CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO Per Aziende e Dipendenti del TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO
Per Aziende e Dipendenti del
TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
del Territorio di ROMA e Provincia
29 gennaio 2003
Il giorno 29 gennaio 2003, presso la sede dell’UNIONE DI ROMA – CONFCOMERCIO
TRA
L’UNIONE DI ROMA – CONFCOMERCIO , rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx con l’assistenza dei Consiglieri di Giunta, Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, del Segretario Generale Xxxxxxxx d’Xxxxxxx e del Vice Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
La FILCAMS – CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx, dalla Sig.ra Roma – Lazio Xxxxxxx Xxxxxx componente di Segreteria e dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
la FISASCAT-CISL rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Roma – Lazio Generale Xxxxxxx Xxxxx, e dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx,
la UILTUCS – UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Roma – Lazio Generale Aggiunto Xxxxxxx Xxxxxx e dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx
componente di Segreteria
VISTO
• Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
• Il Titolo Secondo, Prima Parte, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;
• Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001,
si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale per aziende e dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, a valere per il territorio di Roma e provincia.
Articolo 1 PREMESSA
Nella valutazione delle problematiche inerenti l’andamento del settore del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi nella provincia di Roma, e dei riflessi sullo sviluppo e l’occupazione, le Parti concordano nello stabilire un approccio preventivo, che individui tempestivamente le azioni concrete e gli strumenti operativi di gestione.
Il passo principale verso nuove e avanzate relazioni sindacali sarà l’analisi di tutti quei temi correlati allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Nell’integrare le varie tematiche relative all’urbanistica commerciale, agli orari e ai tempi della città, alla sicurezza sociale e al tempo libero con quelle di natura prettamente sindacale, quali il mercato del lavoro, la bilateralità, l’emersione e la sicurezza sul lavoro si potrà costruire un sistema economico-sociale qualificato e qualificante.
È per questo che verrà costituito un tavolo a carattere permanete – tra le parti e i referenti istituzionali del Comune, della Provincia, della Regione e delle ulteriori articolazioni economico sociali presenti ed attive nel territorio – per la risoluzione delle problematiche suddette con particolare attenzione all’analisi del settore, alle politiche degli orari, all’erogazione dei servizi a favore delle aziende e dei lavoratori, alla formazione e alla riqualificazione professionale, nonché ai rapporti con le istituzioni.
Allo stesso modo il Tavolo dovrà operare per risolvere le crisi congiunturali di settore predisponendo appositi strumenti di governo, ovvero dovrà attivarsi, di concerto con l’Osservatorio istituito presso l’EBIT Roma e in conseguenza dei dati da esso forniti, per prevenire devianze e flessioni prodotte dal mercato stesso ovvero per proporre iniziative di recupero e di stabilizzazione delle attività economiche e di crescita occupazionale.
Conseguenza logica è che il Tavolo si evolva verso forme di concertazione con il supporto e la partecipazione attiva delle istituzioni, nel ruolo di garanti delle esigenze precipue delle aziende e dei lavoratori.
Nel contempo le parti si danno atto di inserire quanto già concordato in materia di sicurezza e previdenza nella contrattazione territoriale unitamente alle azioni positive e agli interventi idonei a rimuovere forme di discriminazione diretta ed indiretta.
A tal fine, le parti, assumendo un ruolo centrale e propositivo ai fini della promozione e della realizzazione dell’uguaglianza delle donne nell’eccesso al lavoro, convengono di attribuire all’EBiT Roma, nelle commissioni in esso costituite, l’analisi del fenomeno negli aspetti particolari concernenti le politiche del lavoro: dalla formazione professionale alla contrattazione collettiva, dalla previdenza all’occupazione.
Ulteriormente il concetto di formazione prima accennato sarà cardine dello sviluppo del settore in quanto correlato sia allo sviluppo delle competenze degli imprenditori e dei lavoratori sia alla formazione di professionalità richieste dal mercato.
In stretta correlazione con le attività di analisi dell’Osservatorio e con le attività di servizio intraprese dall’EBiT stesso, verranno di conseguenza concertati interventi formativi di carattere generale e particolare autofinanziati o cofinanziati dalle istituzioni pubbliche.
In tale contesto dovrà essere costruito un contratto territoriale di secondo livello fondato sulla regolamentazione del mercato del lavoro e la produttività del lavoro e che confermi ed estenda, definendo regole e procedure certe, garanzie e diritti per tutti i lavoratori e le aziende del settore.
Gli strumenti di flessibilità, seppur trovando particolare applicazione e collegamento giuridico nelle commissioni paritetiche da costituire nell’ambito dell’EBiT Roma, si inseriscono in un completo sistema di relazioni che la politica della bilateralità perseguita intende trattare in maniera aggregata, collegando aspetti normativi ed economici alla stessa finalità di sviluppo del settore rappresentato, anche al fine di diffondere una cultura di legalità diffusa.
La contrattazione di secondo livello interagisce, naturalmente, per quanto espressamente delegato dalla contrattazione collettiva, anche con gli strumenti di flessibilità, potenziando e sviluppando una migliore e più competitiva organizzazione delle aziende, nonché incrementando i livelli occupazionali.
Considerato che il sistema contrattuale di secondo livello, nell’individuazione dei parametri di misurazione della produttività, tende a correlarsi ad una struttura normativa incentrata sull’adeguato utilizzo degli istituti contrattuali e normativi (apprendistato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, flessibilità dell’orario di lavoro, formazione e sviluppo dei rapporti di inserimento formativo, ecc) favorendo l’emersione del lavoro irregolare, le parti stesse convengono di dare
piena attuazione alle intese finora sottoscritte in materia a livello territoriale, di regolare l’assetto della contrattazione secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Protocollo del Luglio 1993, sviluppando gli indirizzi e le procedure già concordate tra le parti e indicate nel Protocollo e negli Accordi allegati (allegati da 1 a 5), che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo Territoriale.
Con la sottoscrizione della presente intesa le Parti intendono dare piena attuazione a quanto previsto in materia dal vigente CCNL Terziario relativamente alla contrattazione territoriale di secondo livello e, quindi, dare un ulteriore strumento di garanzia dei diritti dei lavoratori e di ausilio alla crescita occupazionale. Tale strumento, a disposizione delle imprese, favorirà un loro positivo approccio al mercato.
Articolo 2
SFERA DI APPLICAZIONE
• Il presente contratto integrativo territoriale ha validità nel territorio di Roma e provincia.
• Fermo restando che non possono sussistere più di due livelli di contrattazione-nazionale e alternativamente territoriale o aziendale-il presente contratto si applica a tutte le aziende che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero alle aziende che occupano più di 30 dipendenti e che non hanno contrattazione integrativa aziendale. In ogni caso il presente contratto non trova applicazione nelle aziende in cui è presente la contrattazione integrativa aziendale.
Le aziende che hanno attivato la contrattazione integrativa aziendale possono, previo accordo fra le parti interessate, aderire al presente contratto.
Nelle aziende in cui può essere attivata la contrattazione integrativa aziendale , se ha già trovato applicazione il presente contratto, la piattaforma per la contrattazione integrativa aziendale non potrà essere presentata prima della scadenza del presente contratto.
• Con riferimento alla definizione degli assetti contrattuali di cui al citato Protocollo di luglio 1993, le parti convengono che l’applicazione del presente Contratto, definito ai sensi del CCNL Terziario e con le modalità ivi richiamate, è funzionale alla fruizione dei benefici derivanti dall’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 (fiscalizzazione degli oneri sociali).
Pertanto si ritengono fondamentali per l’applicazione degli strumenti e degli istituti quivi definiti e richiamati:
o Il versamento dei contributi previsti a favore dell’EBiT Roma dal vigente CCNL e dagli accordi territoriali allegati al presente contratto;
o I contributi di assistenza contrattuale (contributo ASCOM e contributo XX.XX.X.XX.) di cui al disposto contrattuale vigente (art. 19 cit.), per la parte a carico delle aziende e dei lavoratori.
Nell’ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Terziario, nonché il presente Contratto Integrativo Territoriale, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.
I datori di lavoro sono tenuti ad acquisire, con l’assunzione, l’accettazione da parte dei dipendenti di tutte le norme del Contratto Integrativo Territoriale e degli allegati allo stesso.
Le aziende che decidessero di non aderire all’EBiT Roma, ferma restando la disposizione del CCNL che prevede la corresponsione ai propri dipendenti in busta paga delle quote a carico delle aziende e di pertinenza all’EBiT Roma stesso, non potranno ottenere i benefici previsti dal presente contratto in materia di gestione bilaterale.
Articolo 4
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti convengono di costituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e provincia.
Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003.
Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002, 2003, 2004, 2005) sarà versata, a totale carico delle aziende, un’erogazione economica pari a € 207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa”.
In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno.
Gli importi di cui sopra saranno versati a Sanimpresa, “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” di Roma e Provincia, presso la Banca di Roma ag. 118 c/c N° 70462/35 ABI 3002 CAB 3264 CIN E, entro il 31 maggio successivo all’anno di competenza ( es: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002).
La Cassa è costituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia (contributo di solidarietà).
Per il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di quelle erogate dalla Xx.Xx. stessa, le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento.
Articolo 16 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto integrativo territoriale entra in vigore dalla data di sottoscrizione, salvo lo diverse decorrenze previste e scade il 30 aprile 2006.
Il contratto stesso si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.