COMUNI DELL’AMBITO N. 8
COMUNI DELL’AMBITO N. 8
Barbariga, Borgo San Xxxxxxx, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Orzinuovi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara
Allegato II – Schema patto di accreditamento
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI PRIORITARIAMENTE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI
DEL REDDITO DI CITTADINANZA
E LA CONSEGUENTE STIPULA DI PATTI DI ACCREDITAMENTO
Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione 4
Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione 5
Art. 5. Durata del patto di accreditamento e degli Ordinativi di Servizio 5
Art. 6. Utilizzazione dellaPatto di accreditamento e conclusione dei Contratti di Servizio 6
Art. 7. Modifica del Contratto di Servizio durante il periodo di efficacia 6
Art. 8. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio 7
Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 7
Art. 11. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 7
Art. 12. Verifiche e controlli 8
Art. 14. Personale – Norme generali e sicurezza dei lavoratori 9
Art. 15. Disciplina del subappalto 11
Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 11
Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 12
Art. 19. Condizioni risolutive espresse 13
Art. 21. Obblighi di riservatezza 14
Art. 22. Spese contrattuali, imposte, tasse 14
Art. 24. Trattamento dei dati personali 14
Tra
a) Dott.ssa/Dott. ……………………..……., nata/o a ……..………..… il ………, Cod. Fisc ,
la quale/il quale interviene al presente atto in rappresentanza Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione (d’ora in poi Fondazione BBO), codice fiscale; XXXXX; partita IVA: XXXXXXX; in qualità di …………., in virtù dell’atto di nomina n. del , domiciliato per il presente atto presso la sede Aziendale, nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione Procedente.
E
b) Sig. …………………………….., in qualità di …………..…………….. della Ditta/Impresa/Cooperativa
…………………………………………. con sede in ………………………, via ……, n. ……., Partita IVA ………….
………………………………………………………
nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.
PREMESSE
Richiamati:
- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- D. Lgs n. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e s.m.i.;
- Decreto del 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”;
- Dgr n. 662/2018 di Regione Lombardia “Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali”e s.m.i.;
- Circolare regionale n. 9 del 17 dicembre 2018 di Regione Lombardia “Programmazione locale in attuazione delle linee di sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà” e s.m.i.;
- D.M. 72 del 31.03.2021 portante le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo Settore;
- Decreto 30 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023”; - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornate con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- Linee guida n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 382 del 27 luglio 2022.
in attuazione:
• Del Piano di Zona 2021/2023 approvato dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale n. 8 con VERBALE n. del 17/2/2022;
• Dell’Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni che appartengono all’Ambito Distrettuale In attuazione di quanto previsto dal Piano Locale per l'attuazione di
interventi di contrasto alla povertà 2021/2023, approvato dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale n. 8 con deliberazione n. 2 del 17/2/2022;
• Dei Piani Locali per l’attuazione di interventi di contrasto alla povertà approvati dall’Assemblea dei Sindaci.
dato atto che:
• il Presidente della Fondazione BBO, al quale è affidato il compito di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci, ha avviato la procedura di accreditamento di gestori territoriali dei servizi in oggetto, da erogarsi mediante voucher sociale;
• con verbale n. 3 del 13 Marzo 2023 adottato dal CDA ha approvato l’Avviso pubblico pe la formazione di un elenco di operatori economici per l’erogazione dei sostegni a supporto dei progetti personalizzati prioritariamente attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza;
• con verbale della Commisione del 29/3/2023 il Fornitore ………..………….., in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall’Avviso pubblico su richiamato, è stata/o iscritta/o all’Albo dei soggetti accreditati all’erogazione nei servizi in oggetto, nella forma del voucher sociale;
• con nota del …….., n. …… di prot, il Fornitore ……..………. ha presentato la Polizza assicurativa richiesta dall’Avviso di accreditamento e dai relativi documenti allegati;
• il Fornitore conviene che il contenuto del presente patto di accreditamento – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato “I” – Avviso Pubblico; Allegato “II” – capitolato prestazionale; Allegato “III” Carta dei servizi - parti integranti del presente patto, ancorché non materialmente allegati), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
• il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che:
‐ tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
‐ tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
‐ tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Norme regolatrici
Le premesse di cui alla presente convenzione, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo nel contratto e nei suoi allegati;
d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
e) dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
f) dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
Il contratto è affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di procedura, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 2. Definizioni
a) Amministrazione Procedente o Ente Procedente: la Fondazione BBO, del distretto n. 8 Bassa Bresciana Occidentale.
b) Amministrazioni Beneficiarie: I Comuni afferenti al distretto n. 8 medesimo.
c) Patto di accreditamento/convenzione: il presente documento convenzionale, che regola i rapporti giuridici tra Amministrazione Procedente e Fornitori, e che impegna l’ente accreditante ed il servizio accreditato, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini residenti nei territori delle Amministrazioni Beneficiarie;
d) Contratto/i di Servizio: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dall’ Amministrazione Procedente con il Fornitore mediante l’emissione di un Ordinativo di Servizio;
e) Ordinativo di Servizio: il documento sottoscritto dal Punto Ordinante con il quale l’Amministrazione Procedente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione, così perfezionando un Contratto di Servizio, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
f) Punto Ordinante: il soggetto abilitato della Fondazione BBO, legittimato ad emettere e sottoscrivere l’Ordinativo di Servizio, le cui prestazioni potranno essere svolte a favore di tutte le amministrazioni di cui al punto b);
g) Fornitore: il soggetto accreditato candidato o selezionato per l’esecuzione dei singoli Contratti di Servizio;
le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione
Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono in quanto attori della rete sociale territoriale, con una funzione collaborativa e promozionale ispirato ad una logica di sussidiarietà.
Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:
- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d’aiuto con l’assistito ed i suoi familiari comporta;
- determinare l’accreditamento presso l’Ufficio di Piano territorialmente competente dei soggetti, pubblici e privati, profit e non profit, che all’interno del suo territorio intendono erogare le prestazioni oggetto del patto di accreditamento.
La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; essa rappresenta infatti le condizioni generali dei Contratti di Servizio che saranno stipulati dall’Amministrazione procedente, anche a favore delle Amministrazioni Beneficiarie ed il Fornitore attraverso l’emissione dei relativi Ordinativi di Servizio, i quali specificheranno l’Importo del servizio. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Procedente all’acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Servizio inviati dall’Amministrazione procedente nel periodo della sua validità ed efficacia, sulla base delle scelte discrezionale delle famiglie in relazione alla scelta del fornitore al quale rivolgersi per i propri bisogni assistenziali.
Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione
Il sistema di accreditamento ha per oggetto l'insieme dei sostegni da erogare a supporto dei progetti personalizzati attivati prioritariamente ma non esclusivamente a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei comuni dell’ambito distrettuale n. 8 Bassa Bresciana Occidentale mediante voucher. Il tutto come diffusamente illustrato nel capitolato prestazionale. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga nei confronti dell’Amministrazione procedente e delle Amministrazioni Beneficiarie a fornire i servizi esplicitati nel capitolato prestazionale, nella misura richiesta negli Ordinativi di Servizio sulla base della libera scelta dell’utenza e dei loro “desiderata” d’acquisto. In ragione della specificità del servizio è fatta salva la facoltà del Fornitore di rinunciare ad un Ordinativo di servizio, rinuncia che dovrà essere inviata mezzo Pec all’Ente Procedente entro 10 giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di Servizio. La rinuncia determinerà la decadenza dell’accreditamento e la risoluzione del patto stipulato, con inibizione a presentare una nuova iscrizione per un periodo di mesi 12.
L’erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere agli standard qualitativi ed alle prescrizioni stabilite nel capitolato prestazionale e nella carta dei servizi;
La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione Procedente, nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Servizio da parte dell’Amministrazione Procedente che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Servizio regolati dalla presente Convenzione che regola le condizioni generali di detti singoli Contratti di Servizio.
I Servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Servizio non sono affidati al Fornitore in esclusiva e, pertanto, l’Amministrazione Procedente potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.
Art. 5. Durata del Patto di accreditamento e degli Ordinativi di Servizio
Il sistema di accreditamento ha durata fino al 31/3/2026, e potrà essere rinnovato per un biennio qualora gli interventi previsti dal presente bando, ovvero interventi analoghi, siamo rifinanziati,
xxxxx restando il permanere dei requisiti in capo agli operatori economici; l’ottemperanza agli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati; la durata certa e non tacitamente rinnovabile di ogni ordinativo di servizio
I singoli Contratti di Servizio, attuativi dal Patto di accreditamento, hanno una durata pari a quella espressamente prevista in ciascuno di essi al momento dell’emissione, e proporzionale alla tipologia di sostegno attivato.
Art. 6. Utilizzazione del Patto di accreditamento e conclusione dei Contratti di Servizio
Il presente patto è utilizzato dall’Amministrazione Procedente, mediante l’emissione di un
Ordinativo di Servizio.
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Servizio si concludono con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Servizio inoltrati dall’Amministrazione Procedente per mezzo di posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, caso per caso all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Servizio, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Servizio.
Pertanto:
a) qualora l’Amministrazione procedente ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. XXXXX), che sarà allegato all’Ordinativo di Servizio quale parte integrante dello stesso. Gli oneri per la riduzione di detti rischi sono a carico dell’Amministrazione procedente;
b) qualora l’Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà indicare nell’Ordinativo di Servizio l’assenza di detti rischi;
L’Ordinativo di Servizio consiste nel documento informatico sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all’Amministrazione Procedente (Punto Ordinante);
Gli Ordinativi di Servizio dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- Corrispettivo del servizio;
- il numero di utenti, i loro dati anagrafici, il tipo di prestazione ed il monte ore previsto;
- il luogo di esecuzione del servizio;
- la data di avvio del servizio;
- eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;
- (eventualmente) il nominativo dell’operatore precedentemente adibito al servizio ed i dati del Fornitore datore di lavoro, al fine di valutare l’applicabilità della clausola sociale;
- la sussistenza o meno di rischi interferenziali;
- i riferimenti per la fatturazione.
Art. 7. Modifica del Contratto di Servizio durante il periodo di efficacia
Le modifiche quantitative al singolo Contratto di Servizio vanno effettuate con le medesime modalità previste per il Contratto originario.
Art. 8. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio
Il contratto di servizio è perfezionato con corrispondenza secondo l’uso del commercio, con il semplice invio dell’Ordinativo di Servizio al Fornitore da parte dell’Amministrazione Procedente.
In caso di mancato avvio del servizio, senza bisogno di diffide ad adempiere, si riterrà risolto di diritto, con impossibilità per il Fornitore di ricevere ulteriori Ordinativi di Servizio per un periodo di mesi 12, fatte salve ipotesi derogatorie espressamente autorizzate dall’Amministrazione procedente.
Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato prestazionale e nella Carta dei Servizi del Fornitore.
Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel capitolato. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).
Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell’Amministrazione.
In merito a quanto sopra le Amministrazioni si intendono sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 10. Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Amministrazione Procedente in forza degli Ordinativi di Servizio saranno calcolati sulla base dei prezzi previsti dal capitolato prestazionale, da intendersi questi al netto dell’IVA, in virtù dei quantitativi richiesti.
I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, e dei singoli Contratti di Servizio, fatti salvi gli eventuali aumenti disposti con le modalità precisate nel capitolato prestazionale, o di eventuali pattuizioni straordinarie dettate dalle specificità del servizio e del caso sociale cui le prestazioni si riferiscono.
Art. 11. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all’Amministrazione Procedente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, da emettersi con le modalità previste dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Destinatario sarà comunicato al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Servizio.
Nell’emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all’art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo “Split Payment”.
Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC del Fornitore, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013,
n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell’IVA, all’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
Fatto salvo quanto sopra esposto, l’Amministrazione Procedente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del Punto Ordinante, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Ciascuna fattura riporterà l’importo complessivo dei servizi resi nel PERIODO di riferimento; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l’importo arrotondato alle prime due cifre decimali, come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, il Fornitore è tenuto a comunicare all’Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione (tipologia servizio; numero di ore/giorni, nominativi utenti) ed il relativo importo unitario.
I pagamenti derivanti dalla Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, ma dovranno comunque riportare, per le prestazioni che secondo i programmi dell’amministrazione procedente lo esigano, il codice CUP indicato nell’ordinativo di servizio.
Art. 12. Verifiche e controlli
L’attività di verifica e controllo sul Fornitore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto;
- l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
- l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte del Fornitore.
Art. 13. Penali
Il Fornitore riconosce ed accetta l’applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati per iscritto dall’Amministrazione Procedente al Fornitore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Procedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le seguenti penali:
Tipologia inadempimento | Importo penale |
mancato espletamento di parte del progetto assistenziale programmato per il singolo | € 100,00 ad evento |
cittadino | |
revisione del programma assistenziale senza preventiva comunicazione all’Amministrazione | € 50,00 ad evento |
impiego di personale non qualificato o comunque diverso da quello previsto dal capitolato prestazionale | € 100,00 ad evento |
indisponibilità ad effettuare le équipe periodiche | € 50,00 ad evento |
in caso di mancata compilazione ed aggiornamento dei report previsti | € 50,00 ad evento |
Comportamento inadeguato del personale | A seconda della gravità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 |
Comportamento non rispettoso della privacy degli utenti | A seconda della gravità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00 |
Ogni ulteriore difformità nell’esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del capitolato ed i vincoli delle migliorie contenute nella carta dei servizi, o eventuali omissioni | A seconda della gravità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 |
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del singolo Contratto di Servizio, dopo l'applicazione di due penalità.
L’amministrazione procedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del patto di accreditamento dopo l'applicazione di cinque penalità.
Art. 14. Personale – Norme generali e sicurezza dei lavoratori
Per tutte le attività oggetto capitolato prestazionale, l’operatore economico incaricato si avvarrà di personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.
I Soggetti accreditati dovranno assicurare lo svolgimento del servizio, oggetto della presente procedura di accreditamento attraverso operatori dotati di titoli e di preparazione professionale adeguati, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato.
I soggetti accreditati sono altresì tenuti all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.
Per i sostegni che prevedano il contatto con minori, Il personale impiegato dovrà essere in regola con la certificazione del casellario giudiziario così come previsto dal D.Lgs. n. 39/2014.
Il soggetto accreditato si impegna:
- a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dalle Amministrazioni comunali, il soggetto accreditato dovrà provvedere all’assunzione di tutte le azioni correttive, soprattutto riguardanti il personale, che si renderanno necessarie;
- ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto;
- a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall’esercizio della gestione del servizio.
Il prestatore di servizi deve indicare un proprio referente, professionalmente qualificato, la cui funzione è necessaria per l’organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i servizi coinvolti anche mediante incontri periodici di coordinamento.
Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere tempestivamente comunicate con le medesime modalità di cui sopra.
L’Azienda si riserva inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi; in tale caso il soggetto accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, nonché rispettoso e attento alla cura dell’utenza. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e del Regolamento (UE) 2016/679. I soggetti accreditati e il loro personale dovranno mantenere il segreto d’ufficio e la riservatezza sui fatti o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento del servizio, nonché i fatti o dati riguardanti direttamente gli utenti.
Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78 del D. Lgs. 81/2008. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone sollevate le amministrazioni Comunali dell’ambito distrettuale. I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del patto di accreditamento e alla cancellazione dall’Albo dei soggetti accreditati istituito presso l’ente capofila.
Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
Il soggetto accreditato deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto.
Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.
Con la presentazione dell’istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne l’Amministrazione procedente e gli enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di cui al presente Capitolato. Per l’intera durata del Patto di accreditamento, il fornitore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i “CCNL”) e dagli accordi integrativi territoriali (gli “Accordi integrativi”), sottoscritti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio. È fatta salva la contrattazione privata per i lavoratori autonomi.
Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, ivi compreso quanto previsto dalla clausola sociale, ove applicabile, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.
Il fornitore solleva l’ente procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del patto di accreditamento e dei singoli Ordinativi di Servizio.
Il soggetto accreditato deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
Per i soggetti operanti in regime libero professionale il presente articolo si applica nei limiti della compatibilità.
Art. 15. Disciplina del subappalto
Il subappalto non è ammesso e le prestazioni devono essere rese direttamente dal Fornitore.
Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Procedente nonché le Amministrazioni Beneficiarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Servizio, idonea a garantire la copertura per l’Amministrazione Procedente. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di servizio pena la risoluzione della Convenzione stessa,
Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Servizio, è condizione essenziale l’Amministrazione Procedente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Servizio si risolveranno di diritto.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Per i soggetti operanti in regime libero professionale l’obbligo assicurativo è subordinato alla sussistenza di un obbligo da parte della disciplina che regolamenta la singola professione.
Per i servizi di accompagnamento con automezzo i veicoli impiegati devono essere coperti con idonea assicurativa.
Stante la natura eterogena dei servizi, disposizioni particolari, anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo, potranno essere condivise con i Fornitori ed inserite nel singolo Ordinativo di Servizio.
Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, o i singoli Ordinativi di Servizio a pena di nullità della cessione stessa.
Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Procedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione procedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Patto. Parimenti l’amministrazione Procedente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo Contratto di servizio
Art. 18. Risoluzione
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Servizio, l’Amministrazione Procedente, anche sulla base di una relazione fornita dalle Amministrazioni Beneficiarie ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Procedente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
Nell’ipotesi di:
- applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Procedente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Servizio, ovvero
- negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione,
- in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali;
L’Amministrazione Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.
La risoluzione di anche un solo contratto di servizio determina la risoluzione anche della convenzione/patto di accreditamento.
Salvo non sia disposto diversamente da parte dell’Amministrazione Procedente, la risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Servizio; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Servizio stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, fatta salva la legittimazione di risolvere anch’essi.
Art. 19. Condizioni risolutive espresse
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.445/2000;
Art. 20. Recesso
L’Amministrazione Procedente ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Servizio e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
‐ nel caso in cui la famiglia o il cittadino intendano cambiare fornitore, mediante manifestazione di volontà per iscritto presentata all’Amministrazione procedente, e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da fornirsi a cure di queste ultime, da comunicarsi al Fornitore con PEC;
‐ In caso di mutamenti di carattere organizzativo e che abbiano incidenza sull’esecuzione dei servizi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC;
‐ In caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, utilizzare lo strumento dell’accreditamento per i servizi oggetto della Convenzione;
‐ qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
‐ reiterati inadempimenti del Fornitore;
‐ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Servizio, tra cui, in particolare, l’invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Procedente delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.
Art. 21. Obblighi di riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione Procedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall’Amministrazione Procedente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
Art. 22. Spese contrattuali, imposte, tasse
In analogia al disposto di cui all’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D.
n. 827 del 1924, sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti il contratto.
Art. 23. Foro esclusivo
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
Art. 24. Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
L’Amministrazione Procedente tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Servizio per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l’adempimento degli obblighi legali ad essa
connessi. Più specificamente, L’Amministrazione Procedente acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.
Le Amministrazioni Beneficiarie, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di dell’Amministrazione Procedente dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Procedente e delle Amministrazioni Beneficiarie in fase di emissione dell’Ordinativo di Servizio.
Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di iscrizione e tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati e dei relativi patti di accreditamento, è l’Amministrazione Procedente.
Nell’ambito dei singoli Contratti di Servizio che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs.
n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell’ulteriore disciplina interna che dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, anche con riferimento alla tutela dei dati sensibili dei fruitori del servizio.
APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 5 –Durata della convenzione e degli ordinativi di Servizio
Articolo 6 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio Articolo 7–Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Articolo 9 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio Articolo 10 – Corrispettivi
Articolo 11 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti Articolo 12 – Verifiche e controlli
Articolo 13 - Penali
Articolo 14 –Personale – norme generali e sicurezza dei lavoratori Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito Articolo 18 - Risoluzione
Articolo 19 – Condizioni risolutive espresse Articolo 20– Recesso
Articolo 21 - Obblighi di riservatezza
Articolo 22 - Spese contrattuali, imposte, tasse Articolo 23 - Foro esclusivo
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali