Direttiva generale alle Direzioni regionali per l’affidamento di incarichi esterni ex art. 16 comma 2 lett. a) l.r. 28 luglio 2008 n. 23.
Direttiva generale alle Direzioni regionali per l’affidamento di incarichi esterni ex art. 16 comma 2 lett. a) l.r. 28 luglio 2008 n. 23.
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. La presente Direttiva disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte delle Direzioni della Giunta regionale di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità in attuazione dei disposti dell’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i..
2. In tale disciplina rientrano tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. La disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio dell’ente sarà oggetto di apposito provvedimento.
Art. 2
(Presupposti per il conferimento degli incarichi)
1. Per conferire l’incarico la Direzione regionale interessata deve verificare:
a) la rispondenza dell’incarico alle competenze regionali ed agli obiettivi dell’amministrazione;
b) la temporaneità e l’elevata qualificazione della prestazione in relazione all’oggetto e alla durata dell’incarico;
c) l’inesistenza qualitativa e quantitativa, all’interno sia della propria struttura che delle altre direzioni regionali, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione da effettuarsi presso tutte le altre Direzioni regionali anche a mezzo richiesta via posta elettronica.
Art. 3
(Individuazione delle professionalità attraverso avviso pubblico)
1. Accertata l’inesistenza all’interno della propria struttura, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’Ente, la Direzione regionale interessata predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a) la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico con riferimento agli obiettivi dell’amministrazione;
b) le modalità di esecuzione dell’incarico ed il tipo di rapporto (collaborazione occasionale o coordinata e continuativa);
c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
d) la durata dell’incarico;
e) il luogo dell’incarico;
f) il compenso previsto, adeguatamente determinato in conformità del successivo art. 7 commi 2 e 3 e tutte le informazioni correlate quali la periodicità del pagamento. L’avviso può ammettere la presentazione di offerte in ribasso rispetto al compenso proposto dall’Amministrazione;
g) l’indicazione del responsabile del procedimento.
2. L’avviso può ammettere la presentazione di proposte di riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività professionale per la valutazione dell’offerta.
3. Qualora l’incarico sia di notevole complessità, l’avviso può prevedere la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Nel medesimo avviso sono individuati un congruo termine, non inferiore a giorni venti riducibili in casi di urgenza, per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri per l’effettuazione della comparazione.
Art. 4
(Procedura comparativa, modalità di selezione)
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati.
2. La Direzione regionale interessata procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso una commissione appositamente costituita da rappresentanti della struttura che utilizzerà la collaborazione, valutando, in termini comparativi, i seguenti elementi curriculari:
a) qualificazione professionale: titolo di studio posseduto, eventuali titoli di specializzazione successivi alla laurea (master e altro), eventuali docenze, pubblicazioni, eventuali collaborazioni svolte nella materia oggetto dell’incarico;
b) esperienze già maturate nel settore di attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare;
c) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività professionale;
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall’Amministrazione se previsto dall’avviso pubblico.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti della Direzione.
Art. 5
(Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo precedente, la Direzione regionale interessata può conferire in via eccezionale gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
a) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, che un’unica persona può fornire o eseguire e di cui deve essere data adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento di incarico;
b) nei casi di assoluta urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione di obiettivi specifici richiedano l’esecuzione della prestazione professionale in tempi molto ristretti non consentendo l’esperimento di procedure di selezione;
c) nei casi in cui la procedura di selezione sia andata deserta sempreché l’affidamento diretto avvenga nel rispetto dei requisiti previsti nell’avviso pubblico.
2. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative gli incarichi dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 quater del d.lgs. 165/2001.
Art. 6 (Formalizzazione dell’incarico)
1. L’affidamento dell’incarico è formalizzato con determina dirigenziale e apposito contratto scritto. Nel contratto dovranno essere indicati:
- il tipo di rapporto, l’oggetto della prestazione, le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione medesima, comprensive del luogo di svolgimento e della durata;
- il corrispettivo e il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- le modalità di pagamento, condizionato all’effettiva realizzazione della prestazione;
- le previsioni di ipotesi di recesso e/o di risoluzione in caso di non raggiungimento dell’ oggetto della prestazione affidata;
- l’eventuale determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione.
2. Lo schema del contratto di conferimento dell’incarico deve essere allegato alla determinazione assunta dalla Direzione competente.
Art. 7
(Durata del contratto e determinazione del compenso)
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. La Direzione regionale che si è avvalsa della collaborazione può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.
2. La Direzione regionale provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità o qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.
3. Ai fini della quantificazione del compenso, la Direzione effettua una analisi di mercato, avvalendosi anche di tariffari professionali e di verifiche presso altre Pubbliche Amministrazioni. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico e previa presentazione di relazioni.
Art. 8
(Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico)
1. La Direzione competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo e accerta, altresì, il buon esito del medesimo, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti, acquisendo una relazione al riguardo quando l’oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri.
Art. 9 Pubblicità ed efficacia
1. L’avviso pubblico di cui all’art. 3 nonché l’esito della procedura comparativa sono resi pubblici attraverso inserimento sul sito istituzionale della Regione.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 18 della legge 24/12/2007 n. 244, i contratti di collaborazione di cui alla presente disciplina sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito della Regione - Bollettino Ufficiale Regionale.
Art. 10
Invio alla Corte dei Conti
1. La Direzione regionale competente provvede ad inviare i provvedimenti di affidamento degli incarichi esterni di importo superiore ai 5.000 euro (al netto degli oneri fiscali) alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione, nei termini richiesti dalla sezione stessa.