ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’INPDAP
SCHEMA DI CONTRATTO ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’INPDAP
Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’Istituto
ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’INPDAP
Schema di contratto
INDICE
ART. 1. EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 5
ART. 2. NORME DI RIFERIMENTO 5
ART. 3. OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO 5
ART. 4. QUALITÀ DEI SERVIZI 6
ART. 5. DURATA E DECORRENZA 6
ART. 6. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI E MODIFICHE 7
ART. 7. VERIFICHE 7
ART 8. IMPORTO CONTRATTUALE 8
ART. 9. MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE 9
ART. 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 9
ART. 11. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 10
ART. 12. DEPOSITO CAUZIONALE 10
ART. 13. SUBAPPALTO 11
ART. 14. PROTEZIONE DATI 11
ART. 15. RISERVATEZZA 11
ART. 16. OBBLIGAZIONI A CARICO DELLE PARTI 12
ART. 17. RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ETICA PROFESSIONALE. 12
ART. 18. PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI DATI 13
ART. 19. XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX 00
ART. 20. PENALI 14
ART. 21. INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ 14
ART. 22. FORZA MAGGIORE 15
ART. 23. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 15
ART. 24. ADEMPIMENTI EX L.231/01 16
ART. 25. VARIE 16
ART. 26. FORO COMPETENTE 17
Contratto
per l’acquisizione e gestione delle postazioni di lavoro dell’INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, con sede in Xxxx, Xxx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, codice fiscale 97095380586, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx , nella qualità di Direttore Generale dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, -
di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta:
……………………, con sede in ………., capitale sociale Euro , codice fiscale ed iscrizione
nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di …………………… della predetta società, autenticata nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
di seguito denominata “Ditta ”
PREMESSO CHE:
a) ai termini che seguono viene attribuito, ai fini del presente Contratto e degli Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
• Contratto, il presente documento;
• Parti, INPDAP(ovvero Istituto) e la Ditta quando indicate congiuntamente;
• Allegati gli allegati al presente contratto: il Capitolato tecnico di Xxxx, l’Offerta tecnica della Ditta, l’Offerta economica della Ditta;
• Servizi Extra si intendono Servizi erogati extra-orario oppure nei giorni festivi e non lavorativi in genere;
b) a seguito di delibera di autorizzazione del CDA in data 08.09.2005 è stata bandita da INPDAP la gara Comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 358/92 per l’acquisizione e gestione delle postazioni di lavoro INPDAP;
c) la Commissione di gara con il verbale conclusivo ha valutato l’offerta presentata dalla Ditta la più vantaggiosa e con delibera n. XXXX del il Consiglio di Amministrazione INPDAP
ha aggiudicato l’appalto a favore della stessa Xxxxx;
d) la Ditta ha presentato - ai fini della stipula del presente contratto – tutta la documentazione ed i certificati richiesti da INPDAP;
tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Le Parti convengono che le premesse, l’allegato A (Capitolato tecnico), l’allegato B (offerta tecnica sottoscritta dalla Ditta e gli allegati all’offerta tecnica), l’allegato C (offerta economica sottoscritta dalla Ditta) tutti gli atti di gara nonché gli ulteriori atti menzionati nel presente contratto – anche se non materialmente allegati – ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e la DITTA relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici;
c) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Sono oggetto del presente contratto la fornitura e la gestione completa di tutte le Postazioni di Lavoro a disposizione degli operatori dell’Istituto per una durata di 4 anni (48 mesi) , che prevedono:
1. il censimento di tutte le risorse informatiche dell’Istituto (§ 3 del Capitolato Tecnico);
2. la fornitura in locazione operativa triennale, con opzione di riscatto di n. 9.000 (novemila) Postazioni di Lavoro desktop (PC, Video, Stampante B/N) con caratteristiche di cui all’Allegato A del Capitolato Tecnico (§ 4 del Capitolato Tecnico);
3. la fornitura in locazione operativa triennale, con opzione di riscatto di n. 400 (quattrocento) Stampanti a colori con caratteristiche di cui all’Allegato A del Capitolato Tecnico (§ 4 del Capitolato Tecnico);
4. la fornitura in locazione operativa triennale, con opzione di riscatto di n. 170 (centosettanta) Server Periferici intendendosi con tale dizione l’insieme di un Server, un UPS ed un PC Desktop con caratteristiche di cui all’Allegato A del Capitolato Tecnico (§ 4 del Capitolato Tecnico);
5. la fornitura in locazione operativa triennale, con opzione di riscatto di n. 1000 (mille) Personal Computer portatili con caratteristiche di cui all’Allegato A del Capitolato Tecnico (§ 4 del Capitolato Tecnico);
6. la fornitura in locazione operativa triennale, con opzione di riscatto di n. 350 (trecentocinquanta) scanner di cui 50 (cinquanta) con alimentatore con caratteristiche di cui all’Allegato A del Capitolato Tecnico (§ 4 del Capitolato Tecnico);
7. gestione del parco macchine (installazione, assistenza tecnica e manutenzione, movimentazione, software delivery) per 4 anni (§ 4 e § 5 del Capitolato Tecnico);
8. l’erogazione del servizio di Help Desk di primo e secondo livello e di Presidio per 4 anni (§ 6 del Capitolato Tecnico);
9. l’erogazione del servizio di desktop management (asset management, software distribution, controllo remoto della Postazioni di Lavoro, servizio sicurezza PdL) per 4 anni (§ 7 del Capitolato Tecnico).
3.2. Le modalità di consegna delle Postazioni di Lavoro desktop (PdL) di cui al 3.1 numero 2), dovranno seguire i criteri riportati nel § 9 del Capitolato Tecnico.
3.3. Il servizio di “back office Fornitore”, nell’ambito dell’Help Desk di secondo livello di cui al comma
3.1 numero 8), come riportato nel § 6.3.1 del Capitolato Tecnico, si svolgerà presso una sede romana dell’Istituto per quanto attiene alle attività di assistenza in remoto e presso tutte le sedi INPDAP del territorio nazionale per quanto attiene gli interventi on site. Il servizio di back office “Presidio”, di cui al comma 3.1 numero 8), come riportato nel § 6.3.6 del Capitolato Tecnico, si svolgerà presso le sedi romane dell’INPDAP. Il servizio di “Help Desk di primo Livello”, di cui al comma 3.1 numero 8 e al § 6.7 del Capitolato Tecnico, si svolgerà presso le sedi del Fornitore.
3.4. La Ditta è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle Parti”.
3.5. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria prestazioni aggiuntive, secondo modalità e scopi di cui al Capitolato Tecnico, a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall’art. 11 R.D. 2440 del 18 -11 - 1923 e dalla normativa pro tempore vigente.
Alla scadenza del periodo contrattuale l’Istituto si riserva la possibilità di richiedere una estensione dei servizi in analogia a quanto previsto all’articolo 7, comma 2 lettera f) del d.lgs. 17 marzo 1995, n.157.
3.6 I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000, in coerenza con il Piano di Qualità secondo quanto indicato al § 11 del Capitolato Tecnico, rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 12 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
La fornitura delle apparecchiature tecnologiche di cui al precedente comma 3.1 numeri 2), 3), 4), 5) e 6) ed i relativi servizi di cui al precedente comma 3.1 numeri 1), 7), 8) e 9) dovranno essere completati nelle modalità e nei termini di cui al precedente comma 3.2 e secondo il “Piano di consegne” di cui al § 9 del Capitolato Tecnico e il “Piano di Progetto” di cui al §11.4 del Capitolato Tecnico.
5.2 A partire dal diciottesimo mese di efficacia del presente contratto, l’INPDAP potrà recedere dal Contratto medesimo in qualunque momento, dandone preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni alla Ditta, senza incorrere in sanzioni o penalità. In tal caso, l’INPDAP conviene di pagare alla Ditta la quota parte di tutti e soli i servizi fino a quel momento già erogati e le forniture già consegnate al momento in cui sarà divenuto efficace il recesso.
5.3 Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le
norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” .
5.4 Tutte le notifiche di risoluzione dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta a/r.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un “Esecutore Contrattuale” della Ditta e un “Direttore dei Lavori” dell’INPDAP. Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi così come riportato nel Capitolato Tecnico § 10.
6.2. Il Direttore dei Lavori INPDAP di cui al precedente comma 6.1 potrà richiedere, motivando la richiesta, alla Ditta la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione dovrà avvenire previo accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per l’Istituto.
6.3. In caso di assenze non pianificate, per malattia o per altre ragioni, la DITTA dovrà provvedere alla sostituzione delle figure professionali che operano presso l’INPDAP entro il secondo giorno di assenza dandone comunicazione all’Istituto; le eventuali sostituzioni dovranno avvenire utilizzando figure professionali analoghe. Qualunque altro tipo di sostituzione, specie se non transitoria, dovrà essere preventivamente concordata e per essere attuata dovrà ottenere esplicito benestare dell’INPDAP.
6.4. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.5. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Verifiche
7.1 Entro 2 settimane dalla data d’inizio del rapporto contrattuale la Ditta dovrà installare, presso i locali messi a disposizione dall’Istituto, un esemplare di ogni apparecchiatura offerta al fine di permettere all’INPDAP di effettuare la “verifica di aderenza” dell’apparecchiatura a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di offerta, in relazione ai requisiti di cui all’allegato A del Capitolato Tecnico come riportato nel § 4.1 del Capitolato Tecnico.
Laddove i test di aderenza mettessero in evidenza difformità rispetto ai requisiti, la Ditta dovrà provvedere a superare le anomalie individuate entro il termine massimo di due settimane, superato il quale l’Istituto potrà decidere la rescissione del contratto e l’aggiudicazione al secondo classificato. Ogniqualvolta la Ditta dovrà fornire una nuova tipologia di apparecchiatura (ad esempio per aggiornamento tecnologico) dovrà darne preavviso all’Istituto con almeno 3 (tre) mesi di anticipo rispetto alla prima installazione pianificata presso l’utenza, per permettere lo svolgimento della suddetta “verifica di aderenza”.
7.2 I piani relativi alla realizzazione della fornitura e al conseguente impiego delle singole risorse professionali della Ditta, saranno messi a punto di comune accordo nell’ambito del “Piano di consegne” e del “Piano di progetto” di cui al precedente comma 5.1.
7.3 Il “Piano di consegne” sarà proposto dalla Ditta e sarà oggetto di verifica congiunta tra Istituto e Ditta entro 1 (una) settimana dalla conclusione delle attività di censimento globale di cui al coma 3.1 numero 1). Il “Piano di Consegne approvato” potrà essere aggiornato secondo le modalità descritte nel capitolato Tecnico § 9. Il “Piano di consegne” aggiornato è soggetto ad esplicita approvazione da parte di INPDAP entro al massimo 1 (una) settimana.
7.4 Il “Piano di progetto” dovrà essere consegnato entro due settimane dalla data di decorrenza contrattuale con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico § 11.3 e verrà aggiornato, di comune accordo, ogni qual volta si evidenziassero palesi variazioni al Piano stesso. Il Piano di progetto, sia nella versione iniziale che nei successivi aggiornamenti, è soggetto ad esplicita approvazione da parte di INPDAP entro al massimo 10 (dieci) giorni.
Ogni richiesta di modifica del Piano da parte di INPDAP sarà comunicata alla Ditta con un anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni.
7.5 Tutte le apparecchiature oggetto della fornitura di cui al comma 3.1 numeri 2), 3), 4), 5) e 6) saranno sottoposte a Collaudo da parte di INPDAP, secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico § 4.1 e § 4.4 e specificati nel “Piano di Consegne” di cui al precedente comma
7.3. Il collaudo prevederà la verifica della rispondenza della fornitura alle specifiche del Capitolato Tecnico e, ove positivo, darà diritto alla Ditta di esigere il canone trimestrale relativo all’apparecchiatura installata.
Al termine delle operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dai rappresentanti dell’INPDAP autori del collaudo ed i rappresentanti della Ditta presenti alle operazioni. La data del verbale verrà considerata quale “Data di Positivo Collaudo”.
Alla fine di ogni trimestre l’Istituto potrà provvedere ad effettuare un collaudo a campione delle apparecchiature consegnate nel trimestre aggiuntivo rispetto a quello effettuato alla consegna. Il superamento di tale collaudo per tutte le apparecchiature selezionate sarà condizione necessaria per il pagamento dei canoni relativi all’insieme delle apparecchiature in questione.
7.6 Al termine di ogni trimestre ed entro i 10 giorni solari successivi, la Ditta trasmetterà all’INPDAP un Rapporto di Consuntivo come riportato nel § 6.6 del Capitolato Tecnico che sarà di base per il conteggio delle eventuali penali di cui al successivo comma 21.1.
7.7 Al termine di ogni trimestre sulla base dei dati di installazione mensili e di erogazione dei servizi la Ditta dovrà redigere un SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), di cui al § 9 del Capitolato Tecnico, che sarà sottoposto a verifica del Direttore Lavori dell’INPDAP. I dati del SAL approvato da Inpdap saranno di base per la fatturazione.
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’importo massimo del presente contratto è stabilito in € ,00
(…………………………………/00) sulla base della offerta economica di cui all’allegato C, delle componenti di fornitura indicate nel Capitolato Tecnico e dei corrispettivi Canoni Complessivi indicati nei successivi commi 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9.
8.2. L’importo relativo al Canone Complessivo per i servizi di cui al comma 3.1 numeri 1), 7), 8) e 9), è stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00) sulla base del Canone Unitario Trimestrale per i servizi stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00)..
8.3. L’importo relativo al Canone Complessivo per PC desktop di cui al comma 3.1 numero 2), è stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00) sulla base del Canone Unitario Trimestrale per PC desktop stabilito in € ………………….,00 (… /00).
8.4. L’importo relativo al Canone Complessivo per video desktop di cui al comma 3.1 numero 2), è stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00) sulla base del Canone Unitario Trimestrale per video desktop stabilito in € ………………….,00 (… /00).
8.5. L’importo relativo al Canone Complessivo per stampante b/n di cui al comma 3.1 numero 2), è stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00) sulla base del Canone Unitario Trimestrale per stampante desktop stabilito in € ………………….,00 (… /00).
8.6. L’importo relativo al Canone Complessivo per stampante a colori di cui al comma 3.1 numero 3), è stabilito in € ………………….,00 (… /00) sulla base del Canone Unitario
Trimestrale per stampante a colori stabilito in € ………………….,00 (… /00).
8.7. L’importo relativo al Canone Complessivo per server periferici di cui al comma 3.1 numero 4), è stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00) sulla base del Canone Unitario Trimestrale per server periferici stabilito in € ………………….,00 (… /00).
8.8. L’importo relativo al Canone Complessivo per PC portatile di cui al comma 3.1 numero 5), è stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00) sulla base del Canone Unitario Trimestrale per PC portatile . stabilito in € ………………….,00 (… /00).
8.9. L’importo relativo al Canone Complessivo per scanner di cui al comma 3.1 numero 6), è stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00) sulla base del Canone Unitario Trimestrale per scanner stabilito in € ………………….,00 (……………………………/00)..
8.10. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Modalità di consuntivazione
La verifica e l’accettazione da parte dell’INPDAP dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) di cui al precedente comma 7.7 costituirà momento di accettazione dei servizi e autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo comma 10.1. Tale verifica dovrà essere effettuata da INPDAP entro 15 giorni dalla presentazione da parte della Ditta del suddetto Rapporto.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata al termine di ogni trimestre. L’Aggiudicatario potrà fatturare all’Istituto un canone trimestrale posticipato secondo la seguente formula:
Tot. importo = Cf+(Nd x Cd) +(Nv x Cv) +(Np x Cp) +(Nr x Cr) +(Nc x Cc) +(Ns x Cs) +(Nn x Cn)
dove:
Cf = Canone Unitario Trimestrale per i servizi di cui al comma 8.2;
Nd = numero complessivo dei PC desktop installati alla data e non riscattati; Cd = Canone Unitario Trimestrale per PC desktop di cui al comma 8.3;
Nv = numero complessivo dei video desktop installati alla data e non riscattati; Cv = Canone Unitario Trimestrale per video desktop di cui al comma 8.4;
Np = numero complessivo delle stampanti desktop installate alla data e non riscattate; Cp = Canone Unitario Trimestrale per stampante desktop di cui al comma 8.5;
Nr = numero complessivo dei server periferici installati alla data e non riscattati;
Cr = Canone Unitario Trimestrale per server periferici di cui al comma 8.7;
Nc = numero complessivo delle stampanti a colori installate alla data e non riscattate; Cc = Canone Unitario Trimestrale per stampante a colori di cui al comma 8.6;
Ns = numero complessivo di scanner installati alla data e non riscattati; Cs = Canone Unitario Trimestrale per scanner di cui al comma 8.9;.
Nn = numero complessivo dei PC portatili installati alla data e non riscattati; Cn = Canone Unitario Trimestrale per PC portatili di cui al comma 8.8.
10.2. Le fatture relative dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità trimestrale in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: …………………………..
10.3. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – AREA ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE SISTEMI INFORMATIVI
via Ballarin,42 – 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
10.4. I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricezione fattura, previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di collaudo dei prodotti da parte dell’Istituto Il termine sopraindicato di 60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti.
10.5. INPDAP, al termine del periodo contrattuale, potrà esercitare la facoltà di riscatto per tutte le apparecchiature che abbiano ancora un valore residuo, cioè siano state installate da meno di 36 (trentasei) mesi; tale riscatto sarà calcolato secondo le modalità indicate nell’art. V del Disciplinare di gara e i corrispondenti Canoni Unitari Trimestrali di cui al precedente articolo 8.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo, costituito con le modalità previste dal disciplinare di gara, di €
……………………,00, effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente comma 8.1, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza della Ditta, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela
degli interessi dell’INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte della Ditta, di tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 13. Subappalto
Durante l’esecuzione del contratto la Ditta potrà richiedere di subappaltare parte dei servizi oggetto di fornitura, a patto che l’insieme delle attività subappaltate rientri nella misura massima consentita dalle norme vigenti.
Il subappalto deve essere comunque approvato dall’INPDAP, che si riserva la facoltà preventiva di verificare le esperienze tecnico-funzionali pregresse delle Società subappaltatrici e la possibilità di valutare i curricula dei tecnici impiegati dalle suddette Società.
Per quanto riguarda i termini di pagamento dei compensi dovuti ai subappaltatori, a parità di tipologia di prestazioni, la Ditta farà riferimento a quanto previsto nel precedente comma 10.5 previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dell’Istituto, fermo restando che i pagamenti saranno comunque effettuati successivamente alla data dei corrispondenti pagamenti a carico dell’Istituto, entro un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
La Ditta rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di INPDAP per qualsiasi Servizio subappaltato.
Art. 14. Protezione dati
14.1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
14.2. In particolare INPDAP garantirà alla Ditta di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta la Ditta garantirà all’INPDAP, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
14.3. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento di dati personali la Ditta si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 15. Riservatezza
15.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
15.2. L’ obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
15.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori.Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti
16.1. INPDAP fornirà tempestivamente alla Ditta gli standard relativi alle modalità di pianificazione e rendicontazione delle attività e dei servizi.
16.2 Qualora INPDAP causi ritardi nell’esecuzione dei Servizi a seguito di una inadempienza nei suoi obblighi di collaborazione, la Ditta non sarà ritenuta responsabile per tali ritardi e nessuna penale o indennizzo saranno dovuti a INPDAP. L’INPDAP renderà disponibili le risorse, in termini di persone e/o di beni di seguito specificate, compiendo ogni sforzo necessario nell’ambito di una fattiva collaborazione:
• informazioni – L’INPDAP fornirà tempestivamente tutte le informazioni ed i dati richiesti dall’Esecutore Contrattuale della Ditta per il soddisfacente procedere dei lavori;
• locali e attrezzature d’ufficio – L’INPDAP renderà disponibili senza addebito, nei locali di Roma, via X. Xxxxx in Gerusalemme e via A. Ballarin, o presso altre sedi di Roma dell’Istituto che saranno comunicate alla data di efficacia del contratto, lo spazio e le attrezzature (prese di corrente, linee telefoniche, aria condizionata, ecc.) normalmente necessarie per le attività oggetto del presente contratto da erogare presso le sedi INPDAP, dalla data di inizio lavori.
16.3. La Ditta si impegna a fornire, durante tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori oneri per l’Istituto, le successive versioni del software oggetto della presente fornitura.
16.4. La Ditta si impegna, ora per allora, a garantire la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, almeno per i successivi 5 (cinque) anni dalla scadenza contrattuale.
16.5. La Ditta si impegna, ora per allora, a garantire la disponibilità degli aggiornamenti al software oggetto della presente fornitura, almeno per i successivi 3 (tre) anni dalla scadenza contrattuale.
16.6. La Ditta si assumerà tutti i rischi derivanti da furto ed incendio delle apparecchiature informatiche fornite o di loro componenti, per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente dall’esistenza di servizi antincendio e di vigilanza presso le sedi e gli uffici centrali e/o periferici dell’Istituto come riportato nel § 4 del Capitolato Tecnico.
16.7. La Ditta si impegna fin da ora a garantire, come previsto dal § 4 del Capitolato Tecnico, che le consegne effettuate dopo il primo anno saranno di ultima tecnologia senza ulteriori oneri per l’Istituto. A tal fine, la Ditta, alla fine del primo anno, dovrà predisporre un Documento con la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature da installare nel secondo anno che tenga conto dei suddetti aggiornamenti che, comunque, dovranno essere concordati con l’Istituto.
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
17.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
17.2. INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle
controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
17.3. La Ditta si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 18. Proprietà e diffusione dei Dati
18.1. Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall’elaboratore, inclusi fra l’altro i sorgenti dei programmi, i nastri, i tabulati e le altre documentazioni dei programmi, predisposto dalle risorse coinvolte nel presente Contratto nello svolgimento delle loro attività presso l’INPDAP, sarà di proprietà dell’INPDAP stesso.
18.2. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale della Ditta o in collaborazione fra la Ditta e l’INPDAP, potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
18.3. Resta inteso che il presente Contratto non impedirà in alcun modo alla Ditta di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti all’INPDAP in base al presente Contratto. Tuttavia la Ditta, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si asterrà dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali sviluppati per INPDAP in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall’elaboratore.
18.4. Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dalle sezioni 15.4, 16, e 19.3 del presente Contratto continueranno ad avere validità alla scadenza o risoluzione dello stesso e vincoleranno le parti, i loro successori ed aventi causa. Salvo quanto altrimenti disposto, il presente Contratto potrà essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
Art. 19. Dichiarazioni di garanzia
19.1. La Ditta dichiara quanto segue:
• l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
• l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori della Ditta impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
• l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
• l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub-appaltatori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio;
• l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
• l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
19.2. La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
Art. 20. Penali
20.1. In caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio, soggetti a penali nell’ambito dell’intera fornitura, verranno applicate le penali indicate nel Capitolato Tecnico allegato .
20.2. Ferma restando l’applicazione delle penali previste, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 21, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20.3. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo inerente al presente contratto.
Art. 21. Inadempienze e responsabilità
21.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
21.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 22 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
21.3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
21.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità della Ditta per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub fornitori sarà limitata come segue:
La Ditta, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente, mentre per perdite pecuniarie la Ditta sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto. La Ditta e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.
21.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
21.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 22. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 23. Disposizioni antimafia
23.1 La Ditta prende sin d’ora atto che, qualora il presente contratto - per motivi di urgenza - sia stipulato sulla base di dichiarazioni autenticate ai sensi del DPR n. 445/2000, rilasciate secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR n. 252/1998, e successivamente - sulla base delle informazioni prefettizie rilasciate ai sensi dell’art. 4, comma 4 del medesimo D.Lgs. - emerga la sussistenza in capo alla Ditta di cause ostative previste dalla normativa antimafia, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà di INPDAP di ottenere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna.
23.2 La Ditta prende altresì atto che l'affidamento della fornitura è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri membri dell'organo di amministrazione della Ditta, non dovranno né essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
23.3 La Ditta si impegna a presentare a richiesta tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia di cui al precedente comma 23.1 nonché a comunicare immediatamente all’ INPDAP stesso, ai sensi delle leggi n° 1423/1956, n° 575/1965, n° 203/1991 e successive disposizioni in materia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
• l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Ditta stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
• ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
• ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n° 187;
• ogni altra situazione la cui comunicazione sia obbligatoriamente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
23.4 La Ditta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di durata del presente contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 23.2, il contratto stesso si risolverà di diritto fatta salva la facoltà di INPDAP di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
23.5 La Ditta prende infine atto che, salvo il diritto dI INPDAP di richiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
• sussistenza in capo alla Ditta, in qualsiasi momento, di una delle condizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. n° 157/95;
• accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dalla Ditta in sede di offerta.
Art. 24. Adempimenti ex L.231/01
24.1 La Ditta nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 231/2001, nelle operazioni ed attività previste dal presente atto, dichiara di aver già provveduto, in attuazione della predetta normativa, all’adozione del Modello Organizzativo richiesto da tale normativa, o si impegna, qualora non abbia già provveduto all’adozione del citato Modello Organizzativo, ad uniformarsi ai principi di seguito specificati:
• improntare la propria attività a principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà;
• promuovere una competizione leale, rifuggendo e stigmatizzando il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere obiettivi economici;
• perseguire l’eccellenza della performance in termini di qualità, informando i propri comportamenti a correttezza;
• mantenere con le Pubbliche Autorità locali, nazionali e sopranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione, nel rispetto delle reciproche autonomie;
• non erogare contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali, o a loro rappresentanti o candidati;
• non promettere vantaggi o altre utilità o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
• non effettuare spese di rappresentanza con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale;
• non promettere o concedere omaggi o regalie non di modico valore;
• non fornire o promettere informazioni e/o documenti riservati;
• non favorire, nei processi d’acquisto, fornitori, sub-fornitori e consulenti indicati da rappresentanti di INPDAP;
• non esibire documenti/dati falsi od alterati;
• non tenere una condotta ingannevole che possa indurre INPDAP in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
• non omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni di INPDAP;
• non ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell’azienda, accedendo in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o abusando della posizione di fornitore della Pubblica Amministrazione;
• non corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi - ivi comprese le imprese collegate o controllate, i propri collaboratori e consulenti- somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, volte a facilitare la conclusione di determinati atti da parte della PA.
Art. 25. Varie
25.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
25.2. Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
25.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
Art. 26. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Per INPDAP Per la Ditta