CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
NOBIS BIKE
MODELLO NBI.RCA.2018.001–2019.001 – EDIZIONE 01.12.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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INDICE
SEZIONE A - GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 6
1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO 6
1.2 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA 6
1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 6
1.8 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO 7
1.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO 8
1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE 9
1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 9
SEZIONE C 1 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) 11
2.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 12
2.5 ATTESTAZIONE DI RISCHIO 12
2.6 PERIODI DI OSSERVAZIONE 12
2.7 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI 12
2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE 13
2.9 LIMITAZIONE ALL’AZIONE DI RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI IN ABBINAMENTO 13
ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE 13
2.10 FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI 14
SEZIONE C 2 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) 21
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 21
3.2 FURTO TOTALE E PARZIALE 21
3.3 DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE 21
NORME VALIDE PER TUTTA LA SEZIONE “GARANZIE OFFERTE DALLA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI” 22
3.6 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO 22
3.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 22
3.8 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO 23
3.9 ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO 23
3.10 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE 23
3.11 DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE 23
3.13 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO 23
3.14 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO 23
3.15 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 24
3.16 SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE 24
3.17 DETERMINAZIONE DEL PREMIO 24
3.18 GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE 24
SEZIONE C 3 – GARANZIE ACCESSORIE 26
4.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA 27
4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 27
5.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA “TUTELA LEGALE” 29
5.2 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA LEGALE” 29
5.3 INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA 29
SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE 30
5.5 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 30
5.6 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE” 30
SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE 30
5.8 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE 30
5.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 30
5.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE 31
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 32
6.3 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE 32
6.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 32
6.5 GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ 32
6.6 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO 32
6.7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITA’ 32
6.9 OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI 34
6.10 OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 34
DESCRIZIONE DEI SETTORI TARIFFARI 36
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 37
7.1 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI 37
7.2 RICHIESTA COSA FARE IN CASO DI SINISTRO CVT E/O GARANZIE ACCESSORIE 37
INFORMATIVA SI SENSI DEL CAPO II SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) 42
SEZIONE A - GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
ARBITRATO
Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o proseguimento del viaggio”, sono assicurati anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
BROKER
Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
CARTA VERDE
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.
CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA
La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con Nobis.
CESSAZIONE DEL RISCHIO
A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.
CESSIONE DEL CONTRATTO
Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell’alienazione del veicolo.
CICLOMOTORE
Veicolo definito dall’art. 52 del Codice della Strada.
CLASSE UNIVERSALE - CU
Classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione
(Regolamento ISVAP n. 4/2006).
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi
obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
CONTRATTO
Il contratto di assicurazione.
DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.
DELITTO COLPOSO
Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l’evento lesivo.
DANNO DOLOSO
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
Danno conseguente a fatto illecito che non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale.
DANNO PARZIALE
Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
DANNO PRETERINTENZIONALE
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l’illecito.
DANNO TOTALE
Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro.
DEGRADO
Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
DURATA CONTRATTO
Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FATTO ILLECITO
Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme
previste dall’ordinamento giuridico.
FRANCHIGIA
Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
FURTO
E’ il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA/COMPAGNIA
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
INCENDIO
L’autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza stradale è il sinistro che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO O INDENNITA’
La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
INFORTUNIO
L’evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
INSORGENZA DEL SINISTRO
Per insorgenza del sinistro si intende:
il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;
il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.
INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa,
e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.
INVALIDITA’ PERMANENTE
Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone
periodico.
LEGGE
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
LEGITTIMO CONDUCENTE
Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell’indennizzo dovuto dall’Impresa.
MEDIAZIONE
istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a “diritti disponibili”.
MOTOCARROZZETTA
Veicolo definito dall’art. 53 lett. b) del Codice della Strada.
MOTOCICLO
Veicolo definito dall’art. 53 lettera a) del Codice della Strada.
MOTOSLITTA
Veicolo a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innevato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione (Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970).
MOTOVEICOLI
Veicoli definiti dall’art. 53 del Codice della Strada.
MOTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO
Veicolo definito dall’art. 53 lett. c) del Codice della Strada.
NORME TARIFFARIE
Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili
in casi particolari.
PERCORSI FUORI STRADA
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’Art. 2 Codice della Strada.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del
rischio dei sinistri provocati. Il periodo d’osservazione inizia:
- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo
d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Impresa, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso
l’informazione di garanzia.
PROCESSO CIVILE
Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore
della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L’intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
PRESTAZIONE
Per la garanzia Assistenza Stradale è l’aiuto che, in caso di sinistro, l’Impresa deve fornire all’Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.
QUADRICICLO LEGGERO
Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore (D.M. Trasporti 05.04.1994).
QUADRICICLO TRASPORTO PERSONE
Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw (D.M. Trasporti 05.04.1994).
RAPINA
Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RECESSO
Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste
dall’art 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al
momento del sinistro.
RESIDENZA
Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
RESPONSABILITÀ MINORITARIA
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)
Riparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dall’Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.
RISARCIMENTO/INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ la facoltà concessa all’Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all’estero
del veicolo assicurato.
SCOPERTO
Importo espresso in percentuale sull’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro, con
un minimo espresso in cifra fissa.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
La polizza che cessa i suoi effetti sino alla data della sua eventuale riattivazione.
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.
SPESE DI SOCCOMBENZA
Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.
TARIFFA
La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.
USURA
Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.
VALORE A NUOVO
Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell’IVA (salvo che all’Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).
VALORE COMMERCIALE
A. Il valore del listino “Veicoli Usati” riportato dalla rivista specializzata “Dueruote” o, in mancanza, il valore corrispondente
evincibile da altra rivista di settore specializzata;
B. per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata, il valore del bene in comune commercio.
VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
Con il termine “Veicolo” s’intendono ai sensi del presente contratto unicamente i Ciclomotori, i Quadricicli leggeri, i Motoveicoli
e le Motoslitte.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE – Edizione tariffaria 01.02.2020 – NBI.RCA.2018.001- 2019.001
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l’assicurazione è operante fino alle ore
24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza.
e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
NOBIS rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In quest’ultimo caso NOBIS rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.
NOBIS si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.2 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede previa restituzione di quello
da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS
rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere
denunciato il fatto alla competente Autorità.
In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o
una copia su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in
polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del
contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del
contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo
conguaglio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o
parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro,
stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.
salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall’Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall’Art. 170 bis del dgls 209/2005 (vedi anche art. 1.5 “Durata del contratto”), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo
di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde” la cui sigla non risulti
Per le Sezioni “Danni”, “Infortuni del conducente” e “Estensione trasportati e rimborso spese mediche da infortunio”,
barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza Stradale”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.5 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
NOBIS è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
1.6 RINNOVO DEL CONTRATTO
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento
del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. NOBIS provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.7 DIRITTO DI RECESSO
(valido solo per le polizze stipulate a distanza)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta
a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario
recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde.
Nazionale.
1.8 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
(valida esclusivamente per i motocicli e con il limite massimo di una volta per anno assicurativo) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere tutte le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS
restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari
almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Veicolo che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge o il convivente di fatto o la persona unita civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a NOBIS; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Al momento della riattivazione, nel calcolo Premio da corrispondere, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto, si tiene conto:
• della tariffa in vigore sul contratto sospeso;
• del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
NOBIS tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri
eventualmente liquidati durante la sospensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione per i contratti:
• ceduti all’acquirente del Veicolo venduto;
• amministrati con “libro matricola”;
• vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della società vincolataria;
• per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati, circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione;
• con durata inferiore all’anno;
• che si trovino nell’ultimo giorno di validità.
1.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato. NOBIS provvede,
limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale
L’alienante, previa restituzione all’Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al Veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o di proprietà del coniuge o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa: in questo caso NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano
parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a
NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Per l’assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: NOBIS pertanto non rilascerà
l’Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a
condizione che siano stati restituiti all’Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo.
1.10 CESSAZIONE DEL RISCHIO
1.10.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di
circolazione e delle targhe di immatricolazione;
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle
norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i
giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
1.10.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.
1.10.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
1.11 FORO COMPETENTE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.
1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
1.14 POLIZZE VINCOLATE
Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della
relativa denuncia;
- comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto,
nonché l’eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l’indennizzo
da liquidarsi verrà corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
1.15 CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti
e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell’Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l’Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l’Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto. Tale consenso si intende già prestato, da parte dell’Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa.
1.16 CLAUSOLA BROKER
(valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
SEZIONE C 1 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Responsabilità Civile Autoveicoli – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria – Condizioni speciali di assicurazione) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
NOBIS assicura, in conformità alle norme di Legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1.1 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini
della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2.1 la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
3.1 la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione
del Veicolo;
4.1 PER I MOTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti
di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da
5.1 PER I MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato,
smarrimento;
6.1 PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
NOBIS inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1,2, 4, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste
risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
nel regolamento particolare di gara.
2.2 SOGGETTI ESCLUSI
L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal
conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri
il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b)
parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).
2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto, l‘assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere
•
provato per iscritto;
• nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
• per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od
alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
NOBIS rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario
•
che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.
2.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
NOBIS, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:
- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
2.5 ATTESTAZIONE DI RISCHIO
NOBIS consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Clienti del sito xxx.xxxxx.xx.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
NOBIS rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, NOBIS consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
NOBIS consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all’ultima annualità compiuta. NOBIS non rilascia l’attestazione nel caso di:
• sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
• polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
• polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
• polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.6 PERIODI DI OSSERVAZIONE
Per l’applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale C, sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60
giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.7 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. x00.000.0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento
o con consegna a mano – telegramma o fax.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione
amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia
venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00.000.0000000 (dall’estero).
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n.
x00.000.0000000.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare
per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente
subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE
NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
NOBIS non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora NOBIS lo richieda espressamente.
CAPITOLO 2
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.9 LIMITAZIONE ALL’AZIONE DI RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI IN ABBINAMENTO ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE
(Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e si intendono automaticamente operanti se viene acquistata la garanzia di responsabilità civile da circolazione)
A) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all’importo
massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa:
• nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone
trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata
sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno
a norma delle disposizioni in vigore, determinato il diritto all’azione di rivalsa.
B) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni
della carta di circolazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a
conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relativo sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di
rivalsa nel caso di:
• Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
• Nei confronti dell’assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Nobis si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• Nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
Nobis, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di assicurazione, limita, inoltre,
all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/ Locatario o della Società Proprietaria/Locataria (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relativo sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni
• se il conducente guida in stato di ebbrezza.
massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In ogni caso, l’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria,
Nobis, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita, inoltre, all’importo
fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.10 FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
C) BONUS/MALUS
C.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e
termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
C.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)
1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
1. Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l’individuazione della classe di conversione
universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a. In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe
di merito CU 14.
b. In caso di Veicolo già assicurato:
i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):
Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità
Anni senza sinistri | Classe di merito C.U. |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle
N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (inclusa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
• il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
• il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per
la presenza di un Sinistro);
• il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri
+ 4 classi per la presenza dei due sinistri);
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri
+ 4 per due sinistri).
2. Nel caso di Veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:
Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Classe CU indicata nell’Attestazione rilasciata dall’altra impresa | Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna) |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Situazione Veicolo | Classe CU di as- segnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
1 | Mancanza di attestazione e/o carta di circo- lazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati | Classe 18 | Classe 18 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
2 | Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
4 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo vol- tura o cessione di contratto – comma 4 bis dell’art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. “Legge Bersani” | Classe CU risul- tante dall’atte- stato di rischio rilasciato dalla precedente Com- pagnia di assicu- razione e relativo al veicolo della medesima tipolo- gia già assicurato | Classe 14 o miglio- re Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell’attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato valido (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia |
5 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’ap- plicazione dei cri- xxxx di assegnazio- ne CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
6 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scadu- ta da non oltre 15 giorni | Classe di merito risultante dall’at- testazione dello stato del rischio relativa alla pre- cedente Assicura- zione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicura- to, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
7 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scadu- ta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’at- testazione dello stato del rischio relativa alla pre- cedente Assicura- zione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicura- to, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
8 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi | Classe di merito 18 | Uguale a Classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
9 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’este- ro, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/ Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’at- testazione dello stato del rischio relativa alla pre- cedente Assicura- zione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
10 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’este- ro, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’ap- plicazione dei cri- xxxx di assegnazio- ne CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di as- segnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
11 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di me- rito risultante dall’applicazione dei criteri di as- segnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il docu- mento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegna- zione CU | Uguale a classe CU | 1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
12 | Veicolo in leasing acquistato dal soggetto utilizzatore in occasione della scadenza del contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risultante dall’ap- plicazione dei cri- xxxx di assegnazio- ne CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Duplicato dell’ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati) 2) Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto tem- poraneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Copia del contratto temporaneo; 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. Se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 12 mesi. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
14 | Veicolo assicurato con un’altra Compagnia a cui è vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta ammini- strativa | Classe riportata nella dichiarazio- ne presentata | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
15 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risultante dall’at- testazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
16 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M matura- ta oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi | Classe di merito risultante dall’at- testazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
17 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risultante dall’at- testazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
18 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro 60 mesi senza aver usufruito della classe di merito | Classe di merito risultante dall’at- testazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
19 | Ritrovamento del veicolo successivamente all’utilizzo della classe di merito maturata per altro veicolo | Classe di merito risultante dall’ul- tima attestazione dello stato del rischio maturata | Uguale a classe CU | 1) Denuncia di furto 2) Denuncia di ritrovamento 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di as- segnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
20 | Proveniente da polizza sospesa (stesso vei- colo) | Classe di merito risultante dall’at- testato dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione |
21 | Proveniente da polizza sospesa (veicolo di- verso) | Classe di merito risultante dall’at- testato dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6) Dichiarazione che la classe risultante dall’ATR non è stata utilizzata per nessun altro veicolo 7) Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa |
22 | Da conto vendita | Classe di merito risultante dall’at- testazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato |
3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche
a. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi, o conviventi di fatto o unite civilmente di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica titolare della stessa, e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa; nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda, di società di persone o capitali, Nobis riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul veicolo, alla persona giuridica che ne abbi acquisito civilisticamente la proprietà.
b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’Attestazione è inviata a quest’ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo, di proprietà dello stesso soggetto, la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce al suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento la stessa classe di merito risultante dall’attestazione dello stato di rischio precedente alla perdita di possesso.
d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
vendita,
demolizione,
furto di cui sia esibita Denuncia,
certificazione di cessazione della Circolazione,
definitiva esportazione all’estero,
consegna in conto vendita,
NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell’Assicurato, o al convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
e. Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe universale CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro che, conviventi con il de cuius al momento della morte, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
f. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti
g.
all’applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.
Tale facoltà può essere esercitata:
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 00.00000000; Fax: 00.0000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
- in caso di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto.
Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.
h. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.
i. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, sempreché il Proprietario del Veicolo sostituente (nel caso dei contratti di leasing/noleggio, il locatario/intestatario temporaneo) sia lo stesso o sia il convivente di fatto o la persona con cui lo stesso è unito civilmente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L’Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni.
j. In caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, è possibile
mantenere la classe di merito CU già maturata, ferma la scadenza di polizza.
4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).
Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati
Classe di merito di provenienza CU | Classe di merito di assegnazione CU | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
C.3 – Classi NOBIS e loro regole evolutive
La formula tariffaria “Bonus/Malus” si articola in 18 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe “1” (classe di massimo sconto) alla classe “18”:
Formula tariffaria “Bonus/Malus” - Classi NOBIS (Classi Interne) | ||
1 | 7 | 13 |
2 | 8 | 14 |
3 | 9 | 15 |
4 | 10 | 16 |
5 | 11 | 17 |
6 | 12 | 18 |
Sono previste riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel “periodo di osservazione”, definito al punto C.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (Tabella 4).
Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.
Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS
Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza | Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% | ||||
(a+b) 0 | (a+b) 1 | (a+b) 2 | (a+b) 3 | (a+b) 4 o più | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella 5 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri
Classe NOBIS di provenienza | Classe NOBIS di assegnazione | Variazione % del premio - Ciclo- motori e Quadricicli leggeri | Variazione % del pre- mio – Motoveicoli e Motoslitte |
1 | 1 | 0% | 0% |
2 | 1 | -10,80% | -5,37% |
3 | 2 | -10,89% | -5,57% |
4 | 3 | -11,04% | -5,43% |
5 | 4 | -10,03% | -4,86% |
6 | 5 | -5,46% | -5,46% |
7 | 6 | -6,07% | -6,07% |
8 | 7 | -5,48% | -5,48% |
9 | 8 | -4,85% | -4,85% |
10 | 9 | -4,74% | -4,74% |
11 | 10 | -6,89% | -6,89% |
12 | 11 | -6,82% | -6,82% |
13 | 12 | -5,41% | -5,41% |
14 | 13 | -13,18% | -13,18% |
15 | 14 | -11,90% | -11,90% |
16 | 15 | -13,11% | -13,11% |
17 | 16 | -14,36% | -14,36% |
18 | 17 | -12,52% | -10,68% |
SEZIONE C 2 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Furto – Incendio – Ricorso terzi da incendio) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
NOBIS tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con il limite del valore indicato in polizza e con l’applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente indicati sulla stessa o, in mancanza, sul presente Set Informativo.
CAPITOLO 1 – FURTO
3.2 FURTO TOTALE E PARZIALE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
NOBIS si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o
•
nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia. L’applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.
In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale – fissati
inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.
3.3 DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE
Il Furto o la rapina del veicolo si considerano “totali” qualora lo stesso non venga ritrovato.
Parimenti, il caso assicurativo è considerato “furto totale” qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60
giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.
CAPITOLO 2 – INCENDIO
3.4 INCENDIO
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso
dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.
CAPITOLO 3 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
3.4.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO
(sempre compresa nella garanzia Incendio)
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
d) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
NORME VALIDE PER TUTTA LA SEZIONE “GARANZIE OFFERTE DALLA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI”
3.5 ESCLUSIONI
NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b)fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia “furto” sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra
d)semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine;
precisate;
f) aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
g) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
h)atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
i) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.
Sono sempre escluse le spese sostenute dall’Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.
Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali.
Sono sempre esclusi i danni derivanti dall’appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Relativamente alla garanzia 3.4.1) “Ricorso terzi da incendio” NOBIS non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b)subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d)cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3.6 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in Euro – corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) e degli audiofonovisivi, senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.
Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore,
al momento della stipula del contratto di assicurazione.
Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell’acquisto o l’Assicurato non sia in possesso della fattura, il Valore Assicurato
è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.
In ogni caso, il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza. Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.
3.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario
al quale è assegnato il contratto e alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Colleoni n. 21 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx, Fax: 000.0000000) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere
Nei casi di furto, rapina dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a NOBIS, copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non
integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
Su richiesta di NOBIS, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all’istruzione del sinistro:
- l’estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell’Impresa: l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la
ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;
- fornire prova dell’esistenza e della operatività degli impianti antifurto nonché dell’esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente purché avente validità
fiscale.
3.8 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a NOBIS appena ne abbia avuto
notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’erogazione dell’indennizzo, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura
di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
3.9 ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO
L’accertamento dell’indennizzo e il suo ammontare sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla NOBIS e uno dal Contraente.
I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente
del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
3.10 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
• furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
• eventi fra quelli assicurati che determinano al veicolo danni di importo pari o superiore all’80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
3.11 DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE
Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di “danno totale” a sensi del precedente art. 3.10.
3.12 RELITTO
Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come “relitto”.
Al verificarsi della circostanza poc’anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all’Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l’Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.13 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:
3.13.1 Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso
la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad
eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
3.13.2 Fuori Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni
lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro.
L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.
Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
3.14 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
3.14.1 Danno Parziale
l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato
a) Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo, per danni occorsi entro i prime sette (7) anni di età del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo,
previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto
b) Rete Non Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento
per la garanzia colpita da sinistro.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all’ora].
Qualora l’assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l’Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in
polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.
3.14.2 Danno Totale
desumibile dalla rivista specializzata “Dueruote”, aumentato del valore degli optionals (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l’eventuale
L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro,
detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.
In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato sulla base del “valore a nuovo”, fermo l’eventuale minor valore assicurato.
Resta espressamente inteso come l’eventuale indennizzo verrà erogato con l’applicazione dell’eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
3.15 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di liquidazione in originale debitamente
firmato e sottoscritta.
3.16 SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE
Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato, a condizione che lo stesso sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale. Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell’importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell’I.V.A. o al lordo della quota parte dell’imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.
3.17 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento - utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento “Dueruote” o, in mancanza, di altra rivista di settore specializzata, al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; in caso di leasing, ferme le norme poc’anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.
3.18 GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE
Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.
Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO, VALIDE SOLO PER MOTOCICLI, TRICICLI, QUADRICICLI E MOTOCARROZZETTE SUPERIORI A 50 cc | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEA- SING | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto in- dennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS |
Tutte le Regioni e le Province | Rimane a carico dell’Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00 |
Targhe Speciali | Rimane a carico dell’Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO VALIDE PER CICLOMOTORI NON SUPERIORI A 50 cc, TRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’IN- TESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCA- TARIO IN CASO DI LEASING | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazio- ni al di fuori delle strutture conven- zionate con NOBIS |
Tutte le Regioni e le Province | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00 |
Targhe Speciali | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00 |
L’elenco delle Strutture e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito internet www. xxxxx.xx.
3.19 REGOLA PROPORZIONALE
Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all’art. 3.13) “Determinazione del valore assicurato”, risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.
In nessun caso NOBIS, indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.
SEZIONE C 3 – GARANZIE ACCESSORIE
Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Assistenza stradale – Tutela Legale - Infortuni) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CAPITOLO 1 - ASSISTENZA
4.1 GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Struttura Organizzativa dell’Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto,
L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare
Obblighi dell’assicurato
nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
4.2 GARANZIE PRESTATE Soccorso Stradale per guasto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve.
Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
E’ data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale,
ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.
La prestazione non è operante nel caso in cui l’assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Spese di albergo
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato.
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento.
Invio taxi
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Trasporto/Rimpatrio del veicolo
Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.
Trasporto in autoambulanza
Qualora l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative
4.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA
•
prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
•
giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.
• L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,
facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall’estero, x00.000.0000000.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. modello del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare
esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
CAPITOLO 2 – TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)
5.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA “TUTELA LEGALE”
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 5.5 e 5.7. L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali:
• l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
• le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente
d’Ufficio (CTU) dal Giudice;
• le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
• le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
• per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese;
• per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore
ad Euro 1.000;
• per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
• per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.
5.2 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA LEGALE” Sono esclusi dalla garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
• le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
• le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
• spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto)
• tasse di registro
5.3 INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha
originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo
le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.
5.4 GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà proprio benestare e l’assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/ assicurato.
In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.5 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con riferimento all’art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo.
Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi
connessi al veicolo identificato.
La garanzia è operante nei seguenti casi:
1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta
mancata comunicazione o diniego di offerta;
mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo;
3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
5.6 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE” La garanzia non è operante:
se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di
a)
b)
circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private
SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.7 - PATENTE A PUNTI
La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l’assicurato al momento dell’effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.
Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l’effetto della presente polizza.
Oggetto della garanzia
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:
• punti 6 per le patenti A e B;
• punti 9 per le patenti superiori.
dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
5.8 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE
La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:
Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità
Art. 186 – Guida in stato d’ebbrezza
Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 – Omissione di soccorso
Art. 192 – Violazione di posti di blocco
5.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915
Codice Civile.
5.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Struttura Organizzativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365
giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894137
dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa telefonando al numero x00.000.0000000
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Targa del veicolo e la sua reperibilità;
• Motivo della chiamata;
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri - Centro Colleoni
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte nel DIP Aggiuntivo,
allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI TUTELA LEGALE
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinchè l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia.
NOTA IMPORTANTE
Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del
contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito
al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su
cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
(La garanzia è valida solo per Motocicli, Motocarrozzette, Tricicli e Quadricicli e solo se richiamata nel Modulo di Polizza)
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.
Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano:
• l’invalidità permanente, con franchigia fissa ed assoluta del 5%
• la morte
6.2 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
•
• in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• in occasione di gare motociclistiche e in genere, o delle relative prove ed allenamenti;
• in caso di dolo del Conducente.
6.3 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE
La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito dalla legge.
6.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916
c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
6.5 GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, paga all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente accertata, al netto della franchigia contrattuale del 5%.
Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella allegata per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
6.6 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Sulla base della documentazione ricevuta, degli accertamenti effettuati e del valore assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un’offerta di indennizzo. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.
6.7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITA’
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere
demandata dall’Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.
Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.
Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi a cura dello stesso Collegio; in tal caso il Collegio può anche convenire sulla opportunità di concedere un anticipo sull’indennizzo dovuto dall’Impresa.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti
sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente/Assicurato.
6.8 MORTE DA INFORTUNIO
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell’infortunio subito, – anche
successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’evento lesivo.
pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di
questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il
il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
(La garanzia è valida solo per Motocicli, Motocarrozzette, Tricicli e Quadricicli, solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del guidatore)
6.9 OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI
La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato.
L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul
veicolo assicurato. Per l’accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.7 – 6.8.
Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.
Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli
stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno.
6.10 OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura fino alla concorrenza di €2.500,00, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese mediche rese necessarie a seguito infortunio, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati, e sostenute per:
a) esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
b) gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital,
onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
d) le rette di degenza;
e) il trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e viceversa.
Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’ammontare delle spese sostenute da ciascuno.
Il rimborso verrà effettuato da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in
originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro.
Nel caso in cui il Conducente e/o i trasportati si avvalgano del “Servizio Sanitario Nazionale”, la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui
la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all’Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione.
Qualora il Conducente e/o i trasportati debbano presentare l’originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario
Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE
L’indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | des | sin |
Un arto superiore | 70% | 60% |
Una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
Un pollice | 18% | 16% |
Un indice | 14% | 12% |
Un medio | 8% | 6% |
Un anulare | 8% | 6% |
Un mignolo | 12% | 10% |
Una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Amputazione di un arto inferiore: | ||
Al disopra della metà della coscia | 70% | |
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio | 60% | |
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Amputazione di un piede | 40% | |
Amputazione di ambedue i piedi | 100% | |
Amputazione di un alluce | 5% | |
Amputazione di un altro dito del piede | 1% | |
Amputazione della falange ungueale dell’alluce | 2,5% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | ||
Una vertebra cervicale | 12% | |
Una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
Una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura di un meta mero sacrale | 3% | |
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme | 5% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.
DESCRIZIONE DEI SETTORI TARIFFARI
Ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, tricicli, quadricicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, quadricicli leggeri.
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
7.1 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. x00.000.0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano –
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta
telegramma o fax.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione
amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia
venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00.000.0000000 (dall’estero).
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
x00.000.0000000.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare
per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente
subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
7.2 RICHIESTA COSA FARE IN CASO DI SINISTRO CVT E/O GARANZIE ACCESSORIE
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365
giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894137
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000000
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Targa del veicolo e la sua reperibilità;
• Motivo della chiamata;
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte del Dip Aggiuntivo,
allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI TUTELA LEGALE
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinchè l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia.
NOTA IMPORTANTE
Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del
contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Per eventuali reclami scrivere a
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Richiedi le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria,
che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI
ART. 129 > SOGGETTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente
del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del 4presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
b)il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
ART. 134 > ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1 -bis I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L’attestazione è consegnata dal Contraente all’Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
4 - bis L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
4 - ter Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le Imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4 - quater È fatto comunque obbligo alle Imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ART. 144 > AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
ART. 2 > “CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO”
- Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b)il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d)il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati
identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h)la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose
che a persone).
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus.
In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze
relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del
pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato
verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini
dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA SI SENSI DEL CAPO II SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie
particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di
proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete
distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio,
antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 1 dicembre 2019
Set Informativo NBI.RCA.2018.001–2019.001 – edizione 01.12.2019