CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Scudo Speciale Agricoltore
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DEI RISCHI INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITÀ CIVILE
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
INDICE
NOTA INFORMATIVA
A Informazioni relative all’Impresa ......................... pag. 2 di 14
B. Informazioni sul Contratto .............................. pag. 3 di 14
C. Informazioni sulle procedure liquidative e i reclami ......... pag. 8 di 14 Glossario pag. 11 di 14
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE .......................... pag. 2 di 31
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
SEZIONE 1 - BENI ASSICURATI ............................. pag. 3 di 31
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE .......................... pag. 5 di 31 ESCLUSIONI pag. 11 di 31
CONDIZIONI PARTICOLARI ................................ pag. 12 di 31
FURTO E RISCHI ACCESSORI
SEZIONE 2 - BENI ASSICURATI ............................. pag. 14 di 31
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE........................... pag. 14 di 31
SISTEMI DI PROTEZIONE .................................. pag. 15 di 31
ESCLUSIONI............................................. pag. 17 di 31 CONDIZIONI PARTICOLARI ............................... pag. 17 di 31 RESPONSABILITÀ CIVILE
SEZIONE 3 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ............... pag. 19 di 31 ESCLUSIONI............................................. pag. 21 di 31 CONDIZIONI PARTICOLARI ............................... pag. 23 di 31
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI ........................ pag. 26 di 31 INDICIZZAZIONE ........................................ pag. 30 di 31 APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE ........................... pag. 31 di 31
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/10/2015.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’Art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della copertura, nullità, decadenze, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato anche nelle Condizioni di Assicurazione come indicati nel Glossario.
! Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni relative all’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, il contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
! Avvertenza:
Le parti possono disdettare il contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Si rinvia all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di det- taglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Scudo Speciale Agricoltore ha lo scopo di tenere indenne l’Assicurato dalle conse- guenze dannose connesse ai rischi incendio, furto e responsabilità civile, in relazione all’attività di proprietario conduttore, conduttore non proprietario o proprietario non conduttore dell’Azienda Agricola, così come dichiarato in Polizza.
La copertura assicurativa offerta, comprende una delle garanzie, sinteticamente descritte di seguito:
Sezione I: Incendio e Rischi Accessori
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, per gli eventi di seguito indicati:
- Incendio
- Esplosione
- Fulmine
- Implosione
- Scoppio
- Fenomeno elettrico
- Acqua condotta
- Spese di ricerca e ripristino
- Fumo – gas – vapori
- Caduta di aeromobili
- Caduta di ascensori
- Caduta di meteoriti
- Onda sonica
- Guasto o rottura di impianti automatici di estinzione
- Ricorso Terzi
- Rischio Locativo
- Eventi atmosferici
- Atti vandalici ed altri eventi socio-politici
- Asfissia e folgorazione bestiame
- Prodotti in refrigerazione
- Mancata disponibilità
- Perdita delle pigioni
- Spese per la rimozione
- Spese per demolire
- Spese di urbanizzazione
- Spese di ammortamento
- Onorari dei periti e consulenti
- Archivi e documenti
- Smassamento
– Condizioni particolari (sempre operanti) art. 13
X. Xxxxxx a nuovo
B. Selling Price
C. Deroga alla regola proporzionale (ininfluente per le partite assicurate a P.R.A.)
D. Rinuncia alla rivalsa
X. Xxxxx fede
F. Anticipo indennizzi
– Condizioni particolari (operanti solo se richiamate nel frontespizio di Polizza) art. 14
X. Xxxxxxxx su coperture deboli
H. Fermentazione Anormale del foraggio
! Avvertenza:
La Sezione I è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclu- sioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 11, 12, 13, 14 delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
La Sezione I prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’at- tenzione sul contenuto degli articoli 11, 13, 14 delle Condizioni di Assi- curazione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzio- namento delle franchigie e dei massimali:
Somma Assicurata | € 50.000,00 |
Valore effettivo delle Cose al momento del Sinistro | € 60.000,00 |
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 10% Somma Assicurata | € 5.000,00 |
Franchigia | € 155,00 |
Danno liquidabile | € 4.845,00 |
Sezione II: Furto e Rischi Accessori
È assicurato l’Indennizzo per la perdita del Contenuto, posto nei locali dell’eser- cizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva in conseguenza di:
- Furto
- Rapina
- Portavalori
– Condizioni Particolari (sempre operanti) art. 18
X. Xxxxx con presenza
B. Chiusura insufficiente
C. Beni presso terzi
D. Archivi di documenti e registri
X. Xxxxxxx dell’Indennizzo
F. Bestiame all’aperto
X. Xxxxxxxxxxx somme assicurate e reintegro
H. Furto con veicoli
I. Locali incustoditi
L. Scoperto massimo
! Avvertenza:
La Sezione II è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclu- sioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’In- dennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 16, 17, 18 delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
La Sezione II prevede franchigie, scoperti e massimali.
Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzio- namento dei massimali:
Somma Assicurata | € 50.000,00 |
Valore effettivo delle Cose al momento del Sinistro | € 60.000,00 |
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 20% Somma Assicurata | € 10.000,00 |
Danno liquidabile | € 10.000,00 |
Sezione III: Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O)
L’Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla sua attività di proprietario conduttore, conduttore non proprietario o proprietario non conduttore, dell’Azienda Agricola.
– L’Assicurazione vale per i rischi inerenti:
1. se proprietario conduttore di Azienda Agricola
2. se conduttore non proprietario di Azienda Agricola
3. se proprietario non conduttore di Azienda Agricola
– Condizioni Particolari (sempre operanti) art. 22
A. R.C. Capofamiglia
B. Rivalsa INPS
C. Validità territoriale
D. Smercio
E. RC personale dei dipendenti
F. Danni da incendio
X. Xxxxx ai mezzi sotto carico e scarico
H. Danni da inquinamento
I. Assistenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso
– Condizioni Particolari (operanti solo se espressamente) art. 23
L. Agriturismo
X.Xxxxx da interruzioni o sospensioni di attività
N. Stazioni di monta per conto altrui
O. Uso per conto terzi di macchine agricole
! Avvertenza:
La Sezione III è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclu- sioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’In- dennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 19, 20, 21 delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza:
La Sezione III prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’at- tenzione sul contenuto degli articoli 19, 20, 21 delle Condizioni di Assi- curazione.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio-Nullità
! Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, re- lativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo non- ché la cessazione del contratto di Assicurazione (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione)
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del di- ritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del Rischio:
- modifiche ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti le Cose assicurate;
- eliminazione o sospensione di impianti automatici di allarme antifurto e di protezione antirapina dichiarati dal Contraente o dall’Assicurato.
6. Premi
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è sta- bilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il Contratto di Assicurazione, salvo diversa pattuizione, è stipulato con fraziona- mento annuale.
E’ consentito il frazionamento semestrale, con oneri aggiuntivi pari al 4%, a con- dizione che il Premio annuo non sia inferiore a € 150,00.
Modalità di pagamento: il pagamento del Premio può avvenire nei limiti di legge con i seguenti mezzi di pagamento:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa oppure all’Intermediario;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di paga- mento elettronico, che abbiano come Beneficiario l’Impresa o l’Intermediario;
3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa an- tiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 ed assicurativa ex Art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
7. Rivalse
! Avvertenza:
Si rimanda a quanto prevede l’articolo 1916 de Codice Civile.
8. Diritto di recesso
! Avvertenza:
Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l’Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di Sinistro. Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successi- va annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile).
Il diritto dell’Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno.
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in
cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di Xxxxxxxx, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di Assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 24 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di Assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%.
Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
! Avvertenza:
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso, con lettera raccoman- data alla Direzione dell’Impresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circo- stanze dell’evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 24, 25, 27, 29, 33, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
13. Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono pre- senti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incomple- ta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata os- servanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;
dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi man- canti.
Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo diretta- mente all’IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
14. Arbitrato
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all’entità del danno, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nomina- to a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per ogni altra controversia relativa all’interpretazione, la validità e l’efficacia del presente contratto di Assicurazione.
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assi- curazione.
Assicurazione il contratto di Assicurazione.
Azienda Agricola complesso di fondi agricoli, anche fra loro sepa-
rati, in proprietà e/o conduzione ad Imprendito- re Agricolo, impiegati con tutti gli enti annessi quali: fabbricati e relativi contenuti, scorte e prodotti, macchine agricole, attrezzature ed impianti per l’esercizio di attività, con gestione economica unica ed autonoma, atta a produr- re reddito agrario, ai sensi del DPR n. 597 del 29.9.73, agli effetti delle Imposte Dirette.
Contraente il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Cassaforte o Armadio Corazzato qualsiasi contenitore definito Cassaforte o
Xxxxxxx Xxxxxxxxx dal costruttore. I conteni- tori predisposti per essere incassati nel muro devono avere sul corpo dei di spositivi (ali o zanche) che, una volta incassati e cementati, rendono impossibile lo sfilamento dal muro senza demolizione del medesimo. Il conteni- tore non murato e di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente anco rato al pavi- mento o alla parete.
Cose (per la sezione di Responsabilità Civile) sia gli oggetti materiali che gli animali.
Cumulo Foraggi quantitativo di foraggio ammassato.
I quantitativi posti:
– all’aperto, ad una distanza fra loro inferiore a 10 metri;
– sottotetto, ma non separati da Muro Pieno o Porta Morta;
si considerano facenti parte di un unico cumulo.
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche se in piccole quantità:
a. a contatto con l’aria o con l’acqua, a condi-
zioni normali, danno luogo ad esplosione;
b. per azione meccanica o termica esplodono; e in ogni caso gli Esplodenti considerati tali dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Fabbricato (Classificazione): classe 1. Fabbricato con strutture portanti verti-
cali, orizzontali e del Tetto in cemento armato; pareti esterne e copertura del Tetto in laterizi o conglomerati artificiali; coibentazioni Incom- bustibili o assenti. Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici;
classe 2. Fabbricato interamente costruito e coperto in materiali Incombustibili con coiben- tazioni Incombustibili o assenti. Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è ammessa presenza di materiali combustibili per non oltre 10% delle rispettive superfici;
classe 3. Fabbricato costruito con:
– strutture portanti verticali, pareti esterne e co- pertura del Tetto in materiali incombu stibili;
– strutture portanti del Tetto e solai in materia- li combustibili;
– coibentazioni e rivestimenti in materiali com- bustibili, esclusa materia plastica espansa o alveolare.
Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.
Fermentazione Anormale processo fermentativo anomalo del foraggio
che determina alterazioni, modificazioni bro- matologiche ed organolettiche tali da non per- mettere l’utilizzo al quale è destinato.
Franchigia importo prestabilito per ogni Sinistro che l’Assi- curato tiene a suo carico.
Impianto di Allarme Impianto di Allarme antifurto installato da ditta
registrata presso l’IMQ, con rilascio del certifi- cato di installazione e collaudo IMQ.
Imprenditore Xxxxxxxx chi esercita un attività volta alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano con- nesse le attività dirette alla trasformazione o
all’alienazione dei prodotti agricoli, quando ri- entrano nell’esercizio normale dell’agricoltura (art. 2135 Codice Civile).
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Incombustibili prodotti e sostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Espe- rienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Infiammabili a. gas combustibili;
b. sostanze e prodotti non esplosivi con pun- to di Infiammabilità inferiore a 55° C ad ec- cezione delle soluzioni idroalcoliche di gra- dazione non superiore a 35° centesi mali;
c. sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas com- bustibili.
II punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 – allegato V.
Mezzi di Custodia si intendono tali: gli armadi corazzati, le casse- forti murate e ancorate, le casseforti di peso su- periore a Kg. 200.
Muro Pieno muro senza aperture, di spessore non inferiore a
(per preziosi, denaro e valori)
13 cm, elevato da terra a Tetto, costruito in ma- teriali Incombustibili. Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti inte- ramente metallici o rivestiti di metallo, privi di luci.
Polizza il documento che prova l’Assicurazione.
Porta Morta passaggio coperto fra l’abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per iI ricovero di macchine agricole escluso il depo- sito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (P.R.A.) forma di Assicurazione per la quale l’Impresa,
prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino a concorrenza della som- ma assicurata, senza appli cazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’en- tità dei danni che possono derivarne.
Xxxxxx il furto strappando le Cose di mano o di dosso alla persona.
Scoperto percentuale della somma indennizzabile a ter- mini di Polizza che l’Assicurato tiene a suo cari- co per ciascun Sinistro. Nel caso di Assicurazio- ne presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di Assicurazione, senza tenere conto dello Scoper- to, che verrà detratto successivamente dall’im- porto così calcolato.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Solaio complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
Terrorismo qualsiasi azione posta in essere o semplice- mente minacciata da una o più persone e di- retta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.
Tetto l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
Il rappresentante legale
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Pre- mio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente o l’Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del paga- mento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogn aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del di ritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 6 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° (sessan-
tesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente o l’Impresa possono recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione.
L’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 8 - Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, da formularsi mediante lettera raccomandata spedi- ta almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 9 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Omissis
SEZIONE 1: INCENDIO E RISCHI ACCESSORI BENI ASSICURATI
Bestiame
Animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli, il tutto ovunque posto sui fondi agricoli, sui pascoli (compreso l’alpeggio) e sulle strade che ivi conducono, su fiere e mercati e durante i trasferimenti su veicoli di proprietà e/o in uso all’azienda.
Contenuto dell’abitazione e dell’ufficio
Mobilio, arredamento (compresi quadri e oggetti d’arte), oggetti di vestiario ed indumenti in genere e tutto quanto serve per uso di casa e personale, arre- damento e attrezzatura dell’ufficio, il tutto anche se posto occasionalmente all’aperto, purché nelle immediate vicinanze dei fabbricati.
Fabbricato
L’intera costruzione edile, relative pertinenze, pavimentazioni all’aperto, im- pianti, in stallazioni e, convenzionalmente: silos in muratura, antenne, tin-
teggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. In caso di Assicurazione di porzione di Fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del Fabbricato stesso ad es sa spettante.
Sono sempre esclusi:
– i fabbricati inattivi, in stato di abbandono o in rovina;
– le serre;
– le tubazioni e gli impianti a vista o interrati.
Foraggi
Fieno e, in genere, qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all’alimen tazione del bestiame, compresa la paglia.
Granaglie sullo stelo
Frumento, orzo, avena, segale, riso, mais e cereali in genere per la produzione di gra nella, anche nel corso della trebbiatura, sul campo e durante il trasporto entro i confini dell’azienda.
Macchine agricole ed at trezzature
Macchine e macchinari (se non già coperti da propria Assicurazione), attrez- zi ed attrezzature di tipo agricolo, in proprietà e/o uso all’azienda (compre- si ruotabili di ogni tipo, finimenti, pezzi di ricambio e accessori) contenitori superiori a 100 litri, impianti ed attrezzature necessari alla conduzione dei fondi (silos non compresi nella definizione di “Fabbricato”, essiccatoi mobili, attrezzatura per lo stoccaggio e la conservazione di prodotti, attrezzatura an- che automatizzata di stalla e di mungitura, ecc.), macchinari ed attrezzature dei reparti sussidiari ed accessori ad uso esclusivo dell’azienda e quan t’altro serve per la conduzione e la ordinaria manutenzione dell’azienda. Relativa- mente alle macchine agricole e ruotabili in genere, la garanzia è operante ovunque essi si trovino, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Scorte e prodotti
Derrate agricole, cereali trebbiati, semi in genere, vini, olii, prodotti vari d’uso alimentare, mangimi e foraggi diversi da quelli definiti alla voce “fo- raggi”, diserbanti, anticritto gamici, fertilizzanti, carburanti, combustibili, legnami in genere, Infiammabili (vedi definizioni) sino a 50 Kg., imballaggi e contenitori inferiori a 100 litri; globalmente tutto ciò che viene prodotto e conservato nell’ambito dell’azienda (di origine vegetale o animale) e tutto ciò che serve ad esercitare l’attività agricola e che non sia compreso nelle altre definizioni. Il tutto posto sottotetto o contenuto negli impianti (silos, essiccatoi, ecc.) secondo destinazione oppure temporaneamente all’aperto in attesa delle operazioni di carico/scarico.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 11 - Rischi assicurati
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai “beni assicurati”, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:
Xxxxx Xxxxxxx
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato foco- lare, che può autoestendersi e propagarsi, compresi i guasti da chiunque ragionevolmente commessi allo scopo di impedire o limitare l’incendio.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.
Fulmine
Per sua azione diretta, anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma,
ma con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Sono esclusi i danni alla macchina o all’impian- to nel quale si sia verifi cata l’implosione se l’evento è stato determinato da usura, corrosione o difetto di materiale. Restano esclusi in ogni caso i danni da gelo.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di flu- idi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del “colpo d’ariete” sono parificati a scoppio. Sono esclusi i danni alla macchina o all’impianto nel quale si sia verifi cato lo scoppio se l’evento è stato determinato da usura, corrosione o difetto di materiale, mentre restano esclusi in ogni caso i danni da gelo, comunque manifestatisi.
Fenomeno elettrico
Per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici a:
– macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi;
– elaboratori di processo o di automazione di processi lavorativi al servizio di singole macchine.
La garanzia è operante sino a € 5.200,00 per anno assicurativo, col limite di € 1.550,00 per singolo Sinistro.
L’Impresa non risponde dei danni:
– alle apparecchiature elettroniche;
– causati da usura o da carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le ope- razioni di collaudo e prova;
– dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il co- struttore o il fornitore.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato con deduzione della Franchigia di € 250,00 per ciascun Sinistro.
Acqua condotta
Xxxxxxxxxxx a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di im- pianti idrici ed igienici installati nel Fabbricato.
Sono esclusi i danni derivanti da:
– corrosione ed usura;
– rottura delle condutture e degli impianti che, pur destinati all’esercizio dell’attività assicurata, non siano di esclusiva pertinenza del Fabbricato;
– rottura di fognatura non di pertinenza del Fabbricato;
– traboccamento, rigurgito, gelo
Sono altresì esclusi i danni alle scorte poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato con deduzione della Franchigia di € 250,00 per ciascun Sinistro.
Spese di ricerca e ripristino
L’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a’ termini della garanzia “Acqua Condotta”, rimborsa:
– le spese sostenute per ricercare, riparare e sostituire le parti di conduttu- re che hanno dato origine al danno d’acqua;
– le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto preceden- te per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.
La garanzia è prestata a condizione che il Fabbricato sia Assicurato con la presente Polizza ed è operante sino a concorrenza annua di un importo pari all’1% della somma assicurata per il Fabbricato stesso.
Fermo restando il limite annuo suddetto, ciascun singolo Sinistro sarà risar- cito sino a concor renza dell’importo di € 1.300,00 e previa deduzione di una Franchigia fissa di € 250,00.
Fumo - gas - vapori
Fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calo- re, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini,
oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le Cose assicurate od altri enti posti nell’ambito di 50 metri da esse.
Caduta di aeromobili o di loro parti e di Cose da essi trasportate.
Caduta di ascensori e montacarichi.
Caduta di meteoriti, corpi celesti, satelliti ed orbitanti in genere.
Onda sonica causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono.
Guasto o rottura di impianti auto matici di estinzione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriusci ta accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione auto matici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.
Sono esclusi:
– i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
– i danni causati da gelo;
– le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua ripa- razione.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato con deduzione della Franchigia di € 500,00 per ciascun Sinistro.
Ricorso terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.
Ai soli fini della presente garanzia iI Xxxxxxxx si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’Assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - to- tali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
– a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsi- asi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di tra- sporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Società le quali, rispetto all’Assicurato - che non sia una persona fisica
- siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure ci- vili e penali promosse contro di lui, fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento del- la propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Rischio locativo
L’Impresa, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde, secondo le norme che regolano l’Assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali tenuti in locazione dall’As- sicurato, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato stesso.
Nel caso in cui fosse scelta la forma di garanzia “a valore intero”; in caso di Sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 31 delle Norme.
Altri Eventi
Eventi atmosferici e sovraccarico neve
L’Impresa indennizza i danni diretti e materiali arrecati ai beni assicurati da:
1. grandine;
2. vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, temporali);
3. Cose abbattute e Xxxx trasportate dal vento;
4. acqua penetrata all’interno del Fabbricato:
– attraverso rotture, brecce, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti causate da vento o grandine;
– per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine o neve;
5. sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del Tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere, sino a concorrenza di
€ 103.500,00 per ogni Sinistro.
La garanzia non è prestata per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
Sono esclusi i danni:
– a tende e relativi sostegni, lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, tensostrutture, palloni pressostatici;
– a Cose mobili ed animali all’aperto;
– ad antenne, insegne, pannelli solari, salvo quanto previsto alle garanzie “Cose abbattute e Xxxx trasportate dal vento” e “sovraccarico neve”;
– causati da cedimento del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato con deduzione della Franchigia di € 500,00 per ciascun Sinistro.
Atti vandalici ed altri eventi socio-politici
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati ve- rificatisi in conseguenza di atti dolosi, atti vandalici, atti di Terrorismo, atti di sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari.
La garanzia è estesa all’occupazione non militare dei locali. Se la durata dell’occupazione è superiore a5 (cinque)giorni, l’Assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.
Sono esclusi i danni:
– indennizzabili a’ termini del settore “danni diretti”;
– da appropriazione indebita, truffa, malversazione, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato con deduzione della Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.
Asfissia e folgorazione bestiame
L’Impresa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per la perdita del bestiame in conseguenza di:
1. asfissia e/o intossicazione a seguito di sviluppo di gas e vapori prodottisi in conse guenza di incendio, esplosione, scoppio;
2. folgorazione dovuta all’azione del fulmine o a seguito di guasti alle attrezzature ed agli impianti elettrici ed elettronici di stalla e per la mungitura.
Per il bestiame all’aperto l’Impresa non risarcirà somme superiori a:
– € 2.600,00 per il bestiame bovino ed equino;
– € 1.300,00 per il bestiame ovino e caprino;
– € 520,00 per il bestiame di altro genere
Sono esclusi i danni causati da impianti non conformi alla Legge n. 46 del 5 Marzo 1990.
Prodotti in refrigerazione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai prodotti in refrigera- zione a causa di:
– mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
– fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguenti agli eventi previsti dalla Sezione 1 nonché all’accidentale verifi- carsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno (banchi, armadi, celle) e nei relativi disposi tivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
L’Indennizzo per singolo Sinistro avviene con deduzione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.
Xxxxx Xxxxxxxxxx
In caso di Xxxxxxxx, indennizzabile ai termini dei capitoli che precedono e in aggiunta alle somme assicurate, l’Impresa indennizza inoltre i danni relativi a:
Mancata disponibilità dei locali nella misura della pigione annua presunta dei locali occupati dall’Assicurato e per il tempo necessario al loro ripristino, con il limite di un anno e sino alla concorrenza di € 5.200,00.
Perdita delle pigioni dei locali del Fabbricato Assicurato locati a terzi, per il tem- po necessario al loro ripristino, con il limite di un anno e sino alla concorrenza di € 5.200,00.
Spese per la rimozione ed il ricollocamento del contenuto per iI ripristino dei locali, sino ad un importo pari al 5% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 2.600,00.
Spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residua- ti del Sinistro, sino a con correnza di un importo pari al 10% dell’Indennizzo dovuto.
Spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del Fabbricato Assicurato, sino alla concorrenza di € 5.200,00.
Spese di ammortamento sostenute per i titoli di credito per i quali tale pro- cedura è ammessa, sino a concor renza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il contenuto, col massimo di € 2.600,00.
Onorari dei periti e consulenti incaricati dall’Assicurato per la determinazione del danno, per un importo non superior e al 2% dell’Indennizzo dovuto, con il massimo di € 2.600,00.
Archivi e documenti per i costi del materiale e delle operazioni manuali e mec- caniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati, nonché i danni diret- tamente causati all’Assicurato dalla loro mancanza temporanea o definitiva, il tutto sino a concorrenza di € 2.600,00.
L’Indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente so- stenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro.
Smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anomala, sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per iI foraggio.
ESCLUSIONI
Art. 12 - Rischi esclusi dall’Assicurazione Sono esclusi i danni:
a. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d. causati da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche;
e. di smarrimento o di furto delle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
f. subiti da macchinari, attrezzature e arredamento concessi in leasing all’Assicurato, qualora già provvisti di Assicurazione propria;
g. subiti dai prodotti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale pro- duzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione, salvo che non sia assicurata la relativa partita.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 13 - Condizioni sempre operanti
X. Xxxxxx a nuovo
L’Assicurazione dei fabbricati, dei macchinari agricoli, degli impianti e delle attrezzature è prestata per il valore a nuovo. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
– Fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;
– Macchinari agricoli, impianti ed attrezzature: il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento econo- mico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del valore che ciascun bene Assicurato aveva al momento del Sinistro (valore allo stato d’uso).
La presente condizione non è operante per:
– la garanzia “Rischio locativo”;
– i beni in stato di inattività.
B. Selling Price
Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di con- segna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
C. Deroga alla regola proporzionale (ininfluente per le partite assicurate a P.R.A.) Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 Codice Civile per quelle partite la cui somma, maggiorata del 15%, non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro; qualora inferiore, il disposto del predetto articolo 1907 Codice Civile rimarrà operativo in proporzione del rap- porto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
D. Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 Codice Civile nei confronti di:
– persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
– società controllate, consociate o collegate;
– fornitori e clienti;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
X. Xxxxx fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circo- stanze aggravanti iI Rischio, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
F. Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il paga- mento di un acconto fino al massimo del 50% dell’importo minimo che dovreb- be essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del danno e che l’Indennizzo comples- sivo sia prevedibile in almeno € 104.000,00.
L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 520.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del danno.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata senza tenere conto del disposto della condizione A) “Valore a nuovo”. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le Cose avevano al momen- to delSinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supple- mento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 14 - Condizioni operanti solo se richiamate nel frontespizio di Polizza
X. Xxxxxxxx su coperture deboli
In deroga a quanto previsto dal capitolo “Eventi atmosferici e sovraccarico neve”, la garanzia comprende i danni conseguenti alla percossa della grandine subiti da:
– lastre in cemento amianto o fibrocemento;
– manufatti in materia plastica.
La garanzia è prestata previa applicazione di una Franchigia di € 250,00 per cia- scun Sinistro, fermo restando che l’Impresa non risponderà per somme supe- riori a € 2.600,00 per ciascuna annualità assicurativa.
H. Fermentazione Anormale del foraggio
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, non previsti dalla Sezione 1 subiti dal foraggio a seguito di Fermentazione Anormale.
Sono esclusi i danni causati da quei microorganismi che producono imputridi- mento, marcescenza e muffe, anche se dovuti a Fermentazione Anormale.
La garanzia è prestata previa deduzione di una Scoperto del 20%, col minimo di € 250,00 e col massimo risarcimento pari al 50% della somma assicurata alla partita “foraggi”.
SEZIONE 2: FURTO E RISCHI ACCESSORI
BENI ASSICURATI
Contenuto dell’abitazio ne e dell’ufficio
Mobilio, arredamento in genere dell’abitazione e dell’ufficio, impianti di preven- zione e di allarme e tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresi:
– pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi Valori) con il limite di Indennizzo, per singolo oggetto, di € 7.800,00, non- ché oggetti e servizi di argenteria;
– denaro, riposto fuori dai Mezzi di Custodia, sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, col massimo di € 1.050,00.
Beni inerenti l’attività
Tutto quanto serve per lo svolgimento dell’attività agricola (macchinari, se- menti, concimi, ferti lizzanti, ecc.) e tutto quanto viene prodotto nell’ambi- to dell’azienda, con la sola esclusione di quanto definito alle voci “Contenuto dell’abitazione e dell’ufficio”, “Bestiame” e “Valori”.
Bestiame
Animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli.
Valori
Gioielli e preziosi (oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre pre- ziose e perle naturali e di coltura), denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, l’Assicurazione copre solo le relative spese.
Sono inoltre comprese le raccolte e le collezioni per le quali, in caso di asporta- zione parzia le, l’Impresa indennizzerà il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 15 - Rischi assicurati
L’Impresa indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da perdita o danneggiamento dei beni assicurati, per i quali sia prestata la coper- tura, causati da:
Furto
A condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le Cose garantite:
a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Per i valori riposti nei Mezzi di Custodia, l’Assicurazione è operante a condi- zione che l‘autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato i mezzi stessi come previsto alla lettera a.
Rapina
Sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia avvenuta nei locali indi- cati in Polizza anche se la persona sulla quale viene esercitata è stata prelevata dall’esterno e costretta a recarsi nei locali stessi.
Portavalori
Sono assicurati i valori, compresi materiali in genere e strumenti professionali inerenti l’atti vità contro:
– il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
– il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso od a portata di mano;
– lo Scippo dei valori;
– la rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dei dipendenti inca- ricati mentre, nello svolgimento delle loro funzioni relative al servizio esterno, detengano i valori assicurati, purché avvenuti:
– all’esterno dei locali dell’Azienda Agricola indicata in Polizza;
– entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di X. Xxxxxx e della Città del Vaticano;
– durante l’orario compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Sono condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia che la persona che effettua il trasporto abbia i seguenti requisiti:
– età superiore a 18 anni e inferiore ai 70 anni;
– nessuna minorazione fisica, anche temporanea, che la rendono inadatta all’effettuazione del trasporto del valori assicurati.
L’Assicurazione è prestata con deduzione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto del 20%.
SISTEMI DI PROTEZIONE
Art. 16 - Caratteristiche del Fabbricato e dei mezzi di chiusura
L’Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che:
Locali contenenti le Cose assicurate
I locali contenenti le Cose assicurate facciano parte di un Fabbricato, variamen-
te elevato, costruito in muratura e che, per i fabbricati elevati a un solo piano fuori terra, la linea di gronda del Tetto sia - in linea verticale - a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani comunemente praticabili dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità per- sonale.
Qualora la linea di gronda si trovi ad altezza inferiore, iI Tetto dovrà avere i seguenti requisiti:
– falde o Tetto piano costruiti in cemento armato o laterizio armato;
– vetro cemento, se esistente, armato e totalmente fisso;
– assenza di lucernari.
Mezzi di protezione e chiusura
Ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani comunemente praticabili dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con ser rature, lucchetti od altri idonei con- gegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppu re protetta da inferriate murate. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono am- messe luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivi bile nei predetti rettangoli e di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serra menti sono ammessi spioncini e feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi i danni da furto:
– avvenuti quando, per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i sistemi di protezio ne sopra descritti (locali contenenti le Cose assicurate
- mezzi di protezione e chiusura), salvo quanto previsto dalle condizioni particolari “sempre valide”;
– commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.
Impianto di Allarme antifurto
Qualora il Contraente o l’Assicurato abbia dichiarato l’esistenza di un impianto di al larme antifurto posto a protezione dei locali contenenti i beni assicurati, si impegna a:
– garantire l’idoneità al funzionamento e la piena efficienza dell’impianto per tutto il tempo in cui opera la garanzia assicurativa;
– attivare tale impianto quando nei locali non vi sia presenza di persone.
In caso di inosservanza anche di uno solo di tali obblighi, l’Impresa corrispon- derà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di Polizza.
ESCLUSIONI
Art. 17 - Rischi esclusi dall’Assicurazione Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scio- peri, sommosse, atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione a patto che il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, ra- diazioni o contaminazione radioattiva, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a patto che il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c. agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, degli am- ministratori o dei soci a responsa bilità illimitata;
x. xxxxxxxx od agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c. od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– da persone del cui fatto il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
– da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
– da persone legate da vincoli di parentela o affinità a quelle indicate nella lettera c. anche se non coabitanti;
e. causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 18 - Condizioni sempre valide
X. Xxxxx con presenza di persone
Quando nei locali dell’azienda assicurata vi è presenza di persone, è ammesso che non vengano posti in essere i mezzi di protezione e di chiusura. In caso di Si- nistro l’Impresa corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza.
B. Chiusure insufficienti
Qualora esistano aperture non protette in modo conforme a quanto previsto dal paragrafo “mezzi di protezione e chiusura” e l’introduzione nei locali avvenga attraverso di esse con le modalità previste al punto a. dei “rischi assicurati”, l’Impresa corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza.
C. Beni presso terzi
I beni assicurati in Polizza sono garantiti anche quando si trovano presso terzi, in ubicazione diversa da quella dell’azienda, per un valore non superiore al 10% della somma per essi assicurata, con il limite di € 5.200,00 per singola ubicazione.
La garanzia è operante in quanto i locali presso i quali sono giacenti tali beni abbiano le caratteristiche indicate al paragrafo “sistemi di protezione”.
D. Archivi di documenti e registri
In caso di Sinistro l’Impresa risarcirà i costi del materiale e delle operazioni ma- nuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, sche- de, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, sino a concorrenza di
€ 2.600,00 per si-nistro.
X. Xxxxxxx dell’Indennizzo
L’Impresa risarcirà, sino a concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a’ ter- mini di Polizza, e in aumento alla somma assicurata, ma col massimo di € 2.600,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per:
– costi ed oneri per gli obblighi in caso di Xxxxxxxx;
– onorari del Perito, in conformità a quanto previsto dall’art. 27 “Procedura per la valutazione del danno”;
– altre spese sostenute quali, ad esempio, il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.
F. Bestiame all’aperto
Qualora sia Assicurato il bestiame, la garanzia è estesa ai casi di furto dello stesso quando questo si trova all’aperto, entro i recinti aziendali o all’alpeggio o in transumanza. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 20% della som- ma assicurata per il bestiame e nell’ambito della somma stessa.
Dalla garanzia sono esclusi i bovini e gli equini di età inferiore a un anno, i suini, gli ovini e i caprini di età inferiore a tre mesi e tutti gli altri animali da cortile.
X. Xxxxxxxxxxx somme assicurate e reintegro
In caso di Xxxxxxxx le somme assicurate con le singole partite di Polizza si inten- dono ridotte, dalla data del Sinistro e fino al termine del periodo di Assicura- zione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio. Tale importo è automaticamente reintegrato dal 15° (quindicesimo) giorno succes- sivo a quello del Sinistro con obbligo del Contraente di versare iI corrispettivo rateo di Premio entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione deIl’atto di conguaglio.
Per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo il reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata.
H. Furto con veicoli
A deroga di quanto previsto dai punti c. e d. dell’art. 17 “Rischi esclusi dall’As- sicurazione”, l’Impresa risarcisce i furti che siano stati commessi utilizzando veicoli che si trovano all’interno dell’azienda previa deduzione, però, di uno Scoperto del 20%.
I. Locali incustoditi
Sono esclusi i furti avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 45 (quarantacinque) giorni. Limitatamente ai valori il periodo di mancata custodia è ridotto a 15 (quindici) giorni.
L. Scoperto massimo
Qualora l’Indennizzo fosse gravato da più scoperti, questi si cumulano entro la misura massima del 30%.
SEZIONE 3: RESPONSABILITÀ CIVILE OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 19 - Rischi assicurati
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose ed animali, in con- seguenza di un fatto accidentale in relazione alla sua attività di proprietario conduttore, conduttore non proprietario o proprietario non conduttore dell’A- zienda Xxxxxxxx, come dichiarato nel frontespizio di Xxxxxxx.
L’Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
L’Assicurazione vale per i rischi inerenti:
1. se proprietario conduttore di Azienda Agricola
– alla proprietà, all’uso e alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assi curato, degli immobili che costituiscono l’azienda come xxxxxx- cati rurali, rustici in ge nere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
– ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alle prime manipolazioni dei prodotti dell’azienda;
– ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
– all’esistenza ed all’allevamento, non a carattere industriale, nell’azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell’azienda stes sa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
– dall’esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
– all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e Cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi in garanzia i danni corporali alle per- sone trasportate, escluso il conducente;
– all’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli ad detti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
– all’esistenza, nell’ambito dell’azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
– all’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell’azienda;
– all’esistenza di passaggi a livello ferroviari o tramviari, custoditi o incustoditi;
– all’esistenza, anche all’esterno dell’azienda, di cartelli, indicazioni, insegne pubblici tarie e simili;
– alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda nei casi in cui l’azienda stessa sia condotta a colonia parziaria.
2. se conduttore non proprietario di Azienda Agricola:
– alla conduzione, all’uso e alla manutenzione ordinaria, eseguita in econo- mia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’azienda come fab- bricati rurali rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
– ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alle prime manipolazioni dei prodotti dell’azienda;
– ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
– all’esistenza ed all’allevamento, non a carattere industriale, nell’azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell’azienda stes sa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
– dall’esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
– all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e Cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi in garanzia i danni corporali alle per- sone trasportate, escluso il conducente;
– all’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli ad detti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
– all’esistenza, nell’ambito dell’azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
– all’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell’azienda;
– all’esistenza di passaggi a livello ferroviari o tramviari, custoditi o incustoditi;
– all’esistenza, anche all’esterno dell’azienda, di cartelli, indicazioni, insegne pubblici tarie e simili;
– alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda nei casi in cui l’azienda stessa sia condotta a colonia parziaria.
3. se proprietario non conduttore di Azienda Agricola
– alla proprietà, all’uso e alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall’Assicurato degli immobili che costituiscono l’azienda come: fabbricati
rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta d’acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi.
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decre- to Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del citato D. Lgs.
n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientran- ti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio, dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.
L’Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell’I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno consi- derati terzi.
Inesatta interpreta zione norme INAIL
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sog- getti all’as sicurazione obbligatoria infortuni, conserva la propria efficacia an- che se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall’Assicurazio- ne di legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Equiparazione a dipendenti
Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
ESCLUSIONI
Art. 20 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi, ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i figli dell’Assicurato, nonché qual- siasi altro parente od affine con lui convivente;
b. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante,
il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a.;
c. le persone che, essendo in rapporto di lavoro con l’Assicurato, subisca- no il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subi scano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle at- tività cui si riferisce l’Assicurazione.
Art. 21 - Rischi esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a. da furto;
b. derivanti dai lavori di straordinaria manutenzione, sopraelevazione, am- pliamento o demolizione dei fabbricati costituenti l’azienda nonché i danni da spargimento d’acqua salvo quelli conseguenti a rotture acciden- tali di tubazioni o condutture degli impianti dei fabbricati stessi;
c. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e. a Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché alle Cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiunque esse ap- partengano, salvo quanto previsto dalla condizione particolare G) “Danni ai mezzi sotto carico e scarico”;
f. alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
g. provocati da prodotti dell’azienda, destinati o meno ad uso alimentare, dopo la loro vendita o consegna a terzi, salvo quanto previsto dalla con- dizione particolare D) “Smercio”;
h. provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
i. alle Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell’Assicurato o da lui de- tenute, salvo quanto previsto dalla condizione particolare F) “Danni da incendio”;
l. a condutture ed impianti sotterranei;
m. di cui l’Assicurato debba rispondere a’ sensi degli artt. dal 1783 al 1785 quinquies del Codice Civile;
n. dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati;
o. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività indu- striali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previ- sto dalla condizione particolare M) “Danni da interruzioni o sospensioni di attività”;
p. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, interruzio-
ne, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quan- to previsto dalla condizione particolare H) “Danni da inquinamento”;
q. riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, ven- dita, distribuzione, depositio o uso di amianto e/o prodotti derivati e/o prodotti contenenti amianto;
r. dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto.
Inoltre, qualora nel frontespizio di Polizza sia richiamata l’inesistenza di macchine agricole, sono esclusi i danni derivanti dal loro impiego.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 22 - Condizioni sempre valide
A. R.C. Capofamiglia
Nei casi in cui l’Assicurato sia una persona fisica e risieda nell’azienda indicata in Polizza, l’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato stesso e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclu- sione di rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola.
Sono altresì compresi i seguenti rischi:
– pratica di sport comuni, escluse competizioni di carattere agonistico;
– conduzione della dimora abituale e saltuaria dell’Assicurato, ivi compresa l‘antenna televisiva;
– detenzione di armi, escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia. L’Assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi do- mestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
Per questi ultimi, qualora in regola con l’Assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni (INAIL), vale quanto disposto per la garanzia R.C.O.
B. Rivalsa INPS
Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dal l’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
C. Validità territoriale
L’Assicurazione relativa alla proprietà ed all’esercizio dell’Azienda Agricola vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, e della Repub- blica di San Marino e della Città del Vaticano.
L’Assicurazione riguardante i fatti della vita privata dell’Assicurato e dei suoi familiari nonché il Rischio della circolazione di veicoli non a motore, questi
ultimi anche per motivi aziendali, vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
D. Smercio
L’Assicurazione comprende i danni corporali conseguenti allo smercio, inten- dendosi per tale i rischi inerenti a prodotti venduti o somministrati, limita- tamente ai casi di difettosa conservazione od errata consegna del prodotto, durante il periodo di validità dell’Assicurazione e purché il danno si manifesti entro un anno dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la sca- denza del presente contratto.
Sono esclusi i danni imputabili a vizio originario del prodotto, salvo per i pro- dotti venduti direttamente dall’Assicurato al consumatore finale.
E. RC personale dei dipendenti
L’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale dei di- pendenti dell’Assicurato in relazione allo svolgimento delle loro mansioni e vale per i danni arrecati:
– a terzi, esclusi i dipendenti dell’Assicurato e l’Assicurato stesso, fino a con- correnza dei massimali pattuiti per la garanzia R.C.T.;
– ai dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla morte o alle lesioni perso- nali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale, fino a concorrenza dei massimali pattuiti per la R.C.O.
Resta comunque inteso che il massimale convenuto in Polizza per Sinistro ri- mane ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l’Assicurato o tra di loro.
F. Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a terzi da incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute, ferma sempre l’esclusione dei danni sia alle Cose costituenti strumento di lavoro sia ad immobili costituenti l’azienda. Questa estensione di garanzia è limitata a € 104.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed è prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste dalla Sezione Incendio o da altri contratti incendio con chicchessia stipulati.
X. Xxxxx ai mezzi sotto carico e scarico
La garanzia è estesa ai danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e sca- rico ovvero trovantisi in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, ivi com- presi i veicoli di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata previa deduzione di una Franchigia di € 250,00 per ciascun mezzo danneggiato e ferma restando l’esclusione dei danni alle Cose caricate o scaricate.
H. Danni da inquinamento
Limitatamente alle aziende agricole di estensione non superiore a 15 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 20, l’Assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquina- mento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, e col massimo risarcimen- to di € 104.000,00 per annualità assicurativa.
I. Assistenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso
A deroga di quanto previsto dall’art. 25 l’Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale, e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 Codice Ci- vile) anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese; ciò fino all’esau- rimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Art. 23 - Condizioni operanti solo se espressamente richiamate
L. Agriturismo
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento della pratica dell’agriturismo.
Sono compresi i danni:
– di natura corporale subiti dagli ospiti e conseguenti sia alla somministrazio- ne di cibi e bevande che alla loro partecipazione alle attività previste dal programma di soggiorno;
– arrecati a terzi dagli ospiti durante l’utilizzo di animali da sella messi loro a disposizione dall’Assicurato.
X. Xxxxx da interruzioni o sospensioni di attività
L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, to- tali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a’ sensi di Polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, e col massimo risarcimento di
€ 52.000,00 per annualità assicurativa.
N.B. Le condizioni particolari che seguono, se richiamate, comportano il decadimento dell’applicazione sul Premio di Assicurazione della Sezione 3. Responsabilità Civile delle imposte agricole agevolate previste dall’art. 38 delle Norme.
N. Stazioni di monta per conto altrui
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, purché annesse all’Azienda Agricola. Sono compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta.
O. Uso per conto terzi di macchine agricole
A parziale deroga dell’art. 21 lett. f., la garanzia comprende i danni alle colture direttamente provocati dall’impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge.
Sono altresì compresi i danni arrecati a terzi conseguenti ad incendio delle macchi- ne agricole dell’Assicurato, fermo lo Scoperto ed il limite di risarcimento previsti dalla condizione particolare F. che precede ed ogni altra circostanza concomitante.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 24 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato od il Contraente deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 Codice Civile;
b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Im- presa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
Agli effetti dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile;
c. fare, nei5 (cinque)giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudi- ziaria o di Polizia del luogo per quei sinistri originati da fatto doloso o che comunque coinvolga responsabilità penali (furto consumato o tentato, sabo- taggio, ecc.). Per ogni altro Sinistro deve fare denuncia all’Autorità compe- tente, se richiesto dall’Impresa;
d. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quali- tà, quantità e valore delle Cose di strutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momen- to del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 25 - Gestione delle vertenze
In caso di Xxxxxxxx concernente la Sezione 3 - Responsabilità Civile, l’Assicurato dovrà inviare all’Impresa, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documen- ti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa o per un componimento amichevole, astenendosi da qual- siasi riconoscimento di responsabilità. L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro iI limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Il diritto di transigere con i danneggiati spetta esclusivamente all’Impresa. L’Assicurato decade da ogni diritto qualora, senza iI preventivo benestare dell’Im- presa, prenda accordi che impegnino l’Impresa stessa, pregiudicandone gli interessi.
Art. 26 - Altre assicurazioni
Se sulle medesime Cose e per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni (anche se stipulate da Contraenti diversi) iI Contraente o l’Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori e richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo do- vuto dall’Assicuratore insolvente superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali po- tranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non i accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenu- to il Sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 28 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al mo mento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato iI Rischio e non fossero state comunicate, nonché
verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 24;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, deter- minando il valore che le Cose avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla presente Polizza;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c. e d. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsi- voglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 29 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o settore di Polizza, stimando i danni relativi ai sottoindicati “beni assi- curati” come segue:
1. per il Fabbricato:
a. la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b. il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di con- servazione, al modo di costruzio ne, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui alla sti- ma b. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare soltanto quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2. per il macchinario, gli impianti, le attrezzature e l’arredamento:
a. il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendi- mento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore di cui alla stima a., al netto del deprezzamento di cui alla stima b., il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3. per le merci e scorte
il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commer- ciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto
finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo sta- to in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Art. 30 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara distrutte Cose che non esistono al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Xxxx salvate od adopera a giustificazione mezzi o docu- menti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 31 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita o settore, considerati separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partite stesse, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra iI valore Assicurato e quello risultante al momento del Sinistro. È esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite o settori.
Art. 32 - Valore a nuovo
Se l’Assicurazione è prestata per il “valore a nuovo” si stima iI supplemento che aggiunto all’ammontare del danno, determinato con i criteri previsti dall’art. 29, dà l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
Tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con iI “valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al “valore al momento del Sinistro” (art. 1907 Codi- ce Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del Sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro” non verrà riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
– in caso di xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla comunicazione dell’avve- nuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
– in caso di ricostruzione, ogni sei mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione del lavoro documentato dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo compro vata causa non imputabile all’Assicurato) entro 24 mesi dalla data di liquidazione ami- chevole o del verbale definitivo di perizia.
La ricostruzione può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per l’Impresa.
Art. 33 - Pagamento delle indennità
Verificata l’operatività della garanzia, valutato iI danno, concordato l’Indenniz- zo e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta oppo- sizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, iI pagamento è eseguito quando l’Assicu rato dimostra che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni di Polizza (la presente disposizione non vale per la Sezione 3 - Responsabilità Civile).
Art. 34 - Cose di proprietà di terzi
L’indennità liquidata non può essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 35 - Scoperti e franchigie
Gli scoperti e le franchigie devono restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo, assicurarli con altre Imprese.
Art. 36 - Recupero delle Cose rubate
Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve dar- ne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi all’Impresa l’intero im- porto riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime. Se invece l’Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la pro- prietà delle Cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle Cose stesse in con- seguenza del Sinistro.
INDICIZZAZIONE
Art. 37 - Adeguamento automatico
Nel corso dell’anno contrattuale tutti gli importi monetari indicati in Polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle varia- zioni dell’ “Indice”.
In caso di Sinistro gli importi verranno adeguati in conformità al rapporto tra l’“Indice data Sinistro” e l’ “indice di riferimento annuale”.
L’Impresa rinuncerà al maggior Premio che le competerebbe in relazione all’a- deguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno. Il Premio verrà perciò adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale.
Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.
Per:
– “indice” si intende l’indice (pubblicato dall’ISTAT) “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”;
– “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al terzo mese pre- cedente il mese in cui scade la rata annuale di Premio o il mese di decorren- za della Polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta;
– “indice data Sinistro” si intende l’indice relativo al terzo mese precedente la data del Sinistro.
APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE
Art. 38 - Imposte agricole
Per la determinazione dell’aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di Assicurazione, l’Assicurato dichiara che i beni descritti in Polizza e assicurati sono impiegati nell’attività agricola da lui svolta nei limiti degli artt. 22 e 28 DPR n. 597 del 1973 ed in particolare che gli immobili esistenti sul fondo agri- colo sono utilizzati nei limiti dell’art. 39 dello stesso DPR n. 597.
Note
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Mod. 1358 ed. 01/10/2015 - 200