REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Condizioni generali di partecipazione a EuromineralExpo Torino 2022
ORGANIZZATORI E DENOMINAZIONE DEL SALONE
Art. 1 - In adempienza delle finalità previste dal proprio statuto, la società Bologna Mineral Service srl (che in seguito verrà indicata con la denominazione «Organizzatore») organizza nel Padiglione 3 del Lingotto a Torino la Manifestazione EuromineralExpo, mostra mercato di Mineralogia, Malacologia, Gemmologia, Geologia, Entomologia, Artigianato preziosi.
L’esposizione e vendita di materiale Editoriale deve essere preventivamente comunicato all’Organizzazione e da esso autorizzato.
Art 2 - La Rassegna viene indetta allo scopo di incrementare la produzione, sviluppare gli scambi e aumentare la conoscenza dei settori esposti.
Art. 3 - La manifestazione espositiva è regolata dalle norme che seguono. Art. 4 - Le date e gli orari di apertura e di chiusura della Manifestazione vengono fissate dall’Organizzatore. L’Organizzatore si riserva in ogni momento il diritto di modificare la data di apertura e di chiusura o la durata della manifestazione, senza il riconoscimento di nessuna richiesta di risarcimento di danni.
PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE
Art. 5 - Possono esporre alla Rassegna esclusivamente:
a) collezionisti, aziende e appassionati italiani ed esteri che espongono i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici previsti per detta manifestazione.
Non sarà consentita la partecipazione a chi espone minerali, fossili, conchiglie e insetti falsi, illegali o artificiali. L’Organizzatore si riserva di chiedere a collezionisti, aziende e appassionati, la documentazione comprovante l’origine e l’autenticità dei reperti e di procedere in forma diretta a tutti gli accertamenti del caso. Collezionisti, appassionati e aziende nazionali ed esteri partecipanti alla manifestazione, che espongono reperti falsi o illegali, devono intendersi impegnati direttamente verso l’Organizzazione che si riserva di decidere insindacabilmente circa l’accettazione delle domande di partecipazione o la permanenza nel palazzo. Tutto il materiale esposto che risulterà contraffatto verrà CONFISCATO e non più restituito. L’Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere anche Aziende, Enti ed Organismi non previsti nei precedenti paragrafi, nonché di escludere dalla esposizione determinati servizi, prodotti o campioni.
Art. 6 - I richiedenti per essere ammessi devono presentare domanda senza formulare riserve di sorta, sull’apposito modulo che deve essere firmato dal titolare della ditta richiedente o dal legale rappresentante o da persone a ciò delegate. È obbligatorio compilare il modulo «Domanda di partecipazione» in ogni sua parte, precisare i vari prodotti da esporre sul modulo «Settore merceologico di appartenenza» inserito alla «Domanda di Partecipazione» scaricabile on-line nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx elencandoli in forma esplicita e completa senza aggiunta di espressione o locuzioni che si prestino ad interpretazioni errate.
Art. 7 - La domanda di partecipazione dal momento della presentazione all’organizzazione, diviene irrevocabile. Con la firma e la presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente si impegna a:
a) accettare incondizionatamente e riconoscere vigenti per sé, per i propri delegati e per il personale dipendente, tutte le norme del presente regolamento e quelle complementari successivamente emanate dall’Organizzatore e tutte le disposizioni e leggi, stabilite dai competenti organi in materia;
b) eleggere domicilio legale in Bologna;
c) riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Bologna in caso di controversia di qualsiasi natura.
Art. 8 - L’accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile dell’Organizzatore che, in caso affermativo, darà al richiedente, non oltre 30 giorni prima della data di inaugurazione della manifestazione, comunicazione a mezzo della «Conferma di partecipazione», documento che sanziona l’Iscrizione ed autorizza il richiedente stesso a considerarsi partecipante. Ciò sempre che la domanda sia pervenuta all’Organizzatore entro 60 giorni dall‘inizio della Manifestazione. Per le domande pervenute oltre detti termini, l’Organizzatore potrà comunicare la propria accettazione (conferma di partecipazione) fino al giorno precedente l’inaugurazione della Manifestazione. Qualora non venga accettata la domanda di partecipazione, ne sarà data comunicazione scritta al richiedente, senza obbligo per l’Organizzatore di renderne noti i motivi. Il rifiuto della domanda di partecipazione non potrà dar luogo al pagamento di alcuna indennità per risarcimento dei danni al di fuori del rimborso della somma già versata all’Organizzatore.
Art. 9 - Il richiedente respinto non potrà valersi del fatto di aver eventualmente partecipato a Manifestazioni precedenti né potrà argomentare che la sua adesione è stata sollecitata dall’Organizzatore, né potrà invocare come prova della sua ammissione, la corrispondenza intercorsa tra lui, Bologna Mineral Service srl, o G.L. Events S.p.a. nè per l’incasso della quota di partecipazione o la pubblicazione del suo nome su qualsiasi elenco.
PAGAMENTI
Art. 10 - Per l’iscrizione alla manifestazione e per la concessione delle aree devono essere corrisposti:
a) una quota di partecipazione in relazione alla superficie richiesta come da tariffario;
b) una quota per le prestazioni o le forniture tecniche obbligatorie da parte dell’Organizzatore;
c) Servizi complementari promozionali: quota forfettaria pari a € 4,07 + iva al mt per: catalogo on-line, invito elettronico personalizzato, comunicati stampa on-line, imposta comunale di pubblicità e servizi vari. Nel caso di esposizione
di, reperti falsi o illegali l’Organizzatore applicherà una penale di € 10,00 per ogni articolo esposto, oltre alla CONFISCA immediata degli stessi SENZA riconsegna, alla fine della manifestazione. All’atto della firma della domanda di partecipazione dovrà essere versato un acconto come da tariffario.
È facoltà dell’Organizzatore di modificare le tariffe comunicate all’espositore in caso di eventi economicamente rilevanti. Al fine di agevolare la gestione delle forniture tecniche verranno d’ufficio erogati 100 W/mt. (compreso allacciamento). Ogni richiesta di energia elettrica aggiuntiva verrà soddisfatta con la fornitura di allacciamento e quadro aggiuntivi che potrà essere inoltrata con la domanda di iscrizione con un sovrapprezzo di 65,00 euro al
Kw, fino a un massimo di 3 Kw. E’ consentita la sola illuminazione a LED e sono vietate le lampade ad incandescenza (alogene). Non è consentito allacciare all’impianto elettrico fornito dall’organizzazione bollitori per l’acqua e fornelli elettrici come pure accendere fornelli a gas.
Art. 11 - Il saldo del canone di partecipazione deve essere pagato entro il termine essenziale del 31/8/2022.
Art. 12 - Tutte le fatture emesse dall’Organizzatore dopo il 31/8/2022 devono essere saldate subito per l’intero ammontare. Al partecipante non in regola con i pagamenti l’Organizzatore non rilascerà l’«autorizzazione per l’occupazione delle aree».
Art. 13 - Gli importi versati dai richiedenti di cui non è stata accettata la domanda di partecipazione sono restituiti senza interessi, dopo la chiusura della Manifestazione. Pure senza interessi verranno rimborsati i depositi cauzionali versati a qualsiasi titolo e che non avessero più ragione di sussistere.
RINUNCIA - ABBANDONO
Art. 14 - La rinuncia alla partecipazione, che può essere presa in esame solo per tassative e comprovate cause di forza maggiore, dovrà pervenire per iscritto all’Organizzatore almeno 60 gg. prima dell’apertura della manifestazione ed in ogni caso non esime dall’obbligo del pagamento degli importi dovuti.
Art. 15 - In caso di mancata comunicazione della rinuncia oppure qualora la rinuncia venga comunicata a meno di 60 giorni dall’apertura della rassegna, l’Organizzatore applicherà una penale non inferiore al doppio degli importi dovuti per la partecipazione.
Art. 16 - L’Organizzatore considera abbandonate le aree:
a) non occupate con i prodotti destinati all’esposizione almeno dodici ore prima dell’ora fissata per l’inaugurazione anche se le aree figurano già allestite e munite di insegna;
b) lasciate senza sorveglianza o in condizioni di palese incuria nel corso della Manifestazione.
Art. 17 - In caso di morosità, rinuncia o abbandono, l’Organizzatore si riserva la facoltà di cedere a terzi le aree, senza essere tenuto al rimborso od indennizzo alcuno, fermo restando il diritto di esigere il pagamento globale dovuto in base alla domanda di partecipazione, alle penalità previste dall’art. 16 ed a qualsiasi altro titolo, oltre ai danni morali subiti per la mancata partecipazione.
CLASSIFICAZIONE PARTECIPANTI - ASSEGNAZIONE AREE - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE AREE
Art. 18 - Le aree sono assegnate per la superficie e la posizione risultanti dalla planimetria predisposta da Bologna Mineral Service S.r.l. e G.L. Events
S.p.a. che viene rimessa al partecipante con la «Conferma di partecipazione
- Autorizzazione per l’occupazione delle aree». L‘assegnazione dei posteggi è di esclusiva e autonoma competenza dell’Organizzatore. Eventuali richieste particolari formulate dall’Espositore all‘atto della presentazione della Domanda di Partecipazione si intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l’Organizzatore né possono in alcun modo condizionare la Domanda di Partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Le aree assegnate vengono messe a disposizione dei partecipanti almeno un giorno prima della data di apertura della Manifestazione e devono essere occupate entro le ore 8.30 di venerdì 14 ottobre 2022, oltre tale giorno e orario le aree ancora libere potranno essere riassegnate ad altri richiedenti senza che questo comporti il rimborso delle quote di partecipazione versate.
Art. 19 - Per prendere possesso delle aree assegnate il partecipante deve essere in regola con i pagamenti e munito dell’apposita «Autorizzazione» che viene rimessa dall’Organizzatore contenente tutte le indicazioni relative alle aree assegnate.
Art. 20 - L’Organizzatore si riserva la facoltà di variare o sopprimere determinati Gruppi merceologici, di cambiare o di ridurre in qualsiasi momento e quindi anche dopo l’invio della «Conferma di partecipazione - Autorizzazione per l’occupazione delle aree» come pure nel corso della manifestazione, le aree già concesse, apportando alle stesse qualsiasi modifica che si rendesse necessaria, nonché di spostarle senza che ciò comporti il diritto per gli espositori alla rinuncia o al risarcimento di qualsiasi natura.
Art. 21 - In caso di variazioni dell’ubicazione o di riduzione delle aree, decise dall’Organizzatore, sarà soltanto provveduto all’eventuale conguaglio dell’importo dovuto; lo spazio assegnato sarà arrotondato al metro superiore.
ESPOSIZIONE CAMPIONI - ALLESTIMENTO AREE - PULIZIA
Art. 22 - Il partecipante è tenuto ad esporre per tutta la durata della rassegna, soli prodotti precisati nella domanda di partecipazione. L’allestimento delle aree e l’esposizione dei campioni devono essere completati dodici ore prima dell’apertura. Ulteriori sistemazioni di campioni
potranno essere eseguite in via eccezionale soltanto fra la chiusura serale e l’apertura mattutina di ogni giorno, previa autorizzazione dell’Organizzatore. Art. 23 -Per l’allestimento dello stand si segnala altezza massima raggiungibile: mt 2,40 dal suolo, eventuali deroghe solo su richiesta.
Art. 24 - I partecipanti devono provvedere giornalmente alla pulizia delle aree assegnate, servendosi del proprio personale o delle imprese di pulizia autorizzate dall’Organizzatore. Qualora la pulizia non venisse eseguita giornalmente e in forma accurata l’Organizzatore provvederà col proprio personale, addebitando la relativa spesa al partecipante. I partecipanti sono tassativamente tenuti all‘osservanza delle normative antincendio sulla sicurezza e delle disposizioni in materia che potranno essere emanate da
G.L Events S.p.a. anche separatamente dal presente regolamento. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro delle ditte espositrici o fornitrici di servizi s‘impegna: ’
• a fornire le opportune istruzioni in merito ai rischi presenti ai propri dipendenti e a quelli delle aziende chiamate ad intervenire nel proprio spazio;
• a verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi che eventualmente chiamerà ad operare all’interno del proprio spazio;
in particolare dichiara di conoscere le problematiche e/o prescrizioni riguardanti gli aspetti impiantistici, gli aspetti tecnici specifici, sugli accessi, sulla viabilità e logistica all‘interno del Lingotto, le disposizioni in caso di incendio o di situazione di pericolo. Il Lingotto è dotato di un servizio di vigilanza e impianto antincendio. Pertanto all‘instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data tempestiva comunicazione al servizio antincendio. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo quanto sopra descritto, ogni titolare o responsabile dovrà curare che ogni lavoratore mantenga la calma e segua le eventuali istruzioni del personale preposto.
Nel caso venga impartito l‘ordine di evacuazione, ogni lavoratore deve evitare di correre o di strillare, non deve servirsi degli ascensori e/o montacarichi, deve dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine.
DIVIETI
Art. 25 - Ai partecipanti è vietato:
a) cedere, scambiare - anche a titolo gratuito - le aree avute in assegnazione;
b) occupare una superficie maggiore di quella assegnata o superare in altezza le misure stabilite dall’Organizzatore per i vari tipi di aree;
c) immagazzinare imballi o altro materiale non destinato all’esposizione nelle aree assegnate nelle adiacenze in essere e comunque nel recinto del Lingotto.
d) esporre prodotti non indicati nella domanda di partecipazione; esporre, reperti falsi o illegali;
f) esporre cartelli o insegne al di fuori delle aree assegnate oppure in luogo o posizione diversi da quelli stabiliti dall’Organizzatore;
g) effettuare qualsiasi forma di pubblicità;
h) usare richiami ad alta voce o altre forme di pubblicità che per la loro sostanza ed esteriorità possano andare contro leggi o regolamenti ovvero costituire termine di diretto raffronto con altri partecipanti o possano comunque recare ad essi disturbo o danno nonché la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi; la propaganda ed i giudizi che possano suonare a critica o offesa a istituzioni politiche o sociali del nostro e di altri Paesi;
i) detenere od utilizzare bombole o altri recipienti a gas di qualsiasi tipo, ovvero riempire o conservare serbatoi, caldaie o altri recipienti riempiti di carburanti o combustibili per il funzionamento di macchine, salvo autorizzazione scritta dell’Organizzatore;
j) mettere in azione macchine senza l’autorizzazione scritta dell’Organizzatore;
k) effettuare prove, dimostrazioni, operazioni che possano compromettere la sicurezza di persone o cose, ovvero siano suscettibili di disturbare, irritare, arrecare danno, pericolo o che comunque a giudizio delle Autorità preposte alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, vengano considerate pericolose;
l) accendere fuochi, introdurre materie esplosive, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia;
m) coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore fissate per la visita del pubblico;
n) lasciare incustodite o in stato di abbandono le aree;
o) permanere nel Lingotto durante le ore di chiusura;
p) circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere fuori dalle aree assegnate;
q) adibire a trasporto, spedizione, carico o scarico delle merci, lavori di allestimento, impianti a derivazioni di servizi tecnici e pulizia, persone o ditte non autorizzate dall’Organizzatore a meno che non si tratti di dipendenti del partecipante;
r) rivendere oppure prestare a terzi tessere di ingresso;
s) smontare gli allestimenti o fare uscire materiali e campioni prima dell’orario di chiusura della Manifestazione;
t) colorare le pareti e il pavimento dei posteggi, dipingere scritte o insegne direttamente sui muri e sui pannelli; affiggere sui medesimi chiodi o altri attrezzi; esporre manifesti di carta a meno che non siano montati su appositi pannelli incorniciati.
Art. 26 - Ai trasgressori l’Organizzatore si riserva di:
a) richiedere il risarcimento dei danni arrecati direttamente o indirettamente a persone e cose dell’Organizzatore e a terzi;
b) ritirare la tessera di libero ingresso;
c) applicare una penale non inferiore alla quota globale pagata per i posteggi;
d) imporre la chiusura temporanea delle aree senza che il partecipante possa pretendere alcun risarcimento di sorta;
e) far sgomberare le aree e cederle a terzi, senza riconoscere alcun rimborso delle somme versate e senza che il partecipante possa avanzare reclami per danni.
ORARI - INGRESSI - BIGLIETTI - TESSERE
Art. 27 - Il Padiglione 1 del Lingotto rimane aperto secondo quanto disposto dall’Organizzatore, che stabilisce gli orari, sia per gli espositori che per i
visitatori. L’Organizzatore si riserva anche la facoltà di applicare orari diversi a seconda delle esigenze.
Art. 28 - Per entrare nel Lingotto deve essere esibito al personale di controllo, il biglietto d’ingresso o la tessera personale. L’Organizzatore si riserva di modificare a suo insindacabile giudizio, le condizioni, gli orari e le modalità di ingresso alla struttura.
Art. 29 - L’Organizzatore mette a disposizione di ogni singolo partecipante un numero di tessere di libero ingresso proporzionalmente alla superficie e secondo la seguente tabella:
Tavoli
• fino a 3 Tavoli n. 2 tessere
• da 4 a 6 Tavoli n. 2 tessere
• oltre 6 Tavoli n. 2 tessere Stand
• fino a 16 m2 n. 2 tessere
• da 16 a 28 m2 n. 2 tessere
• oltre 28 m2 n. 2 tessere
L’Organizzazione non provvederà alla consegna delle tessere qualora risultasse che il partecipante non è in regola con i pagamenti.
Art. 30 - Le tessere ed i permessi vengono consegnati ai partecipanti, ai fornitori autorizzati e agli addetti ai servizi. Su tutti incombe l’obbligo di provvedere subito a trascrivere sulle tessere stesse il cognome e il nome delle persone che dovranno farne uso nel corso della Manifestazione.
SERVIZI TECNICI
Art. 31 - L’Organizzatore e G.L. Events S.p.a. nei limiti degli impianti a sua disposizione provvede, dietro pagamento e secondo le tariffe note, alla fornitura dell’energia elettrica e dei servizi aggiuntivi previsti in base alle richieste avanzate dal partecipante (almeno 60 giorni prima dell’apertura) sugli appositi moduli forniti dall’Organizzatore o da G.L. Events S.p.a.; la richiesta è a tutti gli effetti impegnativa per il partecipante. In caso di ritardata richiesta l’Organizzatore e G.L. Events non si ritengono impegnati a fornire i servizi richiesti. Per tali forniture l’Organizzatore si limita a trasmettere le prestazioni, le garanzie e i rischi ad esso conferiti dai rispettivi Enti fornitori. Per quanto riguarda le lampade e gli impianti di illuminazione è fatto obbligo l’uso di led, neon o comunque fonti a basso consumo energetico e il partecipante è tenuto:
a) a sottoporli, prima della messa in funzione, al collaudo dell’Organizzatore o di G.L. Events;
b) installare, a propria cura e spesa, tutte le apparecchiature prescritte dalle norme di legge ed altre per la salvaguardia della sicurezza di persone o cose. Qualora nell’area assegnata al partecipante non esistessero i servizi tecnici dallo stesso richiesti potranno essere eseguite, sempre che non lo vietino particolari ragioni di carattere tecnico, delle derivazioni dalle linee normali da parte del personale dipendente dall’Organizzatore e da G.L. Events S.p.a., restando a carico del partecipante le relative spese.
Art. 32 - Il pagamento dei servizi forniti dall’Organizzatore e da G.L. Events
S.p.a. dovrà essere effettuato dal partecipante all’atto della richiesta ed in ogni caso prima della uscita dei materiali dal Lingotto.
Art. 33 - Eventuali abusi ed inosservanze nel fruire dei servizi tecnici:
a) autorizzano l’Organizzatore e G.L. Events S.p.a. a sospendere la fornitura dei servizi stessi, salvo sempre il diritto da parte dell’Organizzatore e di G.L. Events S.p.a. alla riscossione di quanto dovuto per la fornitura stessa;
b) implicano in caso di sinistro, il pagamento da parte del partecipante dei danni arrecati a persone e cose dell’Organizzatore e di G.L. Events o di terzi;
c) espongono lo stesso partecipante alle responsabilità e penalità conseguenti.
RIPRESE FOTOGRAFICHE
Art. 34 - Per riprese cinematografiche, fotografiche e relative riproduzioni si trovano a disposizione dei partecipanti uno o più fotografi autorizzati dall’Organizzatore. L’Organizzatore si riserva la facoltà di riprendere o far riprendere vedute di insieme o di dettaglio - interne ed esterne - e anche di eseguire o permetterne la vendita.
PUBBLICITÀ
Art. 35 - Ogni forma di propaganda o di pubblicità nel perimetro del Lingotto è regolata dalla G.L. Events S.p.a. mentre all'esterno nelle strade e spazi adiacenti è severamente vietata. La pubblicità, unicamente per la propria ditta, può essere svolta dal partecipante solamente nell’ambito della propria area salvo i divieti previsti dall’art. 25. Particolari necessità tecniche, esigenze di servizio od altro potranno far spostare o eliminare installazioni pubblicitarie o altre forme di pubblicità: in ogni caso nessun diritto di rivalsa è riconosciuto al partecipante.
Art. 36 - Nelle distribuzioni di opuscoli stampati, volantini ecc. è vietato l’uso di disegni, titoli scritti o grafici in antagonismo con diritti dell’Organizzatore, che rivendica come sua proprietà esclusiva - oltre che i suoi distintivi - anche le denominazioni delle manifestazioni da esso organizzate con tutte le modifiche, abbreviazioni, semplificazioni, sigle e marchi. L’esposizione di banner pubblicitari e distribuzione di materiale propagandistico di altre manifestazioni deve essere preventivamente richiesto all’Organizzazione ed autorizzato dallo stesso. Nel caso di inosservanza dell’Art. 36 il materiale esposto verrà rimosso e portato in discarica.
Art. 37 - SIAE - In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181/bis della stessa legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.
CATALOGO UFFICIALE
Art. 38 - L’Organizzatore provvede, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso il partecipante, all’attivazione del catalogo ufficiale on- line e alla stampa e diffusione del Catalogo Ufficiale, che comprende tutte le
indicazioni relative alle adesioni pervenute ed accettate sino a 30 giorni prima dell’inizio della rassegna. Per ottenere l’inserzione il partecipante deve compilare l’apposito modulo e farlo pervenire all’Organizzatore almeno 30 giorni prima dell’inaugurazione. L’Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità circa la data di pubblicazione del Catalogo Guida e per quanto concerne errate compilazioni da parte del partecipante o per errori tipografici o di impaginazione. Su autorizzazione dell’Organizzatore e previa accordi, per quanto riguarda il canone, i partecipanti possono aggiungere altre indicazioni di carattere tecnico-pubblicitario.
ALTOPARLANTI E TRASMISSIONI SONORE
Art. 39 - Non sono consentite, nell’ambito del proprio spazio, le trasmissioni sonore, compreso l’uso di radioricevitori e di apparecchi televisivi. G.L. Events S.p.a. potrà utilizzare gli altoparlanti installati nel Padiglione 1 del Lingotto per comunicazioni ufficiali o in caso di emergenza.
DANNI - ASSICURAZIONI - VIGILANZA
Art. 40 - Il partecipante è responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dall’installazione di impianti elettrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze. Anche per effetto di quanto sopra, il partecipante è obbligato ad avere idonee coperture assicurative per R.C.T. e All Risks. L’Organizzatore e G.L. Events
S.p.a. e loro collaboratori e dipendenti non rispondono dei danni che possono subire persone o cose nel recinto della mostra. Il partecipante è obbligato a sottoscrivere apposita copertura assicurativa ALL RISK sulle merci, sollevando l’Organizzatore e G.L. Events S.p.a. e loro collaboratori e dipendenti da ogni responsabilità.
Art. 41 - L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni o pregiudizi arrecati a persone o cose da chiunque o comunque provocati. In conseguenza non vengono risarciti i danni derivati da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, blackout, irruzioni di acqua, pioggia o altre cause.
Art. 42 - L’Organizzatore provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna ma declina ogni responsabilità al riguardo per furti e rapine sia all’interno della struttura che all’esterno.
SGOMBERO AREE - USCITA MATERIALI - RICONSEGNE - RECUPERO CREDITI
Art. 43 - Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione, può aver inizio solo dopo la chiusura della Manifestazione, dal giorno e dall’ora stabiliti dall’Organizzatore, in difetto di ciò l’Organizzatore può procedere senz’altro allo sgombero stesso e a traslocare altrove quanto di pertinenza del partecipante, naturalmente a spese dello stesso, con facoltà per l’Organizzatore di abbattere porte e serrature, senza pregiudizio dei danni, a garanzia dei quali e delle spese, l’Organizzatore si riserva il diritto di ritenzione su quanto esistente nel recinto del quartiere fieristico. Trascorsi 10 giorni senza che venga provveduto al ritiro, i prodotti non deperibili e i ma- teriali di cui sopra possono essere venduti. Il ricavo dei prodotti e dei materiali venduti, detratte le spese, sarà tenuto a disposizione dell’interessato presso l’Organizzatore. Non provvedendo al ritiro, entro due mesi, della somma di cui sopra, questa sarà incamerata dall’Organizzatore. Per i materiali comunque rimasti nel quartiere fieristico l’Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per furti e danni arrecati ai medesimi. Art. 44 - È consentita, solo in via eccezionale e su motivata domanda scritta, l’uscita nel corso della rassegna, di campioni esposti o di qualsiasi tipo di materiali, dietro rilascio di speciale «Permesso di uscita» da parte dell’Organizzatore. L’uscita a fine Manifestazione dei prodotti esposti e di ogni altra merce, è sottoposta al rilascio di un «Permesso di uscita» e alle norme che verranno all’uopo emanate. Non si procederà al rilascio, del
«Permesso di uscita» a quei partecipanti che non avranno in precedenza regolato ogni loro rapporto amministrativo o pendenza con l’Organizzatore e
G.L. Events S.p.a. Il materiale esposto costituisce un titolo di garanzia a favore dell’Organizzatore sino all’estinzione totale dei suoi diritti, anche nei casi in cui il medesimo risulti passato in magazzino.
Art. 45 - È fatto obbligo al partecipante di riconsegnare le aree nello stato in cui le ha ricevute; a suo carico restano l’esecuzione dei lavori di ripristino e la constatazione dello stato di riconsegna. Le spese di ripristino sono a carico degli Espositori, che sono anche responsabili dell’osservanza delle speciali norme per l’uso delle strutture e degli impianti tecnici. È assolutamente vietato manomettere, modificare o rimuovere le strutture di allestimento. La non osservanza di queste disposizioni comporta per gli Espositori inadempienti l’addebito di tutte le spese di ripristino delle strutture e l’eventuale esclusione dalle edizioni successive della manifestazione. Ogni alterazione o danno autorizza l’Organizzatore a esercitare un diritto di privilegio su quanto è contenuto e allestisce l’area, a chiunque appartenga, con ritenzione delle cose e prelazione sul prezzo, e sempre con il potere di esercitare tali diritti nella misura che sarà indicata da un consulente giudiziario ai sensi dell’art. 696 del Codice di Procedura Civile. Uguale diritto viene riconosciuto all’Organizzatore per il recupero di ogni specie di credito verso il partecipante, applicandosi il privilegio di cui all’art. 2764 del Codice Civile.
FORNITORI AUTORIZZATI - SERVIZI AUSILIARI
Art. 46 - Per i lavori di allestimento di qualsiasi genere, per la fornitura di servizi e il noleggio di materiali, l’Organizzatore si riserva di conferire a un certo numero di ditte la nomina a «Fornitore Autorizzato». L’Organizzatore provvede a comunicare tempestivamente ai partecipanti gli indirizzi dei Fornitori Autorizzati e le condizioni di massima fissate per le loro prestazioni. I partecipanti possono servirsi per i lavori inerenti all’allestimento delle loro aree di ditte di loro fiducia, a condizione che le stesse e i loro dipendenti siano anche di gradimento dell’Organizzatore. Non è consentito l’utilizzo di strutture proprie quando analoghe strutture possono essere fornite dall’organizzazione.
Art. 47 - I posti di ristoro, bar, mescite, botteghe di vendita ecc. sono tenuti a
vendere solo i prodotti di ditte partecipanti, ad osservare le norme del presente Regolamento ad applicare quelle clausole e condizioni risultanti da norme particolari ivi comprese le tariffe per le consumazioni da parte del pubblico che l’Organizzatore si riserva di fissare. L’inosservanza delle norme impartite dall’Organizzatore e dalle speciali disposizioni di legge e sanitarie al riguardo comporta l’immediata chiusura dell’esercizio.
Art. 48 - L’Organizzatore si riserva la facoltà di appaltare qualsiasi servizio a terzi emanando al riguardo le relative norme. Per i servizi dati in appalto e per tutti i lavori eseguiti dai fornitori, G.L. Events S.p.a. e l’Organizzatore declinano ogni responsabilità.
ESTRATTI CONTO – PERMESSI D’USCITA
Art. 49 - Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della manifestazione, l’Organizzatore provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti. L’estratto conto viene consegnato direttamente all’espositore. All’atto del pagamento dell’estratto conto presso lo sportello bancario funzionante nell’ambito della Manifestazione, saranno convalidati i “permessi d’uscita” che - debitamente compilati - dovranno essere presentati alle guardie di sorveglianza ai cancelli per l’uscita dal quartiere fieristico. Presso gli uffici della segreteria dovrà essere saldata l’area. Per ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre e presentare un singolo “permesso d’uscita”.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 50 - Nel caso in cui la manifestazione per motivi imprevisti o per una ragione di qualsiasi natura, non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intendono automaticamente annullate e gli importi versati - deduzione fatta delle spese sostenute e degli impegni assunti - saranno ripartiti fra i partecipanti «pro-rata». Nel caso in cui la manifestazione, dopo l’avvenuta apertura, dovesse venir sospesa a causa di eventuali imprevisti, l’Organizzatore non è tenuto a restituire le quote di partecipazione incassate. Nei casi di cui sopra resta escluso che i partecipanti per esplicita convenzione possono ricorrere contro l’Organizzatore, a qualsiasi titolo o causa.
Art. 51 - L’Organizzatore si riserva di stabilire le norme e disposizioni complementari che di volta in volta venissero giudicate necessarie a meglio regolare tutto l’andamento della rassegna, anche in deroga al presente Regolamento Generale. Tali norme verranno portate a conoscenza dei partecipanti a mezzo fax o e-mail. Per l’organizzazione di Manifestazioni e mostre speciali, l’Organizzatore si riserva di stabilire apposite disposizioni. Tutte le norme predette avranno valore pari a quella del presente Rego- lamento e la loro osservanza è obbligatoria. La inosservanza o la violazione delle clausole di questo Regolamento e delle norme e disposizioni successivamente emanate, dà luogo alla decadenza della conferma di partecipazione e alla chiusura immediata, temporanea o definitiva delle aree, senza alcun rimborso delle quote pagate e senza alcun indennizzo, salvo penali da stabilire e responsabilità relative. L’Organizzatore ha il diritto di espellere immediatamente dal padiglione chiunque violasse le disposizioni del presente Regolamento e tutte le norme successivamente emanate e di perseguire lo stesso in via legale per danni materiali e morali per qualsiasi titolo apportati per iscritto a mezzo di lettera raccomandata indirizzata all’Organizzatore, entro il giorno di chiusura delle manifestazioni. Le decisioni che l’Organizzatore prenderà in merito saranno definitive e inappellabili.
Art. 52 - Sono validi solo gli impegni assunti da legali rappresentanti dell’Organizzatore.
Art. 53 - Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Bologna. Art. 54 - Ai sensi dell’art. 13 (D.LGS 196/03) la informiamo che Bologna Mineral Service srl, titolare del trattamento con sede a Castenaso (BO), in xxx Xxxxxx 00, garantisce che i dati, da Voi fornitici attraverso l’iscrizione alla fiera EuromineralExpo in qualità di espositori, verranno comunicati a terzi, a
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Per accettazione e presa visione del Regolamento - Condizioni Generali di Partecipazione a EuromineralExpo.
Il legale rappresentante della Ditta
(Timbro e firma)