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Condizioni generali di assicurazione ( CGA )
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Assicurazione d’indennità giornaliera ospedaliera
1. | Basi del contratto | 13. | Periodo di attesa | |||
2. | Definizioni | 14. | Esclusioni | |||
3. | Oggetto dell’assicurazione | 15 | Pagamento dei premi | |||
4. | Persone assicurate | 16. | Aumento dei premi dovuto all’età | |||
5. | Limite d’età | 17. | Modifica della tariffa di premio | |||
6. | Campo di applicazione | 18. | Disdetta da parte del contraente | |||
7. | Informazioni sul rischio | 19. | Disdetta da parte della compagnia di assicurazioni | |||
8. | Diritto di restituzione | 20. | Obbligo d’informazione e di notifica | |||
9. | Tipo di prestazione assicurata | 21. | Comunicazioni | |||
10. | Limite delle prestazioni | 22. | Assicurazioni in parallelo | |||
11. | Obblighi in caso di assicurazione | 23. | Diritto applicabile | |||
12. | Versamento della prestazione assicurata | 24. | Foro competente |
1. Basi del contratto
La presente assicurazione si basa sul contratto di assicurazione (polizza) tra Europe Limited, London, succursale Opfikon (di seguito «compagnia di assi- curazioni») e il contraente come pure su eventuali Condizioni particolari e le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).
6. Campo d’applicazione
L’assicurazione è valida anche all’estero. Sono tuttavia assicurate unicamente le persone domiciliate in Svizzera. Se il contraente trasferisce il suo domicilio all’estero, l’assicurazione si estingue alla fine del mese successivo allo sposta- mento del luogo di domicilio.
2. Definizioni
Nell’ambito dell’assicurazione si utilizzano i termini seguenti, che compren- dono naturalmente sia la forma maschile che quella femminile:
a) Inizio dell’assicurazione: data della stipulazione del contratto di assicura- zione secondo la polizza (inizio dell’assicurazione);
b) Anno di assicurazione: inizia con la data di scadenza del primo conteggio premi;
c) Degenza ospedialiera: ricovero ufficiale in un ospedale per un periodo di almeno 24 ore nel corso della durata dell’assicurazione; sono determinanti i giorni fatturati dall’ospedale;
d) Ospedale: casa di cura o clinica ufficialmente riconosciuta con sorveglianza 24 ore su 24 da parte di medici ufficialmente riconosciuti e personale medico;
e) Persona assicurata: tutte le persone assicurate definite nella polizza.
3. Oggetto dell’assicurazione
In caso di degenza ospedaliera della persona assicurata in seguito a malattia diagnosticata e curata dopo l’inizio dell’assicurazione o in seguito a infor- tunio avvenuto dopo l’inizio dell’assicurazione (caso di assicurazione), la compagnia di assicurazioni paga l’indennità giornaliera convenuta diretta- mente al contraente.
4. Persona assicurata
La copertura assicurativa è valida per il contraente e tutte le persone menzionate nella polizza. Possono essere incluse nella stessa polizza soltanto le persone che vivono nella medesima economia domestica.
5. Limite d’età
Sono ammesse nell’assicurazione soltanto le persone che non hanno ancora compiuto il 69° anno d’età. La copertura assicurativa esistente termina automati- camente con il compimento dell’80° anno di vita.
7. Informazioni sul rischio
All’atto della stipulazione del contratto d’assicurazione, occorre specificare unicamente la data di nascita delle persone assicurate. Non sono necessari altri dati di rischio.
8. Diritto di restituzione
Il contraente può restituire la polizza alla compagnia entro 30 giorni dopo averla ricevuta senza alcuna motivazione. In questo caso il contratto di assicurazione si considera sciolto con effetto retroattivo dalla data d’inizio menzionata nella polizza. Non sussiste alcun diritto a prestazioni.
9. Tipo di prestazione assicurata
La prestazione assicurata consiste nel pagamento di un’indennità giornaliera in caso di degenza ospedaliera della persona assicurata. L’ammontare dell’inden- nità giornaliera è definito nella polizza. La prestazione assicurata non è vincolata a un determinato scopo. Viene versata direttamente alla persona assicurata indi- pendentemente da altre prestazioni assicurate.
10. Limite delle prestazioni
a) Durata massima di prestazione: la compagnia di assicurazioni paga per ogni anno civile, a prescindere dal numero di casi di prestazione della persona assicurata, al massimo 20 giorni di degenza ospedaliera per per- sona assicurata.
b) Doppia prestazione: Nei primi cinque giorni interni di degenza ospedialie- ra viene corrisposto, per ogni caso di prestazione, il doppio dell’importo assicurato. La degenza è considerata ininterrotta anche in caso di trasferi- mento prescritto dal medico in un altro ospedale.
c) Degenza ospedialiera minima: In caso di degenza ospedaliera inferiore a 24 ore non vengono versate prestazioni.
11. Obblighi in caso di assicurazione
Il contraente o la persona assicurata interessata deve comunicare il caso di assi- curazione per iscritto, per telefono o via e-mail alla compagnia entro 30 giorni dalla dimissione della persona assicurata. Su richiesta la persona assicurata deve inoltrare alla compagnia ulteriori informazioni, giustificativi o documentazioni mediche. Se la persona assicurata viola colpevolmente questi obblighi, la compagnia ha il diritto di ridurre o negare la prestazione.
12. Versamento della prestazione assicurata
La compagnia di assicurazioni versa la prestazione assicurata entro 30 giorni dopo aver ricevuto i documenti necessari. In caso di decesso la compagnia cor- risponde la prestazione agli eredi testamentari o, in caso di loro mancanza, agli eredi legali.
13. Periodo di attesa
In caso di ricovero ospedialiero per gravidanza e/o parto la copertura assicu- rativa inizia a decorrere solo dopo 12 mesi dall’inizio dell’assicurazione.
14. Esclusioni
Non vengono corrisposte prestazioni nei casi seguenti:
a) soggiorni in cliniche di riabilitazione e cliniche alpine;
b) cure termali, terapie del sonno e di disintossicazione, cure dimagranti e anti-aging;
c) soggiorni in case di riposo e di cura;
d) interventi di chirurgia estetica che non dipendono da un infortunio e non sono necessari dal punto di vista medico;
e) infortuni e malattie durante il servizio militare prestato all’estero;
f) conseguenze di reati o crimini commessi o di relativi tentativi;
g) danni alla salute per colpa propria, riconducibili ad atti temerari. Gli atti temerari sono azioni mediante le quali l’assicurato si espone a un rischio particolarmente grande, senza avviare o potere avviare le misure necessarie per ridurre il rischio ragionevolmente;
h) eventi assicurati provocati intenzionalmente dalla persona assicurata o da altri aventi diritto;
i) degenze ospedaliere in seguito all’abuso di medicamenti, droghe e alcol. L’abuso di queste sostanze non viene considerato come malattia e non scaturisce prestazioni da parte della compagnia di assicurazioni.
15. Pagamento dei premi
Il contraente è tenuto a pagare il premio rispettando i termini di pagamento in- dicati nella polizza. Se il premio non è versato entro 30 giorni dalla scadenza o la compagnia di assicurazioni non è in grado di incassarlo (mediante LSV, carte cliente ecc.) la compagnia è autorizzata a inviare un sollecito scritto. Se, succes- sivamente, il pagamento non avviene, l’obbligo di prestazione della compagnia di assicurazioni è sospeso dopo 14 giorni dalla data d’invio del sollecito.
16. Aumento dei premi dovuto all’età
Il premio è calcolato per ogni persona assicurata in base alla sua età all’inizio del contratto. In caso di cambiamento della classe di età, il premio mensile suc- cessivo viene adeguato automaticamente nel mese che segue il compleanno:
Classe di età 1 fino a 19 anni
Classe di età 2 dai 20 ai 35 anni
Classe di età 3 dai 36 ai 50 anni
Classe di età 4 dai 51 ai 60 anni
Classe di età 5 dai 61 ai 70 anni
Classe di età 6 dai 71 ai 75 anni
Classe di età 7 dai 76 agli 80 anni
La compagnia di assicurazione comunica il nuovo premio al contraente alme- no 25 giorni prima dell’aumento. In seguito, il contraente ha il diritto di disdi- re il contratto alla data dell’aumento del premio. La disdetta deve pervenire alla compagnia di assicurazioni al più tardi il giorno che precede la data di aumento del premio. Se il contraente omette di disdire il contratto, significa che accetta l’aumento dei premi dovuto all’età.
17. Modifica della tariffa di premio
In caso di modifica della tariffa di premio la compagnia di assicurazioni è autorizzata ad adeguare il premio contrattuale a partire dall’anno di assicu- razione successivo. A tale scopo è tenuta a comunicare al contraente il nuovo premio al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno di assicurazione. In seguito, il contraente ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell’anno di assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue alla scadenza dell’anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire alla compagnia di assicurazioni al più tardi l’ultimo giorno dell’anno di assicurazione. Se il contraente omette di disdire il contratto, significa che accetta l’adeguamento dell’assicurazione alla nuova tariffa di premio.
18. Disdetta da parte del contraente
Il contraente ha il diritto di disdire il contratto annualmente alla fine dell’anno di assicurazione, rispettando un termine di tre mesi. Se non fa valere questo diritto, il contratto si prolunga tacitamente di un ulteriore anno. Inoltre il con- traente può disdire l’assicurazione nei casi eccezionali seguenti:
a) se la compagnia di assicurazioni fa valere il suo diritto di adeguare i premi; le premesse e gli effetti di questa disdetta sono menzionati alla cifra 17 delle CGA;
b) dopo un sinistro che genera una prestazione. Questa disdetta deve avveni- re per iscritto e mediante lettera raccomandata al più tardi 14 giorni dopo che la persona assicurata è venuta a sapere del versamento della presta- zione; in questo caso l’obbligo di prestazione della compagnia di assicura- zioni viene meno alla fine del mese successivo al ricevimento della disdetta. Se la compagnia riceve la disdetta meno di 14 giorni prima della fine del mese, l’obbligo di prestazione si estingue solo alla fine del mese successivo.
19. Disdetta da parte della compagnia di assicurazioni
La compagnia di assicurazioni può disdire il contratto al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno di assicurazione, per iscritto e alla fine dell’anno di assicurazione, oppure dopo un sinistro per il quale è tenuta a versare una prestazione, al più tardi al versamento di quest’ultima. In caso di disdetta per sinistro l’obbligo di prestazione della compagnia si estingue come descritto nella cifra 18 b) delle CGA. Inoltre, la compagnia di assicurazioni si riserva il diritto di disdire il contratto di assicurazione in caso di frode o tentativo di frode all’assicurazione da parte della persona assicurata.
20. Obbligo d’informazione e di notifica
00-000-000 / Edizione 3 – 11/2013
Il contraente è tenuto a informare per iscritto la compagnia di assicurazioni (entro 30 giorni) in merito ai cambiamenti seguenti:
a) cambiamento dell’indirizzo di domicilio;
b) cambiamento dell’indirizzo di fatturazione;
c) trasferimento di una persona assicurata menzionata nella polizza.
Il contratto d’assicurazione e il premio vengono eventualmente adeguati alle nuove circostanze. Qualora la notifica del cambiamento avvenga in ritardo, non sussiste alcun diritto a un eventuale rimborso del premio.
21. Comunicazioni
Le comunicazioni alla compagnia di assicurazioni vanno indirizzate a AIG Europe Limited, Casella postale, 8152 Glattbrugg. Le comunicazioni della compagnia di assicurazioni avvengono, con validità legale, all’indirizzo in Svizzera indicato dal contraente.
22. Assicurazioni in parallelo
Nel quadro della presente assicurazione una persona può essere assicurata solo in un’unica polizza. Se, erroneamente, un caso di sinistro è coperto nell’ambito di più polizze, la prestazione viene erogata in base alla polizza che è entrata in vigore per prima. Eventuali premi pagati in eccesso vengono rimborsati al contraente.
23. Diritto applicabile
La stipulazione e l’attuazione del contratto di assicurazione sono soggette al diritto svizzero. È determinante in particolare la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
24. Foro competente
In caso di controversie derivanti dal presente contratto di assicurazione, il contraente ha il diritto di avviare un’azione legale contro la compagnia di assicurazioni presso il suo luogo di domicilio svizzero o a Zurigo.
AIG Europe Limited, London Succursale Opfikon Xxxxxxxxxxxxxx 00
Casella postale, 8152 Glattbrugg
Servizio clienti Feldmeilen
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