VERBALE DI DELIBERAZIONE
deliberazione n. 56
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:
Approvazione rinnovo Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e ss. mm..
Il giorno 29 novembre 2018 ad ore 16:15, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito
I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E
sotto la presidenza del presidente: Presenti:
PRESIDENTE XXXXXX XXXXX’
VICEPRESIDENTE XXXXX XXXXXX CONSIGLIERE XXXXX XXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXX XXXXX CONSIGLIERE XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXX CONSIGLIERE XXXXX XXXXXXXXXX
CONSIGLIERE XXXX XXXXXX assente
CONSIGLIERE XXXX XXXXXXX
REVISORE FRANCA DELLA PIETRA
REVISORE XXXXXXX XXXXXXX assente
REVISORE XXXXXXXX XXXXXX
Funge da segretario verbalizzante il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
1
PREMESSE:
- richiamata la legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14;
- visto il «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Xxxxxx Xxxx di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14» sottoscritto in data 8 giugno 2009 e xx.xx. e integrazioni;
- vista l’ipotesi di accordo concernente il “CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX DI CUI ALLA LEGGE 2
AGOSTO 2005, N. 14 e ss. mm.” relativo al triennio 2016-2018, allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- rilevato che tale ipotesi di accordo, intervenendo a integrale sostituzione del contratto collettivo stipulato in data 8 giugno 2009 e successive modifiche, viene a costituire un testo unico che assorbe tutte le modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo, da ultima anche l’adesione a Sanifonds;
- rilevato che, per quanto attiene alla parte normativa, si rilevano in particolare:
− l’introduzione della nuova disciplina per i docenti tecnico pratici assunti successivamente alla sottoscrizione del contratto collettivo, figura che assume notevole importanza per il collegamento che può e deve svolgere con le attività di ricerca e sperimentazione nonché di produzione della Fondazione;
− l’introduzione del termine di preavviso di 10 giorni per le assunzioni a tempo determinato superiori ai venti giorni;
- visti gli adeguamenti economici riportati nelle tabelle allegate al contratto, nonché l’attribuzione, per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, di un importo “una tantum” di ammontare annuo pari a 375,00 euro e l’incremento dell’indennità aggiuntiva per incarico speciale che passa da 3,00 a 4,00 euro per ogni ora impiegata nell’esecuzione dell’incarico (2 ore da svolgere a fronte di un’ora di docenza);
- rilevato che tali adeguamenti e trattamenti sono in linea con quanto avvenuto nella scuola provinciale a carattere statale, contesto all’interno del quale il Centro Istruzione e Formazione non può sottrarsi;
- ricordato per altro in merito che nella stessa legge istitutiva 14/2005 all’art.29, comma 12, è previsto che il personale docente viene reclutato con “selezioni pubbliche” nonché, ove fosse stata raggiunta l’intesa con le organizzazioni sindacali interessate, lo Statuto della Fondazione avrebbe dovuto prevedere che il contratto collettivo di lavoro per il personale docente della Fondazione disciplina il trattamento dello stesso “ in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo provinciale della scuola a carattere statale o della formazione professionale”;
- dato atto che il bilancio di previsione 2018-2020, nel rispetto delle direttive, ha previsto la copertura dei costi del rinnovo del contratto;
- condiviso quanto previsto nell’ipotesi di accordo;
- visto il combinato disposto tra l’art. 8 c. 1 dello Statuto, e l’art. 2, c. 2 lett. p) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM, che stabilisce la
2
competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare riguardo a “l’adozione dei contratti collettivi di lavoro”.
Tutto ciò premesso:
all’unanimità dei voti legalmente espressi
d e l i b e r a
1) di approvare lo schema di “CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e ss. mm.””, allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1) appartando le eventuali modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie;
3) di dare atto che il presente atto trova copertura nel bilancio di previsione 2018-2020 del Centro Istruzione e Formazione.
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 19:59.
Verbale letto, approvato e sottoscritto. GF/x.xx Xxxxxxxx Xxxxx
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Xxxxx
0
Il giorno , in San Xxxxxxx all’Adige (TN)
tra
la Fondazione Xxxxxx Xxxx, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
e
la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
FLC- CGIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx
CISL – Scuola rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx
UIL – FPL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx
e per le RSA
CGIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx
UIL rappresentate da Xxxxxxx Xxxx
e Xxxxx Xxxxxxxxxxx
si è stipulato
il seguente “SCHEMA DI CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e ss. mm.”
a integrale sostituzione del contratto collettivo stipulato in data 8 giugno 2009 e successive modifiche
TITOLO I
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e norme contrattuali integrative
1. Il presente contratto collettivo si applica al personale docente della Fondazione Xxxxxx Xxxx di cui alla L.p. 2 agosto 2005, n. 14 (di seguito denominata anche «Fondazione»).
2. Per quanto non disciplinato dal presente contratto collettivo si applicano, in quanto compatibili con la natura privatistica della Fondazione e del rapporto di lavoro, le disposizioni contenute nel XXXX 0000-0000 e successive modifiche per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento di cui alla lett. B) dell’art. 1 dell’Accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999, ad esclusione, in ogni caso, dei seguenti articoli: 1, 2, 4, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25bis, 25ter, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, nonché l’articolo 43 dell’accordo per il rinnovo CCPL scuola 2016-2018 di data 4 giugno 2018, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
3. Nei confronti del personale di cui al comma 1 non trova applicazione l’art. 59, comma 1, dell’«Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 per il personale del comparto scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia autonoma di Trento».
4. Al personale di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni contenute nei seguenti codici allegati al CCPL della Scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento:
- il codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sui luoghi di lavoro (Allegato B);
- le norme di attuazione della legge n. 146/1990 (Allegato F);
- le norme disciplinari del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento, (Allegato G/2018) ad eccezione dell’art. 9bis. Per quanto riguarda il codice di comportamento e la regolamentazione dell’indennità di missione e dei rimborsi spese si applicano rispettivamente il Codice dei valori e dei comportamenti della Fondazione Xxxxxx Xxxx e il Regolamento trasferte per il personale della Fondazione Xxxxxx
Xxxx, nel rispetto dei principi espressi nei corrispettivi regolamenti provinciali.
Art. 2 Finalità
1. Il presente contratto collettivo intende definire una disciplina contrattuale adeguata alle particolari esigenze didattiche ed organizzative della Fondazione Xxxxxx Xxxx, che organizza la propria attività anche sulla base dei programmi pluriennali definiti ai sensi della L.P. n. 14/2005.
2. Le parti contraenti riconoscono la specificità del lavoro dei docenti della Fondazione e intendono valorizzarne sia l’attività didattica sia quella funzionale all’insegnamento attraverso percorsi e strumenti di accrescimento delle competenze e delle professionalità, nonché mediante la valorizzazione degli apporti individuali.
Art. 3
Decorrenza e tempi di applicazione del contratto collettivo
1. Il presente contratto collettivo concerne il periodo 01/01/2016 - 31/12/2018. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie maggiormente rappresentative sul piano provinciale e/o aziendale.
3. Il presente contratto collettivo si rinnova tacitamente alla scadenza, di anno in anno, qualora non sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia stato ancora rinnovato, è riconosciuta, nei limiti dei trasferimenti provinciali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà del 50% del predetto indice.
Art. 4
Livelli di contrattazione collettiva e composizione delle delegazioni trattanti
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola, in conformità a quanto previsto dal Protocollo sulle relazioni sindacali del luglio del 1993, su due livelli di contrattazione:
- contrattazione collettiva di primo livello, cui appartiene il presente contratto collettivo;
- contrattazione aziendale, che si svolge nell’ambito della Fondazione Xxxxxx Xxxx.
2. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
a. contrattazione di primo livello:
- per la Fondazione: dal Presidente o dal Direttore generale della Fondazione o da un loro delegato;
- per le organizzazioni sindacali: da non più di tre componenti per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano provinciale e/o aziendale.
b. contrattazione aziendale:
- per la Fondazione: dal Direttore generale della Fondazione o da un suo delegato;
- per le organizzazioni sindacali: dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e, in attesa della costituzione delle RSU, dalle RSA.
Art. 5 Tentativo di conciliazione
1. Le parti concordano sull’esigenza di individuare forme di composizione delle liti connesse al rapporto di lavoro che consentano di prevenire il ricorso all’autorità giudiziaria.
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro del personale docente è a tempo indeterminato o determinato ed è costituito e regolato da contratti individuali nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria, delle norme contenute nel presente contratto collettivo e nelle fonti da quest’ultimo richiamate all’art. 1.
2. Il contratto individuale di lavoro è stipulato in forma scritta e deve comunque indicare:
a. identità delle parti;
b. tipologia del rapporto di lavoro;
c. data di inizio del rapporto di lavoro;
d. data o evento di cessazione del rapporto di lavoro se il contratto è a tempo determinato;
e. qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
f. compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
g. durata del periodo di prova;
h. sede e struttura di svolgimento dell'attività lavorativa;
i. orario di lavoro;
j. termini di preavviso in caso di recesso.
3. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 deve indicare anche la durata della prestazione e la collocazione dell’orario con riferimento al giorno, al mese e all’anno.
4. Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato deve prendere servizio entro il termine stabilito dalla Fondazione, che non può essere inferiore a sette giorni.
5. Qualora il dipendente a tempo indeterminato non prenda servizio entro il termine improrogabile stabilito dal comma precedente, salvo giustificato motivo e nei casi previsti dalla legge, il rapporto di lavoro si intende come non instaurato.
Art. 7 Periodo di prova
1. Il personale docente assunto a tempo determinato e indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ai dodici mesi, il periodo di prova sarà pari alla metà della durata del contratto. In caso di successione di assunzioni a termine per la medesima classe di concorso i periodi di prova dei singoli contratti vengono sommati; la sommatoria dei periodi di prova non potrà superare i sei mesi.
2. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
3. Durante il periodo di prova la Fondazione e il dipendente possono recedere in qualsiasi momento. Il recesso, comunicato con atto scritto, opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
4. Nel caso di recesso del datore di lavoro nessun nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato con lo stesso dipendente può essere instaurato da parte della Fondazione nella medesima classe di concorso per un periodo di 2 anni. E’ fatta salva la disciplina del recesso del datore di lavoro dal contratto a tempo indeterminato.
5. In caso di recesso durante il periodo di prova la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al docente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
6. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che alcuna delle parti abbia esercitato il diritto di recesso il docente si intende confermato e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l’anzianità dal giorno di assunzione.
7. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. I periodi di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dalla Fondazione sono computati nel periodo di prova. Non sono considerate utili ai fini del compimento del periodo di prova le giornate in cui i docenti fruiscono di ferie o permessi giornalieri.
8. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e infortunio. In caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova è sospeso fino alla completa guarigione del docente. In caso di malattia il dipendente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di maternità il periodo di prova è sospeso a partire dall’inizio del secondo mese del congedo di maternità (o astensione obbligatoria). Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova, ai sensi del presente articolo, comportano la corresponsione dello stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.
9. Durante il periodo di prova, la Fondazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto.
CAPO II PERSONALE DOCENTE
Art. 8
Area personale docente
1. Nell’area del personale docente della Fondazione rientra il personale diplomato e laureato che svolge la propria attività nell’ambito:
- della formazione professionale;
- dell’istruzione secondaria superiore;
- della formazione post secondaria anche universitaria;
- della qualificazione in agricoltura.
Art. 9 Funzione docente
1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico–didattici, il progetto d’istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.
Art. 10
Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.
2. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel progetto formativo dell’istituzione scolastica.
Art. 11
Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente
1. La Fondazione, nell’esercizio della propria autonomia progettuale, adotta ogni modalità organizzativa che sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi della Fondazione regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal presente contratto collettivo.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze indicate al comma 2.
4. Il collegio docenti può determinare annualmente la riduzione dell’effettiva durata dell’ora di lezione pari a 50 minuti.
Art. 12
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica, il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile, è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali con esami.
2. Esclusivamente ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, l’eventuale rientro del docente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica concorre alla determinazione del
periodo minimo di 150 giorni o di 90 giorni (nel caso di docenti delle classi terminali con esami) previsto dal medesimo comma 1, ma non determina per il docente supplente il diritto alla retribuzione.
Art. 13
Conservazione del posto al docente che assume incarichi esterni a tempo determinato
1. Il personale docente della Fondazione con contratto a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato presso altra istituzione scolastica, anche in un diverso ordine o grado d’istruzione o per altra classe di concorso. L’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro può avvenire solo al termine dell’anno scolastico e non potrà avere una durata inferiore ad un anno scolastico.
2. Nel caso di cui al comma 1, la Fondazione potrà riconoscere preventivamente al docente la conservazione del posto, senza retribuzione, per un periodo massimo di tre anni.
3. L’accettazione dell’incarico esterno comporta la disapplicazione del presente contratto collettivo.
Art. 14 Riammissione in servizio
1. La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può concedere la riammissione in servizio al docente che, in precedenza, ha cessato il rapporto di lavoro e che presenti domanda. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra.
2. Il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro.
3. La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico successivo alla data della deliberazione di cui al comma 1.
CAPO III ORARIO DI LAVORO
Art. 15
Obblighi del personale docente
1. Gli obblighi di lavoro del personale docente della Fondazione si articolano in:
- attività di insegnamento;
- attività funzionali all’insegnamento.
Art. 16
Piano annuale delle attività e degli impegni dei docenti
1. Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente scolastico predispone, nel rispetto di quanto previsto in materia di orario settimanale di insegnamento dal presente contratto collettivo e sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente.
2. Detto piano può prevedere attività aggiuntive, ore di insegnamento eccedenti, nonché una distribuzione plurisettimanale dell’orario di insegnamento non superiore alle sei ore settimanali.
3. Le predette modalità di organizzazione dell’orario devono comunque garantire l’erogazione del servizio scolastico e di tutte le funzioni connesse previste dalle vigenti disposizioni, nei limiti degli obblighi complessivi annuali posti a carico del personale docente.
4. Il piano è deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Art. 17
Orario di insegnamento
1. L’orario di insegnamento è pari a 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate a settimana.
2. L’attività di insegnamento comprende: l’insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l’approfondimento didattico individuale o per classi o per gruppi di interesse. L’attività di insegnamento è indirizzata all’attuazione dei vigenti programmi scolastici e del progetto formativo dell’istituzione scolastica deliberato dall’organo competente.
3. Il personale docente a tempo pieno è inoltre tenuto a svolgere 10 ore di insegnamento annuali, da utilizzare per supplenze per assenze brevi dei docenti, che saranno richieste dal Dirigente scolastico mediante avviso ed avuto riguardo alla presenza dei docenti presso l’istituzione scolastica. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate.
4. I docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche. I docenti tecnico pratici di cui all’art. 19 possono completare il proprio orario cattedra anche con attività di non insegnamento di cui all’art. 19, computate secondo il coefficiente stabilito dal medesimo articolo.
5. Le ore di cui al comma 4 vanno a costituire un contingente annuale a disposizione della Fondazione e sono amministrate dal Dirigente scolastico per il perseguimento degli obiettivi posti dal piano dell’offerta formativa della Fondazione.
6. L’orario di insegnamento può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività, in maniera flessibile e su base plurisettimanale; il prolungamento dell’orario settimanale di insegnamento non potrà superare le 6 ore.
7. Ai docenti della Fondazione possono essere richieste fino a 3 ore settimanali di insegnamento aggiuntivo per ampliamento dell’orario di cattedra nella stessa classe o in classi collaterali non utilizzabili per la determinazione delle cattedre o per supplenze saltuarie nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, per corsi di recupero, di sostegno anche individualizzato, per corsi e progetti speciali. Con l’adesione degli interessati l’orario di insegnamento può essere aumentato di ulteriori 3 ore settimanali. Le 6 ore settimanali di cui al presente comma possono essere assegnate, in misura totale o parziale, con l’adesione degli interessati, anche per l’insegnamento curriculare in classi collaterali non utilizzabili per la determinazione delle cattedre.
8. I docenti assenti per periodi pari o inferiori a dieci giorni di insegnamento sono sostituiti da personale in servizio presso l’istituzione scolastica.
9. Le attività di insegnamento di cui al comma 7 possono essere prestate, con l’assenso dell'interessato, anche in altre istituzioni scolastiche per l’attuazione di particolari progetti didattici finalizzati a qualificare l’offerta formativa.
10. Le ore di insegnamento ulteriori a quelle indicate ai commi 1 e 3, sono retribuite come ore eccedenti. In caso di articolazione flessibile dell’orario di lavoro, ai sensi del comma 6, si farà riferimento al superamento dell’orario normale medio calcolato su base annuale in relazione al periodo settembre-giugno.
11. In sede di contrattazione aziendale potranno essere concordate maggiorazioni retributive per le ore eccedenti svolte in particolari periodi dell’anno o della giornata.
12. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Art. 18
Orario delle attività funzionali all'insegnamento e recupero della riduzione dell’unità oraria a 50 minuti
1. Le attività funzionali all'insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente deliberato dal collegio docenti. Esse comprendono tutte le attività, di carattere individuale e collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi.
2. Le attività funzionali all’insegnamento di carattere individuale comprendono, in via esemplificativa:
a. la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b. la correzione degli elaborati;
c. i rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di cui al presente comma non sono soggette a limitazioni temporali, poiché sono comunque comprese nel profilo della funzione docente.
3. Le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, da svolgersi fino a 73 ore annuali, comprendono:
a. la partecipazione alle riunioni del collegio docenti, dei consigli di classe, di interclasse e di sezione;
b. le udienze generali;
c. la partecipazione agli organi collegiali elettivi in qualità di docente.
4. Le attività di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, da svolgersi in misura pari a 66 ore annuali – incluse le ore di recupero derivanti dalla riduzione della durata dell’ora di lezione a 50 minuti - comprendono, in via esemplificativa:
a. la programmazione collegiale;
b. la formazione in servizio e l’aggiornamento nonché la partecipazione alle iniziative di formazione obbligatoria;
c. lo svolgimento delle iniziative parascolastiche;
d. tutte le ulteriori attività connesse con il funzionamento del Centro di istruzione e formazione.
5. I docenti con unità oraria pari a 50 minuti sono tenuti a svolgere 34 ore annuali calendarizzate di attività con gli studenti sia per supplenze brevi che per attività didattiche finalizzate al successo formativo.
6. Nel contingente orario di cui ai commi 3 e 4 non sono comprese le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini, degli esami e gli adempimenti connessi.
7. Le ore dedicate alle attività funzionali all’insegnamento che superano il contingente di cui ai commi 3 e 4 saranno retribuite in misura pari al 50% delle ore eccedenti.
Art. 19
Docenti tecnico pratici già assunti alla data di sottoscrizione del presente contratto nel caso di orario di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali
1. Qualora i docenti effettuino in parte ore di insegnamento e in parte la funzione di addetto all’ufficio tecnico o al laboratorio, o comunque attività di non insegnamento, le ore che non costituiscono attività di insegnamento sono ponderate sulla base del coefficiente 2: un’ora di lezione equivale a due ore di attività di non insegnamento e viceversa.
2. L’orario di lavoro normale di tali docenti non può superare le 36 ore settimanali, calcolate sulla base del coefficiente stabilito dal comma precedente.
3. I docenti di cui al comma 1 sono tenuti allo svolgimento delle attività funzionali in proporzione al numero di ore di insegnamento, nel rispetto dell’orario normale pari a 36 ore settimanali da calcolarsi come media su base annuale – da settembre giugno - ed applicando alle attività diverse dall’insegnamento il coefficiente indicato al medesimo comma 1.
Art. 19 bis
Docenti tecnico pratici assunti successivamente alla sottoscrizione del presente contratto
1. L’orario normale di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su 5 o 6 giornate lavorative e calcolato come media nel quadrimestre di ciascun anno scolastico (1° settembre – 31 dicembre; 1° gennaio
– 30 aprile; 1° maggio – 31 agosto). Tale orario normale di lavoro settimanale viene calcolato sulla base dei coefficienti stabiliti dal comma 3. L’orario di lavoro, comprese le modalità di fruizione delle ferie, sono stabiliti con provvedimento del Dirigente scolastico.
2. I docenti tecnico pratici possono effettuare in parte ore di insegnamento e/o ore di codocenza e supporto nell’ambito delle discipline tecniche, ove siano previste ore di esercitazione, e in parte la funzione di addetto all’ufficio tecnico o al laboratorio, o altre attività funzionali al progetto di Istituto o funzioni complementari all’attività scolastica presso il Centro Istruzione e Formazione, o comunque attività di non insegnamento.
3. Ai fini del calcolo del normale orario di lavoro:
- le attività di insegnamento sono valorizzate con il coefficiente 2: un’ora di lezione equivale a due ore di attività di non insegnamento;
- le attività di codocenza sono valorizzate con il coefficiente 1,5: un’ora di codocenza equivale a un’ora e mezza di attività di non insegnamento.
4. I docenti tecnico pratici sono tenuti allo svolgimento delle attività funzionali in proporzione al numero di ore di insegnamento.
5. La presenza in servizio è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico e altri mezzi equipollenti, garantendo, se richiesta, una fascia minima obbligatoria di presenza.
6. In caso di trasferte e viaggi autorizzati dal Dirigente scolastico, per esigenze lavorative diverse dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate, il tempo utilizzato per il viaggio nell’espletamento delle trasferte è considerato a tutti gli effetti tempo lavorato se ricompreso nella fascia che va dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Per le missioni effettuate nell’eventuale giorno non lavorativo settimanale e/o nel giorno di riposo settimanale (di norma coincidente con la domenica) che comportano solo tempo viaggio, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente comma a condizione che il dipendente abbia fruito di almeno 2 giorni di riposo nei 13 giorni precedenti agli stessi, in caso contrario il tempo viaggio non verrà considerato tempo lavorato. Le eventuali assenze per ferie, malattia o fruizione di permessi nel corso della settimana non sono considerate come giorni di riposo settimanale.
7. Per i viaggi di istruzione e visite guidate, ferma restando l’applicazione della disciplina prevista per il restante personale docente, considerato il peculiare orario lavorativo, verrà comunque computato come lavoro:
- se il viaggio/visita cade in giorno lavorativo, fino al massimo dell’orario teorico giornaliero, compreso il tempo impiegato per il viaggio;
- se il viaggio/visita cade in giorno non lavorativo o di riposo settimanale verrà inserito l’orario di lavoro dichiarato fino ad un massimo di 8 ore giornaliere, compreso il tempo impiegato per il viaggio.
8. Il presente articolo trova applicazione nei confronti del personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 20
Flessibilità organizzativa e didattica
1. Al fine di garantire una migliore efficacia dell’attività scolastica, il personale docente può essere chiamato a svolgere la propria prestazione secondo le seguenti particolari forme di orario:
x. xxxxxxx pomeridiani o serali;
b. orario plurisettimanale;
c. articolazione modulare;
d. scansione dell’ora di lezione, anche con la suddivisione in unità diverse dell’ora cronologica, secondo un progetto didattico e/o organizzativo che determini il rispetto del completamento dell’orario d’obbligo.
Art. 20bis
Flessibilità oraria docenti familiari di studenti con DSA
1. La Fondazione, come previsto dall’art. 6 della legge n. 170/2010, compatibilmente con le esigenze didattiche si impegna ad applicare orari di lavoro flessibili ai docenti familiari di primo grado di studenti con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa.
2. Le modalità di esercizio della flessibilità di cui al presente articolo sono stabilite dal Dirigente del Centro scolastico.
Art. 21 Prestazioni eccedenti
1. Per prestazioni eccedenti si intendono le ore di insegnamento eccedenti le 18 ore settimanali.
2. Le ore eccedenti vengono retribuite nella misura di 1/50 della retribuzione fondamentale mensile in godimento da parte del docente, ad esclusione dell’assegno per potenziamento formativo di cui alla tabella allegata.
3. Il compenso è erogato per le ore effettivamente prestate nel corso dell’anno scolastico fino ad un massimo di sei ore settimanali.
4. In caso di assenze giustificate il compenso viene riconosciuto in proporzione al trattamento economico fondamentale erogato e, qualora intervenga il riconoscimento di un’indennità a carico di Enti previdenziali/assistenziali esterni, la Fondazione provvederà ad integrare tale indennità in modo da arrivare alla percentuale retributiva netta prevista per le varie tipologie di assenza dal contratto collettivo o da disposizioni normative vigenti.
Art. 22
Attività strumentali al progetto formativo del Centro Istruzione e formazione
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali del Centro di istruzione e formazione in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni all’istituzione scolastica.
2. Tali funzioni strumentali sono determinate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il progetto d’Istituto e il progetto formativo della Fondazione che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. L’incarico per lo svolgimento delle funzioni strumentali è attribuito con atto scritto dal Dirigente scolastico. Tale incarico non può comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione aziendale. In carenza di disciplina di secondo livello le ore impiegate nelle funzioni strumentali sono retribuite in misura pari a 2/3 di quanto stabilito per le ore eccedenti.
3. Lo svolgimento delle funzioni strumentali è incompatibile con l’assunzione dell’incarico di Coordinatore di Dipartimento, di cui all’art. 34.
Art. 23
Riduzione dell'orario di insegnamento
1. Negli ultimi tre anni prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un massimo del 50% dell’orario di insegnamento a tempo pieno, sempreché il predetto personale si impegni a presentare la domanda di pensionamento e, per l’orario rimanente, possa essere impiegato in altre attività didattiche ovvero in altre attività funzionali all’insegnamento.
2. I termini e le modalità di presentazione delle domande sono stabilite dalla Fondazione con comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo.
3. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico, la Fondazione può autorizzare il personale dipendente a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino a collocamento a riposo, alla riduzione dell’orario di lavoro mediante l’adesione a meccanismi di “staffetta generazionale” di cui all’art. 25 a L.P. 22.4.2014, n. 1 ed alla Delibera della Giunta n. 1219 del 18.7.2014 e con le modalità ed i criteri che verranno stabiliti in sede di contrattazione aziendale.
Art. 24
Riduzione pluriennale dell’orario di lavoro
1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere, nell’arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:
a. dal quarto anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni;
b. dal terzo anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;
c. dal primo anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.
2. Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1 spetta un trattamento economico ridotto all’80%. La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tale caso ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell’ambito del successivo quinquennio.
3. Nell’ambito del singolo anno scolastico, sono ammessi a fruire del periodo di riposo di cui al comma 1, fino al 5% del personale docente a tempo indeterminato della Fondazione. I termini e
le modalità per la presentazione delle rispettive domande vengono stabilite dalla Fondazione con comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo.
4. L’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro di cui al presente articolo è da intendersi come orario di lavoro a tempo parziale nella misura dell’80% a tutti gli effetti con riferimento all’intero periodo quinquennale e ciò indipendentemente dall’articolazione quinquennale dell’orario di lavoro.
Art. 25
Ampliamento dell’offerta formativa
1. La Fondazione, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa deliberati dal Consiglio di Amministrazione e informato preventivamente il Collegio docenti, potrà riconoscere ai docenti la possibilità di svolgere attività didattiche rivolte al pubblico, anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
2. Tali attività di insegnamento potranno essere svolte anche in ambito universitario o presso altre istituzioni scolastiche.
3. Lo svolgimento di tali attività è subordinato ad un provvedimento del Dirigente scolastico e sarà retribuito secondo quanto previsto dal contratto aziendale. In caso di mancato accordo aziendale sul punto il Dirigente scolastico potrà stabilire il compenso e regolamentare puntualmente lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.
CAPO IV PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Art. 26
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Le parti concordano che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce lo strumento privilegiato per assicurare la disponibilità delle professionalità necessarie alla Fondazione.
2. Per quanto concerne la disciplina del contratto a tempo determinato, si rimanda a quanto previsto dalla legislazione vigente e agli eventuali accordi stipulati, anche a livello aziendale.
3. L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente da atto scritto nel quale debbono essere indicate le ragioni dell’apposizione dello stesso.
4. Per le assunzioni a tempo determinato, la presa di servizio deve avvenire entro il termine assegnato dalla Fondazione.
5. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.
6. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 10, della L.P. 12 settembre 2008, n. 16 (Finanziaria per il 2009), al fine di garantire la continuità dei servizi e dell’attività didattica, con specifico accordo viene determinata la durata e la reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze e incarichi del personale docente della Fondazione in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale docente delle scuole a carattere statale.
Art. 27
Indennità estiva del personale a tempo determinato
1. Ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 180 giorni entro il mese di giugno dell’anno scolastico in corso e risultano in servizio a qualunque titolo al momento delle operazioni di scrutinio e/o esami, è corrisposta un’indennità pari ad una mensilità. Nel conteggio vengono compresi i periodi di assenza per infortunio, malattia e per congedo di
maternità. Nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e l’eventuale inizio degli scrutini e/o esami il docente a tempo determinato è considerato in ferie e le relative giornate vengono conteggiate ai fini del raggiungimento dei 180 giorni, fatto salvo il caso dei docenti supplenti di cui all’art. 12, comma 1, del presente contratto collettivo.
2. Nel caso in cui durante l’anno scolastico siano stati stipulati più contratti, l’indennità di cui al comma 1 è determinata in base alla media dei trattamenti economici mensili corrisposti durante l’anno scolastico.
Art. 28
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. La Fondazione promuove il ricorso al lavoro a tempo parziale quale strumento in grado di bilanciare l’impegno lavorativo con le esigenze di vita, di cura, e di famiglia individuali.
2. La Fondazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% dei docenti a tempo indeterminato e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione e, in particolare, assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
5. Il Dirigente scolastico determina i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
6. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario a norma dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a. con riduzione della durata della prestazione di servizio in relazione a tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b. con articolazione della durata della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a) e b) (tempo parziale misto).
8. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è esonerato dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
9. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed una anzianità di servizio di almeno 10 anni, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico, svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Il trattamento economico, nella misura del 50%, spetta per l’intero biennio scolastico che viene riconosciuto a tutti gli effetti. Il personale svolge la sopracitata prestazione lavorativa nel primo anno del biennio scolastico. L’istituto previsto al presente comma può essere fruito una sola volta nel quinquennio. La concessione dell’istituto previsto dal presente comma è a discrezione della Fondazione, valutate le esigenze organizzative. Nel caso in cui il docente si assenti per malattia nell’anno scolastico per un periodo superiore a 16 settimane, compresi i periodi di interruzione delle attività didattiche, il biennio si interrompe (con ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno) ed è eventualmente riproposto l’anno scolastico successivo.
Art. 29
Trattamento economico e normativo del personale docente a tempo parziale
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo precedente, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno in proporzione alla ridotta durata della prestazione ed alla peculiarità del suo svolgimento.
2. La retribuzione, anche accessoria, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica professionale.
3. I trattamenti accessori collegati alla realizzazione di progetti non sono legati alla durata della prestazione lavorativa e sono applicati ai dipendenti a tempo parziale proporzionalmente alla partecipazione al raggiungimento degli obiettivi.
4. L’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, viene corrisposto per intero.
5. La contrattazione aziendale stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, comprese le attività complementari di educazione fisica.
6. Al personale a tempo parziale di tipo orizzontale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare, per temporanee e comprovate esigenze organizzative, entro il limite massimo di 20 ore all’anno. L’effettuazione del lavoro supplementare richiede il consenso espresso del lavoratore ed è consentito il recupero delle ore prestate. Tale limite può essere aumentato per attività di formazione.
7. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione prevista per la tipologia di attività richiesta ed effettivamente svolta.
8. Il personale a tempo parziale partecipa alle attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 17 in proporzione all’orario di cattedra, fatto salvo il diritto di partecipazione agli organi collegiali senza oneri a carico della Fondazione. Qualora la Fondazione richieda prestazioni aggiuntive in relazione alle attività funzionali all’insegnamento, le stesse sono retribuite.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Per il tempo parziale verticale il criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione. In presenza di part time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.Lgs. n. 151/2001 anche per la parte non ricadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale e i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part - time verticale non si riducono i termini stabiliti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D. Lgs. n. 61/2000.
11. Per il personale contemplato dal presente articolo il trattamento di fine rapporto viene determinato con le modalità previste per il restante personale a tempo pieno, proporzionalmente ridotto in relazione all’orario di lavoro di ciascun periodo di servizio a tempo parziale.
CAPO V
DOCENTI CON INCARICHI PARTICOLARI
Art. 30
Incarichi per attività aggiuntive ed esterne
1. La Fondazione può conferire al proprio personale docente incarichi per lo svolgimento di attività di docenza anche in ambito universitario. Tali attività potranno essere rivolte al personale provinciale e all’utenza esterna nell’ambito di progetti di formazione ed istruzione finanziati dalla Provincia autonoma di Trento o che beneficiano del finanziamento dell’Unione Europea, dello
Stato, della Provincia autonoma di Trento o di altri enti pubblici o privati. Detti incarichi potranno anche riguardare lo svolgimento di attività di studio, analisi e ricerca nell’ambito delle competenze specifiche dei docenti incaricati e potranno riguardare anche altre strutture della Fondazione.
2. Gli incarichi regolati dal presente articolo non rientrano nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Fondazione.
3. I compensi spettanti al personale docente in virtù del presente articolo saranno stabiliti al momento del conferimento dell’incarico e non rientrano nella retribuzione di cui all’art. 45.
4. Degli incarichi di cui al presente articolo viene fornita informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
Art. 31
Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le Università
1. Ove si stipulino convenzioni tra Università, l’Amministrazione provinciale e la Fondazione per progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali convenzioni la Fondazione fornisce alle XX.XX. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi con attribuzione di specifici incarichi di personale docente della Fondazione per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale, oppure svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio.
Art. 32
Attività di tirocinio didattico presso l’istituzione scolastica e funzioni di supporto dell’attività scolastica
1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la Fondazione che lo accoglie. Esso non può essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
2. Lo studente universitario in tirocinio presenzia alle attività collegiali e ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.
3. Al docente tutor, che costituisce attività facoltativa, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.
4. Gli aspetti economici connessi all’attività di tirocinio sono regolati con apposita convenzione da stipularsi tra Fondazione ed Università e non potranno gravare sul fondo per la gestione delle attività del Centro Istruzione e Formazione.
5. Degli incarichi di docente tutor di cui al presente articolo viene fornita informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
Art. 33
Personale in particolari posizioni di stato
1. Il periodo trascorso dal docente in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico della Fondazione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, inclusa la maturazione dell’anzianità di servizio. Il trattamento economico accessorio è regolato dalle norme generali previste per i singoli istituti.
2. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
Art. 34
Coordinatori Dipartimento del Centro di istruzione e formazione
1. Al personale docente della Fondazione possono essere affidate le funzioni di coordinamento ed organizzazione dei Dipartimenti previsti dal Regolamento di organizzazione della Fondazione stessa. Tali funzioni comportano la collaborazione con il Dirigente scolastico nello svolgimento delle sue attribuzioni, in particolare se connesse all’attività di Dipartimento e alla predisposizione
della programmazione didattica.
2. L’orario di lavoro di tale personale, comprese le modalità di fruizione delle ferie, è stabilito con provvedimento del Dirigente scolastico, che può prevedere una riduzione parziale o totale dell’orario di insegnamento.
3. Il presente contratto collettivo si applica al Coordinatore di Dipartimento il quale ha diritto a un’indennità di funzione pari a 1.000,00 Euro mensili corrisposti per 13 mensilità in aggiunta alla normale retribuzione spettantegli in qualità di docente. Le eventuali ore di lezione svolte sono considerate equivalenti a 2 ore di servizio.
4. Il Coordinatore di Dipartimento è tenuto a rispettare l’orario normale pari ad almeno 36 ore settimanali. Pertanto l’orario dedicato all’attività di coordinamento è dato dalla differenza tra le 36 ore settimanali e le ore di insegnamento assegnate computate sulla base del coefficiente 2. L’orario di coordinamento, così determinato, potrà essere organizzato in modo flessibile in relazione ad un periodo di compensazione non superiore a 4 mesi, fermo restando che non può essere corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario.
5. Il carico delle attività funzionali da svolgere è proporzionato all’orario di insegnamento.
6. In caso di assenza del docente incaricato del coordinamento di Dipartimento, il trattamento economico-normativo previsto dal presente articolo cessa di trovare applicazione a partire dal secondo mese continuativo di sostituzione. Tale trattamento è attribuito ai sostituti individuati con formale atto di incarico.
7. Nel caso di trasferte e viaggi autorizzati dal Dirigente scolastico per esigenze lavorative diverse dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate si applicano le disposizioni di cui all’art. 19bis, comma 6, del presente contratto collettivo.
8. Per i viaggi di istruzione e visite guidate, ferma restando l’applicazione della disciplina prevista per il restante personale docente, considerato il peculiare orario lavorativo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 19bis, comma 7 del presente contratto collettivo.
Art. 35
Incarichi speciali di collaborazione con il Dirigente scolastico
1. Il Dirigente scolastico può conferire incarichi speciali a tempo determinato a personale docente per lo svolgimento di determinate attività o la realizzazione di determinati progetti approvati dal Collegio docenti.
2. Le attività e i progetti possono riguardare, in via esemplificativa:
a. la progettazione di interventi formativi;
b. la produzione di materiali utili per la didattica;
c. la partecipazione a progetti comunitari, nazionali o provinciali mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio, nonché al sostegno dei processi di innovazione;
d. l’attività di raccordo tra il Centro di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, con particolare riguardo al coordinamento delle simulazioni d’impresa;
e. la partecipazione ad attività realizzate sulla base di specifiche convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità dell'istituzione scolastica;
f. la gestione e coordinamento dei progetti attivati anche in collaborazione con altre istituzioni scolastiche.
3. Il Dirigente, con l’assegnazione dell’incarico, potrà riconoscere un esonero totale o parziale temporaneo dallo svolgimento dell’attività didattica. Se necessario, l’assegnazione dell’incarico può essere effettuata anche a fronte di ore eccedenti.
4. Per ogni ora di insegnamento non prestato il docente incaricato dovrà svolgere 2 ore di attività relativa all’incarico. Le ore di attività funzionale all’insegnamento di cui all’art. 19 sono riproporzionate al numero di ore di insegnamento.
5. Al personale docente che assume l’incarico speciale sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per incarico speciale pari a 4,00 euro per ogni ora impiegata nell’esecuzione dell’incarico.
CAPO VI FORMAZIONE
Art. 36 Formazione
1. Il termine "formazione" utilizzato nel presente Capo indica sia le iniziative di formazione che quelle di aggiornamento, salvo diversa indicazione.
2. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze
Art. 37
Piano della formazione
1. Il Collegio docenti delibera, all’interno del piano annuale delle attività, il Piano annuale delle attività di formazione e di aggiornamento destinate ai docenti, programmando e definendo gli ambiti di intervento, le priorità tra gli stessi e tra gli ambiti di intervento, le attività di formazione e aggiornamento nonché le priorità tra le stesse, coerentemente con gli obiettivi e i tempi del Progetto d’Istituto.
Art. 38
Docenti di nuova assunzione
1. Per i docenti di nuova assunzione è previsto l’affiancamento di un docente tutor per almeno 15 ore annuali, anche in aula.
2. All’inizio dell’anno scolastico è programmata una formazione specifica obbligatoria (quali ad esempio privacy, sicurezza).
3. Nel corso dell’anno è offerta la possibilità di potenziare la formazione delle competenze tecnologiche, linguistiche, informatiche e di inclusione/integrazione.
4. Al termine delle attività didattiche il docente di nuova assunzione predispone una sintetica relazione finale sull’attività svolta e sulle metodologie didattiche utilizzate.
Art. 39
I soggetti che offrono formazione
1. La Fondazione riconosce quali iniziative di aggiornamento del personale docente quelle promosse avvalendosi delle strutture interne alla Fondazione, nonché quelle erogate dai soggetti qualificati riconosciuti dalla PAT o dalla Fondazione stessa.
2. Ove la Fondazione ravvisi la necessità di potenziare e ampliare le competenze dei docenti anche in settori particolari, viene offerta la possibilità di una formazione specifica avvalendosi anche di strutture esterne alla Fondazione.
Art. 40
Fruizione del diritto alla formazione
1. La partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto-dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità e sono pertanto garantite pari condizioni di fruizione per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento. La partecipazione dei docenti all’attività di aggiornamento professionale in orario extrascolastico può essere incentivata mediante l’utilizzo di risorse del fondo per la gestione delle attività del Centro Istruzione e Formazione.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione deliberati dal Collegio docenti è considerato in servizio a tutti gli effetti. Il Dirigente assicura la partecipazione a tali corsi compatibilmente con le esigenze di servizio scolastico. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Gli insegnanti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno
scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dalla Fondazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
5. Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per gli insegnanti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, al fine di consentire la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dalla Fondazione, con particolare riferimento a corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego.
CAPO VII
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 41
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi disciplinati dal presente contratto collettivo, ha luogo:
a. per dimissioni del docente;
b. per recesso della Fondazione;
c. al compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge;
d. per decesso del docente.
2. Il personale a tempo determinato di cui al presente contratto collettivo, superato il periodo di prova, oltre che nei casi disciplinati dal presente contratto collettivo, può recedere dal rapporto di lavoro con la Fondazione previo preavviso di cui all’art. 43.
Art. 42 Obblighi delle parti
1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente, quest’ultimo deve darne comunicazione per iscritto alla Fondazione, rispettando i termini di preavviso di cui all’art. 44.
2. Nei casi di risoluzione del rapporto ad iniziativa della Fondazione, quest’ultima è tenuta a darne comunicazione per iscritto, a specificarne i motivi e a rispettare i termini di preavviso, salvo nei casi di licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ..
3. In caso di cessazione per compimento dei limiti di età, la risoluzione del rapporto è preceduta da comunicazione scritta della Fondazione ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista, salvo che l’interessato chieda, con domanda da presentarsi almeno due mesi prima del compimento del limite massimo di età, di essere mantenuto in servizio.
4. In caso di morte del dipendente, la Fondazione corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall’art. 2121 cod. civ..
Art. 43 Recesso con preavviso
1. Salvo il caso di recesso senza preavviso per giusta causa, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso. I relativi termini sono fissati dall’art. 44.
2. I termini di preavviso decorrono dalla data di ricevimento della lettera di licenziamento o di dimissioni.
3. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità di importo pari ad 1/30 di una mensilità per ogni giorno di mancato preavviso. La Fondazione ha diritto di trattenere, su quanto da essa dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato, senza pregiudizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
4. È facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio sia durante il preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 3.
5. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi ai sensi dell’articolo 2118, comma 2, cod. civ..
6. La fruizione delle ferie può avvenire durante il periodo di preavviso, con il consenso della parte non recedente. In caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
Art. 44 Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per docenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per docenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per docenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del docente i suddetti termini sono ridotti alla metà.
3. Per contratti a tempo determinato superiori a 20 giorni in caso di dimissioni del dipendente il periodo di preavviso è di dieci giorni.
TITOLO III RETRIBUZIONE
Art. 45
Struttura della retribuzione
1. La retribuzione del personale docente della Fondazione si compone delle seguenti voci:
- trattamento economico fondamentale:
a. stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b. assegno per potenziamento formativo
c. indennità integrativa speciale;
- trattamento accessorio:
a. retribuzione professionale docenti;
b. fondo per la gestione delle attività del Centro Istruzione e Formazione;
c. altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Il trattamento economico del personale docente è indicato nelle allegate tabelle A, B e C.
ART. 46
Incrementi stipendiali e conglobamento indennità di vacanza contrattuale
1. Gli importi annui tabellari per posizioni stipendiali e l’assegno per potenziamento formativo previsti dall’art. 45, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite nelle Tabelle A, B, e C di cui al medesimo art. 45, comma 3.
2. Come indicato nella Tabella C di cui al precedente comma, a decorrere dal 1 aprile 2018 nello stipendio tabellare è conglobata l’indennità di vacanza contrattuale nella misura riconosciuta al personale docente dallo Stato con decorrenza 2010. Con medesima decorrenza cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta dalla Fondazione con decorrenza 2010.
ART. 47
Incremento retribuzione professionale docenti
1. La retribuzione professionale docenti è determinata dal 1 marzo 2018 negli importi lordi per dodici mensilità indicati nelle Tabelle B e C di cui all’art. 45, comma 3.
Art. 48
Erogazione di somme “una tantum”
1. Al fine del riconoscimento del significativo impegno richiesto nel triennio 2016 – 2018 per l’adeguamento dei piani di studio nazionali dei tecnici agrari al piano di Istituto che tiene conto delle esigenze territoriali, è attribuito per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 un importo “una tantum” di ammontare annuo pari a 375,00 euro al personale docente a tempo indeterminato e determinato comunque in servizio fino al termine delle lezioni nell’anno scolastico di riferimento.
2. Per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’importo è riproporzionato in relazione al ridotto orario contrattuale nell’anno scolastico di riferimento. L’importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la non dovuta corresponsione dello stipendio tabellare o la sua corresponsione in misura ridotta.
Art. 49 Progressione professionale
1. Al personale docente viene attribuito un trattamento economico differenziato per categoria di appartenenza e posizioni stipendiali.
2. Le categorie di appartenenza, ai fini esclusivamente retributivi, riguardano:
a. il personale docente laureato
b. il personale docente diplomato.
3. Il passaggio da una posizione stipendiale all'altra, che viene riconosciuta qualora ammessa per la scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dalle tabelle di cui all’art. 45, comma 3, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
4. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nei casi e per i periodi seguenti:
a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese;
b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese.
Art. 50 Tredicesima mensilità
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta, unitamente allo stipendio, il 19 del mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Art. 51
Retribuzione professionale docenti
1. La retribuzione professionale docente è corrisposta al personale docente:
a. con rapporto a tempo indeterminato;
b. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico, dalla data di assunzione in servizio per ciascun anno scolastico;
c. con rapporto d’impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
2. La retribuzione professionale docenti spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
3. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detta retribuzione è liquidata al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
4. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio la retribuzione medesima è ridotta nella stessa misura.
5. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e con contratto part-time, la retribuzione in questione è liquidata in rapporto all’orario risultante dal contratto.
6. La retribuzione di cui trattasi è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori.
Art. 52
Fondo per la gestione delle attività del Centro Istruzione e Formazione
1. E’ costituito presso il Centro Istruzione e Formazione un apposito Fondo per la gestione delle attività di cui agli artt. 22 e 35, l’accompagnamento alunni e le ore di attività funzionali di cui all’articolo 18, comma 7.
2. Le risorse finanziare da assegnare al Fondo di cui al comma 1 saranno individuate nell’ambito dell’assegnazione da parte della Provincia Autonoma di Trento derivante dall’accordo di programma. Tale assegnazione dovrà tener conto di quanto fino ad oggi corrisposto per il finanziamento del Fondo d’Istituto e del Fondo per la formazione professionale.
3. Tale Fondo è finalizzato a:
- favorire la realizzazione del programma formativo del Centro Istruzione e Formazione,
- qualificare e migliorare ulteriormente il servizio scolastico offerto dalla Fondazione;
- migliorare l’organizzazione complessiva dell’attività didattica;
- favorire l’utilizzo delle strutture in orario extrascolastico e organizzare corsi per adulti, sulla base della domanda sociale delle specifiche realtà;
- organizzare attività integrative e specifici corsi in favore di soggetti esterni o altre strutture della Fondazione.
4. In via esemplificativa, con il Fondo di cui al presente articolo viene compensata l’attività dei docenti finalizzata a:
- utilizzare integralmente le ore funzionali all’insegnamento;
- partecipare all’aggiornamento professionale in orario extrascolastico;
- partecipare ai viaggi d’istruzione;
- partecipare ad altre attività o funzioni di coordinamento dell’attività didattica stabilite dalla contrattazione aziendale.
5. In sede di contrattazione aziendale possono essere previsti trattamenti economici aggiuntivi da attribuire al personale che svolga incarichi e funzioni aggiuntivi rispetto a quelle previste dal presente contratto collettivo, anche relativamente allo svolgimento di attività di supporto o consulenza a strutture organizzative interne diverse dal Centro di Istruzione e Formazione.
6. Dei criteri di gestione del fondo di cui al presente articolo viene fornita informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
Art. 53 Corresponsione degli stipendi
1. Entro il giorno 27 di ogni mese al personale viene corrisposta la retribuzione commisurata ad 1/12 della retribuzione fondamentale annua. La retribuzione giornaliera è pari ad 1/30 del trattamento fondamentale mensile.
2. Per la retribuzione accessoria, ove non sia diversamente previsto, si provvede alla corresponsione entro il 27 del mese successivo alla prestazione lavorativa, o all’acquisizione degli elementi necessari per il pagamento. Si provvede entro tale termine, qualora non sia praticabile il pagamento entro il mese di riferimento, anche per la corresponsione delle retribuzioni per il personale assunto a tempo determinato, ad esclusione del personale con incarico annuale su posto vacante retribuito nei termini di cui al comma 1.
3. Ai dipendenti viene reso disponibile mensilmente il cedolino stipendiale, contenente la specificazione delle singole voci retributive, attraverso strumenti informatici on-line, fatta salva la consegna cartacea attraverso il servizio postale in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
4. La Fondazione è tenuta ai versamenti previsti da norme di legge o contrattuali.
Art. 54
Cessioni di quote della retribuzione
1. I dipendenti possono cedere quote delle loro retribuzioni, nel limite di un quinto delle stesse valutato al netto di ritenute, unicamente a fronte di prestiti contratti con INPS-Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) o con altri istituti previdenziali cui i dipendenti risultino iscritti, secondo le modalità ed i criteri previsti dalle relative normative.
Art. 55
Compensi incentivanti nell’ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale
1. La contrattazione aziendale provvederà ad individuare gli specifici istituti incentivabili finanziabili sulla quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale eventualmente destinata dalla Giunta provinciale alle istituzioni scolastiche e formative per compensare le attività funzionali prestate dal personale per l’attivazione e realizzazione delle iniziative a valere sul fondo stesso.
TITOLO IV
NORME PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 56
Disciplina applicabile al personale proveniente dall’Istituto agrario di San Xxxxxxx all’Adige
1. Rimane confermato quanto previsto dall’art. 50 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il Personale Docente del Centro Istruzione Formazione della Fondazione Xxxxxx Xxxx di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 8 giugno 2009.
2. Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di contrattazione decentrata al fine di a valorizzare le peculiarità del personale docente dell’Istituto Agrario di San Xxxxxxx all’Adige transitato presso la Provincia Autonoma di Trento e messo a disposizione della Fondazione, garantendo parità di trattamento e di opportunità per tutto il personale che opera nel Centro Istruzione Formazione della Fondazione.
3. Per quanto riguarda la formazione delle cattedre la Fondazione si impegna a rispettare la parità di trattamento tra tutti i docenti.
Art. 57
Norme per la stabilizzazione del personale
1. La Fondazione si impegna ad utilizzare, per quanto possibile, personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato.
2. Al fine di garantire la stabilizzazione del personale docente, la Fondazione, nell’ambito dei processi di concertazione con le organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo, si impegna a convocare annualmente e prima dell’inizio dell’anno scolastico un incontro di consultazione per individuare i nuovi posti oggetto di assunzione a tempo indeterminato.
Art. 58
Riconoscimento servizi ai fini dell’anzianità
1. Al personale docente assunto a tempo indeterminato e confermato in servizio e al personale docente stabilizzato è riconosciuto, ai fini della progressione economica di cui all’art. 45, comma 3, il servizio prestato in qualità di docente antecedentemente all’assunzione a tempo indeterminato sia presso la Fondazione Xxxxxx Xxxx che presso le scuole statali, paritarie o pareggiate.
2. I requisiti richiesti per il riconoscimento dei servizi utili sono quelli previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della Provincia autonoma di Trento.
3. Il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione economica, calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, decorre dalla data di conferma a tempo indeterminato o dalla data di stabilizzazione.
Art. 59
Norme particolari per i docenti di religione assunti a tempo determinato
1. Il personale docente di religione cattolica a tempo determinato in possesso del titolo di studio prescritto e dei requisiti specifici previsti dall’art. 96 della legge provinciale 7/08/2006, n. 5 e ss. mm. e comunque nel rispetto di quanto richiesto dalla contrattazione provinciale, ha diritto dopo quattro anni di servizio quale insegnante di religione presso la Fondazione Xxxxxx Xxxx alla ricostruzione della carriera con l’attribuzione del trattamento economico previsto per il personale docente laureato assunto a tempo indeterminato.
Art. 60
Adesione ai fondi pensione
1. Il personale docente può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto – Adige (Laborfonds).
2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo negoziale nonché dalla vigente disciplina statale e regionale.
Art. 61 Contribuzione
1. Nel caso di adesione sono versate a Laborfonds le seguenti contribuzioni:
a. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, con ritenuta a carico del lavoratore;
b. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, con onere a carico del datore di lavoro;
c. a scelta del dipendente ed a proprio carico, può essere versata una contribuzione aggiuntiva fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale previsto dalla vigente normativa;
d. a scelta del dipendente, il conferimento di una quota pari al cinquanta per cento ovvero al cento per cento del TFR, a prescindere dalla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione.
2. Per il personale aderente la Fondazione di appartenenza versa al Fondo in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, anche quote del TFR maturando, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
3. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dallo Statuto e dall’Accordo istitutivo.
4. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.
Art. 62 Sanifonds
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale docente con contratto a tempo indeterminato è prevista l’adesione al Fondo sanitario integrativo provinciale Sanifonds Trentino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale docente con contratto a tempo determinato è prevista l’adesione qualora il rapporto abbia una durata di almeno tre mesi, nell’anno solare, continuativi.
3. L’adesione al fondo è disposta d’ufficio, rimanendo impregiudicata la possibilità del dipendente di manifestare la propria volontà di non aderire al fondo stesso.
Art. 63 Adesione dei familiari
1. Possono assumere la qualifica di iscritti i componenti del nucleo familiare, dovendosi intendere con ciò il coniuge (o convivente more uxorio) e i figli maggiorenni e minorenni presenti sulla certificazione di stato di famiglia. Sono considerate eleggibili all’iscrizione al Fondo, inoltre, le persone in affido familiare presso iscritti al Fondo non oltre il periodo di affidamento stesso.
2. La richiesta di iscrizione del nucleo familiare è formulata – su base volontaria - da parte dell’iscritto.
3. La contribuzione annuale è stabilita in 128 € per ciascun familiare (coniuge o figlio) maggiore di 18 anni e in 75 € per ciascun figlio minore di 18 anni fino a nuova determinazione da parte di Sanifonds Trentino.
4. Le modalità operative di iscrizione e di fruizione dei rimborsi sono disciplinate – conformemente a quanto previsto dallo Statuto di Sanifonds - nel Piano sanitario e nel Regolamento attuativo elaborati dal Fondo.
Art. 64 Norme abrogate
1. Dalla sottoscrizione del presente contratto, in quanto sostituiti o riassorbiti nello stesso, cessano di trovare applicazione il “CCPL per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della Fondazione Xxxxxx Xxxx di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14” sottoscritto in data 8 giugno 2009, la modifica dello stesso sottoscritta in data 12 settembre 2012 concernente la sostituzione dell’art. 19 “Orario delle attività funzionali all’insegnamento e recupero della riduzione dell’unità oraria a 50 minuti”, il contratto aziendale per il personale docente del Centro di Istruzione e Formazione della Fondazione Xxxxxx Xxxx di cui alla legge 2 agosto 2005 n. 14, di data 23 dicembre 2009 concernente l’adesione ai fondi pensione ed il contratto integrativo Sanifonds sottoscritto in data 19 settembre 2018.
2. Resta confermato quanto previsto nell’accordo di modifica del “CCPL per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della Fondazione Xxxxxx Xxxx di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14” sottoscritto in data 1 agosto 2018 e xx.xx. concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente.
Art. 65 Norma finale
1. Le parti contraenti si impegnano ad aprire nuovamente la contrattazione qualora intervengano rilevanti modifiche a livello di contrattazione provinciale.
2. In relazione all’eventuale adozione di un testo unico della disciplina contrattuale provinciale succedutasi nel tempo, le parti si impegnano alla revisione della numerazione dell’articolazione di rinvio.
3. Con contrattazione aziendale potranno essere previste modalità e condizioni per il passaggio alla nuova figura del personale docente tecnico pratico (ITP) di cui all’art. 19 bis per personale già assunto a tempo indeterminato presso la Fondazione con il CCPL delle Fondazioni di Ricerca di cui alla legge provinciale n. 14/2005.
4. Nei confronti dei docenti tecnico pratici (ITP) già assunti alla data di sottoscrizione del presente contratto, per la durata del rapporto in essere continua a trovare applicazione la disciplina vigente per tutto il personale docente con esclusione dell’articolo 19bis.
Tabella A) retribuzione e posizioni stipendiali
Dal 01/09/2017 – DOCENTI LAUREATI
STIPENDIO | IIS | ASSEGNO PER POTENZIAMENTO FORMATIVO | RETRIBUZIONE PROFESS.LE | IVC | TREDICESIMA MENSILITA' | TOTALE | |
DA 0 A 2 | 14.764,03 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.068,08 | 159,12 | 2.059,37 | 28.839,91 |
DA 3 A 8 | 15.966,44 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.068,08 | 168,24 | 2.160,33 | 30.152,40 |
DA 9 A 14 | 17.890,28 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.068,08 | 182,64 | 2.321,85 | 32.252,16 |
DA 15 A 20 | 20.263,54 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.547,24 | 200,40 | 2.521,10 | 35.321,59 |
DA 21 A 27 | 23.286,44 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.547,24 | 223,08 | 2.774,90 | 38.620,97 |
DA 28 A 34 | 25.266,96 | 6.459,63 | 3.329,68 | 3.247,08 | 237,96 | 2.941,19 | 41.482,50 |
DA 35 | 26.845,66 | 6.459,63 | 3.329,68 | 3.247,08 | 249,84 | 3.073,73 | 43.205,62 |
Dal 01/09/2017 – DOCENTI DIPLOMATI
STIPENDIO | IIS | ASSEGNO PER POTENZIAMENTO FORMATIVO | RETRIBUZIONE PROFESS.LE | IVC | TREDICESIMA MENSILITA' | TOTALE | |
DA 0 A 2 | 13.171,04 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.068,08 | 146,64 | 1.919,29 | 27.018,84 |
DA 3 A 8 | 13.699,31 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.068,08 | 150,60 | 1.963,64 | 27.595,42 |
DA 9 A 14 | 15.326,27 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.068,08 | 162,84 | 2.100,24 | 29.371,22 |
DA 15 A 20 | 17.226,71 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.547,24 | 177,12 | 2.259,80 | 31.924,66 |
DA 21 A 27 | 19.976,68 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.547,24 | 197,76 | 2.490,69 | 34.926,16 |
DA 28 A 34 | 21.781,15 | 6.384,11 | 3.329,68 | 3.247,08 | 211,20 | 2.642,18 | 37.595,40 |
DA 35 | 23.152,10 | 6.384,11 | 3.329,68 | 3.247,08 | 221,52 | 2.757,28 | 39.091,77 |
Tabella B) retribuzione e posizioni stipendiali
Dal 01/03/2018 – DOCENTI LAUREATI
STIPENDIO | IIS | ASSEGNO PER POTENZIAMENTO FORMATIVO | RETRIBUZIONE PROFESS.LE | IVC | TREDICESIMA MENSILITA' | TOTALE | |
DA 0 A 2 | 15.233,59 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.094,00 | 159,12 | 2.098,50 | 29.374,52 |
DA 3 A 8 | 16.745,08 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.094,00 | 168,24 | 2.225,22 | 31.021,85 |
DA 9 A 14 | 18.430,88 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.094,00 | 182,64 | 2.366,90 | 32.863,73 |
DA 15 A 20 | 20.860,06 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.577,60 | 200,40 | 2.570,81 | 35.998,18 |
DA 21 A 27 | 23.955,32 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.577,60 | 223,08 | 2.830,64 | 39.375,95 |
DA 28 A 34 | 25.984,44 | 6.459,63 | 3.329,68 | 3.278,40 | 237,96 | 3.000,98 | 42.291,09 |
DA 35 | 27.592,54 | 6.459,63 | 3.329,68 | 3.278,40 | 249,84 | 3.135,97 | 44.046,06 |
Dal 01/03/2018 – DOCENTI DIPLOMATI
STIPENDIO | IIS | ASSEGNO PER POTENZIAMENTO FORMATIVO | RETRIBUZIONE PROFESS.LE | IVC | TREDICESIMA MENSILITA' | TOTALE | |
DA 0 A 2 | 13.612,16 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.094,00 | 146,64 | 1.956,05 | 27.522,64 |
DA 3 A 8 | 14.398,26 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.094,00 | 150,60 | 2.021,89 | 28.378,54 |
DA 9 A 14 | 15.813,95 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.094,00 | 162,84 | 2.140,88 | 29.925,46 |
DA 15 A 20 | 17.751,95 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.577,60 | 177,12 | 2.303,57 | 32.524,03 |
DA 21 A 27 | 20.565,52 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.577,60 | 197,76 | 2.539,76 | 35.594,43 |
DA 28 A 34 | 22.408,75 | 6.384,11 | 3.329,68 | 3.278,40 | 211,20 | 2.694,48 | 38.306,62 |
DA 35 | 23.811,38 | 6.384,11 | 3.329,68 | 3.278,40 | 221,52 | 2.812,22 | 39.837,31 |
Tabella C) retribuzione e posizioni stipendiali
Dal 01/04/2018 – DOCENTI LAUREATI
STIPENDIO | IIS | ASSEGNO PER POTENZIAMENTO FORMATIVO | RETRIBUZIONE PROFESS.LE | IVC | TREDICESIMA MENSILITA' | TOTALE | |
DA 0 A 2 | 15.390,89 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.094,00 | 2.098,35 | 29.372,55 | |
DA 3 A 8 | 16.902,38 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.094,00 | 2.224,31 | 31.009,99 | |
DA 9 A 14 | 18.588,18 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.094,00 | 2.364,79 | 32.836,28 | |
DA 15 A 20 | 21.017,36 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.577,60 | 2.567,22 | 35.951,49 | |
DA 21 A 27 | 24.112,62 | 6.459,63 | 3.329,68 | 2.577,60 | 2.825,16 | 39.304,69 | |
DA 28 A 34 | 26.141,74 | 6.459,63 | 3.329,68 | 3.278,40 | 2.994,25 | 42.203,70 | |
DA 35 | 27.749,84 | 6.459,63 | 3.329,68 | 3.278,40 | 3.128,26 | 43.945,81 |
Dal 01/04/2018 – DOCENTI DIPLOMATI
STIPENDIO | IIS | ASSEGNO PER POTENZIAMENTO FORMATIVO | RETRIBUZIONE PROFESS.LE | IVC | TREDICESIMA MENSILITA' | TOTALE | |
DA 0 A 2 | 13.757,09 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.094,00 | 1.955,91 | 27.520,79 | |
DA 3 A 8 | 14.543,19 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.094,00 | 2.021,42 | 28.372,40 | |
DA 9 A 14 | 15.958,88 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.094,00 | 2.139,39 | 29.906,06 | |
DA 15 A 20 | 17.896,88 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.577,60 | 2.300,89 | 32.489,16 | |
DA 21 A 27 | 20.710,45 | 6.384,11 | 3.329,68 | 2.577,60 | 2.535,35 | 35.537,19 | |
DA 28 A 34 | 22.553,68 | 6.384,11 | 3.329,68 | 3.278,40 | 2.688,96 | 38.234,83 | |
DA 35 | 23.956,31 | 6.384,11 | 3.329,68 | 3.278,40 | 2.805,84 | 39.754,34 |
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx – x.xx Segrè