SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA’
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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA’
dell’
ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Regione Sicilia
(schema semplificato)
INDICE
TITOLO I
Principi generali
Art. 1 - Definizioni e denominazioni Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Adeguamenti e aggiornamenti del regolamento
Art. 4 – Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione
TITOLO II
I documenti di previsione
Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio di previsione
Art. 6 – Criteri di formazione del bilancio di previsione Art. 7 – I l preventivo finanziario
Art. 8 – Classificazione delle entrate e delle uscite Art. 9 – I l preventivo economico
Art. 10 – Unità, integrità ed universalità del bilancio Art. 11 – Principi del bilancio
Art. 12 – Equilibri della gestione
Art. 13 – Fondo di r iserva per le spese impreviste e per l ’ integrazione degli stanziamenti insufficienti
Art. 14 – Variazioni al bilancio preventivo Art. 15 – Risultato di amministrazione
Art. 16 – Esercizio provvisorio
Gestione economico – finanziaria
Art. | 17 | – Le fasi delle entrate |
Art. | 18 | - Accertamento delle entrate |
Art. | 19 | - Riscossione delle entrate |
Art. | 20 | - Versamento |
Art. | 21 | – Reversali di incasso |
Art. | 22 | - Vigilanza sulla r iscossione delle entrate |
Art. | 23 | - La gestione delle uscite |
Art. | 24 | - Impegno di spesa |
Art. | 25 | – Assunzione e registrazione degl i impegni |
Art. | 26 | - Liquidazione della spesa |
Art. | 27 | – Ordinazione e pagamento della spesa |
Art. | 28 | – Modalità di estinzione dei mandati di pagamento |
Il rendiconto della gestione Art. 29 - I l rendiconto generale Art. 30 - I l conto del bilancio
Art. 31 – I l conto economico e lo stato patrimoniale
Art. 32 – La nota integrativa e la relazione sulla gestione Art. 33 – La situazione amministrativa
Art. 34 – Riaccertamento dei residui Art. 35 – Trasferimento dei residui
Servizio di cassa
Art. 36 - Affidamento del servizio di cassa Art. 37 – Servizio di cassa interno
Art. 38 – I l cassiere economo Art. 39
– Scritture del cassiere economo
TITOLO III
Gestione patrimoniale
Art. 40 – Beni
Art. 41 – Inventario dei beni immobili
Art. 42 – Consegnatari dei beni immobili Art. 43 – Classificazione dei beni mobili Art. 44 – Valori mobiliari
Art. 45 – Inventario dei beni mobili
Art. 46 – Consegnatari dei beni mobili
Art. 47 – Carico e scarico dei beni mobili Art. 48 – Chiusura annuale degli inventari Art. 49 – Automezzi
TITOLO IV
Attività contrattuale
Art. | 50 | – |
Art. | 51 | – |
Art. | 52 | – |
Art. | 53 | – |
Art. | 54 | – |
Art. | 55 | – |
Art. | 56 | – |
Art. | 57 | – |
Art. | 58 | – |
Art. | 59 | – |
Art. | 60 | – |
Art. | 61 | – |
Art. | 62 | – |
Art. | 63 | – |
Art. | 64 | – |
Art. | 65 | – |
Contratti – Norme generali Deliberazione a contrattare Commissione per i contratti Asta pubblica
Licitazione privata
Svolgimento delle gare
Criteri di aggiudicazione dell’ asta pubblica e della l icitazione privata
Appalto - concorso Trattativa privata
Stipulazione ed approvazione dei contratti Collaudo dei lavori e delle forniture
Cauzione Penalità
Lavori e spese in economia
Esecuzione dei lavori in economia Provviste in economia
TITOLO V
Sistema di scritture
Art. 66 – Le scritture finanziarie ed economico - patrimoniali Art. 67 – Registrazioni contabili
Art. 68 – Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
TITOLO VI
Sistema di controllo
Art. 69 – Composizione e funzionamento dell’ Organo di revisione economico - finanziaria
Art. 70 – Funzioni del revisore contabile
TITOLO VII
Norma finale
Art. 71 – Entrata in vigore
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Definizioni e denominazioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) “centro di costo”: l ’ entità, organizzativa od astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al f ine di conoscerne i l costo complessivo;
b) “centro di responsabilità”: una struttura organizzativa incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle r isorse umane, f inanziarie e strumentali assegnategli. I centri di responsabilità possono articolarsi su più l ivelli;
c) “Consiglio, Presidente, Consigliere segretario e Consigliere tesoriere: gli organi istituzionali previsti dalle norme sull’ ordinamento professionale;
d) “costo”: la causa economica dell’ uscita f inanziaria sopportata per acquisire un fattore produttivo, ovvero i l fatto di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell’ Ente;
e) “Direttore”: è i l responsabile dell’intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell’ Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Consigliere tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all’ Ente;
f) “Ente”: Ordine degli Psicologi Regione ……. inteso come ente pubblico istituzionale dotato di autonoma personalità giuridica pubblica;
g) “entrata f inanziaria”: l ’ aumento di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
h) “organi di vertice”: sono gli organi che definiscono le scelte strategiche e le politiche dell’ Ente, nonché decidono in ordine all’ indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’ intera attività. Essi sono costituiti, dal Consiglio, inteso come organo collegiale, e dal Presidente, così come identificati dalle norme e disposizioni afferenti l ’ ordinamento professionale degli Psicologi;
i ) “preposto/ titolare del centro di responsabilità”: un dirigente, un funzionario cui è affidato un centro di responsabilità;
j) “ricavo/ provento”: la causa economica dell’ entrata f inanziaria e non, ottenuta per lo svolgimento dell’ attività istituzionale, a seguito dello scambio di beni e servizi, ovvero l ’ accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell’ Ente;
k) “risultato di amministrazione”: somma algebrica tra i l fondo di cassa ( o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se i l saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, i l r isultato costituisce, r ispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
l ) “servizi amministrativi”: ufficio di ragioneria, ufficio di bilancio, servizio f inanziario o servizio analogo cui è affidata la gestione contabile dell’ Ente ed i l cui titolare è responsabile della relativa regolarità; in assenza di uno specifico titolare dei servizi amministrativi le relative responsabilità sono assunte dal Consigliere tesoriere che, previa delibera del Consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all’ Ente;
m) “unità previsionali di base”: insieme delle r isorse f inanziarie assegnate ad un unico centro di responsabilità; in assenza di un Direttore vi è un’unica unità previsionale di base corrispondente all’ intero Ente;
n) “uscita f inanziaria”: la diminuzione di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero l ’ aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.
Art. 2 - Finalità
1. – Il presente regolamento è f inalizzato a disciplinare l ’ amministrazione e la contabilità dell’ Ordine degli Psicologi Regione Sicilia
2. - Con gli articoli seguenti l ’ Ente adegua i l proprio ordinamento contabile ai principi contenuti:
a) nell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
b) nella legge 3 aprile 1997, nr. 94, ai sensi dell’ art. 1, comma 3 , della legge 25 giugno 1999, n. 208 ;
c) nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai sensi dell’ art. 10, comma 4 dello stesso decreto.
3. - Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel regolamento per l ’ amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 emanato con i l D. P. R. 27 febbraio 2003, n. 97.
4. – Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, indicando un sistema di scritture contabili, di r i levazioni, di verifiche e di controlli f inalizzato a garantire i l buon andamento dell’ attività amministrativa, nonché l ’ attività contrattuale ordinaria.
Art. 3 - Adeguamenti e aggiornamenti del regolamento
1. – Il Consiglio, su proposta del Consigliere tesoriere, adegua i l presente regolamento alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli ordini e collegi professionali, nonché alle modifiche dell’ organizzazione dell’ Ente.
2. – Spetta al Consiglio apportare tutti gli aggiornamenti al presente regolamento che conferiscano efficienza e trasparenza all’ amminis trazione e alla gestione contabile dell’ Ente, prevedendo, congiuntamente o disgiuntamente, una eventuale articolazione in più centri di responsabilità e centri di costo/ provento.
Art. 4 - Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione
1. – In armonia con l ’ ordinamento normativo ed organizzativo dell’ Ente i soggetti preposti alla programmazione, all’ adozione e all’ attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere f inanziario e contabile sono:
a) i l Consiglio, il Presidente e i l Consigliere tesoriere per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente r iservato con atto normativo e regolamentare;
b) i l Direttore per le competenze inerenti l ’ attività gestionale dell’ Ente ed i l coordinamento operativo, f inanziario e tecnico degli uffici. Egli, inoltre, cura, con l ’ ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa.
2. – Il funzionario responsabile dei servizi amministrativi, o un suo delegato, attesta con i l visto sull’ atto di impegno e di l iquidazione la regolarità contabile.
3. – I dipendenti preposti alla gestione delle entrate curano, nei l imiti delle r ispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l ’ accertamento, la r iscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. Essi, inoltre, segnalano tempestivamente al Consigliere tesoriere i l consolidarsi di eventuali scostamenti fra lo stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate e le relative prevision i contenute nei documenti di previsione.
TITOLO II
I DOCUMENTI DI PREVISIONE
Art. 5 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. – L’ esercizio f inanziario dell’ Ente ha durata di un anno e coincide con l ’ anno solare.
2. – Dopo i l 31 dicembre non possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’ esercizio scaduto.
3. – La gestione viene svolta sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale di previsione i l quale è composto dai seguenti documenti:
a. i l preventivo gestionale, redatto secondo lo schema di cui all’ allegato 1;
b. i l quadro generale r iassuntivo della gestione f inanziaria, redatto secondo lo schema di cui all’ allegato 2 ;
c. i l preventivo economico in forma abbreviata, che comprende solo le voci di cui all’ art. 2425 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l ’ unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B 9 per le quali è comunque necessaria la specificazioni delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole di cui all’ allegato 3.
Art. 6 - Criteri di formazione del bilancio di previsione
1. – Il bilancio di previsione è predisposto dal Consigliere tesoriere ed è approvato dal Consiglio entro i l 30 novembre dell’ anno precedente cui i l bilancio stesso si r i ferisce.
2. – Il bilancio di previsione è accompagnato dalla:
a) relazione programmatica del Presidente contenente, tra l ’ altro, le l inee programmatiche e di sviluppo dell’ Ente per l ’ anno successivo e per quelli r ientranti nel periodo di mandato, nonché gli obi ettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare in termini di servizi e prestazioni;
b) relazione del Consigliere tesoriere, contenente la definizione dei criteri generali e particolari seguiti nelle previsioni ed eventuali elaborati, contabili, e statistici, atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;
c) pianta organica del personale, contenente la consistenza del personale in servizio ed applicato all’ Ente con qualsiasi forma contrattuale;
d) la tabella dimostrativa del presunto r isultato di amministrazione redatta secondo lo schema di cui all’ allegato 4 del presente regolamento.
3. – Il bilancio di previsione, unitamente agli allegati di cui al comma precedente, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio, viene sottoposto all’ esame del Revisore dei Conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l ’ approvazione o meno.
La relazione, che deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione del consiglio, deve contenere, tra l ’ altro, valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste r ispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente.
Art. 7 - Il preventivo finanziario
1. - Il preventivo f inanziario è formulato in termini di competenza f inanziaria e di cassa.
2. – Per ciascun capitolo del preventivo f inanziario sono indicati:
a. l ’ ammontare presunto dei residui alla chiusura dell’ esercizio precedente a quello di r i ferimento;
b. le previsioni iniziali dell’ anno precedente a quello di r i ferimento;
c. le entrate che si prevede di accertare e r iscuotere, le uscite che si prevede di impegnare e pagare nell’ esercizio di pertinenza.
3. – Nella gestione di competenza f inanziaria e di cassa sono iscritti come prima posta, r ispettivamente, i l presunto avanzo di amministrazione ed i l presunto fondo di cassa iniziale.
4. – Ciascuna voce di entrata e di uscita è contraddistinta da un codice meccanografico identificato secondo l e modalità indicate dal Consigliere tesoriere nel r ispetto delle classificazioni di cui all’ art. 8.
Art. 8 - Classificazione delle entrate e delle uscite
1. – Le entrate e le uscite dell’ Ente sono suddivise in: a) titoli, secondo la pertinenza f inanziaria;
b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica e come l imite autorizzativo;
c) capitoli, secondo i l rispettivo oggetto, ai fini della gestione e rendicontazione.
2. – I titoli delle entrate sono:
Titolo I – Entrate correnti;
Titolo II – Entrate in conto capitale; Titolo III – Partite di giro
3. – I titoli delle uscite sono:
Titolo I – Uscite correnti;
Titolo II – Uscite in conto capitale; Titolo III – Partite di giro
4. – Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, perciò, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l ’ Ente.
5. – Per le classificazioni di cui al primo e secondo comma, l ’ Ente deve attenersi agli schemi di cui agli allegati 1 e 2; essi hanno valore indicativo ed esemplificativo per la specificazione in categorie ed in capitoli. La specificazione in categorie e capitoli è x xxxxxx od integrata in sede di deliberazione del preventivo f inanziario purché l ’ oggetto sia omogeneo e chiaramente definito.
Art. 9 - Il preventivo economico
1. – Il preventivo economico, redatto in conformità all’ allegato 3, pone a raffronto non solo i proventi e i costi della gestione d’ esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione f inanziaria e le altre poste, sempre economiche provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione a cui i l preventivo economico si r i ferisce.
Art. 10 - Unità, integrità ed universalità del bilancio
1. – La gestione f inanziaria dell’ Ente è unica, come unico è il suo bilancio. Il totale delle entrate f inanziarie f inanzia indistintamente i l totale delle uscite, fatte salve le entrate a destinazione vincolata per legge, delibera consiliare o qualsiasi altro atto o provvedimento autoritativo.
2. – Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna r iduzione per effetto di correlative uscite o entrate.
3. – E’ vietata ogni gestione fuori bilancio.
Art. 11 – Principi del bilancio
1. – Il bilancio di previsione è redatto nel r ispetto dei seguenti principi: a) della veridicità;
b) della correttezza nel r ispetto delle norme e del presente regolamento; c) della coerenza fra la previsione e i documenti accompagnatori, i l
consuntivo dell’ esercizio precedente e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui prevedibili f lussi di entrata e di uscita futuri;
d) della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi r iferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di r i ferimento;
2. – Il bilancio, dopo la sua approvazione, viene affisso presso la sede dell’ ente.
Art. 12 - Equilibri della gestione
1. – Il preventivo f inanziario non può esporre un disavanzo di competenza a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l ’ utilizzo del presunto avanzo di amministrazione di cui all’ art. 15 allorquando accertato.
2. – La differenza tra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti non può mai essere negativa. Nel corso della gestione, i l Consiglio, mediante variazione di bilancio, procede alla copertura dell’ eventuale differenza negativa anche con l ’ utilizzo dell’ avanzo di amministrazione.
Art. 13 - Fondo di riserva per le spese impreviste e per l’ integra zione degli stanziamenti insufficienti .
1. - Nella parte corrente delle uscite è istituito i l Fondo di r iserva per le spese impreviste e per l ’ integrazione degli stanziamenti insufficienti.
2. - I trasferimenti di somme da tale Fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo con deliberazione del Consiglio, sentito il parere dell’ Organo di revisione.
3. - L’ ammontare del Fondo deve essere contenuto nella misura del tre per cento del totale delle uscite correnti previste.
Art 14 - Variazioni al bilancio preventivo
1. – Le variazioni al preventivo f inanziario sono deliberate dal Consiglio sentito i l parere del Revisore dei Conti circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura f inanziaria.
2. – Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
3. – In casi di eccezionalità e urgenza la variazione può essere assunta dal Presidente dell’ Ente, sentito i l Consigliere tesoriere. La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva e, comunque, prima dell’ approvazione del rendiconto dell’ esercizio.
4. – Durante l ’ ultimo mese dell’ esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al preventivo f inanziario che comportino incrementi degli importi previsti per ogni categoria di uscita, salvo casi eccezionali da motivare.
Art. 15 - Risultato di amministrazione
1. – Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrati va del r isultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’ esercizio precedente quello cui i l bilancio si r i ferisce, conforme all’ allegato 4.
2. – La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. – L’ Ente potrà disporre del presunto avanzo di amministrazione quando sia dimostrata l ’ effettiva esistenza e nella misura in cui l ’ avanzo r isulti realizzato.
4. – Del presunto disavanzo di amministrazione r isultante dal la suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all’ atto della formulazione delle previsioni d’ esercizio, al f ine del relativo assorbimento, e i l Consiglio deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, i l lustrare i criteri adottati per perven i re a tale assorbimento.
5. – Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione r ispetto a quello presunto, i l Consiglio deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Art. 16 - Esercizio provvisorio
1. – Qualora l ’ approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell’ inizio dell’ esercizio cui lo stesso si riferisce, è autorizzato l ’ esercizio provvisorio. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo super iore a quattro
mesi e si svolge in dodicesimi del bilancio di previsione predisposto dal Consigliere tesoriere, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
2. – In tutti i casi in cui, comunque, manche i l bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro i l 31 dicembre, l ’ autorizzazione all’ esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all’ ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Art. 17 - Le fasi delle entrate
1. – La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell’ accertamento, della r iscossione e del versamento.
Art. 18 - Accertamento delle entrate
1. - L’ accertamento delle entrate costituisce la prima fase di gestione dell’ entrata attraverso la quale, sulla base d’ idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato i l debitore e quantificata la somma da incassare e f issata la relativa scadenza. L’ accertamento dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai r ispettivi capitoli di bilancio.
2. - Le entrate accertate e non r iscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale.
Art. 19 - Riscossione delle entrate
1. – Le entrate per contribuzioni obbligatorie sono r iscosse tr amite l ’ Istituto cassiere; è anche previsto l ’ accredito di somme tramite il servizio di conto corrente postale o bonifico su conto corrente bancario.
2. – Eventuali somme pervenute direttamente all’ Ente, devono essere annotate in un apposito registro cronologico di cassa e versate all’istituto cassiere non oltre tre giorni dalla data di incasso.
3. – L’ istituto cassiere non può r icusare l ’ esazione di somme che vengono versate in favore dell’ Ente.
Art. 20 - Versamento
1. – Il versamento costituisce l ’ ultima fase dell’ entrata, consistente nel trasferimento delle somme r iscosse nelle casse dell’ ente.
2. – Gli incaricati della r iscossione, interni ed esterni, versano all’ istituto cassiere le somme r iscosse nei termini e nei modi f issati dagli accordi convenzionali.
Art. 21 - Reversali di incasso
1. – Le reversali d’ incasso sono sottoscritte dal Consigliere tesoriere e contengono le seguenti indicazioni:
a) l ’ indicazione del debitore;
b) l ’ ammontare delle somme da r iscuotere in cifre e in lettere; c) la causale della r iscossione;
d) l ’ indicazione della r isorsa o del capitolo di bilancio cui è r i ferita
l ’ entrata distintamente per residui o competenza; e) la codifica;
a) i l numero progressivo;
b) l ’ esercizio f inanziario nel quale è avvenuto l ’ accertamento; c) la data di emissione.
2. – Tutti i documenti di incasso che gli enti incaricati della riscossione trasmettono di volta in volta, costituiscono reversali di incasso e, dopo una verifica dell’ ufficio competente, dovranno essere tempestivamente acquisite nella contabilità dell’ Ente.
3. – Le reversali di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell’ esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.
Art. 22 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
1. - Il Consigliere tesoriere, il Direttore e i l responsabile dei servizi amministrativi, ove presente, vigilano nei l imiti delle loro attribuzioni sulla gestione delle entrate.
Art. 23 - La gestione delle uscite
1. - Lo svolgimento della gestione delle spese si attua attraverso l e fasi dell’ impegno, della l iquidazione, dell’ ordinazione e del pagamento.
Art. 24 - Impegno di spesa
1. – L’ impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le r isorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, i l soggetto creditore e la ragione.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’ esercizio:
a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, al contratto o ad altro titolo r i tenuto giuridicamente valido;
b) le deliberazioni di spesa del Consiglio;
c) le spese obbligatorie o d’ ordine per le quali l’ impegno nasce contemporaneamente all’ atto in cui viene accertato e l iquidato l ’ importo.
2. – Con l ’ approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le uscite dovute:
a) per i l trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri r i f lessi;
b) per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le uscite dovute nell’ esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. - Le differenze tra le somme stanziate e le somme impegnate su ogni capitolo di bilancio costituiscono economie di bilancio.
4. – Se, durante la gestione, sono prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento per le quali non è stata assunta dall’ Ente l ’ obbligazione di spesa verso i terzi entro i l termine dell’ esercizio, questi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano r i feriti, concorrendo alla determinazione del r isultato di amministrazione. Se la prenotazione di impegno è r i ferita a procedure di gara bandite prima della f i ne
dell’ esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell’ avanzo di amministrazione.
5. – Xxxxxx con i l 31 dicembre l ’ esercizio f inanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un atto di impegno globale, provvedendo ad annotarlo nel partitario degli impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno contabile pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.
6. – Le uscite impegnate e non pagate entro i l termine dell’ esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell’ esercizio successivo.
Art. 25 - Assunzione e registrazione degli impegni
1. – Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell’ ambito delle dotazioni di bilancio e nel r ispetto degli indirizzi degli organi di ver tice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell’ ambito delle dotazioni loro assegnate.
2. – Tutti gli atti che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dei servizi amministrativi, perché provveda alla registrazione dell’ impegno, previa verifica della regolarità della documentazione e dell’ esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio. Gli atti che non sono r i tenuti regolari sono r imessi dal responsabile dei servizi amministrativi, con provvedimento motivato, a chi l i ha emessi, affinché apporti le necessarie correzioni. Se i l Consigliere tesoriere, con provvedimento motivato, ordina che l ’ atto abbia comunque corso, ne deve dare notizia all’ Organo di revisione.
3. – Il Consiglio ha la facoltà di delegare singoli Consiglieri all’ assunzione di impegni per specifici oggetti ed importi massimi di spesa.
Art. 26 - Liquidazione della spesa
1. - La l iquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare i l diritto del creditore si determina la somma da pagare nei l imiti dell’ ammontare dell’ impegno definitivo assunto.
2. – La l iquidazione compete a chi ha deliberato l ’ impegno ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare i l diritto del creditore e a seguito del r iscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. – L’ atto di l iquidazione di cui al comma 2, sottoscritto da chi ha deliberato l ’ impegno, con tutti i relativi documenti giustificativi e r i ferimenti contabili, è trasmesso al responsabile dei servizi amministrativi per i conseguenti adempimenti. Il responsabile dei servizi amministrativi effettua i controlli ed i r iscontri amministrativi, contabili e f iscali sugli atti di l iquidazione e qualora ne r i levi delle i rregolarità r imette l ’ atto di l iquidazione al soggetto competente senza procedere all' emissione del mandato.
4. – Costituiscono, inoltre, economie le minori uscite sostenute r ispetto all’ impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di l iquidazione. In corso d’ anno tali economie ricostituiscono la disponibilità sullo stanziamento previsto. Qualora la l iquidazione avvenga in un esercizio successivo, l ’ eventuale economia comporta la cancellazione del connesso residuo, determinando una sopravvenienza attiva.
Art. 27 - Ordinazione e pagamento della spesa
1. - Il pagamento della spesa è ordinato mediante l ’ emissione di mandato di pagamento numerato in ordine progressivo.
2. - I mandati di pagamento sono f i rmati dal Consigliere tesoriere e contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio f inanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice del capitolo;
d) l ’ ammontare dello stanziamento del capitolo disponibile alla data di emissione del mandato;
e) importo, in cifre ed in lettere, del pagamento;
f) nome e cognome o denominazione del creditore; g) causale del pagamento;
h) modalità di estinzione del ti tolo; i ) data di emissione.
3. - Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
4. - I mandati di pagamento che si r i feriscono a spese dell’ esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti, che dovranno essere contraddistinti con l ’ indicazione “residui” e con l ’ indicazione dell’ esercizio di provenienza dei fondi.
5. – Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei l avori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d’ impegno o dall’ annotazione degli estremi dell’ atto di impegno, dalle note di l iquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente al la sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
Art. 28 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
1. – L’ Ente dispone, con espressa notazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato al creditore, nonché mediante vaglia postale;
b) assegno circolare non trasferibile all’ ordine del creditore;
c) altre forme di pagamento autorizzate dal Consiglio nel r ispetto delle normative vigenti.
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 29 - Il rendiconto generale
1. - I r isultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale deliberato dal Consiglio costituito da:
a) i l conto del bilancio ( allegato 5); b) i l conto economico ( allegato 3);
c) lo stato patrimoniale ( allegato 7);
d) la nota integrativa in forma abbreviata, ossia comprensiva della relazione sulla gestione.
2. – Il rendiconto generale, deliberato ai sensi del comma 1, è corredato: a) della situazione amministrativa;
b) della relazione dell’ Organo di Revisione.
3. – Il rendiconto generale, è sottoposto all’ esame del Revisore dei conti almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio ch iamato ad approvare i l rendiconto.
4. – La relazione del Revisore dei conti, da allegare al rendiconto generale, deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione del Consiglio e deve contenere, tra l ’ altro, l ’ attestazione circa la corrispondenza delle r isultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.
5 - Il rendiconto generale è approvato dal Consiglio entro i l mese di aprile dell’ esercizio successivo a quello di r i ferimento.
Art. 30 - Il conto del bilancio
1. - Il conto del bilancio, di cui all’ allegato 5, evidenzia le r isultanze della gestione f inanziaria delle entrate e delle uscite.
Art. 31 - Il conto economico e lo stato patrimoniale
1. – Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si applicano le disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile.
2. – Il conto economico, redatto nella forma abbreviata, conformemente allo schema semplificato previsto per i l preventivo economico in forma abbreviata, deve dare una dimostrazione dei r isultati economici conseguiti durante i l periodo amministrativo.
3. – Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’ inizio e al termine dell’ esercizio. Esso viene redatto in forma abbreviata, ossia comprendendo solo le voci di cui all’ art. 2424 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole ed i numeri romani; dalle voci BI e BII dell’ attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell’ attivo e E del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l ’ esercizio successivo.
4. – Sono vietate le compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico e dello stato patrimoniale ad eccezione di quelle espressamente previste degli schemi r iportati negli allegati.
Art. 32 - La nota integrativa e la relazione sulla gestione
1. - La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un unico documento i l lustrativo di natura tecnico- contabile r iguardante l ’ andamento della gestione dell’ Ente nei suoi settori operativi, i fatti di r i levo verificatisi dopo la chiusura dell’ esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Essa pone in evidenza i costi sostenuti ed i r isultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione programmatica del Presidente relativa al medesimo anno f inanziario, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell’ esercizio, secondo quanto previsto dall’ art. 2428 del codice civile, in quanto applicabile.
2. – Le informazioni contenute nella nota integrativa devono in ogni caso r iguardare:
• gli elementi r ichiesti dall’ art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
• l ’ i llustrazione delle r isultanze f inanziarie complessive;
• le variazioni delle previsioni finanziarie intervenute in corso d’ anno, comprendendo l ’ utilizzazione del fondo di r iserva;
• la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione f inanziaria ed economico- patrimoniale;
• l ’ elencazione dei diritti reali di godimento e la loro i l lustrazione;
• la destinazione dell’ avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
• i l raccordo tra la gestione dei residui attivi e passivi r isultanti dal conto del bilancio ed i crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale;
• la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
• la composizione delle disponibilità l iquide distinguendole fra quelle in possesso dell’ istituto cassiere o tesoriere e del servizio di cassa interno;
• i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all’ ente;
• l ’ elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell’ esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per r ischi ed oneri.
3. – La relazione specifica, altresì, i r isultati conseguiti dai medesimi organi di vertice nell’ esercizio di r i ferimento in relazione all’ arco temporale di durata del loro mandato.
Art. 33 - La situazione amministrativa
1. - La situazione amministrativa di cui all’ allegato 6 deve evidenziare:
a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’ esercizio, in conto competenza ed in conto residui, i l saldo alla chiusura dell’ esercizio;
b) i l totale complessivo dei residui attivi e passivi alla f ine dell’ esercizio; c) l ’ avanzo o i l disavanzo di amministrazione f inale.
2. – In calce alla situazione amministrativa è r iportata la destinazione dell’ avanzo di amministrazione, distinto in fondi non vincolati, fondi vinco lati e fondi per i l f inanziamento delle spese in conto capitale.
Art. 34 - Riaccertamento dei residui
1. – L’ Ente compila annualmente, in sede di rendicontazione, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. – Detta situazione indica la consistenza al 1^ gennaio, le somme r iscosse o pagate nel corso dell’ anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle r imaste da r iscuotere o da pagare.
3. – I residui attivi devono essere r idotti od eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la r iscossione, a meno che i l costo per tale esperimento superi l ’ importo da recuperare.
4. – All’Ente non si applica l ’ istituto della perenzione amministrativa, salvi gli effetti della prescrizione.
5. – Le variazioni dei residui attivi e passivi, con l ’ esclusione del comma 4 dell’ art. 26, devono formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio, sentito l ’ Organo di revisione che in proposito manifesta i l proprio parere. Detta delibera deve essere r ichiamata nella Nota integrativa.
Art. 35 - Trasferimento dei residui
1. – I residui di ciascun esercizio, r iaccertati ai sensi dell’ art. 34 precedente, sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’ esercizio successivo, separatamente dalla competenza.
2. – Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato, per la gestione delle somme residue è isti tuito un capitolo aggiunto.
SERVIZIO DI CASSA
Art. 36 - Affidamento del servizio di cassa
1. - Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di apposita procedura negoziale ad evidenza pubblica, ad una banca autorizzata a svolgere l ’ attività di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
2. – Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione f inanziaria dell’ Ente e f inalizzate in particolare alla r iscossione delle entrate, al pagamento delle uscite, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell' Ente o da norme pattizie.
3. – Per l ’ espletamento di particolari servizi l ’ Ente può avvalersi di conti correnti postali nonché di istituzioni all’ uopo convenzionate.
Art. 37 - Servizio di cassa interno
1. – Se r icorrono particolari esigenze di funzionamento, i l Consiglio autorizza l ’ istituzione di un servizio di cassa interno, disciplinandolo con apposito atto interno.
2. – L’ incarico di xxxxxxxx è conferito dal Consigliere tesoriere tra i l personale dell’ Ente; l ’ incarico è valido fino a revoca. L’ incarico di cassiere può cumularsi con quello di cassiere economo e di consegnatario.
3. – Il cassiere, sotto i l controllo del responsabile dei servizi amministrativi. cura gli incassi che pervengono direttamente ed effettua i versamenti sul conto bancario dell’ Ente; lo stesso, anche mediante supporti informatici, annota giornalmente su apposito registro provvisto di vidimazione d’ ufficio, le entrate incassate in contanti, assegni o altre forme di pagamento.
4. – L’ Organo di revisione deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa interna; analoga verifica effettua in occasione del cambiamento del cassiere.
Art. 38 - Il cassiere economo
1. – Il cassiere economo è nominato dal Consigliere tesoriere e dura in carica per tre anni salvo r innovo. Le modalità di esecuzione delle sue attività sono disciplinate con apposito atto interno da parte dello stesso Consigliere tesoriere.
2. – Il cassiere economo, dotato all’ inizio di ciascun anno f inanziario di un fondo determinato con atto del consiglio e reintegrabile durante l ’ esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, è incaricato di provvedere al pagamento delle uscite di modico valore quali spese d’ ufficio, per il materiale di consumo, per piccole manutenzioni e r iparazioni di mobili e locali, per le spese postali, di vettura e per l ’ acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. Il Consiglio può porre l imiti e condizioni in ordine alla gestione del fondo.
3. - Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione, nonché per convegni e brevi collaborazioni, ove non sia possibile provvedere con mandati tratti sull’istituto bancario incaricato del servizio di cassa.
4. – Il cassiere economo può r icevere in custodia, depositandoli in appositi armadi di sicurezza in dotazione, oggetti di valore, titoli, assegni per fornitore o per quiescienza del personale, buoni pasto e buoni benzina di pertinenza dell’ Ente. I movimenti di carico e scarico relativi ai valori in custodia, devono essere annotati in un apposito registro preventivamente numerato e vidimato d’ ufficio.
Art. 39 - Scritture del cassiere economo
1. – Il cassiere economo tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro d’ ufficio nonché della dichiarazione del responsabile dei servizi amministrativi attestante i l numero delle pagine di cui i l registro stesso si compone.
2. – E’ facoltà del cassiere economo tenere separati partitari, le cui r isultanze devono essere giornalmente r iportate sul registro di cassa.
TITOLO III
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 40 - Beni
1. – I beni dell’ Ente si distinguono in materiali ed immateriali e sono valutati secondo le norme del codice civile.
2. – I beni materiali, immobili e mobili, sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.
Art. 41 - Inventario dei beni immobili
1. – Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
a) la denominazione, l ’ ubicazione, l ’ uso cui sono destinati e l ’ ufficio od organo cui sono affidati;
b) i l titolo di provenienza, le r isultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono eventualmente gravati; d) i l valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.
Art. 42 - Consegnatari dei beni immobili
1. – Con delibera del Direttore, i beni immobili sono dati in consegna ad agenti i quali sono personalmente responsabili dei beni loro assegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all’ Ente da loro azioni od omissioni relativamente all’ utilizzo del bene e ne r ispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. – In assenza di disposizioni del Direttore, si considera consegnatario i l Direttore stesso o i titolari dei centri di responsabilità.
3. – La consegna si effettua con l ’ assegnazione del budget di gestione o con separato atto del Direttore o, altrimenti, in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la r iceve o tra l ’ agen te cessante e quello subentrante.
Art. 43 - Classificazione dei beni mobili
1. – I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: a) mobili, arredi, macchine di ufficio;
b) materiale bibliografico;
c) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;
d) valori mobiliari pubblici e privati; e) altri beni mobili.
Art. 44 - Valori mobiliari
1. – I valori mobiliari, i titoli di credito, le azioni e i valori pubblici e privati r ientranti nelle immobilizzazioni f inanziarie, nonché tutte le attività f inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono gestiti dal responsabile dei servizi amministrativi.
2. – La gestione e la custodia dei valori mobiliari sono affidati all’ istituto di credito cassiere.
Art. 45 - Inventario dei beni mobili
1. – L’ inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; b) i l luogo in cui si trovano;
c) la quantità o i l numero;
d) la classificazione sullo stato d’ uso; e) i l valore di acquisto.
2. – L’ inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all’ uopo incaricati.
Art. 46 - Consegnatari dei beni mobili
1. – I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, vengono presi in carico da un consegnatario e possono essere affidati agli utilizzatori che assumono la veste di sub consegnatari. I consegnatari sono nominati dal Direttore o dal titolare del centro di responsabilità.
2. – Gli utilizzatori possono essere chiamati a r ispondere, a r ichiesta del Direttore, per i l non corretto uso del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti di istituto. Essi hanno l ’ obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al consegnatario ogni perdita o deterioramento.
3. – Il consegnatario è tenuto a segnalare al Direttore ogni i rregolarità r iscontrata ed è responsabile della manutenzione ordinaria e straordin aria dei beni stessi.
4. – In caso di sostituzione del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale r icognizione dei beni e i l relativo verbale è sottoscritto dall’ agente cessante e da quello subentrante.
5. – In assenza del consegnatario, i beni mobili sono dati in consegna al Direttore o al titolare del centro di responsabilità presso i l quale detti beni sono localizzati.
Art. 47 - Carico e scarico dei beni mobili
1. – I beni mobili sono inventariati secondo le modalità operative, gestite anch e con procedure informatizzate, definite dal Direttore.
2. – La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è disposta dal Consiglio sulla base di motivata proposta del Direttore, sentito i l parere dell’ organo di revisione.
3. – Il responsabile dei servizi amministrativi sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
4. – Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l ’ Ente provvede alla relativa r icognizione e valutazione ed al conseguente r innovo degli inventari, sentito l ’ Organo di revisione.
Art. 48 - Chiusura annuale degli inventari.
1. – Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio f inanziaria previa r icognizione dei beni mobili.
2. – Le variazioni inventariali dell’ anno sono comunicate dai consegnatari entro due mesi dalla chiusura dell’ anno f inanziario al servizio amministrativo per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.
Art. 49 - Automezzi
1. – I consegnatari degli automezzi ne controllano l ’ uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Direttore;
b) i l r i fornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante i l r i lascio di appositi buoni in relazione al movimento r isultante dal l ibretto di marcia.
2. – Il Direttore, secondo i propri poteri di organizzazione, dispone le modalità di esercizio dell’ automezzo.
TITOLO IV
ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Art. 50 - Contratti - Norme generali
1. – In relazione alle specifiche materie e nei l imiti dei valori correlativi, l ’ attività negoziale è svolta con l ’ osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia, nonché delle direttive comunitarie comportanti obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto ed incondizionato, allorquando non recepite nell’ ordinamento nazionale nei termini previsti.
2. - Il Consiglio delibera i l imiti e le condizioni al l ' attività contrattuale, disponendo, in determinati casi, i l r icorso all' appalto- concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia.
Art. 51 - Deliberazione a contrattare
1. - La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali di esso, la scelta della forma di contrattazione e l ’ approvazione del contratto stesso, nonché ogni altra determinazione in ordine alle attività precedenti, inerenti e susseguenti il contratto, sono di competenza del Consiglio.
Art. 52 - Commissione per i contratti
1. - La Commissione per i contratti ha competenza istruttoria nello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. Essa è composta di diritto dal Tesoriere, che svolge le funzioni di coordinatore, nonché da due Consiglieri.
Art. 53 - Asta pubblica
1. - L’ asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede del Consiglio.
2. - Ad esso è data pubblicità secondo le procedure previste dalla normativa vigente, eventualmente integrate, ove opportuno, dal Consiglio. L’ avviso è altresì pubblicato per estratto in due giornali quotidiani, di cui almeno uno a diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello f issato per la gara.
3. - L’ avviso deve contenere, oltre all’ oggetto del contratto, le condizi oni e prescrizioni per l ’ ammissione alla gara e per l ’ esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.
Art. 54 - Licitazione privata
1. - La l icitazione privata ha luogo mediante l ’ invio alle ditte o persone r i tenute idonee di un invito a presentare offerta f i rmata entro i l giorno stabilito. La lettera d' invito contiene una sommaria descrizione dell’ oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto nonché le modalità delle gare ed i l criterio scelto in base al quale si procederà all’ aggiudicazione.
2. - L' individuazione delle ditte spetta al Consiglio, che può a tal f ine avvalersi di apposita commissione o gruppo di lavoro. Non possono essere invitati meno di tre soggetti.
Art. 55 - Svolgimento delle gare
1. - Le gare per asta pubblica e per l icitazione privata si svolgono a cura della Commissione di cui all' art. 52 nel luogo, nel giorno e nell’ ora stabilito dall’ avviso d’ asta o dalla lettera di invito.
2. - L' aggiudicazione è deliberata dal Consiglio, su conforme parere della Commissione. Il Consiglio ha tuttavia facoltà di deliberare motivatamente la non aggiudicazione.
3. - L' aggiudicazione può aver luogo anche in costanza di una sola offerta.
Art. 56 - Criteri di aggiudicazione dell’ asta pubblica e della licitazione privata
1. - Le aggiudicazioni avvengono, nei casi di asta pubblica e di l icitazione privata, in base ai seguenti criteri:
a) al prezzo più basso;
b) a favore dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali i l prezzo, i l termine di esecuzione o di consegna, i l costo di utilizzazione, i l rendimento, la qualità, i l carattere estetico funzionale, i l valore tecnico, i l servizio successivo alla vendita e l ’ assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l ’ aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
Art. 57 - Appalto- concorso
1. - E’ ammessa la forma dell’ appalto- concorso quando i l Consiglio ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell’ apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell’ offerente per l ’ elaborazione del progetto definitivo di opere, dei lavori o delle forniture.
2. - Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall’ invito, i l progetto dell’ opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l ’ avvertimento che nessun compenso o r imborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per l ’ elaborazione del progetto o del piano.
3. - La decisione motivata, da parte della Commissione per i contratti, ha luogo in base all’ esame comparativo dei diversi progetti, all’ analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
4. - Qualora i progetti presentati non r isultino r ispondenti alle esigenze del Consiglio, la Commissione può proporre al Consiglio medesimo che venga indetto un nuovo appalto- concorso con l ’ eventuale adozione di nuove prescrizioni.
Art. 58 - Trattativa privata
1. - Il r icorso alla trattativa privata è ammesso:
a) quando, per qualsiasi motivo, l ’ asta pubblica o la l icitazione privata sia andata deserta;
b) quando l ’ urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni e servizi –dovuta a circostanze imprevedibili oppure alla necessità di fare eseguire lavori e prestazioni a spese e r ischio di imprenditori inadempienti - non consenta l ’ indugio derivante dall’ esperimento di una gara pubblica;
c) quando trattasi di contratto i l cui importo r ientra nei l imiti massimi stabiliti dal Consiglio;
d) negli altri casi previsti dai successivi articoli.
2. - Nella trattativa privata, devono di norma essere interpellate almeno tre ditte al f ine di assicurare un confronto concorrenziale. A tal fine, il Consiglio adotta quanto necessario per assicurare la parità di condizioni fra i concorrenti, la segretezza delle offerte, l ’ affidabilità e l ’ adeguata capacità tecnica delle ditte da interpellare, l ’ eventuale pubblicità della gara.
3. - Qualora la natura dei lavori, delle forniture, delle prestazioni in genere o l ’ entità della spesa non consentano o non rendano conveniente i l confronto concorrenziale, ovvero sussistano sufficienti ragioni per r i tenerlo inutile, può procedersi alla trattativa privata singola, nei l imiti stabiliti dal Consiglio.
4. - Non si fa luogo a trattativa privata multipla, qualunque sia l ’ importo:
a) per l ’ affidamento di incarichi di collaborazione e/ o professionali e xxxxx x , ove la scelta del prestatore d’ opera è basata sull’ intuito personale o su un rapporto f iduciario;
b) per l ’ andamento di studi e r icerche, quando sia r ichiesta alta competenza tecnica o scientifica;
c) per lavori o forniture integrativi e/ o complementari e/ o conseguenti a lavori e forniture già appaltati o attribuiti ad una ditta;
d) per l ’ acquisto o la locazione di immobili;
e) nell’ acquisto di materiale librario e bibliografico, ove sussistono ragioni di correntezza nell’ approvvigionamento.
5. - Nel caso di acquisto o locazione di immobile è r ichiesto i l preventivo parere di congruità dell’ ufficio tecnico erariale, entro i l termine concordato con lo stesso. Ove tale parere non pervenga entro i l termine concordato, i l Consiglio può individuare o costituire un altro organismo tecnico per la stima, determinandone i l compenso.
Art. 59 - Stipulazione ed approvazione dei contratti
1. - Il Presidente dà comunicazione dell’ aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro i l termine stabilito dall’ avviso d’ asta o dall a lettera d’ invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione f issando i l giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.
2. - Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, decade dalla aggiudicazione. In tal caso i l Consiglio, in base ai verbali della Commissione di cui all' art. 51, potrà aggiudicare la gara ad altro concorrente che abbia formulato l ' offerta valida più vantaggiosa.
3. - I contratti sono stipulati dal Direttore, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l ' uso del commercio.
Art. 60 - Collaudo dei lavori e delle forniture
1. - Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto, ove presenti, ovvero secondo l ’ uso.
2. - Il collaudo è eseguito da persona incaricata dal Consiglio.
Art. 61 - Cauzione
1. - A garanzia dell’ esecuzione dei contratti i soggetti prestano idonee cauzioni.
2. - Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.
3. - Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a 15. 000, 00 euro.
Art. 62 - Penalità
1. - Nei contratti stipulati in forma scritta, purché non si tratti di contratti per adesione, devono essere previste le penalità per inadempienze o r i tardo nell’ esecuzione.
Art. 63 - Lavori e spese in economia
1. - Possono essere effettuate in economia dal Consiglio, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, le seguenti spese:
a) manutenzione e r iparazione di locali e relativi impianti; b) noleggio di autoveicoli;
c) acquisto, manutenzione e r iparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, e macchine d’ ufficio;
d) piccoli impianti tecnici e logistici;
e) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;
f) spese correnti per servizi postali, telegrafici, telefonici e per i l luminazione, r iscaldamento, forza motrice ed acqua;
g) trasporti, spedizione e facchinaggi;
h) opere urgenti di pulizia, disinfestazioni e derattizzazione di locali;
i ) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento dei concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le attrezzature normalmente disponibili;
j) spese relative a convegni, conferenze e seminari organizzati dal Consiglio;
k) spese di rappresentanza;
l ) lavori di modesta entità, servizi e provviste di carattere urgente che per loro natura non possono essere eseguiti, o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali;
m) lavori di traduzione e compensi per interpreti;
n) pubblicità ai bandi di concorso ed alle iniziative culturali e scientifiche.
2. - Il Consiglio, con apposita deliberazione, stabilisce i l l imite di ciascuna spesa, che non potrà eccedere 10. 000 euro.
3. - Le spese in economia sono effettuate previa acquisizione di apposito preventivo della ditta o persona interpellata.
Art. 64 - Esecuzione dei lavori in economia
1. - I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale del Consiglio;
b) a cottimo f iduciario, mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata esecuzione o r i tardata consegna ed ogni altra condizione r i tenuta utile.
Art. 65 - Provviste in economia
1. - Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di r i tardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizion e r i tenuta utile e nell’ interesse del Consiglio.
2. - Quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di immediato impiego e di importo non superiore a 1. 000 euro, si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.
TITOLO V
SISTEMA DI SCRITTURE
Art. 66 - Le scritture finanziarie ed economico- patrimoniali
1. – Le scritture contabili dell’ Ente seguono i l sistema f inanziario ed economico - patrimoniale.
2. - Le scritture f inanziarie devono consentire di r i levare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme r iscosse e pagate e di quelle r imaste da r iscuotere e da pagare.
3. – Le scritture economico- patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all’ inizio dell’esercizio f inanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’ anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’ esercizio ed i l relativo r isultato economico d’ esercizio.
4. – Se i l Consiglio, in forza dell’ art. 3, comma 2, prevede un’ articolazione in centri di responsabilità o centri di costo/ provento è necessario che siano attivati sistemi, anche extra- contabili, di analisi dei costi che consentano l ’ imputazione delle r isorse in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dall’ ufficio che ha sostenuto l ’ uscita o conseguito l ’ entrata.
Art. 67 - Registrazioni contabili
1. – L’ Ente dovrà tenere le seguenti scritture:
a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle r iscosse e quelle r imaste da r iscuotere per ciascun capitolo di entrata;
b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e l e variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle r imaste da pagare per ciascun capitolo;
c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’ esercizio, le somme r iscosse o pagate, le somme r imaste da r iscuotere o da pagare;
d) i l giornale cronologico delle operazioni d’ esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile;
e) i l registro degli inventari dei beni, di cui al titolo III, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all’ inizio dell’ esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell’ esercizio.
Art. 68 - Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
1. – L’ Ente per la tenuta delle scritture f inanziarie ed economico- patrimoniali può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione
automatica dei dati r ispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.
2. – E’ affidato al Consigliere tesoriere i l compito di effettuare le opportune modifiche all’ articolazione in categorie e capitoli di cui all’ art. 8 comma 2, e di proporre al Consiglio eventuali ulteriori variazioni al regolam ento r ichieste per l ’ impianto di un efficiente sistema informatizzato di contabilità.
TITOLO VI
SISTEMA DI CONTROLLO
Art. 69 - Composizione e funzionamento dell’Organo di revisione economico- finanziaria
1. La revisione economico- finanziaria è affidata dal Consiglio ad un revisore iscritto al registro dei Revisori contabili, fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all’ art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio.
2. Il Revisore contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444.
3. Il revisore contabile redige un verbale delle r iunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
4. I doveri e le responsabilità del Revisore contabile, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono r invenibili negli articoli 2403, 2407, 2408 e 2409 del codice civile ove applicabili.
Art. 70 - Funzioni del Revisore contabile
1. Il Revisore contabile svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con i l Consiglio secondo le di sposizioni di legge e del presente regolamento;
b) pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo - contabile delle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza, e l ’ attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori e i l Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, f inanziaria ed economica della gestione relativamente all’ acquisizione delle entrate, all’ effettuazione delle spese, all’ attività contrattuale, all’ amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti f iscali e alla tenuta della contabilità;
d) relazione sul rendiconto generale contenente l ’ attestazione sulla corrispondenza alle r isultanze della gestione nonché r i l ievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all’ organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche trimestrali di cassa.
2. Quando l ’ organizzazione dell’ Ente non prevede i l controllo interno di gestione, nell’ ambito delle funzioni di cui ai punti a), b), e d) del comma 1, i l Revisore contabile ha i l compito di verificare la proficuità della gestione e,
mediante i l confronto fra i costi ed i r isultati, l ’ efficiente utilizzo delle r isorse dell’ Ente, ai sensi dell’ art. 4 del decreto l egislativo 30 luglio 1999 n. 286.
3. In forza della derogabilità ai principi di cui al comma 2 dell’ art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, i l Revisore contabile coopera con gli organi di vertice alla valutazione del personale con incarichi direzionali.
4. Il Revisore contabile è dotato, a cura dell’ Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VII
NORMA FINALE
Art. 71 – Entrata in vigore
1. – Il presente regolamento entra in vigore i l primo gennaio successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio.