ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE
ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
TRA
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA di seguito definita Azienda, con sede in Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0/X C.F. 01874230343 - rappresentata dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Parma, strada del Quartiere n.2/A
E
LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA, POLIAMBULATORIO NUOVO S. ORSOLA
SRL con sede in Xxx Xxxxxx 0/x 00000 Xxxxx XX nella persona del Legale Rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxxx, di seguito definita Struttura
RICHIAMATI:
− l’art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 07.12 1993 n. 517 e dal D.Lgs 19.06.1999 n. 229, che dispone in materia di rapporti con strutture private fondati sull’accreditamento;
− l’art. 6, comma 6 della L. 23.12.94 n. 724, che prescrive la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali delle Strutture Private con Servizio Sanitario Nazionale e l’entrata in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento e, a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione, della remunerazione delle prestazioni;
− l’art. 2, comma 8 della L. 28.12.95 n. 549, che prescrive che, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le Unità Sanitarie Locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;
− l’art. 2, comma 7 del D.P.R. 14.01.97, che dispone che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende Unità Sanitarie Locali a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli appositi rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs 502/92, e s.m.i., nell'ambito del livello di spesa annualmente definito;
− l’art. 1, comma 32 della L. 23.12.96 n. 662, che dispone che in materia di contrattazione dei piani annuali preventivi e di fissazione del limite massimo di spesa sostenibile;
− l'art. 32 commi 8 e 9 della Legge 449/1997, che prescrive l’individuazione dei limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in materia di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse ed in particolare di qualità, appropriatezza, accessibilità e costo, con l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
− la Legge Regionale 34/98 e la D.G.R. 125/1999, che dispongono in materia di accreditamento istituzionale;
− la DGR 27.07.1998 n. 1296 che contiene importanti elementi da inserire negli accordi/contratti con i produttori di attività specialistica;
− la DGR 24.02.2003 n. 262 “Modifica del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche”;
− il DPR 07.04.2006 “Approvazione del Piano sanitario Nazionale 2006-2008”;
− la Legge Finanziaria per il 2007, L. 296/2006 art. 1 c. 796 lett. O;
− la DGR 06.11.2006 n. 1532 “Piano generale sul contenimento dei tempi di attesa” che prevede precise linee di indirizzo per il governo e lo sviluppo dell’assistenza specialistica ambulatoriale attraverso la definizione precisa di piani di produzione e azioni per il contenimento dei tempi di attesa entro gli standard;
− la Circolare 10.11.2008 n. 8 “Tessera sanitaria e monitoraggio della spesa sanitaria: applicazione
dei decreti ministeriali del 2008, attuativi dell'art. 50 DL 269/2003, nella regione Xxxxxx-Romagna" e relativi allegati;
− la Circolare 28.11.2008 n. 9 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all’ Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA) - anno 2009" che fissa l’obbligatorietà di fornire dati completi da parte di tutti gli erogatori, con l’obbligatorietà di rilevazione di informazioni specifiche relative alla ricetta, al prescrittore e alle esenzioni ai fini della rendicontazione al Ministero dell’Economia e Finanze per il controllo della spesa sanitaria e successive integrazioni;
− la DGR 20.07.2009 n.1035 “Strategia Regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006;
− la Circolare 16/2/2011 n. 2: "Integrazioni alla Circolare Regionale n.9 del 28/11/2008: "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)";
− la DGR 30.05.2011 n. 748 “Sistema CUP – Linee guida regionali”;
− la DGR 27.06.2011 n. 925 “Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010- 2012";
− la DGR 27.07.2011 n. 1108 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe”;
− la DGR 19.12.2011 n. 1906 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;
− la DGR 03.06.2013 n. 704 “Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di Tac e Risonanza magnetica”
− la DGR 03.11.2014 n. 1735 “Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie”
− la DGR 27.07.2015 n. 1056 “Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie”;
− la nota 05/10/2015 PG/2015/0727127 - Integrazioni alla Circolare Regionale n.2 del 16/02/2011 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione del flusso relativo all’Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)";
− il DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e la DGR del 27 marzo 2017 n. 365 di recepimento del DPCM indicato;
DATO ATTO che la Struttura sanitaria privata Poliambulatorio Nuovo S.Orsola Srl è legittimata alla stipula del contratto in quanto:
- in possesso di autorizzazione sanitaria all’esercizio delle attività contrattate;
- accreditata con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n 645 del 21.01.2016 e n 3663 del 10.03.2017, accreditamento confermato e ampliato con determinazione 8118 del 25.05.2017;
ATTESO che la Struttura Poliambulatorio Nuovo S.Orsola Srl, dichiara con la sottoscrizione del presente contratto, di accettare il sistema di pagamento delle prestazioni secondo le tariffe della Regione Xxxxxx- Romagna;
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto e validità del contratto.
Il presente accordo ha validità annuale con decorrenza dal 01.06.2019.
La Struttura si impegna ad erogare dal 01.06.2019 al 31.12.2019, in favore degli assistiti residenti nel comprensorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, le prestazioni secondo la tipologia, il volume, il tetto di spesa descritti nella tabella allegata e secondo quanto previsto dal presente accordo e dettagliato nell’Allegato 1).
Qualora nel periodo di vigenza contrattuale si verificassero necessità significative in discipline diverse da quelle concordate, la Struttura si impegna a variare l’offerta secondo le indicazioni dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma.
Le eventuali variazioni dovranno comunque essere ricomprese nel tetto di spesa.
Art. 2 - Limitazioni.
Le prestazioni erogate devono essere ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e specificamente indicate nel decreto di accreditamento.
Art. 3 - Tariffe e Tetto di spesa.
L’erogazione delle prestazioni viene compensata secondo le tariffe di cui al Nomenclatore Tariffario ex DGR 262/2003 e successive integrazioni, per ciò che attiene alla attività ambulatoriale.
Ai sensi dell’art. 1 comma 796 lettera o) della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) la Struttura privata è tenuta a praticare uno sconto pari al 2% per le prestazioni specialistiche e pari al 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, rispetto agli importi indicati dal Nomenclatore tariffario regionale. Le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo dello sconto vanno considerate al lordo rispetto alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, a eccezione delle prestazioni per le quali siano già previsti sconti tariffari concordati tra le parti o particolari modalità di esecuzione della prestazione tali da motivare una variazione dell’importo rispetto a quello stabilito dal nomenclatore.
Il limite di spesa massimo stabilito per l’anno 2019 è di EURO 30.000,00
Tale tetto massimo resterà invariato anche a seguito di eventuali disposizioni regionali che dovessero intervenire nel corso di validità del presente accordo, relative alle tariffe delle prestazioni, che si intendono automaticamente recepite.
L’importo fissato è da intendersi al netto, e pertanto non comprensivo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti. Le parti si danno reciprocamente atto che il limite massimo di spesa, stabilito come sopra indicato, costituisce un limite non superabile per l’Azienda e per la Struttura accreditata. La Struttura si impegna inoltre a comunicare formalmente l’eventuale superamento del tetto di spesa assegnato alla Direzione del Distretto nel cui territorio la Struttura è ubicata.
L’eventuale eccesso di produzione di prestazioni oltre il tetto concordato darà luogo, ove non espressamente autorizzato, alla riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso e tariffa variabile).
Ogni variazione delle prestazioni all’interno del budget dovrà essere concordata con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie del Distretto di riferimento.
Art. 4 - Procedure d’accesso.
A far tempo dalla data di inizio di validità del presente contratto, gli assistiti potranno accedere alla Struttura con la sola prescrizione SSN, attraverso il sistema di prenotazione CUP provinciale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art.3 e nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente accordo.
Le prenotazioni avverranno esclusivamente tramite il sistema CUP provinciale, e saranno subordinate alla prescrizione medica su modulario del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve le prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo della prescrizione su ricettario del SSN, di libero accesso (visita ostetrico- ginecologica, esame visus, visita odontoiatrica, visita psichiatrica, visita pediatrica).
Per le prestazioni non ancora inserite nella rete di offerta del CUP provinciale, gli assistiti potranno accedere con la sola prescrizione SSN, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda USL, ma nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art.3 e nell’ambito delle prestazioni oggetto nel presente accordo.
In ogni caso la Struttura si impegna a erogare le prestazioni nelle date di effettiva prenotazione anticipatamente concordate.
La Struttura si impegna altresì a mettere in atto un sistema di verifica e controllo per le prestazioni soggette a limitazione di erogazione (es. n. CICLI PER ANNO), nonché una programmazione della propria attività in quanto il tetto di spesa si intende assegnato per assicurare una costante offerta di prestazioni per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Il ticket, se dovuto, sarà riscosso dalla Struttura nella misura e con le modalità richieste dalla normativa vigente e dalle circolari aziendali.
Relativamente alle prestazioni per le quali il ticket è stato versato all’Azienda USL, sia nel caso di errore dell’utente che nel caso di più prestazioni ricomprese in un'unica ricetta ma erogate separatamente dall’Azienda e dalla Struttura accreditata, la struttura provvederà a fatturare (e rendicontare) la prestazione per intero senza ulteriori addebiti al cittadino.
Nel caso di una sola prescrizione con due o più prestazioni ed accessi prenotati presso due differenti Strutture, (privato-privato) la prima Struttura erogante riscuoterà il ticket complessivo. Qualora la procedura in uso presso la Struttura non lo consentisse ( importo complessivo inferiore a € 36,15), la Struttura dovrà invitare l’assistito a versare direttamente all’Azienda Usl il ticket complessivo dovuto, utilizzando le procedure in vigore (c/c bancario, macchina riscuotitrice, ecc).
La struttura provvederà successivamente a fatturare (e rendicontare) la prestazione al lordo senza ulteriori addebiti al cittadino.
Art. 5 - Modalità di addebito e pagamenti.
La Struttura emetterà fattura mensile per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente contratto erogate nel mese di riferimento, unendo alla stessa l’elenco delle prestazioni rese comprese le prestazioni aggiuntive, le eventuali prescrizioni dei medici invianti redatte su ricettario SSN con allegate, ove presenti, le richieste motivate di prestazioni aggiuntive, l’indicazione dei tickets corrisposti direttamente, compresi quelli originati da prestazioni aggiuntive. L’Azienda Usl si riserva la facoltà di richiedere copia del referto ove ritenuto necessario.
L’Azienda liquiderà l’importo addebitato in dodicesimi rispetto al tetto di spesa assegnato, avuto riguardo al fatto che il limite di pagamento è definito in tre dodicesimi del budget assegnato per trimestre.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche contabili e documentali presso gli assistiti, con possibile accesso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale, presso la Struttura, onde accertare la congruità e la regolarità delle fatture emesse.
Nelle fatture emesse dalla Struttura, dovranno essere evidenziati gli importi dei ticket da detrarre da quanto dovuto dall’Azienda USL.
In caso di eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, la Struttura privata inoltrerà regolare nota di accredito entro i 20 giorni successivi alla contestazione oppure potrà contro dedurre nel rispetto degli stessi termini.
Si precisa che la circolare 9/2008 indica che “soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione)” e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazione e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
Le fatture emesse dalla Struttura saranno pertanto liquidate in acconto, salvo conguaglio a consuntivo, dopo il validato ASA del 13° invio, considerato quale consolidamento annuale.
In ogni caso la Struttura si impegna a correggere tempestivamente gli errori di inserimento ed i dati risultati scartati negli invii del Flusso ASA (flussi di ritorno).
Nessun riconoscimento economico sarà dovuto per le prestazioni scartate dopo il 13° invio considerato quale consolidamento annuale.
Eventuali prestazioni riepilogate senza prescrizione medica del SSN o in data antecedente a quella riportata sulla prescrizione medesima non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.
Art. 6 - Prestazioni rese a cittadini non residenti.
In coerenza con le indicazioni contenute nella circolare 3 del 22.2.2007 “Ordinamento della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale - Anno 2007” e nella circolare 28.11.2008 n. 9 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all’ Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA) - anno 2009" è indispensabile che i dati di fatturazione siano in linea con quelli inseriti e consolidati nella banca dati regionale ASA (vedi artt. 5 e 8).
La Struttura, in caso di prestazioni rese a cittadini non residenti nell’ambito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, dovrà attenersi alle seguenti modalità di invio delle fatture:
a) le prestazioni rese a cittadini residenti nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx dovranno essere addebitate direttamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali di rispettiva competenza territoriale;
b) le prestazioni rese a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx saranno addebitate all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per la successiva compensazione per il tramite dei meccanismi di mobilità sanitaria interregionale.
c) le prestazioni rese a cittadini in possesso di codice/ tessera STP (stranieri temporaneamente presenti), PSU (permesso soggiorno per motivi umanitari ) e a cittadini comunitari in possesso di TEAM (Tessera europea assicurazione malattia) rilasciata dallo Stato di provenienza, saranno addebitate all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma con fattura separata. Alla fattura dovrà essere sempre allegata copia del tesserino STP. Limitatamente agli STP, si ricorda che dal tesserino deve risultare la condizione di indigenza ai fini del riconoscimento dell’eventuale esenzione del ticket. Per i PSU la normativa prevede l’esenzione automatica.
Art. 7 – Criteri di appropriatezza - Linee guida e tempi di attesa.
La struttura è tenuta al rispetto delle condizioni o dei limiti di erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale previsti da normative nazionali o regionali.
A livello regionale ed aziendale è stata promossa l’elaborazione di linee guida di appropriatezza d’accesso alle prestazioni e di gestione delle liste d’attesa secondo criteri di gravità clinica che comportino la definizione di liste di attesa differenziate per prestazioni urgenti, urgenti differibili, programmabili.
La Struttura si impegna ad adottare le linee guida elaborate, sia relativamente ai criteri individuati di appropriatezza d’accesso alle prestazioni, sia relativamente alla gestione delle liste d’attesa e a partecipare alle iniziative di audit promosse dalla Azienda.
L’AUSL adotta modalità sistematiche di controllo, per il tramite dei Dipartimenti Cure Primarie del Distretto di riferimento, per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa.
La struttura si impegna a rendere le attività programmate con continuità e regolarità, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione sotto i diversi aspetti igienico–sanitario, protezionistico, di sicurezza, di professionalità, di regolarità documentale e di qualità complessiva. La struttura s’impegna a dare immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento Cure Primarie del Distretto AUSL di riferimento delle interruzioni che, per carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni.
L’attività di cui al presente accordo deve essere tuttavia immediatamente sospesa, anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti.
Art. 8 - Debito informativo verso l’Azienda USL e la Regione
La produzione dei dati costituisce un elemento imprescindibile del presente accordo e deve essere in linea con le indicazioni regionali vigenti e con le eventuali modifiche che possono verificarsi in corso d’anno.
In particolare la circolare regionale 13 del 18.12.2006 relativa al Flusso Informativo dell’Assistenza Specialistica Ambulatoriale prevede:
• i criteri ed i vincoli per la produzione dei dati per tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
• l’obbligo che i dati, prima di essere trasmessi alla Regione, devono essere sottoposti a tutti i controlli di completezza e congruità al fine di garantire l’uniformità tra l’archivio regionale e l’archivio aziendale.
• la precisazione che solo le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità e fatturazione). In questo modo la rendicontazione dell’attività erogata deve essere in linea con l’effettiva e completa registrazione e con la corrispondente fatturazione.
A tal fine la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale ivi compresi i controlli relativi ai ritorni informativi regionali provvedendo tempestivamente alla correzione dei dati non corretti e scartanti.
Art. 9 - Gestione dell’offerta e dell’erogato nella rete CUP provinciale
La gestione dell’offerta di prestazioni nella rete del CUP provinciale costituisce requisito indispensabile e sostanziale del presente accordo e sarà normata secondo quanto previsto nell’Allegato 2.
La Struttura non presente nella rete dell’offerta CUP provinciale si impegna a pianificare l’inserimento a breve nel sistema. Nel frattempo dovrà garantire l’invio mensile all’Azienda (servizio RIT) dei dati relativi alle prestazioni erogate secondo le specifiche definite nella circolare 9/2008 e nelle eventuali modificazioni ed integrazioni, garantendone la qualità ed i controlli sui dati.
Con l’inserimento nella rete CUP provinciale:
• il Flusso ASA e i flussi relativi a tempi di attesa verranno prodotti direttamente dall’Azienda Usl che si occuperà anche di implementare tutte le eventuali modifiche dei tracciati informativi;
• la struttura si impegnerà comunque a garantire la tempestività, la completezza e la correttezza del caricamento dati nonché la correzione degli errori derivanti dai ritorni informativi regionali.
In ogni caso la Struttura si impegna a correggere tempestivamente gli errori di inserimento ed i dati risultati scartati negli invii del Flusso ASA (flussi di ritorno).
Art. 10 – Obblighi della struttura: garanzia dell’offerta e sistema di erogazione Gestione Agende a CUP
Nell’ambito del presente accordo la Struttura si impegna a garantire la stabilità dell’offerta rispetto ai volumi concordati con modalità operative in grado di assicurare la costante disponibilità delle prestazioni nelle agende CUP. Tale aspetto costituisce criterio prioritario di garanzia per il cittadino e impegno di tutte le strutture eroganti in ambito aziendale.
La costruzione delle agende e la relativa offerta a CUP vanno concordate con il Dipartimento Cure Primarie del Distretto di riferimento, al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema distrettuale e provinciale di offerta.
Gestione delle prestazioni aggiuntive
La circolare 8/2008 stabilisce che “Le prestazioni specialistiche erogate dagli specialisti di strutture
private accreditate, per completare l’iter diagnostico-terapeutico finalizzato a rispondere ad uno specifico quesito diagnostico posto sul ricettario SSN, come da normativa nazionale, non possono essere prescritte tramite la ricetta unica SSN. Queste prestazioni aggiuntive possono essere all’interno di percorsi semplificati per determinate tipologie di prestazioni, e relativi volumi, definiti da contratti di fornitura, purchè complementari rispetto alla richiesta che ha determinato l’accesso alla struttura. Al fine di monitorare l’andamento dei volumi di produzione per queste prestazioni il campo CODICE A BARRE DELLA RICETTA INDICE dovrà riportare il codice della ricetta unica SSN che ha generato le prestazioni aggiuntive”.
A tal fine la Struttura si impegna a erogare le eventuali prestazioni aggiuntive, all’interno delle discipline di cui al presente accordo, che si rendessero necessarie a completamento della visita e/o dell’iter diagnostico/terapeutico: per tali prestazioni (che rappresentano un nuovo accesso) l’utente è tenuto a corrispondere l’importo di ticket qualora dovuto.
Lo specialista della struttura dovrà predisporre specifica richiesta motivata da allegare alla prima prescrizione redatta su ricettario SSN, a cura del medico inviante.
La Struttura è tenuta a registrare le prestazioni aggiuntive sul sistema CUP sulla base delle suddette disposizioni contenute nella Circolare Regionale n° 9 del 2008.
Le prestazioni aggiuntive non potranno di norma superare il 10% del volume complessivo delle prestazioni erogate all’interno della specifica disciplina (ad eccezione delle cure fisiche) e saranno ricomprese all’interno del tetto di spesa complessivo annuo assegnato alla Struttura.
Art. 11 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento.
La Struttura si impegna a mantenere nel periodo di validità del presente accordo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
ART. 12 – Dematerializzazione ricetta medica
La Struttura si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 11 comma 16 del DL 78/2010 e al DM2 novembre 2011 relativamente alla dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano di diffusione della ricetta dematerializzata della Regione Xxxxxx Xxxxxxx approvato dal Ministero dell’Economia e della Finanza (DGR n. 930/2013) e delle indicazioni regionali ed aziendali applicative.
Art. 13 - Controlli.
Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati.
La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio.
Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda.
L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa.
Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.
Art. 14 - Incompatibilità.
La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.
Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale.
La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contratto.
Art. 15 - Copertura assicurativa.
La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico della Struttura Privata, ai sensi della normativa vigente.
Art. 16 - Tutela della privacy.
La Struttura si impegna ad adottare e mantenere misure tecniche ed organizzative adeguate atte ad assicurare il rispetto della dignità degli interessati, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nonché la sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati, tenendo conto delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze i cui avviene il trattamento dei dati.
Con separato atto, la Struttura è nominata “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna al rispetto della normativa di settore in materia di protezione dei dati personali.”
Art. 17 - Controversie.
Il Foro competente per la decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto e che non potrà essere composta amichevolmente è quello di Parma.
Art. 18 - Durata.
Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere, in tutto o in parte, dal presente accordo, anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 15 giorni.
In caso di recesso anticipato da parte della Struttura, la medesima si impegna comunque a erogare le prestazioni già prenotate.
Art. 19 - Clausola di adeguamento.
Ogni modifica al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
Art. 20 - Bollo e registrazione.
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, con oneri da dividersi in ugual misura tra le parti, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Parma .................................................
Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Per la Struttura Privata ll Direttore Generale Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx) (Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
ALLEGATO 1)
ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI TRA
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA E
LA STRUTTURA PRIVATA POLIAMBULATORIO NUOVO S. ORSOLA SRL
ANNO 2019
BRANCA | TETTO DI SPESA |
ECOGRAFIA | 30.000,00 |
TOTALE | 30.000,00 |
La struttura si impegna ad erogare prestazioni aggiuntive all'interno delle singole discipline, qualora necessarie a completare la visita e/o l'iter diagnostico terapeutico, in quantità non superiore al 10% del volume complessivo di prestazioni erogate all'interno della disciplina stessa (ad eccezione delle Cure Fisiche), rendicontate e registrate secondo le modalità previste nel testo dell’Accordo. Tali prestazioni sono ricomprese all'interno del tetto di spesa complessivo assegnato alla struttura per l'anno 2019 |
Parma, …………………………
Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Per la Struttura Privata Il Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
_ _
ALLEGATO 2)
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELL’OFFERTA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE NEL SISTEMA CUP PROVINCIALE DA PARTE DELLA STRUTTURA PRIVATA POLIAMBULATORIO NUOVO S.ORSOLA SRL
Visto l’art. 14, 4° comma, del D.Lgs. n. 502 del 30.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che le Unità Sanitarie Locali, al fine di favorire l’orientamento dei cittadini nel Servizio Sanitario Nazionale, provvedano ad attivare un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi;
Visto l’art. 9, 1° comma, della Legge Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 19 del 12.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene affidata ai Distretti la gestione delle strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all’assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, nonché l’accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi;
Vista la necessità di fornire un servizio integrato all’utenza per l’offerta di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate sul territorio;
Verificata la disponibilità della struttura privata denominata Poliambulatorio Nuovo S.Orsola Srl ha fornire un servizio ai cittadini al fine di favorire l’accessibilità alle prestazioni sanitarie attraverso un servizio di sportello di informazione e di prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le prestazioni erogate direttamente per conto dell’Azienda Usl di Parma;
tutto ciò premesso tra
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, rappresentata dal Direttore Sanitario, Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Parma, il 07.10.1955, domiciliato per la carica presso l’Azienda Usl di Parma, in Parma – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0/X
e
la Struttura privata denominata Poliambulatorio Nuovo S. Orsola Srl (d’ora in poi “struttura privata”), rappresentata dal Legale Rappresentante, Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Parma il 02.11.1971, domiciliato per la carica presso la citata Struttura privata sita in xxx Xxxxxx, 0/x Xxxxx XX
si conviene quanto segue
Art. 1 – Organizzazione del servizio
Il servizio oggetto di intesa si inquadra nell’ambito dell’accordo di fornitura di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
In particolare il servizio riguarda le seguenti attività:
⮚ offerta delle prestazioni erogate dalla struttura privata nell’ambito del sistema di prenotazione CUP provinciale;
⮚ attività di prenotazione da parte di operatori della struttura privata;
⮚ attività di verifica e registrazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata;
⮚ produzione dei flussi informativi aziendali e regionali.
Art. 2 – Obblighi generali della struttura privata
La struttura privata si impegna a :
⮚ fornire la disponibilità delle prestazioni oggetto di contratto di fornitura nel sistema di prenotazione CUP con una programmazione che non comporti la chiusura dell’agenda e l’indisponibilità dell’offerta;
⮚ dotarsi delle apparecchiature informatiche e del relativo collegamento nonché mettere in atto quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da fac-simile dell’atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati, allegato al presente atto (allegato A);
⮚ gestire il servizio di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali erogate in relazione all’accordo di fornitura;
⮚ provvedere alla verifica e registrazione delle prestazioni erogate per conto dell’Azienda Usl di Parma;
⮚ provvedere a comunicare agli utenti eventuali variazioni o cancellazioni di sedute prestazionali per cause di forza maggiore, con conseguente aggiornamento anche sul sistema informatico di prenotazione;
⮚ fornire il nome degli operatori da abilitare all’accesso al sistema CUP e a comunicare eventuali variazioni.
Art. 3 – Modalità operative per la prenotazione
L’assistito si presenta presso il Punto Prenotazioni della struttura privata munito del promemoria o della prescrizione del medico proponente, della tessera sanitaria individuale e dell’eventuale tesserino di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
L’operatore della struttura privata provvede a collegarsi in via telematica e consegna all’assistito la stampa recante la conferma della prenotazione, con tutti gli elementi informativi necessari, compreso l’importo del ticket e delle eventuali spese postali (affrancatura) per la consegna del referto alla residenza dell’utente.
Il personale addetto al Punto Prenotazioni della struttura privata ha l’obbligo di verificare la rispondenza tra il foglio di prenotazione e la richiesta del medico curante e nel caso di errori, di provvedere alla correzione della prenotazione.
La struttura privata si impegna ad effettuare la prenotazione nel pieno rispetto del segreto professionale, delle norme deontologiche e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 4 – Obblighi dell’Azienda Usl di Parma
L’Azienda Usl di Parma identifica un referente, presso l’ufficio Risorse Ambulatoriali del Dipartimento Cure Primarie del Distretto di riferimento, al quale la struttura privata potrà riferirsi.
L’Azienda Usl di Parma si impegna a fornire l’accesso informatizzato alle prenotazioni delle prestazioni senza oneri economici a proprio carico;
L’Azienda Usl di Parma si impegna ad effettuare la necessaria formazione all’utilizzo dell’applicativo di prenotazione agli incaricati (nominati dal responsabile esterno al trattamento dati), concordandone preventivamente i tempie e le modalità;
L’Azienda Usl di Parma si impegna a:
⮚ fornire, se necessario, un accesso alla propria rete telematica, imputando eventuali canoni e altri oneri alla struttura privata;
⮚ fornire i dettagli tecnici e, se necessario, installare il software per la gestione delle attività oggetto del presente protocollo;
⮚ provvedere alla produzione del flusso ASA per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, solamente nel caso in cui l’attività registrata dal sistema corrisponda a tutta l’attività effettivamente erogata dalla struttura privata per conto dell’Azienda Usl.
Art. 5 – Durata
Salvo diversa regolamentazione della materia, la presente convenzione avrà durata pari al contratto di fornitura cui è accessorio. L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una parte all’altra 6 mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente protocollo s’intende risolto qualora venga meno, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura delle prestazione specialistiche con la struttura privata.
Art. 6 – Controversie
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Parma. Letto, confermato e sottoscritto
Parma,
IL DIRETTORE SANITARIO IL RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA USL DI PARMA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
(Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) (Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx )
ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
TRA
l’Azienda USL di Parma, con sede in Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0/x (di seguito Azienda o
Titolare), nella persona del suo rappresentante legale pro tempore
E
La struttura sanitaria privata, poliambulatorio Nuovo s. Xxxxxx Xxx, con sede in Parma, Via Sidoli 9/a 43123 (di seguito Struttura o Responsabile), nella persona del legale rappresentante pro tempore
PREMESSO CHE
• l’Azienda, Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai propri pazienti/assistiti, ha stipulato con la suddetta Struttura un accordo avente ad oggetto la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali con scadenza 31/12/2019, di seguito accordo o servizio;
• per l’esecuzione dell’accordo e per il compimento delle attività conseguenti, la Struttura è chiamato ad eseguire necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Azienda;
• l’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), dispone che qualora un trattamento sia essere effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
• il citato articolo prevede, altresì, che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare;
• per l’ambito di attribuzioni, funzioni, competenze ed evidente, risulta che l’operatore possiede i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
FRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
1. L’operatore è designato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per lo svolgimento delle attività di trattamento necessarie, non eccedenti e pertinenti all’esecuzione dell’accordo di fornitura delle prestazioni ambulatoriali. Pertanto, è autorizzato a trattare, per conto del Titolare, i dati personali riferiti agli interessati di seguito specificati.
2. Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere in grado di offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
3. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore applicabile al trattamento dei dati personali.
ART. 2 – MATERIA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. Sono autorizzate le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, cancellazione connesse alle seguenti attività principali: gestione dell’offerta e delle prenotazione delle prestazioni mediante il sistema CUP provinciale, verifica e registrazione delle prestazioni erogate per conto dell’Azienda, comunicazione agli utenti di eventuali variazioni o cancellazioni di sedute prestazionali, produzione dei flussi informativi aziendali e regionali; ogni altra attività accessoria alle precedenti, inclusa l’erogazione di prestazioni aggiuntive qualora necessarie a completare l’iter diagnostico-terapeutico. Le operazioni di trattamento possono essere compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati secondo le modalità operative precisate nell’accordo di fornitura.
2. Il trattamento persegue la finalità di diagnosi e cura attraverso l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali.
ART. 3 – TIPO DI DATI PERSONALI TRATATTI E CATEGORIE DI INTERESSATI
1. I dati oggetto di trattamento sono dati personali comuni, quali il nome, cognome, dati relativi all’ubicazione, residenza anagrafica, numero telefonico, codice fiscale, numero di identificazione, ogni altra informazione riconducibile all’utente e categorie particolari di dati, quali i dati relativi alla salute di pazienti/assistiti dell’Azienda.
ART. 4 – OBBLIGHI
1. Il Responsabile tratta i dati personali per conto del Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e per perseguire esclusivamente le finalità sopra specificate, osservando scrupolosamente i principi applicabili al trattamento dei dati personali e le istruzioni impartite e contenute nel presente atto o in altri atti.
2. Il Responsabile tratta i dati personali nell’ambito del territorio UE. Qualora necessiti che il trattamento sia eseguito, anche parzialmente, in un Paese terzo (extra UE), ne darà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto. Se il Responsabile sarà tenuto ad effettuare un trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trasferimento al fine di ottenere autorizzazione, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
3. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni impartite e consente l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso.
4. Il Responsabile si impegna altresì: a) ad effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze; b) a realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione; c) ad informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell’interessato o qualora, a suo parere, un’istruzione violi la normativa relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell’Autorità di Controllo.
5. Il Responsabile, per i casi contemplati all’articolo 37 del Regolamento, qualora rientri tra i soggetti obbligati a designare un Responsabile della Protezione dei Dati (in seguito DPO), opera avvalendosi di tale figura e comunica al Titolare, se richiesto, i dati di contatto.
ART. 5 – MISURE DI SICUREZZA
1. Il Responsabile adotta e mantiene misure tecniche ed organizzative adeguate atte ad assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità dei dati personali trattati e resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati, tenendo conto della tipologia delle operazioni di trattamento demandate, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile.
2. In particolare, il Responsabile tratta i dati nel pieno rispetto della dignità degli interessati fruitori delle prestazioni sanitarie garantendo la confidenzialità nei colloqui, l’adozione di soluzioni volte ad evitare la chiamata nominativa dei pazienti, l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, la verifica circa l’identità del soggetto che effettua la prenotazione della prestazione sanitarie al fine di assicurare che la conoscenza dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute avvenga solo da parte dell’interessato o di persona delegata.
3. Il Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali, non può trattare tali dati se non è stato istruito in tal senso. In particolare, garantisce che le operazioni di trattamento demandate saranno eseguite esclusivamente e limitatamente da personale previamente autorizzato con specifico atto e si impegna a fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori deputati a trattare i dati personali le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli stessi.
ART. 6 – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA FORNIRE AGLI INTERESSATI
1. Le parti convengono che le informazioni sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento per le finalità perseguite con lo svolgimento delle attività demandate, saranno predisposte e fornite agli interessati a cura del Responsabile.
ART. 7 – VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (CD. DATA BREACH)
1. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare, mediante l’allegato MODULO da inviare a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR.
ART. 8 – VALUTAZIONE D’IMPATTO (CD. DATA PROTECTON IMPACT ASSESSMENT
O DPIA)
1. Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest’ultimo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.
ART. 9 – RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ED ISTANZE DEGLI INTERESSATI
1. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo per la difesa in caso di procedimenti dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità Giudiziaria che riguardino le operazioni di trattamento dei dati personali demandate.
2. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna ad assistere quest’ultimo nell’adempimento degli obblighi di dar seguito ad eventuali istanze per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati ed a fornire ogni informazione e/o documento utile.
ART. 10 – SUB-RESPONSABILI
1. Il Responsabile non può ricorre ad altro Responsabile (cd. sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta del Titolare.
2. In caso di autorizzazione scritta, il Responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico, impone su tale altro Responsabile del trattamento gli stessi obblighi e garanzie contenuti nel presente atto in modo tale che il trattamento soddisfi comunque i requisiti del Regolamento. Al
Titolare è riconosciuto comunque il diritto di richiedere ed ottenere copia dell’accordo intercorrente col sub-responsabile (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso) e sottoporlo ad audit.
3. Il Responsabile conserva, nei confronti del Titolare, l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub-responsabile.
ART. 11 – RESPONSABILITÀ
1. Il responsabile si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo o onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità derivanti da eventuali inadempimenti del presente atto o inosservanze delle istruzioni di cui al presente atto o di ulteriori istruzioni.
ART. 12 – DURATA
1. La presente nomina è valida fino alla cessazione, per qualunque motivo, dell’accordo di fornitura o, comunque, del servizio previsto dallo stesso, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo, fatto salvo il maggior tempo strettamente necessario al compimento di attività amministrativa e gestionale correlata (rendicontazione, verifica, controllo).
2. Anche successivamente alla cessazione o revoca dell’accordo o del servizio, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati ed informazioni delle quali sia venuto a conoscenza in occasione dell’esecuzione delle prestazioni.
ART. 13 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il Responsabile, all’atto della scadenza dell’accordo o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell’efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento che preveda la conservazione dei dati personali trattati, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e dovrà provvedere all’immediata restituzione dei dati ed alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esistono copie.
2. Eventuali copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza.
3. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione dei dati.
4. In deroga a quanto indicato ai punti precedenti, il Responsabile dovrà conservare detti dati nel caso ciò sia previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato fino al termine imposto dalla normativa. ART. 14 – CONTROLLI
1. Il Titolare si riserva, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati e sul rispetto delle istruzioni impartite.
2. Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, periodiche verifiche circa l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e il rispetto della normativa e delle disposizioni impartite.
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Resta inteso che qualora il Responsabile determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del Regolamento, sarà considerato autonomo Titolare del trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità.
2. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dell’accordo di fornitura.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei dati personali.
PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
“Azienda USL di Parma”
Il legale rappresentante Il legale rappresentante