ACCORDO DI RISERVATEZZA
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Tra
È Oro S.r.l. (di seguito “È Oro”), società di diritto italiano con sede legale a Imola (BO), via Molino Rosso n. 9/C, ai fini del presente accordo rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx, munito dei necessari poteri quale presidente del consiglio di amministrazione;
e
[●], società di diritto [●], capitale sociale di [●], con sede in [●] n. [●], ai fini del
presente accordo rappresentata da [●], munito dei necessari poteri quale [●] (il “Soggetto Interessato”)
(di seguito, È Oro e il Soggetto Interessato, congiuntamente, le “Parti”, e, ciascuna una “Parte”)
Premesso che
(A) È Oro è società attiva nel settore della vendita al dettaglio di gioielli e preziosi, attraverso (i) i 29 punti di vendita gestiti direttamente da È Oro (i “Punti di Vendita”); (ii) i 30 punti di vendita situati all’interno dei punti di vendita a marchio “Mercatone Uno” (i “Corner È Oro”), gestiti dalla società M. Business
S.r.l. in Amministrazione Straordinaria attraverso un contratto di affiliazione commerciale con È Oro;
(B) Mercatone Uno Services S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“Mercatone Uno Services”), con sede legale a Imola (BO), via Molino Rosso n. 9/C, è titolare del marchio È Oro (il “Marchio È Oro”), di cui È Oro è licenziataria;
(C) È Oro intende cedere i rami d’azienda inerenti ai Punti di Vendita, il contratto di affiliazione con M. Business e la licenza per l’utilizzo del Marchio È Oro;
(D) il Soggetto Interessato ha richiesto di ottenere informazioni su È Oro e accetta di mantenere riservate tali informazioni ai termini e alle condizioni di seguito stabiliti;
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Definizioni
2.1 In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente accordo (come di seguito definito), ai termini qui di seguito riportati è attribuito il seguente significato:
(A) “Accordo” indica il presente accordo di riservatezza, incluse le premesse, che ne formano parte integrante e sostanziale.
(B) “Affiliata” indica qualsiasi società o altra persona giuridica che, direttamente o indirettamente, sia partecipata da e/o sia controllata da e/o controlli, e/o sia soggetta a controllo comune da parte dello stesso soggetto che esercita il controllo su una delle Parti; resta inteso che per “controllo” si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 2359 del Codice Civile italiano.
(C) “Informazioni Confidenziali” indica qualsiasi informazione, dato o documento riguardante È Oro, le sue Affiliate e/o Mercatone Uno Services che sia trasmesso verbalmente, per iscritto o in qualunque altro modo al Soggetto Interessato o a sue Parti Correlate (come di seguito definite) o comunque messo a disposizione delle stesse, ed indipendentemente dalla qualifica di “confidenziale”, incluse, senza limitazioni, tutte le informazioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale di È Oro e/o di Mercatone Uno Services e/o delle loro Affiliate, registrabili o meno, tra cui il know-how aziendale e commerciale, i piani industriali e finanziari, le informazioni commerciali, contabili, legali e/o finanziarie.
(D) “Parti Correlate” indica qualsiasi Affiliata, nonché qualsiasi amministratore, esponente di organi di governo societario, dirigente, impiegato, consulente esterno, partner finanziario e/o commerciale del Soggetto Interessato.
3. Obblighi di confidenzialità
3.1 Con il presente Accordo, il Soggetto Interessato riconosce e conviene che le Informazioni Confidenziali sono di proprietà esclusiva di È Oro, di Mercatone Uno Services e/o delle sue Affiliate, a seconda del caso, e contestualmente si impegna a:
(A) mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali;
(B) adottare, a proprie esclusive spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Confidenziali a favore di È Oro, delle sue Affiliate e/o di Mercatone Uno Services;
(C) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai fini della attività di due diligence; e
(D) non utilizzare le Informazioni Confidenziali per fini diversi da quanto specificato al punto (C) che precede.
3.2 Le disposizioni di cui al paragrafo 3.1 che precede non precluderanno al Soggetto Interessato di comunicare le Informazioni Confidenziali alle sue Parti Correlate, nella misura strettamente necessaria ai fini dell’attività di due diligence. Il Soggetto Interessato si obbliga a far sì che tutte le sue Parti Correlate mantengano le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e non le rivelino o le divulghino altrimenti a terzi. A tal fine, il Soggetto Interessato si impegna a far sì che le sue Parti Correlate siano informate con il dovuto preavviso degli obblighi di confidenzialità ai quali sono vincolate ai sensi delle presenti disposizioni ed accettino, per iscritto, tali obbligazioni,
restando inteso che il Soggetto Interessato sarà responsabile degli impegni di riservatezza assunti dalle sue Parti Correlate.
3.3 Il Soggetto Interessato con il presente Accordo riconosce e prende atto che:
(A) nessuna delle Informazioni Confidenziali o delle altre informazioni di cui possa venire in possesso potrà considerarsi o interpretarsi come una dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, da parte di È Oro, delle sue Affiliate e/o di Mercatone Uno Services; e
(B) né il Soggetto Interessato né qualsiasi delle sue Parti Correlate avrà diritto di fare affidamento sull’accuratezza o completezza delle Informazioni Confidenziali.
3.4 Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Accordo non riguarderanno le Informazioni Confidenziali che:
(A) siano già di pubblico dominio o legalmente in possesso del Soggetto Interessato, al momento della comunicazione al medesimo;
(B) divengano note al Soggetto Interessato senza alcuna violazione del presente Accordo.
3.5 Qualora non fosse più intenzione del Soggetto Interessato dar seguito alle attività di due diligence, esso sarà tenuto a restituire a È Oro, alle sue Affiliate e/o a Mercatone Uno Services (a richiesta di una qualsiasi delle stesse) tutto il materiale ed i documenti di cui sia venuto in possesso, senza farne e/o conservarne alcuna copia. Indipendentemente dalla restituzione di tali materiali e documenti, il Soggetto Interessato rimarrà vincolato (e farà in modo che le sue Parti Correlate rimangano vincolate) ai termini del presente Accordo.
3.6 Qualora il Soggetto Interessato fosse tenuto a rendere note a terzi alcune Informazioni Confidenziali, quale conseguenza di obblighi legali o regolamentari o a seguito di legittima richiesta da parte delle autorità competenti, sarà tenuto ad informare senza ritardo È Oro, le sue Affiliate e/o Mercatone Uno Services, di tali circostanze, prima che le Informazioni Confidenziali siano rese note, comunicate, divulgate a soggetti terzi ovvero divengano altrimenti di pubblico dominio.
4. Obblighi di non sollecitazione e non Interferenza con fornitori, locatori e controparti
4.1 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non contattare, sollecitare, assumere o in qualsiasi modo impiegare, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, alcun dirigente, dipendente o altro collaboratore di È Oro, delle sue Affiliate e/ o di Mercatone Uno Services, indipendentemente dalla natura legale del rapporto di lavoro in questione, senza la preventiva autorizzazione scritta di È Oro. Inoltre, per qualsiasi violazione delle previsioni contenute in questa clausola con riferimento all’assunzione di qualsiasi dirigente o qualsiasi direttore di punto di vendita di È Oro e/o delle sue Affiliate il Soggetto Interessato dovrà pagare a È Oro una penale pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione).
4.2 Salvo quanto diversamente previsto per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non porre in essere, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno a È Oro, alle sue Affiliate e/ o a Mercatone Uno Services, alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa creare in qualsivoglia modo interferenze o turbamenti nei rapporti con i fornitori, con i locatori e controparti di È Oro. Per qualsiasi violazione di tale previsione il Soggetto Interessato dovrà pagare a È Oro una penale pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni).
4.3 Il Soggetto Interessato si impegna, inoltre, a far sì che tutte le sue Parti Correlate rispettino i divieti contenuti in questo articolo. Il Soggetto Interessato riconosce che il mancato rispetto di tali divieti (incluso il divieto a carico delle sue Parti Correlate) sarà considerato, inter alia, concorrenza sleale, con tutte le conseguenze del caso.
5. Durata
5.1 Il presente Accordo diverrà valido ed efficace tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di 24 mesi da tale data.
6. Comunicazioni
6.1 Tutte le comunicazioni, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potranno essere effettuate per raccomandata A.R. e anticipate, in ogni caso, via e-mail ai seguenti indirizzi delle Parti:
(A) se a È Oro:
È Oro S.r.l.
All’attenzione di Xxxxxx Xxxxxxx c/o
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Studio Legale Associato
In Associazione con Xxxxxxx & Xxxxxxx LLP Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. 0
00000 Xxxxxx
anticipata via e-mail al seguente indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
(B) se al Soggetto Interessato:
Indirizzo Postale: [●] E-mail: [●] All’attenzione di: [●]
7. Miscellanea
7.1 Il presente Accordo potrà essere modificato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto da tutte le Parti. Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti e per i loro successori ed aventi causa.
7.2 Per ogni questione non espressamente disciplinata dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento al Codice Civile italiano e, in ogni caso, alle leggi italiane applicabili. Ogni riferimento all’impegno di una Parte di procurare o garantire il fatto del terzo dovrà interpretarsi come riferimento all’articolo 1381 del Codice Civile italiano.
7.3 L’eventuale tolleranza di una delle Parti alla condotta di qualsiasi altra Parte in violazione dei termini e condizioni del presente Accordo non dovrà interpretarsi in nessun modo come rinuncia ad un qualunque diritto e/o al diritto di richiedere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni di cui al presente Accordo.
8. Legge regolatrice e foro competente
8.1 Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti saranno disciplinati ed interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
8.2 Ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’adempimento delle obbligazioni, la violazione dei termini e condizioni, la risoluzione o l’esecuzione del presente Accordo, o altrimenti nascente in relazione al medesimo, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
***
[Spazio lasciato intenzionalmente vuoto]
È ORO S.R.L.
Data
Xxxxxx Xxxxxxx
IL SOGGETTO INTERESSATO
Data
Firma (con indicazione del firmatario)
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile italiano, il Soggetto Interessato riconosce ed espressamente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: articolo 3 (Obblighi di Confidenzialità); articolo 4 (Obblighi di non sollecitazione e non interferenza con fornitori, locatori e controparti); articolo 5 (Durata); articolo 8 (Legge regolatrice e Foro competente).
IL SOGGETTO INTERESSATO
Firma (con indicazione del firmatario)