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
– Nota informativa per la “garanzia vita”
– Nota informativa per le “garanzie danni”
– Condizioni Contrattuali
– Glossario per la “garanzia vita”
– Glossario per le “garanzie danni”
– Modulo di Adesione (fac simile)
– Documenti sul trattamento dei dati personali
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITA’
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. l’asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l’annegamento;
4. l’assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svol- gendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Permanente è riconosciuta come Totale quando il grado di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applica- zione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
IVASS/ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assi- curazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Definizione della misura dell’indennizzo e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MALATTIA
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Assicurato per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della efficacia delle Coperture.
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la Società deve consegnare al Contraente e all’Assicu- rato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA
Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro con Ricovero in Istituto di Cura, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro protetto ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo limitatamente alla sopra citate Coperture assicurative.
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
Periodo di tempo successivo al Ricovero, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive).
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina le specifiche coperture.
PREMIO
Somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato alla Compagnia in relazione alle Coperture prestate con le Polizze.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione per le garanzie danni si prescrivono nel termine di due anni.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Vedere indennizzo (v. sopra)
RATA DI AMMORTAMENTO
Importo della rata dovuta dall’Assicurato al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
La degenza in istituto di cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 5 pernottamenti consecutivi.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicu- rati. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del Contratto e delle Polizze.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento assicurato oggetto del contratto di assicurazione e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Modello MULTI57270 - Ed. 06/2018
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI57270/FI, conte- nente le Condizioni Contrattuali, le Note Informati- ve comprensive dei glossari e del Modulo di Adesione MULTI57262 riportante le somme assicurate.
Con la firma del Modulo di Adesione modello MULTI57262 l’Assicurato approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informati- vo modello MULTI57270/FI.
INDICE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | Pag. | 3 |
1. Oggetto dell’assicurazione | Pag. | 3 |
2. Persone assicurabili – Persone assicurate | Pag. | 3 |
3. Decorrenza e durata delle coperture | Pag. | 3 |
4. Dichiarazioni dell’Assicurato | Pag. | 3 |
5. Facoltà di revoca e di recesso dal contratto | Pag. | 4 |
6. Pagamento del premio | Pag. | 4 |
7. Prestazioni garantite | Pag. | 4 |
8. Controversie | Pag. | 7 |
9. Delimitazioni dell’Assicurazione – Esclusioni | Pag. | 7 |
10. Criteri di indennizzabilità (per le garanzie del ramo danni) | Pag. | 8 |
11. Beneficiari | Pag. | 8 |
12. Denuncia e liquidazione dei sinistri – obblighi relativi | Pag. | 9 |
13. Diritto di surroga | Pag. | 10 |
14. Eventi relativi al contratto di finanziamento | Pag. | 10 |
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 | Pag. | 11 |
FAC-SIMILE MODULO DI ADESIONE | Pag. | 12 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, per i seguenti eventi subiti dall’Assicurato:
(A) Infortunio o Malattia che determini l’Invalidità Totale Permanente (garanzia del ramo danni) con l’in- tesa di considerare totale l’invalidità Permanente di grado superiore al 65%;
(B) Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o da Malattia (garanzia del ramo danni);
(C) Decesso (garanzia del ramo vita).
Le prestazioni sono assicurate da Italiana Assicurazioni S.p.A..
Le coperture dei rami danni e del ramo vita costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile.
Gli obblighi della Compagnia Assicuratrice risultano esclusivamente dal presente contratto di assicura- zione e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione della Compagnia stessa.
2. PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE
È assicurabile la persona fisica che abbia sottoscritto un contratto di Finanziamento con il Contraente. Per poter aderire al contratto di assicurazione l’Assicurato deve rientrare nei limiti assuntivi di età e deve essere in grado di rispondere “NO” a tutte le domande contenute nel Questionario di buono stato di salute contenuto nel Modulo di Adesione.
Senza i suddetti requisiti le coperture non potranno essere attivate.
Alla decorrenza della Polizza, l’età dell’Assicurato deve essere compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 65 anni non compiuti.
3. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE
Per ogni Assicurato, le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite agli Articoli 7A, 7B, 7C, 7D), dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che il premio sia stato regolarmente pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento e cessano alle ore 24 del giorno di pagamento dell’ultima rata del piano di ammortamento definito al momento dell’erogazione.
Le Coperture terminano, oltre a quanto sopra stabilito, alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
c. estinzione anticipata o trasferimento del Contratto di Finanziamento, ove l’Assicurato non abbia comunicato alla Compagnia Assicuratrice la volontà di mantenere in essere le Coperture assicura- tive (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto). Il metodo di restituzione è esplicitato al successivo art. 14.
La durata della copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento stipulato fra l’Assicu- rato e il Contraente.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
5. FACOLTÀ DI REVOCA E DI RECESSO DAL CONTRATTO
L’adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di erogazione del Finanziamento).
Per esercitare tale diritto, l’Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all’in- dirizzo della Compagnia assicuratrice.
La revoca decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Per l’esercizio della revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Assicurato.
Entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza, l’Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della Compagnia Assicuratrice (indicato all’Art.1 della Nota Informativa).
Il recesso decorre dalle ore 24 della data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso all’Assicurato verrà rimborsato, per il tramite del Contraente, il premio corrisposto, al netto delle imposte di legge e della parte di premio relativa al rischio corso.
Per le sole garanzie danni è data facoltà all’Assicurato di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
6. PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento accordato (importo di finanzia- mento richiesto più spese di istruttoria) ed alla durata contrattuale. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento dell’erogazione del finanziamento.
Il Contraente incassa il premio di ogni Adesione per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di apposito mandato all’incasso da questa conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato.
Il pagamento dei Premi fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.
Il premio versato dall’Assicurato è così ripartito fra le garanzie dei rami danni e del ramo vita:
• 67,98% per le coperture assicurative danni (Ricovero in Istituto di Cura, Invalidità Totale Permanente);
• 32,02% per la copertura vita (Decesso).
Le componenti che concorrono alla determinazione del premio sopra definito devono ritenersi come parte integrante di una unica tariffa e non sono proponibili separatamente.
7. PRESTAZIONI GARANTITE
7.A COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Oggetto della copertura
Nel caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (tale è considerata l’invalidità superiore al 65 valutata secondo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 10), la Compagnia Assicuratrice corrispon- derà l’Indennizzo di cui al punto successivo qualora:
a) l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia attestata da un medico legale entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata, salvo rinvio deciso dal Collegio Medico di cui all’Art. 8 (Controversie);
b) la Compagnia Assicuratrice abbia accertato l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo;
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 9;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
d) in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, la Malattia si sia manifestata dopo il 00.xx giorno successivo alla Data Iniziale (Carenza);
e) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’ Art. 12;
f) l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace.
Prestazione assicurata
In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, la Compagnia assicuratrice garantisce un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve all’Ente erogatore del Finanziamento alla data in cui il medico legale ha certificato essere insorta l’Invalidità Totale Permanente; il debito è quello calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento stesso, dimi- nuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Il debito residuo viene garantito nella misura stabilita dal piano di ammortamento a rate posticipate mensili costanti avente: debito iniziale uguale all’ammontare del finanziamento erogato (comprensivo dell’even- tuale premio finanziato), durata uguale alla durata del finanziamento con tasso di interesse costante massimo del 15,00%. Dall’importo dovuto saranno detratti eventuali indennizzi già corrisposti a titolo di Ricovero in Istituto di Cura nel periodo intercorrente tra la data di insorgenza dell’Invalidità Totale Perma- nente e la data della relazione medica attestante l’invalidità.
Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a quello risultante da un finanziamento richiesto di
25.000 euro per ciascun Assicurato.
In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, l’indennizzo verrà calcolato nella modalità sopra descritta avendo come riferimento il nuovo piano di ammortamento ricalcolato dalla Contraente.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile a eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa produ- zione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa:
a) l’importo già concordato, o in alternativa,
b) l’importo offerto.
In caso di decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha causato l’invalidità prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in polizza, la Compagnia liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettiva- mente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 10 e 12 (Criteri di indennizzabilità e Denuncia e liquidazione dei sinistri - obblighi relativi) anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esem- plificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.
7.B COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia.
Oggetto della copertura
In caso di Ricovero in Istituto di Cura la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura corri- sponderà l’Indennizzo qualora:
a) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
b) il Ricovero abbia una durata superiore a 5 pernottamenti continuativi (franchigia assoluta);
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 9;
d) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’Art. 12.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Franchigia
La copertura assicurativa per il caso di Ricovero in Istituto di Cura dovuto ad Infortunio o Malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta pari a 5 pernottamenti.
Prestazione assicurata
Per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al periodo di franchigia di 5 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 10 rate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è rife- xxxx a un periodo di 30 giorni continuativi di Ricovero a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Qualora l’Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa – un nuovo Ricovero a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo periodo di fran- chigia, ferma la corresponsione massima di 10 rate mensili per sinistro.
Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato un nuovo periodo di franchigia.
In ogni caso, la Compagnia Assicuratrice non corrisponderà più di 30 rate mensili per tutto il periodo di durata della copertura.
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.400 euro mensili per ciascun Assi- curato. In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, l’indennizzo verrà calcolato nella modalità sopra descritta avendo come riferimento il nuovo piano di ammortamento ricalcolato dalla Contraente.
Denunce successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero in Istituto di Cura nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti di ciascun Assicurato in relazione alla Copertura per Ricovero in Istituto di Cura cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 30 Indennizzi mensili.
7.D COPERTURA PER DECESSO
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il decesso dell’Assicurato per Infortunio o Malattia fatte salve le esclusioni di cui al successivo Art. 9.
Franchigia - Carenza
La copertura per decesso diventa operante dopo un periodo di carenza di 90 giorni se il decesso è dovuto a Malattia.
Prestazione Assicurata
L’Indennizzo che la Compagnia Assicuratrice è obbligata a corrispondere, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve al Contraente alla data del decesso, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Il debito residuo viene garantito nella misura stabilita da un piano di ammortamento a rate posticipate mensili costanti avente: debito iniziale uguale all’am- montare del finanziamento erogato (comprensivo dell’eventuale premio finanziato), durata uguale alla durata del finanziamento con tasso di interesse costante massimo del 15,00%.
Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a quello risultante da un finanziamento richiesto di
25.000 euro per ciascun Assicurato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, l’indennizzo verrà calcolato nella modalità sopra descritta avendo come riferimento il nuovo piano di ammortamento ricalcolato dalla Contraente.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della copertura assicurativa, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..
8. CONTROVERSIE
Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice insorgano eventuali contro- versie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Permanente oppure sulle cause del Decesso, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri la necessità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
9. DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
La Copertura per Invalidità Totale Permanente è valida in tutto il mondo. La Copertura per Ricovero in Istituto di Cura vale soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea e della Svizzera.
Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di profes- sione dell’Assicurato.
Non sono operanti le garanzie del ramo danni per i Sinistri causati da:
• invalidità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto o preesistenti alla decorrenza delle Coperture (Data Iniziale);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti dolosi (compreso autolesionismo);
• guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari;
• lesioni in genere derivanti da contaminazione biologica e/o chimica, tutte connesse – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autoriz- zati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o, in ogni caso, in qualità di membro dell’equipaggio;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati; accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
• partecipazione dell’Assicurato a competizioni agonistiche (e alle relative prove) con impiego di veicoli o natanti a motore;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadu- tismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
• partecipazione dell’Assicurato a imprese eccezionali (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche o himalayane o andine, regate oceaniche, sci estremo);
• ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni (a meno che l’uso di stupefa- centi, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescri- zione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’ Assicurato);
• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infor- tunio o Malattia dell’Assicurato;
• patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
• uso o produzione di esplosivi;
• malattie tropicali.
Inoltre la garanzia Ricovero in Istituto di Cura non è operante nei seguenti casi:
• Infortuni o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
• aborto volontario non terapeutico;
• conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini dell’Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una docu- mentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
• mal di schiena e patologie assimilabili.
Relativamente alla garanzia per il caso di morte è escluso invece soltanto il decesso causato da:
• dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione; in questo caso, Italiana Assicurazioni S.p.A. paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
È inoltre escluso dalla garanzia il decesso dell’Assicurato se causato da sindrome di immunodeficienza (AIDS) o da altra patologia ad essa collegata.
10. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ (PER LE GARANZIE DEL RAMO DANNI)
Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’In- fortunio o della Malattia. Se al momento del sinistro l’Assicurato è affetto da patologie o menoma- zioni preesistenti alla decorrenza dell’assicurazione, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già meno- mati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesi- stente, diminuendo proporzionalmente il valore dell’organo o dell’arto o dell’apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
11. BENEFICIARI
Beneficiario della presente polizza è l’Assicurato (o i suoi eredi legittimi o testamentari).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
12. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI - OBBLIGHI RELATIVI
Per consentire alla Compagnia Assicuratrice di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro.
Detto modulo dovrà essere inoltrato all’indirizzo dell’Agenzia WIN S.r.l. - Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
- o all’indirizzo della Compagnia Assicuratrice con le seguenti tempistiche:
– nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
– nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la Malattia faccia presumere che abbia esito invalidante;
– nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre quindici giorni dall’inizio del ricovero;
– in caso di decesso entro sessanta giorni dalla data di decesso.
Alla denuncia di sinistro dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale Permanente:
– copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
– copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica;
– relazione del medico legale attestante il grado di invalidità Permanente con indicazione delle cause che l’hanno determinata;
– dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato;
– ogni documento inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto all’Assicurato. La valutazione dell’invalidità non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di sinistro;
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura:
– copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
– copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri;
– dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato;
– ogni documento inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto all’Assicurato;
• in relazione alla richiesta di indennizzo per decesso:
– copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefo- nico della persona denunciante il decesso;
– certificato di morte dell’Assicurato;
– copia di eventuale cartella clinica che abbia preceduto il decesso;
– dichiarazione del medico curante attestante le cause del decesso.
È altresì necessario che il Contraente fornisca alla Compagnia Assicuratrice il dettaglio del piano di ammortamento definito al momento dell’erogazione del prestito con l’indicazione di tutte le informa- zioni relative alla situazione debitoria dell’Assicurato (ad es. rate scadute e non pagate).
La Compagnia Assicuratrice esegue il pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di tutto quanto necessario per la valutazione del Sinistro. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori (al tasso di interesse legale vigente in quel momento) a favore dei Beneficiari.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni; i diritti nascenti da un contratto di assicurazione per le garanzie danni si prescrivono nel termine di due anni.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
13. DIRITTO DI SURROGA
Italiana Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga che le compete ex art. 1916 c.c. verso gli even- tuali responsabili del sinistro.
14. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
La copertura assicurativa cessa anticipatamente rispetto all’originaria scadenza così come disciplinata al precedente art. 3, alle ore 24.00 del giorno in cui si perfeziona l’estinzione anticipata totale o il trasfe- rimento del contratto di finanziamento.
In tal caso l’Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’e- stinzione ovvero del trasferimento del contratto di finanziamento, l’Assicurato potrà chiedere la riatti- vazione della copertura assicurativa. In tal caso la copertura assicurativa sarà riattivata dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riattivazione.
In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, dalla data di riduzione la copertura assicurativa prosegue secondo il nuovo piano di ammortamento e all’Assicurato verrà resti- tuito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia avrà un capitale ridotto.
La parte di premio a cui l’Assicurato avrà diritto è rappresentata dalla somma di due componenti: quella relativa al caricamento e quella relativa al premio puro.
La componente relativa al caricamento si ottiene moltiplicando l’importo dei costi per il rapporto tra la durata in giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la sua durata complessiva originaria espressa in giorni.
La componente relativa al premio puro si ottiene:
– per la garanzia Vita e Invalidità Totale Permanente moltiplicando l’importo del premio versato (al netto delle imposte), diminuito dell’importo dei costi, per il rapporto tra i giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso – espressa in giorni - ulteriormente moltiplicata per il rapporto tra capitale assicurato in essere al momento di estinzione della polizza e il capitale assicurato iniziale;
– per la garanzia Ricovero in Istituto di Cura moltiplicando l’importo del premio versato (al netto delle imposte), diminuito dell’importo dei costi, per il rapporto tra i giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso espressa in giorni.
In tutti i casi sopra citati l’Assicurato si impegna a comunicare per iscritto alla Compagnia se intende richiedere la restituzione del premio, indicando le coordinate bancarie IBAN su cui ricevere l’importo calcolato secondo le modalità precedentemente indicate, oppure se intende riattivare la copertura assi- curativa, designando il nuovo beneficiario e fornendo alla Compagnia la documentazione comprovante il perfezionamento dell’estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento.
La comunicazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo della Compagnia. I termini della liquidazione dell’im- porto pari alla parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato sono fissati in 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
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FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE COLLETTIVE
CAP _ _ _ _ _ _ Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cittadinanza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Professione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO
il _ _ /_ _ /_ _ _ _
Provincia: _ _ _ _
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Sesso
Cognome e Nome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Residente a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N. 814300000 E N. 2016246086044 di ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. Contraente: PerMicro S.p.A. Agenzia: WIN Srl
N. Pratica di Finanziamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Durata di Rimborso Prevista in Mesi _ _ _ _ _ _ _ _
Importo di finanziamento accordato Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
PREMIO UNICO GARANZIA VITA E GARANZIE DANNI: € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Premio finanziato (indicare SI/NO) SI NO
di cui componente copertura caso Morte e Invalidità Totale Permanente (euro) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(soggetto a detrazione dall’imposta ai fini IRPEF nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente)
PREMIO UNICO GARANZIA VITA: € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nell’importo del premio unico garanzia Vita sono inclusi i seguenti costi a carico dell’Assicurato:
€ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ di cui provvigioni percepite dall’intermediario pari a € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PREMIO UNICO GARANZIE DANNI (comprensivo di imposte): € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nell’importo del premio unico garanzie Danni sono inclusi i seguenti costi a carico dell’Assicurato:
€ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ di cui provvigioni percepite dall’intermediario pari a € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DATI RELATIVI ALL’ADESIONE ALL’ASSICURAZIONE
Io sottoscritto Assicurato prendo atto che:
Mod. MULTI57262 - Ed. 06/2018 - N° 3 pagine
• PerMicro S.p.A. ha stipulato le polizze collettive di Italiana Assicurazioni S.p.A. N. 814300000 (per la copertura del caso Morte) e N. 2016246086044 (per la copertura dei casi di Invalidità Permanente Totale causata da Infortunio o Malattia e di Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o Malattia) in nome e nell’interesse dei sotto- scrittori di un Contratto di Finanziamento con modalità di rientro rateale e in abbinamento a detto contratto;
• Le coperture assicurative costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile;
• Il premio complessivo unico anticipato dovuto per l’intera durata della presente assicurazione è pari all’importo sopraindicato alla voce “premio unico”;
• Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento;
• L’adesione alle presenti polizze non è obbligatoria al fine di ottenere il finanziamento;
e dichiaro:
• di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo (Mod. MULTI57270/FI ed. 06/2018) comprensivo delle Note Infor- mative garanzie Vita e Danni, Condizioni Contrattuali, Glossari, fac-simile del Modulo di Adesione e Documento sul trattamento dei dati personali;
• di aderire alla convenzione FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO a cui viene data esecuzione mediante le polizze collettive stipulate dal Contraente con Italiana Assicurazioni S.p.A.;
• di aver preso atto che
– in caso di premio finanziato, il Contraente provvede, per mio conto tramite bonifico bancario, a versare il premio unico anticipato, trattenuto dal finanziamento accordato, direttamente a Italiana Assicurazioni S.p.A.;
– in caso di premio non finanziato, Italiana Assicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente un mandato all’incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio da me effettuato tramite bonifico bancario o assegno al Contraente stesso equivale - ai fini della validità dell’assicurazione - al pagamento fatto alla Compagnia;
• di prosciogliere dal segreto professionale i medici che mi hanno visitato e/o curato, nonché gli istituti di cura in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino e di autorizzare sin d’ora Italiana Assicurazioni
S.p.A. all’acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati;
• di dare il mio consenso – ai sensi dell’art. 1919 C.C. - alla stipulazione dell’assicurazione che prevede il proprio decesso fra i sinistri per i quali è prestata la copertura assicurativa;
• di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.;
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Questionario di buono stato di salute dell’Assicurato
L’Assicurato, consapevole che le condizioni di buono stato di salute risultanti dalle dichiarazioni di seguito riportate costituiscono condizione essenziale di assicurabilità, è pregato di rispondere alle seguenti domande:
1) Soffre o ha mai sofferto di malattie dell’apparato cardiocircolatorio (infarto del miocardio, angina pectoris, ischemia cardiaca, aritmia cardiaca, disturbi delle valvole cardiache, insufficienza cardiaca, ictus, paralisi, attacco ischemico transitorio, embolia)? SI NO
2) Soffre o ha mai sofferto di alcun tipo di neoplasia, di tumori maligni o di qualsiasi altro tipo di condizione pretumorale? SI NO
3) È attualmente sottoposto a terapia continuativa per malattie del fegato, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell’apparato respiratorio, malattie neurologiche, infezione da HIV o fa uso di farmaci anticoagulanti? SI NO
Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile. In tali ipotesi le polizze sottoscritte non potranno coprire eventuali sinistri causati da malattie, malformazioni e stati patologici già in atto prima della data di adesione alla polizza collettiva, che non verranno pertanto indennizzati.
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Il sottoscritto Assicurato dichiara:
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• di approvare specificamente,agli effetti degli art 1341 – 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicura- zione: art. 2 (Persone assicurabili – persone assicurate); art. 3 (Decorrenza e durata delle coperture); artt. 7A, 7B, 7C (Prestazioni garantite); art. 9 (Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni); art. 11 (Beneficiari); art. 12 (Denuncia e Liquidazione dei sinistri – Obblighi relativi).
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CONSENSO NECESSARIO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Alla luce dell'Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) allegata al Fascicolo Informativo Mod. MULTI57270/FI ed. 06/2018, Le chiediamo di acconsentire con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei Suoi dati personali, incluse le categorie particolari di dati, per l’esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell’informativa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ COMMERCIALI
La Compagnia può ricorrere al trattamento dei Suoi dati personali anche per finalità diverse da quelle di cui al punto 1 della presente informativa. Sono finalità connesse, ma non indispensabili, ai fini dell’esecuzione di quanto da Lei richiesto e contrattualmente previsto, in particolare per poterLa aggiornare sulle nuove proposte commerciali e per conoscere il Suo personale gradimento o le Sue aspettative rispetto alla qualità dei servizi assicurativi ricevuti o che potrebbe ricevere. Per questo motivo, la Compagnia Le chiede di esprimere facoltativamente il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati con riferimento a specifiche finalità e alla stregua di distinte modalità di comunicazione sotto indicate, apponendo un segno sulle caselle contraddistinte da un si o da un no.
a) per ricevere da parte della Compagnia e delle Società del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni comunicazioni concernenti proposte commerciali, promozione di eventi, concorsi a premi, indagini conoscitive sui servizi ricevuti (customer satisfaction) tramite telefono con operatore, posta ordinaria ovvero strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.): Presto il consenso SI NO
b) per ricevere da parte dei partner commerciali delle Società del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni comunicazioni contenenti proposte commerciali, promozione di eventi, concorsi a premi, indagini conoscitive sui servizi ricevuti (customer satisfaction) tramite telefono con operatore posta ordinaria ovvero strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.): Presto il consenso SI NO
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BENVENUTI IN ITALIANA
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
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