COMUNE DI SOLIERA
COMUNE DI SOLIERA
(Provincia Di Modena)
Convenzione fra il Comune di Soliera e ....................... per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
Rep.
L'anno , il giorno................................... del mese di
…................................. in Soliera nella sede municipale in piazza della Repubblica n. 1,
TRA
il Comune di Soliera, per cui agisce, esclusivamente nella qualità di ,
per quanto attiene il presente atto, presso la sede comunale,
E
…........................... gestore concessionario, titolare della presente convenzione,
successivamente denominato per brevità “gestore” con sede …..........................., per il quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Presidente "protempore" il Sig.
…......................... nato a ;
si conviene e stipula quanto segue:
il Comune di Soliera, come sopra rappresentato, concede al …..................................
anch'esso come sopra rappresentato, che accetta, la gestione degli impianti sportivi così specificati:
…...............................................................................................................
Il gestore dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono nello stato descritto dal verbale di consegna e idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.
Sono patti e condizioni:
Art. 1 - Finalità della convenzione
Il gestore si impegna a perseguire all'interno delle strutture e impianti oggetto della presente convenzione finalità sociali nella promozione e diffusione dell'attività sportiva e ricreativa, esprimendo nel contempo piena apertura alle esigenze di pubblico interesse ed utilità, riservando un particolare riguardo alle fasce di popolazione protette e svantaggiate quali: disabili e portatori di handicap, infanzia e giovani, anziani.
Per gestione si intende quel complesso di attività necessarie per una corretta utilizzazione degli impianti, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili, adottando tutti i conseguenti accorgimenti con criteri di economicità, intesa come impiego razionale delle risorse disponibili, per ottenere il massimo vantaggio e il miglior rendimento possibile degli impianti.
I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:
a) la ricerca della massima qualità nella conduzione degli impianti e nella organizzazione delle attività a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo degli impianti coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.
Art. 2 - Durata
La durata della concessione è stabilita a partire dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà validità fino al …...........
Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza necessità alcuna di formale disdetta e senza possibilità di tacita proroga. L'amministrazione presenti i presupposti di legge, si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione previa adozione di relativo provvedimento congruamente motivato, adottato dalla giunta
comunale, a seguito di accordi con il gestore.
Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno centottanta (180) giorni da notificarsi all'amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il gestore si impegna a verificare con l'Amministrazione i propri oneri finanziari, previsti per l'anno sportivo in corso.
Art. 3 - Custodia
Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile e dotazione di attrezzature, dovrà essere riconsegnato al Comune concedente in condizioni di regolare funzionamento e conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.
L’Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità. In tali circostanze non è ammesso a favore del gestore alcun diritto di risarcimento.
Art. 4 - Sorveglianza e pulizia dell’ impianto
Il gestore deve provvedere all'apertura, alla chiusura e al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, ed alla loro pulizia. E' inoltre tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.
Art. 5 – Responsabilità
Il …................................, in quanto incaricato della gestione, esonera espressamente il Comune dai rischi derivanti dall’attività svolta dalla stessa o dalle altre società utilizzatrici dell’impianto nonché dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio della custodia e per l'espletamento dell'ordinaria e minuta manutenzione alla stessa attribuita ed accettata con il
presente atto. Parimenti, in quanto utilizzatore come altre, la società risponde dei danni a persone e/o cose arrecati a causa di uso e/o comportamenti non corretti da parte dei propri iscritti, nonché delle responsabilità connesse alla propria organizzazione societaria.
Art. 6 – Sicurezza e capienza dell’ impianto
Il Comune consegna gli impianti in regola con tutte le norme inerenti la sicurezza degli impianti e nel caso a fornire al gestore le relative autorizzazioni.
Il …...............................che gestisce l’impianto si impegna a nominare un responsabile della sicurezza ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente durante l’esercizio dell’intera attività sportiva. Nel caso in cui il responsabile non sia nominato, l’Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Presidente della società sportiva che ha firmato la presente convenzione. Il gestore sarà responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e di terzi che utilizzeranno l’impianto nelle giornate di riserva di utilizzo a disposizione del Comune, esclusivamente per danni causati da negligenza o non corretta gestione dell’impianto e conseguentemente il gestore sarà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile a vizi strutturali dell’impianto stesso.
Art. 7 - Rispetto degli orari
e delle norme per l ' utilizzo degli impianti
Il gestore in collaborazione con i singoli circoli, gruppi, associazioni e società sportive, stabilisce, nel rispetto del regolamento comunale e della legislazione vigente in materia, le modalità d’uso dei singoli impianti attraverso un proprio regolamento di gestione.
L'orario d’uso dell'impianto, fatto salvo l'utilizzo in orario curricolare riservato alle scuole, è stabilito ordinariamente in ……………………………………………… Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni, in ogni caso con l’assenso del Comune. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.
Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare gli orari di utilizzo dell'impianto e delle strutture in concessione, secondo le disposizioni stabilite dall'Amministrazione comunale, nonché le norme e i regolamenti in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di impianti sportivi. Si impegna inoltre ad annotare su apposito registro le attività che si svolgono nell'impianto, società frequentanti, presenze atleti.
Art. 8 - Utilizzo dell' impianto
L'utilizzo dell'impianto affidato in gestione, sia da parte del gestore che da parte dei soggetti segnalati dall'Amministrazione Comunale, è disciplinato dalle norme del vigente Regolamento. L'Ufficio Sport del Comune, comunica al gestore la programmazione dell'utilizzo degli spazi da parte dei soggetti interessati per la quota di competenza.
Salvo ulteriori esigenze segnalate dall'Istituto Comprensivo di Soliera, alle attività scolastiche deve essere riservato l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario curricolare nei giorni feriali dal lunedì al sabato compresi nel calendario scolastico.
Art. 9 - Utilizzo da parte del gestore
L' affidatario della gestione dispone dell'impianto per un massimo del 90% del monte ore complessivo disponibile. Il rimanente 10%, prevalentemente distribuito nella fascia oraria 16.30/19.00 ed a giorni alterni, è utilizzato da soggetti segnalati dall'Amministrazione Comunale. Xxxxx xxxxx eventuali altri accordi, tale quota di utilizzo è individuata nelle giornate di …......................................................................
Le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto sono riportate nel “Piano di utilizzo”, allegato alla presente convenzione, (allegato “C”), che potrà annualmente essere modificato dal gestore previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Art. 10 - Utilizzo da parte dell' Amministrazione Comunale L’Amministrazione Comunale si riserva come diritto incondizionato, la possibilità di utilizzare gratuitamente gli impianti (in tutto o in parte) per iniziative e riunioni proprie e di
propri organi rappresentativi formalmente costituiti, o di concederli in uso a terzi per iniziative dalla stessa patrocinate, compatibili con la destinazione d’uso degli impianti e con le attività programmate dal gestore.
Art. 11 – Tariffe per l’ utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
Le tariffe per l’utilizzo delle varie attrezzature ed impianti sono stabilite dall'Amministrazione Comunale su proposta del gestore che le introita e le trattiene per far fronte alle spese di gestione. Le tariffe riguardano tutti coloro (soci o società) che utilizzano gli impianti e sono determinate tenendo in considerazione gli elementi di cui all'art. 11 co. 3 del vigente Regolamento. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive d'IVA.
L'uso delle strutture ed impianti sportivi è gratuito per le attività scolastiche, così come per quelle concordate dall'Amministrazione comunale.
Presso ciascun impianto dovranno essere esposti e ben visibili agli utenti appositi cartelli con l’indicazione delle tariffe d’uso degli impianti. Il gestore dovrà dare dimostrazione circa la regolare applicazione delle tariffe consentendo all’Amministrazione il riscontro della documentazione contabile prevista dalla legge. Il mancato rispetto delle tariffe comunali, salvo in ogni caso la possibilità della risoluzione della convenzione da parte dell’Amministrazione, darà luogo all’applicazione nei confronti del gestore di una sanzione consistente nel pagamento di n. 5 volte la eventuale differenza in più applicata dalla società rispetto alle tariffe comunali.
ART. 12 - Uso delle strutture e degli impianti per attività non sportive
Le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso a terzi quali Enti, Circoli, Associazioni, Partiti e privati per riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e
consimili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, delle convenzioni in essere e le peculiarità dell’impianto.
La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive. Le autorizzazioni a terzi a svolgere nell’impianto iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dall’Amministrazione Comunale o dal gestore a seconda della tipologia di richiesta, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture, a condizione di non sovrapporsi con le attività autorizzate e previste nel piano di utilizzo (allegato C).
Le manifestazioni devono essere autorizzate secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il gestore subordina sempre l’autorizzazione all’uso dell’impianto per manifestazioni, alla stipulazione da parte del richiedente, di una congrua assicurazione attivata prima dell'utilizzo dell'impianto stesso, a copertura di eventuali incidenti, di danni a persone o cose procurati per incuria e/o imperizia, di furto di beni mobili durante il corso delle manifestazioni autorizzate.
Art. 13 - Utenze
Il gestore è titolare dei contratti per le utenze e sono a suo carico tutte le spese per gli oneri di gestione (a solo titolo esemplificativo: energia elettrica, acqua, gas, telefono e tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Sono escluse le palestre scolastiche in quanto l’utilizzo promiscuo non ne consente l’intestazione a carico del gestore.
Art. 14 – Manutenzione, migliorie e addizioni
Sono a carico del gestore gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria degli impianti così individuati, con esclusione degli interventi su strutture poste ad una altezza superiore a mt. 3,00:
1. Esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria (m.o.);
Impianti
⎯ Manutenzione ordinaria e conduzione impianti termici (centrali termiche, impianti termici), di produzione di acqua calda, di trattamento aria, estintori e tutti i presidi antincendio presenti, eventuali impianti anti-intrusione, ecc.
Il si impegna a sottoscrivere un contratto con ditta specializzata
per la manutenzione ordinaria e conduzione di impianti in qualità di terzo responsabile ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii.
Presidi di sicurezza
⎯ Il controllo e ricarica semestrale degli estintori, controllo semestrale delle manichette antincendio e idranti a colonna, verifica dell’efficienza dei sistemi d’allarme antincendio, verifica dell’efficienza dell’impianto di rilevazione fumi e della illuminazione di sicurezza.
⎯ Tenuta del registro di controllo periodico dei presidi antincendio sul quale andrà annotata ogni manutenzione effettuata.
La programmazione delle opere di manutenzione ordinaria e la loro più dettagliata specificazione sono oggetto del “Piano di conduzione tecnica” dell'impianto sportivo allegato al presente atto (allegato “D”).
Il si impegna a fornire e a far utilizzare al personale impiegato per le
opere di manutenzione ordinaria mezzi di protezione individuale e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi infortunistici e di tutela della salute.
Sono a carico del Comune di Soliera le opere di manutenzione straordinaria degli impianti e degli immobili relativi alla presente convenzione.
Il gestore può tuttavia realizzare lavori di manutenzione straordinaria con le seguenti modalità:
a) Entro il 30 Settembre di ogni anno deve essere presentato un programma dettagliato
dei lavori che il gestore intende effettuare nell’anno solare successivo.
b) Deve essere presentato allo Sportello Unico, un progetto per ogni intervento corredato di tutti gli elaborati e le certificazioni necessari per i pareri di Azienda USL, VV.F. ecc., e della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione in linea tecnica del progetto.
c) Il ………………………….. assegnerà i lavori alle imprese e ne sarà unico ed esclusivo committente.
d) L’inizio dei lavori, la durata e le imprese che lavoreranno dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, affinché questo possa effettuare adeguati controlli sulla corrispondenza al progetto dei lavori eseguiti.
L’Amministrazione comunale potrà prevedere nel bilancio di ogni anno una somma massima per lavori di manutenzione straordinaria quale contributo da erogare.
Art. 15 - Realizzazione di nuove opere
Sulla base di apposita intesa con l'Amministrazione comunale, il gestore potrà realizzare a sua cura e spese, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture ed impianti sportivi o attrezzature ottenute in concessione. L' Amministrazione comunale prenderà in carico tali opere sulla base di apposito collaudo dell'Ufficio Tecnico nelle forme e modi di legge. Le parti concordano, di volta in volta, modalità e condizioni specifiche di intervento nonché i reciproci obblighi in relazione alla gestione del nuovo impianto stabilendo, se necessario, la proroga della convenzione in relazione all’investimento sostenuto.
Le nuove opere o interventi così realizzati accedono gratuitamente al patrimonio comunale.
Art. 16 - Servizio Bar
Al …................................. compete la gestione completa di tutti gli immobili interessati dalla presente convenzione compreso l’esercizio del Bar ristoro sito in ….........................
Con deroga al successivo art. 26, detto esercizio potrà essere concesso in locazione a terzi. In tal caso, il gestore dovrà indire una gara al fine di individuare l’impresa in grado di
fornire il migliore servizio ai circoli, ai gruppi e associazioni esistenti ed ai cittadini interessati impegnandosi a verificare il possesso da parte dell’impresa aggiudicataria di tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di pubblici esercizi.
ART. 17 – Spazio per erogatori automatici di snack e bevande
Il gestore è autorizzato a ricavare spazi all'interno dell’impianto oggetto di convenzione in presenza di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti unitamente a quella della proprietà, per collocarvi erogatori automatici di snack e bevande.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie eventualmente necessarie relative a tali attività dovranno essere intestate al gestore o ai terzi eventuali gestori che dovranno curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative richieste.
Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto del presente atto e decadono pertanto automaticamente.
Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali e dei consumi di rete relativi.
ART. 18 – Oneri a carico del gestore
Il gestore ha l’obbligo di mantenere sulle strutture dell’impianto sportivo di proprietà comunale, personale (es: di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione del servizio, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalle Leggi dai Regolamenti in vigore nonché dalle prescrizioni di sicurezza contenute anche nelle singole autorizzazioni all’uso, secondo la normativa vigente.
Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, il gestore può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l’Amministrazione da ogni responsabilità.
Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi. Il gestore ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.
L’Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale.
E' inoltre cura del gestore:
-in concomitanza delle manifestazioni sportive di particolare rilievo organizzate dal gestore stesso, adempiere a tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e della Polizia Municipale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;
- assistenza ed organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività del gestore preventivamente autorizzate;
- assistenza ed organizzazione degli impianti, includendo le incombenze di cui ai commi precedenti concernenti le attività autorizzate a fronte dei precedenti articoli 9 e 10;
- ottenimento a propria cura e spese di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività;
- svolgimento di ogni incombenza relativa alla sicurezza, per le attività svolte e promosse dal gestore stesso, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n.81/2008 e successive modificazioni. A tale scopo, il legale rappresentante del soggetto gestore assume le funzioni di "datore di lavoro";
- assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal gestore.
Il Comune, pertanto, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal gestore, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.
Per ogni altro obbligo si rimanda al piano di conduzione tecnica (allegato D), parte integrante e sostanziale alla presente convenzione.
Art. 19 - Canone a favore del Comune
A titolo di canone, per la concessione degli impianti, il gestore corrisponderà al Comune l'importo annuo di Euro , oltre ad I.V.A. di legge se dovuta.
Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione comunale in due rate di uguale importo, da erogare rispettivamente la prima al 1° ottobre e la seconda al 1° marzo di ciascun anno della durata della convenzione o eventualmente, se del caso, per ogni anno di vigenza frazionato in dodici mensilità e riconosciuto per le mensilità di operatività della convenzione stessa.
Il canone sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno e senza espressa richiesta dell'amministrazione nel misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.
Il gestore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.
Art. 20 - Corrispettivo a favore del gestore
A titolo di corrispettivo per le prestazioni che il gestore si impegna, con la firma della presente convenzione, ad effettuare (pulizia dei locali e sorveglianza degli impianti, gestione della sicurezza e nomina a proprie spese del responsabile, ecc.), in favore di attività sportive riservate alla comunità in generale ed in particolare per le fasce disagiate, il Comune si impegna a corrispondere, un corrispettivo annuo massimo di Euro
…..............................., oltre ad I.V.A. di legge se dovuta, per esercizio finanziario e per ogni anno di vigenza della presente convenzione o eventualmente, se del caso, per ogni anno di vigenza frazionato in dodici mensilità e riconosciuto per le mensilità di operatività della convenzione stessa. L’importo suddetto è erogato al gestore con le seguenti modalità: il 70% del totale del corrispettivo è erogato al gestore in n. 2 rate in acconto, ognuna pari al 35% del totale, rispettivamente al 1° Ottobre e al 1° Marzo.
Il rimanente 30% del totale da erogare a saldo, sarà corrisposto alla presentazione del bilancio consuntivo e della relazione sulle attività svolte e comunque non oltre il 31 Dicembre, al generarsi di un risultato negativo di gestione. L’importo di detto corrispettivo a saldo, è calcolato in misura corrispondente a quello del Risultato Negativo di Gestione fino ad un importo massimo liquidabile di Euro……………………...
In ogni caso il totale dato dalle somme erogate in accolto e saldo, non potrà superare la cifra complessiva definita dall'Amministrazione come corrispettivo anno massimo erogabile.
Per risultato negativo di gestione si intende il differenziale negativo dato dal rapporto tra tutte le entrate, riscosse, riconducibili alla gestione (esemplificando: contributi e tariffe) e tutte le spese riconducibili alla gestione degli impianti e strutture di gioco e alle stesse collegate e/o connesse e le seguenti tipologie di spese, pagate, afferenti alla gestione stessa:
- assicurazioni di cui all'art......
− assicurazione obbligatoria del personale volontario utilizzato per attività riconducibili alla gestione degli impianti sportivi (assicurazioni di cui all'art )
− imposte e tasse;
− manutenzioni ordinarie
− utenze gas, acqua, energia elettrica;
− spese per il personale addetto alla manutenzione, alle pulizie, e alla custodia;
− oneri finanziari
− spese per acquisto di materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi, e altri locali di pertinenza
− ogni altra spesa comunque riconducibile agli obblighi del gestore per il funzionamento dell'impianto.
L'Amministrazione, valutata la documentazione trasmessa e previa eventuale richiesta al gestore di elementi integrativi nella prospettiva necessari, provvederà entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione ad adottare, al generarsi del presupposto di Risultato Negativo di Gestione, i pertinenti atti amministrativi di liquidazione del contributo.
Il corrispettivo di cui sopra sarà ridotto proporzionalmente qualora l'impianto non fosse funzionante per un periodo di tempo, per limitazioni all'uso dovute a lavori di manutenzione e/o ristrutturazione che il Comune ritenesse opportuno effettuare o a motivazioni simili. In tale ultimo caso al gestore non spetterà alcuna indennità per il mancato uso degli impianti.
E' fatto divieto al gestore, di distribuire agli associati anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi o riserve. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto, dovranno essere reinvestiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso nonché per l'effettuazione di attività ed iniziative di promozione sportiva o sociale in favore dei cittadini solieresi.
Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.
Art. 21 - Contributi di miglioria
Il Comune potrà contribuire altresì, previa insindacabile e discrezionale valutazione, alle spese sostenute per interventi di manutenzione e miglioria dell’impianto, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli opportuni documenti
giustificativi (fattura, ecc.). Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.
Art. 22 - Contributi per iniziative e attività specifiche L’Amministrazione Comunale s’impegna, inoltre, ad erogare al gestore eventuali contributi che saranno stabiliti di volta in volta, per la realizzazione di iniziative e/o programmi nel campo dello sport e del tempo libero a carattere specifico, proposte dal gestore stesso ed approvate dall'Amministrazione, I contributi erogati al gestore.. in tal senso saranno utilizzati nel rigoroso rispetto delle finalità per le quali sono stati assegnati.
La concessione del contributo di cui al precedente comma segue la disciplina di cui ai vigenti criteri generali adottati dall'Amministrazione per la concessione di provvidenze economiche.
Art. 23 - Bilancio Sociale
Il gestore è tenuto a presentare entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta il bilancio sociale sull’andamento della gestione degli impianti, sulla utilizzazione dei medesimi e sui programmi e progetti realizzati o da realizzare.
Il …................................ si impegna ad adottare misure di gestione al fine di ottenere un equilibrio fra uscite ed entrate (compresa la somma di cui all’art. 20 della presente convenzione); eventuali disavanzi dovranno essere adeguatamente motivati e comunque rimarranno a carico del gestore fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di riconoscere formalmente la non imputabilità del disavanzo al gestore e intervenire in via straordinaria.
Art. 24 - Rapporti tra l ' Amministrazione comunale e l ' affidatario L’Amministrazione Comunale prende atto delle norme statutarie e delle finalità che regolano e animano l’attività del gestore, le approva ritenendole compatibili ed integranti della propria politica sportiva.
Il gestore si impegna a comunicare e ad invitare l’Amministrazione comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifiche statutarie, rinnovo di cariche sociali. I provvedimenti emessi dovranno in ogni caso essere fatti pervenire in copia all’ufficio sport del Comune.
Il gestore infine provvederà a segnalare all’Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.
Al fine di garantire un collegamento costante tra l’Amministrazione Comunale e il
…............................, sarà cura dello stesso individuare un proprio referente che dovrà assicurare i contatti con il Settore competente per ogni questione che dovesse emergere in merito alla gestione degli impianti sportivi.
ART. 25 – Responsabilità e Polizze assicurative
Il gestore è tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché, qualora si avvalga di lavoro subordinato, a stipulare adeguate polizze per responsabilità civile dei prestatori d’opera. Fotocopia delle polizze di tempo in tempo vigenti sarà trasmessa all’Ufficio Sport del Comune .Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere esibite alla consegna dell’impianto.
Il gestore dell’impianto risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività previste o comunque svolte nell’ambito della struttura concessa in gestione e per l'intera durata della concessione, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.
Il gestore dovrà inoltre munirsi di polizza assicurativa a copertura dei danni da atti
vandalici .
L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione.
A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni scadenza.
Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
ART. 26 – Divieti di sub- concessione ed esclusione di cessione
E' vietata la cessione o la sub-concessione totale o parziale e sotto qualsiasi forma della convenzione da parte del Gestore a terzi, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in danno del gestore.
Resta salva la possibilità di affidare a terzi, segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa, previo consenso dell'Amministrazione comunale.
In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto commessa dal subgestore e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il gestore.
ART. 27 - Divieto installazione slot- machine
E' fatto assoluto divieto di installare attrezzature per il gioco d’azzardo, video-poker, slot-
machine ed equivalenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture
ART. 28 – Controlli e verifiche
Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione del servizio e dell’uso delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal gestore ai principi dello Statuto della stessa, l’osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione. In particolare il gestore dovrà dotarsi delle strutture organizzative, delle unità funzionali e di tutte le strumentazioni, anche informatiche, per consentire all'Amministrazione comunale l'accesso alle informazione ed ai dati d'uso degli impianti.
In proposito l'Amministrazione comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del gestore e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.
E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività all’interno dell’impianto.
Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all’associazione concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro il termine che verrà di volta in volta assegnato, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero
riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.
In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al gestore verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del gestore, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al gestore stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso da parte del gestore del servizio all’Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.
L’Amministrazione Comunale e il gestore verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo.
ART. 29 – Pubblicità
Ogni forma di pubblicità all'interno dell’impianto oggetto di convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge, della pertinente regolamentazione comunale e del parere della proprietà e per le palestre scolastiche dell’Istituto Comprensivo, ad eccezione della pubblicità sonora. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del gestore e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune. Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell’impianto oggetto di convenzione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico del gestore. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali manomissioni del
materiale pubblicitario. Il gestore ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive. Il gestore è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione e all’Ufficio delle Pubbliche Affissioni l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. In caso di assegnazione di contratti a ditte specializzate per la gestione della pubblicità, la durata di tali contratti non può essere superiore a quella del presente rapporto.
ART. 30 – Trattamento dei dati personali
Nel rispetto del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ il gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senzal’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.
ART. 31 – Inadempienza e revoca affidamento del servizio.
Recesso e decadenza della convenzione
L’Amministrazione Comunale può per ragioni di pubblico interesse recedere a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento dalla convenzione, con decisione motivata adottata dalla Giunta Comunale, tra l’altro:
- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- qualora esigenze di pubblico interesse, economicità, o il mancato rispetto anche di
uno solo dei patti previsti, rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto;
- per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
La concesssione potrà inoltre essere revocata in qualunque momento nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo :
- pagamenti delle utenze, rimborsi o canoni effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed
in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono da parte del gestore, dell’impianto sportivo oggetto di convenzione;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti di cui all’oggetto del presente atto;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, della manutenzione ordinaria e dei servizi di pulizia e custodia ;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi dati in concessione ;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
Il gestore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato ai sensi del DPR 62/2013 con deliberazione di G.C. n. 5/2014. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l’assegnazione di impianti
La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l’associazione concessionaria o venisse modificato l’atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.
ART. 32 – Modifiche
La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione del servizio affidato sulle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.
ART. 33 – Cauzione definitiva
Il gestore, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione di € ……………, pari al 10% del valore complessivo del contributo annuo di gestione moltiplicato per la durata della convenzione, costituendola mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta,senza l’obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Tale fidejussione deve essere consegnata al Comune all’atto della firma della presente convenzione.
Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza della convenzione, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione prestata con fidejussione bancaria o con polizza
fidejussoria assicurativa, il gestore è tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo mediante versamento in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del gestore inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati , di eventuali franchigie a copertura dei danni che non trovino copertura nella polizza RCT stipulata e che non vengano risarciti dal gestore…………………………………...
Il gestore è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.
La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del gestore di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del gestore stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica
della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del gestore.
Nel caso, il gestore non voglia presentare la cauzione nelle forme consentite, lo stesso accetta fin d'ora che l'amministrazione possa trattenere a titolo di cauzione tante rate del contributo annuo di gestione di cui all’art. 10 della presente convenzione quante ne occorrono a maturare la cauzione richiesta. La/le suddetta/e rata/e verra'/anno liberata/e e versata/e al gestore, solo dopo adeguata verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli oneri a carico del medesimo.
ART. 34 – Disposizioni generali e f inali
Il rapporto tra il Comune ed il gestore si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile e all’uso del l’impianto sportivo oggetto di convenzione da parte della citata associazione concessionaria unitamente alla gestione. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia al vigente regolamento e alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario.
ART. 35 – Spese contrattuali
Le spese contrattuali derivanti dal presente atto sono interamente a carico del gestore concessionario.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione
Il Presidente e Legale Rappresentante dell’associazione
…................................................................................................................
per il Comune di Soliera: Il Responsabile del Servizio
…................................................................................................................ Soliera li,....................................
ALLEGATI:
A): Verbale di consegna dei locali e degli spazi, con sommaria descrizione dello stato degli stessi;
B): Verbale di consegna delle attrezzature, con sommaria descrizione delle stesse.
C): Piano di utilizzo
D): Piano di conduzione tecnica