REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Viale dell’Arte n. 16 – 00000 XXXX
C.F.: 80417530583
Reparto V – Ufficio 4°
Repertorio n.
Contratto
con
sede
in
n.
), P.I.
(denominato,
, alla via
(c.a.p.
in forma pubblico-amministrativa stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto V – Ufficio 4°, ubicato in Roma, al viale dell’Arte n. 16 (c.a.p. 00144), C.F.: 80417530583 (denominato, di seguito, Amministrazione) e l’operatore economico
di seguito, il Fornitore).
L’anno
, addì
del mese di
, in Roma, viale dell’Arte n.16, presso la sede dell’Amministrazione,
dinanzi a me
, Ufficiale rogante per decreto del
Comandante Generale n.
del
, si sono
riuniti: il , nato a
il
, C.F.:
in
,
rappresentanza dell’Amministrazione e dall’altra parte il Fornitore nella persona di
,
nato
a
il
C.F.: , che interviene in
.
qualità di
I comparenti, della cui identità io sottoscritto ufficiale rogante mi sono accertato, convengono quanto segue.
SOMMARIO
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 5
ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 6
ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 7
ARTICOLO 6 - VERIFICHE DI CONFORMITA’ 10
ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI CONSEGNA 10
ARTICOLO 8 - LIVELLI DI SERVIZIO, PENALI E RECLAMI 10
ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. RINUNCIA
ALLA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1467 C.C. DA PARTE DELL’APPALTATORE 13
ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA PER INTEREFENZE 15
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA 16
ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE E RECESSO 17
ARTICOLO 15 - OPZIONE, PROROGA E QUINTO D’OBBLIGO 23
ARTICOLO 17 - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI 25
ARTICOLO 19 - ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE PREVISTA DALL’ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DEL D.M. 22.02.2018, N. 53 E CONFLITTO DI INTERESSE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, ARTICOLO 42 27
ARTICOLO 20 - NORMATIVA CONTABILE 28
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE 28
ARTICOLO 22 - SPESE DEL CONTRATTO E DI REGISTRAZIONE 28
ARTICOLO 23 - EFFICACIA DEL CONTRATTO - CLAUSOLA SOSPENSIVA 29
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione si è determinata nel procedere all’affidamento del servizio di rifornimento di combustibile degli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, mediante consegna a domicilio nelle basi di assegnazione nonché per il servizio handling aeroportuale negli aeroporti nazionali ed esteri, allo scopo di stipulare ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 54 e ss.mm.ii., un accordo quadro, della durata di 36 mesi per un importo massimo pari ad euro 7.500.000,00,
i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis, con facoltà per l’Amministrazione di esercitare, ai sensi dell’articolo 1331 Codice civile, un’opzione fino ad ulteriori euro 7.500.000,00, i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis, per la durata massima fino ad ulteriori 36 mesi, nonché una eventuale proroga per un periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ed un importo massimo di euro 1.250.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del
D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis.
b) per la sopra citata fornitura, l’Amministrazione ha indetto apposita gara europea con procedura aperta finalizzata al perfezionamento di un accordo quadro con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, il cui bando è stato pubblicato,
tra l’altro, su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (G.U.U.E.) n. in data
e su Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) – serie
speciale – n.
in data
, nonché su quattro quotidiani, di
cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale;
c) al termine del confronto concorrenziale e della successiva attività di verifica ed accertamento dei requisiti, la fornitura in parola è stata aggiudicata in favore del Fornitore;
d) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
ed avente n.
per un importo di Euro
(
/ ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali,
nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla
ed
avente n.
stipulata con le modalità indicate nel bando di gara, nonché
e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla
la dichiarazione di conclusione del contratto.
Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Gli atti e i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Le prestazioni sono regolate, oltre che dal presente contratto, dai seguenti atti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati:
1) l’Allegato n. 2 (Offerta Economica);
2) il Capitolato Tecnico;
3) il DUVRI;
4) <eventuale, l’Allegato n. 3 (Contratto di avvalimento).>
Le parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole previste nel presente contratto prevalgono su quelle contenute nei predetti documenti;
Articolo 2
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura, da parte del Fornitore ed in favore dell’Amministrazione (Corpo delle Capitanerie di porto), di combustibile per il rifornimento degli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, mediante consegna a domicilio nelle basi di assegnazione nonché per il servizio handling aeroportuale negli aeroporti nazionali ed esteri, allo scopo di stipulare ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 54 e ss.mm.ii., un accordo quadro, della durata di 36 mesi per un importo massimo pari ad euro 7.500.000,00, i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del
D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis, con facoltà per l’Amministrazione di esercitare, ai sensi dell’articolo 1331 Codice civile, un’opzione fino ad ulteriori euro 7.500.000,00,
i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis, per la durata massima fino ad ulteriori 36 mesi, nonché una eventuale proroga per un periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara
occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ed un importo massimo di euro 1.250.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis.
L’importo contrattuale indicato negli atti di gara è meramente indicativo e non costituisce impegno per l’Amministrazione, potendo variare le esigenze operative e logistiche inerenti all’impiego degli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e le esigenze di bilancio; pertanto, l’Amministrazione non è vincolata né a garantire un quantitativo minimo di forniture da acquistare né il raggiungimento della soglia contrattualmente indicata. Pertanto, nessuna pretesa potrà avanzare l’operatore economico aggiudicatario, nei confronti di questa stazione appaltante, neanche nel caso in cui nessun servizio di rifornimento fosse ordinato.
Articolo 3
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
<eventuale in caso di ricorso all’avvalimento: ai sensi di quanto stabilito all’art.
Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente atto, nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato Tecnico, nonché secondo la vigente normativa, pena l’applicazione delle penali previste all’articolo 8.
89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione esegue in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine l’Amministrazione accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria
che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto. L’Amministrazione verificherà quanto rilevato comunicando le risultanze al Fornitore per l’eventuale acquisizione di elementi in contraddittorio. Resta fermo quanto previsto dall’art. 89, comma 9, citato, in merito alla risoluzione del Contratto.>
Articolo 4 DURATA
Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi che decorre dalla data
della comunicazione con la quale l’Amministrazione notificherà al Fornitore l’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente atto da parte dell’Organo di controllo.
L’Accordo Quadro si intenderà comunque esaurito in data antecedente in caso di raggiungimento del valore economico complessivo dello stesso previsto al successivo articolo 10.
Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l’anticipata esecuzione delle prestazioni.
Articolo 5
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nel presente contratto, per tutta la durata contrattuale:
- ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le citate norme, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare
pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea;
- a liberare l’Amministrazione, da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- ad utilizzare personale idoneo alle mansioni assegnate e nel numero necessario a garantire il livello qualitativo e quantitativo del servizio richiesto;
- ad utilizzare, per le attività oggetto del presente contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate;
- a provvedere affinché il proprio personale incaricato dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- a dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) prescritti dalla norma in relazione alla tipologia delle attività svolte;
- a comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, nonché ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro il termine di 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi pretesa, istanza, rivendicazione che il personale del Fornitore dovesse eventualmente proporre nei confronti dell’Amministrazione, tenendola indenne da qualsiasi pretesa e/o richiesta economica che possa essere avanzata nei suoi confronti a qualsiasi titolo, ragione o causale (anche a titolo di risarcimento del danno) comunque dipendente o relativa all’attività prestata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzioni, differenze retributive, accantonamenti del TFR, versamenti contributivi e previdenziali, infortuni sul lavoro) assumendo a suo carico ogni relativo onere e costo ivi comprese eventuali spese legate alla difesa per un contezioso giudiziale.
Il Fornitore sarà responsabile della perdita, dell’avaria, del furto, della rapina, dell’incendio, dello smarrimento dei carburanti da consegnare, inclusi anche i casi di forza maggiore e caso fortuito, fino alla ultimazione delle operazioni di consegna. Verificandosi le citate fattispecie, ferma restando l’applicazione delle penali ad eccezione della forza maggiore e del caso fortuito, l’obbligazione del Fornitore si intende eseguita solamente col risarcimento per equivalente cioè con la consegna dei carburanti.
Il Fornitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni utilizzerà la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi tipologia di danno causato a persone o cose tanto del Fornitore medesimo quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in ragione di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
, polizza n.
del
_ per il massimale di euro
.
Il Fornitore si obbliga a stipulare un contratto per la copertura assicurativa per le attività contemplate nel presente contratto con la Compagnia
Articolo 6 VERIFICHE DI CONFORMITÀ
L’Amministrazione provvede all’esecuzione del contratto, con le modalità indicate nel capitolato tecnico, tramite un D.E.C. dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) e/o uno o più Direttori operativi, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto stesso.
A tal fine l’Amministrazione si riserva di procedere all’esecuzione di apposite verifiche in corso d’opera.
Articolo 7 MODALITÀ DI CONSEGNA
Secondo quanto indicato nel capitolato tecnico cui si fa rinvio.
Articolo 8
LIVELLI DI SERVIZIO, PENALI E RECLAMI
Il Fornitore si impegna all’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, pena l’applicazione delle penali di seguito elencate.
Deve considerarsi penalità (ritardo) anche il caso in cui il Fornitore esegua la
fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di seguito elencate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le penali applicate ad ogni singolo ordinativo, su esplicita richiesta facoltativa dell’Amministrazione potranno essere dedotte dai pagamenti presenti e/o futuri ovvero compensate con maggiori forniture. In alternativa, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva prestata dal Fornitore, senza necessità di previa diffida o di procedimento giudiziario.
Le penali potranno essere applicate sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera, in nessun caso, il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della
medesima penale.
In caso di inosservanza delle tempistiche di rifornimento indicate all’articolo 4 del capitolato tecnico allegato verrà applicata una penale pari all’uno per cento del valore del singolo ordine.
Nel caso in cui il Fornitore non esegua in tutto o in parte la fornitura prevista nel presente contratto, per quattro volte, anche se non consecutive, nell’arco di durata del presente contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere, con esecuzione in danno, il contratto stesso; in ogni caso la risoluzione con esecuzione in danno comporta, anche, l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste.
Ad eccezione delle fattispecie sopra indicate, per ogni altra tipologia di ritardo (ad esclusione della forza maggiore e del caso fortuito per i quali rimane comunque l’obbligo della consegna), sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore delle forniture non eseguite nei termini, riferito al singolo ordinativo.
I ritardi nell’esecuzione del contratto, dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 110 del D.P.R. 236/2012. Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente il Fornitore. Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.
Articolo 9 GARANZIA
Il Fornitore dovrà garantire che i carburanti siano esenti da qualsiasi difetto/vizio ovvero deterioramento, sempre ché questo non derivi da uso anomalo, inidoneo alla
conservazione o da causa di forza maggiore.
Articolo 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1467 C.C. DA PARTE DELL’APPALTATORE. REVISIONE DEI PREZZI.
Il corrispettivo di aggiudicazione è il seguente: /////////////////////////////. L’Amministrazione
L’importo massimo complessivo del presente accordo-quadro è pari a euro 7.500.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis.
corrisponderà al Fornitore l’importo fissato per ogni singolo ordinativo/appalto specifico con le seguenti modalità:
Il Fornitore non avrà nulla a pretendere qualora alla scadenza naturale di validità del presente contratto, l’importo corrisposto non avrà raggiunto il valore massimo sopra indicato.
I corrispettivi contrattuali sopra indicati sono comprensivi di tutti i costi inerenti: l’acquisto delle materie prime, il deposito, il trasporto, la spedizione e la consegna.
I corrispettivi contrattuali sopra indicati devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri fiscali e ogni altro onere dovuto al Fornitore, nonché i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, oltreché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Non è ammessa la clausola di revisione del prezzo ai sensi dell’articolo 1664 c.c. relativamente al “delta”.
Invece, il prezzo unitario del combustibile avio da consegnare è soggetto ad aggiornamento, secondo le compagnie petrolifere, per tenere conto delle variazioni che riguardano la quotazione dei prodotti petroliferi.
In ogni caso il Fornitore rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c.
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità, viene effettuato, a fornitura avvenuta (posticipazione), mediante emissione di ordinativi diretti in favore del Fornitore, a seguito di presentazione di apposita fattura in formato elettronico. Il tempo massimo per il pagamento è fissato in sessanta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica.
Per effetto delle procedure di avvio dei bilanci dell’esercizio finanziario e della scadenza dei termini dei pagamenti dell’esercizio precedente, i pagamenti potrebbero essere sospesi nel periodo decorrente dal 5 dicembre e fino al 5 febbraio successivo. Le parti concordano che, relativamente a tale periodo, è esclusa qualsiasi richiesta di interessi moratori da parte del Fornitore.
A seguito di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà emettere una fattura elettronica ai sensi della Legge 24.12.2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 213, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 03.04.2013 (Regolamento in materia di emissione e ricevimento della fattura elettronica da applicare alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24.12.2007, n. 244) e della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
n. 37, prot. n. 89719 del 04.11.2013 instradata sul seguente “codice univoco ufficio”:
S5C2TF (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto C.F.
80417530583)
( ) ovvero altro codice indicato
in sede di ordinativi/appalti specifici. La fattura dovrà contenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n° 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n° 217, nonché della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n° 8 del 18.11.2010 e n° 10 del 22.12.2010, il riferimento al codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 926479705A ed al codice unico di progetto (C.U.P.) n. D69I22000400001.
contrattuale, avente n.
, rilasciata dalla
, che sarà svincolata in
In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% in luogo della quale il Fornitore ha prodotto apposita garanzia dello 0,50% dell’importo
I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente n. , intestato al
Fornitore presso
Codice IBAN . Il
,
fase di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell’Amministrazione, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.
Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione, eventuali variazioni del conto corrente o dell'avente titolo. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati secondo quanto previsto dal precedente comma avranno effetto liberatorio.
Articolo 11
COSTI DELLA SICUREZZA PER INTEREFENZE
Sono stati riscontrati rischi da interferenze in base ai quali è stato redatto un DUVRI, allegato alla presente e quantificato in euro zero.
Articolo 12 CAUZIONE DEFINITIVA
dalla
avente n.
di importo pari ad euro
= (
/__) in favore dell’Amministrazione.
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data
Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
In particolare, la garanzia rilasciata copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel
caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione, pena la risoluzione del presente Contratto. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto restando il risarcimento del danno.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
Articolo 13 RISOLUZIONE E RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere: a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso in cui il Fornitore non esegua in tutto o in parte la fornitura prevista nel presente contratto, per quattro volte, anche se non consecutive, nell’arco di durata del presente contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere, con esecuzione in danno, il contratto stesso; in ogni caso la risoluzione con esecuzione in danno comporta, anche, l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, fermo restando l’applicazione delle penali; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso in cui le inadempienze determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell’importo del contratto pattuito; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale in caso di interruzione ingiustificata del servizio; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso di inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso di opposizione dell’Amministrazione, manifestata nel termine prescritto di 60 giorni, dalla comunicazione da parte del cessionario, ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, nei casi di notifica di cessione dell’azienda, cessione del ramo d’azienda, trasformazione, fusione e scissione, trasferimento e affitto d’azienda; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, fermo restando la facoltà di corrispondere l’importo
dell’inadempienza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi esclusa qualsiasi pretesa da parte del Fornitore inadempiente, nel caso di inosservanza degli obblighi contributivi (DURC gravemente irregolare); a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, viene emanato un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 e agli articoli 2 e ss. della legge 31.05.1965 n. 575; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, venga emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione in questione; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, venga emanata sentenza definitiva per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, intervenga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; a risolvere (ipso iure) il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione intervenga una procedura di fallimento o altra procedura concorsuale; a recedere, ai sensi del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., dagli obblighi derivante dal perfezionamento del presente atto, in qualsiasi tempo, mediante notifica di disdetta con preavviso minimo quindici giorni, fermo restando l’obbligo di questa stazione appaltante di pagare le prestazioni in parte eseguite fino al momento dell’esercizio del diritto di recesso, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai
sensi della legge 23.12.1999 n. 488, art. 26, comma 1, perfezionate successivamente alla stipula del presente contratto, avente lo stesso oggetto del procedimento, siano migliorativi in termini economici e a condizione il Fornitore non acconsenta all’adeguamento del corrispettivo alle condizioni economiche migliorative stabile dalla convenzione. Per effetto della citata Legge n. 135/2012, il diritto di recesso si inserisce, automaticamente, nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c., anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti; a recedere nel corso dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1373 c.c., in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni tramite notifica. In tale fattispecie l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari a quello dovuto per servizi espletati.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, ai sensi dell’art. 1373 c.c., in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi al Fornitore mediante notifica.
Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Fornitore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c.
[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Articolo 14 SUBAPPALTO
Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del
presente Contratto.
[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di
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affidare in subappalto, in misura non superiore al (vigente) dell’importo
contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autenticata del contratto di subappalto, registrato dall’Agenzia delle entrate competente, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di taluno dei documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Fornitore si obbliga, nel rispetto e per gli effetti previsti dall’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e xx.xx., a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti
punti, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel contratto stesso.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al ripetuto articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
L’Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente contratto.
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legge n. 223/2006, come convertito dalla L. n. 248/2006.
L’Amministrazione autorizzerà il subappalto solo a seguito del rilascio del DURC in favore del subappaltatore.
Articolo 15
OPZIONE, PROROGA E QUINTO D’OBBLIGO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il patto di opzione ai sensi dell’art. 1331 del c.c., per l’espletamento fino ad ulteriori 36 mesi di servizio, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto, entro 12 mesi dal termine finale del presente contratto.
Il predetto patto di opzione potrà essere esercitato dall’Amministrazione, in tutto o in parte ed in una o più soluzioni.
Alla stregua dell’atto principale, nel caso di esercizio del diritto di opzione, in luogo della ritenuta dello 0,50% sull’importo di ogni fattura emessa, il Fornitore dovrà costituire, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, apposita garanzia dello 0,50% dell’importo contrattuale, che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell’Amministrazione, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.
In caso di esercizio del patto di opzione, il Fornitore dovrà costituire un ulteriore
deposito cauzionale relativo alle prestazioni richieste pari al
del valore delle
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stesse.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare una eventuale proroga per un periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ed un importo massimo di euro 3.500.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di diminuire o di incrementare l’importo complessivo di cui al precedente articolo 10 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
Articolo 16 RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni (a titolo meramente indicativo e non esaustivo: nominativi, sedi, liste di distribuzione, dati antropometrici, ecc.) ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Articolo 17 OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Il Fornitore è obbligato all’osservanza delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali e di settore e si impegna ad
ottemperare a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, antinfortunistica, tutela dei lavoratori ed in particolar modo inerenti la Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) nonché quegli obblighi che prevedono a favore dei lavoratori, diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro.
L’Amministrazione, in caso di violazione dei predetti obblighi, previa contestazione delle risultanze del D.U.R.C., ovvero delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, trattiene all’atto del pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza, fermo restando che quanto dovuto per le inadempienze contributive sarà versato, direttamente, agli enti previdenziali ed assicurativi.
Articolo 18 PRIVACY
Il fornitore, unitamente all’Amministrazione, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono trattati con modalità informatiche e sono necessari alla verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure di acquisto di beni, servizi e forniture, nonché alla loro esecuzione. Il mancato conferimento dei dati e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentiranno la partecipazione alle citate procedure.
Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la semplificazione dell’interazione tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino e la riduzione dei costi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale di questa stazione appaltante esclusivamente per le citate finalità. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Periodo di conservazione dei dati. I dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al punto successivo.
Accesso rettifica o cancellazione dei dati – Reclamo. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, è possibile esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, è diritto, ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
Articolo 19
ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVISTA DALL’ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DEL D.M. 22.02.2018, N. 53 E CONFLITTO DI INTERESSE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, ARTICOLO 42.
Il fornitore dichiara di non aver conferito incarichi o concluso rapporti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione.
Il fornitore dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela con dipendenti dell’Amministrazione.
Il fornitore si obbliga, pena la risoluzione del contratto, a non porre in essere comportamenti in contrasto con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato ai sensi del D.M. 22.02.2018, n. 53, fatta salva la facoltà, di questa stazione appaltante, di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dei comportamenti che hanno determinato la risoluzione del rapporto contrattuale.
Articolo 20 NORMATIVA CONTABILE
Il presente contratto è regolato dalla lex specialis di gara, dal R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, dal R.D. 23.05.1924 n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, dal D.lgs. 18.04.2016, n. 50 modificato dal d.lgs. 19.04.2017, n. 56 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., dal D.P.R. 15.11.2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina dalle attività del Ministero ella difesa in materia di lavori, servizi e forniture” e dalle norme del codice civile.
Articolo 21 FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Roma, restando esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto dell’arbitrato.
Articolo 22
SPESE DEL CONTRATTO E DI REGISTRAZIONE
Le spese di registro, di bollo, di copia e di quanto altro occorrente per la formazione e la stipulazione della presente obbligazione sono a totale carico del Fornitore. Il
Fornitore, entro sette giorni consecutivi, calendariali, dalla notifica dell’avvenuta registrazione del presente contratto, dovrà procedere al versamento di euro 200,00 (duecento/00) mediante F24, nonché fornire gli originali dell’avvenuto pagamento, per la successiva registrazione del contratto medesimo presso l’Agenzia delle Entrate da parte dell’Amministrazione a pena di risoluzione (clausola risolutiva espressa).
Nel modello F24 dovranno essere riportati i seguenti dati:
(riquadro contribuente) codice ufficio TJT – codice atto
/
(riquadro motivo del pagamento), sezione ER, codice Tributo 1560, codice ente TJT. Il Fornitore, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione dell’importo relativo alle spese sostenute dall’Amministrazione per la pubblicazione dell’avviso di gara e dell’avviso di post-informazione su Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) e su quattro quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale, dovrà versare la citata somma, a pena di risoluzione (clausola risolutiva espressa), sul capitolo 2454/03 capo 15 “Anticipazioni e saldi dovuti all’Amministrazione e dai privati” IBAN IT 93X 01000 03245 350 0 15 2454 03 intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato - cod. 350.
Articolo 23
EFFICACIA DEL CONTRATTO - CLAUSOLA SOSPENSIVA
Il presente atto, mentre vincola il Fornitore fin dal momento della sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l’Amministrazione se non dopo che sarà stato approvato nei modi di legge.
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E richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alla presenza delle Parti che lo approvano e con me lo
sottoscrivono anche in modalità elettronica, consistente, ai sensi dell’articolo 52 bis della legge 19 febbraio 1913, n. 89 e ss.mm.ii., nell’apposizione della firma digitale, in formato PADES.
Il presente contratto consta di numero pagine dattiloscritte e fin qui della
,
nonché di n. allegati.
Per l’Amministrazione: Per il Fornitore:
L’ufficiale rogante:
L’imposta di bollo relativa al presente atto, calcolata secondo le vigenti tariffe, è stata assolta dal fornitore mediante versamento su modello F24.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le clausole di seguito elencate:
ARTICOLO 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA; ARTICOLO 5 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; ARTICOLO 6 VERIFICHE DI CONFORMITÀ;
ARTICOLO 7 MODALITÀ DI CONSEGNA;
ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO, PENALI E RECLAMI; ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO; ARTICOLO 13 RISOLUZIONE E RECESSO;
ARTICOLO 23 EFFICACIA DEL CONTRATTO - CLAUSOLA SOSPENSIVA.
Per il Fornitore: