REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici comunali alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi degli artt. 38 e 117 della Costituzione, del D. Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e s i. e m., del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, della Legge n. 328 del 08/11/2000, della Legge Regionale n. 1 del 05/01/2000 e della Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008.
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI
2.1 Gli interventi di sostegno economico sono assunti, al fine di contrastare la povertà e l’emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati, volti a favorire il contenimento del disagio e l’acquisizione dell’autonomia.
2.2 I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del servizio sociale, orientato alle attività di prevenzione, protezione, integrazione e attivazione del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di disagio.
2.3 I contributi economici hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi.
Il ricorso all’erogazione di contributi economici deve esser limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l’attivazione di altri interventi.
2.4 I contributi economici sono concessi in seguito all’accertamento dello stato di bisogno e del reddito del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché in seguito alla definizione di un progetto assistenziale individualizzato da parte del Servizio Sociale Comunale.
2.5 I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale, compatibilmente, con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.
ART. 3 - CAMPI DI INTERVENTO
3.1 I contributi alle persone fisiche e ai nuclei familiari sono finalizzati a interventi quali:
a) protezione e tutela dei minori e della maternità;
b) assistenza e tutela agli anziani, invalidi e disabili sia fisici sia psichici;
c) tutela del diritto al lavoro;
d) tutela del diritto alla casa;
e) tutela del diritto alla salute;
f) reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;
g) prevenzione e recupero dalle dipendenze;
h) diritto allo studio e alla qualificazione professionale;
i) protezione e tutela alle persone maltrattate;
l) sostegno alla domiciliarità e prevenzione dell’istituzionalizzazione.
3.2 In considerazione della complessità e ampiezza della materia, l’elenco di cui al comma precedente non riveste carattere esaustivo.
ART. 4 – DESTINATARI
4.1 Sono destinatari dei contributi economici comunali le persone fisiche ed i nuclei familiari, che si trovano nelle seguenti condizioni cumulative:
− residenti a Treviglio (con riferimento al soggetto che presenta l’istanza);
− in stato di bisogno accertato dal Servizio Sociale;
− con un reddito I.S.E.E. inferiore agli importi indicati nell’Allegato n. 1, tabella A, del presente regolamento, pari al minimo INPS mensile moltiplicato per 12 mensilità; tali importi sono aggiornabili annualmente dalla Giunta comunale;
− che abbiano condiviso e sottoscritto con il Servizio Sociale un progetto assistenziale individualizzato.
4.2 Possono essere attivati interventi in deroga alle condizioni sopra determinate, in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione sociale dell’Assistente Sociale comunale.
ART. 5 – STATO DI BISOGNO
5.1 Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale ovvero il titolo che consente l’accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.
5.2 E’ definito stato di bisogno, ai sensi della L.R. n. 01 del 7/01/1986, la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all’integrazione di tale reddito;
b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
ART. 6 – ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO
6.1 L’accertamento dello stato di bisogno si realizza mediante il Servizio Sociale, anche attraverso l’integrazione di competenze e professionalità diverse e qualificate, qualora il cittadino sia in carico ad altri Enti o Servizi Specialistici.
6.2 L’accertamento dello stato di bisogno deve prevedere l’analisi partecipata ed il coinvolgimento dell’utente, con particolare attenzione alla possibilità di attivare risorse personali e familiari.
6.3 Nella valutazione complessiva dello stato di bisogno, il Servizio Sociale valuta anche la sussistenza di eventuali redditi non assoggettabili ai fini IRPEF e, pertanto, non rientranti nella definizione del reddito di cui al successivo art. 7.
6.4 La correttezza metodologica e il rispetto della privacy sono principi fondamentali per l’accertamento dello stato di bisogno.
ART. 7 - DEFINIZIONE DEL REDDITO
7.1 Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento, sono applicate le norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dal D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, dal D. Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione.
7.2 La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di I.S.E.E. sopra richiamate.
7.3 La soglia ISEE di accesso agli interventi economici è pari al minimo INPS mensile moltiplicato per 12 mensilità ed è aggiornata annualmente dalla Giunta Municipale (Allegato n. 1, tabella A).
7.4 La soglia d'accesso I.S.E.E. non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo, il quale è, comunque, sempre subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, relativamente alla residenza, all’accertamento dello stato di bisogno e alla predisposizione, da parte del servizio sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto assistenziale individualizzato e finalizzato, di cui al successivo art. 9.
7.5 La soglia d'accesso I.S.E.E. è derogabile, nel caso in cui l’attestazione I.S.E.E. non sia rappresentativa della situazione economica attuale per cause non imputabili al richiedente.
7.6 Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ai servizi sociali l’eventuale variazione della situazione economica ai fini della ridefinizione dell’intervento e dell’aggiornamento del progetto.
7.8 Ai fini della valutazione della situazione socio-economica del richiedente, il servizio sociale si avvale di accertamenti richiesti ad altri uffici comunali (polizia locale, anagrafe, tributi ecc.) o ad altri Enti.
ART. 8 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
8.1 Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento deve intendersi di norma quello definito dall’art. 4 del D.P.R. n.223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia xxxxxxxxxx, aggiornato con le disposizioni in materia di I.S.E.E., e particolarmente con il DPCM n. 242 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 9 – DEFINIZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO
9.1 L’intervento sociale mediante contributo economico necessita della definizione congiunta, tra il Servizio Sociale e l’interessato, di un progetto assistenziale individualizzato, ovvero di un percorso d’aiuto personalizzato, volto a superare la situazione di bisogno e a stimolare nel richiedente la capacità di crescita nella risoluzione dei propri problemi.
9.2 In seguito all’accertamento dello stato di bisogno e della situazione reddituale, effettuati dall’assistente sociale responsabile del caso, quest’ultimo redige il progetto assistenziale individualizzato, che deve definire:
- gli obiettivi assistenziali;
- i tempi di realizzazione;
- le risorse impiegate;
- le modalità di erogazione;
- le modalità ed i tempi di verifica dell’intervento;
secondo gli schemi che saranno adottati dall’ufficio servizi sociali.
9.3 La definizione del progetto assistenziale individualizzato può prevedere il concorso anche di terzi soggetti, enti od operatori di servizi specialistici che hanno in carico la situazione.
9.4 Il progetto assistenziale individualizzato, si configura quale contratto sociale e deve essere sottoscritto in segno di accettazione tra le parti.
9.5 Anche laddove non sia attivabile uno specifico progetto, è necessario individuare il fattore di rischio rispetto al quale si interviene e l’obiettivo che si intende perseguire, seppur in termini di “riduzione del danno” o “controllo sociale”, oltre a definire le condizioni di attivazione personale richieste all’utente, sottoscritte e successivamente monitorate.
ART. 10 - ISTRUZIONE DELLA PRATICA ED ISTRUTTORIA
10.1 La richiesta di intervento economico comunale deve essere presentata dall’interessato mediante apposito modulo e corredata della documentazione necessaria, secondo gli schemi che saranno adottati dall’ufficio servizi sociali.
10.2 L’istruttoria è svolta dall’assistente sociale competente per area d’intervento.
10.3 L’esito dell’istruttoria, unitamente alla documentazione costituente l’istanza, sono sottoposti all’esame della commissione interna al Servizio Sociale all’uopo nominata e consta di una relazione sociale e di un progetto assistenziale individualizzato.
10.4 Le istanze vagliate dalla commissione sono inserite in apposito disposto di determinazione per l’assunzione e liquidazione della spesa.
10.5 L’esito della commissione che respinga, modifichi o integri la proposta del Servizio Sociale, comporta la nuova sottoscrizione del progetto assistenziale individualizzato, quale contratto sociale tra le parti.
ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE
11.1 Qualora il tenore di vita effettivo emergente dagli accertamenti previsti dal presente regolamento al precedente art. 7.8, sia in contrasto con la definizione di stato di bisogno, l’intervento di aiuto economico non è attivato, a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore della situazione economica.
11.2 Qualora il reddito presentato sia inferiore al carico debitorio evidenziato e regolarmente sostenuto dall’interessato (per canone di locazione, mutui, prestiti, spese fisse per la gestione familiare…) l’intervento di sostegno economico non è attivato in mancanza di adeguata giustificazione, anche documentata, da parte dell’interessato, fatta salva l’eventuale segnalazione alle competenti autorità.
11.3 L’intervento economico non è attivato, qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi all’intervento economico, proposti dal servizio sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell’interessato e della rimozione delle cause di disagio.
11.4 La non adesione del richiedente al progetto assistenziale individualizzato proposto dal servizio sociale è causa di esclusione dall’accesso al contributo, indipendentemente dalla situazione economica dell’interessato stesso.
ART. 12 -TIPOLOGIE CONTRIBUTI
12.1 Sulla base delle diverse tipologie di risorse contemplate dal bilancio comunale in materia di interventi economici, ai fini dell’imputazione contabile degli interventi stessi, si distinguono le seguenti tipologie di contributo:
- c.e. ad integrazione del reddito minimo vitale;
- c.e. in conto affitto;
- c.e. per farmaci fascia C;
- c.e. ex detenuti e famigliari di detenuti;
- fondo sociale utenze domestiche.
ART. 13 – DEFINIZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO
13.1 L’importo del contributo economico è determinato sulla base della proposta d’intervento formulata dall’assistente sociale all’interno del progetto assistenziale individualizzato, avvalendosi
delle diverse tipologie di intervento indicate al successivo art. 13.2, ed entro l’importo complessivo massimo erogabile di cui al successivo art. 13.3.
13.2 La definizione dell’importo dell’intervento economico proposto dall’Assistente Sociale ed approvato dall’apposita Commissione, deve attenersi ai seguenti criteri, diversificati per le diverse tipologie di intervento:
13.2.1 CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO MINIMO VITALE
Di regola, è definito prendendo a riferimento la differenza tra l’importo di minimo vitale (Allegato n. 1, Tabella B) ed il reddito netto mensile del nucleo familiare del richiedente desumibile dalla dichiarazione dei redditi in corso di validità.
Tale contributo è disposto per il periodo definito nel progetto assistenziale individualizzato ed alle condizioni ivi incluse.
Qualora il reddito sia pari a zero, è considerato un importo minimo reddituale mensile per ogni componente il nucleo familiare maggiorenne, ai fini del calcolo sopra indicato (Allegato n. 1, tabella C).
13.2.2 CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTO AFFITTO
Di regola, è definito nella misura massima pari ad 1/3 del canone d’affitto annuo. L’assistente sociale, nell’ambito della proposta di tale tipologia d’intervento, valuta l’accessibilità dell’utente, in alternativa o in concorrenza, ad altre tipologie di intervento esistenti a sostegno del canone di locazione (Ad es.: Fondo sostegno affitti, contributi ex L.R. 27/2009).
13.2.3 CONTRIBUTO ECONOMICO PER FARMACI IN FASCIA C
E’ concesso a sostegno delle spese mediche sostenute per il ticket ed eventualmente per l’acquisto di farmaci in fascia “C”, e pertanto non mutuabili oltre che non sostituibili con analogo farmaco mutuabile, sulla base di apposita certificazione medica.
L’erogazione è effettuata anticipatamente e per un periodo determinato e definito consono dal servizio sociale ai fini della rivalutazione periodica della situazione, stanti le possibili variazioni in itinere della terapia.
La Giunta Comunale, può definire importi complessivi massimi annuali di contribuzione economica più elevati, nelle ipotesi in cui la concessione del contributo economico comprenda anche il sostegno per l’acquisto dei farmaci in “fascia C” (Allegato n. 1, tabella D).
13.2.4 CONTRIBUTO ECONOMICO EX DETENUTI E FAMIGLIARI DI DETENUTI
Di regola, è finalizzato al reinserimento sociale di ex detenuti ed al sostegno dei loro famigliari, nella misura strettamente proposta dall’assistente sociale nel progetto assistenziale individualizzato, sulla base dell’analisi della specifica situazioni ed entro le regole generali del presente regolamento.
13.3 Il contributo economico può essere disposto sino a concorrenza dell’importo complessivo massimo erogabile annuale per ogni richiedente, di cui all’Allegato n. 1, tabella D del presente regolamento.
13.4 Gli importi di minimo vitale, l’importo complessivo massimo annuo di contribuzione economica e l’importo minimo reddituale mensile presunto per ogni componente il nucleo
famigliare maggiorenne, in caso di reddito pari a Zero, (Allegato n. 1, tabelle B e C e D) sono aggiornabili annualmente dalla Giunta comunale, con riferimento alle disposizione di legge in materia.
ART. 14 - FONDO SOCIALE UTENZE DOMESTICHE
14.1 Il fondo sociale per le utenze domestiche è concesso annualmente ai cittadini richiedenti ed aventi titolo in seguito ad emissione di apposito bando.
14.2 Tale contributo è concesso a titolo di parziale rimborso per le spese relative alle utenze domestiche.
14.3 Tale intervento può essere fruito dai cittadini aventi titolo solo alternativamente agli interventi economici descritti negli articoli che precedono ed è erogato sulla base dei seguenti specifici criteri cumulativi, che devono essere evidenziati nel bando:
− residenza a Treviglio alla data di presentazione dell’istanza;
− reddito I.S.E.E. inferiore alla soglia di accesso per gli interventi economici di cui all’art. 7.3 del presente regolamento (Allegato n. 1, Tabella A);
− assenza di proprietà di beni immobili diversi dall’abitazione principale;
− mancata percezione nel medesimo anno di altri contributi economici disposti ai sensi del presente regolamento.
14.4 La disposizione relativa all’importo massimo erogabile di cui al punto 13.3, non si applica al fondo sociale per utenze domestiche, trattandosi di una erogazione effettuata in seguito ad espletamento di apposito bando che comporta la definizione dell’importo del contributo mediante la ripartizione delle risorse per lo stesso stanziate, tra i richiedenti aventi diritto.
ART. 15 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
15.1 Le modalità di erogazione del contributo sono determinate sulla base delle proposte formulate dall’assistente sociale e condivise con l’utente all’interno del progetto assistenziale individualizzato, e possono prevedere quietanze a soggetti terzi a fronte di morosità o debiti contratti dall’interessato, nonché erogazioni dilazionate nel tempo anziché in un'unica soluzione.
15.2 La sussistenza, in capo all’interessato, di posizioni debitorie nei confronti dell’Ente, che la concessione di contributo economico intenda sanare, comporta l’erogazione dell’intervento economico con quietanza all’ufficio competente, mediante l’indicazione dello specifico accertamento della voce di entrata di riferimento.
ART. 16 CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI, DISABILI ED ADULTI IN DIFFICOLTA’
16.1 L’anziano, il disabile, l’adulto in difficoltà, che si trovi ricoverato in Istituto residenziale e/o il familiare obbligato civilmente agli alimenti (ex art. 433 Codice Civile) può presentare una istanza all’Amministrazione comunale volta ad ottenere un contributo economico per far fronte al sostenimento delle spese relative al ricovero stesso, utilizzando la modulistica secondo gli schemi che saranno adottati dall’ufficio servizi sociali, ed allegando la documentazione prescritta.
16.2 Costituisce condizione di ammissione dell’istanza la residenza o dimora dell’assistito al momento del ricovero nel Comune di Treviglio, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o di dimora determinato dal ricovero, anche ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.r. 3/2008.
16.3 E’ responsabile dell’istruttoria per la concessione del contributo economico per il sostenimento della retta di ricovero, l’assistente sociale competente per area d’intervento e per territorialità.
16.4 L’istruttoria è condotta sulla base delle disposizioni di cui ai seguenti commi.
16.5 Accertamento dello stato di bisogno:
16.5.1 L’assistente sociale, qualora non abbia concorso alla realizzazione del ricovero per cui è richiesto l’intervento economico, procede alla valutazione della necessità e dell’appropriatezza del ricovero stesso, con particolare attenzione alla verifica dell’impossibilità o inopportunità di attivazione di interventi alternativi al ricovero e volti a sostenere la permanenza al proprio domicilio.
16.5.2 La collocazione in struttura residenziale deve avere la finalità di fornire protezione assistenziale, abitativa e/o sanitaria e deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale e/o socio-sanitarie ubicate nel territorio comunale o in altri Comuni, in possesso dell’autorizzazione regionale.
16.5.3 L’inappropriatezza del ricovero e la contestuale non accettazione di interventi alternativi, proposti dal Servizio Sociale, da parte dell’interessato o dei suoi familiari, comporta il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il contributo economico comunale a sostegno della retta di ricovero.
16.6 Valutazione della situazione economica:
16.6.1 Il ricoverato provvede al sostenimento della retta di ricovero mediante il proprio reddito detratto dalla quota per le spese personali, di cui all’Allegato n. 2, tabella A, aggiornabile annualmente dalla Giunta comunale.
16.6.2 L’Amministrazione Comunale interviene a concorrenza delle disponibilità del ricoverato, mediante un contributo economico a sostegno della retta di ricovero.
Costituiscono cause di esclusione dall’intervento economico comunale:
- La sussistenza di patrimonio mobiliare superiore agli importi indicati nell’Allegato n. 2, tabella B, aggiornabile annualmente dalla Giunta comunale.
- La proprietà o comproprietà di beni immobili, o la titolarità di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d’uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle, nonché da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall’ASL ai sensi della art. 3, comma 3, della L. 104/92). L’eccezione è ammessa, purché i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali.
- La donazione e/o cessione di immobili o diritti reali su immobili o beni mobiliari, nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo economico comunale a sostegno della retta di ricovero, per un valore complessivo (valore catastale nel caso di immobili) superiore alle quote stabilite nell’allegato n. 2, tabella C, aggiornabile annualmente dalla Giunta Comunale.
- La sussistenza di familiari tenuti agli alimenti (ex art. 433 cod. civ.) che evidenziano una sopportabilità del proprio ISEE all’integrazione economica alla retta di ricovero superiore all’integrazione retta necessaria, calcolata sulla base di quanto disposto al seguente punto 16.7.
16.7 Valutazione della sopportabilità dell’I.S.E.E. dei familiari del ricoverato tenuti agli alimenti (ai sensi dell’art. 433 del cod. civ.) ai fini dell’integrazione economica alla retta di ricovero:
16.7.1 Tale valutazione è condotta applicando i parametri di cui all’allegato n. 2, tabella D al presente regolamento, aggiornabili annualmente dalla giunta domiciliare.
16.7.2 Ai famigliari di cui all’art. 433 del cod. civ. che non presentino la documentazione ISEE necessaria per la valutazione di cui al precedente comma, l’amministrazione comunale può valutare l’opportunità di procedere ad una diffida ai sensi dell’art. 155 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 (“coloro che non prestano gli alimenti, sono diffidati dall’autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo”).
16.7.3 In caso di mancata presentazione di certificazione ISEE, non determinata da casi di comprovata impossibilità, il Comune determina la sussistenza del diritto all’intervento economico ed il suo ammontare, facendo rientrare il nucleo nell’ultima fascia di cui all’allegato n. 2 tabella D, al presente regolamento.
16.7.4 La sopportabilità economica all’integrazione retta da parte dei familiari obbligati per legge agli alimenti, calcolata sulla base della tabella D di cui all’allegato n. 2, costituisce valore indicativo ma non vincolante per gli stessi, che conservano assoluta facoltà di accordarsi autonomamente sulle quote contributive reciproche.
Tale procedura di calcolo è applicata con la finalità esclusiva di determinare la sussistenza dei presupposti per il contributo economico comunale e la determinazione dell’importo dello stesso.
16.8 Determinazione dell’importo del contributo economico comunale:
Il contributo economico comunale concesso al richiedente a sostegno della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del ricoverato e delle quote che, secondo di criteri di cui al precedente punto 16.7, possono essere sopportate dai nuclei familiari tenuti agli alimenti.
Non è disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei familiari tenuti agli alimenti risultasse superiore alla quota non coperta dal ricoverato.
16.9 Il procedimento di concessione del contributo economico a sostegno della retta di ricovero si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell’istruttoria, interrompe il decorso del termine.
L’interruzione del termine deve essere comunicata all’interessato unitamente alla definizione di un ulteriore termine per l’integrazione della documentazione, decorso inutilmente il quale, l’amministrazione comunale provvede all’assunzione di un provvedimento conseguente.
16.10 A conclusione del procedimento, il dirigente adotta provvedimento di concessione o di diniego e ne da comunicazione al richiedente ed eventualmente all’Istituto di ricovero.
La concessione dell’intervento economico a favore del richiedente è disposta mediante l’erogazione diretta a favore dell’Istituto di ricovero, a valere pertanto sui fondi destinati a tali interventi.
16.11 L’intervanto è disposto a concorrenza dei fondi stanziati a bilancio e pertanto rivolto prioritariamente a soggetti ricoverati che non hanno familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile.
16.12 Il contributo economico comunale concesso dall’amministrazione comunale a sostegno della retta di ricovero è soggetto a revisione annuale.
Nel terzo quadrimestre di ogni anno, l’amministrazione comunale verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali provvedimenti di incremento, riduzione o revoca per l’anno successivo, mediante i provvedimenti conseguenti.
16.13 Nelle fattispecie di cui al presente articolo non trova applicazione il limite contributivo massimo di cui all’art. 13.3 e le modalità di erogazione del contributo di cui all’art. 15.
ART. 17 – NORMA FINALE
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti applicativi da parte dell’utente, comporta la decadenza dal contributo, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, con applicazione di rivalutazione e interessi.