Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2022, n. 884
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X - Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 28/04/2022 n. 22/82/CR4ter/C17/C7 “Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati”
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, propone quanto segue:
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di coancerto con MIUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperativita’ degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1323 del 02/08/2017, “Approvazione nuove disposizioni per il Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati”
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 879 del 29/05/2018, pubblicata sul BURP n. 84 del 25/06/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017 - Approvazione modifiche.”
VISTO l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN);
Premesso che:
- con DPCM del 01 marzo 2020 e successivo DPCM 4 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- Con DGR n. 874 del 11/06/2020 “Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” si recepiscono glia accordi nazionali per consentire fino al perdurare dell’emergenza COVID l ‘attivazione in FAD delle materie teoriche e lo svolgimento degli esami dei corsi di formazione regolamentata;
- Con DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, lo stato d’emergenza nazionale è stato prorogato fino al 31/03/2022;
Atteso che:
- durante tutta la fase di emergenza sanitaria connessa alla gestione e al contenimento del contagio da COVID-19, è stato consentito agli organismi formativi di attivare i percorsi regolarmente riconosciuti ai sensi della DGR 879/2018, in modalità Fad;
- il ricorso a tale modalità è stato puntualmente disciplinato e monitorato dall’amministrazione secondo le disposizioni aggiuntive indicate negli atti n. 602 del 02/04/2020, n. 795 del 29/04/2021 e n. 1082 del 16/06/2020, al fine di tutelare gli utenti coinvolti e garantire uniformità sul territorio regionale;
- l’assenza di specifica normativa regionale e nazionale in merito allo svolgimento dei tirocini curriculari previsti dai corsi di formazione regolamentati, riconosciuti/autorizzati dalle amministrazioni, ha generato la legittima richiesta formulata dai tavoli di confronto interregionale di dotarsi di linee guida condivise al fine di gestire tutte le fasi connesse allo svolgimento dei corsi sia in fase emergenziale che in regime ordinario;
- nelle more dell’adozione di disposizioni condivise nelle sedi interregionali di confronto, la Regione Puglia, in data 08/04/2021 ha comunicato sul portale dedicato alle attività di formazione autofinanziate disponibile su SISTEMAPUGLIA, la sospensione delle autorizzazioni all’avvio di percorsi di formazione autonomamente finanziati con previsione di tirocinio in strutture/aziende collocate fuori dal territorio della Regione Puglia.
Preso atto che:
- nella seduta del 03/11/2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sancito l’“Accordo sulle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati”;
- a seguito del dibattito e del confronto tra le Amministrazioni Regionali nelle sedi collegiali di coordinamento in merito al testo dell’accordo siglato in data 03/11/202, si è ritenuto necessario aggiornare ed integrare il testo del citato accordo, mantenendo integro il principio della contestualità territoriale della formazione regolamentata e al contempo garantendo la deroga a tale principio sempre e soltanto in ragione di motivate esigenze;
Ravvisata la necessità di uniformare le regole che disciplinano le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari dei corsi di formazione regolamentati alle disposizioni vigenti a livello nazionale, e, al contempo, di tutelare l’utenza coinvolta nei percorsi già avviati e in corso di svolgimento, dispone:
- di recepire l’ ”Accordo sulle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati - n. 22/82/CR4ter/C17/C7”, sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28/04/2022, ALLEGATO A ( composto da n. 3 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente atto, per l’autorizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per l’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività professionali , saranno applicate le disposizioni previste dalle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati;
- di consentire, ai sensi di quanto esplicitamente previsto nelle “disposizioni transitorie” delle citate linee guida, la regolare conclusione di tutti i percorsi formativi regolamentati che prevedono lo svolgimento del tirocinio fuori dal territorio regionale, riconosciuti/autorizzati dalla Sezione Formazione, già avviati e in corso di svolgimento alla data di approvazione del Accordo (28/04/2022) e il rilascio dei relativi attestati;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.
GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze confermate dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. DI RECEPIRE l’ ”Accordo sulle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati - n. 22/82/CR4ter/C17/C7”, sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28/04/2022, ALLEGATO A ( composto da n. 3 pagine),parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO CHE, dalla data di pubblicazione del presente atto, per l’autorizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per l’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività professionali , saranno applicate le disposizioni previste dalle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati;
4. DI CONSENTIRE , ai sensi di quanto esplicitamente previsto nelle “disposizioni transitorie” delle citate linee guida, la regolare conclusione di tutti i percorsi formativi regolamentati che prevedono lo svolgimento del tirocinio fuori dal territorio regionale, riconosciuti/autorizzati dalla Sezione Formazione, già avviati e in corso di svolgimento alla data di approvazione del Accordo (28/04/2022) e il rilascio dei relativi attestati;
5. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato con il supporto del competente ufficio nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Xxxxxxxxx Xx Xxxxx
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art. n. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx
LA GIUNTA
Vista la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
3. DI RECEPIRE l’ ”Accordo sulle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati - n. 22/82/CR4ter/C17/C7”, sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28/04/2022, ALLEGATO A ( composto da n. 3 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO CHE, dalla data di pubblicazione del presente atto, per l’autorizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per l’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività professionali,
saranno applicate le disposizioni previste dalle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di formazione regolamentati;
5. DI CONSENTIRE, ai sensi di quanto esplicitamente previsto nelle “disposizioni transitorie” delle citate linee guida, la regolare conclusione di tutti i percorsi formativi regolamentati che prevedono lo svolgimento del tirocinio fuori dal territorio regionale, riconosciuti/autorizzati dalla Sezione Formazione, già avviati e in corso di svolgimento alla data di approvazione del Accordo (28/04/2022) e il rilascio dei relativi attestati;
6. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA | IL PRESIDENTE DELLA XXXXXX |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
Allegato A
22/82/CR4ter/C17/C7
ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI NELL’AMBITO DI CORSI DI FORMAZIONE REGOLAMENTATI
Modifica dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021
PREMESSA
Le presenti Linee Guida sono finalizzate alla definizione di una disciplina omogenea delle modalità di svolgimento dei tirocini, nei casi in cui le norme richiedano la frequenza obbligatoria di un corso di formazione, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare), per poter svolgere un'attività economica o professionale o esercitare una professione.
In questi casi, infatti, l'esito della formazione ha valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale; di conseguenza è necessaria l'uniformità di regole e condizioni in tutte le Regioni e le Province Autonome.
DEFINIZIONI E CAMPO di APPLICAZIONE
Ai fini delle presenti linee guida, per Regione/Provincia Autonoma “responsabile”, si intende l'Amministrazione che ha autorizzato il percorso.
Per Regione/Provincia Autonoma “ospitante”, si intende il territorio in cui è effettuato il tirocinio.
Le Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori per l'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.
Sono ricompresi anche i corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/P.P.A.A.
PRINCIPI GENERALI
Il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolgono di norma nel territorio della Regione/PP.AA. che ha autorizzato il percorso, per cui vi è coincidenza tra Regione/PP.AA responsabile e Regione/PP.AA. ospitante.
Tutte le parti costituenti il percorso formativo devono quindi essere realizzate dal soggetto accreditato/autorizzato all'interno dello stesso territorio regionale/provinciale nel quale è stato autorizzato il percorso (cosiddetta “contestualità territoriale”).
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La Regione/P.A., nell'ambito delle proprie competenze in materia di accreditamento e di autorizzazione, è responsabile della gestione delle procedure e dei controlli sulla regolarità di svolgimento dell'intero percorso formativo e dell'organizzazione/realizzazione dell'esame finale.
Il tirocinio deve essere effettuato in presenza.
CASI DI DEROGA ALLA CONTESTUALITÀ TERRITORIALE DELL’INTERO PERCORSO FORMATIVO
Sussistono alcune situazioni che, nell'interesse preminente dell'utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell'intero percorso formativo
Esse costituiscono eccezioni motivate, cui ricorrere a discrezione della Regione o della Province Autonoma, che può decidere quindi di non utilizzarle.
Esse non si applicano automaticamente, ma richiedono sempre un'istruttoria dell'istanza presentata dai soggetti interessati.
Le Regioni/Province Autonome che ricorrono alle deroghe assumono la responsabilità della gestione e del controllo dell'intero percorso e della sua conclusione (esame) e ne garantiscono la conformità agli standard nazionali e/o interregionali.
Le fattispecie di deroga sono di seguito individuate:
a. Casi di (temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria in un dato territorio per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso nell'ordinamento regionale/provinciale o per indisponibilità di offerta formativa.
Il tirocinio può essere effettuato nel territorio della Regione/Provincia Autonoma (ospitante) di residenza dell'interessato, in cui il corso non è (ancora) attivato.
La formazione teorica si svolge per il 100% a distanza, fino a vigenza degli Accordi in Conferenza dei Presidenti del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020. Dal momento dell'applicazione della disciplina a regime relativa all'uso della FAD, di cui all'Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021, la formazione teorica deve essere svolta, parzialmente o integralmente, in presenza nel territorio della Regione/P.A. che ha autorizzato il percorso (responsabile).
Questa fattispecie non è più applicabile nel momento in cui il percorso è attivato dalla Regione/P.A. di residenza dell'interessato ed è disponibile l'offerta formativa.
b. Casi di vicinanza al luogo di residenza dell'utente, dell'impresa o di altra struttura ove realizzare il tirocinio, situate in territori diversi ma confinanti con quello della Regione/PA responsabile. In questo caso il vantaggio per il cittadino/a è costituito dall'abbattimento dei costi di frequenza e può essere valutato positivamente dalla Regione/Provincia Autonoma responsabile del corso, specie con riferimento a target svantaggiati.
c. Casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile, di strutture/imprese ove realizzare il tirocinio. Il tirocinio può quindi essere effettuato in una struttura/impresa di qualunque altra Regione/Provincia Autonoma (ospitante). L'effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dal soggetto accreditato/autorizzato nei modi che verranno stabiliti dall'Amministrazione responsabile.
Nel caso dei corsi di formazione per maestri di sci, oltre al tirocinio anche la parte pratica e gli esami finali possono essere svolti nel territorio della Regione ospitante.
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d. Casi di sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono.
La Regione e/o la Provincia Autonoma responsabili devono autorizzare formalmente il ricorso alle deroghe di cui alle lettere a. b. c., avendo verificato la sussistenza/fondatezza dei presupposti. Le autorizzazioni rilasciate devono essere oggetto almeno di un'informativa scritta alla Regione/Provincia Autonoma ospitante.
Nel caso di cui alla lett. d. non è necessaria la valutazione preventiva dell'istanza, né l'informativa scritta.
Per i corsi di operatore sociosanitario, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle attività formative – che implicano tra l'altro la verifica di effettiva ricettività da parte delle strutture ove è possibile svolgere il tirocinio curriculare - l'applicazione delle fattispecie di cui alle lettere a., b., c. è subordinata al parere positivo preventivo delle Regioni/PP.AA. ospitanti, che ricevono la richiesta da parte della Regione/P.A. responsabile.
Disposizioni transitorie
Tenuto conto del contesto determinato dall'emergenza sanitaria, che ha reso possibile un ricorso ampio alla modalità di formazione a distanza per la parte teorica e ha consentito l'accesso alla formazione ad utenti non necessariamente residenti nel territorio della Regione o della Provincia Autonoma responsabili, è fatta salva la validità degli attestati/certificati rilasciati in esito a percorsi realizzati – per quanto riguarda il tirocinio – al di fuori del territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile.
Dalla data di approvazione delle presenti Linee Guida, la contestualità territoriale relativa ai tirocini curriculari non si applica ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti.
Roma, 28 aprile 2022
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