COMUNE DI SANREMO PROVINCIA DI IMPERIA
COMUNE DI SANREMO PROVINCIA DI IMPERIA
TEMPIO CREMATORIO SANREMO
Costruzione e gestione di impianto di cremazione per salme con annessa sala del Commiato presso il Cimitero Armea
Livello preliminare
X. XXXXX DI CONVENZIONE
Sanremo, settembre 2014
1
COMUNE DI …………………….
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ………………………….
Repubblica Italiana
L’anno duemila………….., addì ..................................... del mese di ,
nella Residenza Comunale, in Via ……………...
Avanti di me Dott.…………. Segretario Generale del Comune di ……………………, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica e nell’interesse dell’Ente in virtù dell’art. 97, comma 4, punto C del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonchè ai sensi dell’art. …………………… del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ………………………….
esecutiva ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i signori:
- da una parte il Comune di …………………………….. con sede in ……………………..
……………, codice fiscale ……………….. e partita IVA , qui rappresentato dal
…………………...................... nato a ………….. il ………… e domiciliato per la carica presso il Comune di ……………, nella sua qualità di ………………………………………
- dall’altra parte …………………………………………… con sede legale in
………………………. codice fiscale ……………….. e partita IVA ………………, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ……………….in data
…………….. qui rappresentata dal Sig. ………………………., nato a il
……………. e residente in …………… in via …………………….. nella sua qualità di
……………………..
Sull’identità personale dei suddetti comparenti io Segretario sono certo; -----
Di comune accordo, con il mio consenso, le parti che sanno leggere e scrivere rinunciano all’assistenza dei testimoni a termini dell’art. 48 della Legge notarile vigente.
PREMESSO
- che in data …………….. la società …………ha presentato ai sensi dell’art. 153, c. 19, del D.Lgs 163/06 e smi, proposta per la costruzione e di un nuovo tempio crematorio con annessa sala del commiato, corredata della documentazione dettata dalla normativa in materia;
- che l’Amministrazione con delibera n. ……. del ………….. ha valutato positivamente la proposta ritenendola rispondente al pubblico interesse ed ha approvato il progetto preliminare con delibera del ……. n. …….
- che l’opera pertanto è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. ….. in data ………………
- che conseguentemente è stata attivata la procedura di gara di concessione di lavori pubblici – project financing ai sensi del D.Lgs 163/06 per la progettazione dell’opera, l’esecuzione e la gestione, con aggiudicazione mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ponendo come base d’asta la proposta presentata dal promotore stesso, dando atto del diritto di prelazione a suo favore;
- che le operazioni di esperimento della gara sono state ultimate dalla Commissione giudicatrice in data ;
- che la Società ……………………………………………………….. si è aggiudicata definitivamente i lavori di costruzione e gestione del Tempio di cremazione, come risulta dalla determinazione n. ……. in data …………..:
- che la Società ……………………………………………………. con le suddette dichiarazioni d’intenti, si è impegnata a sostenere, altresì, i seguenti oneri:
- Corrispettivo per ogni cremazione di salme pari al …% ( come desunto dall’offerta economica) degli introiti derivanti da cremazione che dovrà essere corrisposto dal Concessionario al Concedente per la durata della Concessione, a partire dal collaudo dell’impianto . Il corrispettivo dovrà essere versato entro il di ogni anno;
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
NORME APPLICABILI
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, oltre alle disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n^ 163 e smi (Codice dei Contratti Pubblici) e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n^ 207 e smi e del Codice Civile.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di ………………………… affida alla ………………………………………, che accetta, la Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del nuovo Tempio Crematorio da realizzarsi su terreni di proprietà comunale, contraddistinti al N.C.T. ai mappali n. … del Foglio , come individuati nell’allegata planimetria (Allegato A) con finanziamento totalmente
a carico del Concessionario secondo il sistema di “project financing” previsto dall’art. 153 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il Concessionario effettuerà tutti gli investimenti necessari per la realizzazione del complesso cimiteriale e dell’impianto di cremazione, così pure tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche successivi, e per tutta la durata della Concessione, necessari per il buon funzionamento dell’impianto, con oneri a suo esclusivo carico.
In particolare il Concedente affida al Concessionario:
A. Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, sulla base di quanto previsto nel progetto preliminare regolarmente approvato dal Comune di ;
B. Servizi connessi di architettura e ingegneria (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di costruzione ex Decreto Legislativo 81/2008, accatastamento dell’opera), attività ed oneri per la Direzione e contabilità dei lavori; adempimenti volti a consentire l’acquisizione di tutte le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, rilasciati dagli organismi a ciò preposti (Enti pubblici o loro aziende speciali, VV.FF., ASL, ENEL, Ente Parco, ecc.);
C. Costruzione integrale del manufatto compresi tutti gli impianti necessari al corretto e regolare funzionamento del Tempio Crematorio;
D. Gestione funzionale ed economica globale degli immobili e degli impianti in conformità al Capitolato Speciale Prestazionale;
E. Manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità al Capitolato Speciale Prestazionale
L’opera dovrà essere realizzata conformemente al progetto esecutivo e così composta:
- Opere di sistemazione area con realizzazione di recinzione;
- Opere di urbanizzazione con allaccio ai servizi primari, sistemazione a parcheggio e verde arredo;
- Opere edili e impianti del tempio crematorio costituito da: Area piazzale di ingresso e manovra;
- Tempio crematorio Atrio di ingresso;
- Tempio crematorio Sala di attesa;
- Tempio crematorio Ufficio amministrativo e servizi;
- Tempio crematorio Sala commiato;
- Tempio crematorio Sala della memoria;
- Tempio crematorio Magazzino;
- Tempio crematorio Locale celle frigorifere;
- Tempio crematorio Locali tecnici apparecchiature forni;
Il tutto come meglio esplicato negli elaborati di corredo al progetto preliminare.
Articolo 3
DURATA DEL CONTRATTO - TERMINI DELLA PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DELLE OPERE- CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE
Le Parti convengono che la durata della Concessione regolata dal presente Contratto è di anni …, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’area tramite apposito verbale di cui al successivo articolo 12.
I termini contrattuali di realizzazione e presentazione della progettazione al Concedente delle opere, di esecuzione delle opere e di gestione delle opere medesime, che il Concessionario si impegna a rispettare, risultano essere così suddivisi:
(a) giorni ------- ( ) per la progettazione definitiva, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del presente Contratto;
(b) giorni ------- (---------------) per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla comunicazione del Responsabile Unico di Procedimento di avvenuta approvazione del progetto definitivo;
(c) giorni -------- (-------------) per la realizzazione dell’impianto di cremazione e delle necessarie strutture pertinenziali, da realizzarsi all’interno dell’area destinata, decorrenti dalla data di consegna delle aree;
(d) i progetti definitivo ed esecutivo, prima della relativa approvazione a cura dell’Amministrazione sono soggetti a verifica e relativa validazione, da parte del Concedente, di concerto con i progettisti, con oneri a carico del Concessionario.
Entro e non oltre mesi 6 (sei) dal termine del Contratto il Concessionario dovrà a propria cura e spese avviare la procedura di restituzione delle Opere con la predisposizione da parte di un Tecnico abilitato dello stato di consistenza delle Opere in contraddittorio con il Responsabile Unico di Procedimento.
Al termine della Contratto, il Concessionario restituirà al Concedente le opere ed ogni altra pertinenza di essa, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato e opere complementari. La restituzione delle opere verrà effettuata con apposito verbale di constatazione redatto a cura del Responsabile Unico di Procedimento.
La procedura di riconsegna dei complessi immobiliari da parte del Concessionario al Concedente, sarà formalizzata con apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti, che indicherà la riconsegna di tutti gli immobili e delle dotazioni impiantistiche in essi presenti il cui stato manutentivo dovrà risultare eguale – salvo il naturale decadimento delle prestazioni - a quello rilevato con il verbale di fine lavori.
Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio, conterrà tutte le indicazioni operative pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e
circostanziate sull’uso degli immobili, avvertenze, ecc ) utili e necessarie a mettere il Concedente
nelle migliori condizioni di gestore di impianto di cremazione.
Il Concessionario corrisponderà al Comune concedente un contributo pari al ……% ( come desunto dall’offerta economica ) dell’introito derivante dalle operazioni di cremazione, per tutta la durata della Convenzione, a partire dalla data di gestione così come individuata la successivo articolo 20. Il contributo sarà da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 4
SOCIETÀ DI PROGETTO – DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario ha la facoltà di costituirsi in Società di Progetto ai sensi dell’articolo 156 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n^ 163 con capitale sociale di Euro
…………….( ) interamente sottoscritto e versato.
Nel caso di subentro della società di progetto nel rapporto di concessione, la società di progetto medesima diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. In tale caso i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del Concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera, così come previsto dall’articolo 156 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n^ 163.
Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede, la partecipazione di ciascuno dei soci potrà essere trasferita:
(a) qualora il nuovo socio intenda entrare nella compagine azionaria del Concessionario anteriormente alla data di ottenimento dell’ultimo certificato di Xxxxxxxx a condizione che possegga i requisiti richiesti dal Bando di gara, nessuno escluso, posseduti dal socio uscente in misura non inferiore e comunque senza elusione dell’obbligo di partecipazione al capitale da parte dei soci originari;
(b) a condizione che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per esso, indicando il nominativo del socio subentrante e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo
(a) che precede e comunque sempre previo gradimento del Concedente;
(c) in caso di insolvenza di un socio o dichiarazione di fallimento o assoggettamento a procedure concorsuali dello stesso.
Articolo 5 AUTORIZZAZIONI
Il Concessionario si attiverà, con onere a proprio carico, presso gli Organi ed Enti competenti ai fini dell’ottenimento di tutte le Autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo in essere a proprie spese tutta l’attività a tal fine strumentale, nel rispetto di quanto stabilito nel Cronoprogramma.
Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente, il Concessionario si impegna ad ottenere anche le Autorizzazioni di competenza del Concedente in suo nome e per suo conto.
A tal fine, il Concedente, impregiudicati gli impegni di cui al successivo articolo 6, conferisce mandato al Concessionario per il compimento, in suo nome e per suo conto, di ogni attività necessaria od opportuna ai fini della presentazione delle istanze di richiesta delle relative Autorizzazioni.
Il Concedente, fermo restando quanto previsto al presente punto, si impegna a fornire al Concessionario la massima collaborazione e tutto il supporto necessario ai fini dell’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere ai sensi del presente Contratto ed a porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni.
Il Concessionario può richiedere la collaborazione del Concedente mediante il ricorso all’istituto della Conferenza di Servizi disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n^ 241 e smi in merito alle nuove norme sul procedimento amministrativo, come meglio disciplinato al successivo articolo 11.
In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni per circostanze obiettivamente riscontrabili che siano direttamente imputabili al Concedente o a soggetti terzi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni dalla data prevista dalla legge, il Concessionario avrà diritto ad una proroga della durata del Contratto per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.
Articolo 6
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concessionario ai sensi di altre previsioni del presente Contratto, il Concessionario si impegna a:
a) elaborare la progettazione definitiva ed esecutiva delle Opere;
b) realizzare le Opere a propria cura e spese;
c) rilasciare a favore del Concedente tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative;
d) fornire al Concedente il rapporto annuale della gestione e della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, come meglio precisato al successivo articolo 21;
e) provvedere, per tutta la durata della Concessione, alla gestione funzionale globale a propria cura e spese ed altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere ai sensi del successivo articolo 20;
f) adempiere a tutte le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Xxxxxxxxxx le spese sostenute dal Concedente per la pubblicazione del Bando di gara per le attività della Commissione Giudicatrice, nonché sostenere i costi dei collaudi e l’importo relativo all’incentivo di cui al comma 5 dell’articolo 92, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dell’importo forfettario di Euro ……… ( ) da corrispondere nel seguente modo:
- 30% alla approvazione del Progetto Definitivo
- 30% alla approvazione del Progetto Esecutivo
- 20% alla data di Data di Ultimazione dei Lavori
- 20% alla emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio di tutte le Opere.
Fatti salvi i casi di Forza Maggiore e i fatti imputabili al Concedente o ad altri soggetti competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni e quant’altro necessario alla realizzazione dell’Opera, il Concessionario si impegna, altresì, a:
- rispettare i tempi di esecuzione delle prestazioni come risultanti da quanto offerto in sede di gara e secondo quanto specificato nel Cronoprogramma di cui al successivo art. 9;
- osservare e fare osservare, nell'esecuzione delle Opere, le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del relativo Regolamento di attuazione.
- rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dal Concedente, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori stessi.
- ad osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico ed, in particolare, a non fornire alla stampa o comunque rendere in qualsiasi modo pubbliche informazioni o notizie relative al presente Contratto;
- a fornire al Responsabile Unico di Procedimento, su sua richiesta, le informazioni concernenti le attività di cui al presente Contratto, anche attraverso apposite relazioni scritte, ed a partecipare a tutti gli incontri ed ai sopralluoghi che si rendessero necessari, a discrezione del Responsabile Unico di Procedimento, per verificare o illustrare il Progetto Definitivo e/o Esecutivo agli Enti o Amministrazioni interessati nonché alle eventuali Conferenze di Servizi convocate per l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta od assensi prescritti ai fini della costruzione dell’edificio;
- ad informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione ad ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- ad informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione all’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l’impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto e circa eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei Lavori.
Si intendono altresì comprese nella realizzazione delle Opere e perciò a carico del Concessionario le spese per:
- l’impianto di cantiere, le vie di accesso compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere compresi allacciamenti provvisori e definitivi delle utenze (Gas, acqua, allacciamenti elettrici, ecc.);
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
- gli attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le opere provvisorie impiantistiche e di costruzione con carattere di temporaneità necessarie allo svolgimento delle fasi lavorative di costruzione;
- i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione Lavori, adeguatamente attrezzato per l’accesso a connessione internet onde garantire un costante aggiornamento sullo stato dei lavori;
- il passaggio, occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle Opere fino all’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio emesso ai sensi dell’articolo 15 che segue;
- gli oneri derivanti dalla progettazione delle Opere ivi inclusi quelli relativi alla validazione dei progetti stessi, della Direzione dei Lavori, dal coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché gli oneri per le prestazioni relative al Collaudo tecnico ed amministrativo, che sarà effettuato ai sensi del successivo articolo 15 che segue.
Il Concessionario, inoltre:
- è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- deve far sì che tutti gli interventi edilizi, impiantistici, stradali, logistici, sulle reti tecnologiche, per il trattamento e lo smaltimento di reflui e rifiuti solidi, sia urbani che speciali, vengano realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge esistenti in materia;
- si impegna a provvedere a propria cura e spese, entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio ai sensi dell’articolo 16 che segue, all’accatastamento e aggiornamento della mappa catastale degli immobili realizzati e/o modificati, fermo restando l’obbligo per il Concedente di fornire tempestivamente al Concessionario, su richiesta di quest’ultimo, ogni e qualsiasi atto o documento in suo possesso necessario od occorrente al predetto fine.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, purché documentate e preventivamente approvate dal Concedente e fermo restando l’obbligo del Concessionario di recepire le stesse in fase di progettazione e/o durante l’esecuzione dei lavori, comportano, in caso di alterazione dell’equilibrio economico finanziario, la revisione della Concessione ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 28.
Articolo 7
OBBLIGHI DEL CONCEDENTE – DIRITTO DI SUPERFICIE
Il comune di Sanremo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge concede al Concessionario “Società ……………………… s.r.l.” che, come sopra rappresentata, accetta, il diritto di superficie
sulle aree di proprietà comunali, individuate in colore giallo in planimetria allegata, meglio identificate al N.C.T. al foglio n° ….. mappale per una superficie complessiva pari a
mq circa.
Il terreno viene concesso in diritto di superficie a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alle parti, con accessori e pertinenze e con le servitù attive e passive legalmente esistenti.
Il Comune, dichiara che il terreno di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e fa parte del suo patrimonio; garantisce pertanto la libertà da privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali che possano escludere o limitare l'esercizio e il godimento del diritto di superficie.
Il terreno viene consegnato libero da persone e cose, tutte le spese dipendenti dall’utilizzazione edificatoria dell’area concessa in diritto di superficie sono a carico della parte concessionaria.
La parte concessionaria dichiara di essere a conoscenza delle previsioni delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi all’area concessa in diritto di superficie, esonerando il comune da ogni responsabilità al riguardo.
Il Concessionario si impegna a riconoscere in favore del Comune, un canone di concessione determinato nella misura complessiva di € ……………………. (euro ……………) oltre una quota variabile al superamento delle cremazioni quantificata ed indicata nel piano economico
finanziario, da erogarsi come previsto dal successivo paragrafo.
Il canone di concessione riconosciuto è subordinato al rilascio da parte del Comune della cessione del diritto di superficie sulle aree comunali individuate per la realizzazione del tempio crematorio, la cui superficie effettiva è pari a mq circa.
Il Concessionario si impegna al pagamento del canone di concessione di cui sopra con le seguenti modalità:
• versamento di canone fisso annuo di € …………………… (euro /00) da rivalutare
secondo gli indici ISTAT da erogarsi con cadenza annuale in via anticipata a partire dalla data di inizio dell’attività di gestione.
• Versamento della quota variabile a consuntivo da erogarsi entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 8 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI
CAUZIONE RELATIVA ALLA FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla fase di realizzazione delle Opere il Concessionario, in sede di stipula del presente Contratto, ha provveduto a consegnare al Concedente a garanzia degli obblighi contrattuali e ai sensi dell’articolo 113, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la polizza fideiussoria n. ------- di Euro ----------- (----------------------
---) stipulata presso la --.
La suddetta garanzia sarà progressivamente e automaticamente svincolata ai sensi dell’art. 113, c. 3, del DLgs 163/2006 e smi a misura dell’avanzamento dell’esecuzione e cesserà alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio delle Opere ai sensi dell’articolo 15, come pure nel caso di recesso del Concessionario, revoca della Concessione e di risoluzione per inadempimento del Concedente.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente si rivarrà di autorità sulla suddetta cauzione.
La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
CAUZIONE RELATIVA ALLA FASE DI GESTIONE DELLE OPERE
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla fase di gestione il Concessionario consegnerà al Concedente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della gestione una garanzia a prima richiesta, pagabile entro 15 (quindici) giorni dalla domanda, in favore del Concedente per un
importo pari al 10 (dieci) % del costo annuo operativo di esercizio e pari a Euro ----------------- (------
-------------------), valida per tutta la durata della medesima gestione.
ASSICURAZIONI
Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al Concedente o a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.
A tale scopo il Concessionario, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e articolo 125 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, provvederà a propria cura e spese e in nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura dei danni che il Concedente, i suoi dipendenti e/o i suoi consulenti, potrebbero subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la somma
stabilita in Euro ( ).
Tale polizza dovrà, inoltre assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo non inferiore a Euro ----------------- (--------
-).
Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori.
.
Oltre alle polizze fin qui previste il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione della Concessione, per un importo
non inferiore a euro ( ).
Il Concessionario dovrà consegnare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, copia della polizze stipulate ai sensi del presente articolo, unitamente al relativo certificato di assicurazione.
Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente al pagamento, avvalendosi delle cauzioni di cui al presente articolo.
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE
Ove la copertura dei rischi di cui al presente articolo non fosse già ricompresa nelle polizze di cui sopra, all’atto della presentazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente, in originale o in copia autenticata conforme all’originale, polizza di responsabilità civile professionale stipulata dall’incaricato dell’attività di progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore del Concedente (nel caso il Concessionario si avvalga di progettisti esterni alla propria organizzazione) e del Concessionario, a garanzia degli oneri di progettazione di cui al presente Contratto, nonché degli obblighi previsti dall’articolo 269 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore al 10 (dieci) % del valore dei lavori progettati al netto dell’I.V.A. e dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Definitivo o del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato per il Concedente nuove spese e/o maggiori costi, anche per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, resesi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire, altresì, tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’incaricato della progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Ove la copertura dei rischi di cui al presente articolo non fosse già ricompresa nelle polizze di cui sopra, il Concessionario, prima dell’avvio dell’attività di progettazione esecutiva, dovrà produrre al Concedente una dichiarazione di una Compagnia di Assicurazioni autorizzata all’esercizio del
ramo “responsabilità civile generale”, nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare al soggetto incaricato dell’attività di progettazione, la polizza di responsabilità civile professionale di cui sopra, con specifico riferimento ai lavori progettati.
Articolo 9 CRONOPROGRAMMA
Al presente Xxxxxxxxx viene allegato il Cronoprogramma delle attività, redatto per la partecipazione alla gara e rivisto dal Concessionario con le eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice e recepite dal Concedente.
Il Cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti dal Concessionario per la redazione del Progetto Definitivo, per l’acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere, per la redazione del Progetto Esecutivo, per la revisione degli stessi Progetti, per la realizzazione di tutte le fasi dei lavori, nonché per le attività di Xxxxxxxx e di messa in funzione delle Opere.
Il Cronoprogramma dovrà altresì indicare le attività di istruttoria, controllo, approvazione e validazione dei Progetti da parte del Concedente. Il Concessionario si impegna a rispettare il Cronoprogramma in ogni sua parte, fatto salvo per le parti relative a compiti e atti che devono essere assunti dal Concedente o da soggetti terzi.
Articolo 10
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO - DIRETTORE LAVORI
L’individuazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sarà effettuata dal Concessionario.
La Direzione Lavori sarà costituita dal Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il Concessionario affiderà tali incarichi alle stesse figure professionali indicate in sede di gara nel Gruppo di Lavoro e oggetto di valutazione in base a quanto stabilito dal Bando.
Dette nomine dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione del Progetto Esecutivo e comunque prima dell’effettivo inizio di tutti i lavori, con obbligo del Concessionario della comunicazione al Concedente.
Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza su tutte le attività del Concessionario e di controllo sulla Direzione Lavori attraverso il Responsabile Unico di Procedimento.
Qualora il Concedente intenda avvalersi di figure diverse dal Responsabile Unico di Procedimento, provvederà a nominare entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto un Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione e dell’esecuzione dei lavori fino al Collaudo e messa in funzione delle Opere.
Allo stesso modo il Concedente potrà procedere, per la fase della gestione, alla nomina del Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori.
Il Responsabile del Procedimento si avvarrà di proprio personale e saranno a carico del Concessionario gli oneri economici per l’ufficio e l’esercizio delle funzioni del Responsabile Unico di Procedimento e del personale di quest’ultimo.
Il Direttore dei Lavori, o un suo delegato, dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto periodico sullo stato dei lavori e dovrà essere disponibile agli incontri richiesti, con congruo anticipo, dal Responsabile del Procedimento, o da chi venga delegato dal Responsabile medesimo , per una verifica in contraddittorio sull’andamento dei lavori.
Articolo 11
PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI MANUTENZIONE
Il Concessionario si obbliga ad elaborare la progettazione definitiva e quella esecutiva delle Opere in conformità al Progetto Preliminare approvato dal Concedente, mediante le stesse figure professionali indicate in sede di gara nel Gruppo di Lavoro e oggetto di valutazione in base a quanto stabilito dal Bando.
PROGETTO DEFINITIVO
La redazione della progettazione definitiva delle Opere in concessione dovrà iniziare contestualmente alla data di stipula del presente Contratto.
Il Progetto Definitivo, composto dai documenti di cui agli articoli 24 e successivi del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,dovranno essere redatti e presentati al Concedente nei termini definiti dal Cronoprogramma presentato dal Concessionario.
Il Concedente procederà entro 30 (trenta) giorni da tale consegna, all’istruttoria del Progetto Definitivo per verificare la sua conformità al Progetto Preliminare, alle risultanze della gara di appalto e quanto disciplinato dal presente Contratto, oltre a riscontrare la completezza dei documenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e di Valutazione degli impatti ambientali.
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze di tale istruttoria al Concessionario che avrà l’obbligo di modificare e integrare il Progetto Definitivo secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Concessionario procederà quindi sulla base del Progetto Definitivo eventualmente modificato ed integrato secondo le prescrizioni del Concedente, alla acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere, compreso l’esito favorevole della procedura per la Valutazione degli impatti ambientali.
Qualora il Concessionario richieda la collaborazione del Concedente mediante il ricorso all’istituto della Conferenza di Servizi disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, , si impegna a fornire al Responsabile Unico di Procedimento la necessaria documentazione tecnica e progettuale da inviare con la lettera di convocazione alle Amministrazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Xxxxxxx competenti per Legge al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione delle Opere in concessione.
Il Progetto Definitivo deve altresì acquisire l’autorizzazione alla emissione in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 152.
Il Concessionario sarà tenuto a richiedere agli Enti competenti quali ASL, ARPA, Provincia, ecc., la procedura per l’acquisizione della autorizzazione alla emissione in atmosfera e apertura dell’impianto richieste per Legge, valutando se del caso l’obbligo di assoggettare il Progetto Definitivo alla Valutazione di Impatto Ambientale o alla Autorizzazione Integrata Ambientale oppure infine ad altro provvedimento amministrativo da parte dell’Autorità Competente utile allo scopo. Se a tale scopo il Concessionario richiederà la collaborazione del Concedente mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990 n^ 241 e smi in merito alle nuove norme sul procedimento amministrativo, deve tenere in considerazione che la durata dei lavori della stessa Conferenza di Servizi viene disciplinata dagli articoli 14 e successivi della stessa Legge n. 241/1990.
Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto Definitivo modifiche e/o variazioni necessarie all’ottenimento di autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione delle Opere in concessione.
In caso di ricorso all’istituto della Conferenza di Servizi il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Responsabile Unico di Procedimento entro il termine di giorni 30 (trenta) naturali e continuativi dalla data di efficacia delle determinazioni finali della Conferenza di Servizi di cui sopra.
Il Progetto Definitivo, completo di autorizzazioni, pareri e nulla osta, dovrà contenere altresì il Cronoprogramma aggiornato.
PROGETTO ESECUTIVO
Il Progetto Esecutivo composto dai documenti di cui agli articoli 33 e successivi del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, tra cui un Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti redatto in conformità di quanto previsto dall’articolo 39 dello stesso D.P.R. 207/2010, oltre a quanto disposto dal Capitolato di cui all’allegato D (Capitolato Speciale Prestazionale), dovranno essere redatti e presentati al Concedente nei termini definiti dal Cronoprogramma, presentato dal Concessionario.
Il Concedente procederà all’istruttoria del Progetto Esecutivo ovvero proporrà eventuali modifiche al Progetto Esecutivo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna all’Ente.
Il Concedente procederà entro 30 (trenta) giorni da tale consegna, all’istruttoria del Progetto Esecutivo per verificare la sua conformità al Progetto Definitivo approvato, oltre a riscontrare la completezza dei documenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e di Valutazione degli impatti ambientali.
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze di tale istruttoria al Concessionario che avrà l’obbligo di modificare ed integrare il Progetto Esecutivo secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Concedente procederà quindi sulla base del Progetto Esecutivo eventualmente modificato ed integrato, ad avviare le attività di verifica ai sensi degli articoli 44 e successivi del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che dovrà essere completata con la collaborazione del Concessionario per quanto di seguito riportato, possibilmente entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, con la validazione a cura del Responsabile Unico di Procedimento.
Contestualmente all’avvio delle attività di verifica e una volta ricevuta da parte del Concessionario la necessaria documentazione tecnica e progettuale da inviare con la lettera di convocazione secondo le indicazioni del Responsabile Unico di Procedimento, il Concedente indirà ai sensi dell’articolo 58 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010 la Conferenza di Servizi disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame da parte delle Amministrazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Privati competenti per Legge del recepimento nel Progetto Esecutivo delle autorizzazioni, pareri e nulla osta acquisiti e delle eventuali osservazioni e prescrizioni avanzate sul Progetto Definitivo, compreso l’esito favorevole della procedura per la Valutazione degli impatti ambientali.
Il Concedente attraverso il Responsabile Unico di Procedimento completerà le attività di validazione relative al Progetto Esecutivo entro 60 (trenta) giorni continuativi.
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze delle attività di verifica al Concessionario che avrà l’obbligo di modificare ed integrare il Progetto Esecutivo secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Concedente sulla base delle risultanze delle attività di verifica o una volta ricevuto il Progetto Esecutivo eventualmente modificato ed integrato secondo le prescrizioni comunicate, procederà entro 30 (trenta) giorni continuativi con la validazione ai sensi dell’articolo 55 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010 e con la successiva approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Organo competente. Il Cronoprogramma presentato in gara dal Concessionario deve tenere conto di tutti gli aspetti trattati e quanto disciplinato nel seguente punto per la predisposizione del Progetto Definitivo, il cui termine viene riportato alla lettera b) del precedente articolo 3 del presente Contratto.
Con l’approvazione del Progetto Esecutivo anche il Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti diventa vincolante e verrà reso esecutivo dal Concessionario entro 15 (quindici) giorni da tale approvazione da parte del Concedente.
Il Concessionario avrà la facoltà, nell’ambito del Progetto Esecutivo, di sottoporre al Concedente revisioni, varianti, complementi, opzioni, e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità delle Opere.
Le eventuali revisioni, varianti, complementi, opzioni, e/o integrazioni proposte dal Concessionario, dovranno comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione,
che dovrà avvenire, da parte del Concedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni continuativi dalla presentazione delle modifiche da parte del Concessionario.
Articolo 12 ESECUZIONE DEI LAVORI
L’avvio dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel Cronoprogramma allegato al presente Contratto e comunque entro 30 (trenta) giorni continuativi dalla avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Organo competente.
L’avvio dei lavori sarà certificato dal Responsabile Unico di Procedimento mediante specifico Verbale redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il legale rappresentante del Concessionario o un suo delegato.
Tutti i lavori saranno eseguiti a cura del Concessionario in conformità agli elaborati progettuali regolarmente approvati.
Il Concedente ha l’onere e la responsabilità di condurre tutte le fasi di eventuali contenziosi in modo che essi non incidano negativamente sui tempi e sulle modalità previsti per la realizzazione delle Opere e per giungere ai Collaudi Definitivi.
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Contratto e dal Cronoprogramma, in conformità al Progetto Esecutivo, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.
Articolo 13 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico di Procedimento nei casi di cui all’articolo 132, primo comma, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. :
Articolo 14
TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori dovranno essere ultimati entro ---------------- (-------------------------) giorni consecutivi e naturali come indicato al precedente articolo 3 del presente Contratto e decorrenti dalla data di consegna delle aree.
Nella data di effettiva ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procederà all’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori.
Il Concessionario entro 30 (trenta) giorni continuativi dal Certificato di Ultimazione dei Lavori deve fornire al Concedente il Progetto come costruito.
Articolo 15 COLLAUDO
Tutte le spese riferite al collaudo in corso d’opera, al collaudo provvisorio ovvero al collaudo finale saranno a carico del Concessionario.
Il Collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d’opera ai sensi della normativa vigente da parte del Collaudatore nominato dal Concedente.
Come riportato nell’articolo 6, tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito.
Alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 230 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, per le sole ipotesi di consegna anticipata, il Concedente potrà richiedere che il Collaudatore verifichi in corso d’opera l’esistenza delle condizioni che consentano l’utilizzo di singole parti ultimate delle Opere, in particolare accertando che l’utilizzo dell’infrastruttura, ovvero di parte della stessa, avvenga nei limiti della sicurezza.
In ogni caso, l’eventuale consegna anticipata non costituirà accettazione della buona esecuzione dei lavori e delle Opere e, pertanto, non solleverà il Concessionario dalle relative responsabilità.
Al Collaudatore potrà essere conferito anche l’incarico del collaudo statico di cui al DPR 380/01.
Il Certificato di Xxxxxxxx sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio (“Certificato di Collaudo Provvisorio”).
Trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione, esso diverrà Definitivo.
In caso di mancata adozione dell’atto formale di approvazione del Collaudo entro i due mesi successivi, il Collaudo si intenderà tacitamente approvato.
Al Certificato di Ultimazione dei Lavori verrà allegato il Progetto come costruito predisposto dal Concessionario e tutta la documentazione di Direzione Lavori da sottoporre alle attività di Xxxxxxxx e per il rilascio del Certificato di agibilità da parte del competente Ufficio del Concedente delle Opere in concessione.
Il Concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria per il rilascio del Certificato di agibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Con la firma del Certificato di Ultimazione dei Lavori il Concessionario assume l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale e nella parte gestionale e manutentiva dell’Offerta Tecnica dal medesimo presentata senza che possa trovare giustificazione alcuna.
Articolo 16
VERIFICHE IN CORSO D’OPERA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
In conformità alle vigenti normative, il Concedente, e per esso il Responsabile Unico di Procedimento, nonché il Collaudatore di cui all’articolo 15 potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.
Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità.
Entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di irregolarità, il Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al Concedente.
I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal Concessionario o comunque redatti secondo le previsioni dell'attuale normativa, faranno piena prova tra le parti anche ai fini del Collaudo.
Articolo 17 MUTAMENTI NORMATIVI
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli esplicitati nelle premesse del presente contratto e ne costituiscono parte integrante.
Nel corso della Concessione, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico- finanziario degli investimenti del Concessionario, il Concedente può apportare variazioni a detti presupposti o condizioni di base.
Qualora, ai sensi dell’art. 143, del DLgs 163/2006 e smi, nel corso della realizzazione delle opere, intervengano variazioni richieste dal Concedente ai fini suddetti, ovvero mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l’utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal Concessionario) e che determinino una modifica dell’equilibrio Economico Finanziario, il
Concedente e il Concessionario potranno procedere alla revisione della Concessione ai sensi di legge, secondo quanto indicato all’articolo 28 della presente Convenzione.
Qualora, invece, sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari rendano necessarie modifiche al Progetto Esecutivo approvato, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 132, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 18
PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
L’intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza, da consegnare al Concedente a cura del Concessionario sia in formato cartaceo che informatico modificabile, e quant’altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità delle Opere in concessione resterà di proprietà piena ed assoluta del Concedente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l’esecuzione delle Opere o comunque in caso di bisogno anche nel corso di validità della concessione:
- introdurvi, informando il professionista che ha curato la redazione, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- riprodurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n^ 241 e smi in merito alle nuove norme sul procedimento amministrativo.
Per le ipotesi contemplate dal presente articolo, il Professionista del Concessionario non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d’autore.
Articolo 19 SUBAPPALTO
Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n^ 163 e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n^ 207/2010, secondo quanto dichiarato nella Offerta.
Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi, fermo restando che le Opere in concessione dovranno comunque essere eseguite solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel Bando di gara.
Articolo 20
GESTIONE DELLE OPERE E MANUTENZIONE
Il Concessionario provvederà alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento tecnologico alle normative vigenti, delle opere in Concessione per tutta la durata della medesima, e all’osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale Prestazionale allegato al presente Contratto.
Il Concessionario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni rispetto alla sua Offerta Tecnica.
Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Concedente che questi gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e delle prestazioni ricomprese nella Concessione.
MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
La gestione dei Servizi prenderà avvio dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio delle Opere in concessione. E’ fatta salva la possibilità per Concedente e Concessionario di concordare l’inizio della gestione in data antecedente l’emissione di detto Certificato.
MODALITÀ DI PRESTAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI
I Servizi che il Concessionario si obbliga a garantire al Concedente, ai sensi del Contratto, sono dichiarati di pubblico interesse, pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente.
Il Concessionario è tenuto a svolgere i Servizi, gestendoli direttamente o affidando gli stessi ad altro soggetto, garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dal Capitolato Speciale Prestazionale allegato al presente Contratto, anche provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione del presente Contratto, fino alla data di scadenza della Concessione. Qualora l’applicazione di eventuali nuove normative comporti un’alterazione dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione ai sensi del successivo articolo 21.
In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, ferme restando tutte le obbligazioni di cui al Capitolato Speciale Prestazionale, assume:
- l’obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una severa disciplina improntata ad una osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite;
- l’obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e di cui sono chiamati ad effettuarne la relativa manutenzione.
- il Concessionario è tenuto a conoscere ed applicare le norme antinfortunistiche di cui al DLgs 81/2008 e smi;
- l’obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy (Decreto Legislativo n^ 196/2003) e del trattamento dei dati in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all’esecuzione dei servizi affidati;
- la responsabilità di adozione, nell’espletamento di tutti i servizi, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, e delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- l’obbligo di provvedere all’organizzazione e all’esecuzione di tutti i servizi previsti dal Capitolato Speciale Prestazionale con l’impiego di personale e mezzi in numero sufficiente e adeguato;
- l’obbligo di prestare e rinnovare le garanzie di cui all’articolo 8, nonché quelle eventualmente stabilite dal Capitolato Speciale Prestazionale allegato al presente Contratto per tutta la durata della Concessione;
- l’obbligo di osservare, alla data di effettuazione dei Servizi, tutte le normative vigenti sulla gestione e manutenzione delle Opere.
- contestualmente alla presentazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario dovrà altresì presentare al Concedente il Piano di Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature tecnologiche e dell’involucro edilizio e un Piano di gestione dettagliato relativo agli aspetti organizzativi e qualitativi di ciascun Servizio, nel rispetto degli obblighi stabiliti ai precedenti commi e dei contenuti del Capitolato Speciale Prestazionale allegato al presente Contratto e nell’Offerta del Concessionario.
MANUTENZIONE
Il Concessionario, provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento tecnologico delle opere, delle infrastrutture e degli impianti tecnologici realizzati, curando il mantenimento, l’adeguamento, l’efficienza e il buon funzionamento degli stessi, mediante gli interventi descritti nel Piano di Manutenzione della durata della concessione.
Il Concessionario fornirà in particolare tutta la manodopera, le attrezzature ed i mezzi d’opera e quant'altro necessario per l'esecuzione ed il mantenimento ed adeguamento in buono stato delle opere in concessione e delle infrastrutture ed impianti realizzati.
Articolo 21
CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
TARIFFE
A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nel presente Contratto, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire le opere realizzate per tutta la durata della Concessione, ricevendo a fronte di tale gestione, le tariffe da quantificare in relazione ai servizi effettivamente prestati.
Le tariffe di riferimento da praticare al pubblico sono le seguenti:
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Le tariffe di cui sopra sono da considerarsi quali importi massimi praticabili, restando in facoltà del Concessionario applicare tariffe di importo inferiore.
Nelle tariffe di cui sopra includono gli oneri di ingresso e uscita delle salme dall’area cimiteriale. Tutte le definizioni economiche e le poste contabili riconducibili al presente articolo sono contenute nel Piano Economico Finanziario quale allegato integrante e sostanziale del presente atto, e contribuiscono a determinare l’equilibrio economico e finanziario della Concessione.
RAPPORTI PERIODICI
Il Concessionario è tenuto a produrre il rapporto annuale della gestione e della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, oltre ad indicare le eventuali variazioni delle condizioni di mercato quali l’inflazione, i tassi di interesse, tasse ecc., che possono incidere sul rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE
Le Parti danno atto e riconoscono che l’equilibrio economico-finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato al presente Contratto.
Le Parti prendono atto che l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamenti tecnologici degli interventi dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, sussistendo l’interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti e gestione.
Le Parti prendono inoltre atto che l’equilibrio economico finanziario è determinato dai presupposti e dalle condizioni di base contenuti nel PEF allegato al presente Contratto, compresi a titolo esemplificativo: i tempi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Cronoprogramma, i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori ai sensi sempre del Cronoprogramma, l’importo delle tariffe, la durata della Concessione, le caratteristiche e l’entità dei servizi nella fase di gestione, fermo restando che gli eventi modificativi dell'equilibrio economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta dì scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.
Il Concedente e il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:
- mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base, richiamati nelle premesse del presente Contratto, che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi, avanzata dal Concedente;
- il venire in essere di un evento di Forza Maggiore di cui al successivo articolo;
- l’introduzione di varianti ai lavori e alla gestione che comportino un’alterazione dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario
- negli altri casi previsti dal presente Contratto.
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
PROCEDURA DI REVISIONE
Al verificarsi di una delle circostanze delineate al precedente punto, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all’altra con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario.
L’altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.
La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
- il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- l’anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l’equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario, ai sensi del comma 8 dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, ed in assenza di un accordo bonario tra le Parti, è consentita l’attivazione della procedura di risoluzione delle controversie di natura tecnica ai sensi del successivo articolo 27.
Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario potrà recedere dal Contratto ai sensi e con gli effetti di cui al comma 8 dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 22 FORZA MAGGIORE
COMUNICAZIONE
Nel caso di evento imprevisto o imprevedibile, non determinato dalla volontà del Concessionario, (quale ad esempio: terremoti, alluvioni, trombe d’aria, ecc…), il Concessionario dovrà inviare al Concedente una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, circa il verificarsi dell’evento di Forza Maggiore, immediatamente e in ogni caso non oltre 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ha avuto, notizia del verificarsi di tale evento.
Il Concessionario dovrà altresì fare tutto quanto sia possibile per riprendere l’adempimento delle sue obbligazioni non appena l’evento di Forza Maggiore sia cessato.
Il Concedente ed il Concessionario individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi. Le parti sono tenute a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
DISCIPLINA
Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività di costruzione e/o di gestione il Concessionario avrà diritto ad una automatica proroga dei termini di realizzazione delle opere e/o di gestione delle opere per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora un evento di Forza Maggiore, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare un’alterazione dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione ai sensi del precedente articolo 21.
Qualora un evento di Forza Maggiore, determini l’impossibilità definitiva di realizzazione delle Opere e/o determini l’impossibilità definitiva di gestione delle Opere in concessione, il presente Contratto sarà automaticamente risolto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1463 e successive del Codice Civile relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La Parte Impossibilitata dovrà comunicare all’altra Parte immediatamente e in ogni caso non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza:
- la cessazione dell’evento di Forza Maggiore;
- il venir meno degli effetti di tale evento, il ripristino del godimento dei suoi diritti o dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Xxxxxxxxx, non appena ne sia venuto a conoscenza.
Articolo 23 CESSIONE
Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di decadenza.
Articolo 24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL CONCESSIONARIO
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Concedente potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- abbandono dei lavori di costruzione per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario e/o sospensione dello svolgimento del servizio per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario;
- mancato pagamento anche di un solo canone annuo con le modalità di cui al presente contratto;
- la Concessione venga anche parzialmente ceduta a terzi;
- siano stati accertati in capo al Concessionario i reati di cui dell’articolo 135, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
ALTRI CASI DI INADEMPIMENTO
In ogni altro caso di grave inadempimento, valutato tale dal Concedente, il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario mediante lettera raccomandata di messa in mora ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione.
Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Concessionario, la propria intenzione di risolvere il presente Contratto.
CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il Concedente si riserva di esercitare tutti i diritti discendenti dal presente Contratto salvo comunque il risarcimento da parte del Concessionario dei danni conseguenti al Concedente per effetto della decadenza della Concessione.
In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell’importo di cui al comma 1 lettere a), b) e c) dell’articolo 158, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL CONCEDENTE. REVOCA DELLA CONCESSIONE
Qualora il Concedente non adempia agli obblighi assunti ai sensi dell’articolo 7 che precede, il Concessionario potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
ALTRI CASI DI INADEMPIMENTO
Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, sarà corrisposto al Concessionario, entro e non oltre mesi 6 (sei) dalla comunicazione della risoluzione ovvero della revoca per motivi di pubblico interesse un indennizzo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) dell’articolo 158, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
- il valore delle Opere realizzate o delle porzioni di Opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore della porzione di Opera ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
Articolo 26 REPERIMENTO DEL FINANZIAMENTO
Il Concessionario può reperire, presso istituti finanziatori, i finanziamenti allo stesso occorrenti per la realizzazione delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché per la manutenzione e gestione dei Servizi di cui al presente Contratto.
Articolo 27 CONTROVERSIE
ACCORDO BONARIO
Qualora il Concessionario avanzi contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria tali che l’importo economico delle Opere in concessione possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un Accordo Bonario disciplinati dall’articolo 240, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
E’ sempre fatta salva la possibilità di concludere transazioni ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO XXXXXXX
In caso di mancato raggiungimento dell’Accordo Bonario le controversie saranno devolute alla cognizione esclusiva del tribunale di Torino. E’ escluso l’arbitrato.
Articolo 28
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE E PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione nonché ai relativi allegati concordata tra le parti non avrà efficacia se non approvata per iscritto.
Articolo 29 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, in possesso di entrambe le parti contraenti, alla sede legale delle parti. Il concessionario elegge domicilio presso ………………
Articolo 30 REGISTRAZIONE
Ai fini fiscali si dichiara che l’intervento nel suo complesso di cui alla presente Convenzione è soggetto al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
Articolo 31
SPESE, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese della presente Convenzione, comprensive di quelle previste all’art. 153, del DLgs 163/2006 e smi, sono a carico del Concessionario.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 139 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010 sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 196, del 30/06/2003, i dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.
Art. 32
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Si obbliga altresì a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente atto consta di numero fogli uso bollo, scritti con mezzi elettronici, dei quali sono
occupate con la scritturazione ------------------ facciate intere -------------------
_ Il Concedente
_ _ Il Concessionario
_ Il Segretario Generale
Allegati : segue
INDICE
Articolo 1 – Norme applicabili Articolo 2 – Oggetto del contratto
Articolo 3 – Durata del contratto – Termini della progettazione e dell’esecuzione delle opere – Corrispettivo di concessione
Articolo 4 – Società di progetto – Dichiarazioni e garanzie del Concessionario Articolo 5 – Autorizzazioni
Articolo 6 – Obblighi del Concessionario
Articolo 7 – Obblighi del Concedente – Regime delle aree e proprietà delle opere Articolo 8 – Cauzioni ed assicurazioni
Articolo 9 – Cronoprogramma
Articolo 10 – Responsabile unico di procedimento – Direttore lavori
Articolo 11 – Progetto definitivo, progetto esecutivo e piano di manutenzione Articolo 12 – Esecuzione dei lavori
Articolo 13 – Varianti in corso d’opera
Articolo 14 – Termine per l’ultimazione dei lavori Articolo 15 – Collaudo
Articolo 16 – Verifiche in corso d’opera Articolo 17 – Mutamenti normativi
Articolo 18 – Proprietà della documentazione progettuale Articolo 19 – Subappalto
Articolo 20 – Gestione delle opere e manutenzione Articolo 21 – Condizioni economico-finanziarie Articolo 22 – Forza maggiore
Articolo 23 – Cessione
Articolo 24 – Penali, risoluzione del contratto per fatto del Concessionario
Articolo 25 – Risoluzione del contratto per fatto del Concedente. Revoca della concessione Articolo 26 – Reperimento del finanziamento
Articolo 27 – Controversie
Articolo 28 – Modifiche alla convenzione e patti integrativi e aggiuntivi Articolo 29 – Comunicazioni
Articolo 30 – Registrazione
Articolo 31 – Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale Articolo 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari