COMUNE DI PISA
COMUNE DI PISA
Regolamento generale delle entrate
Approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005 Modificato con:
Deliberazione del C.C. n. 36 del 25.05.2006 Deliberazione del C.C. n. 96 del 20.12.2006 Deliberazione del C.C. n. 19 del 12.04.2007 Deliberazione del C.C. n. 23 del 21.02.2008 Deliberazione del C.C. n. 85 del 18.12.2008 Deliberazione del C.C. n. 10 del 19.02.2009 Deliberazione del C.C. n. 78 del 22.12.2010 Deliberazione del C.C. n. 30 del 19.06.2014 Deliberazione del C.C. n. 10 del 28.04.2016 Deliberazione del C.C. n. 12 del 30.03.2017 Deliberazione del C.C. n. 20 del 09.07.2020 Deliberazione del C.C. n. 23 del 24.05.2022 Deliberazione del C.C. n. 76 del 22.12.2022
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 - FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 3 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 4 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI ARTICOLO 5 - CERTEZZA DELLE NORME
ARTICOLO 6 - PUBBLICITA’ DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
ARTICOLO 7 - SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
CAPO II - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI E ALTRI SOGGETTI
ARTICOLO 8 - SERVIZI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI DI ATTI E INFORMATIVE DA PARTE DI UFFICI COMUNALI ARTICOLO 12 - RAPPORTI FRA LA SOCIETÀ ENTRATE PISA S.P.A. E GLI UFFICI DEL COMUNE
CAPO III - DIRITTO D’INTERPELLO
ARTICOLO 13 - OGGETTO
ARTICOLO 14 - MATERIE OGGETTO D’INTERPELLO ARTICOLO 15 - PROCEDURA
ARTICOLO 16 - EFFETTI ARTICOLO 17 - COMPETENZA
CAPO IV – GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
ARTICOLO 18 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI ARTICOLO 19 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE
ARTICOLO 20 - COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI IN MATERIA DI ENTRATE ARTICOLO 21 - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 22 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
ARTICOLO 23 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI ARTICOLO 24 - ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO – POTERI ISPETTIVI
ARTICOLO 25 - PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE E PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 26 - RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 26-BIS - SPESE DI RISCOSSIONE E NOTIFICA ARTICOLO 26-TER - INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE ARTICOLO 26-QUATER - CANCELLAZIONE DEL CREDITO ARTICOLO 26-QUINQUIES - STRALCIO DEL CREDITO
ARTICOLO 27 - RATEAZIONE
ARTICOLO 27-BIS - COSTITUZIONE DI GARANZIA IN CASO DI RATEAZIONE
ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DI GARANZIE PER FATTISPECIE DIVERSE DALLE RATEAZIONI ARTICOLO 29 - IMPORTI MINIMI PER RECUPERI E RIMBORSI
ARTICOLO 30 - INTERESSI DOVUTI SU VERSAMENTI, RIMBORSI, RATEAZIONI
CAPO V – COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI
ARTICOLO 31 - OGGETTO
ARTICOLO 32 - COMPENSAZIONE VERTICALE
ARTICOLO 33 - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI ARTICOLO 34 - COMPETENZA SULLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE
CAPO VI – ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 35 - FINALITA’ DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE ARTICOLO 36 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 37 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE ARTICOLO 38 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI
ARTICOLO 39 - UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARTICOLO 40 - INIZIATIVA
ARTICOLO 41 - PROCEDIMENTO D’UFFICIO – INVITO ALLA COLLABORAZIONE TRA CONTRIBUENTE E UFFICIO
ARTICOLO 42 - EFFETTI DELLA MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE ARTICOLO 43 - CONTRADDITTORIO TRA IL CONTRIBUENTE E L’UFFICIO ARTICOLO 44 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE ARTICOLO 45 - EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
ARTICOLO 46 - INVITO A COMPARIRE
ARTICOLO 47 - PRECLUSIONI AL PROCEDIMENTO E RINUNCIA ALL’ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 48 - ATTIVITA’ ISTRTUTTORIA
ARTICOLO 49 - ATTO DI DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE ARTICOLO 50 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO
ARTICOLO 51 - TERMINE E MODALITA’ DEL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ARTICOLO 52 - VERSAMENTO RATEALE
ARTICOLO 53 - QUIETANZA DI PAGAMENTO
ARTICOLO 54 - PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO
CAPO VII - AUTOTUTELA
ARTICOLO 55 - AUTOTUTELA
CAPO VIII - RECLAMO E MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI
ARTICOLO 56 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ARTICOLO 57 - DEFINIZIONE, FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE ARTICOLO 58 - MODALITA’
CAPO IX – NORME FINALI
ARTICOLO 58-BIS – NORME TRANSITORIE ARTICOLO 59 – DISPOSIZIONI FINALI
Capo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina le entrate, anche tributarie, del Comune di Pisa nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il Regolamento prevede altresì lo svolgimento di funzioni relative alla gestione e riscossione delle entrate comunali da parte della Società Entrate Pisa S.p.A..
3. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre norme di legge non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e quelli concernenti le entrate non tributarie, in quanto compatibili.
Articolo 2 – Finalità e principi generali del Regolamento
1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
Articolo 3 – Statuto del contribuente
1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 2, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari
1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un’agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell’applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero parte di essa, il Comune e gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate provvedono all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.
Articolo 5 – Certezza delle norme
1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello, secondo la disciplina di cui al Capo III del presente Regolamento.
Articolo 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali
1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo II di questo Regolamento, oltre a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
Articolo 7 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari
1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:
- vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
- viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo V del presente Regolamento.
Capo II – Rapporti con i contribuenti e altri soggetti Articolo 8 – Servizi di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali
1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con le possibilità di accesso per i disabili in base alla normativa vigente;
- attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi, anche a domicilio e anche allegati agli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
Articolo 9 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali
1. Il Comune, anche tramite i soggetti incaricati della gestione delle proprie entrate, collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali, e di rendere più agevoli i relativi adempimenti a carico dei contribuenti.
Articolo 10 – Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria
1. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di informazione.
2. Le comunicazioni o dichiarazioni inviate per posta si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax ed informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento; le comunicazioni e dichiarazioni inviate a mezzo fax devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione della dichiarazione o comunicazione e tale sottoscrizione non sia stata effettuata, la Società Entrate Pisa S.p.A., soggetto incaricato della gestione dei tributi comunali, invia copia della dichiarazione o comunicazione al contribuente, tramite raccomandata A/R, affinché sia restituita sottoscritta. La dichiarazione o comunicazione, restituita alla Società Entrate Pisa S.p.A regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, si considera come pervenuta alla data della originaria consegna priva di sottoscrizione, solo se pervenuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A/R da parte del contribuente.
5. Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l’amministrazione comunale, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, i Regolamenti specifici di disciplina delle varie entrate possono prevedere la trasmissione di questionari o l’esplicita richiesta di dati, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall’ordinamento vigente. La corretta e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi espressamente previsti, assolvimento di obblighi dichiarativi.
Articolo 11 – Comunicazioni di atti e informative da parte di uffici comunali
1. Il Comune e la Società Entrate Pisa S.p.A. non possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione debitoria del contribuente, nel qual caso devono invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l’inizio del procedimento di verifica. Il contribuente può comunque presentare tali documenti ed informazioni al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.
2. La Società Entrate Pisa S.p.A. riceve dagli uffici comunali competenti copia degli atti nonché i dati e le informazioni rilevanti per le entrate ad essa affidate in gestione e/o riscossione, ovvero richiesti per tale rilevanza, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti efficaci ovvero dalla data della richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito da specifici protocolli operativi di cui al successivo articolo.
Articolo 12 – Rapporti fra la Società Entrate Pisa S.p.A. e gli uffici del Comune
1. Il Comune di Pisa e la Società Entrate Pisa S.p.A, operano la condivisione e l’interscambio dei dati e delle informazioni rilevanti allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. Le modalità per l’attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stabilite mediante specifici protocolli operativi che assicurano altresì il rispetto della disciplina in materia di trattamento e di riservatezza dei dati personali.
Capo III – Diritto d’interpello
Articolo 13 – Oggetto
1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 11 della Legge 27.7.2000 n. 212 e 52 del D.Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.
Articolo 14 – Materie oggetto d’interpello
1. I contribuenti possono presentare istanze sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.
Articolo 15 – Procedura
1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata alla Società Entrate Pisa S.p.A., debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso, il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell’istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari, salvo possibilità di concedere, da parte dell’Ufficio competente, la sospensione dei termini di pagamento dell’atto oggetto di interpello nell’ambito del potere di autotutela previa istanza di parte dell’interessato.
3. Fatto salvo quanto disposto nell’articolo 17, comma 2)., del presente Regolamento, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
4. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno
Articolo 16 – Effetti
1. La risposta all’istanza di interpello vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 15.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa, anche giurisprudenziale, deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento.
Articolo 17 – Competenza
1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 15 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.
Capo IV – Gestione e riscossione delle entrate comunali Articolo 18 – Individuazione delle entrate comunali
1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:
- le entrate tributarie;
- i proventi delle vendita dei beni e dall’erogazione dei servizi, inclusi i servizi a domanda individuale e quelli a carattere produttivo;
- i proventi della gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- i proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni;
- i rimborsi e i recuperi;
- le entrate derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili e di diritti reali sugli immobili;
- le entrate derivanti dai permessi di costruire e, in genere, dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione;
- le entrate proprie dell’Ente, di natura diversa dalle precedenti.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le entrate costituite da contributi e trasferimenti dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico.
3. Le entrate comunali sono classificate e contabilizzate secondo il piano dei conti integrato recato dall’allegato 6 del D.Lgs. 118/2011.
Articolo 19 – Regolamenti per tipologia di entrate
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente previste dal medesimo.
Articolo 20 – Competenze degli organi comunali in materia di entrate
1. Salvo diversa previsione di legge, al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta e delle detrazioni, dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, ed in genere, la determinazioni delle misure delle diverse entrate comunali nell’ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo che la legge non attribuisca tali competenze ad altro organo.
Articolo 21 – Gestione e riscossione delle entrate
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- gestione delle entrate: l’insieme delle attività concernenti la determinazione dei crediti, la conservazione e l’aggiornamento delle relative banche dati, l’accertamento contabile nel bilancio comunale ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000, la verifica periodica della sussistenza dei crediti, l’eventuale rideterminazione degli stessi e la cancellazione parziale o totale per insussistenza, prescrizione o sopravvenuta inesigibilità, la diffida ad adempiere e la costituzione in mora del debitore, la concessione e la revoca di rateazioni, l’accettazione di garanzie del credito, la disposizione di eventuali rimborsi, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale. Per le entrate tributarie la gestione include inoltre l’istruttoria delle dichiarazioni e comunicazioni del contribuente, la liquidazione e l’accertamento, l’applicazione degli interessi, l’erogazione delle sanzioni amministrative, lo svolgimento delle attività di controllo e verifica finalizzate al contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, lo svolgimento dei procedimenti di interpello del contribuente e di accertamento con adesione, nonché ogni altra attività prevista da norme di legge o regolamentari;
- riscossione delle entrate: l’insieme delle attività concernenti la riscossione ordinaria e la riscossione coattiva dei crediti, l’applicazione degli interessi moratori, l’escussione delle garanzie, la contabilizzazione e la rendicontazione delle riscossioni effettuate, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale.
2. La Società Entrate Pisa S.p.A., quale società strumentale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, svolge attività di gestione e di riscossione delle entrate, anche tributarie, del Comune. L’attività della Società Entrate Pisa S.p.A. ed i suoi rapporti con il Comune sono regolati dalle norme di legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti delle singole entrate, dallo statuto sociale e dal contratto di servizio.
Articolo 22 – Soggetti responsabili delle entrate
1. Per ciascun tipo di entrata gli atti di organizzazione del Comune o il piano esecutivo di gestione individuano il dirigente competente; egli è responsabile delle attività inerenti alla gestione e alla riscossione dell’entrata che non siano state affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A.. In relazione alle attività affidate il dirigente vigila sull’operato della Società Entrate Pisa S.p.A..
2. La Società Entrate Pisa S.p.A. è responsabile delle attività ad essa affidate. Per ciascun tipo di entrata tributaria la società designa, fra il proprio personale, un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali necessarie. L’atto di designazione del funzionario responsabile è immediatamente trasmesso al Comune.
3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata, ivi incluse le attività istruttorie, di rendicontazione, di controllo e verifica, di liquidazione e accertamento, di costituzione in mora, di sollecito e diffida, nonché l’applicazione degli interessi e l’erogazione delle sanzioni amministrative.
4. Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni generali di controllo sulla Società Entrate Pisa S.p.A. si rinvia a quanto previsto dall’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento di attuazione.
Articolo 23 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali
1. Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le rispettive entrate, in base agli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e 36 della Legge 388/2000, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le entrate le cui attività di riscossione sono affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, per le quali non esistono regolamenti specifici o gli specifici regolamenti non disciplinano le modalità di riscossione, il pagamento da parte del debitore può avviene attraverso i canali di pagamento, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della Società Entrate Pisa S.p.A. nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.
3. Per le entrate la cui riscossione non è affidata alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, il Comune provvede alla riscossione nei modi ritenuti più confacenti sotto il profilo organizzativo e nel rispetto dell’ordinamento.
Articolo 24 – Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi
1. I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, di cui all’art. 22 del presente Regolamento, nonché, in ogni caso, la Società Entrate Pisa S.p.A., per la parte di competenza, nell’effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali e/o la Società Entrate Pisa
S.p.A. si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
3. La Società Entrate Pisa S.p.A. e gli uffici comunali competenti hanno diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro quindici giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
5. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
Articolo 25 – Provvedimenti di liquidazione e di accertamento di entrate e per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
1. L’attività di liquidazione ed accertamento delle entrate e di irrogazione delle sanzioni amministrative deve essere informato a criteri di equità, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento e quelli per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e dei regolamenti comunali.
3. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per le rispettive fattispecie. Per le entrate comunali non tributarie, si applicano le sanzioni previste dalla legge, o in mancanza dagli specifici regolamenti comunali.
4. Per gli atti menzionati nel presente articolo, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell’entrata può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.2.1993 n. 39, e dell’art. 1, comma 87, della Legge 28.12.1995 n. 549.
Articolo 26 – Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.p.A., ai sensi dell’art. 21 del presente Regolamento, ovvero dall’ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge.
2. Scaduto il termine per il pagamento di un debito nei confronti del Comune senza che il debitore abbia adempiuto, la Società Entrate Pisa S.p.A., o l’ufficio comunale competente, possono inviare solleciti di pagamento, anche in modalità telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria prima di avviare le fasi successive di accertamento esecutivo e riscossione coattiva.
3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 dell’art. 1 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo tributario e di accertamento esecutivo patrimoniale.
4. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 285/1992 è effettuata tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al X.X. 000/0000.
Articolo 26-bis – Spese di riscossione e notifica
1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti per la riscossione e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quando previsto dall’art. 1, commi 803 e 804, della Legge 160/2019.
2. Per gli atti relativi alle sanzioni amministrative, ivi incluse quelle per violazioni al Codice della Strada, è a carico dei debitori delle sanzioni il rimborso delle spese della procedura, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge 689/1981, o il rimborso delle spese di accertamento e notificazione, ai sensi dell’art. 201, comma 4, del Codice della strada, nelle misure determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria a cura della Polizia Municipale.
Articolo 26-ter - Insinuazione nel passivo fallimentare
1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato fallito solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 258,23.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato fallito solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 516,46.
Art. 26-quater - Cancellazione del credito
1. I crediti sono eliminati dalle scritture contabili del Comune nel momento in cui risultano:
- insussistenti, a causa di indebito o erroneo accertamento;
- assolutamente inesigibili, a causa dell’estinzione legale, dell'intervenuta prescrizione, dell’esito infruttuoso delle eseguite procedure di riscossione coattiva.
2. Il riconoscimento formale dell’insussistenza o dell'assoluta inesigibilità del credito deve essere adeguatamente motivato in ordine all’esistenza degli elementi giustificativi o indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad evitarne la maturazione.
3. Per le entrate affidate in gestione e riscossione, ai sensi dell’art. 21 del presente regolamento, alla Società Entrate Pisa S.p.A., il funzionario responsabile dell’entrata comunica annualmente al Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’elenco dei crediti dichiarati insussistenti o assolutamente inesigibili.
4. Per le entrate affidate in sola riscossione, ai sensi dell’art. 21 del presente regolamento, alla Società Entrate Pisa S.p.A., quest’ultima, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, comunica all’ufficio comunale competente alla gestione dell’entrata l’elenco dei crediti ritenuti inesigibili a seguito delle procedure di riscossione espletate o con riferimento a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 689/1981 in materia di non trasmissibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie. La Società Entrate Pisa S.p.A. è automaticamente autorizzata al discarico decorso il 31 dicembre dell’anno di presentazione della predetta comunicazione fatte salvi i crediti per i quali il Comune, entro tale termine, ha avviato l’attività di controllo. Le entrate corrispondenti ai crediti discaricati sono cancellati dalle scritture contabili del Comune.
5. Fino al discarico di cui al comma precedente, resta salvo il potere del Comune di comunicare alla Società Entrate Pisa S.p.A. l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed
esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme a tutela del creditore, da intraprendere al fine di riscuotere le somme dovute.
6. La documentazione relativa alle procedure esecutive poste in essere dalla Società Entrate Pisa S.p.A. è dalla stessa conservata per almeno cinque anni decorrenti dalla data in cui ha avuto effetto il discarico.
7. Fino al discarico di cui al precedente comma 4, il Comune può chiedere alla Società Entrate Pisa S.p.A. la trasmissione, entro trenta giorni, della documentazione relativa ai crediti per i quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso la Società Entrate Pisa S.p.A.; se entro tale termine la Società Entrate Pisa S.p.A. non consegna ovvero non mette a disposizione tale documentazione, il discarico non ha luogo.
8. Il controllo di merito è effettuato dall’ufficio comunale competente alla gestione dell’entrata anche mediante tecniche di campionamento, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della propria capacità operativa. Lo stesso ufficio, se ritiene non correttamente effettuate le procedure di riscossione, espone i rilievi alla Società Entrate Pisa S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata; la Società Entrate Pisa S.p.A., entro i successivi sessanta giorni, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali chiarimenti e/o osservazioni. Decorso tale termine, l'ufficio ammette o rifiuta il discarico con proprio provvedimento ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna alla Società Entrate Pisa S.p.A. un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
9. Il Comune, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione, riaffidare in riscossione le somme, comunicando alla Società Entrate Pisa S.p.A. i nuovi beni da sottoporre a esecuzione ovvero le azioni da intraprendere.
Art. 26-quinquies - Stralcio del credito
1. Per i crediti di dubbia e difficile esazione per i quali sono trascorsi almeno tre anni dalla scadenza, trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 9.1 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
Art. 27 – Rateazione
1. Il presente articolo regolamenta i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali ai sensi dell’art. 1, comma 797 e seguenti, della Legge 160/2019, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Il pagamento delle somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, può essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento della Società Entrate Pisa S.p.A., secondo le modalità di cui al presente articolo.
3. La rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada è disciplinata dall’art. 202-bis del D.Lgs. 285/1992.
4. Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per ciascuna entrata tributaria, per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per il Canone mercatale.
5. Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.
6. I provvedimenti di rateazione sono subordinati all’esatta dimostrazione di uno stato di temporanea obiettiva difficoltà economica che impedisca il pagamento in un’unica soluzione, per ciò intendendosi la situazione in cui l’importo richiesto superi il 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (modello unico persone fisiche o giuridiche, modello 730 oppure modello CUD rilasciato dal datore di lavoro) per l’anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione, oppure, per il solo debito relativo alla sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l’ammissione alla riduzione nei casi di indigenza.
7. Ciascuna istanza di rateazione può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione dell’istanza. Nel caso in cui emergessero più debiti insoluti (per categoria di entrata e/o per annualità), l’istanza di rateazione può essere accolta solo dopo che siano stati integrati nell’importo oggetto di dilazione tutti di debiti pregressi insoluti e che siano state pagate le eventuali partite
relative all’annualità in corso, scadute e non assolte. Inoltre la rateazione è concessa a condizione che il richiedente provveda al rimborso immediato di tutte le spese di riscossione e notifica sostenute dalla Società Entrate Pisa S.p.A. fino alla data di presentazione dell’istanza di rateazione.
8. Nel caso in cui la posizione morosa complessiva ecceda Euro 150.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dall’art. 27-bis.
9. La durata del piano di rateazione non può eccedere 48 mesi se l’importo complessivamente dovuto è uguale o minore di Euro 10.000,00 e 96 mesi se maggiore.
10. Nel solo caso in cui il debitore risulti disoccupato, oppure abbia un reddito che non supera l’importo della pensione minima erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni, oppure goda di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateazione:
- per posizioni morose complessive fino ad Euro 10.000,00, un massimo 72 rate mensili;
- per posizioni morose complessive oltre Euro 10.000,00, massimo 120 rate mensili;
10-bis. Le persone fisiche che hanno beneficiato della rateazione ai sensi del comma 9 ma che rientrano, a causa di eventi sopravvenuti successivamente alla concessione della rateazione, nella fattispecie di cui all’art. 10, nonché le persone giuridiche, nel caso di peggioramento della situazione economica che aveva dato luogo alla rateazione, possono beneficiare, per una sola volta, della rimodulazione del piano di rateazione con prolungamento dello stesso fino ad un massimo di 72 rate complessive, per posizioni morose complessive fino a Euro 10.000,00, e fino ad un massimo di 120 rate complessive, per posizioni morose complessive oltre Euro 10.000,00, comprese le rate già scadute. La rimodulazione può essere concessa al debitore a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 12.
11. L’ammontare di ciascuna rata non può essere minore di Euro 40,00.
11-bis. Le rate nelle quali il pagamento del debito è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateazione.
12. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, o di una delle ultime tre rate alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La Società Entrate Pisa S.p.A. adotta prontamente gli atti necessari alla riscossione del debito residuo.
12-bis. E’ consentito in qualsiasi momento estinguere la rateazione mediante pagamento del debito residuo e degli interessi maturati fino alla data del pagamento.
13. La rateazione non è consentita:
- quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto, negli ultimi dieci anni, da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal debitore, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutti i debiti con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione;
- quando l’importo da rateizzare risulta complessivamente minore di Euro 200,00, fatte salve le ipotesi di cui al comma 10.
14. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall’art. 30, comma 4, del presente regolamento, al tasso in vigore al momento dell’adozione del provvedimento di rateazione.
15. L’eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso su richiesta a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. La revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell’estinzione totale del debito rateizzato. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
16. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l’istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l’applicazione dell’istituto dell’adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l’istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l’adesione medesima.
Art. 27-bis – Costituzione di garanzia in caso di rateazione
1. Nei casi previsti dal comma 8 del precedente art. 27, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l’inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell’art. 1945 del Codice Civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore;
- validità fino all’effettivo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali la garanzia è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore;
- che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Pisa.
2. Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.
3. In alternativa alla garanzia di cui ai commi precedenti, i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, da ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme ingiunte, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l’istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il garante è esclusivo proprietario dell’immobile sul quale intende concedere ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata attestante il valore del bene posto a garanzia; dai suddetti documenti deve risultare l’avvenuta iscrizione ipotecaria.
4. In alternativa alle garanzie di cui ai commi precedenti, i crediti tributari delle imprese di importi superiori ad Euro 50.000,00 possono essere garantiti tramite la costituzione di un pegno non possessorio, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 59/2016, convertito dalla Legge 119/2016, i cui oneri sono interamente a carico del debitore.
Art. 28 – Costituzione di garanzia per fattispecie diverse dalle rateazioni
1. Il presente articolo regolamenta le modalità per la costituzione di garanzie a favore del Comune o della Società Entrate Pisa S.p.A. per le fattispecie, diverse da quelle di cui al precedente art. 27-bis, per le quali norme di rango superiore non prevedono una specifica disciplina da applicare.
2. La garanzia può essere costituita, a scelta del debitore, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a) in contanti, mediante versamento presso la Tesoreria comunale a titolo di deposito cauzionale;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l’inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell’art. 1945 del Codice Civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore;
- la validità fino all’adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore;
- che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Pisa.
3. Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.
Articolo 29 – Importi minimi per recuperi e rimborsi
1. Non si procede al recupero di crediti tributari a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione per importi complessivi, comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, minori o uguali a Euro 30,00 per anno. Tale limite non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi concernenti un singolo tributo.
2. Non si procede alla riscossione coattiva delle posizioni creditorie di importo complessivo, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, minore o uguale a Euro 30,00 per ciascun debitore; in tali casi l’importo è dichiarato inesigibile una volta decorso il termine per la prescrizione. Il predetto limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.
3. Per i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con istanza alla Società Entrate Pisa S.p.A., il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, come stabilito dall’art. 1, comma 164, della Legge 296/2006. Per le altre entrate, l’istanza deve essere presentata all’ufficio comunale o al soggetto incaricato della gestione dell’entrata, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, decorrente dal giorno dell’avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Articolo 30 – Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni
1. In caso di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune, gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Sugli importi ammessi a rimborso da parte del Comune sono dovuti interessi, calcolati nella stessa misura di cui al precedente comma 1, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento di cui al comma 792 dell’articolo medesimo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
4. Sulle somme da versare al Comune a qualsiasi titolo in base ai provvedimenti di rateazione previsti dall’art. 27 del presente regolamento, sono dovuti interessi calcolati al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Capo V – Compensazioni tra crediti e debiti
Articolo 31 – Oggetto
1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.
3. L’iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
4. La Società Entrate Pisa S.p.A., nel caso in cui sia titolare della gestione di posizioni creditorie ed al contempo debitorie nei confronti di uno stesso soggetto, può effettuare compensazioni atte ad evitare la contestuale attivazione di procedure di riscossione di entrate e di liquidazione di rimborsi.
Articolo 32 – Compensazione verticale
1. Il soggetto debitore di un’entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d’entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Nel caso in cui il pagamento avvenga con modalità diverse dall’utilizzo del modello F24, il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- l’ammontare dell’importo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti del Comune, per lo stesso tributo, può essere disposta dalla Società Entrate Pisa S.p.A.
5. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo.
Articolo 33 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso; nel caso in cui il pagamento avvenga con modalità diverse dall’utilizzo del modello F24, il contribuente, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, presenta una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
Articolo 34 – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione
1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell’entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
Capo VI – Accertamento dei tributi comunali con adesione del contribuente Articolo 35 – Finalità della definizione dell'accertamento con adesione
1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e la Società Entrate Pisa S.p.A. si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.
Articolo 36 – Ambito di applicazione
1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei tributi comunali.
2. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
a) quelle relative a controlli effettuati d'ufficio ai sensi dell'art. 37 comma 3 del presente Regolamento;
b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, del tributo riferito alla stessa base imponibile ancora oggetto dell’imposizione in capo allo stesso contribuente, allorquando:
1.l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento; 2.risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
3. risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.
Articolo 37 – Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato d'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina in vigore nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto.
Articolo 38 – Riduzione delle sanzioni
1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione della sanzione prevista nel comma precedente concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina del tributo in questione.
Articolo 39 – Ufficio e responsabile del procedimento
1. Competente alla definizione dell'accertamento è la Società Entrate Pisa S.p.A. nella persona del Funzionario Responsabile del tributo in questione, ovvero del responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione.
Articolo 40 – Iniziativa
1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente, ovvero su istanza dal Contribuente, secondo le modalità di seguito stabilite.
Articolo 41 – Procedimento d’ufficio - Invito alla collaborazione tra contribuente e ufficio
1. L'Ufficio invia al contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica, anche a mezzo posta elettronica certificata, un invito a comparire, in data non anteriore a trenta giorni dal ricevimento dell’invito stesso; nell’invito devono essere indicati:
a) la data e il luogo di comparizione del contribuente;
b) il tributo oggetto dell'accertamento;
c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 38;
f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli seguenti, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
Articolo 42 – Effetti della mancata comparizione del Contribuente
1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.
Articolo 43 – Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio
1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati per scritto.
3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, al quale viene conferita procura speciale per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
6. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 49 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.
7. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.
Articolo 44 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'ufficio che ha emesso l’avviso la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 43, mediante istanza in carta libera spedita a mezzo posta elettronica certificata, con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata presso l'ufficio stesso, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, indicando le generalità, il domicilio ed il codice fiscale, gli estremi dell'avviso di accertamento, l'eventuale recapito telefonico e di posta elettronica o di telefax.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.
Articolo 45 – Effetti della presentazione dell'istanza
1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.
3. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente.
Articolo 46 – Invito a comparire
1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 44, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 41, nei modi e nei termini previsti da detto articolo.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 44 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.
Art. 47 – Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente
1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 44 e seguenti; se successiva all'avvio del procedimento comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 44.
Art. 48 – Attività istruttoria
1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all’eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura.
Art. 49 – Atto di definizione dell'accertamento con adesione
1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella, stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
b) la motivazione della definizione;
c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 52.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario Responsabile del tributo, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione.
Articolo 50 – Esito negativo del procedimento
1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 47, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 43 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata.
3. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.
Articolo 51 – Termine e modalità del versamento delle somme dovute
1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, ovvero dell’esito negativo della procedura, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 49 e 50.
Art. 52 – Versamento rateale
1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente; si applica la disciplina prevista nel presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi in cui sia stato concesso il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 49 e 50.
Art. 53 – Quietanza di pagamento
1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e gli eventuali documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza. Nel caso di pagamento rateale, in cui sia stato richiesto al Contribuente di prestare idonea garanzia, il rilascio di copia dell’atto sarà subordinato all’avvenuta ricezione della documentazione attestante la prestazione della garanzia.
Art. 54 – Perfezionamento del procedimento
1. L'accertamento con adesione del Contribuente si perfeziona, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53.
Capo VII – Autotutela
Articolo 55 – Autotutela
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il soggetto responsabile della risorsa di entrata può annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l’esecutività, con provvedimento motivato, sia a seguito di istanza di parte dell’interessato, che di procedimento avviato d’ufficio.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento / rettifica di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
- grado di soccombenza dell'Amministrazione;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.
Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il soggetto responsabile, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare/rettificare il provvedimento.
3. L’atto di annullamento/rettifica deve essere firmato dal soggetto responsabile della risorsa di entrata, e notificato all’interessato.
4. In caso di istanza di parte diretta ad ottenere l’annullamento/rettifica del provvedimento, l’eventuale diniego dell’ufficio competente deve essere comunicato all’interessato.
5. L’atto di annullamento/rettifica può essere disposto anche per un provvedimento divenuto definitivo, in relazione ad un provvedimento manifestamente illegittimo, ed in particolare nelle ipotesi di:
doppia applicazione o imposizione; errore di persona;
errore sul presupposto;
prova di pagamenti regolarmente seguiti;
errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria; mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.
6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato.
7. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell’ufficio competente, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
8. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’ufficio competente e gli organi di giustizia competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.
Capo VIII – Reclamo e mediazione degli atti tributari Articolo 56 – Normativa di riferimento
1. L’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 156/2015, ha esteso a tutti gli enti impositori, ivi compresi gli enti locali per i tributi di propria competenza, gli istituti delle procedure di reclamo e mediazione.
Articolo 57 – Definizione, finalità e ambito di applicazione
1. Il reclamo e la mediazione sono procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi valore uguale o minore di ventimila euro, relative agli atti impugnabili davanti alle competenti commissioni tributarie.
2. Per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
3. Il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Articolo 58 – Modalità
1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
3. Competente all’esame del reclamo e della proposta di mediazione, mediante ufficio distinto da quello che ha emesso l’atto, è la Società Entrate Pisa S.p.A. in qualità di soggetto cui è affidata la gestione delle entrate tributarie del Comune.
4. L’organo preposto, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto tributario o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
6. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. 218/1997.
7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi tributarie.
Capo IX – Norme finali
Art. 58-bis – Norme transitorie
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la scadenza di ciascuna rata, prevista in piani di rateazione approvati ai sensi dell’art. 27, cadente nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, è differita, senza aggravio di interessi, di un periodo di tempo pari a quello intercorrente fra il 1 marzo 2020 e la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione. Nel caso in cui il periodo di cui sopra risulti inferiore a dieci mesi, la scadenza della rata è comunque differita di dieci mesi.
2. Ove il debito oggetto del piano di rateazione di cui al comma precedente sia assistito da garanzia, tale garanzia resta in essere fino al pagamento dell’ultima rata del debito.
3. In considerazione della situazione economica venutasi a creare a causa della pandemia da COVID-19 e dell’imprevisto incremento dell’inflazione, in deroga all’art. 27, comma 13, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione, ha facoltà, per una sola volta, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutti i debiti con termini di pagamento scaduti, senza dover effettuare il contestualmente pagamento di tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione, purchè la richiesta pervenga entro il 31 dicembre 2023.
Articolo 59 – Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2006.
2. A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.