CONTRATTO DI SVILUPPO SISMA
Schema di Bando per l’attuazione della misura B1.1 “Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria”
CONTRATTO DI SVILUPPO SISMA
TITOLO I
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Soggetto attuatore”: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) “Cabina di coordinamento”: la Cabina di coordinamento di cui all’art. 2, comma 2, del decreto- legge n. 189 del 17 ottobre 2016;
c) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
– Invitalia;
d) “TFUE”: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
e) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
f) “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e successive modificazioni e integrazioni;
g) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del “Regolamento GBER” e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
h) “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2022-2027 contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, applicabile;
i) “unità produttiva”: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
j) “DNSH”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
k) “grande progetto di investimento”: progetto di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l’aiuto;
l) “importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B
+ 0 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;
m) “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
n) “sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
o) “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
p) “innovazione dell’organizzazione”: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi
i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
q) “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
r) “tutela ambientale”: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;
s) “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
t) “aree colpite dal sisma del 2009 e dal sisma 2016”: crateri sismici come definiti dalla disciplina di legge rilevante, tra cui l’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, e il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229;
u) “commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
v) “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
w) “prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
Art. 2
(Finalità, ambito di applicazione e dotazione finanziaria)
1. Il presente bando, al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite dal sisma e in applicazione di quanto previsto dal Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, definisce le modalità di sostegno alla realizzazione di progetti d’investimento di rilevante dimensione finanziaria ed impatto sui territori di riferimento attraverso la sottoscrizione dei Contratti di sviluppo per il Sisma di cui all’art. 4.
2. All’attuazione dell’intervento disciplinato dal presente bando sono destinate risorse per Euro 80.000.000,00, a valere sulla dotazione di cui al Fondo Complementare di cui al comma 1 al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore.
3. La presente misura rientra all’interno della Sub Misura B1 - Sostegno agli investimenti per la quale, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico relativo alle due aree oggetto di intervento, è prevista la seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate:
a. 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
b. 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016.
Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016.
Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L’Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione 2009.
Art. 3 (Soggetto gestore)
1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione dell’intervento regolato dal presente bando, i Xxxxxxxx attuatori si avvalgono dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia) ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Con apposita convenzione tra i Soggetti attuatori e l’Agenzia sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente bando, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie all’Agenzia.
Art. 4
(Contratto di Sviluppo per le aree sisma 2009 e 2016)
1. I Contratti di sviluppo per il Sisma hanno ad oggetto la realizzazione, nelle aree colpite dal sisma, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:
a) programma di sviluppo industriale, come individuato nell’art. 5;
b) programma di sviluppo per la tutela ambientale, come individuato nell’art. 6;
c) programma di sviluppo di attività turistiche, come individuato nell’art. 7.
2. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La medesima soglia di 7,5 milioni di euro si applica ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’art. 7 qualora gli stessi prevedano interventi di riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
3. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dai vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate. Il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate.
4. Il programma di sviluppo può essere realizzato anche in forma congiunta, in particolare mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell’organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con i Soggetti attuatori e l’Agenzia; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente bando;
c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
5. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente bando sono l’impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata “soggetto proponente”, e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate “aderenti”. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità ai fini della coerenza tecnica ed economica.
6. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
7. I soggetti di cui al comma 5, alla data di presentazione della domanda di accesso di cui all’art. 9, comma 1, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese, ove esistente; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Soggetti attuatori, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare al 31 dicembre 2019 impresa in difficoltà, secondo le modalità previste dal Regolamento GBER;
g) limitatamente alla realizzazione dei progetti di investimento di cui al titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
8. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese proponenti e aderenti di cui al comma 5 assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio di DNSH.
Art. 5
(Contratto di Sviluppo industriale)
1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale, da realizzare nelle aree colpite dal sisma, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, come individuati nel Titolo II, ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
2. Fermo restando il rispetto dell’importo complessivo del programma di sviluppo di cui all’art. 4, comma 2, i progetti d’investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l’investimento complessivo proposto dal soggetto proponente, l’importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro. Ai fini dell’ammissibilità dei singoli progetti, tale limite minimo deve essere rispettato da tutti i progetti di cui ai Xxxxxx XX, III e IV del presente bando facenti parte del programma di sviluppo.
4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta anche tramite lo strumento del contratto di rete di cui all’art. 4, comma 4, i limiti minimi degli investimenti previsti dall’art. 4, comma 2 sono applicati unitariamente, con riferimento agli investimenti nel loro complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d’investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Xxxxxx XX e III del presente bando in relazione agli specifici progetti di investimento.
Art. 6
(Contratto di Sviluppo per la tutela ambientale)
1. Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale, da realizzare nelle aree colpite dal sisma, finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.
2. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4.
3. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Xxxxxx XXX e IV del presente bando, in relazione agli specifici progetti di investimento.
Art. 7
(Contratto di Sviluppo di attività turistiche)
1. Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale, da realizzare nelle aree colpite dal sisma, finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
2. Fermo restando il rispetto dell’importo complessivo del programma di sviluppo di cui all’art. 4, comma 2, i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro qualora il programma di sviluppo preveda il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
3. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e 4.
4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Xxxxxx XX e III del presente bando, in relazione agli specifici progetti di investimento.
Art. 8 (Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Xxxxxx XX, III e IV, in relazione agli specifici progetti di investimento.
2. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
3. L’eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e
preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
4. Le agevolazioni di cui al presente bando si intendono concesse con la deliberazione di approvazione di cui all’art. 9 comma 9.
5. L’Agenzia, in esito alle verifiche di cui all’art. 9 comma 4 lettere a) e b), comunica tempestivamente ai Soggetti attuatori l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, affinché essi ne possano dare comunicazione alle imprese interessate attraverso il proprio sito internet istituzionale.
6. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere concesse, su specifica richiesta dell’impresa proponente, a titolo di “de minimis” secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013.
Art. 9
(Fase di accesso e concessione delle agevolazioni)
1. La domanda di agevolazione deve essere presentata all’Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, a partire dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. Contestualmente all’apertura dello sportello, sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx viene pubblicato lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, definiti dall’Agenzia se del caso sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Soggetto attuatore competente
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’Agenzia, ricevute per ognuno dei due crateri e, all’interno del cratere 2016, per ognuna delle regioni interessate, domande comportanti un potenziale impegno di risorse finanziarie pari al doppio della dotazione programmaticamente spettante sulla base dei criteri di riparto di cui all’articolo 2, comma 3, provvede a darne tempestiva comunicazione ai Soggetti attuatori ai fini della chiusura dello sportello agevolativo. Alle domande di agevolazione che rimangono prive di copertura finanziaria non sarà dato ulteriore corso.
3. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 2 e trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando e previa acquisizione dei dati di monitoraggio delle domande presentate, è in facoltà della Cabina di coordinamento di fissare un termine per la chiusura temporanea o definitiva dello sportello agevolativo.
4. L’Agenzia, ricevuta la domanda di agevolazioni, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, considerato in base al giorno e all’orario di ricevimento della domanda, procede allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica la disponibilità delle risorse finanziarie;
b) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal presente bando;
c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà tempestiva comunicazione, trasmettendo i relativi elementi progettuali, ai Soggetti attuatori e alla Cabina di Coordinamento integrata, i quali richiedono il parere vincolante alle Regioni interessate dal programma di sviluppo in merito alla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale; detto parere deve essere trasmesso ai Soggetti attuatori, alla Cabina di coordinamento integrata e al Soggetto gestore entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale: di ciò la Cabina di coordinamento integrata dà tempestiva notizia al Soggetto gestore. La Cabina di coordinamento integrata, acquisito il predetto parere, autorizza il Soggetto gestore entro i successivi 15 giorni a dare corso all’istruttoria e, all’esito positivo della stessa, a procedere alla stipula del contratto di sviluppo; qualora la determinazione della Cabina di coordinamento sia negativa, l’Agenzia ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), nei limiti di quanto disposto all’articolo 7 comma 1, dà comunicazione al soggetto proponente e ai Soggetti attuatori della sospensione del corso della procedura; in caso di accertata definitiva indisponibilità finanziaria ne dà comunicazione al soggetto proponente e ai Soggetti attuatori.
e) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera b) ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e ai Soggetti attuatori.
6. L’Agenzia, entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, esegue l’istruttoria, anche mediante interlocuzione con il soggetto proponente, valutando:
a) l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti;
b) la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico;
c) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 mesi dalla determinazione di cui al comma 9, la documentazione concernente la materia edilizia di cui al comma 12;
d) la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L’esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche
tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all’art. 10 l’accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui;
e) le caratteristiche dell’eventuale progetto di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III, anche avvalendosi di esperti esterni selezionati secondo criteri di mercato;
f) il rispetto del principio DNSH, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio;
g) la coerenza del progetto imprenditoriale con gli obiettivi PNC Sisma, come ricavabili dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e dalle ordinanze commissariali.
La conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo è subordinata alla soddisfazione di tutti i criteri di valutazione suddetti.
7. Nell’ambito delle attività di cui al comma 6, l’Agenzia determina l’ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate nei Xxxxxx XX, III e IV del presente bando.
8. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 6, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del programma di sviluppo, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l’Agenzia può, una sola volta durante lo svolgimento dell’attività istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade. Nel caso di integrazione di elementi essenziali per la valutazione, la domanda si considera avanzata alla data della avvenuta integrazione.
9. Per i programmi di sviluppo per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 8, l’Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Soggetto attuatore e alle Regioni.
Per i programmi di sviluppo per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, Invitalia procede ad approvare il programma di sviluppo, così come definito nell’ambito dell’attività istruttoria, e sottoscrive con le imprese partecipanti al programma di sviluppo una determinazione di concessione delle agevolazioni, che deve contenere gli estremi della positiva decisione della Commissione europea in caso di progetti soggetti a notifica individuale, l’individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell’ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalità di erogazione, degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché le condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli
investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto. La validità e l’efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 10, della documentazione richiesta dall’Agenzia per la definizione dell’eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato. L’efficacia della determinazione può, altresì, essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a profili di carattere economico-finanziario. Il termine assegnato al soggetto proponente può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l’Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni.
10. L’Agenzia comunica l’avvenuta approvazione del programma di sviluppo alle Regioni interessate e trasmette al Soggetto attuatore e all’impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’attività istruttoria, la relativa documentazione. Entro 20 giorni dalla ricezione, l’impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all’Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.
11. L’eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l’impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui è subordinata, ai sensi dei commi 9 e 10, la validità e l’efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni.
12. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 9, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. Laddove sia riscontrabile un’articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l’esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all’avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l’assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei 12 mesi dalla determinazione di cui al comma 10 il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate.
Art. 10 (Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia secondo le modalità, definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo, indicate nella determinazione di cui all’art. 9, commi 9 e 10, e per l’eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all’art. 9, comma 12.
2. Il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20 per cento dell’investimento ammesso.
3. La prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell’impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 40 per cento dell’agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall’Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Soggetto attuatore.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 6 in relazione all’ultimo stato di avanzamento, l’Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all’erogazione delle agevolazioni.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 6, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l’Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 giorni.
6. Con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall’impresa beneficiaria entro 60 giorni dall’ultimazione del progetto, l’Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall’impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5, un’apposita relazione sull’avvenuta realizzazione del progetto di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l’eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Soggetto attuatore. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l’Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni, dandone comunicazione al Soggetto attuatore. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito
positivo l’Agenzia procede all’erogazione dell’ultima quota fino al 90 per cento dell’ammontare dell’agevolazione spettante del contributo in conto impianti o del contributo alla spesa.
7. Successivamente all’erogazione delle agevolazioni di cui al comma 6, l’Agenzia trasmette al Soggetto attuatore una relazione sull’avvenuto completamento del progetto. Decorsi 30 giorni dalla suddetta trasmissione e in assenza di diverse indicazioni da parte del medesimo Soggetto attuatore, l’Agenzia procede all’erogazione del saldo del contributo spettante.
8. Successivamente all’ultimazione di tutti i progetti componenti il programma di sviluppo, l’Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformità degli investimenti realizzati ai progetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette copia al Soggetto attuatore.
Art. 11 (Variazioni)
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di sviluppo devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all’Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell’autorizzazione delle variazioni proposte, l’Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Soggetto attuatore. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l’Agenzia dispone l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d’investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.
Art. 12 (Monitoraggio, controlli e ispezioni)
1. L’Agenzia, al 28 febbraio di ciascun anno, trasmette al Soggetto attuatore un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l’avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l’importo delle agevolazioni erogate.
2. L’Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell’investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione del progetto agevolato.
3. In ogni fase e stadio del procedimento il Soggetto attuatore può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull’attività dell’Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente bando e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
Titolo II
Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo industriale e turistici
Art. 13
(Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili)
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo, fermo restando quanto specificato agli articoli 14 e 15 per quanto concerne le spese ammissibili, le specifiche condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e le intensità di aiuto concedibili, possono essere concesse:
a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), c) ed e) e, limitatamente alle PMI, anche per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere b) e d). Le imprese di grandi dimensioni possono realizzare i progetti di investimento di cui al comma 2, lettere b) e d), solo previa notifica dell’aiuto ad hoc e successiva approvazione da parte della Commissione europea;
b) nelle restanti aree del territorio nazionale, alle sole PMI per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
2. Con riferimento a quanto stabilito al comma 1, sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
c) riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello
qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
e) acquisizione di un’unità produttiva esistente, intesa quale acquisizione degli attivi di un’unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l’acquisizione delle quote dell’impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione, così come definita alla lettera c) del presente comma.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull’aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all’unità produttiva.
5. I beni agevolati devono essere mantenuti nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. E’, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
6. Non sono ammissibili i progetti d’investimento riguardanti le seguenti attività economiche:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05,
«estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al presente bando;
d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
e) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60
«attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
j) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al presente bando;
k) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
l) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al presente bando.
7. Per le sole imprese di grandi dimensioni non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti d’investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche.
8. Per le imprese di grandi dimensioni, le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attività economiche relative ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e della distribuzione di energia, come individuate nell’allegato n. 1 al presente bando, possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell’aiuto ad hoc ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato applicabile al settore in esame, in corso di validità al momento della notifica.
9. Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga.
Art. 14 (Spese ammissibili)
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell’allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate (è escluso l’utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189);
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all’art. 13, comma 2, lettera e);
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell’aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Per i progetti d’investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
4. Per i progetti d’investimento diretti all’acquisizione di un’unità produttiva di cui all’art. 13, comma 2, lettera e), i costi ammissibili devono essere relativi all’acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso di cui all’art. 9, comma 1 non si siano trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinità o di parentela fino al terzo grado. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un’apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale,
iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori xxxxxxxx, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti. Nel caso in cui sia stato già concesso un aiuto per l’acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.
5. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4;
d) figurino nell’attivo dell’impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all’art. 10, comma 7, al netto degli interessi.
7. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all’art. 13, comma 2, lettera e), le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Art. 15
(Forma e intensità delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o più delle forme di cui all’art. 8, comma 2, nei limiti delle intensità massime stabilite:
a) per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ovvero, qualora realizzati da PMI nei settori di cui all’art. 13, commi 7 e 8, del presente bando, dall’art. 17 del Regolamento GBER;
b) per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), dall’art. 17 del Regolamento GBER.
2. Per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, le PMI possono richiedere, in luogo dell’applicazione delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 17 del Regolamento GBER.
3. In relazione ai grandi progetti di investimento l’importo dell’aiuto non può superare l’importo dell’aiuto corretto, fatta salva la facoltà dell’impresa beneficiaria di richiedere per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 100 milioni di euro l’applicazione dell’intensità di aiuto prevista dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità concedibile solo previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea dell’aiuto ad hoc. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi, i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, o da altre imprese dello stesso gruppo, entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche) sono considerati parte di un unico progetto di investimento.
4. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx
5. Qualora le agevolazioni di cui al presente Titolo siano concesse ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
6. Su richiesta delle imprese, le agevolazioni di cui al presente bando possono essere, altresì, riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo. A tal fine le agevolazioni possono essere concesse nei limiti delle intensità previste dal punto 89, lettera d), del Quadro temporaneo e, comunque, dell’importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del Quadro temporaneo
medesimo. Qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest’ultimo non potrà, in ogni caso, essere superiore a 8 anni.
7. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste con le modalità di cui al comma 6, le limitazioni di cui all’art. 13, si applicano in conformità con le disposizioni del richiamato punto 89, lettera d), del Quadro temporaneo. L’applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo è subordinata al perfezionamento della concessione delle agevolazioni entro il termine previsto dalla sezione 3.13 del medesimo Quadro temporaneo e alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
8. Su richiesta delle imprese, le agevolazioni di cui al presente bando possono essere, altresì, riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo “Aiuti di importo limitato”.
Art. 16
(Cumulo delle agevolazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Art. 17 (Notifica individuale)
1. La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 8, è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti di investimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), l’importo dell’aiuto sia superiore all’importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro;
b) per i progetti di investimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), nel caso in cui l’importo dell’aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.
2. E’ altresì subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento qualora l’ammontare dell’aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.
Art. 18 (Revoche)
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’articolo 9 comma 12 ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 12 si concludano con esito negativo;
f) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall’Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell’Agenzia, organico e funzionale;
g) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l’autorizzazione dell’Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l’attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
i) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda in assenza dell’autorizzazione dell’Agenzia;
j) trasferisca l’attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell’Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
k) non consenta i controlli del Soggetto attuatore o dell’Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimento e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell’iniziativa, fatta salva l’eventuale autorizzazione dell’Agenzia;
m) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
n) non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;
Le agevolazioni sono altresì revocate, in tutto o in parte, qualora in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l’Agenzia accerti il mancato rispetto del principio DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), i), k), l), m), n), e o), la revoca delle agevolazioni concesse è totale;
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l’impresa stessa a segnalare l’eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l’eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l’impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell’organicità e funzionalità dell’originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all’obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all’ultimazione del progetto d’investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere h) e j), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta e ottenuta l’autorizzazione dell’Agenzia; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall’Agenzia.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Titolo III
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
Art. 19 (Soggetti beneficiari)
1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all’art. 4, comma 7, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, che intendono realizzare, nell’ambito di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, così come definiti agli articoli 5 e 6, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 20, nonché nell’ambito di un programma di sviluppo turistico, così come definito all’art. 7, i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo, di cui al medesimo art. 20. Nell’ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese operanti nei settori di attività economica indicati all’art. 13, comma 6, ad eccezione di quelle operanti nei settori di attività di cui alla sezione A “agricoltura, silvicoltura e pesca” e di cui alla divisione 05 “estrazione di carbone (esclusa torba)” della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che possono accedere alle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente nella qualità di imprese aderenti, di cui all’art. 4, comma 5, nell’ambito di programmi di sviluppo di cui agli articoli 5 e 6.
3. Per i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell’ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell’organizzazione o di innovazione di processo.
Art. 20 (Progetti ammissibili)
1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
2. I progetti previsti dal presente Titolo devono essere realizzati nelle aree colpite dal sisma e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda
di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
Art. 21
(Spese e costi ammissibili)
1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell’allegato n. 2, i costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca industriale, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell’organizzazione e per le
attività di innovazione di processo.
Art. 22
(Forma ed intensità delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme di cui all’art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
a) dall’art. 25 del Regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25 del Regolamento GBER, può essere riconosciuta solo nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili oppure nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
b) dall’art. 29 del Regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano le disposizioni previste dall’art. 30 del Regolamento GBER.
3. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx.
Art. 23
(Cumulo delle agevolazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Art. 24 (Notifica individuale)
1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora:
a) nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale, l’importo dell’aiuto supera 20 milioni di euro per impresa e per progetto;
b) nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale, l’importo dell’aiuto supera 15 milioni di euro per impresa e per progetto;
c) nel caso di un progetto di innovazione dell’organizzazione e/o di innovazione di processo, l’importo dell’aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.
Art. 25
(Revoche)
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’articolo 9 comma 12 ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 12 si concludano con esito negativo;
f) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall’Agenzia complessivamente di durata non superiore a diciotto mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell’Agenzia, organico e funzionale;
g) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto;
h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda in assenza dell’autorizzazione dell’Agenzia;
i) non consenta i controlli del Soggetto attuatore o dell’Agenzia sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
j) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
k) non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
Le agevolazioni sono altresì revocate, in tutto o in parte, qualora in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l’Agenzia accerti il mancato rispetto del principio DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), i), j), k) ed l) la revoca delle agevolazioni concesse è totale.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l’impresa stessa a segnalare l’eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l’eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l’impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell’organicità e funzionalità dell’originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all’obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all’ultimazione del progetto.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Titolo IV
Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale
Art. 26.
(Soggetti beneficiari)
1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i progetti di cui all’art. 27, comma 1.
Art. 27.
(Progetti ammissibili)
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d’investimento per la tutela ambientale volti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa oltre le norme dell’Unione europea applicabili, indipendentemente dall’esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell’Unione;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa in assenza di norme dell’Unione europea;
c) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
d) ottenere una maggiore efficienza energetica;
e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
f) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma 1 per:
a) norma dell’Unione europea si intende una norma dell’Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale o l’obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;
b) efficienza energetica si intende la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una misura volta al miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
c) cogenerazione ad alto rendimento si intende la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all’art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
d) riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o i componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
e) riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell’ambito di unità produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attività economiche indicate all’art. 13, comma 6.
6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell’Unione europea già adottate ma non ancora in vigore.
7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda e devono essere ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme stesse.
8. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), non devono essere diretti a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.
9. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera e) devono riguardare esclusivamente capacità installate o ammodernate di recente e la nuova unità di cogenerazione deve permettere di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un’unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un’unità di cogenerazione devono consentire di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
10. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera f), devono:
a) riguardare esclusivamente rifiuti prodotti da altre imprese che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell’ambiente;
b) non essere diretti allo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio;
c) non essere diretti ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza che venga potenziata contestualmente la raccolta dei medesimi;
d) non essere diretti allo svolgimento di un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica.
Art. 28.
(Spese ammissibili e costi agevolabili)
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni contenute nell’allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER, anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell’aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all’art. 10, comma 6, al netto degli interessi.
4. Per i progetti di investimento di cui all’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ai fini dell’agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell’investimento per la tutela ambientale è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell’ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente e costituisce il costo agevolabile.
5. Per i progetti di investimento di cui all’art. 27, comma 1, lettera e), i costi agevolabili sono i costi supplementari di investimento relativi all’attrezzatura necessaria per consentire all’impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o i costi supplementari di investimento per
consentire all’impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
6. Per i progetti di investimento di cui all’art. 27, comma 1, lettera f), i costi agevolabili sono i costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Non sono, in ogni caso, agevolabili gli oneri previsti dalla normativa dell’Unione europea a carico di chiunque degradi direttamente o indirettamente l’ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado e gli oneri che andrebbero considerati come normali costi d’impresa.
7. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
Art. 29.
(Forma ed intensità delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme di cui all’art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
a) dall’art. 36 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b);
b) dall’art. 37 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 27, comma 1, lettera c);
c) dall’art. 38 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 27, comma 1, lettera d);
d) dall’art. 40 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 27, comma 1, lettera e);
e) dall’art. 47 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 27, comma 1, lettera f).
2. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della
concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx
Art. 30.
(Cumulo delle agevolazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Art. 31.
(Notifica individuale)
1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 27, lettere a), b), c), e) ed f), per i quali l’importo dell’aiuto supera 15 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale.
2. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 27, lettera d), per i quali l’importo dell’aiuto supera 10 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale.
3. E’ altresì subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, qualora l’ammontare dell’aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.
Art. 32.
(Revoche)
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’articolo 9 comma 12 ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 12 si concludano con esito negativo;
f) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall’Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mese ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell’Agenzia, organico e funzionale;
g) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l’autorizzazione dell’Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l’attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
i) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda in assenza dell’autorizzazione dell’Agenzia;
j) trasferisca l’attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell’Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
k) non consenta i controlli del Soggetto attuatore o dell’Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
a) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell’iniziativa, fatta salva l’eventuale autorizzazione dell’Agenzia;
b) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
d) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
Le agevolazioni sono altresì revocate, in tutto o in parte, qualora in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l’Agenzia accerti il mancato rispetto del principio DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), i), k), l), m), n) e o), la revoca delle agevolazioni concesse è totale.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l’impresa stessa a segnalare l’eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l’eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l’impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell’organicità e funzionalità dell’originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimenti; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all’obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all’ultimazione del progetto d’investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere h) e j), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l’autorizzazione dell’Agenzia; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall’Agenzia.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 33.
(Oneri informativi)
1. Le imprese beneficiarie saranno responsabili dell’adempimento degli oneri informativi come previsti dalla legge.
Allegato N. 1
ELENCO DELLE ATTIVITA’ AMMISSIBILI NELL’AMBITO DELLE SEZIONI E, N E S DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ATECO 2007
Sezione E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”:
- attività di cui alla categoria 37.00.0 «Raccolta e depurazione delle acque di scarico», limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione ecc.;
- attività di cui al gruppo 38.2 «Trattamento e smaltimento dei rifiuti», limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale;
- attività di cui alla classe 38.32 «Recupero e cernita dei materiali» limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale.
Sezione N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”:
- attività di cui alla divisione 79 «Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse»;
- attività di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;
- attività di cui al gruppo 82.2 «Attività dei call center»;
- attività di cui alla classe 82.92 «Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi». Sezione S “Altre attività di servizi”:
- attività di cui alla categoria 96.01.1 “Attività delle lavanderie industriali”;
- attività di cui alla classe 96.04 “Servizi dei centri per il benessere fisico”.
ATTIVITA’ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AGLI AIUTI A FINALITA’ REGIONALE PER DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE
Settore siderurgico: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
Settore del carbone: tutte le attività connesse alla produzione di carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.
Settore delle fibre sintetiche: le attività relative a:
a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
Settore dei trasporti: le attività relative al trasporto di passeggeri per xxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti attività della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
a) attività di cui alla divisione 49 “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”, escluse le attività di cui alle classi 49.32 “Trasporto con taxi”, 49.42 “Servizi di trasloco” e del gruppo 49.5 “Trasporto mediante condotte”;
b) attività di cui alla divisione 50 “Trasporto marittimo e per vie d’acqua”;
c) attività di cui alla divisione 51 “Trasporto aereo”, escluse le attività di cui alla classe 51.22 “Trasporto spaziale”.
Settore della produzione e distribuzione di energia: le attività di cui alla sezione D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Settore della costruzione navale: come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.
Allegato N. 2
SPESE E COSTI AMMISSIBILI INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Nel presente allegato sono contenute le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite in relazione alle tipologie dei progetti di investimento individuate nei Titoli II, III e IV.
1. Progetti di investimento produttivi (Xxxxxx XX e IV)
Le spese ammissibili dei programmi di investimento produttivi di cui ai Xxxxxx XX e IV possono riguardare:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni
Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell’investimento complessivo ammissibile del progetto.
b) Opere murarie e assimilate
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40 per cento dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d’investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di attività turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d’investimento. Ai fini dell’ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) Infrastrutture specifiche aziendali
d) Macchinari, impianti e attrezzature
In tale categoria rientrano anche i beni necessari all’attività amministrativa dell’impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e
fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
f) Spese per consulenze
Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4 per cento dell’investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d’investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
2. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo III)
Le spese ammissibili dei programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo III possono riguardare:
a) Personale
I costi relativi al personale devono essere relativi al personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
b) Strumenti e attrezzature
Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che devono essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia
inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
c) Ricerca contrattuale
In tale categoria sono ammissibili le spese relative all’acquisizione o all’ottenimento in licenza, da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo.
d) Spese generali
In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a).
e) Materiali
In tale categoria sono ammissibili le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
3.Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili per tutte le tipologie di progetti di investimento
In merito alle predette spese ammissibili si riportano le seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilità:
a) le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le spese relative all’acquisto di beni in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d’importazione»;
c) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell’ammissibilità dell’acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l’obbligo di riscatto dei beni;
d) le spese relative alle opere murarie e quelle relative ai macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva, di asili nido a servizio del personale dell’unità produttiva interessata dal programma di investimento;
e) la realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.
Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
1) realizzazione di impianti di particolare complessità;
2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l’esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l’impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
3) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
4) il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell’impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest’ultima, o dell’Agenzia o dei Soggetti attuatori o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia una sede in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente bando;
6) per i contratti «chiavi in mano» l’impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L’impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all’istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d’opera, a darne tempestiva comunicazione all’Agenzia, illustrandone le ragioni. L’Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all’impresa, formula il proprio motivato parere circa l’ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell’intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L’Agenzia valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l’impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all’avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso;
f) le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l’unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni alle seguenti condizioni:
1) l’impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d’uso delle attrezzature;
2) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
3) dette attrezzature siano accessorie all’iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo
«Macchinari, impianti ed attrezzature»;
4) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell’acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente bando;
5) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
6) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
7) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
8) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell’impresa cedente; a tal fine quest’ultima deve acquisire e trasmettere all’Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
9) il legale rappresentante dell’impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l’intensità d’aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l’intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l’area in cui è localizzata l’unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l’intensità di aiuto relativa a quest’ultima.
4. Disposizioni comuni
In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non sono ammesse:
a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati, fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all’art. 13, comma 2, lettera e), del presente bando;
b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
c) le spese per beni relativi all’attività di rappresentanza;
d) le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto, con esclusione dei mezzi indicati al punto 1, lettera d), del presente allegato;
e) le spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti e fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all’art. 13, comma 2, lettera e), del presente bando;
f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
g) le spese relative a commesse interne;
h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni;
i) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
l) le spese sostenute mediante novazione di cui all’art. 1235 c.c.