Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Principato
0.961.514
del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa2
Concluso il 19 dicembre 1996
Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 19973 Ratificato con strumenti scambiati il 9 luglio 1998 Entrato in vigore il 9 luglio 1998
(Stato 1° luglio 2007)
Il Consiglio federale svizzero e
sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,
memori degli stretti rapporti di buon vicinato esistenti fra la Svizzera e il Liechten- xxxxx,
intenzionati a consolidare le relazioni economiche esistenti fra le Parti nel settore delle assicurazioni e a promuovere, nell’osservanza di eque condizioni di concor- renza, lo sviluppo armonioso di tali rapporti, garantendo la protezione degli assicu- rati,
considerato che dal 1° maggio 1995 il Liechtenstein è Parte all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e che il 1° gennaio 1996 ha messo in vigore una legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (Versicherungsaufsichtsgesetz, VersAG),
considerato che, tenuto conto delle disposizioni del presente Accordo, le norme sulla sorveglianza in materia di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa adottate dalla Svizzera e dal Liechtenstein sono equivalenti,4
risoluti a eliminare, su una base di reciprocità e di non discriminazione, gli ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività di assicurazione diretta e di intermediazione nel territorio della Svizzera e del Liechtenstein e a introdurre quindi nei reciproci rapporti la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi limitate al territo- rio delle Parti, 5
hanno convenuto, per raggiungere i suddetti scopi, di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
RU 2001 175; FF 1997 II 1
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
3 RU 2001 174
4 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
5 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
A. Disposizioni di base
Art. 16 Scopo dell’Accordo
Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire, su una base di reciprocità, le condizioni necessarie e sufficienti per garantire:
a) alle imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova nel territorio di una Parte contraente la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per l’attività di assicurazione diretta esercitata nel territorio dell’altra Parte contraente;
b) agli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente l’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dell’altra Parte con- traente.
Art. 27 Campo d’applicazione materiale Il presente Accordo si applica:
a) alle imprese di assicurazione attive nel settore dell’assicurazione diretta aventi la sede sociale nel territorio delle Parti contraenti e sottoposte, in virtù del diritto interno vigente, alla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (sorveglianza delle assicurazioni);
b) agli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente, e sottoposti, in virtù del diritto interno vigente, alla sorveglianza dell’inter- mediazione assicurativa (sorveglianza degli intermediari).
Art. 3 Efficacia territoriale
Il presente Accordo si applica al territorio della Svizzera e a quello del Liechten- xxxxx.
B. Condizioni di accesso e di esercizio
Art. 4 Constatazione di equivalenza
1 Le Parti contraenti dichiarano che, tenuto conto delle disposizioni del presente Accordo, i loro ordinamenti in materia di sorveglianza delle assicurazioni e degli intermediari prevedono norme equivalenti circa:8
a) la protezione degli assicurati;
b)9 l’accesso all’attività e l’esercizio della stessa da parte delle imprese di assi- curazione diretta e degli intermediari assicurativi;
6 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
7 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
8 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
9 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
c)10 il controllo dell’attività delle imprese di assicurazione private e degli inter- mediari assicurativi da parte dell’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni;
d) le misure previste dalla legge per i casi di insolvenza o di inosservanza delle norme legali e delle decisioni ufficiali nonché per altre irregolarità com- messe dalle imprese di assicurazione private nell’esercizio della loro attività;
e)11 le misure previste dalla legge per i casi di inosservanza delle norme legali e delle decisioni ufficiali nonché per altre irregolarità commesse dagli inter- mediari assicurativi nell’esercizio della loro attività.
2 Questa dichiarazione è applicabile al momento della firma del presente Accordo. Va riesaminata secondo la procedura contemplata dall’articolo 11 ad ogni modifica del diritto interno.
Art. 5 Principio del Paese della sede sociale
1 Le imprese di assicurazione con sede sociale nel territorio di una Parte contraente possono esercitare la loro attività nel territorio dell’altra Parte contraente mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi.
2 Gli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente possono esercitare la loro attività nel territorio dell’altra Parte contraente.12
3 L’Allegato contiene le disposizioni necessarie per completare il diritto interno.13
Art. 6 Applicazione del diritto interno
Il diritto in vigore in ciascuna Parte contraente è applicabile alle fattispecie non disciplinate dal presente Accordo nonché alle questioni che rientrano nell’ambito delle fattispecie contemplate dal presente Accordo, in quanto non siano disciplinate dall’Accordo stesso.
C. Esecuzione dell’Accordo
Art. 7 Collaborazione delle autorità di sorveglianza
1 Le autorità di sorveglianza istituite dalle Parti contraenti collaborano in contatto diretto all’esercizio della sorveglianza sulle assicurazioni.
2 Si comunicano reciprocamente tutti i documenti e tutte le informazioni utili all’e- sercizio della sorveglianza e si impegnano a utilizzare le informazioni scambiate soltanto per l’adempimento del loro compito di sorveglianza.
10 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
11 Introdotta dall'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
12 Introdotto dall'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
13 Originario cpv. 2.
3 Le autorità di sorveglianza non sono tenute a comunicare informazioni che rivele- rebbero un segreto commerciale dell’impresa o la cui comunicazione sarebbe contra- ria all’ordine pubblico.
4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia alla sorveglianza degli intermediari.14
Art. 8 Commissione mista
1 È istituita una Commissione mista, composta di rappresentanti delle Parti con- traenti, incaricata dell’esecuzione dell’Accordo e di adottare decisioni nei casi da esso previsti. La Commissione agisce di comune intesa.
2 Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno alla Commissione mista.
3 La Commissione mista stabilisce il proprio regolamento interno.
4 La presidenza della Commissione mista è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Su domanda di una delle Parti contraenti e alle condizioni stabilite dal regolamento interno, la Commissione mista si riunisce su convocazione del suo presidente ogni- qualvolta una necessità specifica lo richieda.
5 La Commissione mista può istituire gruppi di lavoro che l’assistano nell’adempi- mento dei suoi compiti.
Art. 9 Composizione delle controversie
1 In caso di controversia fra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’ese- cuzione del presente Accordo, che non possa essere risolta né mediante la collabora- zione delle autorità di sorveglianza di cui all’articolo 7 né tramite la Commissione mista di cui all’articolo 8, le Parti contraenti si consultano per via diplomatica.
2 La controversia che non sia stata risolta per via diplomatica è sottoposta, a richiesta di una delle Parti, a un collegio arbitrale composto di tre membri. Il collegio non può essere investito della controversia prima che siano decorsi sei mesi dalla prima adizione della Commissione mista di cui all’articolo 8, a meno che le Parti decidano di comune intesa di sottoporre la controversia al collegio prima della scadenza di tale termine. Ciascuna Parte designa un arbitro. I due arbitri nominano un capoarbi- tro che non deve essere cittadino né della Svizzera né del Liechtenstein.
3 Se una delle Parti contraenti non ha designato il suo arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere a tale designazione nel termine di due mesi, il secondo arbitro è nominato, su richiesta di tale Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.
4 Se entro i due mesi successivi alla loro designazione i due arbitri non si accordano sulla scelta di un capoarbitro, quest’ultimo è nominato, su richiesta di una delle Parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.
14 Introdotto dall'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
5 Qualora, nei casi previsti dai capoversi 3 e 4 del presente articolo, il presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito, o sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein, gli arbitri sono designati dal vicepresidente. Qualora quest’ultimo sia impedito o sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein, gli arbitri sono desi- gnati dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein.
6 Salvo disposizioni diverse delle Parti contraenti, il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura. Il collegio decide a maggioranza dei voti.
7 Le decisioni del collegio sono obbligatorie per le Parti contraenti.
D. Disposizioni finali
Art. 10 Rapporti con i Paesi terzi
1 Il presente Accordo non modifica in alcun modo i rapporti esistenti fra le imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel territorio delle Parti contraenti e i Paesi dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo o altri Stati e viceversa.
2 Il capoverso 1 si applica per analogia agli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente.15
Art. 11 Evoluzione del diritto interno
1 Fatta salva l’osservanza del principio di non discriminazione, il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare la propria legi- slazione interna in settori disciplinati dal presente Accordo dopo averne informato l’altra Parte contraente.
2 Per il tramite della Commissione mista, ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, il più presto possibile ma almeno due mesi prima dell’entrata in vigore, circa le modifiche della propria legislazione interna che intende apportare in settori disciplinati dal presente Accordo.
3 La Commissione mista esamina le conseguenze che tali modifiche comportereb- bero per il buon funzionamento dell’Accordo. Raccomanda eventuali modifiche dell’Accordo e, all’occorrenza, ne modifica l’Allegato. Tali decisioni vanno confer- mate mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 12 Revisione dell’Accordo
La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accordo domanda all’altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per via diplomatica.
15 Introdotto dall'art. 1 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
Art. 13 Denuncia dell’Accordo
Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo con notificazione all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di tale notificazione.
Art. 14 Allegato
L’Allegato del presente Accordo è parte integrante del medesimo.
Art. 15 Entrata in vigore
1 Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna.
2 Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
Fatto a Berna, in duplice esemplare in lingua tedesca, il 19 dicembre 1996.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per il
Principato del Liechtenstein:
Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Allegato16
Sorveglianza secondo il principio del Paese della sede sociale
I. Sorveglianza delle assicurazioni
Art. 1 Autorizzazione
L’autorizzazione di esercitare l’attività di assicurazione accordata da una Parte contraente è valida per il territorio di entrambe le Parti contraenti, sempreché siano adempiute le condizioni previste qui di seguito.
Art. 2 Definizioni
1 Ai sensi del presente Accordo, per Paese della sede sociale, s’intende la Parte contraente sul cui territorio è situata la sede sociale di un’impresa di assicurazione.
2 Ai sensi del presente Accordo, per Paese di attività si intende la Parte contraente sul cui territorio un’impresa di assicurazione esercita la sua attività nell’ambito della libera prestazione dei servizi o mediante uno stabilimento, senza possedervi la sede sociale.
3 Ai sensi del presente Accordo, per stabilimento si intende un’agenzia, una succur- sale o un ufficio gestiti da personale dell’impresa di assicurazione, o diretti come un’agenzia e in modo duraturo da una persona indipendente incaricata dall’impresa di assicurazione.
4 Ai sensi del presente Accordo, vi è libera prestazione di servizi quando un’impresa di assicurazione garantisce, a partire dal Paese in cui si trova la sua sede sociale, i rischi situati sul territorio dell’altra Parte contraente senza avvalersi di uno stabili- mento in detto territorio.
5 Ai sensi del presente Accordo, per imprese di assicurazione del Liechtenstein si intendono le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova nel Liechtenstein.
6 Ai sensi del presente Accordo, per imprese di assicurazione svizzere si intendono le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova in Svizzera.
Art. 3 Competenza delle autorità di sorveglianza
1. La sorveglianza finanziaria di un’impresa di assicurazione, compresa quella delle attività esercitate mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi, compete esclusivamente all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale.
16 Aggiornato dall’art. 2 della Dec. 2/2001 della Commissione mista Svizzera- Liechtenstein del 19 dic. 2001 (RU 2004 2327), dall’art. 1 della Dec. 5/2003 della Commissione mista Svizzera- Liechtenstein del 19 dic. 2003 (RU 2004 2447) e dall'art. 2 dell'Acc. del 20 giu. 2007 (RU 2007 3767).
2. La sorveglianza finanziaria comprende in particolare, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione, la verifica del suo stato di solvibilità, della costituzio- ne delle riserve tecniche di assicurazione e degli attivi destinati alla loro copertura.
3. La sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro delle imprese di assicurazione è regolata al punto IV.
Art. 4 Ispezioni in loco
1 L’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale può – dopo averne informa- to l’autorità di sorveglianza del Paese di attività – procedere personalmente o per il tramite di persone da essa incaricate alle ispezioni in loco necessarie per l’esercizio della sorveglianza finanziaria sulle imprese soggette alla sua competenza.
2 L’autorità di sorveglianza del Paese di attività può partecipare a tali ispezioni.
Art. 5 Riserve tecniche
Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a costituire riserve tecniche sufficienti per le attività esercitate nel territorio delle Parti contraenti e a coprire tali riserve con attivi equivalenti.
Art. 6 Provvedimenti conservativi
I provvedimenti conservativi previsti dalla legislazione in materia di sorveglianza di una Parte contraente sono applicabili anche rispetto agli assicurati dell’altra Parte contraente.
Art. 7 Trasferimento del portafoglio
1 Se un’impresa di assicurazione trasferisce in tutto o in parte a un’impresa del Paese di attività un portafoglio di contratti di assicurazione conclusi in detto Paese median- te uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi, è necessaria soltanto l’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale.
2 L’autorizzazione è accordata se un attestato dell’autorità di sorveglianza del Paese di attività prova che, dopo il trasferimento, l’impresa cessionaria dispone di fondi propri equivalenti al margine di solvibilità e se sono tutelati gli interessi degli assicu- rati.
Art. 8 Inosservanza delle norme di diritto emanate dal Paese di attività
1 Se un’impresa di assicurazione non rispetta le norme di diritto emanate dal Paese di attività, l’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale la invita, su richie- sta dell’autorità di sorveglianza del Paese di attività, ad adottare tutte le misure adeguate per porre fine alle irregolarità.
2 Se le irregolarità persistono, l’autorità di sorveglianza del Paese di attività può, dopo averne informato l’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale, vietare all’impresa di assicurazione l’esercizio dell’attività nel Paese di attività e adottare tutte le misure necessarie.
Art. 9 Rapporto
Ciascuna impresa di assicurazione presenta all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale un rapporto sugli affari conclusi in ogni ramo assicurativo nel Paese di attività. Gli affari conclusi nell’ambito della libera prestazione di servizi devono essere separati da quelli conclusi mediante uno stabilimento. L’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale trasmette annualmente, al più tardi entro la fine di settembre, queste informazioni all’autorità di sorveglianza del Paese di attivi- tà.
II. Attività nel Liechtenstein delle imprese di assicurazione svizzere
A. Principio
Art. 10
Le imprese di assicurazione svizzere possono esercitare la loro attività nel Liechten- xxxxx mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi senza autorizzazione supplementare, sempreché siano osservate le disposizioni previste qui di seguito. Nel Liechtenstein sono soggette alle stesse norme applicabili alle imprese con sede sociale in uno Stato dello SEE.
B. Stabilimento
Art. 11 Condizioni per l’esercizio dell’attività nel Liechtenstein
1 L’impresa di assicurazione notifica all’autorità di sorveglianza svizzera la sua intenzione di aprire uno stabilimento nel Liechtenstein.
2 Tale notifica contiene:
a) indicazioni concernenti i rami assicurativi che l’impresa intende praticare e i rischi che si propone di garantire in ogni ramo specificando la copertura assicurativa;
b) previsioni per i primi tre esercizi concernenti le commissioni e altre spese amministrative, l’incasso dei premi, gli oneri per sinistri e la situazione di tesoreria;
c) un’esposizione concernente i mezzi finanziari disponibili per coprire gli impegni e il margine di solvibilità nei primi tre esercizi;
d) un’esposizione concernente i costi previsti per l’impianto dei servizi ammi- nistrativi e della rete di produzione nonché i mezzi finanziari disponibili a tal fine (fondo di organizzazione);
e) indicazioni concernenti la struttura organizzativa dello stabilimento;
f) nome del mandatario generale. Dotato di poteri sufficienti, deve dare prova di integrità personale ed essere in grado di dirigere lo stabilimento in modo effettivo e competente;
g) nome e indirizzo dello stabilimento;
h) una dichiarazione attestante che l’impresa ha aderito all’Ufficio nazionale e al Fondo nazionale di garanzia sempreché sia prevista l’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli.
Art. 12 Procedura
1 Entro tre mesi dalla ricezione delle indicazioni menzionate, l’autorità di sorve- glianza svizzera verifica, oltre alla legalità del progetto, l’adeguatezza delle strutture amministrative, la situazione finanziaria dell’impresa e l’adempimento delle condi- zioni concernenti il mandatario generale e la direzione generale.
2 Se nulla osta, notifica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le stesse indi- cazioni e gli stessi attestati che il Liechtenstein esige dai Paesi dello SEE.
Art. 13 Modifica delle indicazioni
Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza svizzera le modifiche concernenti le indicazioni menzionate all’articolo 11. L’autorità di sorveglianza svizzera trasmette senza indugio dette modifiche all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.
C. Libera prestazione di servizi
Art. 14 Condizioni e procedura
1 Se desidera esercitare la propria attività nell’ambito della libera prestazione dei servizi l’impresa di assicurazione lo comunica all’autorità di sorveglianza svizzera, indicando i rami assicurativi che intende praticare nel Liechtenstein e i rischi che si propone di garantire.
2 Entro un mese dalla ricezione delle indicazioni necessarie, l’autorità di sorveglian- za svizzera verifica la legalità del progetto.
3 Se nulla osta, notifica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le stesse indi- cazioni e gli stessi attestati che il Liechtenstein esige dalle autorità di sorveglianza dei Paesi membri dello SEE.
Art. 15 Modifica delle indicazioni
Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza svizzera le modifiche concernenti le indicazioni menzionate all’articolo 14. L’autorità di sorveglianza svizzera trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.
III. Attività in Svizzera delle imprese di assicurazione del Liechtenstein
A. Disposizioni generali
Art. 16 Principio
Le imprese di assicurazione del Liechtenstein possono esercitare la loro attività in Svizzera mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione di servizi senza autorizzazione supplementare, sempreché siano adempiute le condizioni previste qui di seguito.
Art. 17 Informazione dei clienti
Le imprese di assicurazione del Liechtenstein sono soggette in Svizzera ai medesimi obblighi di informazione cui soggiacciono nel Liechtenstein.
Art. 18 Revoca dell’autorizzazione
Se l’autorizzazione di esercitare l’attività nel Liechtenstein le è stata revocata, l’impresa lo comunica senza indugio all’autorità di sorveglianza svizzera.
B. Stabilimento
Art. 19 Condizioni per l’esercizio dell’attività in Svizzera
L’accesso all’attività di assicurazione in Svizzera mediante uno stabilimento è ammesso solo se l’autorità di sorveglianza del Liechtenstein fornisce all’autorità di sorveglianza svizzera le indicazioni e le attestazioni seguenti:
a) l’impresa è autorizzata a esercitare l’attività di assicurazione nel Liechten- xxxxx ed ha assunto una delle forme giuridiche riconosciute in detto Paese;
b) l’impresa di assicurazione ha il diritto di aprire uno stabilimento in Svizzera;
c) un programma di attività nel quale siano in particolare indicate l’attività che l’impresa si propone di esercitare e l’organizzazione dello stabilimento;
d) nome e indirizzo dello stabilimento;
e) nome del mandatario generale. Dotato di poteri sufficienti, deve dare prova di integrità personale ed essere in grado di dirigere lo stabilimento in modo effettivo e competente;
f) che l’impresa di assicurazione dispone di fondi propri necessari per coprire il margine di solvibilità;
g) una dichiarazione attestante che l’impresa:
– è membro in Svizzera dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia;
– riscuote dal contraente il contributo per la prevenzione degli infortuni di cui all’articolo 1 capoverso 3 della legge del 25 giugno 197617 sul con- tributo alla prevenzione degli infortuni e lo versa al Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali,
sempreché essa intenda praticare l’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli.
Art. 20 Interesse generale
Entro due mesi dalla ricezione delle indicazioni e attestazioni sopraccitate, l’autorità di sorveglianza svizzera indica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein e all’impresa di assicurazione le condizioni applicabili per motivi di interesse generale all’esercizio dell’attività in Svizzera.
Art. 21 Inizio dell’attività
Lo stabilimento può cominciare la sua attività in Svizzera non appena gli siano state comunicate le condizioni d’esercizio dettate dall’interesse generale, al più tardi spirato il termine di due mesi summenzionato.
Art. 22 Modifica delle indicazioni
Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le modifiche concernen- ti le indicazioni menzionate all’articolo 19. L’autorità di sorveglianza del Liechten- xxxxx trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza svizzera.
C. Libera prestazione di servizi
Art. 23 Condizioni e procedura
1 L’impresa di assicurazione che intende concludere contratti di assicurazione in Svizzera nell’ambito della libera prestazione dei servizi può accedere a tale attività se l’autorità di sorveglianza del Liechtenstein fornisce all’autorità di sorveglianza svizzera le indicazioni e le attestazioni seguenti:
a) l’impresa dispone di un margine di solvibilità necessario per l’insieme delle sue attività ed è autorizzata a esercitare la sua attività fuori del Liechtenstein;
b) i rami assicurativi che l’impresa è abilitata a praticare;
c) la natura dei rischi che l’impresa di assicurazione intende garantire in Sviz- zera.
2 L’impresa di assicurazione può cominciare a esercitare la sua attività in Svizzera non appena l’autorità di sorveglianza svizzera è in possesso dei documenti citati.
17 RS 741.81
Art. 24 Assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli
L’impresa di assicurazione che intende esercitare l’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli deve:
a) nominare un rappresentante domiciliato in Svizzera e incaricato di liquidare i sinistri ;
b) aderire in Svizzera all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazio- nale di garanzia nonché partecipare al loro finanziamento;
c) riscuotere dal contraente il contributo per la prevenzione degli infortuni di cui all’articolo 1 capoverso 3 della legge del 25 giugno 197618 sul contributo alla prevenzione degli infortuni e versarlo al Fondo nazionale per la preven- zione degli infortuni stradali.
Art. 25 Compiti del rappresentante incaricato di liquidare i sinistri
Il rappresentante menzionato all’articolo 24 è incaricato di eseguire i compiti seguenti:
a) riunire tutte le necessarie informazioni sui sinistri;
b) rappresentare l’impresa di assicurazione nelle relazioni con le persone lese che fanno valere il diritto al risarcimento; in merito, il rappresentante deve avere le necessarie competenze inclusa la facoltà di pagare le somme di denaro corrispondenti;
c) rappresentare o fare rappresentare l’impresa di assicurazione davanti ai tri- bunali e alle autorità amministrative svizzere per quanto concerne le pretese delle persone lese;
d) rappresentare o fare rappresentare l’impresa di assicurazione davanti ai tri- bunali e alle autorità amministrative svizzere per quanto concerne l’esistenza e la validità delle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile degli autoveicoli.
Art. 26 Modifica delle indicazioni
Al più tardi prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comunica per scritto all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le modifiche concernenti le indicazioni menzionate negli articoli 23 e 24. L’autorità di sorveglianza del Liech- tenstein trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza svizze- ra.
18 RS 741.81
IV. Sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro delle imprese di assicurazione
Art. 27 Competenza delle autorità di sorveglianza
1. In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, la sorveglianza delle attività esercitate mediante uno stabilimento compete all’autorità di sorveglianza del Paese di attività, quella delle attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale.
2. Ai sensi del presente Accordo, per attività esercitate mediante uno stabilimento s’intendono i contratti di assicurazione conclusi nel Paese di attività, per attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi quelli conclusi nel Paese della sede sociale.
Art. 28 Diritto applicabile
1. In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, le attività esercitate mediante uno stabilimento sono disciplinate dal diritto in vigore nel Paese di attività, quelle fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi sono disciplinate dal diritto in vigore nel Paese della sede sociale; è fatto salvo il capoverso 2.
2. I contributi di cui all’articolo 4, capoverso 2, lettere b e c della legge del Principa- to del Liechtenstein del 22 maggio 1996 sull’obbligo di diligenza professionale nelle attività finanziarie si applicano anche alle attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi da imprese di assicurazione svizzere.
V. Sorveglianza degli intermediari
Art. 29 Definizioni
1 Ai sensi del presente Accordo, per Paese di sede dell’intermediario assicurativo s’intende la Parte contraente nel cui territorio è registrato l’intermediario assicura- tivo.
2 Ai sensi del presente Accordo, per intermediario assicurativo s’intende un inter- mediario assicurativo o riassicurativo registrato nel territorio di una Parte contraente.
3 Ai sensi del presente Accordo, per attività d’intermediazione s’intende l’inter- mediazione di contratti di assicurazione o riassicurazione.
Art. 30 Inosservanza delle norme di diritto
1 Se un intermediario assicurativo non rispetta le norme di diritto emanate da una Parte contraente, l’autorità di sorveglianza del Paese di sede lo invita, su richiesta dell’altra autorità di sorveglianza, ad adottare tutte le misure adeguate per porre fine alle irregolarità.
2 Se le irregolarità persistono, l’altra autorità di sorveglianza può, dopo averne informato l’autorità di sorveglianza del Paese di sede, vietare all’intermediario
assicurativo l’esercizio dell’attività nel suo territorio e adottare tutte le misure neces- sarie.
Art. 31 Ispezioni in loco
1 Se un intermediario assicurativo esercita in un ufficio nel territorio dell’altra Parte contraente, l’autorità di sorveglianza del Paese di sede può – dopo averne informato l’altra autorità di sorveglianza – procedere personalmente o per il tramite di persone da essa incaricate a ispezioni in loco.
2 L’altra autorità di sorveglianza può partecipare a tali ispezioni.
Art. 32 Attività d’intermediazione
Gli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente possono esercitare la loro attività di intermediazione nel territorio dell’altra Parte contraente senza autorizzazione o registrazione supplementare, sempreché siano adempiute le condizioni previste qui di seguito.
Art. 33 Assicurazione di responsabilità civile professionale
Se la garanzia finanziaria fornita dagli intermediari assicurativi consiste in un’as- sicurazione di responsabilità civile professionale, il suo campo di applicazione territoriale deve comprendere i territori del Liechtenstein e della Svizzera.
Art. 34 Attività d’intermediazione nel Liechtenstein
1 Fatto salvo il capoverso 2, nell'ambito dell’attività esercitata nel Liechtenstein gli intermediari assicurativi registrati in Svizzera sono soggetti alle stesse norme appli- cabili agli intermediari assicurativi registrati in uno Stato dello SEE.
2 Essi possono avviare la loro attività senza informare l’autorità di sorveglianza svizzera.
Art. 35 Attività d’intermediazione in Svizzera
1 Gli intermediari assicurativi registrati nel Liechtenstein che intendono esercitare in Svizzera devono informare l’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.
2 Essi possono avviare la loro attività non appena adempiuto il loro obbligo di comunicazione.
3 Nell'ambito della loro attività in Svizzera gli intermediari finanziari sono soggetti agli stessi obblighi di informazione e di consulenza cui soggiacciono nel Liechten- xxxxx.