sara assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Spese sanitarie
Set Informativo
Il presente Set Informativo contiene:
⚫ DIP – Documento Informativo Precontrattuale
⚫ Condizioni di Assicurazione
Modello: SINF41MIR Edizione: 01/2019
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Polizza Infortuni
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. Prodotto: Spese sanitarie
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
La Società nei limiti ed alle condizioni espresse in polizza offre le seguenti coperture:
✓ Interventi chirurgici e ricoveri con Xxxxx naturale x xxxxxxx
Indennità di degenza Indennità di convalescenza Indennità di gessatura
Visite specialistiche ed esami diagnostici
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurabili le persone affette da tossicodipendenza, alcoolismo, sieropositività HIV
Ci sono limiti di copertura?
L'assicurazione non è operante nei casi di:
! conseguenze dirette di stati patologici, anche se conseguenti ad infortunio, già conosciuti e/o diagnosticati al momento della stipulazione del contratto;
! aborto volontario non terapeutico: infortuni ed intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti salvo la somministrazione terapeutica;
! infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'assicurato stesso);
! suicidio e tentato suicidio;
! terapie della fecondità assistita di qualsivoglia tipo nonche' terapie della sterilità acquisita e/o impotenza dei singoli partner della coppia;
! cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici
! cure ed interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni congenite o comunque preesistenti alla stipulazione della polizza;
! prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o neoplasie maligne verificatesi successivamente alla stipulazione della polizza); cure dimagranti e dietetiche nonché liposuzione, bendaggio gastrico, tutti i trattamenti chirurgici per il trattamento dell'obesità e le terapie sclerosanti;
! le cure omeopatiche, fitoterapiche e comunque la medicina alternativa in genere;
! ricoveri allo scopo di effettuare check up clinici le cure dentarie o delle paradontiopatie, a meno che non siano rese necessarie da infortuni verificatisi successivamente alla stipulazione del contratto, sono escluse in ogni caso le protesi dentarie;
! malattie professionali come definite dalla legga ricoveri causati dalla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonche' i ricoveri di lunga degenza. Si intendono per ricoveri di lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono piu' la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale e fisioterapico di mantenimento;
! conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni - provocate artificialmente dall'accelerazioni di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
! gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti;
! gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e motoristici in genere;
! le conseguenze derivanti da terremoti, guerre, insurrezioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche le conseguenze derivanti da terrorismo nucleare, biologico e chimico;
! le prestazioni non corredate dall'indicazione delle diagnosi;
! le conseguenze di anoressia e bulimia;
! le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo, i xxxxxxx.
Questa polizza assicura una persona fisica in caso di malattia
Dove vale la copertura?
L'assciurazione vale per il mondo intero.
Che obblighi ho?
Stipula contratto - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..
Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 c.c.. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il premio di polizza è annuale o frazionabile.
Il pagamento del premio può avvenire tramite: a) assegni bancari, postali o circolari; b) ordini di bonifico; c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa; d) mezzo di pagamento elettronico, ove disponibile presso l'Agenzia.
Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei servizi sanitari e spese per la salute, pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
Il premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore per ciascuna garanzia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La garanzia decorre:
a) per gli infortuni: dal momento in cui ai sensi dell'art. 4, ha effetto l'assicurazione;
b) per le malattie: dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
c) per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, sempreché non conosciuti e/o non diagnosticati al momento di detta stipulazione: dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
d) per il parto: dal 270° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.
Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di aspettativa di 30 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione.
Fermo quanto sopra riportato l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
Come posso disdire la polizza?
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione si stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Il prodotto non prevede il recesso per sinistro da parte della Società.
Polizza Convenzione - Protezione Inidoneità
F.A.S.T. – Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. n. 32710RU
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Assicurato il soggetto iscritto al Sincadato F.A.S.T. il cui interesse, per effetto dell’adesione alla polizza Convenzione, è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione il contratto di assicurazione;
Contraente il soggetto che stipula la Polizza Convenzione F.A.S.T.
Indennizzo la somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
Infortunio evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Malattia ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici;
Polizza Convenzione contratto stipulata tra la Federazione Autonoma dei
Sindacati dei Trasporti (F.A.S.T) e Sara Assicurazioni Spa. Il Contratto che definisce le condizioni alle quali verranno prestate le coperture assicurative in favore dei singoli assicurati;
Premio la somma dovuta dall’assicurato alla società;
Ricovero la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura;
Rischio la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
Società Sara Assicurazioni Spa
Stato patologico l'alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il
processo morboso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile;
Sforzo muscolare prestazione muscolare di straordinaria esplicazione di
forza per intensità o per rapida iterazione, costituente un atto di forza ano- malo (non abituale) per imprevisto fatto esterno e sproporzionato rispetto alle condizioni fisiche di chi lo compie;
Inidoneità al servizio inidoneità dell’assicurato a svolgere le sue proprie e
specifiche mansioni:
· temporanea: per un periodo durante il quale l’assicurato viene assegnato ad altre mansioni lavorative;
· definitiva: l’assicurato non può più espletare le sue specifiche mansioni.
condizioni di assicurazione
1- DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione è stipulata anche per conto altrui, gli obblighi derivanti dal presente contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.
3- ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società
l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.
4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Fermo il disposto del successivo Articolo “Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa", l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
6-DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA TACITA DELL’ASSICURAZIONE -
Periodo di assicurazione
La durata del contratto è indicata nel frontespizio di polizza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione si stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
7- DECORRENZA GARANZIA E TERMINI ASPETTATIVA
Le garanzie assicurative decorrono:
a)per gli infortuni e le malattie in genere:
- dal momento in cui ha effetto l’assicurazione;
b)per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente all’effetto dell’assicurazione, per l’aborto spontaneo e post-traumatico:
- per i dipendenti, e i pensionati, dal 60° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione
- per i familiari dal 300° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione
c) per il parto:
- dal 300° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione;
d)per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio:
- dal 30° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione, sempreché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione.
Nell’eventualità di future variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i
termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le somme assicurate eccedenti e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione di altra polizza della Società e sostituisca - senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione della copertura - polizze riguardanti gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno in cui aveva effetto la polizza precedente.
8 - DENUNCIA DEL SINISTRO - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono:
a) dare avviso, per il tramite della Contraente , al Broker alla quale è assegnata la polizza, oppure direttamente alla Società entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi del- l’art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico; alla stessa, qualora non fosse stato prestato in precedenza, deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) il mancato conferimento del consenso costituisce per la Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) legittimo impedimento alla trattazione del sinistro;
b) produrre, in caso di richiesta di rimborso per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, gli originali delle fatture di spesa;
c) consentire, in ogni caso, alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell’assicurato fornendo copia di eventuali cartelle cliniche e di ogni altro documento medico e non, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa, necessari ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo ed alla sua quantificazione. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
9 - CONTROVERSIE
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma ed ai sensi delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali
devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
10 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
a) Accertamenti e controlli
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.
b) Sanzioni
1. qualora, espletati i controlli di cui al punto a), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)
2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.
11 - MEDIAZIONE
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.
Elenco degli organismi di mediazione:
1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (xxx.xxxxxx.xxx.xx)
2) ADR Center (xxx.xxxxxxxxx.xxx)
3) IFOAP Concilia (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)
12 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, fermo restando che gli indennizzi vengono liquidati in Italia ed in valuta avente corso legale in Italia
13 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni. (art. 2952 C.C.).
14 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
16 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker DR SOCIAL BROKER e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con l’Impresa.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all’Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all’Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’Impresa stessa.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell’Impresa nei confronti del Broker nel caso di omesso versamento del premio da parte del Broker sul conto separato.
Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D.Lgs. 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Qualora il Contraente revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’Impresa.
L’Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
17 - PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione vale per gli iscritti al sindacato F.A.S.T., dipendenti di Società operanti negli ambiti di seguito elencati, che abbiano inoltrato formale domanda di adesione al Contraente, alle condizioni di cui alla presente Polizza Convenzione.
Elenco degli ambiti di operatività delle Società:
• Dipendenti, iscritti al sindacato F.A.S.T, di Società del settore del trasporto pubblico e privato, dei servizi e dell’indotto ad esso correlato, sia per il trasporto di linea che non (Autotrasporto e Logistica, Marittimi, Mobilità, Trasporto aereo, Trasporto pubblico non di linea e Viabilità);
• Dipendenti, iscritti al sindacato F.A.S.T, di Società del settore dei servizi ambiente e territorio.
La SARA ASSICURAZIONI S.p.a. e la F.A.S.T – Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (di seguito per brevità indicato come F.A.S.T.) - stipulano la presente Polizza Convenzione Protezione Inidoneità
18- INDENNITÀ PER INIDONEITÀ TEMPORANEA E DEFINITIVA AL SERVIZIO
In caso di malattia o infortunio che l’Assicurato subisca durante lo svolgimento delle proprie attività professionali nell’ambito della Società di appartenenza, ovvero durante ogni altra attività extraprofessionale, da cui derivi una inidoneità temporanea al servizio accertata dal Servizio Sanitario della Società di appartenenza, Xxxx assicurazioni spa riconosce le seguenti indennità:
• conseguente a malattia o infortunio
- € 25,00 al giorno per un massimo di 365 gg. per anno assicurativo;
- riconoscimento dell’indennità a decorrere dal 20° giorno successivo a quello di inizio della inidoneità al servizio;
Garanzia Indennità forfettaria per inidoneità definitiva al servizio accertata dal Servizio
Sanitario della Società di appartenenza.
• Indennità forfettaria conseguente a infortunio o a gravi eventi (come definiti nell’elenco allegato)
- € 50.000,00 una tantum per assicurati fino a 60 anni di età;
- € 25.000,00 una tantum per assicurati da 61 ai 66 anni di età
19 - CUMULO DELLE INDENNITÀ
Le prestazioni previste dall’art.18 della presente Polizza Convenzione sono cumulabili con le indennità derivanti da altre polizze.
20 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non è operante per:
a) le sindromi ansiose e depressive, schizofrenia e stati paranoidi, le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
b) Le malattie croniche e recidivanti fatta eccezione per quelle insorte per la prima volta durante la validità della presente polizza, limitatamente alla prima manifestazione e alla sola indennità dell’inidoneità temporanea prevista dall’art.18, con esclusione dell’indennità forfettaria per inidoneità definitiva al servizio.
c) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da imprudenze o negligenze gravi);
d)gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici,ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
e) gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sports:pugilato,atletica pesante,lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, rugby, immersioni con autorespiratore, speleologia, sports aerei in genere. Sono compresi in garanzia gli infortuni occorsi agli Assicurati durante l’uso, in qualità di passeggeri, di aerei di linea;
f) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento,salvo il caso in cui si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall’A.C.I.,di corse podistiche,gare di bocce, pesca non subacquea, tiro, scherma, tennis, pratica di sport a carattere dilettantistico ricreativo, gare e allenamenti per tornei aziendali promossi ed organizzati da associazioni dopolavoristiche;
g) l’aborto volontario non terapeutico;
h) le cure cellulotissutali, fisioterapiche, idropiniche e termali in genere nonché le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio, sempreché verificatosi successivamente all’effetto della garanzia assicurativa);
i) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
l) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Sono compresi in garanzia gli infortuni che siano conseguenza di tumulti popolari, ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva o volontaria, di aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale.
21- RISCHI INCLUSI
L’assicurazione vale anche nel caso di inidoneità al servizio derivante da:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, nonchè le infezioni o corrosioni per improvviso contatto con acidi;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- l’azione del fulmine;
- le lesioni determinate da sforzi muscolari (inteso per atto di forza quello descritto nelle definizioni);
- strappi e stiramenti muscolari sempreché il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza;
- gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli stati di shock da trauma psichico, clinicamente accertati, subiti dall’Assicurato durante l’espletamento del servizio lavorativo a seguito di incidente dei mezzi di trasporto adibiti alle attività operative dell’Azienda di appartenenza o rapine verificatesi nell’espletamento del ser-vizio. Per tali eventi la Società corrisponderà l’indennizzo solo per inidoneità temporanea al servizio per un periodo massimo di 30 giorni per anno assicurativo;
- gli infortuni conseguenti ad attività svolte al di fuori del servizio, anche con uso di macchine (trattori, motozappe, motocoltivatori, ecc.), sempre che non siano attività lavorative per conto terzi; i familiari dell’Assicurato non sono considerati terzi.
22 - PERSONE NON ASSICURABILI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quale la sindrome maniaco depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una di tali affezioni o malattie nel corso del contratto
costituisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del C.C.;di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita dall’affezione e i sinistri,verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Art. 23 - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
La liquidazione dell’indennizzo avrà luogo previa presentazione alla Società della certificazione
definitiva rilasciata dal Servizio Sanitario dell’azienda di appartenenza dell’Assicurato, indicante la durata temporanea o definitiva della inidoneità al servizio nonché la dichiarazione attestante la presenza in servizio dell’Assicurato durante il periodo di inidoneità temporanea.
L’Assicurato è tenuto ad inviare la cartella clinica ove vi sia stato un ricovero antecedente ovvero la certificazione medica indicante la causa che ha determinato l’inidoneità temporanea.
A maggior chiarimento si precisa che sia per la inidoneità temporanea al servizio che per inidoneità definitiva al servizio le rispettive indennità previste vengono concesse solo ed esclusivamente se l’assicurato viene ricollocato, a seguito di infortunio o malattia, con mansioni ridotte o comunque diverse da quelle abituali.
Diritto all’indennizzo
Qualora l'Assicurato dovesse decedere, per cause diverse dalla malattia denunciata, dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti necessari a verificare la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, ma prima che si sia provveduto alla liquidazione dell'indennizzo, la Società liquida agli eredi l'indennizzo che avrebbe liquidato a favore dell'Assicurato. Se invece l'Assicurato dovesse decedere per cause diverse dalla malattia denunciata, ma prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari a verificare la
sussistenza di postumi invalidanti permanenti, la Società liquida agli eredi l'indennizzo oggettivamente determinabile mediante documentazione medica idonea a dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo.
Dovrà pertanto essere prodotta, a cura degli eredi, la copia conforme della cartella clinica completa in caso di ricovero dell'Assicurato o, in mancanza di ricovero, tutta la documentazione medica dalla quale poter valutare l'entità dei postumi permanenti nonchè la documentazione comprovante le cause del decesso dell'Assicurato. In entrambi i casi la richiesta di liquidazione dell'indennizzo da parte degli eredi dovrà essere corredata da documenti notarili (es. testamento, relazione notarile che individui gli eredi dell'Assicurato) o dalla certificazione rilasciata dall'ufficio dall'Anagrafe del Comune di
residenza, che consentano di identificare oggettivamente gli eredi e di determinare la quota di indennizzo spettante a ciascuno.
La Società si impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa su indicata.
24- AMMONTARE DEL PREMIO
Il premio annuo finito per ciascuno degli assicurati è così determinato :
• dipendente iscritto al sindacato F.A.S.T € 264 (duecentosessantaquattro/00) - premio mensile lordo € 22,00
INDENNITA’ PER GRAVI EVENTI
elenco gravi eventi (art.18 Indennità)
- Coma: stato di incoscienza senza reazioni a stimoli esterni o a necessità interne mantenuto con l’uso di sistemi di rianimazione per un periodo di almeno 96 ore e che provochi danni neurologici permanenti.
- Infarto miocardico acuto: manifestazione clinica di una anossia acuta e persistente di una parte del miocardio che cade in necrosi per arresto del flusso coronarico, nei casi in cui non sia stata possibile la trombolisi e/o la angioplastica primaria, che residui una dispnea classificata almeno di classe III NYHA.
- Ictus cerebrale (di seguito Xxxxx): accidente cerebro-vascolare di natura infartuale e/o emorragica e/o emorragica aracnoidea che esordisce acutamente e produce danno e/o deficit neurologico irreversibile, immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in istituto di cura.
- Chirurgia cardiovascolare: procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria mammaria interna) previa dimostrazione della necessità dell’intervento mediante esame coronarografico; interventi di applicazione di valvola protesi meccanica biologica; sono escluse tutte le procedure terapeutiche invasive che non richiedano toracotomia quali ad esempio l’angioplastica coronarica e la dilatazione valvolare con cateteri a palloncino.
- Cancro: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, la cui diagnosi venga basata e dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera; limitatamente alla sola garanzia in oggetto vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi della mammella che non hanno interessamento linfonodale metastatico, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del III° e IV° stadio di Xxxxxx.
- Insufficienza renale: malattia renale cronica irreversibile in trattamento dialitico.
- Trapianto di organo: effettivo avvio del trapianto, o conferma di accettazione come ricevente, per il trapianto di cuore, fegato, polmone, rene, midollo spinale o pancreas.
- Paralisi: perdita completa e permanente dell’uso di due o più arti in seguito ad infortunio o malattia.
- Sclerosi multipla: diagnosi di sclerosi multipla e definitiva effettuata da un neurologo. Il richiedente deve dimostrare anormalità neurologiche esistenti continuativamente per un periodo di almeno 6 mesi o deve avere avuto almeno due o più ricadute.
Sara Assicurazioni Spa
Xxxxx Xxxxxx Broker e Gare Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c, le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni che regolano l’assicurazione:
5 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
6 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA TACITA DELL’ASSICURAZIONE - PERIODO DI ASSICURAZIONE
7 DECORRENZA GARANZIA E TERMINI ASPETTATIVA
8 DENUNCIA DEL SINISTRO - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
9 CONTROVERSIE
10 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
11 MEDIAZIONE
20 RISCHI ESCLUSI
22 PERSONE NON ASSICURABILI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiari- re, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relati- vamente alla stipula delle polizze assicurative con Sara Assicurazioni S.p.A. e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.
1. Chi è il titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappre- sentante pro tempore, con sede legale in Xxx Xx, 00, Xxxx (il “Titolare” o “Sara Assicurazioni”).
2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati personali?
Il Responsabile della protezione dei dati personali (il “RPD”), in persona del soggetto pro tempore nomina- to, è contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica XXX@xxxx.xx ovvero scrivendo al se- guente indirizzo:
Responsabile Protezione Dati Personali Sara Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xx, 00
00000 - Xxxx
3. Cos’ é il dato personale?
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, diretta- mente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identifi- cazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, non- ché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relati- vi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Particolari”).
4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?
Sara Assicurazioni raccoglie ed elabora i Suoi Dati e Dati Particolari innanzitutto per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all’espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo -anche utilizzando banche dati pubbliche o di società terze specializzate, quali i Servizi di Informazioni Commerciali-, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), nonché all’esecuzione, gestione e controllo del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione del Customer care e di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto.
Si precisa che, relativamente alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo, alcuni dei trattamenti ad esse connessi – quali la valutazione del rischio ed il cal- colo del premio, la valutazione di adeguatezza del contratto proposto, le valutazioni antifrode e antiterrori- smo– sono prevalentemente eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla pro- filazione, le cui logiche sono determinate dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.
I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplifica- tivo, Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione del contratto, per finalità amministrativo/contabili, per obbligazioni relative alla normativa antifrode e anti- terrorismo.
Inoltre Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi dati per prevenire, individuare o perseguire frodi nel proprio legittimo interesse nonché per finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi.
Inoltre, per finalità di esclusiva analisi statistico/attuariale, Sara Assicurazioni potrà utilizzare alcuni Suoi dati personali, trattati in forma anonimizzata e aggregata, ad esclusione di Dati Particolari, relativi al rischio as- sicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica, questi ultimi raccolti in for- ma anonima e aggregata: Sara Assicurazioni svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il
perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giu- ridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. Lei potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per inizia- tive promozionali su propri prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. Sara Assicurazioni svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2.
Sara Assicurazioni potrà, in occasione della Sua richiesta di rinnovo di polizze, proporle garanzie integrative complementari o supplementari a quelle da lei precedentemente acquistate, per meglio soddisfare i suoi bi- sogni assicurativi.
Con il Suo espresso e specifico consenso, Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi Dati per l’invio, con stru- menti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) di comunicazioni relative ad iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale, incluse quelle finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato, e per invitarLa a partecipare a programmi di fidelizzazione, ad eventi, a manifestazioni a premio o ad iniziative con partner terzi.
Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere le Sue aree di rischio analizzando le Sue abitudini, i Suoi acquisti assicurativi e il loro relativo uso cosi da po- terLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche che riteniamo utili per una miglior creazione di valore su ogni nostro singolo assicurato.
Sara Assicurazioni potrà inoltre trattare i dati predetti, ad esclusione di Dati Particolari, in forma anonimizza- ta e aggregata, senza alcun effetto giuridico o significativo sulla Sua persona, , per analisi ed elaborazioni volte a migliorare i prodotti, i servizi e la proposizione commerciale, nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. In ogni caso, Xxx potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
Previo Suo espresso e specifico consenso, la Società potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: assicurativo, editoria- le, largo consumo, distribuzione, finanziario, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.
Il consenso da Lei prestato, ove necessario, sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
In particolare, il mancato conferimento del consenso da Lei prestato per finalità utili alla proposizione com- merciale non pregiudicherà l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa. Qualora, in ogni caso, desideri opporsi al trattamento dei Dati per finalità utili alla proposizione commerciale eseguite con i mezzi sopra indicati – anche distintamente - , nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2, senza pregiudi- care la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I Dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’interessato.
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale.
X.xx | Finalità del trattamento | Natura obbli- gatoria o vo- lontaria del conferimento dei dati per- sonali | Conseguenze del ri- fiuto al conferimento dei dati personali | Condizione di liceità del trattamento |
1 | Assunzione e gestione della polizza assicurativa | Volontaria | Impossibilità di fornirLe il servizio richiesto | Esecuzione del contratto e il Suo consenso con spe- cifico riferimento al trat- tamento dei Suoi Dati Particolari |
2 | Adempimento di obblighi di legge (inclusi obblighi deri- vanti da normativa antifro- de e antiterrorismo) non- ché per finalità antifrode e difensive | Volontaria | Impossibilità di fornirLe il servizio richiesto | Adempimento di obblighi di legge e legittimo inte- resse |
3 | Informazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli acquistati | Volontaria | Impossibilità di fornirLe informazioni su prodot- ti, sconti e iniziative commerciali di Xxxx Xx- sicurazioni | Legittimo interesse |
4 | Elaborazioni in forma ag- gregata/anonimizzata, dei dati relativi al rischio assi- curativo eventualmente in- crociati con altri dati stati- stici | Volontaria | Impossibilità di trattare i dati raccolti per finalità statistico-attuariale | Legittimo interesse |
5 | Elaborazioni in forma ag- gregata/anonimizzata, dei dati relativi ai comporta- menti di consumo | Volontaria | Impossibilità di trattare i dati raccolti per finalità statistiche | Legittimo interesse |
6 | Attività Commerciale da parte di Sara Assicurazioni | Volontaria | Impossibilità di fornirLe informazioni e proposte su tutta la gamma pro- dotti, i servizi e le ini- ziative – anche di scon- to – proposte dalla compagnia anche con partner terzi | Il suo consenso |
7 | Profilazione | Volontaria | Impossibilità di offrirLe proposte personalizzate basate sulla conoscenza del cliente e in grado di soddisfare le Sue reali esigenze con soluzioni, offerte e sconti specifici | Il Suo consenso |
8 | Comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini di marketing | Volontaria | Impossibilità di fornirLe promozioni commerciali di terzi | Il Suo consenso |
5. A chi comunichiamo i suoi dati personali?
Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Particolari a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particola- re, i Suoi Dati e Dati Particolari potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi ammini- strativi, servizi informatici, contabili e di consulenza. Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto con- tattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2.
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in for- za di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qua- lità di autonomi titolari del trattamento.
I Dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili, in ese- cuzione di un legittimo interesse del Titolare.
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari a società di coassicurazioni e/o di riassicu- razione, autonomi titolari del trattamento, per permettere alle medesime di effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Particolari a soggetti indeterminati.
6. Dove trasferiamo i suoi dati?
Sara Assicurazioni di norma non trasferisce i Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Xxxx Assicurazioni assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Xxxx Assicurazioni garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una de- cisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di prote- zione dei dati approvate dalla Commissione Europea.
L’effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono es- sere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2.
7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
I Dati e i Dati Particolari a Lei riferibili saranno trattati da Sara Assicurazioni solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Parti- colari con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a) per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresi i trattamenti svolti attraverso il dispositi- vo installato sul veicolo, i Suoi Dati e i Dati Particolari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contrat- to e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti;
b) per l’adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati e Dati Particolari saranno trattati e conservati da Xxxx Assicurazioni finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di leg- ge;
c) in caso di mancato perfezionamento del contratto, i suoi Dati e Dati Particolari raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti;
d) per finalità di localizzazione del veicolo in caso di sinistro, per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione dello stesso ed all'accertamento delle relative responsabilità; in caso di furto, per il pe- riodo di tempo strettamente necessario all'individuazione e al recupero del mezzo, fatte salve even- tuali ulteriori esigenze di conservazione legate a specifiche disposizioni normative o per la tutela di propri diritti in sede giudiziaria;
e) on riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Xxxx- xxxx, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati salvo opposizione al trattamento o even- tuale revoca del consenso da Lei prestato;
f) per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro registrazione, o per il diverso periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedi- menti dell’Autorità Garante decorsi i quali i dati saranno definitivamente cancellati.
g) per finalità di analisi statistica o statistico attuariale, i Suoi Dati saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi decorsi i quali i dati saranno anonimizzati o definitivamente cancellati.
8. Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento?
Durante il periodo in cui Sara Assicurazioni è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Partico- lari, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
● Diritto di revocare il consenso prestato – Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
● Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al mede- simo trattamento;
● Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro pos- sesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
● Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Particolari presenti all’interno dei nostri archivi;
● Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari;
● Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Particolari in no- stro possesso in favore di un diverso Titolare;
● Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Particolari;
● Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Sara Assicurazioni si rifiuti di soddi- sfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Xxx ha il di- ritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.
Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2
9. Come proporre un reclamo?
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Particolari sono trattati da Sara Assicurazioni, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento n. 40 IVASS del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività ,gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
− consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento n. 40 IVASS del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
− forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
DR SOCIAL BROKER SRLS
Sede Legale: Xxx xxxxx Xxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx Reg. Imp. RM - N. Iscriz. e Partita IVA e C.F.: 14925971005 Iscritta al R.U.I.- Sez. B/Broker - X. Xxxxxx. B 000000000 Tel. 00 00000000
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx URL: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private(“Codice”).
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Cognome e Nome: XXXXXXX DI XXXXX
(barrare una delle seguenti opzioni)
Iscritto nella sezione □ A, X B, □ D, □ E del Registro unico degli intermediari in data 06/07/2016, con il numero B000553085 oppure
□in qualità di addetto all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali agenziali
Con il ruolo di BROKER
Indirizzo sedi operative XXX XXXXX XXXX XXXXX, 00 Recapito telefonico 0694896887
posta elettronica XXXX@XXXXXXXXXXXXXX.XX
Posta Elettronica Certificata – PEC (spazio riservato agli iscritti in sezione A) XXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XX Sito Internet (vendita a distanza)………………………………………………………………………………………………………………………
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Da compilare sempre con i dati dell’intermediario per il quale l’intermediario di cui alla sezione I opera
Cognome e nome/ragione sociale dell’intermediario per cui si opera DR SOCIAL BROKER Xxxx Xxxxxx XXX XXXXX XXXX XXXXX,00
Recapito telefonico 0694896887
Sito internet XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX posta elettronica XXXX@XXXXXXXXXXXXXX.XX Posta Elettronica Certificata (PEC) XXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XX
Sito Internet (vendita a distanza) ………………………………………………………………………………………………………………………
Iscritto nella sezione B del registro unico degli intermediari con il numero B000612262
L’Autorità Competente alla vigilanza sull’attività svolta dal sopra elencato intermediario è l’IVASS.
pagin
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
(barrare l’opzione interessata)
□ L’intermediario agisce su incarico del cliente
□ L’intermediario agisce per conto di una o più imprese
I prodotti offerti sono emessi da:
□ ITAS MUTUA
□ GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
□ ITALIANA ASSICURAZIONI SPA
□ GENERALI
□ NOBIS ASSICURAZIONI
□ BENE ASSICURAZIONI
□ ARCH
□ LLOYD’S
□ TUTELA LEGALE – DAS
□ SARA ASSICURAZIONI SPA
□ ALTRA COMPAGNIA …………………………………
Rapporti di libera collaborazione con altri intermediari iscritti Nome/Ragione Sociale:
XXXX.XX di Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx – Groupama Assicurazioni – Xxx X. Xxxxxxxx,00 Xxxx (Xx) 00000
XXXX.XX Agency SRLS – Nobis Assicurazioni- Xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxx (XX) 00000
ASSI.TESI. SRL – Groupama Assicurazioni- Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxx (XX) 00000
XxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxx – Itas Mutua- Xxx xxxxx Xxxxxxx, 000 Xxxxxxx (XX) 00000
Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Generali Italia – Xxxxx Xxxxx 00 Xxxx (Xx) 00000
pagin
Xxxxxxx Di Xxxxx– Italiana Assicurazioni - Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, 00 Xxxx (XX) 00000
Iurillo Group – Bene Assicurazioni – Xxx xxxxx Xxxxxx, 00/X Xxxxxxxx (XX) 80067
Dual Italia – ArchInsurance - Via Xxxxxxx xx Xxxxxx, 51 Milano (MI) 20123
U.I.A. srl – Lloyd’s – Xxxxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxx (XX) 00000
Tutela Assicura sas – Tutela legale – Xxxxx Xxxxxxx X, 000 – Xxxxxxxxxxxx (XX) 00000
□ I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolatiperiltramitedell’intermediario,costituisconopatrimonioautonomoeseparatodalpatrimoniodell’intermediariostesso
□ L’Intermediario ha stipulato fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
Il pagamento del premio all’Intermediario o ad un suo collaboratore: (spazio riservato agli iscritti in sezione B)
□ non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice
□ ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Natura del compenso percepito:
□ Commissione inclusa nel premio assicurativo
□ Onorario corrisposto direttamente dal cliente
□ Importo o metodo per calcolare l’onorario:………………………………………………………………
□ altri tipi di compensi ……………………………………………………………………………………………………………..
Provvigioni riconosciute dall’impresa sul premio lordo RC Auto*
Min 6%/ Max 13% per tutte le tipologie di veicoli, con esclusione dei veicoli del settore III - Autobus, del settore IV - Autocarri per il trasporto di cose nonché per i contratti amministrati a “libro matricola” e le “polizze aperte”.
Min 6%/Max 13% per tutte le tipologie di veicoli escluse al precedente capoverso.
*Si precisa che le percentuali indicate sono riferite ad un contratto stipulato sulla base della provincia di residenza del soggetto Cliente quale proprietario del veicolo assicurato.
Qualora il veicolo assicurato fosse di proprietà di un soggetto con residenza in altra provincia, le percentuali indicate potrebbero risultare diverse. Presso i punti vendita è a disposizione la tabella riepilogativa di tutte le percentuali previste in relazione ad ogni provincia.
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La provvigione in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio lordo, riconosciuta per il contratto proposto, è rilevabile dal contratto stesso.
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario (barrare l’opzione interessata)
□ è detentore □ non è detentore
di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in una delle società dei gruppi connessi alle compagnie assicurative.
Le società dei gruppi assicurativi (barrare l’opzione interessata)
□ detengono □ non detengono
una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto delle società di intermediazione per la quale l’intermediario opera.
Con riguardo al contratto proposto si specifica che:
□ l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice,
□ laconsulenzafornitaèfondatasuun’analisiimparzialeepersonaleaisensidell’articolo119-ter,comma4,delmedesimo articolo;
□ in virtù di un obbligo contrattuale, l’intermediario distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n.40/2007,icontrattidelleseguentiimpresediassicurazione: ;
□ l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. Imprese di
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assicurazioneconlequalil’intermediariohaopotrebbeavererapportid’affari: -
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente (riservata agli iscritti alla sezione A e B)
L’attività di distribuzione intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Spazio riservato agli iscritti in A:
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all’impresa:
• i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall’impresa;
• i reclami riguardanti i comportamenti dell’intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l’intermediario stesso nell’ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012.
Il reclamo può essere inoltrato al Servizio Reclami della DR Social Broker srls agli indirizzi riportati in calce o indirizzando una pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, avendo cura di indicare i seguenti dati:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico dell'esponente;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Il reclamo eventualmente inoltrato all’intermediario è da quest’ultimo trasmesso all’impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva
- nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell’intermediario, come sopra definiti - l’applicazione dell’ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall’intermediario stesso.
Spazio riservato agli iscritti in B e D
a) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa, relativamente al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall’impresa stessa.
Il reclamo può essere inoltrato a Xxxxxxx Di Xxxxx agli indirizzi riportati in calce o indirizzando una pec avendo cura di indicare i seguenti dati:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico dell'esponente;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
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• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Il contraente ha inoltre facoltà di inoltrare per iscritto all’intermediario i reclami riguardanti i comportamenti di quest’ultimo e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l’intermediario stesso nell’ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o non abbia ricevuto riscontro nel termine massimo di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 -00187 Roma) o fax (00.00.000.000 o 00.00.000.000), allegando copia del reclamo presentato all’intermediario e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx al link “Come presentare un reclamo”.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fermo restando il diritto di interessare della questione l’Autorità Giudiziaria o l’IVASS, con le modalità sopra indicate, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale di seguito riportati.
Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it-sezioneServizi/XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX.X.Xxxx).
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Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), La informiamo di quanto segue:
I dati personali e sensibili a Lei riferiti raccolti nell’ambito della normale attività del broker saranno trattati secondo le seguenti finalità:
a. dirette esclusivamente all'espletamento dell'attività di mediazione con imprese di assicurazione e/o riassicurazione svolta nel Suo interesse ed a seguito di Suo incarico, nella collaborazione da noi prestata alla copertura dei rischi, nella nostra assistenza nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e nella loro gestione ed esecuzione (Nuovo Codice delle Assicurazioni);
b. connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni Isvap, ecc..).
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali così come indicato nel precedente punto a) potrà comportare conseguenze nella procedura di copertura dei rischi ad Ella riferiti qualora i dati richiesti siano necessari a tal fine.
Il conferimento dei dati sensibili riferiti alla situazione sanitaria è obbligatorio ai fini della stipula di alcune tipologie di polizze (rimborso spese mediche, vita, invalidità permanente da malattia) e la sua mancanza comporterà l'impossibilità della stipula dei contratti.
I dati saranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e/o telematici e il trattamento potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla legge.
I dati personali non sono soggetti a diffusione ma potranno essere soggetti, per l'espletamento delle attività di cui al punto a) a comunicazione ad altri rappresentanti del settore assicurativo: compagnie, agenti, coassicuratori, riassicuratori, periti, consulenti, legali, Isvap, Ministero dell'Industria.
In tal caso i dati identificativi dei corrispondenti titolari e dei responsabili potranno essere acquisiti presso il Garante per la protezione dei dati personali e presso gli stessi soggetti indicati.
I dati potranno anche essere trasferiti al di fuori del territorio italiano, limitatamente ai Paesi aderenti alla UE. L'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno dell'esistenza di propri dati personali, di avere conoscenza dell'origine di tali dati, nonché le caratteristiche del trattamento; può inoltre ottenere la cancellazione o la riduzione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. Può inoltre opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare e responsabile del trattamento è Dr Social Broker srls nella persona del legale rappresentante.
Titolare del trattamento: Xxxxxxx Di Xxxxx, Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx. Tel 0000000000. Indirizzo Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Responsabile per la protezione dati (DPO): Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX). Tel 0000000000. Indirizzo Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Dati personale trattati: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale/Partita IVA, residenza, numero del documento d’identità, contatti telefonici e telematici.
Qualora il cliente sia una persona giuridica, si precisa che, nell’ambito del contratto in essere tra le due entità giuridiche, il trattamento può riguardare anche i dati dei dipendenti della società “cliente”. In questo caso la base giuridica del trattamento dei dati dei dipendenti del cliente è il “legittimo interesse del titolare”.
Finalità del trattamento: | Base giuridica del trattamento: | |
- Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra il cliente e la società. | - Esecuzione di un contratto/incarico di cui Xxx è parte | Xxxxxx contrattuale e , dopo la cessazione per 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. |
- Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale appicabile. | - Necessità di assolvere gli obblighi di legge. | |
- Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria. | - Interesse legittimo. | |
- Recupero crediti stragiudiziale. | - Interesse legittimo. | |
- Finalità di marketing a titolo esemplificativo: invio con modalità automatizzate di contatto (come sms, email, mms) e tradizionali (come telefonate e posta) di comunicazione promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche. | - Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento). | 24 mesi |
- Finalità di profilazione: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarle comunicaizoni commerciali personalizzate. | - Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento). | 12 mesi |
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. |
Obbligatorietà del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la conclusione dello stesso.
Destinatari dei dati
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:
- Autorità ed organi di vigilanza e controllo
- Compagnie di assicurazione
- Periti e liquidatori
- Studi Legali
- Altri intermediari assicurativi professionali.