CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
Centro Computer S.P.A., sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con il n. 01446670380, P. IVA 01446670380, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00, in persona del Presidente Consiglio Amministrazione, legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del 01/07/2000 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura nei quali sarà indicato l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
c) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per la fornitura di Personal Computer Notebook, mediante una gara telematica di cui al Bando di abilitazione inviato alla G.U.C.E. in data 23 marzo 2005 e all’Avviso di gara inviato alla G.U.C.E. in data 27 maggio 2005;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di abilitazione, dall’Avviso di gara e da tutta la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, la Documentazione di Gara, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Fornitore.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
b) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo d’imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di acquistare i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
d) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
e) Data di istallazione: data da cui inizia a decorrere il servizio di assistenza e manutenzione.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autorizzative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione della fornitura di Personal Computer, dei dispositivi opzionali e dei servizi di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire 800 (ottocento) PC Notebook e i dispositivi opzionali come previsto nel Disciplinare di gara con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile indicato nel Disciplinare di gara. I personal computer e i dispositivi opzionali che il Fornitore fornirà alle Amministrazioni devono essere identici ai campioni presentati in sede di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara e che saranno custoditi presso l’Agenzia per tutta la durata della Convenzione.
3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore; le obbligazioni, pertanto, sorgono solo a seguito dell’emissione dei
singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. Le Amministrazioni potranno utilizzare la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura, generati dal Sito. Tali Ordinativi, indicanti le quantità di beni, i dispositivi opzionali e i servizi richiesti oltre che il luogo di esecuzione, devono essere dalle stesse sottoscritti ed inviati al Fornitore.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.
3. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo stesso non sarà efficace ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sito e firmato dal Punto Ordinante. Il Fornitore non potrà dare seguito ad
Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. L’invio degli Ordinativo di Fornitura da parte di Amministrazioni non dotate di firma digitale dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Centro Computer S.P.A.., Xxx Xxxxxxxxx x. 00 Xxxxx (XX), ovvero mediante fax al numero dedicato 051 6835158 (Sig. Xxxxxxxx Xxxxx). Indirizzo e-mail: XX.XXXXXXXXXXX_XX@xxxxxxxxxxxxxx.xx
4. L’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. In ogni caso, la consegna dovrà avvenire nei termini previsti nel successivo articolo 11.
5. Il Fornitore, entro 48 ore dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura nelle modalità previste nei precedenti commi, dovrà darne conferma all’Amministrazione contraente con comunicazione via fax/ posta/ e-mail, indicando il numero progressivo assegnato dal Sito all’Ordinativo di Fornitura e il termine massimo per la consegna dei Personal Computer secondo i termini previsti.
Articolo 7 Durata
1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine di durata, non sia stato raggiunto l’importo massimo stabilito di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. I singoli Ordinativi di Fornitura daranno origine ad un servizio di assistenza e manutenzione on-site della durata di 2 (due) anni a decorrere dalla “Data di istallazione”.
5. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la prestazione dei servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l’importo massimo stabilito, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza del limite di un quinto.
Articolo 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, ed in tutta la documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da ciascuna emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le
Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno
essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le singole Amministrazioni.
Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli Atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Agenzia in formato cartaceo ed elettronico le informazioni relative ai servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema
di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data sottoscrizione della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 11
Modalità e termini della fornitura
1. Il Fornitore si obbliga a consegnare i beni richiesti nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati dalle Amministrazioni Contraenti.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna “al piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio ecc..
3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle
apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
- per Ordinativi di Fornitura fino a n. 50 Personal Computer, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura;
- per Ordinativi di Fornitura superiori a 50 personal Computer, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura;
Relativamente a ciascun Personal Computer ordinato il fornitore dovrà preistallare il Sistema Operativo Windows.
4. Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà consegnare contestualmente ai Personal Computer i dispositivi opzionali scelti tra: Lettore floppy disk e Borsa porta PC.
5. Contestualmente alla consegna dei Personal Computer, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate.
6. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i 2 anni assistenza e manutenzione on-site.
Articolo 12 Servizi
1. Oltre alla fornitura dei Personal Computer e degli eventuali dispositivi opzionali, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico il cui costo è compreso in quello dei PC e dei dispositivi opzionali:
- Precaricamento Sistema Operativo Windows come previsto nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.
- Consegna, entro i termini stabiliti nella presente Convenzione all’articolo 11, e nelle modalità descritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.2.
- Assistenza e manutenzione: come previsto nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico compreso il servizio di creazione del Golden Disk come previsto nel paragrafo 3.3.1. del capitolato tecnico.
- Call Center: come previsto nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.
- Servizio di Reportistica: come specificato nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico.
- Trasmissione all’Agenzia del catalogo prodotti informatizzato, come specificato nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico.
Oltre alla fornitura dei Personal Computer e degli eventuali dispositivi opzionali, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico il cui costo non è compreso in quello dei PC e dei dispositivi opzionali:
- Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà prestare il servizio di Assistenza e manutenzione per ulteriori 12 mesi (oltre ai 24 mesi già inclusi nel prezzo dei singoli Personal Computer e dispositivi opzionali) come previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico. Il servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 mesi dovrà essere prestato nelle modalità previste nel paragrafo 3.3 del capitolato tecnico.
- Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà provvedere ad istallare le apparecchiature richieste dalle Amministrazioni come previsto nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.
- Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà fornire il software antivirus dichiarato in sede di offerta come previsto nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.
Articolo 13 Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà relativo (prezzo unitario, XXX XXXXXXX, per le quantità relative ai Personal Computer e ad eventuali dispositivi opzionali):
Personal Computer Notebook con S.O. Windows XP PRO Euro 719,79 Personal Computer Ultraleggero con S.O. Windows XP PRO Euro 1.146,88 Borsa porta Personal Computer Euro 10,42
Lettore floppy disk Euro 26,04
Norton Antivirus 2005 Euro 11,89
Estensione servizio assistenza e manutenzione Euro 25,00
Servizio Installazione Euro 71,88
Il prezzo unitario di ciascun Personal Computer e dei dispositivi opzionali è da intendersi comprensivo dei seguenti servizi:
- Consegna;
- Precaricamento del Sistema Oparativo;
- Assistenza e manutenzione per 24 mesi compreso il servizio di creazione del Golden Disk;
- Call Center,
- Reportistica.
- L’Amministrazione dovrà corrispondere un prezzo aggiuntivo dichiarato dal fornitore in sede di offerta se nell’Ordinativo di Fornitura è richiesto uno dei seguenti servizi:
- Estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 mesi oltre ai 24 inclusi nel prezzo dei Personal Computer e dispositivi opzionali;
- Servizio di istallazione;
- Antivirus.
Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
2. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di Leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni
relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. 272102/9, intestato al Fornitore, presso Centro Computer S.P.A., A.B.I. 06115, C.A.B. 23401.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di
Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti.
Articolo 15 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati nella presente Convenzione della consegna delle apparecchiature e dell’eventuale richiesta del servizio di istallazione dei Personal Computer e dispositivi opzionali, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all’ Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino dei Personal Computer e dei dispositivi opzionali, di cui al all’articolo 12 “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato di cui all’articolo 12 della presente Convenzione, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Relativamente all’attività del Call Center,
- per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate con risposta successiva ai 20” maggiore del 10% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale di Euro 500;
- Per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate perdute maggiore del 4% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 17 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore è tenuto a costituire entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Atto, una cauzione definitiva in favore della Agenzia pari al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque a tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
2. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:
- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere della Agenzia, ovvero
- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
▪ sottoscrizione autenticata da notaio,
▪ essere incondizionata e irrevocabile,
▪ prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.,
▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalle Amministrazioni Contraenti.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’ Amministrazioni Contraente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.
Articolo 18 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all‘Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalD.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 19 Risoluzione
1. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod.
Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati ed aggravati inadempimenti del Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 24.
2. Nei casi di recesso delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
3. Le Amministrazioni Contraenti sono autorizzate a risolvere i propri Ordinativi di Fornitura nel caso in cui una delle Amministrazioni Contraenti abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura.
4. L’Agenzia, potrà risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata consegna dell’originale del documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva oltre i termini stabiliti nel precedente articolo 17, comma 1, nonché per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 17, comma 8;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 24;
e) nel caso in cui un’Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dei danni.
Articolo 20 Recesso
2. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di abilitazione,
dall’Avviso di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora, taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di abilitazione, dall’Avviso di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 21
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il
Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 22 Subappalto
L’affidamento in subappalto è sottoposta ai sensi dell’art.18 della legge 55 del 1990 e successive modificazioni nei limiti del 20% dell’importo contrattuale..
Su richiesta dell’Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell’eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di abilitazione, nell’Avviso di gara e in tutta la documentazione di gara.
Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
1.
2.
3.
Articolo 23
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, nonché di cedere i crediti a lui derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 24
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore
riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25 Responsabile del Servizio
1. All’atto della stipula del presente Atto il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile del Sevizio che sarà il Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente; il Responsabile del Servizio avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Alla data di stipula del presente Atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di e-mail del Responsabile della Fornitura.
Articolo 26 Evoluzione tecnica
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi Allegati.
Articolo 27 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l’ Amministrazione Contraente, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l’Amministrazione Contraente, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione
- morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.
7. La sede del Collegio Arbitrale sarà il capoluogo ove ha sede l’ Amministrazione Contraente.
8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del Codice di Procedura Civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 22.
Articolo 28 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente, in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, il Foro competente è quello di Bologna.
Articolo 29
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dal dal X.Xxx. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L’Agenzia esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel
rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D.Lgs. 196/03.
Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 31 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; in tale ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del DPR 445/2000 - il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l’Agenzia avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Agenzia al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Bologna, lì 29 Settembre 2005
AGENZIA | IL FORNITORE |
Il sottoscritto Xxxxxxxx Xxxxx, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 12 (Servizi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 25 (Responsabile del Servizio), Articolo 27 (Clausola Compromissoria), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Xxxxxxxx finale).
Bologna, 29 Settembre 2005
IL FORNITORE |