TURISMO CONFCOMMERCIO - ALBERGHI E CAMPEGGI
TURISMO CONFCOMMERCIO - ALBERGHI E CAMPEGGI
Alberghi e campeggi
A) Lavoratori assunti entro il 13.11.2016
B) Lavoratori assunti dal 14.11.2016
Minimi contrattuali
DATI RETRIBUTIVI
Agosto 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 18 gennaio 2014 | 1° maggio 2013 | 31 dicembre 2018 (accordo 9.2.2017) |
Parti stipulanti | Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | ||
CCNL | 20 febbraio 2010 | 1° gennaio 2010 | 30 aprile 2013 |
Parti stipulanti | Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente da: aziende alberghiere; complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta; aziende pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie; porti e approdi turistici; rifugi alpini. Il c.c.n.l. si applica inoltre agli addetti alle attività non turistiche (esempio: commerciali) svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, purché le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il personale adibito ai servizi organizzati in comune da più unità aziendali, aventi o meno un unico titolare o una unica ragione sociale, è regolamentato dal presente contratto. In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi. | ||
Accordi e protocolli aggiuntivi | Accordo 17 aprile 2012 | in materia di riordino dell’apprendistato | |
Accordo 16 giugno 2014 | disposizioni sul contratto a tempo determinato e sull’apprendistato | ||
Accordo 30 novembre 2016 | minimi tabellari per i lavoratori assunti dal 14.11.2016 | ||
Accordo 9 febbraio 2017 | proroga della scadenza del c.c.n.l. e intese integrative all’accordo 30.11.2016 | ||
Accordo 1 agosto 2017 | apprendistato duale |
Liv. | Paga base nazionale | ||||
1.2.2014 | 1.10.2014 | 1.4.2015 | 1.10.2015 | 1.4.2016 | |
A* | 2.109,82 | 2.134,91 | 2.159,99 | 2.185,08 | 2.210,16 |
B* | 1.953,30 | 1.976,53 | 1.999,75 | 2.022,98 | 2.046,20 |
1 | 1.819,89 | 1.841,53 | 1.863,16 | 1.884,80 | 1.906,44 |
2 | 1.663,37 | 1.683,14 | 1.702,92 | 1.722,70 | 1.742,47 |
3 | 1.568,76 | 1.587,41 | 1.606,07 | 1.624,72 | 1.643,37 |
4 | 1.480,29 | 1.497,89 | 1.515,49 | 1.533,09 | 1.550,69 |
5 | 1.388,26 | 1.404,76 | 1.421,27 | 1.437,77 | 1.454,28 |
6S | 1.334,88 | 1.350,75 | 1.366,62 | 1.382,49 | 1.398,37 |
6 | 1.315,97 | 1.331,61 | 1.347,26 | 1.362,91 | 1.378,55 |
7 | 1.233,16 | 1.247,82 | 1.262,49 | 1.277,15 | 1.291,81 |
* Indennità di funzione: liv. A, euro 75,00 - liv. B euro 70,00 |
Liv. | Paga base nazionale | ||
1.11.2016 | 1.8.2017 | 1.1.2018 | |
A* | 2.159,15 | 2.199,06 | 2.210,16 |
B* | 1.999,42 | 2.036,37 | 2.046,20 |
1 | 1.863,27 | 1.897,70 | 1.906,44 |
2 | 1.703,52 | 1.734,99 | 1.742,47 |
3 | 1.606,97 | 1.636,64 | 1.643,37 |
4 | 1.516,59 | 1.544,59 | 1.550,69 |
5 | 1.422,77 | 1.449,03 | 1.454,28 |
6S | 1.368,29 | 1.393,54 | 1.398,37 |
6 | 1.342,89 | 1.367,55 | 1.378,55 |
7 | 1.264,50 | 1.287,82 | 1.291,81 |
* Indennità di funzione: liv. A, euro 75,00 - liv. B euro 70,00 |
DATI RETRIBUTIVI | |
Alberghi e campeggi minori A) Lavoratori assunti entro il 13.11.2016 B) Lavoratori assunti dal 14.11.2016 N.B. – Le riduzioni derivanti dalla tabella relativa agli alberghi e campeggi minori non si applicano ai lavoratori con qualifica di cuoco, cameriere e barista inquadrati al 5° livello, nonché ai dipendenti da ostelli, bed and breakfast e affittacamere. Maturazione: fino a 6 scatti triennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. L’anzianità utile per la maturazione del primo scatto decorre dal compimento del 18° anno di età. In caso di passaggio al livello superiore, il valore degli scatti maturati in precedenza viene ricalcolato al momento della maturazione del prossimo scatto (senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso). | |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di una mensilità della retribuzione in atto (paga base nazionale, indennità di contingenza, indennità di funzione, scatti di anzianità, terzi elementi, quote aggiuntive provinciali e trattamenti integrativi aziendali comunque denominati). L’importo matura per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre (le frazioni di mese non interamente lavorato danno luogo all’attribuzione di 1/26 di un rateo mensile per ogni giorno lavorato). Periodi non utili per la maturazione della tredicesima: assenze dal lavoro non retribuite per una delle cause previste dal c.c.n.l., salvo diverse disposizioni legali o contrattuali (il datore di lavoro deve integrare al 100% i ratei relativi al periodo di assenza obbligatoria per maternità). La quattordicesima mensilità va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione mensile in atto al 30 giugno, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Altri criteri: come per la tredicesima mensilità (nessun obbligo di integrazione per il periodo di assenza obbligatoria per maternità). |
Premio di risultato | La contrattazione di secondo livello può individuare erogazioni salariali correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aventi per obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività. Importo sostitutivo. Nelle aziende che non abbiano definito un accordo entro il 31 gennaio 2016, ai dipendenti qualificati in forza al 29 febbraio 2016, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, vengono erogati gli importi di cui alla tabella che segue, da rapportare alle giornate di effettiva prestazione nel periodo 1° gennaio 2014 – 29 febbraio 2016. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo è |
Liv. | Paga base nazionale | ||||
1.2.2014 | 1.10.2014 | 1.4.2015 | 1.10.2015 | 1.4.2016 | |
A* | 2.097,23 | 2.122,16 | 2.147,10 | 2.172,03 | 2.196,97 |
B* | 1.941,86 | 1.964,95 | 1.988,03 | 2.011,12 | 2.034,21 |
1 | 1.808,44 | 1.829,94 | 1.851,44 | 1.872,95 | 1.894,45 |
2 | 1.653,64 | 1.673,30 | 1.692,96 | 1.712,62 | 1.732,29 |
3 | 1.560,17 | 1.578,72 | 1.597,27 | 1.615,82 | 1.634,37 |
4 | 1.472,84 | 1.490,35 | 1.507,86 | 1.525,38 | 1.542,89 |
5 | 1.381,37 | 1.397,80 | 1.414,22 | 1.430,65 | 1.447,07 |
6S | 1.328,58 | 1.344,37 | 1.360,17 | 1.375,96 | 1.391,76 |
6 | 1.309,66 | 1.325,23 | 1.340,80 | 1.356,38 | 1.371,95 |
7 | 1.227,43 | 1.242,03 | 1.256,62 | 1.271,21 | 1.285,81 |
* Indennità di funzione: liv. A, euro 75,00 - liv. B euro 70,00 |
Liv. | Paga base nazionale | ||
1.11.2016 | 1.8.2017 | 1.1.2018 | |
A* | 2.146,79 | 2.186,12 | 2.196,97 |
B* | 1.988,18 | 2.024,60 | 2.034,21 |
1 | 1.852,04 | 1.885,93 | 1.894,45 |
2 | 1.693,98 | 1.725,00 | 1.732,29 |
3 | 1.598,54 | 1.627,81 | 1.634,37 |
4 | 1.509,29 | 1.536,94 | 1.542,89 |
5 | 1.416,02 | 1.441,95 | 1.447,07 |
6S | 1.362,10 | 1.387,05 | 1.391,76 |
6 | 1.336,66 | 1.361,32 | 1.371,95 |
7 | 1.258,88 | 1.281,94 | 1.285,81 |
* Indennità di funzione: liv. A, euro 75,00 - liv. B euro 70,00 |
Scatti di anzianità | |||
Liv. | Importo | Liv. | Importo |
A | 40,80 | 4 | 33,05 |
B | 39,25 | 5 | 32,54 |
1 | 37,70 | 6S | 31,25 |
2 | 36,15 | 6 | 30,99 |
3 | 34,86 | 7 | 30,47 |
DATI RETRIBUTIVI | |
calcolato in proporzione all’entità della prestazione. L’importo del premio è omnicomprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali, compreso il tfr. Il premio è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. che venga pagato dopo il 1° gennaio 2014 (non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993). In presenza di difficoltà economico-produttive il datore di lavoro può sospendere l’erogazione del premio. | |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | |
Altre voci | Indennità per lavoro domenicale: ai lavoratori che usufruiscono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica compete un’indennità in cifra fissa, pari al 10% della paga base e dell’indennità di contingenza, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica. Vitto e alloggio (da 1.1.2014) Prezzo da corrispondere per la fornitura del vitto e dell’alloggio: - un pranzo 0,90 euro; - una prima colazione 0,16 euro; - un pernottamento 1,00 euro. Eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli indicati verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, euro 0,02 per una prima colazione, euro 0,15 per un pernottamento. Premio di anzianità. L’istituto, soppresso il 31 maggio 1986, continua a produrre effetti per i lavoratori in servizio a quella data presso la stessa impresa alberghiera. Il premio compete nella misura di: - una mensilità di retribuzione, dopo 10 anni di servizio; - una mensilità e mezza, dopo 15 anni di servizio; - due mensilità, dopo 20 anni di servizio; - tre mensilità, dopo 30 anni di servizio. In caso di risoluzione del rapporto dopo il decimo anno, il lavoratore ha diritto ai ratei maturati per frazioni d’anno. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 172 (40 ore settimanali), 190 (44 ore settimanali), 192 (45 ore settimanali). Numero di mensilità: 14. Elementi della retribuzione: paga base nazionale conglobata; eventuali trattamenti integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto contrattuale; indennità di contingenza (nella quale è conglobato l’e.d.r. ex a.i. 31.7.1992); eventuali scatti di anzianità. Assorbimenti: gli aumenti retributivi stabiliti dal c.c.n.l. non possono essere assorbiti da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 201). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi. |
Periodo di prova | Criteri di computo: per la durata del periodo di prova si computano esclusivamente le giornate di effettiva prestazione, fermo restando il limite massimo di 6 mesi previsto dall’art. 10, L. n. 604/1966. Esclusioni: è dispensato dal periodo di prova il personale riassunto entro due anni presso la stessa azienda con la medesima qualifica. |
Livello | Importo |
A, B | 186 euro |
1, 2, 3 | 158 euro |
4, 5 | 140 euro |
6S, 6, 7 | 112 euro |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
Straordinario diurno | 30% |
Straordinario notturno | 60% |
Notturno | 25% |
Notturno (personale alberghiero con qualifica notturna) | 12% |
Festivo (festività nazionali e infrasettimanali) | 20% |
Il lavoro straordinario è ammesso fino a 260 ore annuali. Ai fini retributivi è considerato notturno il lavoro prestato dalle 24 alle 6. Per i lavoratori notturni degli alberghi, le relative maggiorazioni si applicano alle ore prestate dalle 23 e 30 alle 6 e 30. Per i lavoratori notturni dei campeggi, le maggiorazioni si applicano dalle 23 alle 6. La maggiorazione per lavoro straordinario notturno non è cumulabile con quella per lavoro ordinario notturno. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni. |
Livello | Durata |
A - B | 180 giorni |
1 | 150 giorni |
2 | 75 giorni |
3 | 45 giorni |
4 - 5 | 30 giorni |
6S | 20 giorni |
6 - 7 | 15 giorni |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Recesso: al personale assunto fuori provincia e licenziato durante il periodo di prova compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali. L’orario può essere articolato su cicli plurisettimanali multiperiodali che ne prevedano la realizzazione come media nell’arco di 6 mesi (estensibile a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa). La durata dell’intervallo per la consumazione dei pasti è stabilito dai contratti integrativi tra un minimo di mezz’ora e un massimo di un’ora al giorno. Distribuzione dell’orario settimanale: su 5 giornate e mezza. Il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, di ricevimento e portineria e di 12 ore per il restante personale. Flessibilità dell’orario. Flessibilità ordinaria: l’orario contrattuale può essere superato fino a 4 settimane consecutive, fermo restando il limite di 8 ore giornaliere. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono recuperate con corrispondenti riposi compensativi entro 12 settimane. Flessibilità estesa: previo esame con la rappresentanza sindacale le aziende possono attuare, per due volte all’anno non consecutive, sistemi di distribuzione dell’orario che prevedono l’estensione della flessibilità a 12 settimane consecutive e dei termini di recupero a 24 settimane (per i lavoratori interessati il monte ore annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 116 ore). Orario medio in regime di flessibilità. Il sistema si applica ad alberghi, campeggi, porti e approdi turistici, rifugi alpini e prevede la possibilità di: - effettuare orari inferiori alle 40 ore settimanali, senza riduzioni della normale retribuzione mensile (le minori prestazioni sono compensate da prestazioni di durata equivalente svolte nell'arco delle 13 settimane successive o dall’utilizzo dei permessi ROL ed ex festività); - effettuare orari superiori alle 40 ore settimanali, senza corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro straordinario (le maggiori prestazioni sono compensate da riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane successive o da un corrispondente incremento del monte ore di permessi ROL ed ex festività; non vengono liquidate maggiorazioni per lavoro straordinario). Compensazioni per i lavoratori stagionali e a tempo determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi): possono avvenire lungo tutto l'arco del rapporto. Il numero massimo di settimane nelle quali è possibile effettuare le compensazioni può essere elevato sino a: - 26 settimane, con riduzione dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati attraverso l’incremento del monte ore di permessi ROL ed ex festività; - 52 settimane, previo accordo in sede aziendale che preveda l'elevazione del monte ore annuo di permessi ROL ed ex festività sino a 128 ore. Il c.c.n.l. prevede limitazioni al numero dei permessi annui utilizzabili per le compensazioni. Il meccanismo in esame non si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale. La contrattazione integrativa può stabilire regole diverse. Riposo settimanale. Salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito a intervalli più lunghi di una settimana la sua durata complessiva ogni 14 giorni deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. |
Banca ore | Il sistema della banca ore può essere attivato a seguito di contrattazione aziendale sull’utilizzo delle prestazioni lavorative complessivamente dovute. Il sistema consente ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte delle prestazioni eccedenti l’orario medio annuo. Per i lavoratori interessati il monte annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 128 ore. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). |
Ferie | Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio. Ai fini del computo la settimana si intende composta di 6 giorni lavorativi qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (le frazioni di mese non interamente lavorato danno luogo all’attribuzione di 1/26 di un rateo mensile per ogni giorno lavorato). Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia. |
Permessi ROL - Ex festività | Maturazione: per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di assenza senza diritto alla retribuzione. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (le frazioni di mese non interamente lavorato danno luogo all’attribuzione di 1/26 di un rateo mensile per ogni giorno lavorato). Criteri di utilizzo/liquidazione: i permessi non fruiti nell’anno di maturazione sono liquidati con la retribuzione in atto al momento della scadenza salvo possibile utilizzo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Ex festività del 4 novembre: - se il lavoratore è chiamato a prestare servizio riceve, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore effettivamente prestate (senza alcuna maggiorazione); in alternativa può usufruire di un corrispondente riposo compensativo; - al lavoratore che non sia chiamato a prestare servizio non viene effettuata nessuna detrazione sul normale trattamento mensile; - al lavoratore assente in quella giornata per riposo settimanale viene corrisposta una quota pari alla retribuzione giornaliera. |
Tipo di permesso | Durata |
ROL | 72 ore |
Ex festività | 32 ore |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Criteri di computo. In caso di più malattie nel corso dell’anno i periodi di assenza si cumulano agli effetti del raggiungimento del limite massimo di conservazione del posto. Aspettativa. Il lavoratore che ne faccia richiesta con raccomandata a.r., prima della scadenza del 180° giorno, può usufruire (per una sola volta) di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. Non sono ammessi al beneficio i lavoratori affetti da malattie croniche o psichiche. Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio solo in caso di successiva prosecuzione del rapporto. In presenza di gravi patologie oncologiche l’aspettativa generica può essere prorogata oltre il termine ordinario. |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’intera retribuzione per un arco di cinque mesi durante il periodo di astensione obbligatoria. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: come per la malattia. Trattamento economico: Integrazione a carico del datore di lavoro al 60% della retribuzione per i tre giorni successivi all’infortunio (periodo di carenza). |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Il congedo deve essere richiesto con un preavviso di almeno dieci giorni e concesso con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. Il lavoratore può chiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione. |
Servizio militare | Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante il periodo di richiamo alle armi. Tale periodo va computato agli effetti degli scatti di anzianità e del preavviso. Al termine del richiamo il lavoratore deve rientrare in servizio entro 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, entro 8 giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a 6 mesi, entro 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. Campo di applicazione: aziende con almeno 50 dipendenti. Requisiti dei corsi e monte ore: i lavoratori che, al fine di miglioramento culturale e professionale, intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, nonché corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore turismo, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per ogni dipendente occupato nell’unità produttiva all’inizio del triennio. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite nel triennio, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi: non possono superare il 2% della forza occupata nell’unità produttiva all’inizio del triennio. In ogni unità produttiva e nell’ambito di ogni singolo reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. |
Altri permessi e aspettative | Congedi per motivi familiari. In caso di disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità (coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi, cognati) o di grave calamità, il lavoratore ha diritto a un congedo retribuito di durata rapportata alle reali esigenze di assenza fino ad un massimo di 5 giorni di calendario. Il congedo può essere prolungato fino ad ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. In altri casi di forza maggiore il lavoratore può usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie. In casi particolari il lavoratore può usufruire di brevi permessi da recuperare nel limite di un’ora al giorno. |
Trasferta | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Trasferimento | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DISCIPLINE SPECIALI | |||||
Apprendistato professionalizzante | Durata e retribuzione | ||||
Livello (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | |||
2 | 1-12 | 80% | |||
13-24 | 85% | ||||
25-36 | 90% | ||||
3 | 1-12 | 80% | |||
13-24 | 85% | ||||
25-36 | 90% | ||||
4 | 1-12 | 80% | |||
13-24 | 85% | ||||
25-36 | 90% | ||||
5 | 1-12 | 80% | |||
13-24 | 85% | ||||
25-36 | 90% |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione a carico azienda |
180 giorni nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) | Malattie fino a 3 giorni | |
1° giorno | - | |
2° e 3° giorno | 100% | |
Malattie di durata superiore | ||
dal 1° al 3° giorno | 100% | |
dal 4° al 20° giorno | fino al 75% | |
dal 21° al 180° giorno | fino al 100% |
DISCIPLINE SPECIALI | |||||
Livello (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | |||
6s | 1-12 | 80% | |||
13-24 | 85% | ||||
25-36 | 90% | ||||
6 | 1-12 | 80% | |||
13-24 | 85% | ||||
Per le figure elencate nell'accordo 17.4.2012 la durata massima è fissata in 48 mesi (retribuzione da 37 a 48 mesi: 95%) | |||||
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa al livello di destinazione | |||||
Riduzioni: per gli apprendisti assunti dal 18.1.2014 la durata massima dell’apprendistato può essere ridotta come segue: - livv. 2-3 (qualifiche con contenuti omologhi a quelli dei profili artigiani), mesi 46; - liv. 4 (qualifiche con contenuti omologhi a quelli dei profili artigiani), mesi 40; - livv. 2-3-4-5-6S, mesi 34; - liv. 6, mesi 22. Condizioni: le riduzioni indicate sono applicabili qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: - l’apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo, valevole come “apprendimento formale”; - l’apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli come “apprendimento non formale”; - l’apprendista ha maturato esperienze valevoli come “apprendimento informale”. Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell’assenza. Formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche: - liv. 2-3, 80 ore medie annue; - liv. 4-5-6S, 60 ore medie annue; - liv. 6, 40 ore medie annue. Per gli apprendisti assunti dal 18.1.2014 con durata ridotta (v. sopra) la formazione è di 60 ore medie annue per i livelli fino al 6S e di 45 ore medie annue per il liv. 6. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni decorrente dal termine del periodo stesso. Apprendistato in cicli stagionali. Lo svolgimento dell’apprendistato può essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali deve avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Per il computo della durata sono utili anche le brevi prestazioni eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo l’accordo 17.4.2012 il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento (giusta causa o giustificato motivo) o per rifiuto della proposta di rimanere in servizio, nonché i rapporti stagionali con diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista. | |||||
Altri tipi di apprendistato | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. All’apprendista assunto ai sensi dell’art. 41, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita nelle seguenti aliquote percentuali della retribuzione spettante ai lavoratori qualificati di pari livello: - 1° e 2° anno 50%; - 3° anno 65%; - 4° anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. All’apprendista assunto ai sensi dell’art. 41, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, si applica – anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione – la disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. | ||||
Lavoro a tempo determinato | Sono previsti i seguenti limiti numerici per la stipulazione di contratti a tempo determinato (la base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultano iscritti nel libro unico al momento dell’attivazione dei singoli rapporti a tempo determinato): - unità produttive da 0 a 4 dipendenti, 4 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 5 a 9 dipendenti, 6 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 10 a 25 dipendenti, 7 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 26 a 35 dipendenti, 9 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 36 a 50 dipendenti, 12 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive con più di 50 dipendenti, 20% di lavoratori a tempo determinato (le frazioni di unità si computano per intero). Esclusioni: ferme restando le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (fino a 12 mesi, elevabili a 24 in sede di contrattazione integrativa); - per ragioni di carattere sostitutivo (di lavoratori assenti per qualsiasi causa, di lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o sede, di lavoratori impegnati in attività formative, di lavoratori il cui rapporto sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale) o di stagionalità; – per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - per esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali. Gli accordi integrativi stipulati a livello aziendale/territoriale possono modificare i limiti numerici indicati e definire ulteriori ipotesi di esclusione. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Ai contratti a termine stipulati successivamente al 1° marzo 2017 si applicano intervalli di 8 o 15 giorni rispettivamente per i rapporti con durata fino a sei mesi e superiore a sei mesi. Esclusioni: non è richiesto intervallo temporale: - per la stipulazione di contratti a termine riconducibili alla stagionalità in senso ampio (aziende di stagione, periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - nei casi in cui il datore di lavoro, senza esservi obbligato da disposizioni di legge o contrattuali, conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione; - nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo; - ai contratti stipulati con soggetti percettori di forme di sostegno del reddito (Aspi, Cig, Cigs, mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio; - negli altri casi individuati dalla contrattazione di secondo livello. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro |
DISCIPLINE SPECIALI | |
e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi (elevabile a 12 in sede di contrattazione integrativa aziendale/territoriale), a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL e con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni temporali: - i contratti a termine riconducibili alla stagionalità in senso ampio (aziende di stagione, periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - i casi in cui il datore di lavoro, senza esservi obbligato da disposizioni di legge o contrattuali, conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. Sostituzione di lavoratori assenti. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino alla metà della durata della sostituzione. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità può essere anticipata fino a tre mesi prima dell’inizio del congedo. | |
Lavoro extra e di surroga | In occasione di servizi speciali è consentita l'assunzione per una durata non superiore a 3 giorni: - banquetting; - meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari; - attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; - fine settimana; - festività; - ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa. La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale. In mancanza, il compenso è fissato nelle seguenti misure per i rapporti instaurati entro il 13 novembre 2016: Per i rapporti di lavoro extra e di surroga instaurati dal 14 novembre 2016 i compensi sono i seguenti: Il compenso orario indicato in tabella è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di tfr. Le prestazioni di lavoro straordinario possono dar luogo, anziché al compenso, al godimento di riposi compensativi, di pari durata, alla scadenza del rapporto a termine che viene corrispondentemente prorogato. |
Lavoro a tempo parziale | Limiti minimi di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato. |
Lavoro ripartito | Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una settimana). |
Lavoro stagionale | Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico. Periodo di prova: 14 giorni lavorativi per tutto il personale (è escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio presso la stessa azienda con la medesima qualifica). Distribuzione dell’orario settimanale: in 6 giornate. Congedo matrimoniale: non si applica. Congedo per motivi familiari: conservazione del posto non superiore a 6 giorni. Retribuzione: le quote di maggiorazione sono stabilite dai contratti integrativi territoriali. Preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato: 15 giorni. Rimborsi: il personale ha diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall’estero). Il rimborso del biglietto di ritorno spetta in |
Livello | da feb-14 | da ott-14 | da apr-15 | da ott-15 | da apr-16 |
4 | 13,60 | 13,76 | 13,93 | 14,09 | 14,25 |
5 | 12,96 | 13,12 | 13,27 | 13,43 | 13,58 |
6S | 12,40 | 12,54 | 12,69 | 12,84 | 12,99 |
6 | 12,25 | 12,39 | 12,54 | 12,68 | 12,83 |
7 | 11,47 | 11,60 | 11,74 | 11,88 | 12,01 |
Importi orari per servizio minimo di 4 ore |
Livello | da nov-16 | da ago-17 | da gen-18 |
4 | 13,88 | 14,14 | 14,25 |
5 | 13,23 | 13,48 | 13,58 |
6S | 12,65 | 12,89 | 12,99 |
6 | 12,50 | 12,73 | 12,83 |
7 | 11,70 | 11,92 | 12,01 |
DISCIPLINE SPECIALI | |
caso di licenziamento durante il periodo di prova o prima dello scadere del termine senza giustificato motivo. | |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Somministrazione di lavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità aziendali con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La singola riunione non può superare le tre ore di durata. Affissione: è consentito ai sindacati provinciali di categoria di far affiggere comunicati in luoghi non accessibili alla clientela. Dirigenti RSU aventi diritto ai permessi retribuiti: - 3 nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; - 3 ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; - 3 componenti aggiuntivi ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Nelle aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti può essere nominato un delegato aziendale. |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSU: i permessi retribuiti sono pari a 8 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti. Nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti i permessi sono di 1 ora all’anno per ciascun dipendente. I dirigenti della RSU hanno inoltre diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative o riunioni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. Dirigenti OSL: ai lavoratori che fanno parte dei consigli o comitati direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sono concessi permessi retribuiti (riferiti a un componente per esercizio e per ogni organizzazione sindacale) nelle seguenti misure: - aziende da 6 a 15 dipendenti, 24 ore/anno; - aziende con più di 15 dipendenti, 70 ore/anno. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Fon.te: - a carico azienda: 0,55% della retribuzione utile per il computo del tfr - a carico lavoratore: 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (3,45% della retribuzione utile se l’attività è iniziata in precedenza). |
Assistenza integrativa | Contribuzione al fondo Fast di assistenza sanitaria: Fino al 30 giugno 2014 - a carico azienda: 10 euro/mese, per 12 mensilità Dal 1° luglio 2014 - a carico azienda: 10 euro/mese, per 12 mensilità - a carico lavoratore: 1 euro/mese, per 12 mensilità Dal 1° luglio 2015 - a carico azienda: 10 euro/mese, per 12 mensilità - a carico lavoratore: 2 euro/mese, per 12 mensilità Contribuzione alla cassa Qu.A.S. di assistenza sanitaria per i quadri - a carico azienda: 340 euro/anno - a carico lavoratore: 50 euro/anno. |
Polizze assicurative | Quadri. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. Impiegati non soggetti ad assicurazione obbligatoria Inail: beneficiano della stessa tutela nei limiti di un massimale di euro 7.746,85 per invalidità permanente e di euro 5.164,57 in caso di morte. |
Contributi contrattuali | Per il finanziamento degli enti bilaterali è stabilito un contributo in misura pari allo 0,40% della paga base e dell’indennità di contingenza per 14 mensilità, di cui 0,20% a carico del lavoratore e 0,20% a carico del datore di lavoro. Contributo al Quadrifor (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario): - a carico azienda: 50 euro/anno - a carico lavoratore: 25 euro/anno. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | |
Trattamento di fine rapporto | Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge. Disciplina transitoria: per i rapporti di lavoro instaurati prima del 14 novembre 2016 sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr le seguenti somme: - i ratei mensili della quattordicesima mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017 – 30 giugno 2019; - le somme di cui all’art. 111, comma 7 del c.c.n.l. (permessi r.o.l. non fruiti nell’anno di maturazione) in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 – 30 giugno 2019 (competenza: 2016 – 2017 – 2018). Tali esclusioni possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 14 novembre 2016, qualora vengano corrisposti i minimi retributivi fissati per i lavoratori assunti in precedenza. |
Livello | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
A - B | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
2 - 3 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
4 - 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6S - 6 - 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |