Anno XVII - N. 7 - 2017
Anno XVII - N. 7 - 2017
FVG
Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia
Inserto speciale BONUS EDILIZIA
Il nuovo contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia
periodo di chiusura feriale delle
denunce di infortunio durante il
Comunicazioni di assunzione o
Associazioni
SAN.ARTI., iscrizione familiari dei lavoratori dipendenti e titolari di
e dei loro familiari
soci/collaboratori
impresa artigiana,
Licenze
Attrezzature / Materiali
Annunci
• Cedo licenza di edicola a Moruzzo, cartoleria, ricariche telefoniche e pagamento bollette, biglietti Saf, profumeria e detersivi, alimentari. Bassi costi di gestione € 15.000 incluso l'arredamento. Per informa- zioni potete contattare il 340 1010212.
• Affitto avviata attività di acconciatura unisex a Torviscosa, per rag- giunti limiti di età. Per info chiamare lo 0431.929103 (orario negozio).
• Vendesi cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata a 3,5 tonnellate. Per informazioni contattare 000 0000000 – 0432 750254.
• Cedo avviato centro estetico in centro a Gradisca d’Isonzo completo di arredo, attrezzatura. Praticamente chiavi in mano. Telefonare solo se interessati al 346.9531900.
Immobili / Proprietà
• Cedo negozio fronte strada a Udine, mq 50 vetrinato, cantina mq 26, garage comunicante mq 20, classe energetica E-IPE 36, 62 KWhmc anno riscaldamento autonomo. Tel. 000 0000000.
• Affittasi locale in Udine centro storico con destinazione d'uso per centro estetico o parrucchiere. Tel. 000 0000000.
• Vendo locale commerciale fronte strada di mq 58 sito in Xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx 00/x, in ottime condizioni con bagno, riscaldamento centralizzato e possibilità di soppalco. Adatto ad attività artigianale o a negozio. Tel. 000 0000000 – 000 0000000.
• Affittasi a Xxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxxxx - xxxxxx xx 000 xx circa, uso stu- dio tecnico, laboratorio, posteggio, riscaldamento autonomo, aria condizionata. Per informazioni telefonare allo 040/383838 in orario d’ufficio.
• Vendo recente capannone di 1800 mq circa, con uffici-bagni-men- sa-spogliatoi, con 400 mt terreno recintato uscita autostrada Gradi- sca d’Isonzo. Tel. 347.8419507
Automezzi
• Vendo causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: Tel. 0000 000000.
• Cedo Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio
+ cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 000 0000000.
• Vendo Iveco Daily 35,8 – furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio ma- nuale. € 1200 + iva trattabili. Tel. 0000 000000.
• Vendo trattorino CU con sacco raccolta in buono stato € 600. Tel. 0000000000.
• Vendo impianto industriale di metalizzazione in alto vuoto con due
campane, marca Metal3, diametro 120 cm ed altezza utile 105 cm, con doppia diffusione e scarica ionica. Adatto alla finitura di plastica, metallo e resina. Inoltre vendo cabina di verniciatura a velo d’acqua completa di filtri di aspirazione, reciprocatore, due pistole automatiche e pompa. Due forni elettrici ventilati per cottura vernici. Misure utili 130 cm per 125 cm, H 195 cm con eventuali carrelli su misura altezza e se utilizzabile attrezzatura varia. Vendo in blocco o singolarmente. Tel. 000 0000000.
• Vendo depuratore solventi tipo K60EX e lavapezzi pnueumatica D.900 pompa 1” temp. 0/360. Prezzo da concordare. Tel. 335.6001489.
• Vendo, per cessazione attività, le seguenti macchine utensili ed at- trezzature:
- tornio parallelo Nosotti (2000 x250)
- trapano a colonna Famup rag 40
- seghetto alternativo Fabris 280
- fresatrice universale a banco fisso “Oerlikon”, corredata da ap- parecchiatura a controllo numerico computerizzato “Xxxxx 0000” avente le seguenti caratteristiche e dimensioni: asse x mm. 1.050
- asse y mm. 530 - asse z mm. 320 accessoriata di testa birotativa cono is050;
- testina veloce con regime di rotazione di 1000/27000 giri/min. per microlavorazioni su tutti i tipi di metalli lavorabili alle macchine utensili e su materiali plastici come nylon, moplen, teflon, gomma rigida, p.v.c., vulcolan, ecc.;
- attrezzatura e strumentazione varia e minuta di normale dotazione in officina meccanica.
Per informazioni rivolgersi al sig. Xxxxxx Xxxxxxxx cell. 000 0000000.
• Vendo, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da parrucchiere a piede. Tel. 0000 000000.
• Vendesi causa cessazione attività, attrezzature varie edili (pannelloni in alluminio per costruzione muri, impalcature, muletto, sega da can- tiere per tagliare piastrelle fino ad 1 mt., betoniera, ecc.).
Prezzi interessantissimi. Tel. 000 0000000.
• Vendo, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormòns con o senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3393281041.
Varie
• Vendo ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 000 0000000 a Moimacco.
• Offro assitenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o di- sabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 000 0000000
Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annun- ci inerenti l’attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG c/o Redazione Informimpresa - Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxx - Fax 0000 000000
Cognome Nome Ditta Indirizzo Cap Comune Prov. Telefono E-mail
Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:
FVG
Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XVII - N. 7 - 2017
Direttore responsabile: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Comitato di redazione: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Hanno collaborato a questo numero:
Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx
Direzione, Redazione, Amministrazione:
Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - Tel. 000 000000
Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 000 000000
Stampa: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx srl
33010 Reana del Rojale - Via Xxxxxxxx Veneto
N. 67 - 2017 2
FVG
In questo numero:
Fisco
Scadenze di agosto e settembre 2017 pag. 4
Convertito in legge il decreto 50/2017 pag. 5 contenente la manovra correttiva
Categorie
In vigore le nuove norme pag. 7 per l’attività di “Compro oro”.
Occhio alle sanzioni
Scadenze normative
Sicurezza
I “Quasi incidenti”: pag. 15 il caso e la fortuna non sono
dispositivi di sicurezza!
La sicurezza sul lavoro pag. 16 nello Smart working:
quali novità dalla Legge 81/2017
Pensioni
14° ai pensionati pag. 16
APE Social e Lavoratori Precoci pag. 17
Scadenze normative del mese di agosto 2017 | pag. | 8 | ||
Normativa del lavoro | Dalle province pag. 17 | |||
Il nuovo contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia | pag. | 8 | ||
SAN.ARTI., iscrizione familiari dei lavoratori dipendenti e titolari di impresa artigiana, soci/collaboratori e dei loro familiari | pag. | 12 | ||
Comunicazioni di assunzione o denunce di infortunio durante il periodo di chiusura feriale delle Associazioni | pag. | 13 | ||
Il lavoro agile | pag. | 14 | ||
Ambiente | ||||
Contributi ai privati per la rimozione dell’amianto: domande entro il 31 luglio 2017 | pag. | 15 |
APE Volontaria pag. 17
Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
7
Scadenze di agosto e settembre 2017
LUNEDÌ 21 AGOSTO
Dichiarazioni dei redditi e IRAP 2017: versamento della rata da parte dei titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale
Versamenti IVA, IRPEF e contributi previdenziali: versamento unitario:
• dell’IVA relativa al mese di luglio e al secondo trimestre 2017
• della rata del saldo IVA 2016 per chi ha scelto il pagamento rateale
• del saldo IRPEF 2016 e del primo acconto 2017 trattenuti, in unica soluzione o come prima rata, sulle retribuzioni corrisposte in luglio ai dipendenti che hanno presentato il modello 730
• delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di luglio
• dei contributi sui compensi corrisposti in luglio ai lavoratori parasubordinati
• dei contributi sui compensi corrisposti in luglio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000
• della terza rata del premio INAIL
• della seconda rata trimestrale dei contributi fissi INPS dovuti da artigiani e commercianti
Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell’apposita dichiarazione relativa al mese di luglio Xxxxxxxx: versamento dei contributi riferiti al 2° trimestre 2017, relativi agli agenti e rappresentanti
VENERDÌ 25 AGOSTO
Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di luglio
MERCOLEDÌ 30 AGOSTO
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/08/2017 GIOVEDÌ 31 AGOSTO
Dichiarazioni dei redditi 2017: versamento rata importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi da parte dei non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di luglio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS
SCADENZE DI SABATO 16 SETTEMBRE PROROGATE A LUNEDÌ 18 SETTEMBRE
Versamenti di imposte e contributi:
• IVA relativa al mese di agosto
• rata del saldo IVA 2016 per chi ha scelto il pagamento rateale
• rata degli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP da parte dei titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale
• rata del saldo IRPEF 2016 e del primo acconto 2017 trattenuti sulle retribuzioni corrisposte in settembre ai dipendenti che hanno presentato il modello 730 e hanno optato per la rateizzazione
• ritenute alla fonte operate nel mese di agosto
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di agosto
• dei contributi sui compensi corrisposti in agosto ai lavoratori parasubordinati
• dei contributi sui compensi corrisposti in agosto a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000
Comunicazione dati dichiarazioni d’intento: invio dati dichiarazioni d’intento ricevute utilizzate per la prima volta nella liquidazione IVA in scadenza
Spesometro: Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017
Comunicazione liquidazioni periodiche: invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i soggetti mensili o al secondo trimestre per i soggetti trimestrali
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE
Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell’apposita dichiarazione relativa al mese di agosto LUNEDÌ 25 SETTEMBRE
Elenchi intrastat: presentazione, da parte degli operatori con obbligo mensile, degli elenchi delle operazioni intracomunitarie effettuate in agosto.
SABATO 30 SETTEMBRE
Assegnazione agevolata beni ai soci: stipula dell’atto per fruire dell’assegnazione agevolata ai soci di beni immobili oppure di beni mobili iscritti in pubblici registri SCADENZE DI SABATO 30 SETTEMBRE PROROGATE A LUNEDÌ 2 OTTOBRE
Dichiarazione dei redditi: presentazione da parte dei soggetti IRPEF (privati, imprese individuali e società di persone) e dei soggetti IRES (srl, spa ecc…) per l’anno 2016 Dichiarazione IRAP: presentazione da parte dei soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) e dei soggetti IRES (srl, spa ecc…) per l’anno 2016
Irap agevolazioni regionali: invio telematico modello per aliquote irap ridotte
Parametri: versamento dell’IVA dovuta sull’adeguamento ai parametri
Dichiarazione dei redditi: versamento rata importi risultanti dalla dichiarazione mod.2017 da parte dei non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale Mod. 730: per chi ha presentato il 730 scade il termine per comunicare al sostituto la volontà di non versare l’acconto irpef relativo al 2017 o di versarlo in misura ridotta Imposta sulla pubblicità: versamento della quarta rata da parte dei soggetti che, dovendo pagare un’imposta annuale superiore a € 1.549,37, hanno scelto di versare l’imposta a rate trimestrali
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti
nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/09/2017 in assenza di opzione per la cedolare secca
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di agosto relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps
Richiesta rimborso IVA UE: presentazione all’Agenzia
delle Entrate, in via telematica, dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta nel 2016 in altri Stati membri UE.
Convertito in legge il decreto 50/2017 contenente la manovra correttiva
Con la legge 96 del 21 giugno 2017 è stato convertito il decreto legge 50/2017 già commentato sul n.5 di Informimpresa. In fase di conversione sono state introdotte ulteriori novità fiscali di cui si segnalano le seguenti ritenute più significative.
Split payment
È stato previsto che su richiesta dei fornitori i clienti soggetti a split payment devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica il suddetto meccanismo di liquidazione iva.
Si ricorda che a partire dal 1/7/2017 il DL 50/2017 ha esteso lo split payment anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute e, oltre alle operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione in generale, anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
• società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
• società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
• società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti;
• società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Si segnala che il decreto ministeriale del 27/6/2017 con cui è stata data attuazione alle nuove disposizioni, è stato recentemente modificato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 13/7/2017 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decreto che prevede che l’ambito di applicazione dello split payment, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, coincide con quello della fatturazione elettronica.
Sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze per semplificare la ricerca dei soggetti nei cui confronti fatturare in split payment, sono stati pubblicati appositi elenchi che possono essere consultati al link xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/ opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/SCISSIONE-DEI- PAGAMENTI-D.L.-N.-50-2017-NUOVI-ELENCHI.
Tali elenchi, che verranno successivamente aggiornati di anno in anno, costituiscono il riferimento per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.
IVA per il trasporto di auto al seguito
Viene specificato che alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri si applica lo stesso trattamento della prestazione di trasporto di persone di cui costituiscono operazioni accessorie.
Detrazione IVA e registrazione delle fatture d’acquisto
In sede di conversione viene specificato che il nuovo termine per la detrazione dell’iva sugli acquisti vale con riferimento alle fatture emesse dal 1/1/2017. Si ricorda che il DL 50/2017 ha previsto che la detrazione può essere
operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il relativo diritto è sorto mentre prima della modifica poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Si ricorda che il D.L. 50/2017 ha anche ridotto il termine per la registrazione delle fatture d’acquisto, che ora devono essere annotate nel registro iva anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Ridotto il limite oltre il quale le compensazioni
dei crediti richiedono il visto sulle dichiarazioni
In sede di conversione:
• l’obbligo del visto di conformità per le compensazioni del credito IVA è stato esteso anche ai crediti trimestrali risultanti dai modelli IVA TR, in caso di superamento della soglia di 5.000 euro;
• la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui, è stata resa possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito (non più quindi dal giorno sedici del mese successivo);
• in caso di compensazioni eseguite in violazione dell’obbligo di visto e di conseguente iscrizione a ruolo dei crediti indebitamente utilizzati oltre che degli interessi e delle sanzioni, non è più consentita per il pagamento dei suddetti importi neanche la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall’art. 31 del D.L. 78/2010 attraverso l’utilizzo del modello F24 accise.
Si ricorda che con il D.L. 50/2017 dal 24/4/2017 è stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi all’IVA, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono.
È stato inoltre previsto che in caso di compensazioni eseguite in violazione dell’obbligodivisto l’amministrazione finanziaria procede al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni.
Regime fiscale delle locazioni brevi
In sede di conversione è stato previsto che il soggetto che incassa il corrispettivo della locazione o che interviene nel pagamento dello stessi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno (art. 4, D.Lgs. 23/2011), del contributo di soggiorno (art. 14, comma 16, lett. e), D.L. n.
78/2010, e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Si ricorda che il D.L. 50/2017 ha esteso la possibilità di optare per la tassazione con cedolare secca, con aliquota del 21%, anche ai contratti turistici (cosiddetti di locazione breve) stipulati a partire dal 1° giugno 2017, e introdotto per gli intermediari immobiliari che, anche attraverso la gestione di portali online, favoriscono la conclusione di tali contratti, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento e l’obbligo di operare sui canoni eventualmente incassati una ritenuta del 21% da versare all’Erario e da certificare come sostituti d’imposta, ritenuta che se non è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto.
Cessione del credito corrispondente alla detrazione per il risparmio energetico
Con la legge di conversione del D.L. 50/2017 per gli incapienti (soggetti con detrazioni di lavoro superiori alle imposte a debito) la possibilità di cedere il credito relativo alle detrazioni per il risparmio energetico sulle parti comuni condominiali è stata estesa fino al 2021 e resa possibile anche nei confronti delle banche oltre che nei confronti dei fornitori che hanno realizzato gli interventi e di altri soggetti privati.
Si segnala che per i soggetti che non si trovano nella situazione di incapienza la L. 232/2016 con riferimento alle spese sostenute dal 2017 a 2021 ha previsto, la possibilità di cedere il credito relativo ai lavori su parti comuni del condominio agevolati con la detrazione del 70% o del 75% ai fornitori e ai privati escluse le banche. Per un approfondimento sul tema si rinvia al paragrafo pubblicato a pagina .. del presente notiziario.
Ulteriori modifiche per la fruizione dell’agevolazione ACE
In sede di conversione è stata ulteriormente modificata la disciplina dell’ACE agevolazione diretta ad incentivare l’autofinaziamento delle imprese. Rispetto al testo originario previsto nel D.L. 50 prima della conversione si torna infatti al testo previsto dalla legge di bilancio 2017 (anche per ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, la determinazione dell’agevolazione ACE segue le regole previste per le società di capitali anche se per gli anni successivi al 2015 viene comunque riconosciuto, come stok fisso di partenza, l’incremento del patrimonio netto contabile verificatosi dal 2010 al 2015), ma è stata prevista un’ulteriore riduzione del coefficiente di rendimento che ora risulta così determinato:
• 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%);
• 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).
Per i le società di capitali è stato previsto l’obbligo di ricalcolare l’acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell’1,6%.
Aumenti dell'IVA
Viene rivisto come segue il previsto aumento delle aliquote IVA:
• aliquota del 10%: aumenta all'11,5% nel 2018, al 12% nel 2019 e al 13% dal 2020;
• aliquota del 22%: aumenta al 25% nel 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
La posto degli studi di settore vengono introdotti dal 2017 i nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) che rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale e che esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente. Ogni anno, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione, con apposito decreto. Successivamente gli indici vengono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati.
Come era previsto per gli studi di settore è possibile adeguarsi in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e per accedere ai vantaggi del regime premiale (esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA o per il suo rimborso fino a 50.000 euro annui e per la compensazione delle imposte sui redditi e IRAP fino a 20.000 euro annui; esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica; esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, purchè il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi).
Monete di 1 e 2 centesimi di Euro
Viene previsto che dal 1/1/2018 non verranno più coniate le monete da 1 e da 2 centesimi di Euro.
Dal 2018 l’arrotondamento degli importi in Euro costituenti un autonomo importo monetario complessivo da pagare in contanti dovrà avvenire al multiplo di 5 centesimi più vicino.
La nuova detrazione per l’acquisto di immobili
ricostruiti riducendo la classe di rischio sismico
Con la conversione del D.L. 50/2017, è stata introdotta una nuova detrazione per l’acquisto di immobili ricostruiti riducendo la classe di rischio sismico. Per un approfondimento sul tema si rinvia al paragrafo pubblicato a pagina .. del presente notiziario.
Nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali
In sede di conversione, con l’inserimento dell’art. 54-bis nel
D.L. 50/2017, viene introdotta per le prestazioni di lavoro occasionale una nuova tipologia contrattuale utilizzabile da imprese, professionisti Pubbliche amministrazioni e
privati entro determinati limiti (5.000 euro sia per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, sia per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore). Per un approfondimento sul tema si rinvia alla sezione normativa del lavoro del presente notiziario.
disposizioni previste per le start-up innovative
Estensione alle PMI costituite come srl di alcune
In sede di conversione viene esteso da 4 a 5 anni dalla data della costituzione di tali società l’ambito di applicazione temporale delle misure di favore riconosciute alle start up
innovative anche se sono escluse dall’estensione le società già costituite al 19 dicembre 2012.
Si segnala inoltre che l’art. 57 del D.L. 50, per agevolare l’autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, ha esteso alle piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di srl le seguenti disposizioni previste per le start up e le PMI innovative:
• possibilità di prevedere nell’atto costitutivo categorie di quote fornite di diritti diversi;
• possibilità di offrire al pubblico come prodotti finanziari le quote di partecipazione anche attraverso portali per la raccolta di capitali (c.d. equity crowdfunding), nei limiti previsti dall’art. 26, comma 5 del DL 179/2012, in deroga all’art. 2468 comma 1 del codice civile.
Categorie
In vigore le nuove norme per l’attività di “Compro oro”. Occhio alle sanzioni
Dal 5 luglio è entrato in vigore il decreto legislativo che disciplina l’attività del “compro oro”, una normativa che complica la vita delle imprese del settore orafi e orologiai. Nel ricordare che Confartigianato, anche a livello nazionale, sta portando avanti la battaglia per la modifica al decreto, si avvertono le imprese che sono comunque obbligatorie
e immediatamente applicabili le prescrizioni degli artt. 4, 5 e 6. Si raccomanda quindi la massima attenzione per evitare eventuali sanzioni previste all’art. 10.
Gli uffici di categoria di Confartigianato rimangono a disposizione per gli aiuti necessari.
Scadenze Normative
Scadenze normative del mese di agosto 2017
16 agosto → 21 agosto | Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della terza rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,00272740 (Fonti: nota Inail n. 575 del 12.01.2017) |
Normativa del lavoro
Il nuovo contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia
L’art. 54 bis introduce la nuova disciplina delle prestazioni occasionali per le piccole imprese o attività professionali, regolamentando il “contratto di prestazione occasiona- le” e quelle utilizzate da persone fisiche regolamentando il “Libretto Famiglia”, con differenze in merito ai limiti di ammissibilità al loro ricorso, ai compensi, alla contribuzio- ne previdenziale, volta a colmare il vuoto normativo deter- minatosi in seguito all’abrogazione del lavoro accessorio con i cosiddetti voucher.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione
n. 96/2017, avvenuta il 24 giugno 2017, l’INPS lo scorso 5 luglio con propria circolare fornisce alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma telema- tica per la gestione dei nuovi rapporti di lavoro.
Si riporta di seguito una sintesi di quanto previsto dalla norma, integrato dai chiarimenti forniti dall’INPS.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Art. 54 bis DL 50/17, convertito in Legge 96/17
Il “contratto di prestazione occasionale” è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificata, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge ed entro specifici limiti di importo.
Condizioni ante rapporto di lavoro
È possibile attivare prestazioni occasioni purché tra utiliz- zatore (impresa) e prestatore non ci sia in corso un rappor- to di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o sia cessato da almeno 6 mesi un rappor- to di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Compenso minimo
La misura minima del compenso orario è fissata dalle par- ti, purché non inferiore all’importo minimo stabilito dalla
legge pari a 9,00 euro per ogni ora di prestazione la- vorativa. La norma prevede inoltre un compenso minimo giornaliero per prestazioni di durata di almeno quattro ore continuative; a tal riguardo l’INPS chiarisce che l’im- porto minimo del compenso giornaliera non può essere inferiore a € 36,00 anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria stabilita dalla legge in € 9,00.
Sono interamente a carico dell’utilizzatore:
• la contribuzione alla Gestione separata INPS, pari al 33% del compenso (2,97 euro);
• il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavo- ro e le malattie professionali, pari al 3,5% del compenso (0,32 euro).
L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento de- gli oneri gestionali.
Il valore lordo del compenso minimo è pari a circa € 12,41. I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incido- no sull’eventuale stato di disoccupazione e sono computa- bili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Limiti economici e temporali
Rientrano in tale tipologia contrattuale le attività lavorative che danno luogo, nell’anno civile 01.01 - 31.12, a compen- si di importo complessivamente non superiore a:
✓ 5.000 € per ciascun prestatore con riferimento alla tota- lità degli utilizzatori (con i voucher il limite era di 7.000€)
✓ 5.000 € per ciascun utilizzatore con riferimento alla tota- lità dei prestatori
✓ 2.500 € per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal pre- statore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
È inoltre previsto un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
❖ titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
❖ giovani con meno di 25 anni di età (purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
❖ persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
❖ percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (cosiddetti REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Divieto di utilizzo
Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
• per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indetermina- to (*)
• per le imprese dell’edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere
• nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
• per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato.
(*) il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
Ad esempio: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
Attivazione del contratto
Per l’attivazione del contratto, ciascun utilizzatore e prestatore:
❱ deve essere in possesso delle proprie credenziali personali PIN INPS, credenziali SPID sistema Pubblico di identità Digitale, CNS Carta Nazionale dei Servizi
❱ registrarsi e svolgere i relativi adempimenti:
• attraverso l’accesso alla piattaforma informatica INPS (xxx.xxxx.xx servizio “Prestazioni Occasionali”)
• tramite il servizio di Contact center INPS (componendo il numero 803164, gratuito da telefono fisso o il numero 06/164164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte dagli intermediari (servizio a disposizione entro il mese di luglio).
Obbligo di comunicazione preventiva
Attraverso la piattaforma informatica INPS (o tramite il contact center) l’utilizzatore deve trasmettere una dichiarazione almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, contenente le seguenti informazioni:
• i dati anagrafici e identificativi del prestatore
• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata
• il luogo di svolgimento della prestazione
• la data della prestazione
• l’ora di inizio e di termine della prestazione (ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni)
• l’oggetto della prestazione/il settore di impiego
• indicazione che il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del D.L.
n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente con meno di venticinque anni di età, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione).
Il prestatore riceverà contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o posta elettronica.
Pagamenti da parte dell’impresa
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’azienda abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento dei compensi e i relativi oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
L’INPS con la propria circolare comunica che le somme possono essere versate:
1) a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e nella sezione “Erario e altro” per il Contratto di prestazione occasionale nel campo ”Codice" la causale” “CLOC”; nel campo “Tipo” la lettera “I” (INPS); nel campo “Elementi identificativi” nessun valore; nel campo “Anno di riferimento”, l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
2) con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta nazionale dei servizi o dello SPID - Sistema pubblico di identità digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà previsto entro il mese di luglio 2017.
Pagamento compenso al prestatore
L’INPS provvede al pagamento del compenso al
prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario fornito all’atto della registrazione del prestatore (IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito dotata di Xxxx, intestati al prestatore di lavoro).
In assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a
€ 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare.
Poste Italiane invia al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione (in fase di registrazione viene richiesta la residenza o il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato).
Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Revoca della comunicazione entro 3 giorni
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, per evenienza di carattere straordinario (per es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore), l’utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, sempre avvalendosi della procedura informatica. L’INPS chiarisce che la comunicazione di revoca deve avvenire entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa “giornaliera”. Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS considera la prestazione eseguita, provvede a contabilizzare il pagamento e l’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Allo scopo di tutelare il lavoratore, la piattaforma telematica INPS:
a) invia al prestatore, con mail/SMS o MyINPS, comunicazione della dichiarazione trasmessa dall’impresa preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima
b) invia al prestatore, con mail/SMS o MyINPS l’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’impresa in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno
successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) permette di confermare sia da parte del prestatore che dell’utilizzatore l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione ed entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione. Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
Si evidenzia che l’INPS potrà effettuare specifici controlli sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
Al contratto di prestazione occasionale, nei confronti del prestatore si applicano le disposizioni vigenti in materia di:
• riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003)
• sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008
Disciplina sanzionatoria
➢ Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di:
• violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore;
• violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile
➢ Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione (non diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004) in caso di:
• violazione degli obblighi di comunicazione
• violazione dei divieti di utilizzo.
LIBRETTO FAMIGLIA
Art. 54 bis DL 50/17, convertito in Legge 96/17
Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali tramite un “libretto nominativo prefinanziato” utilizzabile per il pagamento delle presta- zioni occasionali.
Mediante il Libretto famiglia l’utilizzatore può remunerare
esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese
in suo favore per:
➢ a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
➢ b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
➢ c) insegnamento privato supplementare.
Condizioni ante rapporto di lavoro
È possibile attivare prestazioni occasioni purché tra utilizzatore (impresa) e prestatore non ci sia in xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx 0 mesi un rapporto di lavoro subordinato.
Compenso
Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 € utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione I.v.s. alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Limiti economici e temporali
Rientrano in tale tipologia contrattuale le attività lavorative che danno luogo, nell’anno civile 01.01 - 31.12, a compensi di importo complessivamente non superiore a:
✓ 5.000 € per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (con i voucher il limite era di
7.000 €)
✓ 5.000 € per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori
✓ 2.500 € per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
È inoltre previsto un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
• giovani con meno di 25 anni di età (purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario)
• persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015)
• percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (cosiddetti REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Attivazione del contratto
Per l’attivazione del contratto, ciascun utilizzatore e prestatore:
➢ deve essere in possesso delle proprie credenziali personali PIN INPS, credenziali SPID sistema Pubblico di identità Digitale, CNS Carta Nazionale dei Servizi
➢ registrarsi e svolgere i relativi adempimenti:
• attraverso l’accesso alla piattaforma informatica INPS (xxx.xxxx.xx servizio “Prestazioni Occasionali”)
• tramite il servizio di Contact center INPS (componendo il numero 803164, gratuito da telefono fisso o il numero 06/164164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Per i Libretti famiglia le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte dagli Entri di Patronato (servizio a disposizione entro il mese di luglio).
Obblighi di comunicazione
Attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite il contact center, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione l’utilizzatore (famiglia) tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center è tenuto a comunicare:
• i dati identificativi del prestatore
• il luogo di svolgimento della prestazione
• il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
• la durata della prestazione
• l’ambito di svolgimento della prestazione
• indicazione che il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del D.L.
n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente con meno di venticinque anni di età, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione).
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni (non è prevista la comunicazione di revoca).
Il prestatore riceverà contestuale notifica della dichiarazione attraverso posta elettronica/SMS o MyINPS.
Pagamenti da parte della famiglia
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che la famiglia abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento dei compensi e i relativi oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
L’INPS con la propria circolare comunica che le somme possono essere versate:
1) a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e nella sezione “Erario e altro” per il Libretto Famiglia nel campo
”Codice“ la causale ”LIFA“; nel campo ”Tipo”, la lettera ”I“ (INPS); nel campo ”Elementi identificativi“, nessun valore; nel campo ”Anno di riferimento“, l'anno in cui si effettua il pagamanto, nel formato “AAAA“.
2) con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta nazionale dei servizi o dello SPID - Sistema pubblico di identità digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà previsto entro il mese di luglio 2017.
Per il Libretto famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto famiglia.
Pagamento compenso al prestatore
L’INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario fornito all’atto della registrazione del prestatore (IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito dotata di Iban, intestati al prestatore di lavoro).
In assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a
€ 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare.
Poste Italiane invia al prestatore una comunicazione
con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione (in fase di registrazione viene richiesta la residenza o il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato).
Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
Al contratto di prestazione occasionale, nei confronti del prestatore si applicano le disposizioni vigenti in materia di:
• riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003);
• sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008).
Disciplina sanzionatoria
➢ Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di:
• violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore;
• violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile
(Fonti: art. 54 bis Legge di Conversione n. 96/2017, pubblicata nella G.U. n. 144 del 23 giugno 2017, circolare Inps n.107 del 05.07.2017)
SAN.ARTI., iscrizione familiari dei lavoratori dipendenti e titolari di impresa artigiana, soci/collaboratori e dei loro familiari
Si comunica che dal 1° giugno 2017 e fino al 15 dicembre 2017 riaprono le iscrizioni al Fondo San.Arti. per i familiari dei lavoratori dipendenti, per i titolari d’impresa artigiana, per i soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano e dei loro familiari.
L’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San. Arti. per i soggetti sopra indicati è volontaria e potrà essere fatta via web mediante una scheda informatica dedicata predisposta sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xx
Soggetti
Per titolari, soci e collaboratori si intendono:
1. Imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti di impresa artigiana, con o senza dipendenti
2. Soci delle imprese artigiane
3. Collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali)
4. Titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL previsti dall’art. 2 del regolamento del Fondo, a condizione che abbaino lavoratori iscritti a San.Arti.
Quote
La quota contributiva prevista è annuale e anticipata, e
• per gli imprenditori artigiani, i soci/collaboratori è pari a
€ 295,00 (età 15-68 anni)
• per i familiari è calcolata sulla base della fascia d’età dei familiari come di seguito riportato:
❖ 12 mesi e un giorno – 14 anni: € 110,00
❖ 15 – 67 anni: € 175,00
Il versamento del contributo viene effettato con bollettino postale, generato tramite il portale web del Fondo, e da quest’anno anche con carta di credito. Le prestazioni sanitarie potranno essere fruite dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Come da Regolamento del Fondo, qualora il titolare/socio/ collaboratore si sia iscritto alla campagna precedente e non rinnova l’iscrizione al Fondo per la campagna in corso, potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo soltanto
trascorsi 3 anni dall’anno dell’ultimo rinnovo.
Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al regolamento delle procedure operative relative all’iscrizione, alla contribuzione ed alle prestazioni, consultabile e scaricabile nella sezione “Documenti” del portale internet del Fondo xxx.xxxxxxx.xx e presso gli sportelli territoriali San.Arti.
(Fonti: circolare Sanarti n. 06/17 del 01.06.2017)
Comunicazioni di assunzione o denunce
di infortunio durante il periodo di chiusura feriale delle Associazioni
Se durante il periodo di chiusura per ferie del soggetto intermediario (le nostre associazioni o i consulenti del lavoro) le aziende avessero necessità di instaurare nuovi rapporti di lavoro (per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, ecc), o cessarne di altri, nonché nel caso di cui si verifica un infortunio sul lavoro ad un proprio lavoratore, collaboratore familiare, socio o lavoratore parasubordinato, devono comunque inviare le comunicazioni rispettando i termini previsti dalla normativa.
Ma vediamo quali sono gli adempimenti previsti dalla norma e i termini.
COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE
➢ inviare la comunicazione di assunzione xxx xxx xx xx. xxxxx 000.000.000 competente per territorio utilizzando il modello “UniURG” indicando solamente i dati anagrafici del lavoratore e la durata del rapporto. Il modello “UniURG” deve essere inviato il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro
➢ gli uffici dell’Associazione/Studio di consulenza dovranno inviare la comunicazione “UniLAV” completa dei dati richiesti entro il giorno successivo alla riapertura degli uffici paghe indicando che era stato precedentemente inviato il fax, così come previsto dalle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro, di seguito integralmente riportate: “… nelle ipotesi in cui l’azienda che si è affidata a professionisti o associazioni di categoria per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello “UniLAV”, in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati. Ciò a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all’invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante il modello “UniURG” (secondo quanto già previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici), documentando agli organi di vigilanza l’affidamento
degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura dello stesso, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici)
➢ nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, nessuna specifica procedura è stata prevista dal Ministero: la norma prevede che la comunicazione di cessazione deve essere inoltrata per via telematica entro 5 giorni dalla data di effettiva decorrenza del licenziamento o delle dimissioni. Nel caso in cui l’azienda si trovi nella necessità di cessare il rapporto può inviare direttamente il modello UNILAV compilato a mano via fax al numero verde 848.800.131; successivamente sarà cura degli uffici paghe inviare la comunicazione telematica facendo riferimento al precedente fax.
DENUNCIA DI INFORTUNIO
Il datore di lavoro è l’obbligato a presentare la denuncia di infortunio all’Inail (non più all’Autorità di Pubblica Sicurezza dopo la modifica del Jobs Act) entro 2 giorni dall’emissione del certificato medico nel caso in cui si
verifica un infortunio sul lavoro ad un proprio lavoratore, collaboratore familiare, socio o lavoratore parasubordinato. Pur in assenza di specifiche istruzioni ufficiali da parte dell’Inail, si ritiene che in caso di infortuni avvenuti durante il periodo di chiusura per ferie degli uffici della nostra Associazione Confartigianato-Imprese nel mese agosto, anziché inviare la denuncia di infortunio tramite i servizi informatici possa essere inviata la denuncia cartacea:
1. compilare il modulo cartaceo “4 bis Prest” relativo alla denuncia di infortunio sul lavoro, per lo meno con i dati relativi alla ditta, i dati del lavoratore, i fatti che hanno provocato l’infortunio, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio del certificato, firmarlo e scansionarlo, utilizzando il scaricabile dal sito dell’INAIL;
2. inviare via PEC la denuncia di infortunio sul lavoro entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore (gli
Il lavoro agile
indirizzi PEC delle sedi Inail sono reperibili sul sito www. xxxxx.xx – Inail Regioni – Cerca la sede competente” inserendo il cap del domicilio del lavoratore infortunato);
3. inviare il modello anche all’ufficio Paghe dell’associazione che provvederà ad integrare i dati.
Sanzioni: il datore di lavoro che non invia la denuncia di infortunio entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da
€ 1.290,00 a € 7.745,00 (se la sanzione è pagata entro i tempi indicati previsti dalla diffida è pari a € 1.290,00 – se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla notifica è pari a € 2.580,00). La sanzione prevista negli importi indicati viene applicata sia dall’Inail sia dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
(Fonti: Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008, Testo Unico INAIL Dpr 1124/65)
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autono- mo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articola- zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordi- nato” (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo), in vigore dal 14 giugno 2017.
Il lavoro agile è una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (non è una nuova tipologia contrat- tuale): si tratta di una modalità volta a superare le rigidità del telelavoro e che si riferisce all’esecuzione della presta- zione lavorativa svolta solo in parte all’interno dell’azienda e con i soli vincoli di orario massimo di lavoro derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
L’obiettivo è quello di favorire la conciliazione vita - lavo- ro nonché l’aumento della produttività: se infatti l’attività lavorativa è prestata in modalità di lavoro agile è ricono- sciuta la detassazione prevista per la disciplina dei premi di produttività.
La disciplina del lavoro agile è rimessa ad un accordo scritto tra le parti, con il quale vengono definite le moda- lità di esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali: tempi di riposo; diritto alla disconnessione del lavoratore; potere direttivo e di controllo e sanzioni di- sciplinari. L’accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato: in quest’ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni (elevati a 90 in caso di lavoratori disabili). Nell’ipotesi di giustificato motivo, ciascuna parte può recedere prima della scadenza del termine, in caso di accordo a termine, o senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato. A carico dell’impresa è, inoltre, previsto l’obbligo di co- municazione obbligatoria relativa all’accordo per lo svol- gimento della prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile” e alle sue modificazioni. Il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazio-
ne della contrattazione collettiva, nei confronti dei lavora- tori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro agile e consegnare al dipendente, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nel- la quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rap- porto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attua- zione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. In meri- to alle coperture assicurative, il lavoratore è assicurato per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi allo svolgimento della pre- stazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nonché alla tutela per l’infortunio in itinere durante il normale per- corso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
(Fonti: Legge n. 81/2017 pubblicata sulla G.U. n. 135/2017)
Ambiente
Contributi ai privati per la rimozione dell’amianto: domande entro il 31 luglio 2017
La Regione FVG concede contributi per interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata, situati sul territorio regionale e adibiti ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze.
Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile e per un massimo di 1.500,00 euro.
La richiesta di contributo va presentata al Servizio disciplina
gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia entro il 31 luglio 2017.
I beneficiari del contributo, le spese ammissibili e non, e ulteriori dettagli sono indicati nell’apposito Regolamento consultabile all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxx/XXXXX/ ambiente-territorio/valutazione-ambientale- autorizzazioni-contributi/FOGLIA41/#id1.
Sicurezza
I “Quasi incidenti”: il caso e la fortuna non sono dispositivi di sicurezza!
Quante volte sul lavoro, come nella vita quotidiana, ci è capitato di essere scampati dal pericolo soltanto per un caso di fortuna? La nostra sicurezza e quella di chi ci sta attorno è, però, qualcosa di troppo prezioso per essere lasciato al caso. Studi dimostrano che su 1.000 incidenti sul lavoro, 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 con effetti minori e i restanti sono episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno provocato danni a persone o cose. Questi eventi, in proporzione molto più frequenti rispetto agli infortuni veri e propri, vanno considerati al pari di quest’ultimi, essendo ugualmente indicatori di rischio. Un’attrezzatura che cade in un zona di passaggio di lavoratori senza colpire nessuno ne è un tipico esempio. Episodi di questo tipo, identificati con il termine “near miss”, ovvero “quasi incidenti” o “mancati infortuni”, spesso derivano da un cattivo sistema di gestione della sicurezza (es. la messa in atto di comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori, il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro, carenze strutturali, organizzative e tecniche, ecc.). Un’azienda che ha a cuore la salute e la sicurezza dei propri lavoratori può (e deve) fare molto in tema di prevenzione. In osservanza delle norme di buona
tecnica stabilite dal D.Lgs. 81/08 e ai fini di una corretta valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve raccogliere le segnalazioni dei quasi infortuni e/o mancati incidenti avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale. Da un’attenta analisi di tali eventi, precursori di incidenti più gravi, si possono ricavare informazioni estremamente utili a pianificare nuove strategie di gestione della sicurezza ed attuare le necessarie misure di miglioramento. Il lavoratore, dal canto suo, è obbligato a segnalare qualunque anomalia di cui venga a conoscenza, lo stabilisce l’art. 20, comma 2, lett. e del D.Lgs. 81/08. La segnalazione, l’analisi e il trattamento dei “near miss” non sono un obbligo di legge penalmente sanzionato, ma senza dubbio un’opportunità di miglioramento che non deve essere sottovalutata. La rilevazione dei quasi incidenti rientra tra gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro previsti dal modello INAIL OT 24; come tale dà diritto all’ottenimento di punteggio utile ai fini dello sgravio del premio annuale.
Per agevolare l’adozione di questa pratica, si mette a disposizione un fac-simile di modello per la segnalazione dei quasi incidenti.
Sicurezza
La sicurezza sul lavoro nello Smart working: quali novità dalla Legge 81/2017
La Legge 81/2017 ha ufficialmente riconosciuto e regolamentato lo “Smart working” o “lavoro agile”, quale nuova modalità di esecuzione del lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, che mira a incrementare la competitività delle imprese, conciliando i tempi di vita e di lavoro.
L’attività lavorativa, pur restando soggetta al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro,
può, infatti, essere svolta senza precisi vincoli di orario o luoghi di lavoro e con l’utilizzo di strumenti tecnologici. La vera innovazione risiede, senza dubbio, nella concezione della prestazione lavorativa basata su obiettivi e risultati, anziché sui tempi di permanenza tra le mura aziendali.
La disciplina dello “Smart working” prevede un particolare regime sulla salute e sicurezza sul lavoro. Di seguito le principali disposizioni previste:
SMART WORKING | |
Obbligo del datore di lavoro | - Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore (art. 18, c. 2) - Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di smart working (art. 22, c. 1) - In attuazione dei principi citati, il datore di lavoro consegna al lavoratore e al RLS o RLST un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22, c. 1); tale informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale |
Obbligo di cooperazione del lavoratore | - Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali (art. 22, c. 2) |
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali | - Il lavoratore ha diritto alla tutela assicurativa anche in relazione ad eventi dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali (art. 23, c. 2), tutela estesa anche agli infortuni in itinere, sia pure nel rispetto di alcuni limiti e condizioni (art. 23, c. 3) |
Patronato INAPA
14° ai pensionati
Con la legge di Stabilità 2017, i cui dettagli sono stati pubblicati nel n° 2 di codesto notiziario periodico al quale si rinvia, è stato elevato il limite di reddito personale per poter percepire la cosiddetta “quattordicesima”. Tale limite di reddito pertanto risulta essere di € 13.049,14 e con Messaggio INPS n° 2549 del 20 giugno 2017, sono state impartite le istruzioni per la corresponsione di tale somma aggiuntiva con la mensilità di luglio 2017.
Pertanto i pensionati che non hanno ricevuto la somma ma ritengano di averne diritto, previa verifica dell’importo accreditato, possono recarsi presso gli sportelli del patronato IINAPA di Confartigianato per l’inoltro della
domanda all’INPS, muniti di documento di identità e ultima denuncia redditi di entrambi i coniugi (dato obbligatoriamente da indicare nella domanda).
Patronato INAPA
APE Social e Lavoratori Precoci
Sempre nel notiziario n° 2 del corrente anno al quale si rinvia, erano state pubblicate le normative riferite alle novità di accesso a pensione stabilite dalla Legge di Stabilità 2017.
I decreti attuativi pubblicati con DPCM del 23 maggio 2017, sono stati illustrati dall’INPS con le circolari del 16 giugno 2017 n° 99 relativo ai Lavoratori Precoci (41 anni di contribuzione di cui 1 precedente il 19° anno di età, agganciati a particolari requisiti di legge), e n° 100 per l’APE SOCIAL (età 63 anni agganciata a particolari requisiti di legge).
Le domande devono essere inoltrate entro il 15 luglio 2017 da chi ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti entro il 2017; le domande cosiddette tardive, possono essere inoltrate entro il 30 novembre di ogni anno ma
APE Volontaria
verranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie.
Le domande per gli anni successivi scadranno al 1° marzo di ciascun anno.
Dalle province
Per tale prestazione siamo in attesa di pubblicazione del relativo decreto attuativo che dovrebbe essere imminente. Non appena le disposizioni verranno illustrate dall’INPS, pubblicheremo i dettagli con le istruzioni per l’accesso alla prestazione. Per ogni informazione, valutazione dei casi e inoltro delle eventuali domande, tutti gli sportelli del Patronato INAPA di Confartigianato sono a disposizione.
Trieste
Formazione e aggiornamento nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste
Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provincia- le momenti informativi e formativi sull’aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla ge- stione aziendale.
Una costante azione di formazione aziendale, specificata- mente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali.
Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamen- te formate per garantire una attività informativa e forma- tiva calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l’esclusività durante il momento formativo con l’obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.
Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore,
riguarderanno le seguenti aree tematiche:
• Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx) – 040/3735211-214
• Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Ma- riagrazia Huez) – 040/3735210
• Normative Ambientali, di sicurezza, di igiene del lavoro e igiene degli alimenti (referente dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx)
– 040/3735258
• Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente Consulente del Lavoro Xxxxxxxxx Xxxxxx) – 040/3735257.
Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – Sig. Xxxx Xxxxxxxx (040/3735202) – che coordi- nerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.
Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.
Trieste
Nuovo programma di gestione visite mediche lavoratori
Al fine di migliorare ed ottimizzare l’ormai ventennale servizio di gestione della sorveglianza sanitaria per le imprese associate, Confartigianato Trieste si è dotata di un nuovo programma personalizzato che facilita le relative comunicazioni tra i soggetti coinvolti.
Le imprese che già si avvalgono del nostro servizio di medicina del lavoro potranno apprezzare fin da subito le novità introdotte. Tra le altre cose sarà infatti possibile ricevere via email gli avvisi di scadenza delle visite mediche, verificare in modo immediato la posizione dei propri dipendenti e avere sempre a disposizione copia
Corsi sicurezza
Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 000 0000000 oppure email xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx) per eventuali informazioni e per poter procedere con
leggibile dei certificati di visita generati direttamente dal software.
A chi invece non lo avesse ancora fatto e volesse iniziare a utilizzare il nostro servizio di sorveglianza sanitaria ricordiamo che, oltre ai vantaggi sopra descritti, presso di noi potrà trovare ampia disponibilità di orario per l’effettuazione delle visite mediche con personalizzazione del calendario degli appuntamenti.
Invitiamo quanti fossero interessati a contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 0403735208 per ogni eventuale informazione.
le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.
CORSI IN PROGRAMMA | |
Formazione Lavoratori (rischio basso 8 ore) | Luglio 2017 |
Formazione Lavoratori (rischio medio 12 ore) | |
Formazione Lavoratori (rischio alto 16 ore) | |
Primo Soccorso Aggiornamento (4 e 6 ore) | Settembre 2017 |
HACCP per Addetti (3 ore) | Ottobre 2017 |
Aggiornamento Formazione Lavoratori (6 ore tutti i rischi) | Ottobre 2017 |
Pordenone
Sicurezza sul lavoro,
ecco i corsi di Confartigianato Pordenone
Per consentire alle imprese di restare in regola con le di- sposizioni di legge in merito alla sicurezza sul lavoro e a rispettare la formazione obbligatoria per titolari e collabo- ratori, Confartigianato Pordenone sta organizzando una serie di corsi di formazione.
A settembre inizieranno due corsi, uno riservato agli ope-
ratori impegnati in lavori in quota e l’altro per chi opera con macchine e attrezzature.
L’associazione ricorda che il decreto legislativo 81/08 e l’accordo tra Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota, al comma, prevede che i datori di lavoro provvedano a far
Dalle province
effettuare ai lavoratori già formati, un corso di aggiorna- mento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha una durata minima di 4 ore.
Da qui il corso di aggiornamento per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi che hanno già ottenuto attestato di partecipazione al corso per addetto al montaggio e smontaggio ponteggi monte ore 28 che necessitano dell’aggiornamento quadriennale.
Argomenti trattati
• Riepilogo degli Aspetti Normativi
• I D.P.I.
• Il Documento PIMUS
• Gli Ancoraggi
• Verifiche di Primo Impianto e di Manutenzione
• Manutenzione dell’attrezzatura
• Gestione delle Emergenze
• Esame Finale
Un altro percorso è dedicato agli addetti che per la propria attività utilizzano macchine e attrezzature quali:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru Mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Macchine movimento terra
Il corso viene organizzato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo concernente l’individuazione delle attrezza- ture di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori del 22/02/2012, approvato dalla Conferen- za Permanente per i Rapporti Stato – Regioni.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio For- mazione al numero di telefono: 0434/509250-269, o all’indi- xxxxx e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Gorizia
Chiusura uffici per ferie estive
Avvisiamo la spettabile clientela che gli uffici di Confartigianato Imprese Gorizia rimarranno chiusi per ferie da lunedì 14 agosto a venerdì 25 agosto 2017.
Udine
Contributi a fondo perduto per il settore artigiano
Seminari gratuiti CATA sul territorio
Il Centro di Assistenza Tecnica per le imprese Artigiane (CATA ARTIGIANATO FVG), nell’ambito del Progetto Volo finanziato dalla Regione FVG, organizza per tutti gli imprenditori artigiani ed aspiranti tali degli incontri informativi sui bandi Cata, che verranno realizzati nelle seguenti giornate (orario 18.30-20.00) per spiegare nel dettaglio le varie linee contributive:
- GIOVEDÌ 20 LUGLIO nella sala Auditorium del Centro Socio Culturale Xxxxxx Xxxx di Tarvisio, via Xxxx Xxxxxxxx XX, n. 1; (adesione a mezzo e-mail: xxxxxxxx@xxx.xx tel. 0000 0000, fax 0000 00000;
- LUNEDÌ 24 LUGLIO nella sede Confartigianato di San Giorgio, via Marittima-Centro Commerciale Laguna Blu (adesione a mezzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xx, tel. 0000 00000, fax 0000 000000).
- MARTEDÌ 25 LUGLIO nella sede Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx Xxx Xxxxxxxx 00 (adesione a mezzo e-mail: xxxxxxx@xxx.xx, tel. 0000.000000 fax 0000 000000);
- MERCOLEDÌ 26 LUGLIO nella sede Confartigianato di San Xxxxxxx, via Trento Trieste 167 (adesione a mezzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xx, tel. 0000.000000 fax 0000 000000).
Relatore: xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx – CATA Artigianato FVG srl
Per informazioni sugli eventi è possibile contattare l’Ufficio Sviluppo Commerciale e Marketing Strategico (ref. Xxxxxx Xxxxx tel. 0000 000000 fax 0000 000000).
Udine
Corsi sicurezza
Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.
CORSO | Agosto 2017 | Settembre 2017 | Ottobre 2017 |
Primo Xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx - 00 xxx) | Xxxxx | ||
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore) | Udine | ||
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) | Udine | ||
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) | Udine | ||
Antincendio (rischio basso - 4 ore) | Udine | ||
Antincendio (rischio medio - 8 ore) | Udine | ||
LAV - Formazione di base dei lavoratori | Udine | ||
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori | Udine | ||
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori | Udine | ||
CGA - Conduttore Gru su Autocarro | Udine | Udine | |
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore) | Udine | ||
Aggiornamento Ponteggi (4 ore) | Udine | ||
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili | Udine | Udine | |
Preposto (8 ore) | Udine | ||
Aggiornamento Preposto (6 ore) | Udine | ||
AggRLS - Aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori (4 ore) | Udine | ||
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto) | Udine | ||
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto) | Udine |
Chiusura uffici per ferie estive
Gli uffici centrali e periferici di Confartigianato-Imprese Udine rimarranno chiusi per ferie da lunedì 14 agosto a venerdì 18 agosto 2017. Riapriranno quindi regolarmente lunedì 21 gosto.