Accordo di rinnovo del contratto integrativo del CCNL
Accordo di rinnovo del contratto integrativo del CCNL
per i dipendenti delle imprese edili ed affini da valere per il Lazio, sottoscritto in data 17 aprile 2003
TRA
La Federlazio – Edili
e
La FeNEAL UIL regionale del Lazio La FILCA CISL regionale del Lazio La FILLEA CGIL regionale del Lazio
Visti
Il Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in materia di accordi locali, sottoscritti dalle Organizzazioni nazionali di categoria. Visto il contratto integrativo regionale di lavoro del 24 giugno 1997, nella stesura definitiva del 23 giugno 1998, che viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo regionale di lavoro.
Premessa
Le Parti sociali non possono non prendere atto delle difficoltà che si cominciano ad intravedere per il settore dell’Edilizia; la drastica diminuzione degli investimenti pubblici, la fase di stallo che inizia ad attraversare il settore dell’edilizia privata, la presenza sul territorio romano e laziale di n sempre maggior numero di imprese provenienti dalle altre regioni italiane.
Elemento Economico Territoriale
In applicazione dell’accordo nazionale, afferente gli accordi Locali, le predette Parti concordano che l’Elemento Economico Territoriale di cu alla lettere d) dell’articolo 40 e gli articoli 12 e 48 del CCNL del 22 giugno 2000 viene rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite e con i seguenti termini, modalità e condizioni.
A decorrere dal primo aprile 2003, con riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri l’Elemento Economico Territoriale sarà erogato, nella misura dell’11% (undici percento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del primo gennaio 2003.
A decorrere dal primo dicembre 2003, effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile nell’area laziale da effettuare possibilmente in un incontro tra le parti entro la metà del mese di novembre 2003, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l’Elemento Economico Territoriale dovrà essere incrementato di ulteriori 3 punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato nella misura massima del 14% (quattordici percento) – gli 11 punti precedenti + 3 punti percentuali – calcolato sugli stessi minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del primo gennaio 2003.
Le predette percentuali annullano e sostituiscono ad ogni effetto, fin dalla erogazione del 1 aprile 2003 ,il precedente tetto del 7% (sette percento) individuato e calcolato, per le predette categorie di operai, impiegati e quadri, con il precedente contratto collettivo regionale del 24 giugno 1997 (nella stesura definitiva redatta il 23/6/1998).
Le parti si danno atto che la struttura dell’Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall’articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.
Per il periodo intercorrente dal 1° maggio 2003 al 31 maggio 2003 le imprese erogheranno una tantum omnicomprensiva pari a euro 190,00 per l’operaio specializzato, da riparametrarsi (come da tabella allegata) per i vari livelli contrattuali, da erogarsi in due tranches:
1° tranche euro 95,00 nella mensilità di aprile 2003
2° tranche euro 95,00 nella mensilità di maggio 2003
Mensa e trasporti
Con riferimento agli istituti della mensa e dei trasporti, si concorda che gli attuali importi contenuti nel C.I.R. del Lazio del 24/6/1997 (con stesura definitiva del 23/06/1998) vengono fissati, con decorrenza 1 aprile 2003 nelle misure riportate nella tabella B.
Le parti ribadiscono che rimangono, ovviamente, ferme, sia per la parte operai che la parte impiegati, tutte le altre clausole e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel citato C.I.R. del 24/6/1997 (stesura definitiva 23/6/1998) quanto regolamentato in materia di mensa e trasporti, che verrà riportato integralmente, con la sola modifica dei nuovi importi decorrenti dal primo aprile 2003 così come stabiliti nel presente accordo di rinnovo, nell’articolato del C.I.R. del Lazio.
Edilcassa di Mutualità ed Assistenza del Lazio
Le parti ribadiscono anzitutto l’importanza e l’essenzialità che il bilancio di previsione della Edilcassa venga considerato elemento economico basilare e vincolante per la gestione dell’Ente e che il Comitato di Gestione ponga conseguentemente in essere tutte le misure ed attivi tutti gli strumenti necessari affinché venga correttamente realizzata tale indicazione, alla quale si potrà derogare solo per accordi delle parti sociali.
Le Parti esprimono, altresì, l’auspicio che tutte le imprese del Lazio che operano nel settore si iscrivano alla Edilcassa in modo da eliminare, a fronte della equiparazione dei costi sostenuti, elementi di sperequazione e di concorrenza sleale tra le aziende che lavorano nel settore dell’edilizia consentendo, in tale modo, alle maestranze di poter beneficiare non solo di tutti i trattamenti che la Edilcassa eroga ai propri iscritti ma realizzando, al tempo stesso, l’altro importante obiettivo della parità del futuro trattamento pensionistico erogato dall’INPS, in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di imponibile contributivo e nella previsione di quanto stabilito relativamente alla previdenza integrativa di settore.
EDILCASSA
Gli squilibri che si sono verificati negli ultimi esercizi fra le prestazioni e la quota contributiva finalizzata alle stesse sono l’effetto non casuale delle scelte effettuate dalle Parti, in conformità agli accordi locali ed alle direttive impartite dalle organizzazioni nazionali in relazione alla necessità di ridurre le eccedenti riserve esistenti in Edilcassa.
Ulteriore aspetto di valutazione è l’armonizzazione delle contribuzioni e delle prestazioni dell’Edilcassa con le altre Casse provinciali, pur salvaguardando la corretta gestione dell’Edilcassa stessa; occorre quindi realizzare una inversione di tendenza che, in tempi brevi, conduca la gestione economica e patrimoniale verso un sostanziale equilibrio.
A tal fine vengono ridefinite le contribuzioni ed i bonus sulla contribuzione e l’adozione di un nuovo fondo, a titolo sperimentale, denominato: Fondo Garanzia Assistenze.
Si rimanda agli allegati provinciali per l’analisi dettagliata delle contribuzioni e prestazioni per Provincia.
Fondo APES
A decorrere dal 1/10/2002 l’aliquota per APES viene destinata al FIGAS (Fondo Integrativo Garanzia Assistenza), ferme restando le prestazioni che termineranno con gli eventi verificatisi entro il 31/12/2003, il cui fondo di riserva ne garantisce l’erogazione, compresa la prestazione aggiuntiva “una tantum” prevista per il mese di dicembre 2002 in conformità all’aacordo nazionale del febbraio 2002.
Fondo Integrativo “Garanzia Assistenze” Edilcassa
A decorrere dal primo dicembre 2002 viene introdotta in Edilcassa per la provincia di Roma, la contribuzione finalizzata ad alimentare in nuovo Fondo denominato “Fondo Garanzia per le Assistenze”.
Il nuovo “Fondo Garanzia per le Assistenze” è sperimentale ed è finalizzato a garantire le prestazioni ed assistenze straordinarie erogate dalla Edilcassa a favore delle numerose maestranze del settore iscritte alla Edilcassa stessa ed ai loro familiari.
L’istituzione del Fondo integrativo di cui trattasi persegue l’obiettivo sociale e politico non solo (di rendere continuativi in qualità sociale ed economica i trattamenti straordinari sino ad oggi erogati dalla Edilcassa agli operai ed ai loro congiunti ma, al tempo stesso, si configura, in virtù anche delle numerose prestazioni straordinarie erogate, come elemento finalizzato a rafforzare l’affezione dei lavoratori al settore dell’edilizia.
Persegue inoltre l’importante obiettivo soprattutto in questo momento di ridotto interesse per le nuove generazioni ad inserirsi nel comparto delle costruzioni – di attirare nuove forze lavorative nel settore, stimolando l’interesse dei giovani ad occuparsi presso aziende edili ed al stabilizzare la propria occupazione nel settore.
Si pone infine – grazie anche alla ampia gamma di assistenze straordinarie che eroga la Edilcassa alle maestranze che sono alle dipendenze di aziende in regola – quale ulteriore strumento di garanzia per i lavoratori stessi alla regolarità contrattuale e contributiva delle stesse aziende che li occupano perseguendo, conseguentemente, sia pur indirettamente, l’importante obiettivo di partecipazione alla lotta contro il fenomeno del lavoro irregolare e di quello sommerso.
Il “Fondo Garanzia per le Assistenze” Edilcassa è alimentato, almeno in parte, dalla quota di contribuzione precedentemente destinata al fondo A.P.E.S., (comprensiva, in via provvisoria, in attesa della partenza del sistema, dell’1% da finalizzare – per la quota parte a carico dell’impresa – alla previdenza integrativa EDILPRE).
Tale aliquota non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese in quanto questa coincide con la contestuale complessiva definizione delle aliquote contributive.
L’introduzione sperimentale del nuovo “Fondo Garanzie per le Assistenze” e la determinazione della relativa aliquota contributiva come sopra detta dovrà formare oggetto di valutazione annuale da parte delle Parti stipulanti, in funzione delle reali esigenze connesse a garantire le prestazioni a favore delle maestranze iscritte e ai loro familiari.
Periodo di maternità obbligatoria per le lavoratrici del settore
Alle lavoratrici, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, per il relativo periodo di 5 mesi, esclusi quindi eventuali periodi di interdizione anticipata dal lavoro, la Edilcassa erogherà una prestazione straordinaria di euro 150,00 mensili, a valere sul nuovo Fondo Integrativo per la “Garanzia delle Assistenze Straordinarie”.
Tali prestazioni non potranno superare il tetto massimo complessivo annuo di euro 16.000,00 (sedicimilaeuro).
Prevenzione
E’ necessario rilanciare e migliorare ulteriormente i servizi prestati alla luce della evoluzione delle strutture delle imprese che hanno progressivamente proceduto ad una strutturazione interna per quanto riguarda le tematiche in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. E’ necessario che le imprese possano ricorrere al PF potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo e fiduciario con il PF.
Le Parti si impegnano, ad ogni livello, su tutti i tavoli politici ed istituzionali a fare presente e sottolineare che le imprese i cui cantieri sono monitorati dal personale tecnico del PF devono essere considerate conseguentemente più attente alle problematiche della sicurezza e più in generale in materia antinfortunistica, in considerazione dell’impegno profuso dal PF nel corso di questi anni e della professionalità manifestata dai tecnici in occasione dei sopralluoghi e delle consulenze rese su richiesta delle imprese edili e delle committenti interessate.
A tale riguardo le Parti concordano espressamente – auspicando che le Autorità preposte all’attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prendano positivamente atto di tale accordo, anche tramite gli opportuni contatti tecnico/politici – che le verifiche ispettive siano indirizzate prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal PF, che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.
Formazione/Informazione
Si appalesa la necessità di strutturare ed organizzare corsi di formazione ed informazione che, superata la prima necessità di rispondere ai dettati normativi dei decreti legislativi n.
626/94 e 494/96, e successive modificazioni ed integrazioni, rispondano ora ad esigenze più specifiche, approfondite ed articolate.
E’ quanto mai opportuno, anche alla luce delle imminenti novità normative in materia, fare quanto più possibile ricorso a corsi di formazione/informazione che si avvalgono di finanziamenti pubblici.
Medicina preventiva
Preso atto, ed in considerazione delle innumerevoli “osservazioni” pervenute da parte delle imprese, è necessario snellire e rendere più funzionale il servizio di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alla figura del medico competente, alla sua presenza ed alle sue responsabilità. E’ auspicabile, per una maggiore efficienza del servizio, procedere ad una nuova convenzione nella quale siano indicati in maniera particolareggiata i compiti e le funzioni del medico competente. E’ necessario che si proceda ad una selezione delle strutture sanitarie che, avendone i requisiti, vogliano convenzionarsi con il PF. Questo al fine anche di rendere le imprese più consapevoli delle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria. Le Parti concordano, inoltre, che si operi, di conseguenza, positivamente e fattivamente in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del contenimento dei costi.
R.L.S.T.
Le parti ritengono di rinnovare l’accordo sperimentale del 11 luglio 2001, per l a vigenza contrattuale, con impegno a rincontrarsi trascorso un anno ai fini della valutazione dell’andamento dell’accordo medesimo e delle congruità economiche. Le Parti sottolineano che l’attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del PF per cui i componenti del predetto istituto dei RLST dovranno astenersi dal presentarsi nei cantieri e luoghi di lavoro già monitorati dal PF medesimo e dovranno espletare la loro attività laddove non siano presente i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza di cui all’articolo 18 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ comunque da evidenziare il ruolo positivo svolto e che potrà svolgere il PF, nell’ambito della formazione dei R.L.S., nel periodo appena trascorso e nell’immediato futuro.
Lavoro degli asfaltisti
Agli addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici ed agli addetti dei lavori riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante, viene riconosciuta una indennità di disagio da calcolarsi per ogni ora di lavoro ordinario pari all’11% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3/a) dell’art. 64 del CCNL.
Le parti si danno espressamente atto che il rinnovo contrattuale, per le parti oggi non espressamente rinnovate, relativo alle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, avverrà in fase successiva, contestualmente ad un progetto di armonizzazione ed omogeneizzazione delle prestazioni fornite dalla Edilcassa nei singoli territori.
Tabella della riparametrazione della Una Tantum
Livello | Perimetro | 1° tranche | 2° tranche | Totale |
Apr 03 | Mag 03 | |||
7° | 200 | 146,31 | 146 | 292,31 |
6° | 180 | 134,08 | 134 | 268,08 |
5° | 150 | 110,25 | 109 | 219,25 |
4° | 140 | 102,65 | 102 | 204,65 |
3° | 130 | 95 | 95 | 190 |
2° | 117 | 86 | 85 | 171 |
1° | 100 | 73,15 | 73 | 146,15 |