Accordo internazionale del 2001 sul cacao
Traduzione1
Accordo internazionale del 2001 sul cacao
Concluso a Ginevra il 2 marzo 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20032
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 3 giugno 2003 Entrato in vigore per la Svizzera a titolo provvisorio il 1° ottobre 2003
Capitolo I Obiettivi
Art. 1 Obiettivi
1. Gli obiettivi del sesto Accordo internazionale sul cacao sono i seguenti:
a) promuovere la cooperazione internazionale in tutti i settori dell’economia mondiale del cacao;
b) fornire una sede appropriata per discutere di tutte le questioni inerenti a tutti i settori di tale economia;
c) contribuire al rafforzamento delle economie nazionali dei Paesi membri, prendendo le misure appropriate, in particolare elaborando progetti adeguati da presentare alle istituzioni competenti affinché li finanzino e li attuino;
d) contribuire allo sviluppo equilibrato dell’economia mondiale del cacao, nell’interesse di tutti i membri, mediante misure adeguate, in particolare:
i) promuovendo un’economia del cacao sostenibile,
ii) promuovendo le ricerche e l’applicazione dei loro risultati,
iii) promuovendo la trasparenza dell’economia mondiale del cacao racco- gliendo, analizzando e divulgando statistiche pertinenti e realizzando studi appropriati,
iv) promuovendo e stimolando il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao, al fine di aumentare la domanda di cacao in stretta coopera- zione con il settore privato.
2. Per raggiungere tali obiettivi, i membri devono, in un contesto adeguato, incorag- giare il settore privato a partecipare più attivamente ai lavori dell’Organizzazione.
RS 0.916.118.1
1 Dal testo originale francese (RO 2004 1311).
2 RU 2004 1309
2003-0148 1311
Capitolo II Definizioni
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
1. per cacao si intendono il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;
2. per prodotti derivati dal cacao s’intendono i prodotti fabbricati esclusiva- mente a partire dal cacao in grani come la pasta e il liquore di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonché tutti gli altri prodotti contenenti cacao che il Consiglio può, all’occorrenza, designare;
3. per anno cacao s’intende il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre compresi;
4. per Parte contraente si intendono un governo o un’organizzazione intergo- vernativa, ai sensi dell’articolo 4, che abbiano accettato di essere vincolati dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
5. per Consiglio s’intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all’arti- colo 6;
6. per prezzo giornaliero s’intende l’indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 40;
7. per entrata in vigore s’intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo;
8. per Paese esportatore o membro esportatore s’intende, rispettivamente, un Paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un Paese le cui importa- zioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esporta- zioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, esse- re membro esportatore;
9. per esportazioni di cacao s’intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un Paese, mentre per importazioni di cacao s’intende tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un Paese, rimanendo inteso che, ai sensi di queste definizioni, qualora un membro comprenda più di un territo- rio doganale, per territorio doganale devono intendersi tutti i territori doga- nali di detto membro;
10. per cacao fine («fine» o «flavour») s’intende il cacao il cui sapore e colore sono ritenuti eccezionali, prodotto nei Paesi elencati nell’allegato C del pre- sente Accordo;
11. per Paese importatore o membro importatore si intendono, rispettivamente, un Paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;
12. per membro s’intende una Parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
13. per Organizzazione s’intende l’Organizzazione internazionale del cacao di cui all’articolo 5;
14. per settore privato si intendono tutti gli operatori del settore privato le cui principali attività rientrano nel settore del cacao, compresi gli agricoltori, i commercianti, i trasformatori, i fabbricanti e gli istituti di ricerca. Nel qua- dro del presente Accordo, il settore privato comprende anche le aziende, gli organismi e gli istituti pubblici che, in alcuni Paesi, esercitano funzioni abi- tualmente svolte da operatori privati in altri Paesi;
15. per Paese produttore s’intende un Paese che produce cacao in quantitativi commercialmente rilevanti;
16. per maggioranza semplice ripartita s’intende la maggioranza dei voti dei membri esportatori e la maggioranza dei voti dei membri importatori, con- teggiati separatamente;
17. per diritti speciali di prelievo (DSP) si intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale;
18. per votazione speciale si intendono i due terzi dei voti dei membri esportato- ri e i due terzi dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente, purché siano presenti almeno cinque membri esportatori e una maggioranza di membri importatori;
19. per economia del cacao sostenibile s’intende un sistema nel quale tutti gli operatori mantengono la produttività a livelli economicamente sostenibili, ecologicamente razionali e culturalmente accettabili, grazie a una gestione efficiente delle risorse;
20. per tonnellata s’intende una massa di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre avoirdupois, e per libbra s’intende la libbra avoirdupois, pari a 453,597 grammi;
21. per totale mondiale delle scorte di cacao in grani di fine campagna si inten- dono tutti i grani di cacao secchi identificabili l’ultimo giorno dell’anno cacao (30 settembre), indipendentemente dalla loro ubicazione, dal proprie- tario o dall’uso al quale sono destinati.
Capitolo III Membri
Art. 3 Membri dell’Organizzazione
1. Tutte le Parti contraenti sono membri dell’Organizzazione.
2. L’Organizzazione comporta due categorie di membri:
a) i membri esportatori;
b) i membri importatori.
3. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Art. 4 Partecipazione di organizzazioni intergovernative
1. Tutti i riferimenti del presente Accordo a un «governo» o più «governi» valgono anche per l’Unione europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità in materia di negoziato, conclusione e applicazione di accordi inter- nazionali, segnatamente quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente Accordo si parla di firma, ratificazione, accettazione o approvazione, notificazione dell’applicazione a titolo provvisorio o adesione, si intendono anche la firma, la ratificazione, l’accettazione o l’approvazione, la notificazione dell’applica- zione a titolo provvisorio o l’adesione di dette organizzazioni intergovernative.
2. In caso di votazione su questioni di loro competenza, dette organizzazioni inter- governative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuiti ai loro Stati membri conformemente all’articolo 10. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni intergovernative non possono esercitare il loro diritto di voto individuale.
3. Le suddette organizzazioni possono partecipare ai lavori del Comitato esecutivo per le questioni di loro competenza.
Capitolo IV
Organizzazione e amministrazione
Art. 5 Istituzione, sede e struttura dell’Organizzazione internazionale del cacao
1. L’Organizzazione internazionale del cacao, istituita dall’Accordo internazionale sul cacao del 19723, continua a esistere. Essa provvede all’attuazione delle disposi- zioni del presente Accordo e ne controlla l’applicazione.
2. L’Organizzazione esplica le sue funzioni attraverso:
a) il Consiglio internazionale del cacao e i suoi organi sussidiari;
b) il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale.
3. L’Organizzazione ha sede a Londra, a meno che il Consiglio non decida diversa- mente con votazione speciale.
Art. 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao
1. L’autorità suprema dell’Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, composto da tutti i membri dell’Organizzazione.
2. Ogni membro è rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Ogni membro, inoltre, può far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.
3 RU 1973 1405
Art. 7 Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica, o dispone l’espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni esplicite del presente Accordo.
2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obblighi che esulano dal campo di applica- zione del presente Accordo, né si può considerare che vi sia stato autorizzato dai membri; in particolare, esso non ha la facoltà di contrarre prestiti. Nell’esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell’articolo 24 al fine di informarne le altre parti; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il Consiglio abbia oltrepassato i poteri conferitigli.
3. Il Consiglio può, in qualsiasi momento, con votazione speciale, delegare al Comi- tato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione dei poteri seguenti:
a) ridistribuzione dei voti conformemente all’articolo 10;
b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi confor- memente all’articolo 25;
c) revisione dell’elenco dei produttori di cacao fine («fine» o «flavour») con- formemente all’articolo 46;
d) esonero da determinati obblighi conformemente all’articolo 47;
e) composizione delle vertenze conformemente all’articolo 50;
f) sospensione dei diritti conformemente all’articolo 51 paragrafo 3;
g) determinazione delle condizioni di adesione conformemente all’articolo 56;
h) esclusione di un membro conformemente all’articolo 61;
i) proroga o cessazione del presente Accordo conformemente all’articolo 63;
j) raccomandazione di modifiche ai membri conformemente all’articolo 64.
4. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere di aggiungere altre eccezioni al paragrafo 3 di cui sopra. Può revocare una delega di poteri mediante una decisione presa anch’essa con votazione speciale.
5. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con le medesime, in particolare il suo regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell’Organizzazione. Nel suo regolamento interno può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questio- ni specifiche senza doversi riunire.
6. Il Consiglio tiene i registri necessari all’espletamento delle funzioni assegnategli dal presente Accordo e qualsiasi altro registro ritenuto utile.
7. Il Consiglio può istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per assisterlo nell’esple- tamento delle sue funzioni.
Art. 8 Presidente e Vicepresidenti del Consiglio
1. Il Consiglio elegge, per ogni anno cacao, un Presidente nonché un primo e un secondo Vicepresidente che non sono retribuiti dall’Organizzazione.
2. Il Presidente e il primo Vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, mentre il secondo Vicepresidente viene eletto tra i rappresentanti dell’altra categoria. Le due categorie si alternano ogni anno cacao.
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e dei due Vicepresiden- ti, o in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Né il Presidente né gli altri membri dell’Ufficio che presiedono una riunione del Consiglio prendono parte alla votazione. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.
Art. 9 Sessioni del Consiglio
1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell’anno cacao.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide o se gli viene richie- sto:
a) da cinque membri, oppure
b) da uno o più membri che detengono almeno 200 voti, oppure
c) dal Comitato esecutivo, oppure
d) dal Direttore esecutivo, ai fini degli articoli 23 e 60.
3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con un anticipo di almeno 30 giorni civili, salvo nei casi urgenti.
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consi- glio non decida diversamente con votazione speciale. Se il Consiglio si riunisce, su invito di un membro, in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto.
Art. 10 Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; lo stesso vale per i mem- bri importatori. I voti sono ripartiti all’interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Per ogni anno cacao, i voti dei membri esportatori sono così ripartiti: ogni mem- bro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti fra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall’Organiz- zazione nell’ultimo Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine, le
esportazioni vengono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all’articolo 41.
3. Per ogni anno cacao, i voti dei membri importatori sono così ripartiti: 100 voti sono suddivisi equamente, arrotondando per difetto o per eccesso. I voti rimanenti vengono suddivisi in base alla percentuale che la media delle importazioni annuali di ciascun membro importatore nei tre precedenti anni cacao, per le quali l’Organiz- zazione dispone di dati definitivi, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i Paesi importatori. A tal fine, le importazioni vengono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conver- sione di cui all’articolo 41.
4. Se, per un motivo qualunque, sorgono difficoltà nella determinazione o nell’ag- giornamento della base statistica per il calcolo dei voti conformemente alle disposi- zioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere, con vota- zione speciale, di adottare un’altra base statistica per il calcolo dei voti.
5. Nessun membro può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra risul- tanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono ridistribuiti tra gli altri membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.
6. Quando viene modificata la composizione dell’Organizzazione o quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti confor- memente al presente articolo.
7. I voti non possono essere frazionati.
Art. 11 Procedura di votazione del Consiglio
1. Xxxxxxx membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. I membri, tuttavia, non sono tenuti a esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui sono autorizzati a disporre a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Previa notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui all’ar- ticolo 10 paragrafo 5.
3. Un membro autorizzato da un altro membro a utilizzare i voti detenuti da quest’ultimo a norma dell’articolo 10 ne dispone conformemente alle istruzioni del membro suddetto.
Art. 12 Decisioni del Consiglio
1. Il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accor- do non preveda una votazione speciale.
2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei membri astenuti.
3. La procedura seguente si applica a tutte le decisioni che il Consiglio deve adotta- re, a norma del presente Accordo, mediante votazione speciale:
a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore, se il Consiglio lo decide, con vota- zione a maggioranza semplice ripartita;
b) se al secondo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 24 ore, se il Consiglio lo decide con votazione a maggioranza semplice ripartita;
c) se al terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa si considera adottata;
d) se il Consiglio non rimette ai voti una proposta, essa si considera respinta.
4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Art. 13 Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio prende tutte le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi organi, segnata- mente la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonché con le organizzazioni intergo- vernative appropriate.
2. Considerato il ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione sufficientemente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio, inoltre, può prendere tutte le disposizioni necessarie per mantenere utili contatti con le organizzazioni internazionali di produttori, commercianti e fabbricanti di cacao.
4. Il Consiglio cerca di associare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre parti che si interessano all’economia mondiale del cacao.
Art. 14 Ammissione di osservatori
1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro a partecipare alle sue riunio- ni in veste di osservatore.
2. Il Consiglio può inoltre invitare qualsiasi organizzazione di cui all’articolo 13 a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.
Art. 15 Composizione del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è composto da 10 membri esportatori e 10 membri importa- tori. Tuttavia, se il numero dei membri esportatori o il numero dei membri importa- tori dell’Organizzazione è inferiore a 10, il Consiglio può decidere con votazione speciale, mantenendo la parità tra le due categorie di membri, il numero complessivo dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente all’articolo 16 e sono rieleggibili.
2. Ogni membro eletto è rappresentato nel Comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il suo rappre- sentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.
3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono eletti dal Consi- glio per ogni anno cacao e vengono scelti entrambi tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori. Le due categorie di membri si alternano ogni anno cacao. In caso di assenza temporanea o permanente del Presi- dente e del Vicepresidente, il Comitato esecutivo può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Né il Presidente né gli altri membri dell’Ufficio che presiedono una riunione del Comitato esecutivo pren- dono parte alla votazione. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.
4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, a meno che non decida diversamente con votazione speciale. Se il Comitato esecutivo si riuni- sce, su invito di un membro, in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto.
Art. 16 Elezione del Comitato esecutivo
1. I membri esportatori e i membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L’elezione in ciascuna categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ogni membro attribuisce a un solo candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell’articolo 10. Un membro può dare a un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell’articolo 11 paragrafo 2.
3. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
Art. 17 Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo
1. Ciascun membro del Comitato esecutivo è autorizzato a disporre, per la votazione, del numero di voti assegnatogli a norma dell’articolo 16; nessun membro del Comi- tato esecutivo può dividere i suoi voti.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, previa notifica scritta al Presidente, ciascun membro esportatore o importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, conformemente all’arti- colo 16 paragrafo 2, ad uno qualsiasi dei membri eletti può autorizzare un altro
membro esportatore o importatore, a seconda dei casi, del Comitato esecutivo a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti nel Comitato esecutivo.
3. In qualsiasi anno cacao un membro può, previa consultazione con il membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato conformemente all’articolo 16, ritirare i suoi voti a quest’ultimo. I voti ritirati possono essere dati a un altro membro esporta- tore o importatore del Comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell’anno cacao. Il membro del Comitato esecutivo a cui sono stati tolti i voti con- serva tuttavia il seggio nel Comitato esecutivo per il resto dell’anno cacao. Tutte le decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo diventano effettive dopo che il Presidente ne è stato informato per scritto.
4. La maggioranza richiesta per le decisioni del Comitato esecutivo è quella richiesta per le decisioni del Consiglio.
5. Ogni membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del Comita- to esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel suo regolamento interno le condizioni alle quali è possibile questo ricorso.
Art. 18 Competenze del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio e svolge le sue funzioni sotto la direzione generale di quest’ultimo.
2. Il Comitato esecutivo si occupa delle questione amministrative, finanziarie e strutturali dell’Organizzazione, in particolare:
a) esamina il progetto del programma di lavoro annuale dell’Organizzazione, che deve essere presentato al Consiglio per approvazione;
b) esamina e valuta il rapporto presentato dal Direttore esecutivo sull’esecu- zione del programma di lavoro e l’elenco delle priorità;
c) studia e raccomanda i bilanci amministrativi annuali;
d) segue l’esecuzione del bilancio e analizza, in particolare, le entrate e le spese;
e) assiste il Consiglio per la nomina del Direttore esecutivo e degli alti funzio- nari dell’Organizzazione;
f) approva i progetti destinati a essere finanziati dal Fondo comune per i pro- dotti di base e da altri organismi donatori tra le sessioni del Consiglio.
Art. 19 Quorum per le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo
1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio è rag- giunto con la presenza di almeno cinque membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria deten- gano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a questa catego- ria.
2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene raggiunto il giorno stabilito per la seduta di apertura della sessione, a decorrere dal secondo
giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera raggiunto con la presenza dei membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria.
3. Per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso.
4. Tutti i membri rappresentati conformemente all’articolo 11 paragrafo 2 si consi- derano presenti.
5. Il quorum richiesto per la seduta di apertura delle riunioni del Comitato esecutivo è costituito dalla presenza di almeno quattro membri esportatori e quattro membri importatori, a condizione che tali membri detengano insieme, in ciascuna categoria, almeno la maggioranza semplice dei voti dei membri di tale categoria.
Art. 20 Personale dell’Organizzazione
1. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo con votazione speciale per un mandato la cui durata non supererà quella dell’Accordo e delle sue eventuali proroghe. Esso stabilisce le regole di selezione dei candidati e le condizioni di assunzione del Diret- tore esecutivo.
2. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell’Organizzazione; egli è respon- sabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente Accordo conformemente alle decisioni del Consiglio stesso.
3. Il personale dell’Organizzazione è responsabile dinanzi al Direttore esecutivo.
4. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento adottato dal Consiglio in base ai regolamenti che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. Nei limiti del possibile, i funzionari vengono scelti tra i cittadini dei membri esportatori e importatori.
5. Né il Direttore esecutivo né il personale devono avere interessi finanziari nell’in- dustria, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.
6. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e il personale non chiedo- no né accettano istruzioni da nessun membro né da nessuna autorità estranea all’Organizzazione. Essi si astengono da tutti gli atti incompatibili con la loro situa- zione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell’Orga- nizzazione. Xxxxxxx membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.
7. Né il Direttore esecutivo né il personale dell’Organizzazione devono divulgare alcuna informazione sul funzionamento o sulla gestione del presente Accordo, a meno che il Consiglio non li autorizzi o che non lo richieda il corretto espletamento delle loro funzioni conformemente al presente Accordo.
Art. 21 Programma di lavoro
1. Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao, il Consiglio, su raccomandazione del Comitato esecutivo, adotta il programma di lavoro dell’Organizzazione per l’anno successivo, stabilito dal Direttore esecutivo. Il programma di lavoro comprende i progetti e le attività che devono essere eseguiti dall’Organizzazione nel corso del nuovo anno cacao. Esso è attuato dal Direttore esecutivo.
2. Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao, il Comitato esecutivo valuta l’applicazione del programma di lavoro dell’anno in corso, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo. Il Comitato esecutivo pre- senta le proprie conclusioni al Consiglio.
3. In occasione della sua prima riunione in applicazione del presente Accordo, il Consiglio, su raccomandazione del Comitato esecutivo, adotta un elenco di priorità per la durata dell’Accordo, tenuto conto degli obiettivi dello stesso. Tale elenco serve da base per l’elaborazione del programma di lavoro annuale. Nel corso della sua ultima riunione di ciascun anno cacao, il Comitato esecutivo, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo, esamina e aggiorna l’elenco ponendo in particolare l’accento sulle priorità per l’anno successivo.
Capitolo V
Privilegi e immunità
Art. 22 Privilegi e immunità
1. L’Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore esecu- tivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano a essere disciplinati dall’Accordo relativo alla sede concluso il 26 marzo 1975 a Londra tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (di seguito denominato «Governo ospitante») e l’Organizzazione internazionale del cacao, con le modifiche eventualmente necessa- rie per il buon funzionamento del presente Accordo.
3. Se la sede dell’Organizzazione viene trasferita in un altro Paese, il nuovo Governo ospitante conclude quanto prima con l’Organizzazione un accordo relativo alla sede, che deve essere approvato dal Consiglio.
4. L’Accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipen- dente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi:
a) per mutuo consenso del Governo ospitante e dell’Organizzazione;
b) se la sede dell’Organizzazione è trasferita fuori del territorio del Governo ospitante; o
c) se l’Organizzazione cessa di esistere.
5. L’Organizzazione può concludere con uno o più altri membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità eventualmente necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.
Capitolo VI Finanze
Art. 23 Finanze
1. Per la gestione del presente Accordo si tiene un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell’Accordo, coperte dai contributi annui dei membri fissati conformemente all’articolo 25. Se tuttavia un membro chiede servizi partico- lari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e far pagare al membro in questione i servizi richiesti.
2. Il Consiglio può aprire conti separati a fini particolari che può fissare conforme- mente agli obiettivi del presente Accordo. Questi conti sono finanziati dai contributi volontari dei membri e di altri organismi.
3. L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’anno cacao.
4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il Comitato esecutivo e qualsiasi altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
5. Se le finanze dell’Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell’anno cacao, il Direttore esecutivo indice una sessione straordina- ria del Consiglio entro venti giorni lavorativi, a meno che non sia già prevista una riunione entro trenta giorni civili.
Art. 24 Responsabilità dei membri
Le responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si considera che i terzi che trattano con il Consiglio siano al corrente delle disposizioni del presente Accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, segnatamente l’articolo 7 paragrafo 2 e il primo periodo del presente arti- colo.
Art. 25 Adozione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi
1. Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio successivo e fissa il contributo di ogni membro al bilancio.
2. Il contributo di ciascun membro per ogni esercizio è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell’adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto
dell’eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova riparti- zione dei voti che ne deriva.
3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all’Organiz- zazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo in base al numero di voti assegnatogli e alla frazione non utilizzata dell’esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l’esercizio in corso rimangono invariati.
4. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell’inizio del primo esercizio intero, il Consiglio adotta, nella sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il perio- do che va fino all’inizio di questo primo esercizio intero.
Art. 26 Versamento dei contributi al bilancio amministrativo
1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell’esercizio. I contributi dei membri per l’esercizio durante il quale aderiscono all’Organizzazione sono esigibili alla data dell’adesione.
2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell’articolo 25 paragra- fo 4 sono esigibili entro tre mesi dalla data in cui sono stati fissati.
3. Se al termine dei primi cinque mesi dell’esercizio o, per i nuovi membri, tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la loro quota, un membro non ha versato integral- mente il suo contributo al bilancio amministrativo, il Direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richie- sta del Direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio e al Comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.
4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo non può essere privato di altri diritti né dispensato dagli obbli- ghi che gli impone il presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida altri- menti con votazione speciale. Il membro è comunque tenuto a versare il suo contri- buto e ad adempiere a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
5. Il Consiglio riconsidera la questione della partecipazione di qualsiasi membro in ritardo di due anni nel pagamento dei contributi e può decidere, con votazione speciale, di revocargli i diritti conferiti dalla qualità di membro e/o di non prenderlo più in considerazione a scopi di bilancio. Il membro in questione deve però far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente Accordo. Se versa gli arretrati, recupera i diritti conferiti dalla qualità di membro. Tutti i versamenti effet- tuati da un membro che abbia accumulato arretrati vengono destinati in primo luogo al pagamento di detti arretrati e non al pagamento dei contributi per l’esercizio in corso.
Art. 27 Verifica e pubblicazione dei conti
1. Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finan- ziario, si procede alla verifica dell’estratto conto dell’Organizzazione per tale eserci- zio e del bilancio di chiusura a titolo dei conti di cui all’articolo 23. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, in collabora- zione con due revisori qualificati dei governi membri, che rappresentano rispettiva- mente i membri esportatori e i membri importatori e sono eletti dal Consiglio per ogni esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall’Organizzazione per le loro prestazioni professionali. L’Organizzazione può tuttavia rimborsare, secondo le modalità e le condizioni previste dal Consiglio, le spese di viaggio e di trasferta.
2. Le condizioni di assunzione del revisore indipendente di provata competenza nonché le intenzioni e gli obiettivi della verifica sono definiti nel regolamento finan- ziario dell’Organizzazione. L’estratto conto e il bilancio consuntivo verificati ven- gono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.
3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.
Art. 28 Relazioni con il Fondo comune e con altri donatori multilaterali e bilaterali
1. L’Organizzazione si avvale al meglio dei meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base al fine di contribuire alla preparazione e al finanziamento dei proget- ti che rivestono interesse per l’economia del cacao.
2. L’Organizzazione cerca di cooperare con altre organizzazioni internazionali nonché con istituti di finanziamento multilaterali e bilaterali al fine di ottenere il finanziamento dei programmi e dei progetti che rivestono interesse per l’economia del cacao, a seconda delle necessità.
3. In nessun caso, l’Organizzazione assume obblighi finanziari legati ai progetti, né a nome proprio né a nome dei suoi membri. Nessun membro dell’Organizzazione può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza alla stessa, di debiti contratti o prestiti concessi da un altro membro o da qualsiasi altro organo in rela- zione a tali progetti.
Art. 29 Ruolo dell’Organizzazione per quanto riguarda i progetti
1. L’Organizzazione cerca di aiutare i membri a elaborare progetti che rivestono interesse per l’economia del cacao e sono destinati a essere finanziati da altri istituti o organi.
2. In circostanze eccezionali, il Consiglio approva la partecipazione dell’Organiz- zazione alla messa in atto di progetti adottati. In nessun caso tale partecipazione comporta costi supplementari per il bilancio amministrativo dell’Organizzazione.
Capitolo VII
Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao
Art. 30 Istituzione della Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao
1. Il Consiglio istituisce la Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao al fine di incoraggiare gli esperti del settore privato, come definito nell’arti- colo 2 del presente Accordo, a partecipare attivamente ai lavori dell’Organizzazione e di promuovere un dialogo continuo fra esperti del settore pubblico ed esperti del settore privato.
2. La Commissione è un organo consultivo che può presentare raccomandazioni al Consiglio su qualsiasi questione attinente al presente Accordo.
Art. 31 Composizione della Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao
1. La Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao è composta di esperti di tutti i settori dell’economia del cacao, vale a dire di:
a) associazioni del commercio e dell’industria;
b) organizzazioni nazionali e regionali produttrici di cacao, dei settori pubblico e privato;
c) organizzazioni nazionali di esportazione del cacao;
d) istituti di ricerca sul cacao;
e) altre associazioni o istituti del settore privato che hanno un interesse nell’economia del cacao.
2. Tali esperti agiscono a titolo personale o per conto delle loro rispettive associa- zioni.
3. I membri dell’Organizzazione vi possono partecipare in veste di osservatori.
4. La Commissione è composta di sette membri originari di Paesi esportatori e di sette membri originari di Paesi importatori, secondo la definizione del paragrafo 1 del presente articolo, designati dal Consiglio ogni due anni cacao. I membri possono designare uno o più consiglieri e supplenti. Alla luce dell’esperienza della Commis- sione, il Consiglio può aumentare il numero di membri della Commissione.
5. La Commissione può anche invitare a partecipare ai suoi lavori esperti o persona- lità del settore pubblico e privato noti per le loro competenze in uno dei settori di attività.
6. Il Presidente della Commissione viene scelto tra i membri della Commissione. La presidenza viene assunta alternativamente, per una durata corrispondente a due anni cacao, dai Paesi esportatori e dai Paesi importatori.
7. Una volta costituita, la Commissione consultiva elabora norme proprie e le rac- comanda al Consiglio affinché le adotti.
Art. 32 Mandato della Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao
1. La Commissione, agendo a titolo consultivo:
a) contribuisce allo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile;
b) individua gli elementi che influiscono sull’offerta e la domanda e propone misure correttive;
c) agevola lo scambio di informazioni sulla produzione, il consumo e le scorte;
d) fornisce consulenza su altre questioni relative al cacao attinenti al presente Accordo.
2. La Commissione può istituire gruppi di lavoro speciali che la aiutino a svolgere il proprio mandato, a condizione che i loro costi di funzionamento non incidano sul bilancio dell’Organizzazione.
3. Il Direttore esecutivo assiste la Commissione secondo le necessità.
Art. 33 Riunioni della Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao
1. Di norma, la Commissione si riunisce due volte all’anno presso la sede dell’Orga- nizzazione, contemporaneamente alle sessioni ordinarie del Consiglio. Può organiz- zare riunioni supplementari, previa approvazione del Consiglio.
2. Quando il Consiglio accetta un invito rivoltogli da un membro di svolgere una riunione sul suo territorio, la Commissione può riunirsi in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, nel qual caso i costi aggiuntivi sono a carico del membro in questione.
3. Il Presidente della Commissione redige l’ordine del giorno delle sue riunioni in concertazione con il Direttore esecutivo.
4. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio sui suoi lavori.
Capitolo VIII Offerta e domanda
Art. 34 Comitato del mercato
1. Onde contribuire alla maggior crescita possibile dell’economia del cacao e allo sviluppo equilibrato della produzione e del consumo, al fine di garantire un equili- brio sostenibile tra offerta e domanda, il Consiglio istituisce un Comitato del merca- to costituito da tutti i membri esportatori e importatori. Il Comitato ha il compito di analizzare le tendenze e le prospettive di sviluppo per quanto riguarda la produzione e il consumo di cacao nonché l’evoluzione delle scorte e dei prezzi, ed individuare gli squilibri del mercato a uno stadio precoce e gli ostacoli alla crescita del consumo di cacao nei Paesi esportatori e importatori.
2. Nel corso della sua prima sessione, all’inizio del nuovo anno cacao, il Comitato del mercato esamina le previsioni annuali di produzione e di consumo mondiali per i cinque anni cacao successivi. Il Direttore esecutivo fornisce le informazioni necessa- rie alla preparazione di tali revisioni. Le previsioni fissate sono studiate e rivedute ogni anno se necessario.
3. Il Direttore esecutivo presenta inoltre, a titolo puramente illustrativo, vari scenari basati sui dati indicativi dei livelli annui di produzione mondiale necessari per raggiungere e mantenere l’equilibrio tra l’offerta e la domanda a determinati livelli dei prezzi reali. I fattori da prendere in considerazione sono in particolare le varia- zioni stimate della produzione e del consumo in funzione dell’andamento dei prezzi reali e le variazioni previste delle scorte.
4. In base a tali previsioni, al fine di ripristinare l’equilibrio del mercato a lungo e a medio termine, i membri esportatori possono impegnarsi a coordinare le loro politi- che di produzione nazionale.
5. Tutti i membri cercano di stimolare il consumo di cacao nei loro Paesi. Xxxxxxx membro è responsabile dei mezzi e dei metodi che utilizza a tal fine. Tutti i membri cercano in particolare di eliminare o di ridurre notevolmente gli ostacoli interni alla crescita del consumo. A questo proposito, i membri forniscono periodicamente al Direttore esecutivo informazioni sulle normative nazionali e sulle misure prese riguardo al consumo di cacao nonché tutte le altre informazioni pertinenti, comprese le tasse nazionali e i dazi doganali.
6. Il Comitato presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio, il quale, in base a tali rapporti, stila il bilancio della situazione generale, valutando in particolare l’andamento dell’offerta e della domanda mondiali alla luce delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può presentare raccomandazioni ai membri sulla base di detta valutazione.
7. Il Comitato stabilisce le sue norme e il suoi regolamenti.
8. Il Direttore esecutivo coadiuva, all’occorrenza, il Comitato.
Art. 35 Trasparenza del mercato
1. Per favorire la trasparenza del mercato, l’Organizzazione mantiene informazioni aggiornate riguardanti le frantumazioni, il consumo, la produzione, le esportazioni (comprese le riesportazioni) e le importazioni di cacao e di prodotti derivati dal cacao nonché le scorte dei membri. A tal fine, i membri si adoperano per comunica- re al Direttore esecutivo, entro termini ragionevoli, statistiche per quanto possibile particolareggiate ed esatte.
2. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro termini ragionevoli i dati statistici richiesti dal Consiglio per assicurare il buon funzionamento dell’Orga- nizzazione, il Consiglio può chiedergliene la ragione. Qualora risulti necessaria un’assistenza in questo settore, il Consiglio può offrire il debito sostegno per sor- montare le difficoltà incontrate.
3. Il Consiglio prende le misure supplementari che ritiene necessarie in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.
4. Il Consiglio prende le debite disposizioni affinché siano raccolte periodicamente altre informazioni che ritiene utili per seguire l’andamento del mercato nonché per valutare la capacità attuale e potenziale di produzione e di consumo di cacao.
Art. 36 Scorte
1. Per garantire una maggiore trasparenza del mercato e in tal modo agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo informazioni sul livello delle scorte detenute nel suo Paese. Per quanto possibile, i membri forniscono al Direttore esecutivo ogni anno nel mese di maggio, termine ultimo, informazioni per quanto possibile particolareggiate, aggiornate e precise sulle scorte detenute nei rispettivi Paesi alla fine dell’anno cacao precedente.
2. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro termini ragionevoli, le statistiche che il Consiglio chiede affinché l’Organizzazione possa funzionare effi- cacemente, il Consiglio può chiedergliene la ragione. Se risulta necessario fornire assistenza tecnica per porvi rimedio, il Consiglio può proporre le misure di sostegno richieste.
3. Il Direttore esecutivo prende le misure necessarie affinché il settore privato colla- bori attivamente a tali lavori, garantendo nel contempo la confidenzialità commer- ciale delle informazioni fornite.
4. Dette informazioni riguardano le scorte di cacao in grani.
5. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato del merca- to una relazione annuale sulla situazione delle scorte mondiali di cacao.
Art. 37 Promozione
1. I membri si impegnano a incoraggiare il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao al fine di aumentare la domanda di cacao con ogni mezzo a disposi- zione.
2. A tal fine, il Consiglio istituisce un Comitato di promozione con il compito di favorire il consumo di cacao.
3. Tutti i membri dell’Organizzazione possono partecipare al Comitato.
4. Il Comitato assicura il funzionamento e, per il tramite del Direttore esecutivo, l’amministrazione di un Fondo di promozione utilizzato unicamente per finanziare campagne di promozione, ricerche e studi riguardo al consumo di cacao nonché le spese amministrative connesse.
5. Il Comitato si adopera al fine di ottenere la collaborazione del settore privato per l’esecuzione delle sue attività.
6. Le attività di promozione del Comitato sono finanziate mediante risorse che possono essere fornite da membri, da non membri, da altri organismi e dal settore privato. Anche i partecipanti o gli istituti del settore privato possono contribuire ai programmi di promozione in base alle modalità stabilite dal Comitato.
7. Tutte le decisioni del Comitato riguardanti le campagne e le attività di promozio- ne sono prese dai membri che contribuiscono al Fondo.
8. Il Comitato ottiene l’approvazione di un Paese prima di svolgere una campagna di promozione sul suo territorio.
9. Il Comitato elabora le sue norme e i suoi regolamenti e riferisce periodicamente al Consiglio.
10. Il Direttore esecutivo coadiuva, all’occorrenza, il Comitato.
Art. 38 Succedanei del cacao
1. I membri ritengono che l’impiego di succedanei può frenare l’incremento del consumo di cacao e lo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile. A tale riguar- do, tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organi- smi internazionali competenti.
2. Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Comitato del mercato rapporti sull’andamento della situazione. In base a tali rapporti, il Comitato del mercato fa il punto della situazione e, se necessario, presenta raccomandazioni al Consiglio in vista dell’adozione di decisioni adeguate.
Capitolo IX
Sviluppo di un’economia del cacao sostenibile
Art. 39 Economia del cacao sostenibile
1. I membri prestano la debita attenzione alla gestione sostenibile delle risorse del cacao al fine di garantire entrate eque a tutti gli attori dell’economia del cacao, tenuto conto dei principi e degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile contenuti nel programma Agenda 21, adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) il 14 giugno 1992.
2. L’Organizzazione costituisce il quadro principale per un dialogo permanente fra tutti gli attori al fine di favorire lo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile.
3. Il Consiglio adotta ed esamina periodicamente programmi e progetti relativi a un’economia del cacao sostenibile, tenuto conto del paragrafo 1 del presente arti- colo.
4. Se necessario, il Consiglio coordina le proprie attività in questo settore con quelle di altri organismi per evitare sovrapposizioni.
Capitolo X
Disposizioni relative alla sorveglianza del mercato
Art. 40 Prezzo giornaliero
1. Ai fini del presente Accordo, e in particolare per la sorveglianza dell’andamento del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica un prezzo giornaliero del cacao in grani espresso in diritti speciali di prelievo (DSP) alla tonnellata.
2. Il prezzo giornaliero è la media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani registrate, nei tre mesi attivi più vicini, al London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) (mercato a termine degli strumenti finanzia- ri di Londra) e al Board of Trade (Borsa commerciale) di New York al momento della chiusura del mercato di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi/tonnellata al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York, espressa in dollari statunitensi, viene convertita in DSP al tasso di cambio ufficiale giornalie- ro dollaro statunitense/DSP, pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio stabilisce quale metodo di calcolo debba applicarsi qualora siano disponi- bili soltanto le quotazioni di uno dei due mercati del cacao o qualora la borsa di Londra sia chiusa. Il passaggio al trimestre successivo avviene il 15 del mese imme- diatamente precedente al mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.
3. Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di utilizzare un qualsiasi altro metodo per calcolare il prezzo giornaliero se lo ritiene più soddisfacente di quello descritto nel presente articolo.
Art. 41 Coefficienti di conversione
1. Per determinare l’equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao, si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e la polvere di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può decidere, all’occorrenza, che altri prodotti contenenti cacao debbano considerarsi prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao, diversi da quelli i cui coefficienti di con- versione sono indicati nel presente articolo, vengono fissati dal Consiglio.
2. Il Consiglio può, con votazione speciale, rivedere i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Capitolo XI
Informazione, studi e ricerca
Art. 42 Informazione
1. L’Organizzazione funge da centro mondiale d’informazione per la raccolta, il raggruppamento, lo scambio e la divulgazione efficaci di informazioni su tutti gli elementi relativi al cacao e ai prodotti derivati dal cacao, fra cui:
a) di dati statistici sulla produzione, sui prezzi, sulle esportazioni e sulle impor- tazioni, sul consumo e sulle scorte di cacao nel mondo;
b) se lo ritiene necessario, di informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla commercializzazione, sul trasporto, sulla trasformazione, sull’utilizzazione e sul consumo del cacao;
c) di informazioni sulle politiche governative, sulle imposte nonché sulle nor- me e le leggi e i regolamenti nazionali applicabili al cacao.
2. Alle date opportune, e comunque almeno due volte l’anno cacao, il Consiglio pubblica stime sulla produzione di cacao in grani e sulle frantumazioni per l’anno cacao in corso.
Art. 43 Studi
Ove lo ritenga necessario, il Consiglio incoraggia gli studi sulle condizioni econo- miche della produzione e della distribuzione del cacao, comprese le tendenze e le proiezioni, l’incidenza delle misure adottate dai governi dei Paesi esportatori e importatori sulla produzione e sul consumo di cacao, le possibilità di aumentare il consumo di cacao per gli usi tradizionali e, eventualmente, mediante nuovi usi, nonché gli effetti dell’applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, segnatamente per quanto concerne le ragioni di scambio, e può rivolgere ai membri raccomandazioni sugli aspetti da studiare. Per promuovere tali studi, il Consiglio può collaborare con le organizzazioni internazionali, con altre istituzioni appropriate e con il settore privato. Esso può inoltre incoraggiare gli studi volti a migliorare la trasparenza del mercato e di facilitare lo sviluppo di un’economia mondiale del cacao equilibrata e sostenibile.
Art. 44 Ricerca scientifica
Il Consiglio incoraggia e favorisce la ricerca scientifica nei settori della produzione, del trasporto, della trasformazione e del consumo di cacao, nonché la divulgazione e l’applicazione concreta dei risultati. A tale scopo, può collaborare con organizzazio- ni internazionali, con istituti di ricerca e con il settore privato.
Art. 45 Relazione annuale
Il Consiglio pubblica una relazione annuale.
Capitolo XII
Cacao fine («fine» o «flavour»)
Art. 46 Cacao fine («fine» o «flavour»)
1. Nella prima sessione successiva all’entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio passa in rassegna l’allegato C del presente Accordo e, se del caso, lo rivede, con votazione speciale, determinando in che proporzione i Paesi di cui al suddetto allegato producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»). Il Consiglio può in seguito, in qualsiasi momento dell’applica- zione del presente Accordo, riesaminare e, all’occorrenza, modificare con votazione speciale l’allegato C. In caso di necessità, il Consiglio può consultare esperti del settore.
2. Il Comitato del mercato presenta all’Organizzazione proposte di elaborazione e di applicazione di un sistema di statistiche sulla produzione e il commercio del cacao fine («fine» o «flavour»).
3. Tenuto debitamente conto dell’importanza del cacao fine («fine» o «flavour»), i membri esaminano e adottano, in caso di necessità, progetti relativi al cacao fine («fine» o «flavour») conformemente alle disposizioni degli articoli 37 e 39.
Capitolo XIII
Esonero dagli obblighi e misure differenziate e correttive
Art. 47 Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali
1. Il Consiglio può esonerare, con votazione speciale, un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obbli- ghi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite4 nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.
2. Nel concedere un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio specifica espressamente secondo quali modalità, a quali condi- zioni e per quanto tempo il membro è dispensato dal suddetto obbligo, nonché i motivi dell’esonero.
3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non di- spensa i membri dagli obblighi, previsti nell’articolo 26, di versare i contributi o dalle conseguenze del mancato versamento.
4. Il calcolo della ripartizione dei voti dei membri esportatori, per i quali il Consiglio ha riconosciuto un caso di forza maggiore, deve essere basato sul volume effettivo delle esportazioni dell’anno nel corso del quale si verifica il caso di forza maggiore e dei tre anni successivi.
Art. 48 Misure differenziate e correttive
I membri importatori in sviluppo e i Paesi membri meno progrediti possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende le misure suddette in conformità della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
Capitolo XIV
Consultazioni, vertenze e denunce
Art. 49 Consultazioni
Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro mem- bro in merito all’interpretazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possi- bilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l’assenso dell’altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di concilia-
4 RS 0.120
zione appropriata, le cui spese non sono imputabili sul bilancio dell’Organizzazione. Se la procedura conduce a una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle parti, conformemente all’articolo 50.
Art. 50 Vertenze
1. Le vertenze relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo non risolte dalle parti in causa vengono deferite per decisione al Consiglio su richie- sta di una delle parti.
2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, un numero di membri che detenga almeno un terzo del totale dei voti o cinque membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciarsi, il parere, sui punti controversi, di un gruppo consultivo ad hoc costituito conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
3. a) A meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale, il gruppo consultivo ad hoc è composto da:
i) due persone, designate dai membri esportatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l’altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
ii) due persone, designate dai membri importatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l’altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
iii) un Presidente scelto all’unanimità dalle quattro persone designate con- formemente ai punti i) e ii) o, in caso di disaccordo fra di esse, dal Pre- sidente del Consiglio.
b) I cittadini dei membri possono far parte del gruppo consultivo ad hoc.
c) I membri del gruppo consultivo ad hoc agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da parte di alcun governo.
d) Le spese del gruppo consultivo ad hoc sono a carico dell’Organizzazione.
4. Il parere motivato del gruppo consultivo ad hoc viene sottoposto al Consiglio, che compone la vertenza dopo aver esaminato tutti i dati pertinenti.
Art. 51 Azione del Consiglio in caso di denuncia
1. Su richiesta del membro che le ha presentate, le denunce per inadempienza, da parte di un membro, degli obblighi previsti dal presente Accordo vengono deferite al Consiglio, che le esamina e delibera in merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro viene meno agli obblighi previsti dal presente Accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell’infrazione.
3. Ogniqualvolta conclude, in seguito a una denuncia o in altro modo, che un mem- bro viene meno agli obblighi che gli impone il presente Accordo, fatte salve le altre
misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, compreso l’arti- colo 65, il Consiglio può, con votazione speciale:
a) sospendere i diritti di voto del membro al Consiglio e al Comitato esecutivo; e
b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di questo membro, in partico- lare l’eleggibilità a una funzione nel Consiglio o in uno qualunque dei suoi comitati, oppure il diritto di esercitare tale funzione fintantoché non avrà adempiuto i suoi obblighi.
4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi previsti dal presente Accordo.
Capitolo XV
Tenore di vita e condizioni di lavoro
Art. 52 Tenore di vita e condizioni di lavoro
I membri si adoperano per migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro delle persone che lavorano nel settore del cacao, compatibilmente con il loro grado di sviluppo e tenuto conto dei principi convenuti a livello internazionale nel settore. Convengono inoltre di non utilizzare le norme di lavoro a fini protezionistici.
Capitolo XVI Disposizioni finali
Art. 53 Depositario
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.
Art. 54 Firma
Dal 1° maggio 2001 al 31 dicembre 2002 compreso, il presente Accordo sarà aperto, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell’Accordo internazionale del 19935 sul cacao e dei governi invitati alla Conferen- za delle Nazioni Unite sul cacao. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo possono prorogare il termine per la firma del presente Accordo, dandone immediata notifica al depositario.
5 RS 0.916.118.1
Art. 55 Ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 31 dicembre 2003. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo, potranno concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approva- zione, ogni governo indica se è membro esportatore o importatore.
Art. 56 Adesione
1. Al presente Accordo possono aderire i governi di tutti gli Stati abilitati a firmarlo.
2. Il Consiglio determina l’allegato del presente Accordo in cui deve considerarsi compreso lo Stato che aderisce all’Accordo stesso, se non figura già in uno di questi allegati.
3. L’adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il deposi- tario.
Art. 57 Notificazione di applicazione a titolo provvisorio
1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo o un governo che ha l’intenzione di aderirvi, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che, conformemente alla sua procedura costituzionale e/o alle sue leggi e normative nazionali, applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest’ultimo entrerà in vigore conformemente all’articolo 62 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Tutti i governi che effettuano questa notificazione dichiarano, al momento della stessa, se sono membri esportatori o importatori.
2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente artico- lo, che applicherà il presente Accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio, e lo rimane fino alla data di deposito del suo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art. 58 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 2003 o a una qualsiasi data successiva, a condizione che a tale data abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno l’80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell’allegato A e governi che rappresentano Paesi importatori corrispondenti ad almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell’allegato B. Esso entra in vigore a titolo definitivo, dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, una volta raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposi- to degli strumenti di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2002 se, a tale data, avranno depositato i loro strumenti di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno l’80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell’allegato A e governi che rappresentano Paesi importatori corrispondenti ad almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell’allegato B, oppure se i medesimi avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono riunite entro il 1° settembre 2002, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà prima possibile una riunione dei governi che avranno depositato strumenti di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione o che avranno notificato al depositario che applicano il presente Accordo a titolo provvisorio. Questi governi potranno decidere di applicare il presente Accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliranno, o adottare tutte le altre disposizioni ritenute neces- sarie.
4. Per tutti i governi a nome dei quali sono stati depositati uno strumento di ratifica- zione, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio dopo l’entrata in vigore del presente Accordo conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, lo strumento o la notificazione valgono a decorrere dalla data del deposito e, per quanto concerne la notificazione di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni dell’arti- colo 57 paragrafo 1.
Art. 59 Riserve
Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.
Art. 60 Recesso
1. In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, un membro può recedere dal medesimo previa notificazione scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica- zione. Se, in seguito a un recesso, il numero dei membri è insufficiente per riunire le condizioni previste nell’articolo 58 paragrafo 1 per l’entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare la situazione e prendere le decisioni del caso.
Art. 61 Esclusione
Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell’articolo 51 paragra- fo 3, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente Accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell’Accordo, esso può escluderlo dall’Organizzazione con votazione speciale. Il Consiglio notifica
immediatamente l’esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte dell’Organizzazione novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio.
Art. 62 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquida- zione dei conti del medesimo. L’Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell’esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all’Accordo a norma dell’articolo 64 paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.
Art. 63 Durata, proroga e cessazione
1. Il presente Accordo rimane in vigore fino al termine del quinto anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in applicazio- ne del paragrafo 3 del presente articolo o estinto anticipatamente in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
2. Fintantoché rimarrà in vigore l’Accordo, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di avviare nuove trattative affinché il nuovo Accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o alla fine dell’eventuale periodo di proroga deciso dal Consiglio confor- memente al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare totalmente o parzialmente il presente Accordo per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno. Il Consi- glio notifica la proroga al depositario.
4. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, con votazione speciale, di metter fine al presente Accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio. Rimane inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell’articolo 26 sussisto- no fintantoché non sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi al funziona- mento del presente Accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.
5. Fatta salva la cessazione del presente Accordo, indipendentemente dalle modalità, il Consiglio continua a esistere per il tempo necessario a liquidare l’Organizzazione e i suoi conti e ripartirne gli averi. Durante questo periodo, esso ha i poteri necessari per portare a termine tutte le questioni amministrative e finanziarie.
6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 60 paragrafo 2, un membro che non desi- deri partecipare al presente Accordo nella forma in cui è prorogato in virtù del presente articolo ne informa il depositario e il Consiglio. Esso cessa di far parte del presente Accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga.
Art. 64 Modifiche
1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti una modifica del presente Accordo. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresen- tano almeno il 75 per cento dei membri esportatori che detengono almeno l’85 per cento dei voti dei membri esportatori e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 per cento dei membri importatori che detengono almeno l’85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva fissata dal Consiglio con votazione speciale. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le Parti con- traenti devono notificare al depositario l’accettazione della modifica; se, allo scadere del termine, la modifica non è entrata in vigore, essa si considera revocata.
2. I membri a nome dei quali non è stata presentata alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data di entrata in vigore della suddetta cessano, alla stessa data, di partecipare al presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare il termine fissato per ricevere l’accettazione dei membri suddetti, affinché questi ultimi possano espletare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincola- ti dalla modifica fintantoché non ne hanno notificato l’accettazione.
3. Sin dall’adozione di una raccomandazione di modifica, il Consiglio trasmette copia della modifica al depositario, a cui fornisce anche le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente per l’entrata in vigore della modifica.
Capitolo XVII
Disposizioni supplementari e transitorie
Art. 65 Fondo di riserva speciale
1. Viene istituito un Fondo di riserva speciale, che servirà unicamente a far fronte alle spese di liquidazione dell’Organizzazione eventualmente necessarie. Il Consi- glio decide sull’impiego degli interessi percepiti su tale Fondo.
2. L’importo del Fondo di riserva speciale, fissato dal Consiglio ai sensi dell’Ac- cordo internazionale del 1993 sul cacao, sarà trasferito al presente Accordo in virtù del paragrafo 1.
3. I membri che non hanno aderito all’Accordo internazionale del 1993 sul cacao e che aderiscono al presente Accordo devono fornire un contributo al Fondo di riserva speciale. Il contributo di tali membri è fissato dal Consiglio in funzione del numero di voti che essi detengono.
Art. 66 Altre disposizioni supplementari e transitorie
1. Il presente Accordo è considerato sostitutivo dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao dall’Organizzazione o da uno dei suoi organi o a loro nome, che sono in
vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non sia precisato che scadono a tale data, rimarranno applicabili a meno che non vengano modificate dalle disposizioni del presente Accordo.
(Seguono le firme)
Allegati
Allegato A
Esportazioni di cacaoa calcolate ai fini dell’articolo 58 (Entrata in vigore)
Paeseb | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | Media su tre anni 1996/97–1998/99 | ||
(mia di ton) | Quota in % | |||||
Costa d’Avorio | m | 1 080 296 | 1 162 008 | 1 325 710 | 1 189 338 | 47,72 |
Ghana | m | 000 000 | 000 174 | 409 578 | 371 553 | 14,91 |
Indonesia | 321 431 | 304 558 | 379 181 | 335 057 | 13,44 | |
Nigeria | m | 145 670 | 133 784 | 189 311 | 156 255 | 6,27 |
Camerun | m | 115 373 | 110 334 | 119 834 | 115 180 | 4,62 |
Malaysia | m | 89 201 | 57 761 | 71 705 | 72 889 | 2,92 |
Ecuador | m | 07 965 | 24 069 | 69 897 | 67 310 | 2,70 |
Brasile | m | 59 770 | 58 972 | 16 736 | 45 159 | 1,81 |
Repubblica Dominicana | m | 43 712 | 56 328 | 22 120 | 40 720 | 1,63 |
Papua Nuova Guinea | m | 28 220 | 25 727 | 35 206 | 29 718 | 1,19 |
Venezuela | m | 10 162 | 8 133 | 9 624 | 9 306 | 0,37 |
Togo | m | 9 000 | 5 924 | 6 849 | 7 258 | 0,29 |
Guinea | 6 260 | 9 000 | 5 090 | 6 783 | 0,27 | |
Perù | m | 6 865 | 7 302 | 4 699 | 6 289 | 0,25 |
Guinea Equatoriale | 3 630 | 5 240 | 4 140 | 4 337 | 0,17 | |
Sao Tomé e Principe | m | 2 850 | 3 520 | 4 600 | 3 657 | 0,15 |
Isole Xxxxxxxx | 3 729 | 4 036 | 2 680 | 3 482 | 0,14 | |
Haiti | 4 070 | 3 275 | 1 682 | 3 009 | 0,12 | |
Sierra Leone | m | 4 100 | 2 110 | 2 700 | 2 970 | 0,12 |
Repubblica Unita di Tanzania | 3 200 | 3 160 | 2 410 | 2 923 | 0,12 | |
Repubblica democratica del Congo | 2 500 | 2 600 | 2 460 | 2 520 | 0,10 | |
Madagascar | 1 853 | 3 187 | 2 482 | 2 507 | 0,10 | |
Honduras | 2 737 | 1 679 | 2 766 | 2 394 | 0,10 | |
Costa Rica | 3 746 | 2 476 | –936 | 1 762 | 0,07 | |
Liberia | 670 | 1 980 | 2 000 | 1 550 | 0,06 | |
Uganda | 1 260 | 710 | 2 030 | 1 333 | 0,05 | |
Vanuatu | 960 | 1 207 | 1 416 | 1 194 | 0,05 | |
Grenada | m | 1 020 | 1 134 | 966 | 1 040 | 0,04 |
Congo | 870 | 1 085 | 950 | 968 | 0,04 | |
Giamaica | m | 1 248 | 1 034 | 496 | 926 | 0,04 |
Colombia | 5 567 | 804 | –3 809 | 854 | 0,03 | |
Trinidad e Tobago | m | 809 | 973 | 615 | 799 | 0,03 |
Paeseb | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | Media su tre anni 1996/97–1998/99 | ||
(mia di ton) | Quota in % | |||||
Gabon | m | 700 | 542 | 668 | 637 | 0,03 |
Cuba | 387 | 466 | 180 | 344 | 0,01 | |
Dominica | 230 | 165 | 100 | 165 | 0,01 | |
Nicaragua | 98 | 49 | 159 | 102 | – | |
Belize | 40 | 140 | 50 | 77 | – | |
Benin | m | –5 | 193 | –5 | 61 | – |
Figi | 50 | 20 | 105 | 58 | – | |
Saint Lucia | 1 | 22 | 2 | 8 | – | |
Samoa | 7 | 2 | – | 3 | – | |
Totale c | 2 394 158 | 2 386 883 | 2 696 446 | 2 492 496 | 100,00 | |
Note: |
a Media su tre anni, 1996/97–1998/99, delle esportazioni nette di cacao in grani, più le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.
b Elenco limitato ai Paesi che hanno esportato singolarmente cacao nel corso del periodo 1996/97–1998/99, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell’OIC.
c Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.
m Membro dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, al 31 gennaio 2001.
– Quantità nulla, trascurabile o inferiore all’unità utilizzata.
Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXVII, n. 1, anno cacao 2000/2001.
Allegato B
Importazioni di cacaoa calcolate ai fini dell’articolo 58 (Entrata in vigore)
Paese o territoriob | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | Media su tre anni 1996/97–1998/99 | ||
(mia di ton) | Quota in % | |||||
Stati Uniti | 000 000 | 000 584 | 652 266 | 642 732 | 19,20 | |
Germania | m | 449 538 | 449 604 | 364 642 | 421 261 | 12,59 |
Paesi Bassi | m | 505 869 | 361 629 | 385 815 | 417 771 | 12,48 |
Francia | m | 278 958 | 278 264 | 314 113 | 290 445 | 8,68 |
Regno Unito | m | 223 194 | 243 177 | 309 038 | 258 470 | 7,72 |
Belgio/Lussemburgo | m | 152 423 | 143 102 | 117 878 | 137 801 | 4,12 |
Italia | m | 113 478 | 116 406 | 111 943 | 113 942 | 3,40 |
Spagna | m | 95 622 | 123 784 | 107 130 | 108 845 | 3,25 |
Canada | 91 592 | 112 974 | 101 293 | 101 953 | 3,05 | |
Federazione Russa | m | 92 945 | 98 261 | 81 676 | 90 961 | 2,72 |
Giappone | m | 90 530 | 75 848 | 82 532 | 82 970 | 2,48 |
Singapore | 72 305 | 70 593 | 76 699 | 73 199 | 2,19 | |
Polonia | 55 374 | 52 656 | 61 167 | 56 399 | 1,69 | |
Svizzera | m | 50 683 | 45 992 | 53 261 | 49 979 | 1,49 |
Australia | 46 378 | 45 812 | 51 475 | 47 888 | 1,43 | |
Cina | 37 038 | 33 908 | 35 075 | 35 340 | 1,06 | |
Austria | m | 31 906 | 34 118 | 35 848 | 33 957 | 1,01 |
Argentina | 31 897 | 34 857 | 33 864 | 33 539 | 1,00 | |
Turchia | 26 443 | 24 559 | 21 945 | 24 316 | 0,73 | |
Svezia | m | 21 687 | 21 098 | 20 591 | 21 125 | 0,63 |
Repubblica Ceca | m | 19 488 | 17 335 | 14 551 | 17 125 | 0,51 |
Estonia | 29 615 | 26 394 | –6 850 | 16 386 | 0,49 | |
Danimarca | m | 13 280 | 16 937 | 17 043 | 15 753 | 0,47 |
Irlanda | m | 16 003 | 15 340 | 15 048 | 15 464 | 0,46 |
Sudafrica | 17 587 | 13 717 | 13 359 | 14 888 | 0,44 | |
Filippine | 15 711 | 13 636 | 15 257 | 14 868 | 0,44 | |
Ucraina | 9 584 | 18 684 | 15 017 | 14 428 | 0,43 | |
Messico c | 7 889 | 11 694 | 22 036 | 13 873 | 0,41 | |
Thailandia | 15 242 | 13 446 | 12 888 | 13 859 | 0,41 | |
Ungheria | m | 12 683 | 13 893 | 12 893 | 13 156 | 0,39 |
Repubblica di Xxxxx | 14 776 | 9 999 | 12 574 | 12 450 | 0,37 | |
Finlandia | m | 12 110 | 11 020 | 10 147 | 11 092 | 0,33 |
Grecia | m | 6 863 | 14 065 | 12 124 | 11 017 | 0,33 |
Cile | 9 622 | 11 004 | 9 972 | 10 199 | 0,30 | |
Norvegia | m | 9 349 | 8 755 | 9 225 | 9 110 | 0,27 |
Paese o territoriob | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | Media su tre anni 1996/97–1998/99 | ||
(mia di ton) | Quota in % | |||||
Romania | 8 943 | 9 226 | 8 194 | 8 788 | 0,26 | |
Nuova Zelanda | 8 585 | 8 322 | 9 231 | 8 713 | 0,26 | |
Slovacchia | m | 8 846 | 9 080 | 8 176 | 8 701 | 0,26 |
Israele | 8 995 | 9 347 | 7 628 | 8 657 | 0,26 | |
Egitto | m | 5 893 | 6 290 | 8 841 | 7 008 | 0,21 |
Jugoslavia, Rep. fed. di | 6 656 | 4 704 | 4 032 | 5 131 | 0,15 | |
Croazia | 4 579 | 4 670 | 2 873 | 4 041 | 0,12 | |
Algeria | 2 237 | 4 024 | 5 027 | 3 763 | 0,11 | |
Bulgaria | 2 993 | 2 980 | 4 979 | 3 651 | 0,11 | |
Portogallo | m | 3 605 | 3 714 | 3 574 | 3 631 | 0,11 |
Lituania | 3 742 | 3 968 | 3 006 | 3 572 | 0,11 | |
Bielorussia | 2 647 | 3 362 | 3 582 | 3 197 | 0,10 | |
Repubblica Araba Siriana | 1 602 | 4 968 | 2 828 | 3 133 | 0,09 | |
Iran | 2 548 | 4 079 | 1 998 | 2 875 | 0,09 | |
Hong Kong | 1 666 | 3 183 | 3 371 | 2 740 | 0,08 | |
India c | 1 389 | 2 677 | 3 386 | 2 484 | 0,07 | |
Marocco | 2 416 | 2 611 | 1 932 | 2 320 | 0,07 | |
Lettonia | 2 469 | 2 626 | 1 653 | 2 249 | 0,07 | |
Tunisia | 1 713 | 1 598 | 2 282 | 1 864 | 0,06 | |
Arabia Saudita | 944 | 2 333 | 2 070 | 1 782 | 0,05 | |
Uruguay | 1 402 | 1 377 | 1 633 | 1 471 | 0,04 | |
Libano | 1 004 | 1 169 | 1 370 | 1 181 | 0,04 | |
Kazakistan | 1 572 | 1 066 | 898 | 1 179 | 0,04 | |
Slovenia | 873 | 1 079 | 1 433 | 1 128 | 0,03 | |
Xx Xxx. xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx | 0 343 | 819 | 801 | 988 | 0,03 | |
Giordania | 646 | 1 114 | 960 | 907 | 0,03 | |
Islanda | 613 | 965 | 602 | 727 | 0,02 | |
Kenia | 476 | 1 075 | 489 | 680 | 0,02 | |
Vietnam | 413 | 566 | 885 | 621 | 0,02 | |
Pakistan | 483 | 389 | 885 | 586 | 0,02 | |
Repubblica di Moldavia | 000 | 000 | 000 | 000 | 0,02 | |
Panama c | 393 | 304 | 229 | 309 | 0,01 | |
Cipro | 318 | 304 | 304 | 309 | 0,01 | |
Bolivia | 158 | 188 | 505 | 284 | 0,01 | |
Sri Lanka c | 176 | 302 | 355 | 278 | 0,01 | |
Uzbekistan | 87 | 133 | 173 | 131 | – | |
Zimbabwe | 54 | 141 | 142 | 112 | – | |
Jamahiriya Araba Libica | 59 | 42 | 224 | 108 | – |
Paese o territoriob | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | Media su tre anni 1996/97–1998/99 | |
(mia di ton) | Quota in % | ||||
Albania | 83 | 000 | 000 | 000 | – |
Guatemala c | –29 | –38 | 376 | 103 | – |
Bosnia-Erzegovina | 116 | 53 | 135 | 101 | – |
Georgia | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
Malta | 49 | 40 | 56 | 48 | – |
El Xxxxxxxx | 24 | 18 | 71 | 38 | – |
Zambia | 24 | – | 48 | 24 | – |
Saint Xxxxxxx e Grenadine | 13 | 5 | 18 | 12 | – |
Barbados | 12 | 9 | 5 | 9 | – |
Totale d | 3 366 573 | 3 368 717 | 3 305 565 | 3 346 952 | 100,00 |
Note: |
a Media su tre anni, 1996/97–1998/99, delle importazioni nette di cacao in grani, più le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.
b Elenco limitato ai Paesi che hanno importato singolarmente cacao nel corso del periodo 1996/97–1998/99, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell’OIC.
c Paese che può essere considerato un Paese esportatore.
d Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.
m Membro dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, al 31 gennaio 2001.
– Quantità nulla, trascurabile o inferiore all’unità utilizzata.
Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXVII, n. 1, anno cacao 2000/2001.
Allegato C
Paesi produttori che esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»)
Costa Rica Saint Lucia
Dominica Saint Xxxxxxx e Grenadine
Ecuador Samoa
Grenada Sao Tomé e Principe
Indonesia Sri Lanka
Giamaica Suriname
Madagascar Trinidad e Tobago
Panama Venezuela
Papua Nuova Guinea
Campo d’applicazione dell’accordo il 24 ottobre 20036
In occasione di una riunione convocata il 4 giugno 2003 a Londra dal Consiglio internazionale del cacao, l’Organizzazione intergovernativa e i Governi seguenti hanno deciso, conformemente al par. 3 dell’articolo 58, di mettere in vigore l’accordo a titolo provvisorio tra loro e globalmente, a partire dal 1° ottobre 2003:
Brasile Nigeria
Camerun Papuasia-Nuova Guinea
Comunità europea Repubblica dominicana
Csta d’Avorio Xxxxxx
Xxxxxxx 0 Xxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx
Ghana Togo
Malaisie
6 Il campo d’applicazione dettagliato sarà pubblicato al momento dell’entrata in vigore definitiva dell’accordo.
7 Entrato in vigore a titolo provvisorio il 13 ottobre 2003.