ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
CONTRATTO PER l’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UPGRADE
AMBIENTE VNX E MANUTENZIONE:
Il giorno ………………………………..( )
TRA
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC con sede legale in ROMA
e domiciliato ai fini del presente atto in XXXX, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000, Codice fiscale n. 97158180584, in persona del Direttore della Direzione Sistemi Informativi (nel seguito per brevità anche “Ente”);
E
ATLANTICA SISTEMI S.P.A., con sede legale in Xxx XXXXXXXXX, 00, 00000
Xxxx, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07795480586, P. IVA 01871321004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Barberini n. 29, in persona del Direttore Generale Xxx.Xxxxx Xxxxxxxxx , autorizzato alla stipula del presente atto in forza dei poteri previsti dalla Statuto della società (nel seguito per brevità anche “Società”;
PREMESSO
- che la Direzione Sistemi Informativi ha adottato la determina a contrarre n.
ENAC-PROT-20/12/2016-0131409-P del giorno 20/12/2016, per l’affidamento della fornitura oggetto del presente atto;
- che l’affidamento del servizio è avvenuto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 (in seguito Codice), previo espletamento RdO sul Xx.Xx. nr. 1461521 del 22/12/2016 ;
- che con documento stipulato sul Xx.Xx. prot. ENAC n. 0014571-P del 10/02/2017 , “Allegato 1” al presente contratto, è stato conferito alla Società
Atlantica S.p.A. l’ordine relativo all’appalto in epigrafe, a fronte dell’offerta dalla stessa presentata;
- che sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso, da parte della Società, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come da fascicolo ENAC 7.4\2017\1 “Storage VNX 5400 - CIG 69202009B0” del 03/02/2017.
- che il codice CIG è il seguente 69202009B0;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue ad integrazione dei contenuti del documento prot. Enac n. 0014571 del 10/02/2017 di cui in premessa Articolo 1
Valore delle premesse, dei documenti richiamati e degli allegati
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Offerta della Società e le relative Condizioni Generali, presenti sulla piattaforma del Xx.Xx. oltre al Capitolato Speciale che si unisce al presente contratto quale “Allegato 2”.
Il contratto è altresì regolato:
- dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- dalle norme in materia di Contabilità dell’Ente;
- dal D.Lgs. vo n. 81/2008;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Codice di comportamento dell’Ente adottato ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 adottato ai
sensi della legge n. 190/2012
In caso di contrasto tra le indicazioni contenute nella documentazione costituente il contratto, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
- Contratto;
- Capitolato Speciale “Allegato 2”
- Documento prot. ENAC n. 0014571-P del 10/02/2017 “Allegato 1”;
- Offerta;
- Condizioni Generali;
Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, l’Ente e la Società potranno concordare le opportune modifiche al Contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Articolo 2
Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha per oggetto l'espletamento della fornitura di Upgrade
ambiente VNX e manutenzione.
Le attività dovranno essere svolte nell’osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto, nella documentazione individuata al precedente Art. 1 oltre che negli Allegati al contratto stesso.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a collaudo ovvero a certificazione di regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolarità rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto, secondo quanto previsto all’art. 102 del D.Lgs. n.50/2016. Le verifiche potranno essere effettuate anche in corso di esecuzione, a discrezione dell’Ente; resta ferma l’effettuazione delle verifiche propedeutiche ai pagamenti dei corrispettivi, di cui al successivo Art.6.
Articolo 3
Durata e decorrenza del contratto
La durata del contratto è fissata in 3 (tre) anni come da art. 2.2 del Capitolato Speciale, “Allegato 2”
I termini suindicati si intendono decorrenti dalla data presente nel Capitolato
Speciale.
Articolo 4
Quinto d’obbligo
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità dei lavori richiesti, la Società sarà obbligata ad eseguire le relative prestazioni alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016.
Articolo 5
Corrispettivi
I corrispettivi che l’Ente riconoscerà a fronte della esecuzione delle prestazioni, come da offerta economica presentata dalla Società sono quantificati come segue:
• il 76% dell'importo totale di aggiudicazione della fornitura verrà corrisposto per le licenze software, per il servizio di assistenza e di manutenzione;
• il pagamento della fornitura verrà corrisposto in 3 (tre) rate annue pari al 25,3 % della fornitura e verrà liquidato a seguito di fattura che il fornitore potrà emettere previo benestare del RUP;
• il 24% dell’importo totale della fornitura verrà corrisposto in un’unica soluzione subito dopo aver completato le seguenti attività:
o predisposizione configurazione di base di tutti dispositivi VNX previsti dalla presente fornitura;
o installazione fisica nuovi apparati hardware;
o installazione e configurazione hardware e software nell’ambiente di produzione;
o system integration e test ;
o attivazione licenze software;
o collaudo e passaggio in produzione.
per un complessivo ammontare di € 180.560,00 (centottantamilacinquecentosessanta/00) IVA compresa.
Articolo 6
Modalità di finanziamento e pagamenti
Il finanziamento del servizio sarà a carico del bilancio dell’Ente.
Il pagamento del corrispettivo avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 del presente contratto.
I pagamenti verranno disposti entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture e verranno effettuati a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario di cui al successivo articolo 17.
Si precisa che le fatture potranno essere emesse dalla Società successivamente al ricevimento della comunicazione dell’Ente riguardante l’avvenuta attestazione da parte del RUP, della regolare esecuzione delle attività oggetto di fatturazione.
Le fatture, predisposte in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, comma 1,
del DPR 20.10.1972 n. 633 e successive modificazioni, dovranno essere intestate all’Enac – Direzione Sistemi Informativi - Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x.000, 00000 Xxxx e dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta certificata dell’Ente xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx e riportare:
- l’indicazione del codice C.I.G 69202009B0;
- l’indicazione del codice univoco ufficio: CKJLQE
Articolo 7
Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata nei confronti della Società una penale nella misura prevista all’art. 5 del Capitolato Speciale “Allegato 2”.
Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Contratto, verranno contestati per iscritto alla Società, da parte dell’Ente.
In caso di contestazione dell’inadempimento, la Società dovrà comunicare all’Ente, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione
stessa.
Qualora le predette deduzioni non dovessero pervenire all’Ente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Ente, a giustificare l’inadempienza, verranno applicate alla Società le penali stabilite nel presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Ferma restando l’applicazione delle suindicate penali, l’Ente si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento per danno ulteriore, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
L’Ente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’Ente potrà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; la Società prende atto che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell’Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 8
Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto, oltre che per le ragioni indicate agli Articoli 7,
10,11, 15, 16 e 18, anche per reiterate inadempienze contrattuali pur se non gravi, per incapacità ad eseguirlo, per grave negligenza o ritardo nell’effettuazione delle prestazioni richieste.
L’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà inoltre risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A/R o tramite PEC, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del presente Contratto;
b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente;
c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano alla Società di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 7 del
presente Contratto;
In tutti i casi di risoluzione del Contratto l’Ente avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.
Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Ente, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione; potranno inoltre essere valutati come grave negligenza
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate alla Società.
Articolo 9
Facoltà di recesso
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivate ragioni d’interesse pubblico, ivi compresi mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente che abbiano incidenza sulla prestazione delle attività, dandone formale comunicazione alla Società con preavviso minimo di sessanta (60) giorni. In tal caso la Società avrà diritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ. al pagamento delle spese sostenute, delle prestazioni effettuate e del mancato guadagno.
Articolo 10
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti - Subappalto
1. La Società non potrà cedere il presente contratto a terzi, neanche parzialmente a pena di nullità della cessione medesima. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
2. La Società può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità previste all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente.
3. Le cessioni dei crediti saranno efficaci e opponibili all’Ente qualora quest’ultimo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
4. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. In ogni caso, è fatta
salva ed impregiudicata la possibilità per l’Ente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla Società cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla Società stessa.
5. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
6. E’ fatto divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
7. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, l’Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Articolo 11
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
La Società assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; la Società, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Ente azione giudiziaria da parte di terzi
che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali e/o sugli strumenti messi a disposizione dalla Società, la stessa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la
difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Ente è tenuto ad informare prontamente per iscritto la Società delle suddette eventuali iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell’Ente, quest’ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 12
Responsabilità – Obblighi del rapporto di lavoro
1) La Società è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno dell’Ente. La Società pertanto si obbliga a tenere indenne l’Ente da qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi o riferiti a sue inadempienze e/o errori nell’esecuzione del contratto.
La Società sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dall’Ente o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertati nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
2) La Società è tenuta ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché di rapporto di lavoro in genere ed a provvedere a tutti gli impegni derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. La società si obbliga, altresì, fatto salvo il
trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare il citato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino a sua sostituzione.
Articolo 13
Garanzia definitiva
A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte la Società ha costituito, con le modalità indicate nell’Art. 103, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, apposita polizza fideiussoria n 01.000022224 del. 20/02/2017 rilasciata da S2C
S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni per l’importo di € 7.400 (settemilaquattrocento) quale cauzione definitiva a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale di collaudo che dovrà essere superato con esito positivo.
Articolo 14
Tutela dei dati personali - Obblighi di riservatezza
I dati personali conferiti dalla Società ai fini della stipula e dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Ente nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto stesso.
La Società ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni, i dati tecnici, i
documenti, le notizie e le informazioni di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del servizio venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Articolo 15
Codice di comportamento
1. La Società dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dell’Ente adottato ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 adottato ai sensi della legge n. 190/2012 avendoli consultati sul sito internet dello stesso Ente e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti conseguenti al presente contratto. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con l’Ente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. La Società, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui ai documenti individuati al precedente punto 1. per le parti di pertinenza della stessa.
3. Nel caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 16
Trasparenza
La Società espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla procedura di gara di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
e) si obbliga a segnalare all’Ente qualsiasi tentativo di turbativa o interferenza, qualsiasi irregolarità o alterazione della corretta esecuzione del contratto da parte di altro soggetto interessato o di dipendenti o collaboratori a qualunque titolo dell’Ente o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle attività oggetto del contratto.
f) si obbliga a segnalare al RUP, all’Ente e al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che sia avanzata in qualunque fase dell’esecuzione del contratto, nei propri confronti o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori o di qualunque soggetto che partecipi all’esecuzione del contratto, fatto salvo l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria.
g) La Società si impegna a rendere noti, su richiesta dell‟Ente, tutti i pagamenti effettuati in relazione al contratto in oggetto.
h) Dichiara che la Società, ai sensi delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non ha concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo o di altra natura con ex dipendenti ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti ed il cui rapporto di lavoro con l'Ente sia cessato da meno di tre anni;
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero la Società non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle medesime dichiarazioni, il Contratto stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della Società, con facoltà dell’Ente di incamerare la cauzione prestata.
2. I dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo dell‟ENAC che prestano la propria attività nell’esecuzione del contratto in oggetto saranno tenuti, nel rispetto del Codice di comportamento dell’Ente adottato ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 adottato ai sensi della legge n. 190/2012:
- a riferire al RUP/alla stazione appaltante e al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che sia avanzata in qualunque fase dell’esecuzione del contratto, nei propri confronti, nonché ogni accordo, intesa o atto finalizzato a interferire o alterare
la corretta esecuzione del contratto di cui vengano a conoscenza, fermo restando l‟obbligo di denuncia all‟Autorità Giudiziaria;
- a segnalare al RUP/alla stazione appaltante e al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni situazione riconducibile al divieto posto dall’ art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
Articolo 17
Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 13.8.2010
n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 3 della legge stessa. Ai fini che precedono la Società dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 della richiamata legge 00.0.0000 x.000, sono i seguenti:
• Numero di c/c Bancario: 0031617
• Acceso presso: Banca Intesa – Roma, Via Parigi, 13- cap 00185
• Codice IBAN : XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
• Intestazione conto corrente: Atlantica Sistemi S.p.A.
La Società dichiara inoltre che le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono: Xxxxxx Xxxxx Xxxx, nato a Tripoli (Libia), il 25/03/1960 CF LVYPRL60C25Z326L e Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 16/03/1955, CF MGGLGU55C16H501O.
Articolo 18
Clausola risolutiva espressa
In caso di accertata inosservanza, da parte della Società, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente Articolo 17 ed in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all’art. 3 della richiamata legge 00.0.0000 x.000, il presente contratto verrà risolto di diritto.
Articolo 19
Elezione di domicilio
Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:
- la Società presso il proprio domicilio legale in Xxxx, Xxx XXXXXXXXX, 00;
- l’Ente presso la propria sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 000.
Articolo 20
Controversie
Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsiasi natura, che dovessero eventualmente insorgere tra l’Ente e la Società sulla interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Roma.
Articolo 21
Spese contrattuali – I.V.A. Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali.
La Società dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è effettuato nell’esercizio di impresa e le relative prestazioni sono soggette ad I.V.A., da corrispondere secondo legge.
Articolo 22
Clausola finale
Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della
volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e che dichiarano, quindi, di approvare singolarmente nonché nel loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti e che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Il presente atto costituisce documento informatico firmato digitalmente dalle parti ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.
Per l’Ente: Dirigente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per la Società: Il Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxxxx
Specifica approvazione ai sensi art. 1341 cod. civ.
La Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341 cod. civ.. La Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Valore delle premesse dei documenti richiamati e degli Allegati); Articolo 2 (Oggetto del contratto); Articolo 3 (Durata e decorrenza del contratto); Articolo 5 (Corrispettivi); Articolo 7 (Penali); Articolo 8 (Risoluzione del contratto); Articolo 9 (Facoltà di recesso); Articolo 10 (Divieto di cessione e subappalto); Articolo 11 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 12 (Responsabilità – Obblighi del rapporto di lavoro); Articolo 14 (Tutela dei dati personali – Obblighi di riservatezza); Articolo 15 (Codice di comportamento); Articolo 16 (Trasparenza); Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 18 (Clausola risolutiva espressa); Articolo 20 (Controversie); Articolo 21 (Spese contrattuali - IVA); Articolo 22 (Clausola finale).
Per la Società: Il Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxxxx