► DATI DELL’ADERENTE
Mod. 9/2013
Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell’industria della ceramica e di materiali refrattari
Sede legale e amministrativa:
Xxx Xxxxxxx 000/0 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
Tel: 0000 000000 - Fax: 0000 000000
e-mail: xxxx@xxxxxx.xx - sito Internet: xxx.xxxxxx.xx
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
► DATI DELL’ADERENTE
Cognome Nome
Codice fiscale Data di nascita
(da compilare a cura dell’ iscritto)
Se-sso - M
F
Luogo di nascita Indirizzo di residenza Comune
CAP
Provincia Num. Civico
Provincia
Telefono
Prima iscrizione a forme pensionistiche complementari (facoltativo): .….. /...... /…...........
► OPZIONE PRESCELTA per l’erogazione della posizione individuale
TIPOLOGIA DI EROGAZIONE selezionare una delle opzioni indicate | MODALITA’ DI | EROGAZIONE | TIPOLOGIA DI MOTIVAZIONE ove richiesto, selezionare l’opzione prescelta | |
CAPITALE | RENDITA | |||
PRESTAZIONE PREVIDENZIALE | 100 % | PENSIONAMENTO con 5 anni di partecipazione al fondo | ||
% | % | |||
RISCATTO c.d. IMMEDIATO (“RISCATTO PER CAUSE DIVERSE”) | 100 % | PENSIONAMENTO con meno di 5 anni di partecipazione al fondo | ||
RISCATTO c.d. IMMEDIATO (“RISCATTO PER CAUSE DIVERSE”) | 100 % | VOLONTA’ DELLE PARTI | ||
90 % | ||||
(dimissioni, licenziamento, risoluzione consen- suale, cambio inquadramento per passaggio a dirigente,...) | ||||
RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE | 50 % | |||
Disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni | CAUSA INDIPENDENTE DALLA VOLONTA’ DELLE PARTI (mobilità, fallimento, x.xx esuberi,...) | |||
RISCATTO TOTALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE Disoccupazione superiore a 4 anni (e più di 5 anni residui alla prestazione del regime obbligatorio) | 100 % | |||
RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO A “AMMORTIZZATORI SOCIALI” | 50 % | MOBILITA’ CIGS A ZERO ORE | ||
RISCATTO TOTALE PER INVALIDITA’ SUPERIORE AI 2/3 | 100 % | INVALIDITA’ SUPERIORE AI 2/3 |
► ACCREDITO
I | T |
IBAN
Intestato a
Nome e Cognome (in stampatello, leggibile)
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modifiche e sotto la propria esclusiva responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichia- razioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Normativa fiscale allegata, ai sensi del Dlgs. 252/2005 riguardante la liquidazione della posizione maturata nel Fondo.
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di riscatto totale della posizione, l’INPS non prevede l’intervento dell’apposito Fondo di granzia (D.Lgs.80/1992) per la copertura delle omissioni contributive.
ALLEGARE SEMPRE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE
Data - -
Firma dell’ aderente
Timbro e firma dell’ azienda
► DATI DELL’AZIENDA (da compilare a cura dell’azienda)
- | - |
Denominazione Azienda
Data di cessazione del rapporto di lavoro
Data di versamento dell’ultimo contributo - -
FONCER – Regolamento e guida alla compilazione della richiesta di liquidazione – mod 4/2014
REGOLAMENTO E GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
Il Fondo pensione procederà all’evasione della richiesta pervenuta nel rispetto dell’equilibrio finanziario del Fondo stesso e delle seguenti regole generali:
1. il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell’ordine di ricezione. Solo nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all’associato;
2. la richiesta di liquidazione deve essere inviata al Fondo compilando l’apposito modulo “Richiesta di liquidazione”, disponibile sul sito internet di Foncer, xxx.xxxxxx.xx, oppure richiesto al Fondo stesso. La documentazione dovrà pervenire al Fondo a mezzo Raccomandata;
3. il Fondo liquida entro il termine massimo di 180 giorni dalla ricezione della richiesta;
4. nel caso in cui l’associato abbia in atto finanziamenti contro cessione di quote dello stipendio, la richiesta di liquidazione dovrà essere corredata dall’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria (liberatoria);
5. la liquidazione della posizione maturata a Foncer avverrà attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie IBAN;
6. per la copertura delle spese di istruttoria della pratica il Fondo addebiterà € 10 alla posizione dell’associato e, solo in presenza di cessione del quinto dello stipendio, il Fondo addebiterà € 20 alla posizione dell’associato per la copertura delle spese di istruttoria.
Documentazione da allegare sempre
Alla richiesta di liquidazione devono essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia della carta d’identità dell’iscritto
2. fotocopia del codice fiscale
3. liberatoria di pagamento da parte della società finanziaria, sono nel caso in cui l’iscritto abbia in corso un finanziamento contro cessione di quote dello stipendio
4. dichiarazione scritta dal datore di lavoro nella quale si attesta la CIG o CIGS a zero ore di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, solo in caso di riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata per CIGS
5. certificato di pensione rilasciato dall’INPS, solo nel caso di liquidazione totale per pensionamento
6. certificato di inoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego, solo nel caso di liquidazione per media o lunga disoccupazione
Struttura e guida per la compilazione del modulo
DATI DELL’ADERENTE (compilazione a cura dell’aderente)
Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente.
OPZIONE PRESCELTA per l’erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell’aderente)
NB: Barrare solo un’opzione tra quelle indicate. Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato. Per avere maggiori
dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.
A) PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
B) RISCATTO c.d. IMMEDIATO (“RISCATTO PER CAUSE DIVERSE”) - diritto di riscatto, totale o nella misura del 90%, in caso di cessazione dell’attività lavorativa per volontà delle parti (licenziamento, dimissioni, passaggio a dirigente, etc.) o per causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, etc.) o per cessazione dell’attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di 5 anni.
C) RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE - diritto di riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.
D) RISCATTO TOTALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE - diritto di riscatto a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari: in tal caso va richiesta la prestazione previdenziale.
E) RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO A “AMMORTIZZATORI SOCIALI” - diritto di riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, a zero ore e di durata non inferiore a 12 mesi.
F) RISCATTO TOTALE PER INVALIDITA’ SUPERIORE AI 2/3 - diritto di riscatto nella misura del 100% per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3.
ACCREDITO (compilazione a cura dell’aderente)
Vanno indicate le coordinate bancarie complete (coordinate IBAN) del conto intestato o cointestato al richiedente del riscatto, presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento.
DATI DELL’AZIENDA (compilazione a cura dell’azienda)
Sezione riservata alla compilazione da parte dell’azienda.
Denominazione azienda e codice azienda - indicare la ragione sociale/ nominativo dell’azienda.
Data di cessazione del rapporto di lavoro - è la data in cui cessa l’attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.
Data di versamento dell’ultimo contributo - è indispensabile indicare la data dell’ultimo contributo che è stato/sarà versato al Fondo Pensione.
FONDO DI GARANZIA INPS
Contro il rischio derivante dall’omesso o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro al Fondo Pensione, è stato istituito presso l’INPS un apposito Fondo di Garanzia, le cui modalità di intervento sono disciplinate dalla Circolare INPS n. 23 del 22 febbraio 2008.
Si ricorda che uno tra i requisiti affinché l’associato possa richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia è che lo stesso, all’atto della domanda, risulti essere iscritto ad un Fondo Pensione. In caso di richiesta di riscatto totale prima dell’attivazione del Fondo di Garanzia, l’associato perderà il diritto di richiederne l’intervento.
Pag. 1/3 Mod. 9/2012
Normativa fiscale Dlgs. 252/2005
Liquidazione della posizione maturata nel Fondo
A partire dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore una nuova normativa fiscale, introdotta dal Dlgs. 252/2005, che modifica in modo sostanziale la tassazione delle prestazioni erogate dal Fondo.
Ogni legge fiscale ha effetto per il periodo in cui è rimasta in vigore.
Il capitale, al momento del riscatto, verrà quindi suddiviso in tre parti e assoggettato all’imposta prevista in quel periodo:
🡪 quanto maturato dall’1/01/2007 in avanti
🡪 quanto maturato tra l’1/01/2001 e il 31/12/2006
🡪 quanto maturato fino al 31/12/2000
QUANTO MATURATO DALL’1/01/2007 IN AVANTI
La tassazione varia in base alla tipologia di riscatto richiesta:
TIPOLOGIE DI RISCATTO | ||
a) 100% 90% | 1. mobilità 2. licenziamento per giustificato motivo 3. fallimento azienda 4. pensionamento con iscrizione inferiore a 5 anni | 5. dimissioni volontarie 6. cambio contratto 7. promozione a dirigente 8. fine tempo determinato |
b) 50% | 1. cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi 2. cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni 3. cassa integrazione guadagni a zero ore non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi 3. mobilità | |
c) 100% | 1. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo 2. cessazione dell’attività lavorativa che comporti la disoccupazione superiore a 48 mesi 3. pensionamento con iscrizione superiore a 5 anni 4. decesso | |
ALIQUOTA | ||
a) = 23% b) e c) = dal 15% al 9% * * ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare |
La tassazione applicata dal Fondo è definitiva.
La parte di capitale costituita dai rendimenti non rientra nell’imponibile, poiché viene tassata a parte in capo al Fondo con un’aliquota pari all’11%.
L’importo non viene riliquidato da parte degli uffici finanziari né va riportato a fine anno nella dichiarazione dei redditi.
Pag. 2/3 Mod. 5/2012
N.B. Il differente trattamento fiscale fra il punto a) e i punti b) e c) è motivato dal fatto che le casistiche previste al punto A sono state introdotte dallo statuto come “clausole di maggior favore” rispetto a quelle previste espressamente dalla legge (casi B e C).
La normativa (Dlgs. 252/2005) prevede che si abbia una tassazione meno favorevole laddove si scelga di riscattare il denaro utilizzando le possibilità offerte dallo statuto.
QUANTO MATURATO DALL’1/01/2001 al 31/12/2006
La tassazione varia in base alla tipologia di riscatto richiesta:
TIPOLOGIE DI RISCATTO | ||
a) 100% 90% | 1. mobilità 2. licenziamento per giustificato motivo 3. fallimento azienda 4. pensionamento con iscrizione inferiore a 5 anni | 5. dimissioni volontarie 6. cambio contratto 7. promozione a dirigente 8. fine tempo determinato |
b) 50% | 1. cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi 2. cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni 3. cassa integrazione guadagni a zero ore non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi 3. mobilità | |
c) 100% | 1. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo 2. cessazione dell’attività lavorativa che comporti la disoccupazione superiore a 48 mesi 3. pensionamento con iscrizioni superiore a 5 anni 4. decesso | |
ALIQUOTA | ||
a), b) e c) = Tassazione separata a)5 e a)7 = Tassazione marginale (scaglioni Irpef) |
La “tassazione marginale” è quella applicata in busta paga.
Foncer, non conoscendo il reddito effettivo della persona, applica una tassazione provvisoria. In questo caso, quindi, l’importo andrà riportato nella dichiarazione dei redditi al fine di operare un conguaglio in base al reddito effettivo. Il Cud, inviato da Foncer a seguito del riscatto, indicherà quale parte debba essere riportata in dichiarazione.
La “tassazione marginale” è assai onerosa. È sempre consigliabile, pertanto, trasferire l’importo al Fondo pensione del nuovo contratto.
Portando a termine il piano pensionistico si ottiene la tassazione più favorevole.
QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000
Pag. 3/3 Mod. 5/2012
Fino al 2000 la motivazione del riscatto non influiva sulla tassazione: veniva sempre applicata la
tassazione separata su quanto maturato, escludendo il contributo del lavoratore.
TIPOLOGIE DI RISCATTO | ||
a) 100% 90% | 1. mobilità 2. licenziamento per giustificato motivo 3. fallimento azienda 4. pensionamento con iscrizione inferiore a 5 anni | 5. dimissioni volontarie 6. cambio contratto 7. promozione a dirigente 8. fine tempo determinato |
b) 50% | 1. cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi 2. cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni 3. cassa integrazione guadagni a zero ore non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi 3. mobilità | |
c) 100% | 1. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo 2. cessazione dell’attività lavorativa che comporti la disoccupazione superiore a 48 mesi 3. pensionamento con iscrizioni superiore a 5 anni 4. decesso | |
ALIQUOTA | ||
a) e b) = Tassazione separata c) = Tassazione separata |
La tassazione separata è definitiva.
Il capitale erogato non viene riliquidato da parte degli uffici finanziari e non va riportato nella dichiarazione dei redditi.
Glossario:
Tassazione separata: tassazione “agevolata” rispetto alla tassazione Irpef ordinaria. È la stessa metodologia di calcolo applicata al Tfr in azienda. Viene utilizzata una formula matematica prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), secondo la quale non viene preso in considerazione il reddito effettivo, bensì un reddito fittizio più basso di quello effettivo. È considerata una tassazione “definitiva”, non assoggettata a conguaglio con il 730.
Tassazione marginale: tassazione ordinaria alla quale viene assoggettato il reddito annuo, applicando ad esso gli scaglioni Irpef. La busta paga, ad esempio, è assoggettata a questa tipologia di tassazione.