CONVENZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO A FAVORE DI PERSONE DISOCCUPATE A VALERE SU FONDI DEL BIM PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI DATA ENTER CON LA COOPERATIVA ENERGIA SOCIALE S.C.S. ONLUS DI FELTRE-FONZASO (BL) MEDIANTE...
CONVENZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO A FAVORE DI PERSONE DISOCCUPATE A VALERE SU FONDI DEL BIM PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI DATA ENTER CON LA COOPERATIVA ENERGIA SOCIALE S.C.S. ONLUS DI FELTRE-FONZASO (BL) MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO
L’anno duemiladodici, il giorno del mese di
TRA
Il COMUNE DI CHIES D’ ALPAGO, con sede in Chies d’Alpago (BL) – Piazza Roma, n., frazione Lamosano, codice fiscale e partita IVA 00206480253 nella persona del responsabile di area Amministrativa /Contabile Xxxxxx Xxxxxxx nata a Belluno il 07/02/1976 domiciliata per quest’atto presso la Sede Municipale di Chies d’Alpago in piazza Roma n.1
E
La Cooperativa Energia Sociale s.c.s. onlus con sede legale in Feltre, via Boscariz 27/D (CAP 32032) e amministrativa in Fonzaso, Via Nuova n. 1 (CAP 32030) codice fiscale e partita IVA 00589290253 nella persona del legale rappresentante Xxxx Xxxxxxxxxx, nato a Zurigo (CH) il 1° giugno 1966 e residente a Feltre in via Faé 10/B, CF GLMLCU66H01Z133X;
Premesso:
CHE l’attuale crisi economica acuisce situazioni di disagio sociale legate alla perdita di posti di lavoro e produce carenza di opportunità lavorative nel territorio;
CHE il Consorzio BIM Piave ha messo a disposizione degli enti locali del territorio fondi per consentire l’avvio di progetti di inserimento al lavoro di persone disoccupate;
CHE con DGRV n. 1114 del 12 giugno 2012 la Regione Veneto ha emesso una direttiva per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, stanziando un apposito fondo per il cofinanziamento del costo del personale utilizzato per i progetti di cui alla citata Delibera;
CHE con la medesima delibera sono stati approvati i modelli per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di pubblica utilità e/o di utilità sociale;
CHE l'art. 3 "Soggetti Attuatori" dell’allegato A alla citata DGR elenca tra i possibili soggetti attuatori le Cooperative Sociali di inserimento lavorativo;
CHE la cifra oggetto di contributo deve essere interamente spesa per l’inserimento lavorativo delle persone e per retribuire il costo del lavoro e gli oneri accessori (IVA, costo del lavoro e utile d’impresa del soggetto attuatore) al progetto d’inserimento lavorativo;
CHE il COMUNE DI CHIES D’ ALPAGO intende avviare un progetto di inserimento lavorativo per una spesa complessiva di 19.166,40 euro;
CHE il COMUNE DI CHIES D’ ALPAGO ha individuato nel settore “manutenzioni ambientali” l’ambito maggiormente idoneo dove inserire i lavoratori;
CHE il COMUNE DI CHIES D’ ALPAGO ha individuato le modalità di affidamento tra quelle previste dalla delibera della Giunta Regionale veneta n. 4189 del 18 dicembre 2007 sulla base della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
CHE è stato puntualmente verificato il possesso da parte di Energia Sociale s.c.s. dei requisiti previsti di cui all'allegato A alla DGR n. 4189/2007;
CHE la scelta di gestione del servizio mediante convenzionamento diretto avviene in conformità alle disposizioni della legge 381 del 1991, della legge 328 del 2000 e del DPCM 30 marzo 2001, del D.Lgs. 163 del 2006, della legge regionale veneta n. 23 del 2006 e trova riferimento nelle rilevanti esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economica da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l’inserimento lavorativo, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale e, nel caso attuale, anche di persone disoccupate;
CHE si è pervenuti alla scelta di Energia Sociale s.c.s. come soggetto attuatore del progetto sulla base della considerazione del legame con il territorio, della competenza e qualificazione dimostrate nel progetto di gestione e dell’esperienza maturata nell’impiego di persone svantaggiate e/o deboli.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue: Articolo 1
Attività e oggetto della convenzione
L’Amministrazione comunale affida a Energia Sociale s.c.s. l’inserimento lavorativo di quattro persone nell’ambito delle manutenzioni ambientali verso il pagamento del corrispettivo concordato e determinato nell’articolo 8 della presente convenzione.
Articolo 2
Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di circa 18 settimane e partirà a seguito dell’approvazione da parte degli enti erogatori del finanziamento (Consorzio BIM e Regione Veneto) richiesto.
Articolo 3
Modalità di esecuzione delle prestazioni
Energia Sociale s.c.s. si impegna a fornire le prestazioni sulla base del programma di lavoro concordato con l’Amministrazione comunale.
Articolo 4
Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato
La Cooperativa dichiara:
• di essere iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali del Veneto al n. BL007 ai sensi dell’art.6, comma 2 lett. A), della L.R. 23/2006;
• di essere stata ispezionata dal Ministero dello Sviluppo Economico con esito positivo per quanto riguarda la “vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2002 n. 220”. Il certificato di ispezione è relativo all’anno 2010;
• la piena osservanza degli artt. 2-3-4-5-6 della legge 142 del 2001 relativa al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa e alle altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto del regolamento interno della Cooperativa;
• il rispetto delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;
• di essere iscritta all’Albo Cooperative al n° A125725 del 23 febbraio 2005;
• di essere iscritta al REA 58874 del 12 novembre 1982;
• di avere la seguente matricola INPS 1001284776;
• di essere stata costituita mediante atto pubblico registrato in Feltre (BL) il 5 ottobre 1982 al n° 2013 vol. 207;
• di avere previsione puntuale nello Statuto del servizio oggetto dell’affidamento;
• di possedere i criteri prescritti dall’articolo 12, comma 2, della legge 23 del 2006;
Articolo 5
Xxx lavorate e ambiti lavorativi
I quattro lavoratori saranno inseriti nell’ambito del servizio di manutenzione ambientale con un contratto di lavoro occasionale accessorio per un totale di 20 ore settimanali ciascuno, con la previsione di uno svolgimento di un tetto massimo di 1.440 ore.
Articolo 6
Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro
La Cooperativa impiega i lavoratori con contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio ai sensi del CCNL delle cooperative sociali assicurando alle persone impegnate nell’attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dalla tipologia contrattuale in oggetto.
Articolo 7 Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato in euro 19.166,40 IVA COMPRESA per un monte ore totale pari a 1.440 ore di servizio da realizzare. Sono comprese nel corrispettivo le seguenti voci:
1. costi diretti del lavoro
2. costi amministrativi della Cooperativa (assicurazione RC, spese tecniche)
3. utile d’impresa.
Articolo 8 Modalità di pagamento
Il pagamento avviene su base mensile a seguito della presentazione da parte della Cooperativa di due distinte fatture, una relativa al progetto manutenzioni ambientali e una al progetto gestione biblioteca, sulla base del numero di ore effettivamente realizzate dai lavoratori.
Il pagamento delle fatture avviene mediante rimessa diretta a 60 gg data fattura.
Articolo 9 Clausola di revisione prezzi
Il corrispettivo determinato è fisso e invariabile in quanto relativo ad un progetto di durata limitata e di carattere straordinario.
Articolo 10 Inadempienze e cause di risoluzione
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti utilizzando la forma scritta. Alla terza inadempienza grave si darà corso alla risoluzione anticipata della convenzione.
Articolo 11 Controversie
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Belluno. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il COMUNE DI CHIES D’ ALPAGO
Per Energia Sociale s.c.s. onlus