CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE
CONTRAENTE | COMUNE DI JESOLO Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (Xx) C.F. e P.I. 00608720272 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31/10/2019 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31/10/2021 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
SCHEDA TECNICA DI COPERTURA: | |
1. | Società/Assicuratori: La Compagnia ………………….. |
2. | Contraente ed Assicurato: ……………………… |
3. | Periodo di Assicurazione: Durata del contratto 3.1 dalle ore 24.00 del 31/10/2019 3.2 alle ore 24.00 del 31/10/2021 Rateazione: Annuale |
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: € 5.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: € 5.000.000,00 4.3 Massimale per corresponsabilità: € 5.000.000,00 Franchigia per sinistro: € 3.000,00 |
5. | 5.1 Periodo di efficacia retroattiva: illimitata 5.2 Periodo di efficacia ultrattiva: anni 5 da cessato contratto e attività |
6. | Clausola Broker: 6.1 Broker: INTERMEDIA I.B. SRL 6.2 Corrispondente: …………………………………… |
7. | Calcolo del premio annuo: Retribuzioni INAIL annue: € 6.000.000,00 |
8. | Tassi relativi allo schema di coperture del DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l’intera durata da applicare sul valore delle opere. |
9 | Tassi relativi allo schema di coperture del dipendente incaricato del VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE. Tassi lordi per l’intera durata da applicare sul valore delle opere. |
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Amministratore: | qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’Assicurato stesso |
Assicurato: | L’Ente di e il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: l’Ente contraente, tutte le persone fisiche, dirigenti, direttori, dipendenti o collaboratori della contrente di cui questa si avvale ai fini delle proprie attività. |
Assicurazione: | il contratto di Assicurazione; |
Xxxxxx: | il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; |
Codice: | Il Dlgs. 50/2016 e xx.xx. e ii. |
Collegio dei revisori: | deve intendersi per Collegio dei Revisori l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all’ Assicurato in forza di uno specifico contratto; |
Contraente: | il soggetto che stipula l’Assicurazione; |
Xxxxx Xxxxxxxx: | il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali; |
Danni Materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte; |
Danno: | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica; |
Denuncia di sinistro: | la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza; |
Dipendente Legale: | qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato; |
Dipendente tecnico: | qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l’attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il responsabile del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico/amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica; |
Dipendente DPO: | Qualsiasi persona designata dall’Ente quale Data Protection Officer (D.P.O.) così come definito dal GDPR 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016. Il DPO è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità |
principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno dell’Ente o Azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. | |
Dipendente: | qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso; |
Durata della polizza: | il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza; |
Evento dannoso: | il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza; |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; |
Massimale: | la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno; |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali; |
Periodo di validità: | la durata dell’Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell’Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia); |
Polizza: | il documento che prova l'Assicurazione; |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Pubblica Amministrazione: | l'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196 del 31/12/2009 e ss.mm.ii. e pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale) che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza; a titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, la cui attività è in genere soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Sono comunque escluse le Aziende pubbliche di diritto privato quali a titolo meramente esemplificativo le S.p.A. – S.r.l. gli organismi di diritto pubblico, ecc; |
Responsabilità Amministrativo – Contabile: | la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico; |
Responsabilità Civile: | la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa; |
Retribuzioni lorde: | l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti; |
Richiesta di risarcimento e/o circostanze: | 1. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; 2. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile; 3. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni. |
Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro; |
Rischio: | probabilità che si verifichi il Sinistro; |
Sinistro in serie: | Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione; |
Sinistro: | il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l’Assicurazione; |
Società in house (house providing): | Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall’Ente Contraente, sia legato a quest’ultimo da una relazione organica, garantita dal verificarsi contemporaneamente delle seguenti due condizioni: • che l’Ente Contraente svolga un controllo analogo sulla stessa pari a quello esercitato sui propri servizi • che realizzi la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione; |
Società: | l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici; |
Terzi: | Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: 1. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato; 2. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell’Evento Xxxxxxx, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi. |
Valori | A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore |
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile professionale e patrimoniale derivante all’Assicurato nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività:
• esercitate dall’Assicurato per legge o regolamenti, norme delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuiti, consentite e delegate all’ente contraente.
L’assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopraelencate, comunque e ovunque svolte.
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/10/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/10/2021
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 60 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 60 giorni complessivamente.
Ai sensi dell’art 35 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell’ iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.
In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizione normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.
Art 7 - Rescindibilità annuale
È facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc…
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
❖ Data di accadimento
❖ Numerazione attribuita alla pratica
❖ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
❖ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
❖ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
❖ sinistri senza seguito;
❖ sinistri respinti.
Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate; L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al
medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di
aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA
00000000000, Tel 0000 000000 PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio successivi.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato, ai sensi della vigente normativa (ex art.118 C.A.P.) La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche il costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo attualmente previsto nella misura del 0,01% sul premio imponibile.
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Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento
del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella SCHEDA TECNICA ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Art 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
Art 21 – Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e xx.xx e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 22 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
L'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o mail - agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
- qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato.
- L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai precedenti punti sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
- la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;
- l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.
- considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto precisato ai commi precedenti comporta la perdita del diritto
dell'Assicurato all'Indennizzo.
- senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art 23 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art .23 bis - Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
A - CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
L’Assicurazione vale:
a) per la responsabilità civile derivante dall’assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolte da soggetti dal medesimo incaricati, in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri enti;
b) per la copertura dei sostituiti. Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l’Assicurato debba rispondere, l’assicurazione si intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge/regolamenti, dal momento del loro incarico;
c) per lo svolgimento delle attività di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’adozione del piano biennale e del mantenimento dei livelli delle prestazioni ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
d) per lo svolgimento delle attività di responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
c) l’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell’Assicurato.
La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’Assicurato.
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
1. l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione
A.2.1 - Periodo di efficacia retroattiva
L’assicurazione è operante per le segnalazioni delle circostanze e/o richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 5.1 della Scheda di Copertura.
A.2.2 - Periodo di efficacia ultrattiva
Se previsto dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l’Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 5.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell’Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatosi nel presente periodo ultrattivo.
La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.
A.2.3 - Continuos Cover (NON OPERANTE)
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente polizza, a condizione che:
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da Assicurazione senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale;
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di Assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Art. A.3 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s’intendono pertanto esclusi tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs. 07/09/2005, n. 209 xx.xx e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. B.8;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell’Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all’art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato.
Sono inoltre escluse dall’Assicurazione:
1. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
2. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica;
3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia
L’Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l’importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.
L’eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.
B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE (sempre operanti)
Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell’Assicurato – Personale distaccato
L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali;
b) da incarichi svolti presso Aziende dell’Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all’Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni. Resta inteso, oltre che condizione vincolante alla presente estensione, che l’Assicurato deve esercitare sulle Aziende sopra citate un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l’Azienda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
c) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
Art. B.2 - Estensione D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e xx.xx. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Art. B.3 - Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi. L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
Art. B.4 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. B.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale L’Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono comunque intendersi
sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.
Art. B.6 - Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e xx.xx. e ii.
L’Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
Art. B.7 - Vincolo di solidarietà esteso
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.
L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii.. L'Assicurazione è altresì operante:
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell’Assicurazione anche le attività di:
f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 xx.xx. e ii;
f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 xx.xx. e ii.
f3) DPO ai sensi del GDPR 2016/679; L’Assicurazione comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse,
se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
Art. B.9 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii. L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Art. B.10 - Clausola di raccordo
Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. A.1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. A.2 - Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell’Assicurazione (claims made) Art. A.3 – Esclusioni
Art. A.4 - Massimali di Assicurazione e franchigia
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Data | Il Contraente |
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
E
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
DEFINIZIONI ADDIZIONALI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Affidatario | Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice; |
Appalti pubblici di lavori | Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice; |
Assicurato | Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; |
Certificato di collaudo provvisorio | Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice; |
Certificato di regolare esecuzione | Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice; |
Codice | Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni; |
Committente | La Stazione appaltante; |
Concessioni di lavori pubblici | Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice; |
Decreto | Il decreto ministeriale di cui all'art. 252, comma 6, del Codice, al quale è accluso il presente Allegato; |
Direttore dei lavori | Il soggetto di cui art. 119, commi 1 e 2, del Codice; |
Ente di Appartenenza | L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro o di servizio. |
Esecutore dei lavori | Il soggetto che agli art. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori; |
Franchigia | La parte di Danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato; |
Lavori | Le attività di cui all'art. 3, comma 8, del Codice;Luogo di esecuzione delle opere |
Il cantiere | area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le Opere assicurate; |
Maggiore Xxxxx | Xx differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni; |
Manutenzione | L'insieme di attività svolte sulle opere assicurate durante il periodo indicato nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 141, comma 10, del Codice; |
Notifica di Accettazione | Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche |
Nuove Spese di Progettazione | Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 , la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista |
originariamente incaricato. | |
Opere | Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica; |
Periodo di assicurazione | Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa; |
Progettista dei lavori | Il pubblico dipendente o il libero professionista - singolo o associato nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, o in raggruppamento temporaneo o in associazione temporanea di professionisti - oppure la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90, comma 2, del Codice - singola o in raggruppamento temporaneo o in consorzio stabile - il quale è incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare; |
Regolamento | Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; |
Responsabile del procedimento | Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del Codice e degli artt. 9 e 10 del Regolamento, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento; |
Scheda Tecnica | La scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte della Società firmataria nei confronti della Stazione appaltante; |
Schema Tipo | Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative; |
Scoperto | La parte di Danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato; |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione; |
Stazione appaltante | Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3, rispettivamente, commi 29 e 31-32, del Codice, committenti dei lavori; |
Verifica | L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi dall'art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art. 93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente; |
Verificatore | Il soggetto indicato dall'art. 112, comma 5, lett. a) e b), del Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione. |
SEZIONE PROGETTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi professionali, anche per i Maggiori Costi per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, come definiti all’art. 132, comma 6, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l’onere di stipula a carico dell’Amministrazione stessa ai sensi dell’art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 1 opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all’Art. 5, primo comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 13 della presente Sezione.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.
Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
b) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
c) relativi al danno erariale;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento diaria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
e) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
f) conseguenti a:
- furto
- rapina
- incendio
- smarrimento, distruzione, danneggiamento,
che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all’Assicurato;
g) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
h) derivanti dall` utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell’Assicurato;
i) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
j) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
k) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
l) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell’esecutore degli stessi;
m) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
Art. 5 - Durata dell'assicurazione
L'efficacia dell'Assicurazione:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato ai sensi dell’Art. 13, primo comma della presente Sezione.
b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall` ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 141, comma 1, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato entro la predetta data.
Qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dell’esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.
Art. 6 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.
Art. 7 - Massimale
Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 270 del Regolamento, in relazione all’importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e), del Codice.
Detto Massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.
Art. 8 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 7 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 9 - Vincolo di solidarietà
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il Danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 11 - Dichiarazioni
L'Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente Assicurazione.
Il Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall’art. 112 del Codice.
Art. 12 - Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’Art. 5, primo comma, lett. a) della presente Sezione sempreché sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto Premio.
Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all’Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza indicata all’Art. 0, xxxxx xxxxx, xxxx. x) (xxxxxxxx pagamento premio).
Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell’esecuzione dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dell’esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e), del Codice e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 14 - Proroga dell'assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI”
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione “Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)”
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’Assicurazione Art. 4 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 8 - Pluralità di assicurati Art. 9 - Vincolo di solidarietà
Art. 10 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese Legali Art. 11 - Dichiarazioni
Data | Il Contraente |
SEZIONE VERIFICA
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire, quale civilmente responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica così come disciplinata dagli art.. 52 e 53 del D.P.R. n. 207/2010, del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all’opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo Dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 112, comma 5, del Codice e dell’art. 47 del Regolamento.
Si applica quanto disposto dall’art. 357, comma 18, del Regolamento e dall’art. 37, comma 2, dell’allegato XXI del Codice.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La garanzia di cui al precedente Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione opera per i danni non intenzionali, prodotti durante il Periodo di Assicurazione, manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui al medesimo Articolo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’Art. 14 Modalità per la denuncia dei sinistri e all’Art. 16 Obblighi del Contraente e dell’Assicurato.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano intenzionalmente rispettate le procedure, previste dal Regolamento, afferenti all’attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto.
La presente copertura è efficace:
a) purché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’art. 112, comma 5, del Codice e all’art. 47, comma 2, del Regolamento, fatta salva la disciplina transitoria ex art. 357, comma 18, del Regolamento;
b) purché l’attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base delle procedure previste dal Regolamento;
c) purché la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
d) purché la realizzazione dell’opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
e) purché l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, ovvero società di professionisti o di ingegneria di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata, non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i lavori progettati, ovvero non abbiano partecipato alla progettazione;
f) purché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione non siano stati affidati, a imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.
Nei casi di cui alle lettere c) d) e) f) che precedono la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo
Fermo il Massimale indicato all'Art. 8, i danni di cui all’Art.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione
deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l’Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.
Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
a) L'Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi: conseguenti a morte o lesioni personali;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica; (l’esclusione opera in tutti i casi in cui l’attività di verifica sia svolta da un dipendente della stazione appaltante)
e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall’assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
g) conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all’assicurato;
h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
i) derivanti dall` utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell’assicurato;
j) imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;
k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; N) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'assicurato un'illegittima percezione di utilità;
l) conseguenti a insolvenza o fallimento dell’autore del progetto verificato dall'assicurato;
m) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell’esecutore degli stessi;
n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
o) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all’assicurato per la sua responsabilità personale.
Art. 6 - Durata ed efficacia dell'assicurazione
A) la durata di questo certificato è riportata nella scheda tecnica ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
b) L'efficacia dell'Assicurazione, per ciascuna opera:
1. decorre dalla data di accettazione dell’incarico di verifica della progettazione da parte dell’Assicurato, indicata nella Notifica di Accettazione.
2. cessa:
• nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante;
• nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
• nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori e siano notificati all’Assicurato o al Contraente entro dodici mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall’Art. 16 Obblighi del Contraente e dell’Assicurato.
Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l’inizio effettivo dell’attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell’attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.
Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei Lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s’impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.
Art. 7 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.
Art. 8 - Massimale di Assicurazione
Il Massimale previsto dalla copertura assicurativa della presente Sezione è determinato secondo quanto disposto dall’art. 57 del Regolamento.
Per ciascuna opera detto Massimale non può essere inferiore:
a) al 5% dell’importo dei lavori, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;
b) al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;
Per Opere di particolare complessità il Massimale può essere superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell’importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro.
Per ciascuna opera l'Assicurazione s` intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 8 Massimale della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all’Art. 8 Massimale della presente Sezione per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
Il Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato.
Art. 13 - Notifica di Accettazione
Come previsto all’Art. 16 Obblighi del Contraente e dell’Assicurato della presente Sezione, per ogni verifica il Contraente e/o l’Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell’attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:
a. Assicurato (Xxxxxxxx incaricato della verifica della progettazione)
b. Codice Fiscale/Partita Iva
c. Ente di Appartenenza
d. Descrizione dell’opera
e. Luogo di esecuzione
f. Data di accettazione dell’incarico
g. Data prevista della fine dei lavori
h. Importo dei lavori
i. Livello di progettazione
j. Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento
Art.14 - Costituzione del premio
Il Premio della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società e come indicato dall` Art. 24 B Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità` civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione, paragrafo Responsabilità` civile professionale del Verificatore interno.
Art. 15 - Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’Art. 6 (Durata ed Efficacia dell’Assicurazione) lett.
a) sempre che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.
Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data prevista all’Art. 5 lett. b).
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data indicata all’Art. 0, xxxxx xxxxx, xxxx. x) (xxxxxxxx pagamento premio).
Art. 16 - Obblighi del Contraente e dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell’incarico dell’attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell’allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell’attivazione della presente Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 6 che precede.
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare alla Società l’eventuale mancato inizio dell’attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell’incarico.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Broker, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs. 163/2006.
In ogni caso, l’Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Xxxxxxx e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del Contraente.
Art. 18 - Clausola di raccordo
Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.
Art. 19 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’Assicurato è stato formalmente informato dell’evento dannoso – come da Art. 16 Obblighi del Contraente e dell’Assicurato della presente Sezione.
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.
Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE”
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione “Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)” Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’Assicurazione Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 9 - Pluralità di assicurati Art. 10 - Vincolo di solidarietà
Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di Resistenza Art. Art. 12 – Dichiarazioni
Data | Il Contraente |
SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione.
1 | Contraente (Ente): …………………………………………………………………………………………… Codice Fiscale/Partite IVA: …………………………………………………………………………………………… Città ………………………………………….. Via …………………………………………… CAP ……………… | ||||
2. | Assicurato (Progettista Dipendente/i Pubblico/i): ……………………………………..……………………………… Codice Fiscale ………………………………………………………………...…… | ||||
3. | Stazione Appaltante Sede: | ………………………………………………………………..… ……………………………………………………………..…… | |||
Descrizione Opera: | ……………………………………………………………………………………….. | ||||
……………………………………………………………………………………….. | |||||
……………………………………………………………………………………….. | |||||
Livello di Progettazione: | ……………………………………………………………………………………….. | ||||
……………………………………………………………………………………….. | |||||
……………………………………………………………………………………….. | |||||
Data di accettazione | ……………………………………………………………………………………….. | ||||
dell’incarico e/o | ……………………………………………………………………………………….. | ||||
4. | conferimento dell’incarico: | ……………………………………………………………………………………….. | |||
Luogo di esecuzione | Data prevista inizio lavori | Data prevista fine lavori | |||
…………………………………… | …………………………………… | ……………………………………… | |||
… | … | ||||
Costo complessivo previsto opera | Somma Assicurata | ||||
……………………………………… | ……………………………………… | ||||
5. | Data inizio copertura assicurativa: | ……………………………………… | |||
6. | Data cessazione copertura assicurativa: | ……………………………………… |
SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione.
1 | Contraente (Ente): …………………………………………………………………………………………… Codice Fiscale/Partite IVA: …………………………………………………………………………………………… Città ………………………………………….. Via …………………………………………… CAP ……………… | ||
2 . | Assicurato (Progettista Dipendente/i Pubblico/i): ……………………………………..……………………………… Codice Fiscale ………………………………………………………………...…… | ||
3 | Stazione Appaltante | ………………………………………………………………..… | |
. | Sede: | ……………………………………………………………..…… | |
4 . | Descrizione Opera: | ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. | |
Livello di Progettazione: | ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. | ||
Data di accettazione dell’incarico e/o conferimento dell’incarico: | ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. | ||
Luogo di esecuzione | Data prevista inizio lavori | Data prevista fine lavori | |
…………………………………… … | …………………………………… … | ……………………………………… | |
Costo complessivo previsto opera | Somma Assicurata | ||
……………………………………… | ……………………………………… |