Visto
PA-POMPEI|26/11/2021|CONVENZIONI ITALIA 40
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Xxx Xxxxxx 00 , 00000, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, e domiciliato per la carica presso il Parco;
di seguito denominato anche solo Parco.
E
Politecnico di Milano (di seguito denominato anche Politecnico) con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx x. 00 - x.x.x. 00000 Xxxxxx, Codice Fiscale 80057930150 e P. IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Xxxxxxxxx Xxxxx, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto (di seguito denominato anche solo Politecnico)
Anche solo le Parti
Visto
- l’art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) “Codice per i beni culturali e del paesaggio ..” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii, e in particolare:
- l’art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura…”;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- il Protocollo di Intesa tra l’allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16/04/2014, in particolare all’art. 6 (“iniziative mirate e progetti nazionali”) secondo il quale il MiBACT e il MIUR si impegnano a «elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all’uso delle nuove tecnologie […]» al fine di
«mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi […]»;
- il Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR)
del 17/12/2020, in cui, all’art. 2, il MiC e il MUR si impegnano a «cooperare per il potenziamento e l’integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell’esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale […]», rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all’art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all’accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);
- l’art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi'' (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Ufficiꞏ del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);
PREMESSO CHE
a. il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
b. Il Politecnico è un’istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
Il Politecnico ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l’organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo dell’architettura, del design, dell’ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi dall’Ateneo.
CONSIDERATO CHE
• è interesse comune delle due Istituzioni, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
• è volontà del Parco di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione nonché rinnovare il proficuo rapporto di collaborazione interistituzionale già avviato negli anni con il Politecnico di Milano;
• il Politecnico, visto il D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire e continuare le attività di ricerca e studio di alto profilo scientifico, in vista della progettazione e conservazione nell’ambito dell’Architettura, dei Beni culturali e dell’Ingegneria strutturale, e le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative, che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca anche per la tutela e la valorizzazione del Patrimonio
culturale,
• il presente accordo configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
• tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli
«organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
• in base all'indicata disciplina (europea e italiana), «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
• le attività previste nel presente atto sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.
tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.
Art. 2 (Oggetto e finalità)
2.1 Scopo del presente protocollo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione, con modalità da concordarsi, per lo svolgimento di programmi e progetti di studi e ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche per la tutela e la valorizzazione del Patrimonio culturale.
2.2 Le Parti contraenti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse eventualmente disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno disciplinati con successivi accordi attuativi, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse.
2.3 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:
• svolgimento di studi e ricerche;
• svolgimento di tesi di laurea e di dottorato;
• integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
• organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti;
• svolgimento di stage/tirocini formativi ai sensi della relativa normativa vigente;
• organizzazione di incontri e seminari anche presso il Politecnico per approfondire temi specifici.
Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate fra le Parti.
Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente protocollo d’intesa sottoscrivendo appositi atti aggiuntivi che dovranno essere oggetto di approvazione da parte dei relativi organi delle rispettive Parti.
Art. 3 (Responsabili)
I Responsabili per il presente protocollo d’intesa sono per il Politecnico la Prof.ssa Xxxxx Xxxxx e il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Responsabile per il presente protocollo d’intesa per il Parco è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Art.4 (Accordi attuativi)
4.1 Le modalità di attuazione della collaborazione sono definite di volta in volta, attraverso singoli accordi tra il Parco e il/i Dipartimento/i del Politecnico interessato/i che, facendo riferimento al presente protocollo, regoleranno i termini e le modalità degli specifici progetti, anche con specifico riferimento agli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e agli aspetti riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché agli specifici aspetti relativi alla sicurezza e a quant’altro necessario.
Art. 5
(Uso e diffusione dei risultati)
L’uso e la diffusione dei risultati delle attività di cui al presente accordo saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:
che le attività del presente protocollo saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i report relativi alle attività in situ;
le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e la pubblicazione dei dati andranno preventivamente concordate e autorizzate.
Art. 6
(Diritti di proprietà intellettuale)
6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in protocollo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l’interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza del presente protocollo.
Art. 7 (Riservatezza)
7.1 Ogni Parte deve:
mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun’altra Parte;
non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell’altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;
non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente protocollo (Rappresentanti);
fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.
7.2 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.
7.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun’altra parte.
7.4 Le Parti concordano sin da ora che saranno ritenute responsabili in caso di violazione delle condizioni del presente articolo solo in caso di dolo o colpa grave
Art. 8
(Ricerca e pubblicazione)
8.1 L’obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.
8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente protocollo non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.
8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a collaboratori e partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante il programma di ricerca o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.
8.4 L’uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.
Art. 9 (Pubblicità)
9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l’obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al relativo Programma di ricerca e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il relativo Programma di ricerca e la partecipazione delle Parti.
9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo dell’ altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.
9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali, in ambito tecnico-scientifico, del relativo Programma di ricerca includano i nomi delle Parti coinvolte.
Il Politecnico e PAP non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.
Art. 10 (Durata)
10.1 La validità del presente Atto è di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.
10.3 Le Parti possono recedere dal presente protocollo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Art. 11
(Oneri)
11.1 Dal presente protocollo non conseguirà al Politecnico e al PAP alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi accordi attuativi di cui al
precedente Art. 4, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo l’imposta di bollo di cui al successivo art. 15.
Art. 12
(Coperture Assicurative, Sicurezza e Ambiente)
12.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che il Politecnico assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui al presente protocollo.
12.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.
12.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamentiꞏ disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
12.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
12.5 Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
12.6 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.
Il Politecnico provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui al presente protocollo a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale, causati dal personale del Politecnico. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.
12.7 Il Politecnico garantisce al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni (presso INAIL nell’ambito della gestione per conto dello Stato ai sensi del DPR 1124/1965) e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all’interno del PAP.
12.8 Il Politecnico solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui al presente protocollo a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale causati dal personale del Politecnico.
Art. 13 (Controversie)
13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione del presente protocollo d’intesa. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente atto sarà deferita all’autorità giudiziaria competente per materia e territorio.
Art. 14 (Trattamento dei dati)
14.1. Le Parti, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Per il PAP delegato/autorizzato al trattamento è il responsabile di vertice del PAP.
Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: xxxxxxx@xxxxxx.xx e i Responsabili Gestionali di Dipartimento e di Polo sono, ai fini amministrativi del presente protocollo d’intesa, qualificati come i responsabili interni (Designati).
14.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
14.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.
Art. 15 (Disposizioni generali e finali)
15.1 Il presente atto, stipulato con scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, si compone di n.7 pagine.
15.2 Il presente protocollo d’intesa, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico titolare dell’autorizzazione Min. n. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.
Art.16 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Data dell’ultima firma digitale
Per il Parco Archeologico di Pompei, x.xx dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Per Politecnico di Milano, x.xx Prof. Ferruccio Resta
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Firmato digitalmente da ZUCHTRIEGEL
XXXXXXX XXXXXXXX X: IT