SCHEMA DI CONTRATTO 16 SCHEMA DI CONTRATTO
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REGIONE DEL VENETO
U.L.S.S. 3 SERENISSIMA CONTRATTO D’APPALTO REPUBBLICA ITALIANA
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CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI DOLO (VE)
CUP: ; CIG:
******************************************* TRA
L'Azenda Unita' Locale Sociosanitaria n. 3 (di seguito denominata anche semplicemente "Stazione Appaltante” con sede a Xxxxxx (Xxxxxxx), Xxx Xxx Xxxxxxx
x. 000, c.f. e p.i. , nella persona del Direttore Generale
dell’U.L.S.S.3 e Legale rappresentante dell’Azienda Dr. Xxxxxxxx Dal Ben, nato a Oderzo (TV) il 20.09.1965, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la Sua carica presso la sede dell’ULSS3 Serenissima,
E
il Sig. (inserire nome e cognome della
persona che stipula) nato a il , residente
che interviene in questo Atto in qualità
(inserire legale rappresentante o procuratore) della Ditta
codice fiscale , con
capitale sociale (inserire il capitale sociale versato, non deliberato o sottoscritto), con
sede legale in (come da certificato camerale), che nel
contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore.
Oppure
(alternativa per il caso di A.T.I. di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016)
che interviene in questo Atto in qualità di della ,
con sede legale in , iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di
al numero
, mandataria
dell’Associazione Temporanea di Imprese con la (mandante),
avente sede in , iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di
al numero
, come da mandato
speciale con rappresentanza conferito mediante atto in data rep.
racc.
Notaio dott.
di , e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante dell’Associazione Temporanea
di Imprese (della mandataria: ; CF della mandante: ).
Oppure
(alternativa per il caso di Consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016)
che interviene in questo Atto in qualità di della ,
con sede in , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di
al numero
, capogruppo del Consorzio
con la (consorziata-mandante), avente sede in
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di al numero , come da mandato speciale con
rappresentanza conferito mediante atto in data
rep.
racc.
Notaio dott. di , e, quindi, in nome e
per conto della capogruppo e della consorziata-mandante del Consorzio (CF della
capogruppo: ; CF della consorziata-mandante: ).
SI PREMETTE
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. del ,
l’Azienda U.S.S.L.3 Serenissima ha approvato il progetto esecutivo del Nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Dolo (Ve) redatto dal R.T.P.: Fattoruso (capogruppo), Polverino, Molino, De Xxxxxx, Xxxxxxx, Wanvestraut e Toscano, con sede a Chioggia (Ve), per un importo complessivo dell’appalto pari a euro 3.532.866,72 (euro tremilionicinquecentotrentadueottocentosessanta/72), comprensivi di euro 76.058,95 (euro settantaseimilacinquantotto/95) per oneri della sicurezza (IVA esclusa);
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n.
del
, la
Stazione Appaltante ha indetto gara d’appalto secondo le modalità indicate nella
deliberazione n. del ;
- che, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto all’art. 95, comma 6, del predetto codice, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’Appaltatore i lavori pubblici per la realizzazione del “Nuovo Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Dolo (Ve)”, con il ribasso del % sull’importo posto a
base di gara e, quindi, per l’importo di € , oltre agli oneri
della sicurezza, pari a € 76.058,95, come risulta dai verbali della Commissione di
gara in data ;
- che all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto
(oppure di non voler avvalersi del subappalto);
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n.
del
, la
Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016 ha aggiudicato
all’Appaltatore la gara;
- che l’Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data circa la
composizione societaria, acquisita al protocollo dell’Ente in data al n. ;
- che l’Appaltatore e il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione
appaltante, per l’intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data il
verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- che l’Appaltatore ha presentato il certificato del Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , protocollo
numero
del
(inserire n. certificato camera di commercio –
validità 6 mesi), acquisito, a mezzo PEC, al protocollo della Stazione appaltante in
data
, al n.
, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10,
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, normativa cosiddetta “antimafia”.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’appalto)
La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo all’esecuzione
dei lavori per il “Nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Dolo (Ve)” sulla base del progetto esecutivo validato della Stazione Appaltante a firma del R.T.P. Ing. Fattoruso (capogruppo).
ARTICOLO 3
(Forma e corrispettivo dell’Appalto)
1. Nel rispetto dell’art.32 del D. Lgs. 50/2016, il presente contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010, con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli atti di gara e per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento; il contratto è stato aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La Stazione appaltante pagherà all’Appaltatore, per il pieno e perfetto
adempimento del presente contratto, l’importo complessivo di € ,
(euro in lettere), di cui € 76.058,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta e € , (euro in lettere), al netto del ribasso d’asta offerto
del %, per i lavori, oltre I.V.A. nella misura di legge.
3. Si allega al presente Atto, sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale, l’offerta a prezzi unitari redatta dall’Appaltatore nel modulo “Lista categorie di lavoro e forniture”.
4. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere.
5. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al
presente contratto, è stata impegnata sul bilancio per l’esercizio impegno
. Avverte, inoltre, l’Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero dell’impegno di spesa.
6. Il corrispettivo da pagare all’Appaltatore è subordinato alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.
7. Trattandosi di contratto con corrispettivo “a corpo”, ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascuna categorie di lavoro, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale a corpo, così come indicate nel capitolato speciale d’appalto, a norma dell’art. 43, comma 6, del DPR 207/10, compresi gli oneri di sicurezza.
8. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 7, ogniqualvolta l’importo corrispondente ai lavori, al netto delle ritenute e del ribasso d’asta e comprensivo altresì della relativa quota degli oneri per la sicurezza (non soggetta a ribasso d’asta), abbia raggiunto l’ammontare minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
Qualora l’Appaltatore non presenti la documentazione prevista all’art. 39 del Capitolato speciale per l’uso anticipato dell’opera, sarà trattenuta dall’ultimo SAL una somma non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00).
9. La rata di saldo è corrisposta entro novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria (Scheda 1.4 del D.M. n° 123/04).
10. L’emissione degli stati di avanzamento è subordinata alla disponibilità da parte
dell’Appaltatore ad effettuare con regolarità le misure e le verifiche contabili in
contraddittorio con la Direzione dei Lavori. Eventuali ritardi nella emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell’Appaltatore di quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto, alla mancata verifica in contraddittorio dei lavori e al ritardo nella presentazione delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.
11. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede
legale dell’Appaltatore in .
12. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all’Appaltatore mediante mandati
emessi dal Servizio di Tesoreria della stessa presso (inserire
l’esatta denominazione).
13. L’Appaltatore può richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario o l’emissione di un assegno a quietanza, con lettera indirizzata al competente
servizio/ufficio della Stazione appaltante in occasione della
presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta è considerata valida fino a diversa comunicazione.
La persona autorizzata dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
riconosciute dalla Stazione appaltante, è il Sig. ,
come da atto di designazione che si allega al presente Contratto (Allegato " ").
14. L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna
responsabilità può attribuirsi al/la per pagamenti a
persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è
soggetta alle disposizioni previste all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
ARTICOLO 4
(Variazione dell’importo contrattuale)
1. L’importo del contratto, di cui al punto 2. dell’art. 3, resta fisso ed invariabile. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. La Stazione appaltante ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 5
(Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale d’Appalto,
- Offerta economica dell’impresa (lista di categorie di lavori e forniture),
- Elenchi descrittivi delle voci unitarie,
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. 81/2008
- Tutti gli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo validato e approvato con
Deliberazione Direttore Generale n.
del
, posto a base di gara
con l’esclusione delle sole stime economiche e dei computi,
- Cronoprogramma,
- polizze di garanzia,
- Piano di qualità di costruzione e installazione, ai sensi dell’art.43, comma 4, del
D.P.R. 207/2010.
2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della Stazione appaltante e qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, anche se non allegati.
3. Gli aspetti che non trovassero sufficiente descrizione negli elaborati esecutivi, sia per le opere in gara che per le migliorie offerte, saranno preventivamente concordati nel dettaglio con la Direzione dei Lavori e implementati nella documentazione di eseguito (AS BUILT).
4. L’Appaltatore dichiara di essere già in possesso di copia del progetto esecutivo validato dal RUP e del PSC e di averne accertato la corrispondenza con l’originale agli atti della Stazione appaltante.
5. Le Parti si impegnano in particolare a rispettare tutte le disposizione del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e atti correlati, del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici e del Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti all’atto della procedura di gara.
6. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza e il programma esecutivo dei lavori.
ARTICOLO 6
(Termine di esecuzione e penali)
1. L’Appaltatore dovrà ultimare i lavori entro 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (oppure, qualora il capitolato speciale preveda più consegne parziali, dalla data dell’ultimo verbale di consegna).
2. Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori ovvero di proroghe concesse, è applicata una penale.
3. L’importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo rispetto al termine fissato per l’ultimazione delle opere per il valore della penale giornaliera, pari all’1 per mille dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 10% dell’importo netto contrattuale.
4. In caso di deposito rifiuti o materiali di demolizione esternamente all’area di cantiere, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 500,00 (euro cinquecento/00).
5. Sono previste penali nella fase di Post-consegna, così come specificate all’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 7
(Risoluzione e recesso)
1. E’ facoltà della Stazione appaltante di recedere in qualsiasi momento il Contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni previste all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e atti correlati.
3. Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell’Appaltatore o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell’Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del contratto.
4. L’Appaltatore prende atto che il presente contratto è sottoposto a condizione
risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 10 del suddetto decreto, cosiddette “informazioni antimafia del Prefetto”.
ARTICOLO 8
(Foro competente)
1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e la Stazione appaltante durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, il Foro competente è quello del Tribunale di Venezia.
2. L’insorgere di un contenzioso non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire con i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.
ARTICOLO 9
(Cauzione definitiva)
1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva dell’importo
di € , (euro in lettere) a mezzo di fidejussione bancaria n.
rilasciata in data
dalla
, pari al %
dell’importo del presente contratto.
2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dall’art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene
assegnato, qualora la Stazione appaltante debba, durante l’esecuzione del contratto,
valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 10
(Polizza assicurativa)
L’Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante, così come previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, copia della polizza di assicurazione
stipulata con la società per i seguenti importi:
- € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila) per tutti i danni di esecuzione, compresi i danni diretti o indiretti sulle opere sulle quali si eseguono i lavori,
- € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) per responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Altresì, alla liquidazione della rata di saldo, l’esecutore dei lavori è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria (Scheda 1.4 del D.M. n° 123/04) a garanzia biennale delle opere realizzate di cui all’art.102, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 e prevista dall’art.106, comma 6, del medesimo Decreto. Quale rata di saldo deve intendersi l’importo dell’ultimo S.A.L., ovvero almeno il 10% dell’importo contrattuale, incluso eventuali perizie di varianti intervenute, che sarà liquidata alla data di collaudo dell’opera.
ARTICOLO 11
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione.
ARTICOLO 12
(Subappalto)
1. La Stazione appaltante può autorizzare l’Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell’art.
105 del D.Lgs n. 50/206, nei limiti indicati dall’Appaltatore stesso nell’offerta presentata in sede di gara.
2. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
ARTICOLO 13
(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
1. L’Appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili, metalmeccanici e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 105 del vigente Codice dei Contratti.
3. L’Appaltatore, altresì, ha:
a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) . La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute dal certificato di pagamento, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. La predetta disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.
ARTICOLO 14
(Domicilio dell’Appaltatore e recapito delle comunicazioni)
1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la
propria sede a
in Via
al quale
andranno indirizzate tutte le comunicazioni formali relative al presente contratto.
2. Per ogni comunicazione ufficiale, l’Appaltatore indica il seguente indirizzo di posta certificata PEC:
ARTICOLO 15
(Spese contrattuali)
1. L’Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’art. 8 del Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante.
2. Sono inoltre poste a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di registro occorrenti alla gestione dei lavori, dalla consegna degli stessi all’approvazione definitiva del collaudo e allo svincolo della cauzione.
ARTICOLO 16
(Registrazione) Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso.
ARTICOLO 17
(Applicazione dell’I.V.A. e relativa aliquota)
Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei lavori sarà applicata l’aliquota IVA del 10%.
ARTICOLO 18
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
A tal fine si indica il seguente conto corrente bancario presso
IBAN intestato a .
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 8 della L. 13/08/2010 n. 136 e dell’art. 1456 del c.c., il contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui l’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società di Poste Italiane Spa.
3. L’Appaltatore si obbliga a inserire, nei contratti con i propri subappaltatori e
subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge.
4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 19
(Interpretazione del contratto)
1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del vigente Codice dei Contratti e del Regolamento DPR 207/2010, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del bando/disciplinare di gara, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
5. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato speciale d’appalto con gli elaborati tecnici del progetto esecutivo, prevalgono le norme del Capitolato speciale.
ARTICOLO 20
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)
1. L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. Titolare del trattamento dei dati, relativamente agli adempimenti inerenti al
presente contratto, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (RUP) con sede a Mirano presso l’Azienda U.L.S.S. 13 in Xxx Xxx X. Xxxxxx, 0.
ARTICOLO 21
(Protocollo di legalità)
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
A tal fine si specificano alcune delle principali clausole:
1 .L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L’Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
2. Il presente contratto è risolto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
4. La Stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998.
5. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un “rapporto di cantiere”, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e risultano presenti in cantiere, con l’obiettivo di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 490/1994.
Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione
relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi che quotidianamente risultano presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale rapporto si dovranno indicare anche i nominativi di tutti i dipendenti impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché quelli delle persone autorizzate all'accesso in cantiere per altro motivo.
I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie al cantiere, le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto e il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente capoverso.
7. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.
In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione appaltante
dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.
8. La Stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e che non sono risultate aggiudicatarie.
ARTICOLO 22
(Allegati)
Al presente atto si allegano:
- A) offerta a prezzi unitari redatta dall’Appaltatore nella “Lista categorie di lavoro e forniture”;
- B) Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Xxx.xx (Elaborato DOC.17 del progetto esecutivo validato 28_febbraio_2017);
- C)
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. Mestre (Ve), lì
AZIENDA ULSS 3 Serenissima L'IMPRESA
IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr. Xxxxxxxx DAL BEN Sig.