STATUTO
Associazione Fondo Nazionale Pensione Complementare a Capitalizzazione per i
Lavoratori dell’Industria Alimentare e dei settori Affini
STATUTO
In vigore dal 1° aprile 2022
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 – Presidente e Vicepresidente
Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 26 – Direttore Generale
Art. 26 bis - Consulta delle Organizzazioni fondatrici Art. 27 – Funzioni fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione Art. 29 - Depositario
Art. 30 - Conflitti di interesse
Art. 31 - Gestione amministrativa
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 - Modalità di adesione
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 36 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 39 – Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
1. E’ costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori
dell’industria alimentare e dei settori affini, in forma abbreviata “Fondo Pensione ALIFOND” di seguito
denominato “Fondo” in attuazione dell’accordo stipulato in data 17 aprile 1998 tra AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL e
UILA-UIL (di seguito denominato “fonte istitutiva”). Tale accordo, che rappresenta pertanto la Fonte
Istitutiva del Fondo, dà attuazione all’articolo 74 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle industrie alimentari, sottoscritto in data 6 Luglio 1995 fra le citate Associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a CONFINDUSTRIA, l’INTERSIND e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e la UILA-UIL, di seguito denominato per brevità CCNL. La Fonte Istitutiva è completata dagli Accordi di adesione al Fondo del 28 gennaio 1998, del 6 ottobre 1998, del 24 febbraio 2006 e del 1° dicembre 2009 sottoscritti rispettivamente da ASSITOL, AIIPA, UNIMA, FIPPA-FEDERPANIFICATORI e ASSOPANIFICATORI-FIESA-
CONFESERCENTI con le richiamate Organizzazioni sindacali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil concernenti i settori affini della produzione olearia e margariniera, della produzione dei sottoprodotti della macellazione e
dell’esercizio dell’attività di contoterzismo in agricoltura e della panificazione, attività collaterali e
complementari.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede a Roma.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxx@xxx.xx.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero “89”.
Art. 3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha fini di lucro.
2. Il Fondo non può assumere né concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al primo comma del presente articolo.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è
determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 per l’industria alimentare, dal CCNL 10 febbraio 1999 per l’industria olearia e margariniera, dal CCNL 25 giugno 1996 per i sottoprodotti della macellazione, dal CCNL del 9 dicembre 1999 per l’attività di contoterzismo in agricoltura, dal CCNL 1 dicembre 2009 del settore della panificazione, attività collaterali e complementari e loro successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente art. 1, da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e, limitatamente ai primi due contratti sopracitati, da Ugl-Alimentazione, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) ;
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.
2. Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:
a) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
b) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
3. La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl-Alimentazione e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.
4. Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dall'articolo 34 del presente Statuto e coloro che aderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati Aderenti, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
5. Possono, altresì, divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni stipulanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori indicati al precedente comma 2, aderenti ad ALIFOND, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni e società, ferme restando le prerogative
attribuite alle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva dalle norme di legge in materia di pensione complementare e dal presente Statuto, trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto stesso concernenti la contribuzione.
6. Le diverse modalità di adesione al Fondo sono: adesione esplicita e adesione tacita.
7. I percettori della pensione complementare, di seguito denominati beneficiari, mantengono la qualità di associati del Fondo.
8. La qualità di associato comporta la piena accettazione dello Statuto.
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) Spese relative alla fase di accumulo:
a.1) direttamente a carico dell’aderente in cifra fissa;
a.2) indirettamente a carico dell’aderente in % sul patrimonio del Fondo.
b) Spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative
individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
b.2) riscatto della posizione individuale;
b.3) anticipazioni;
b.4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
b.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
d) Xxxxx in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi relative a:
- avvio della prestazione (una tantum);
- erogazione di ogni rata.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
3. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa,
l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta
l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio
carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. In caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza.
8. In caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e dell’aderente. E' in facoltà dell’aderente sospendere la contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione al Fondo e al datore di lavoro. La sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. In tale ultima ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico del datore di lavoro.
9. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione
individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico
dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori
dell’aderente.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro
dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del
comma 9 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni
pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni
pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della
posizione individuale.
3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al
precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età
anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa
scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la
facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o
l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e
viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n.
335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29
aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di
entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione
pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella
Nota informativa.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di
partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non
superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto, l’intera posizione individuale maturata nella misura del 60 per cento (riscatto parziale) o del 100 per cento (riscatto totale). Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione allo stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore
contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto.
Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una
mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte
dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e
misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono
considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per
i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in
qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte
dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 60 giorni lavorativi. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vicepresidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da sessanta componenti (di seguito "Delegati"), dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo
all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato
subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto
della sua elezione.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze degli aderenti e delle imprese associate, secondo un criterio di pariteticità i componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2383 comma 3 del Codice Civile;
b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze degli aderenti e delle imprese associate, secondo un criterio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo redatti e predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi di quanto previsto all’articolo 20 comma 2 lettera i) del presente Statuto;
d) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui agli artt. 22 e 2393 del codice civile, nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci, di cui all'articolo 2407 del codice civile e nei confronti dei soggetti esterni incaricati della funzione di controllo contabile;
e) delibera sull’esclusione degli associati ai sensi dell’art. 24 del codice civile;
f) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
g) definisce il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
h) delibera in merito all’attribuzione della funzione di controllo contabile a soggetti esterni, revisore
contabile o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori;
b) delibera su proposte di modifica del presente Statuto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, comma 2 lett. t) del presente Statuto.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio mediante avviso inviato ai componenti ed al collegio dei Sindaci- contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare a mezzo raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione sussistano ragioni di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo dei Delegati.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi Delegati e delibera a maggioranza di voti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati e delibera a maggioranza di voti.
5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti sia nella prima che nelle successive convocazioni. Per la delibera di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dal
Presidente.
8. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da dodici componenti
effettivi e sei supplenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
in attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell’Assemblea in rappresentanza degli aderenti e quelli in rappresentanza delle imprese provvedono disgiuntamente all’elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati. Tali liste, purché sottoscritte da almeno un terzo dei componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori associati e delle imprese associate, possono essere presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero da componenti dell’Assemblea. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum minimo, l’elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero dei voti.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto
presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere
eletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione. Il consigliere che cessa dalla carica prima della scadenza del mandato è sostituito per il periodo residuo dal supplente omogeneo per rappresentanza. La prima
Assemblea successiva alla cessazione provvede alla conferma della sostituzione e all’elezione di altro
supplente.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica
all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da
parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali gestione dei rischi e revisione interna e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d’emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre i seguenti poteri:
a) elegge al suo interno: il Presidente, alternativamente fra i componenti nominati in rappresentanza degli aderenti; il Vicepresidente fra i componenti che non hanno espresso il Presidente; il Segretario;
b) individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza e secondo quanto indicato dall'articolo 35 del presente Statuto;
c) decide sulla accettazione delle domande di adesione, di cui all’articolo 34 del presente Statuto, con
possibilità di delega in materia;
d) definisce l’ammontare della quota associativa destinata al finanziamento delle spese di esercizio
secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto;
e) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
f) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il depositario, stipulando la relativa convenzione;
g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui può essere affidata la gestione amministrativa di cui all'articolo 31 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
h) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 10 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
i) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio accompagnato da una propria relazione sulla gestione unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla Commissione di Vigilanza;
l) attribuisce ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione ed identifica la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
m) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
n) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
o) definisce eventuali trattenute a carico dei pensionati per il rimborso di costi amministrativi in relazione a specifici adempimenti nei loro confronti;
p) coadiuva il Presidente nel suo compito di vigilanza sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo
quanto previsto dall’articolo 30 del presente Statuto;
q) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
r) nomina il Direttore Generale, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso;
s) propone all'Assemblea straordinaria, al fine della loro approvazione, le modifiche del presente Statuto;
t) provvede direttamente ad adeguare le norme del presente Statuto, ai sensi del successivo art. 37;
u) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, secondo quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, comunica preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo;
v) assicura le necessarie misure di trasparenza nella gestione del Fondo e provvede all’informazione
periodica degli aderenti ai sensi dell’art. 34 del presente Statuto;
w) delibera in merito alla variazione della Nota informativa.
3. Il Consiglio del Fondo può delegare al Direttore Generale i poteri di cui alle lettere c) ed i) del comma precedente – per quanto concerne la lettera i), limitatamente alla fase di redazione dei bilanci – in relazione ai quali diviene responsabile ai sensi dell’articolo 2396 del codice civile.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, almeno otto giorni prima della data della riunione con avvisi personali da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione sussistano ragioni di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. E', inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri. E’ consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l’identità dei Consiglieri presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto a verbale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario nominato dal Consiglio.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe di voto. Per le delibere aventi ad oggetto le materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto, è comunque necessaria la presenza di almeno quattro degli Amministratori in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 2, comma 1, lett. da a) a f) del D.M. 108/2020, due in rappresentanza delle imprese associate e due in rappresentanza degli aderenti.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629- bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art. 22 - Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica sino alla conclusione del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio e può delegare avvocati o procuratori.
3. Il Presidente del Fondo dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
a) indice le elezioni per l'insediamento o il rinnovo dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
c) tiene i rapporti con i soggetti firmatari della Fonte Istitutiva;
d) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza, segnalando, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
e) sovrintende al funzionamento del Fondo;
f) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
g) cura la regolare tenuta del libro giornale, del libro dei soci e di ogni altra scrittura contabile;
h) cura le comunicazioni periodiche agli iscritti sull'andamento finanziario ed amministrativo del Fondo, in conformità alle delibere adottate dalla Commissione di Vigilanza;
i) cura i rapporti con l'Ente o gli Enti cui è affidata la gestione del patrimonio del Fondo;
l) cura i rapporti con l'Ente o gli Enti cui è affidata la gestione dei servizi inerenti all'attività istituzionale del Fondo;
m) trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
n) vigila sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse;
o) effettua le comunicazioni alla Commissione di Vigilanza in materia di conflitti di interesse,
specificandone la natura, come previsto dall’articolo 30 del presente Statuto;
p) effettua le comunicazioni alla Commissione di Vigilanza in materia di andamento della gestione;
q) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
r) trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega.
Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede disgiuntamente
mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti
dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei
Sindaci effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la
decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il
Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente
designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato
con delibera dell’Assemblea. Il Collegio formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al
conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del
sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio
del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce con periodicità almeno trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente mediante avviso personale.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 26 - Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso
l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione
nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità
comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 26 bis - Consulta delle Organizzazioni Fondatrici
1. E’ costituita la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, su base paritetica, nel numero complessivo di dodici rappresentanti designati nei rispettivi ambiti dalle Organizzazioni datoriali e da quelle dei lavoratori che hanno dato vita ad ALIFOND.
2. La Consulta adempie ai compiti consultivi previsti al fine di contribuire al migliore andamento dell'Associazione e di mantenere il collegamento tra ALIFOND e le Organizzazioni Fondatrici.
3. La Consulta è informata delle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fornire al Consiglio il proprio parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi generali del Fondo così come previsti dallo Statuto e anche con riferimento alle materie di competenza della Fonte istitutiva.
4. Il parere deve essere fornito entro 15 giorni o entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 27 - Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla
gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 – Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 – Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità
del Fondo per l’operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6,
comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo
svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono
ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 30 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 31 – Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione
dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio é accompagnato dalla
relazione sulla gestione, dalla
relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono
depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché
gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 – Modalità di adesione
1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Il destinatario che presenta la domanda di adesione diviene aderente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della domanda medesima in azienda.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente
all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto,
l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende
previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i
criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR e nel caso di adesione contrattuale, il
Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. I lavoratori a tempo determinato che, con successivi rapporti di lavoro presso la stessa azienda
cumulano, nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), un periodo di almeno sei mesi, possono aderire al Fondo al compimento di tale periodo. In tale caso, al momento dell’adesione l’azienda provvede, in un’unica soluzione, a realizzare le trattenute e ad effettuare i versamenti contributivi al Fondo, relativi ai precedenti sei mesi. In ogni caso l’adesione del lavoratore a tempo determinato cessa alla scadenza
dell’anno solare (31 dicembre). Le modalità di adesione e contribuzione di cui al presente comma devono
essere adottate in caso di futura riassunzione del medesimo lavoratore presso la stessa azienda.
9. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima
riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per
deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all’art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.