CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA
Oggetto: contratto di affidamento per il servizio di custodia, stoccaggio, archiviazione e gestione dinamica e informatizzata della documentazione appartenente al Municipio IX Eur dal 01/03/2017 al 28/02/2019 alla Società BUCAP Spa - Rdo MEPA 1441795 – CIG ZA51BB8498 Determinazione Dirigenziale n.280 del 21/02/2017 del prot. CN 19795/2017;
Il presente atto regola i rapporti contrattuali tra il Municipio IX Eur (ora in avanti indicato anche come “Municipio”) Codice Fiscale 02438750586 P.IVA 01057861005 rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Roma (RM) il 24/09/1953 e la Società BUCAP Spa (ora in avanti denominata anche come “Società affidataria”) Codice Fiscale 05195930580 P.IVA 01371361005 rappresentata dal Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Vimercate (MI) il 11/03/1966 per il servizio concernente l’oggetto.
Importo complessivo posto a base di gara per il periodo di 24 mesi naturali e consecutivi a partire dal 01/03/2017 è pari ad € 20.383,76 IVA 22% inclusa così suddiviso:
• anno 2017 € 8.493,26 IVA 22% inclusa – impegni: n. 3170003643, n. 3170003644, n. 3170003645
(sub-impegni: n. 4170003337, n. 4170003338, n. 4170003339);
• anno 2018 € 10.191,88 IVA 22% inclusa – impegni: n. 3180001211, n. 3180001212, n. 3180001213
(sub-impegni: n. 4180000078, n. 4180000079, n. 4180000080);
• anno 2019 € 1.698,65 IVA 22 % inclusa – impegno n. 3190000593;
Art.1 - Oggetto della fornitura
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di custodia, stoccaggio, archiviazione e gestione dinamica e informatizzata della documentazione appartenente al Municipio IX Eur costituita da n. 4510 faldoni all’interno di scatole (27,5x39x30) oltre ulteriori faldoni fino ad un massimo di 1000 per eventuale nuova documentazione;
Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Municipio IX Eur e la Società BUCAP Spa in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- il D. Lgs 50/2016 (d’ora innanzi Codice) e ss.mm.ii;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 81/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e ss.mm.ii;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” e ss.mm.ii;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. – Prefetture - U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 28 gennaio 2015 “Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato Speciale e Prestazionale;
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
L’appalto del servizio in oggetto ha una durata di 24 mesi naturali e consecutivi a partire dal 01/03/2017 fino al 28/02/2019;
L’attività di espletamento del servizio dovrà essere effettuata secondo le seguenti procedure:
• La Società BUCAP Spa, dovrà ritirare i faldoni dall’attuale deposito e riposizionarli presso sede designata, senza ulteriori spese per l’Amministrazione, nonché realizzare la relativa codifica con codice bar-code;
• Le scatole dovranno essere posizionate su scaffali;
• Il confezionamento dei nuovi documenti dovrà avvenire attraverso l’inserimento della documentazione all’interno di scatole fornite dalla Società affidataria;
• Ciascuna scatola verrà identificata con un bar-code e la descrizione del contenuto verrà riportata su una distinta di presa in carico;
• L’attività di trasferimento periodico delle nuove scatole avverrà con cadenza semestrale e dovrà comunque essere prodotto un report delle giacenze a richiesta del Municipio;
• Gli operatori dell’impresa, previa identificazione, saranno tenuti a rilasciare un verbale di presa in carico. Il trasporto al deposito e viceversa dovrà avvenire con mezzi idonei alla salvaguardia della documentazione;
• Durante il trasporto la società affidataria dovrà assicurare adeguata protezione a garanzia dell’integrità
del materiale trasportato;
• Dietro specifica richiesta scritta del Municipio e senza ulteriori costi aggiuntivi, la Società affidataria dovrà provvedere all’estrazione e alla eventuale variazione della codifica della documentazione in custodia da distruggere, consegnandola alla CROCE ROSSA ITALIANA, che provvederà alla distruzione mediante macero, ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 12.02.1930 n 84, convertito in L. 17.04.1930
n. 578 e del D.M. del Tesoro 21.05.2001. La ricevuta del ritiro della suddetta documentazione rilasciata da C.R.I. alla Società affidataria dovrà essere immediatamente trasmessa alla stazione appaltante.
I locali dove sarà effettuato il deposito dovranno essere vigilati 24 ore su 24.
La Società affidataria si impegna a consentire al personale del Municipio, previa autorizzazione e limitatamente all’orario consueto di lavoro, la visione degli impianti relativi alle proprie aree di competenza. Si impegna inoltre a mantenere la riservatezza sui documenti, dati ed informazioni affidatigli e ad attuare quanto di sua competenza in adempimento degli obblighi di legge.
Per assicurare continuità nell’erogazione del servizio di consultazione dei documenti è prevista la consegna di un supporto informatico con le informazioni della banca dati aggiornata.
La richiesta di consultazione può avvenire tramite e-mail.
La Società affidataria si impegna a consegnare, su esplicita richiesta, una copia e/o l’originale del documento. Tale consegna deve essere effettuata entro 48 ore dall’avvenuto inoltro della richiesta. Tutti i documenti consegnati in originale dovranno essere successivamente ritirati dall’Impresa dalla sede dell’Amministrazione per il relativo immagazzinamento nel deposito.
Per i documenti aventi carattere d’urgenza il Fornitore provvede alla consegna entro 24 ore dalla richiesta.
Tutta la documentazione consegnata, in originale o in copia, sarà accompagnata da regolari documenti di trasporto in triplice copia che dovranno essere firmati dai Funzionari del Municipio. Dopo il controllo della fornitura, due copie saranno restituite al trasportatore di cui una dovrà essere allegata alla fattura che la Società affidataria rimetterà al Municipio per il pagamento.
Al rientro dei documenti dopo la consultazione si procede al reinserimento degli stessi in archivio al fine di renderli immediatamente disponibili per le successive richieste.
Quando la richiesta è effettuata direttamente presso il deposito della Società affidataria, la stessa provvede a mettere a disposizione dei funzionari del Municipio un locale per uso ufficio presso la sede operativa della Scoietà all’interno del quale è possibile effettuare ricerche con il supporto di personale specializzato e dei normali servizi di segreteria.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto dal Municipio IX Eur alla Società BUCAP Spa per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto per il periodo innanzi indicato ammonta ad € 20.383,76 comprensivo di IVA 22% da suddividersi negli anni 2017/2019 , come di seguito specificato:
• anno 2017 € 8.493,26 IVA 22% inclusa – impegni: n. 3170003643, n. 3170003644, n. 3170003645
(sub-impegni: n. 4170003337, n. 4170003338, n. 4170003339);
• anno 2018 € 10.191,88 IVA 22% inclusa – impegni: n. 3180001211, n. 3180001212, n. 3180001213
(sub-impegni: n. 4180000078, n. 4180000079, n. 4180000080);
• anno 2019 € 1.698,65 IVA 22 % inclusa – impegno n. 3190000593;
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico della Società BUCAP Spa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e del relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento delle stesse, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
La Società affidataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica presentata dalla Società risultata aggiudicataria definitiva nella Rdo MEPA n. 1441795.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
La Società affidataria è tenuta altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
La Società affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Municipio.
La Società affidataria si impegna a comunicare tempestivamente al Municipio, nel corso della fornitura, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
La Società affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
La Società affidataria si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Società affidataria si obbliga a cooperare con il Municipio in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
Art. 5 - Termini di esecuzione e penali
La Società BUCAP Spa dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo i termini e le procedure previsti nel presente contratto, l’esecuzione parziale dello stesso non è ammessa.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
• In caso di contestazione circa l’effettuazione del servizio di cui trattasi, la Società affidataria, oltre la rifusione di eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Municipio, accetterà l’applicazione di una detrazione, a titolo di penale, in misura pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini previsti.
• Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 15 verrà applicata una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 15 del presente contratto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società affidataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La Società affidataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Municipio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio, la Società affidataria dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dalla Società affidataria a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dalla Società affidataria, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Società affidataria. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Municipio su proposta del responsabile del procedimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore della fornitura contestata.
Art. 6 - Contabilizzazione delle forniture a misura
Il presente appalto è dato a misura. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni del presente contratto.
Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che verrà certificato nell’attestazione di regolare esecuzione;
Il Municipio IX Eur provvederà a liquidare, dopo l’effettiva consegna del servizio il prezzo dovuto alla Società BUCAP Spa, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, entro il termine di esigibilità di trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte del R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa al soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 106 del Codice. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai fini dell'opponibilità al Municipio IX Eur, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Art. 8 - Controlli – qualità del servizio
Il RUP provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del R.U.P., devono essere notificate alla Società affidataria ai sensi dell’art. 5 del presente contratto.
Le suddette irregolarità riscontrate, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del Codice.
Art. 9 – Specifiche modalità e termini di verifica delle forniture Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il RUP svolge nel presente appalto anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.).
Al RUP nelle funzioni attribuite al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
Competono al R.U.P. le seguenti attività:
• svolge, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 108 del Codice;
• dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ai fini dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto.
Per il presente contratto il RUP svolge anche il compito di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 102 del Codice, mediante il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione.
Art. 10 – Forma contrattuale
Il contratto verrà stipulato con scrittura privata. La trascrizione del contratto presso l’Ufficio del Registro e le relative spese saranno a carico della Società affidataria.
Art. 11 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 12 - Cauzione definitiva
La Società BUCAP Spa per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento del servizio. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
Il Municipio IX Eur ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno alla Società BUCAP Spa e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Municipio IX Eur può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società BUCAP Spa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.
La garanzia fideiussoria a scelta della Società affidataria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 13 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
La Società affidataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto del Municipio che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico della Società affidataria l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sulla Società affidataria, restandone del tutto esonerato il Municipio. (clausola vessatoria)
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
La Società affidataria si obbliga a comunicare al Municipio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 15 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dalla Società affidataria questa:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Municipio IX Eur;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico in veste di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l’esclusione dalla procedura di affidamento qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. Il Municipio IX Eur terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente patto di integrità per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e la ditta concorrente sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 16 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie e le modalità previste dall’ art. 108 del Codice.
Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società affidataria, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società affidataria. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società affidataria, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Municipio. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società affidataria abbia risposto, il Municipio su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società affidataria rispetto alle previsioni del contratto, il Municipio assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la Società affidataria deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società affidataria, qualora l'inadempimento permanga, il Municipio risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto la Società affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal Municipio, la Società affidataria dovrà concordare con lo stesso, le modalità e i tempi per la restituzione di tutti i faldoni che contengono la documentazione appartenente al Municipio.
Il Municipio si riserva la facoltà nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 52 del Capitolato Generale approvato con Deliberazione consiliare n. 6126 del 17.11.1983 e con le procedure della diffida ad adempiere, a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. e successivi commi.
Art. 17 - Recesso del contratto
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Il Municipio può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Società affidataria da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Municipio prende in consegna i servizi eseguiti e ne verifica la regolarità.
Il Municipio IX Eur si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata alla Società affidataria e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. (clausola vessatoria).
Art. 18 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, la Società affidataria deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale. Vengono affidati alla Società affidataria i seguenti compiti:
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
La Società affidataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
La Società affidataria dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
Art. 19 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico della Società BUCAP Spa.
Art. 20 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nel presente contratto:
La Società affidataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto del Municipio che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) Art. 13 primo periodo
È a carico della Società affidataria l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) Art. 13 secondo periodo
“Il Municipio IX Eur si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”. (clausola vessatoria) Art. 17 ultimo periodo
Il Direttore del Municipio IX Eur Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Società BUCAP Spa