ASSICURAZIONE VITÀ
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI D’INVESTIMENTO ASSICURATIVI
(DIP AGGIUNTIVO IBIP)
VITIS LIFE S.A.
Prodotto VITIS FlexiPatrimonium Contratto Unit Linked (Ramo Assicurativo III)
Data di realizzazione : 08.03.2019. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vitis Life S.A., Via Xxxxxx Xxxxx, 52, L-1311 Luxembourg, tel. x000 000 000 000 ; Sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
Vitis Life S.A. fa parte del gruppo Monceau Assurance ed ha sede legale a Lussemburgo, in Via Xxxxxx Xxxxx,
52, L-1311.
Vitis Life S.A. opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) in forza e virtù dell’autorizzazione
n. S07/95, rilasciata dal Ministero delle Finanze del Gran Ducato del Lussemburgo il 30 gennaio 1995 ed è iscritta nel Registro di Commercio e delle società lussemburghesi nella sezione B, numero 49.922.
Vitis Life S.A. è sottoposta all’autorità di controllo del settore assicurativo lussemburghese, il Commissariat aux Assurances, per l’insieme delle regole di sorveglianza finanziaria e prudenziale e, in particolare, delle norme relative a: i) approvazione dei prodotti; ii) riserve tecniche; iii) ammissibilità delle categorie di attivi rappresentativi delle riserve tecniche, ossia le coperture degli impegni assunti nei confronti dei contraenti dei propri contratti.
Il premio del Contratto FlexiPatrimonium potrebbe pertanto essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto
di Vitis Life S.A. è di 42.128.587 euro, di cui 25.202.025 euro relativi al capitale sociale e 16.926.562 euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della stessa (al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx/xxxxx/0). Si specifica che l’importo del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 39.915.037 euro, l’importo del requisito patrimoniale minimo è pari a 16.896.555 euro, l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 83.731.524 euro e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’impresa è pari a 210%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Quali sono le prestazioni? |
Il contratto prevede le seguenti prestazioni: a) Prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in uno o più fondi interni dedicati detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di un OICR (fondo esterno); b) Prestazioni in caso di decesso dell’assicurato. In particolare, le prestazioni sono collegate alle quote di fondi d’investimento scelti dal contraente e in cui vengono investiti i premi contrattuali e consistono nell’impegno della compagnia a liquidare al beneficiario designato in caso di decesso dell’assicurato un importo pari al controvalore delle predette quote. Il controvalore delle quote sarà maggiorato dell’importo relativo alla copertura assicurativa caso morte che, in funzione della scelta del contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta sarà pari a: Una percentuale del Premio lordo versato; L’importo fisso scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. Il contraente ha la possibilità di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali. Più precisamente: Il contraente può chiedere il Riscatto parziale o totale del contratto, producendo la documentazione indicata nelle condizioni generali di contratto e nel rispetto degli importi ivi previsti; Il contraente può chiedere di modificare i fondi d’investimento all’andamento finanziario dei quali sono legate le prestazioni assicurative del contratto richiedendo a Vitis Life di procedere ad un’operazione di switch di parte o dell’intero premio investito in uno o più fondi d’investimento tra quelli proposti nel Modulo di proposta. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Il contratto non copre rischi diversi dal decesso. E’ pertanto esclusa qualsiasi prestazione in caso di sopravvivenza sotto forma di capitale e/o di rendita così come il rischio di invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza o inabilità di lunga durata. |
Ci sono limiti di copertura? |
Non è corrisposta alcuna maggiorazione rispetto al controvalore delle quote in virtù della copertura assicurativa nei casi in cui il decesso dell’assicurato: a) intervenga per suicidio, cosciente o incosciente, nel primo anno successivo alla data di conclusione del Contratto; b) sia causata per mano intenzionale o illegale dal Contraente e/o dal Beneficiario e/o di un terzo ma con la complicità di questi ultimi (salvo i casi di legittima difesa o compimento di un dovere professionale); c) sia causata dalla partecipazione attiva di quest’ultimo a crimini, delitti, duelli, xxxxx o risse; la morte dell’Assicurato, quando essa trovi la sua causa immediata e diretta in un delitto o un crimine commesso intenzionalmente dall’Assicurato in qualità di autore o coautore e di cui si poteva prevedere le conseguenze; d) sia sopravvenuta a seguito di un incidente causato dall’uso di apparecchi di navigazione aerea, sul quale l’Assicurato si sia imbarcato in qualità di pilota o di passeggero qualora: i) l’apparecchio non era autorizzato al trasporto di persone o di cose; ii) si trattasse di un apparecchio militare o fosse stato sequestrato ad uso militare o politico. Tuttavia il decesso è coperto dalla Copertura assicurativa nel caso in cui l’apparecchio fosse autorizzato esclusivamente al trasporto di persone al momento dell’incidente.; iii) si trattasse di un apparecchio di navigazione aerea avente una capienza inferiore alle sei (6) persone; e) sia avvenuta a bordo di un apparecchio predisposto e pronto per la partecipazione o partecipante a una prova sportiva, a un volo di prova o di un Ultra Leggero Motorizzato (U.L.M.), di un deltaplano, o di un parapendio; g) intervenga a seguito di sommosse, rivolte civili, atti di violenza collettiva d’ispirazione politica, ideologica o sociale, accompagnati o meno da atti di ribellione contro le pubbliche autorità o le forze pubbliche dell’ordine |
e attentati qualora l’Assicurato vi abbia preso parte intenzionalmente e attivamente. L’Assicurato sarà considerato un partecipante attivo agli atti di cui sopra nel caso in cui, iscritto presso la propria autorità nazionale localmente rappresentata (ambasciata, consolato …), non abbia rispettato le istruzioni e i consigli di rimpatrio emanati dalle dette autorità locali nel termine prescritto. Il decesso non sarà in tal caso coperto dalla Copertura assicurativa. Parimente nel caso in cui l’Assicurato decida (di propria iniziativa o su domanda del proprio datore di lavoro) di rendersi in un paese nel quale è in corso un conflitto armato, la Copertura assicurativa per il caso morte sarà efficace unicamente qualora l’Assicuratore abbia preventivamente rilasciato il proprio consenso scritto con evidenza dei luoghi, della durata e l’eventuale aumento del Premio di rischio e purché l’Assicurato non participi attivamente alle ostilità
h) sia causata direttamente o indirettamente da reazioni nucleari, radioattività o da radiazioni ionizzanti, salvo il caso di radiazioni subite per necessità mediche a seguito di eventi gravi.
In caso di morte dell’Assicurato a seguito dell’insorgenza di una delle sopradette circostanze, sarà liquidato al beneficiario unicamente il controvalore delle quote del o dei fondi d’investimento sottostanti al contratto.
La Copertura assicurativa non opera inoltre per il caso di Riscatto totale e/o parziale.
L’importo massimo che l’Assicuratore corrisponderà a titolo di Copertura assicurativa è pari a 1.500.000,00 EUR (un milione cinquecentomila Euro) per testa assicurata.
Qualora una stessa persona fisica sia indicata quale Assicurato su più contratti:
a) la somma massima che l’Assicuratore dovrà corrispondere a titolo di Copertura assicurativa coso morte al o ai Beneficiari sarà di 1.500.000,00 EUR indipendentemente dal numero di contratti in essere;
b) qualora tale somma sia stata percepita a seguito della liquidazione di un solo contratto, il Beneficiario non avrà diritto ad alcuna somma aggiuntiva da parte dell’Assicuratore in ragione della presente clausola.
Qualora invece venga liquidato solo una parte della somma indicata nel presente articolo, l’Assicuratore liquiderà al Beneficiario, se ne sussistono i presupposti in base alle condizioni generali di contratto, quanto dovuto a titolo di Copertura assicurativa caso morte nei limiti del differenziale tra quanto già corrisposto e il massimale sopra indicato.
L’Assicuratore è estraneo al fatto che vi possano essere più Beneficiari, pertanto qualora uno dei Beneficiari non riceva o riceva parzialmente quanto dovuto a titolo di Copertura assicurativa a causa di precedenti liquidazioni nulla potrà essere eccepito all’Assicuratore.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: ai fini del pagamento delle prestazioni assicurative in caso di decesso dell’assicurato, il contraente o il beneficiario debbono inviare alla compagnia tutta la documentazione rilevante specificatamente indicata nelle condizioni generali di contratto. |
Prescrizione: ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile italiano, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione entro il suddetto termine, la compagnia –in conformità a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, ed al ricorrere delle condizioni prescritte dalla relativa normativa di attuazione (DPR n. 116, del 22 giugno 2007) è tenuta a devolvere le prestazioni assicurative prescritte al Fondo pubblico per il risarcimento delle vittime di frodi finanziarie. | |
Erogazione della prestazione: se la richiesta di pagamento delle Prestazioni assicurative è effettuata conformemente alle condizioni generali di contratto e previa verifica da parte dell’Assicuratore della completezza delle istruzioni e informazioni ricevute, l’Assicuratore inizia le operazioni di disinvestimento delle Proposte d’investimento finanziarie sottostanti al Contratto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione di tutta la documentazione. Entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di disinvestimento, l’Assicuratore invierà al o ai Beneficiari, una quietanza indicante il Controvalore delle Quote maggiorato della Copertura assicurativa caso morte prescelta. |
L’Assicuratore eseguirà il pagamento delle Prestazioni assicurative entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della quietanza, debitamente compilata e firmata dal Beneficiario. Nel caso in cui le operazioni di disinvestimento degli attivi finanziari componenti il o i Fondi d’investimento sottostanti al Contratto non possano essere eseguite o concluse in tutto o in parte a causa di un evento grave inerente i mercati finanziari o per la scarsa o difficile liquidabilità degli attivi medesimi, l’Assicuratore informerà per scritto il Beneficiario proponendogli, ogni volta sia tecnicamente possibile, di dare esecuzione alla domanda di liquidazione mediante trasferimento dei titoli su un conto titoli intestato al Beneficiario. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Conformemente al codice civile italiano, le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.). Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte o reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso. Inoltre, se il sinistro si verifica prima cha questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 c.c.). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contraente determina liberamente l’importo e la frequenza dei premi pagati, nel rispetto delle seguenti soglie minime: Premio unico iniziale di importo minimo pari a 100.000,00 EUR; Premi aggiuntivi di importo minimo pari a 5.000,00 EUR. L’assicuratore si riserva il diritto di modificare le soglie minime di investimento di cui sopra previa comunicazione al contraente. Il pagamento del Premio unico iniziale deve essere effettuato mediante bonifico su un conto corrente bancario intestato all’Assicuratore e da questi indicato. Il pagamento di ogni Premio deve essere effettuato in Euro. In caso di pagamento del Premio in valuta diversa dall’Euro, le spese di cambio saranno addebitate al Contraente e detratte dal Premio preliminarmente al relativo investimento. Il pagamento del Premio mediante apporto di titoli finanziari è possibile su espressa autorizzazione dell’Assicuratore. Qualora il Contraente intenda effettuare il pagamento del Premio unico iniziale o parte di esso mediante apporto di titoli, il Contraente dovrà dettagliatamente indicare nel Modulo di proposta i titoli che intende conferire o allegare al Modulo di proposta una lista precisa ed esaustiva degli stessi. Qualunque sia la modalità scelta dal contraente per il pagamento del premio, quest’ultimo sarà sottoposto alla preventiva accettazione dell’Assicuratore. Il contraente decide al momento della sottoscrizione della proposta assicurativa o in corso di contratto mediante la domanda di operazione di switch l’allocazione dell’investimento del premio tra i diversi fondi d’investimento proposti dall’Assicuratore. |
Rimborso | Il contraente ha diritto al rimborso del premio pagato, al netto delle eventuali spese per esami medici in caso di revoca della proposta assicurativa; in caso di recesso dal contratto d’assicurazione, il contraente ha diritto al rimborso del premio pagato (o i titoli originariamente trasferiti ovvero il Controvalore delle Quote eventualmente già attribuite, a seconda del grado di esecuzione del Contratto già intrapreso dall’Assicuratore) al netto delle spese sostenute dall’Assicuratore per l’emissione del Contratto, oltre ad eventuali spese di amministrazione già addebitate, la parte del Premio di Rischio relativa al periodo per il quale ha avuto effetto la Copertura assicurativa, nonché le spese di eventuali esami medici |
Sconti | Indicare se l’impresa o l’intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le condizioni di applicabilità |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicurato. Qualora il Contratto preveda 2 Assicurati la durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicurato meno longevo (primo Assicurato) salvo specifica disposizione contraria selezionata dal Contraente nel Modulo di proposta. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24.00 della data di entrata in vigore del contratto. La Data di entrata in vigore del Contratto corrisponde alla data in cui risultino cumulativamente verificate le seguenti condizioni: • incasso e valorizzazione, da parte dell’Assicuratore, del Premio unico iniziale e • accettazione da parte dell’Assicuratore, del Modulo di proposta debitamente sottoscritto e trasmesso dal Contraente. L’effettiva Data di entrata in vigore del Contratto è indicata nella Lettera di conferma d’investimento del Premio che sarà inviata entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla Data di valorizzazione delle Quote attribuite. |
Sospensione | Non è possibile sospendere le garanzie |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Nella fase che precede la conclusione del Contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la propria proposta assicurativa, inviandone comunicazione all'Assicuratore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Assicuratore rimborserà al Contraente il Premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca della proposta, una volta detratte dal Premio le eventuali spese per esami medici. |
Recesso | Entro 30 giorni a decorrere dalla data della conclusione del Contratto, il Contraente può recedere dal medesimo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata presso la sede dell’Assicuratore, alla quale deve essere unita una copia della sua carta d’identità o di altro documento d’identificazione in corso di validità, nonché il suo esemplare del Certificato di polizza e le eventuali Clausole aggiuntive. Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegato il documento d’identità del legale rappresentante pro tempore e l’estratto autentico del verbale di conferimento dei relativi poteri di rappresentanza o altro documento equiparato. L’Assicuratore provvederà a rimborsare, al Contraente, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Recesso, le somme pagate o i titoli originariamente trasferiti ovvero il Controvalore delle Quote eventualmente già attribuite, a seconda del grado di esecuzione del Contratto già intrapreso dall’Assicuratore. In ogni caso il rimborso avverrà al netto delle spese sostenute dall’Assicuratore per l’emissione del Contratto, oltre ad eventuali spese di amministrazione già addebitate, la parte del Premio di Rischio relativa al periodo per il quale ha avuto effetto la Copertura assicurativa, nonché le spese di eventuali esami medici. Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di Recesso o della documentazione complementare richiesta dall’Assicuratore. |
Risoluzione | Il prodotto non prevede la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il contratto prevede il diritto di riscatto ma non quello di riduzioni. Alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di Recesso e fino a quando non si sia verificato l’Evento assicurato, il Contraente può chiedere il Riscatto parziale o totale, nel rispetto delle disposizioni dettate nelle condizioni generali di contratto. Il riscatto totale determina lo scioglimento del contratto una volta finalizzata l’operazione di liquidazione degli attivi finanziari sottostanti al contratto. Il riscatto parziale determina invece una diminuzione proporzionale del valore della riserva del contratto. In caso di riscatto parziale la riserva del contratto deve restare uguale o superiore al premio minimo iniziale (100.000 euro). Il valore di riscatto (Riserva del contratto) è rappresentato dal valore complessivo delle Quote (Controvalore delle quote) del o dei Fondi d’investimento in cui sono investiti i Premi pagati dal Contraente e che rappresentano gli attivi finanziari sottostanti al contratto d’assicurazione sulla vita ad una data determinata. La Riserva del contratto corrisponde alla valorizzazione ad una data determinata delle Quote dei Fondi d’investimento sottostanti al contratto conformemente a: • Per i Fondi esterni: al Valore del patrimonio netto (NAV) del fondo calcolato secondo le regole precisate nel relativo Regolamento/prospetto e determinata per mezzo di una fonte d’informazione indipendente, scelta liberamente dall’Assicuratore (Bloomberg, Reuters, …); • Per i Fondi interni (collettivo, dedicato e specializzato): al Valore del patrimonio netto (NAV) del fondo calcolato su base della valorizzazione degli attivi finanziari che lo compongono, detratte eventuali passività esigibili alla data di calcolo. Le valorizzazioni degli attivi finanziari che compongono il Fondo d’investimento interno si basano sulle valorizzazioni che mensilmente sono comunicate all’Assicuratore dalla Banca depositaria o dalla Società di gestione del fondo. Il Contraente è quindi consapevole che l’Assicuratore non è responsabile della valorizzazione degli attivi finanziari che compongono il Fondo d’investimento interno e che non procede ad alcun controllo automatico volto a verificare la corretta valorizzazione fatta da terzi (Banca depositaria o dalla Società di gestione). Il Controvalore delle quote è calcolato pro rata temporis sulla base di: • la Data di entrata in vigore del Contratto; • l’importo dei Premi investiti nel corso del trimestre di riferimento; • l’importo riscattato nel corso del trimestre di riferimento. Il valore di riscatto può essere inferiore ai premi complessivamente pagati dal contraente. |
Richiesta di informazioni |
A chi è rivolto questo prodotto ? |
Il VITIS FlexiPatrimonium si rivolge agli investitori che ricercano un rendimento sul lungo periodo (minimo 8 anni) e che desiderano beneficiare della flessibilità di scelta tra le diverse opzioni d’investimento sottostanti al proprio contratto assicurativo. L’investitore al dettaglio che sottoscrive il presente contratto deve disporre di una certa conoscenza finanziaria, in particolare degli strumenti finanziari classici nonché dei diversi tipi di prodotti finanziari-assicurativi. L’investitore deve inoltre disporre di una situazione finanziaria che gli consenta di sopportare perdite suscettibili di rappresentare l’integralità dell’importo investito nel contratto (polizza unit |
linked non garantita). Ogni profilo di rischio dell’investitore può essere preso in considerazione in virtù della
vasta gamma di opzioni d’investimento proposta nell’ambito del contratto.
Quali costi devo sostenere? |
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si precisa quanto segue. Costi per l’esercizio delle opzioni: A. Le spese per operazioni di Switch variano in considerazione dei disinvestimenti e investimenti richiesti: • Disinvestimento e investimento in fondi interni dedicati: l’Assicuratore preleverà 250 EUR rispettivamente sull’importo disinvestito e/o su quello successivamente reinvestito; • Disinvestimento e investimento in fondi esterni: l’Assicuratore preleverà 125 EUR rispettivamente sull’importo disinvestito e/o su quello successivamente reinvestito; • Disinvestimento e investimento in fondi interni collettivi: l’Assicuratore preleverà 125 EUR sull’importo disinvestito e/o 0 EUR su quello successivamente reinvestito nel caso in cui il Contraente domandi di eseguire un’operazione di switch tramite trasferimento diretto degli attivi finanziari componenti un Fondo interno dedicato o specializzato in altro Fondo d’investimento interno sottostante al proprio Contratto e non mediante l’ordinario disinvestimento delle relative quote e successivo reinvestimento della liquidità ottenuta, l’Assicuratore applicherà un ulteriore costo per un importo pari a 1.000 EUR. B. Costi per Attivi a liquidità ridotta: in caso di richiesta del Contraente di detenere all’interno del Fondo dedicato sottostante al proprio Contratto attivi a ridotta liquidità l’Assicuratore addebiterà costi specifici, il cui importo varierà in funzione di soglie d’investimento nei titoli a liquidità ridotta: i) 1.500 EUR: per investimenti pari a 10.000 EUR e fino a 2.999.99,99 EUR; ii) 2.000 EUR: per investimenti pari a 3.000.000 EUR e fino a 7.999.999,99 EUR; iii) 3.000 EUR: per investimenti pari o superiore a 8.000.000 EUR. C. Costi di Banca depositaria non automatizzata: in caso di scelta del Contraente di una Banca depositaria diversa da quelle proposte dall’Assicuratore, quest’ultimo addebiterà specifici costi pari a 500 EUR annui. Costi di intermediazione: La quota parte percepita dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 37,7% |
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? |
Quale contratto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, il VITIS FlexiPatrimonium implica l’investimento del Premio in Fondi d’investimento all’andamento finanziario delle cui quote è direttamente collegato l’importo delle Prestazioni assicurative. Il contratto VITIS FlexiPatrimonium implica pertanto un rischio demografico a carico dell’Assicuratore e un rischio economico (anche detto rischio di controparte), attinente alle possibili fluttuazioni del valore degli investimenti finanziari sottostanti al Contratto interamente a carico del Contraente. L'Assicuratore non fornisce infatti alcuna garanzia al Contraente in merito all’importo delle Prestazioni assicurative e al rendimento futuro degli investimenti finanziari sottostanti al suo Contratto. L’Assicuratore non è responsabile dell’eventuale deprezzamento degli investimenti sottostanti al Contratto, soprattutto a seguito di un’evoluzione al ribasso dei mercati finanziari, né delle fluttuazioni dei loro rendimenti, né dei relativi deprezzamenti o minusvalenze. Salvo dolo o colpa grave inoltre, l’Assicuratore non è responsabile della gestione finanziaria del Fondo d’investimento eseguita discrezionalmente dalla Società di gestione. Tramite la sottoscrizione del Contratto il Contraente si espone pertanto a tutti i rischi tipici degli investimenti finanziari, tra i quali: a) Rischio banca depositaria avente sede legale fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE). b) Rischio azionario. |
c) Rischio di cambio. d) Rischio di concentrazione. e) Rischio di credito. f) Rischio di tasso d’interesse. g) Rischio d’investimento in fondi alternativi. h) Rischio d’investimento in fondi immobiliari. i) Rischio di liquidità. j) Rischio di gestione discrezionale. k) Rischio paese. | |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMIE RISOLVERE LE CONTROVERSIE | |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi al all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. E’ sempre facoltà del contraente rivolgersi inoltre all’Istituto per la vigilanza ed il controllo delle assicurazioni in Lussemburgo, Commissariat aux Assurances (CAA), avente sede in Xxxxxxxxx Xxxxxx XX, x. 0, X-0000 Xxxxxxxxxxx; Tel: x000 00 00 00-0; Fax: x000 0000 00; email: xxx@xxx.xx. Info su xxx.xxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi al mediatore assicurativo lussemburghese (A.C.A) e contattare inoltre il Commissariat aux Assurances, 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X-0000 Xxxxxxxxxx; Tel: (+352) 22 69 11 – 1; Fax: (+352) 22 69 10 -(+352) 22 69 11 – 444; Email: |
REGIME FISCALE | |
Al momento della redazione del presente documento informativo, il regime fiscale | |
applicabile al contratto è il seguente: | |
A. IMPOSTA SUI PREMI | |
I Premi versati sono esenti dall’imposta sui premi. | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | B. TASSAZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE DALL’ASSICURATORE Le somme corrisposte in dipendenza di contratti d’assicurazione sulla vita: • sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, limitatamente all’importo del capitale percepito a fronte e a copertura del rischio demografico assicurato; • non concorrono a formare l’attivo ereditario e quindi sono esenti dall’imposta sulle |
successioni; | |
• la parte corrispondente alla differenza, se positiva, tra il Controvalore delle quote versato | |
e la somma dei Premi pagati che non fruiscono del beneficio della detrazione, è soggetta ad | |
imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 26%, salvo il regime d’imposizione agevolata |
previsto per i titoli specificati dal comma 7, articolo 2 del D.L. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito in legge n. 148 del 14 settembre e dal relativo decreto di attuazione. I Riscatti parziali sono soggetti allo stesso regime d’imposizione fiscale; tale imposizione sarà applicata sulla differenza tra l’ammontare del Riscatto e la parte di Premi versati in relazione all’ importo che non fruisce del beneficio della detrazione. Il contribuente, tuttavia, ha la facoltà di non avvalersi del regime d’imposizione sostitutiva ed in tal caso si applicherà il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Nell’ipotesi in cui il Beneficiario sia una persona giuridica soggetta all’IRES, ai sensi dell’art. 73 del TUIR, le somme corrisposte in dipendenza del Contratto, sia in caso di decesso dell’Assicurato che in caso di Riscatto della polizza, rientrano nel reddito imponibile ai fini dell’IRES del Beneficiario. Le medesime somme rientrano nella base imponibile ai fini dell’IRAP del Beneficiario qualora sussistano i presupposti indicati nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. C. IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI FINANZIARI L’Assicuratore, in qualità di ente gestore del presente prodotto finanziario-assicurativo e di sostituto d’imposta, provvede all’applicazione dell’imposta di bollo (DPR 26/10/1972 n. 642 - DM 24/5/2012) ai sensi dell’art. 19 D.L. 201del 6 dicembre 2011, convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011, e relativa regolamentazione d’attuazione. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO
L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.