CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Direzione Tecnico-Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Accordo/i quadro per la
Fornitura biennale di Reagenti chimici, Standard e Matrici di Riferimento Certificate da destinare ai Laboratori e Dipartimenti ARPAS
N.11 lotti
Lotto 1 - Reagenti chimici (Acidi e Basi) CIG: 874309563C Lotto 2 - Reagenti chimici (Sali) CIG: 8743142D03
Lotto 3 - Reagenti chimici (Solventi) CIG: 8743205104 Lotto 4 - Reagenti chimici (Vari) CIG: 87432348F0
Lotto 5 - Reagenti chimici (Soluzioni a titolo noto e soluzioni per taratura) CIG: 8743298DBF Lotto 6 – Standard ambientali CIG: 8743426762
Lotto 7 – Standard per ICP-MS, ICP-OES, TOC e inorganici CIG: 87434635EB Lotto 8 – Standard per cromatografia ionica CIG: 87435047C0
Lotto 9 – Soluzioni per CQ 1 CIG: 874356279D Lotto 10 - Soluzioni per CQ 2 CIG: 874358174B
Lotto 11 – Matrici di riferimento certificate CIG: 87436006F9
Indice
2. CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO 6
3. EFFICACIA DEGLI ACCORDI QUADRO E PERIODICITÀ DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA 6
4. DURATA E VALORE STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL’APPALTO 7
4.2. LIMITE MASSIMO DI SPESA DELL’ACCORDO QUADRO 7
5. VALORE XXXXXXX XXXXXXX COMPLESSIVO DELL’APPALTO 8
5.2. SCHEDE TECNICHE E CERTIFICATI DI ANALISI 9
5.3. CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI 9
7. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 11
7.2. SOSTITUZIONE DI PRODOTTI FUORI COMMERCIO 12
7.3. MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEL CONTRATTO 12
8. SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO 12
9. VERIFICHE DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE 14
10. CERTIFICATI DI PAGAMENTO 15
11. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 16
14. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 18
16. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 20
19. NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 23
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 23
22. FORMA DELL’ ACCORDO QUADRO 24
Allegati:
Allegato A-1 Allegato A-2 Allegato A-3 Allegato A-4 Allegato A-5 Allegato A-6 Allegato A-7 Allegato A-8 Allegato A-9 Allegato X-00 Xxxxxxxx X-00
PREMESSA
Il presente Capitolato speciale, disciplina le modalità di esecuzione del contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel proseguo “ARPAS” o “Agenzia”) e l’operatore economico, come definito ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche “Codice”) aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito anche “Ditta aggiudicataria”).
Per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito delle finalità istituzionali assegnate all’Agenzia, l’ARPAS si avvale di una propria rete di Laboratori e Dipartimenti presenti sul territorio regionale; le predette strutture hanno bisogno di un costante approvvigionamento di una vasta gamma di materiali, rientranti in diverse classi tipiche della ricerca nonché di materiali di consumo quali Reagenti chimici, Standard e Matrici di Riferimento Certificate, da utilizzare nelle attività analitiche e di campo.
Al fine di rendere più efficiente il processo di approvvigionamento di tali materiali, è stato deciso di aggregare l’acquisto in un’unica procedura di gara suddivisa in tanti lotti quante sono categorie di prodotti da acquistare; questa impostazione è finalizzata a consentire anche alle piccole e micro imprese di candidarsi all’aggiudicazione anche di un solo lotto della gara, a garantire il più ampio confronto competitivo, evitando ogni restrizione della concorrenza che avrebbe potuto derivare dall’aggregazione in lotti non alla portata di qualsiasi operatore economico e, infine, a un prevedibile risparmio di spesa.
Pertanto la fornitura sarà affidata presumibilmente mediante la sottoscrizione di una pluralità di contratti di appalto stipulati in forma di accordi quadro con unico fornitore e con tutte le condizioni prefissate ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, che potranno prevedere la fornitura di un solo prodotto, di una quota parte dei prodotti ovvero dell’intero elenco dei prodotti qualora uno stesso fornitore offra i migliori prezzi per tutti i lotti in gara, nel qual caso si stipulerebbe un solo accordo quadro.
Pur sussistendo questa possibilità, il Capitolato d’oneri è scritto nell’ipotesi di stipulare una pluralità di accordi quadro, pertanto quando nella descrizione ci si riferisce a un accordo quadro (al singolare) si intende definire un generico accordo quadro che deriva dall’appalto.
Questa premessa descrittiva costituisce parte integrante del presente capitolato d’oneri e contiene alcuni dei criteri fondamentali per la corretta interpretazione ed esecuzione del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti di gara, alla stregua dei canoni di buona fede, correttezza e leale collaborazione che devono informare i rapporti tra le parti contraenti.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la conclusione di uno o più accordi quadro (sino al numero massimo di lotti di aggiudicazione, ovvero 11) per la fornitura di Reagenti chimici, Standard e Matrici di Riferimento Certificate, destinati ai Laboratori e ai Dipartimenti ARPAS di seguito elencati, unitamente all’indirizzo della relativa sede:
- Laboratorio Cagliari, Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxxxx
- Laboratorio Portoscuso, Xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
- Laboratorio Sassari, Xxx Xxxxxxxxxx, 00/00 00000 Xxxxxxx
- Dipartimento Nuoro, Xxx Xxxx, 00 00000 Xxxxx
- Dipartimento Oristano, Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxx
L’appalto in oggetto è suddiviso in n. 11 lotti di aggiudicazione così distinti:
LOTTO | CIG | IMPORTO A BASE D’ASTA (IVA esclusa) |
Lotto 1 - Reagenti chimici (Acidi e Basi) | 874309563C | € 45.500,00 |
Lotto 2 - Reagenti chimici (Sali) | 8743142D03 | € 12.000,00 |
Lotto 3 - Reagenti chimici (Solventi) | 8743205104 | € 12.000,00 |
Lotto 4 - Reagenti chimici (Vari) | 87432348F0 | € 11.500,00 |
Lotto 5 - Reagenti chimici (Soluzioni a titolo noto) | 8743298DBF | € 9.000,00 |
Lotto 6 – Standard ambientali | 8743426762 | € 105.000,00 |
Lotto 7 – Standard per ICP-MS, ICP- OES, TOC e inorganici | 87434635EB | € 18.000,00 |
Lotto 8 – Standard per cromatografia ionica | 87435047C0 | € 14.000,00 |
Lotto 9 – Soluzioni per CQ 1 | 874356279D | € 21.000,00 |
Lotto 10 – Soluzioni per CQ 2 | 874358174B | € 20.000,00 |
Lotto 11 – Matrici di riferimento certificate | 87436006F9 | € 46.000,00 |
I prodotti specifici oggetto dell’appalto di fornitura, nonché la concentrazione dei prodotti, la tipologia di confezione e i quantitativi sono riportati in dettaglio negli 11 Allegati rubricati sotto la lettera A (riferiti rispettivamente a ciascun Lotto) che costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto, in cui sono definite le caratteristiche tecniche e di conformità e le quantità stimate di ciascuno di essi.
Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti della gara, la fornitura s’intende comprensiva della consegna al piano dei prodotti e, ove applicabile, della garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per un anno dall’emissione del certificato di verifica di conformità rilasciato in relazione alle singole consegne.
Nell’ipotesi in cui, in sede di gara, vengano formulate offerte incomplete, al solo fine di rendere equivalente la consistenza delle medesime e quindi poter comparare le offerte, si procederà ad attribuire agli articoli non quotati dal concorrente un valore pari al prezzo più alto proposto per lo stesso articolo dalle altre imprese concorrenti purché l’offerta, sebbene incompleta, sia riferita ad
almeno l’ 80% degli articoli richiesti e che la sommatoria del valore degli articoli offerti abbia un valore non inferiore all’ 80% del valore complessivo (ante ribasso).
Nell’ipotesi in cui, invece, uno o più articoli non venissero quotati da nessun concorrente gli stessi articoli verranno stralciati e fatti oggetto di successiva procedura.
2. CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO
L’appalto è affidato mediante la stipulazione di uno o più accordi quadro con unico fornitore ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, con il quale la stazione appaltante e l’operatore economico definiscono le clausole fondamentali che disciplinano gli specifici contratti attuativi (ordinativi di fornitura) da affidare durante un dato periodo, le caratteristiche tecniche imprescindibili dei prodotti da fornire, i prezzi e i tempi di consegna.
Ciascun accordo quadro viene stipulato con l’operatore economico che è risultato aggiudicatario di almeno un lotto ovvero di più lotti e, conseguentemente, può prevedere la fornitura di un solo prodotto, di una quota parte dell’elenco dei prodotti di cui agli allegati rubricati sotto la lettera “A” ovvero dell’intero elenco dei prodotti qualora uno stesso operatore economico risulti aggiudicatario di tutti i lotti in gara.
Gli accordi quadro hanno una durata massima di due anni e un limite massimo di spesa complessivo per l’intero periodo, il quale viene determinato moltiplicando i prezzi di aggiudicazione dei prodotti per le rispettive quantità presunte. Nell’ambito del predetto limite massimo di spesa risultante dopo l’espletamento della fase di aggiudicazione, possono essere rimodulate, entro il periodo di operatività di ciascun accordo quadro, le quantità dei singoli prodotti da acquisire sulla base dei fabbisogni effettivi dei laboratori e dei dipartimenti ARPAS.
Pertanto le quantità indicate negli allegati hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non vincolanti per l’Agenzia. Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall’ARPAS secondo le proprie necessità e l’affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.
Ogni accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di due anni definito come al successivo punto, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. Ogni accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.
Con la stipula dell’accordo quadro l’ARPAS non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso.
3. EFFICACIA DEGLI ACCORDI QUADRO E PERIODICITÀ DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
Ciascun accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che occorra alcun ulteriore specifico atto formale, fino allo scadere del termine dell’obbligazione di garanzia dei prodotti
dell’ultima consegna effettuata. Il primo ordinativo di fornitura è emesso dall’ARPAS entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di stipula. Gli ordinativi di fornitura sono emessi mediante gli strumenti di comunicazione individuati dall’Agenzia in sede di stipula.
Gli ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le sedi dei laboratori e dipartimenti destinatari delle consegne nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità (Dec/assistenti). Il fornitore s’impegna a evadere tempestivamente gli ordinativi nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.
È facoltà della Stazione Appaltante disporre l’esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e, nei casi previsti dall'articolo 32 comma 8 del codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza.
La ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data di richiesta di esecuzione anticipata.
Le sospensioni e le proroghe sono regolate in conformità all'art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. DURATA E VALORE STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL’APPALTO
4.1. DURATA
L’effettiva operatività degli accordi quadro - fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo in ordine alla sua efficacia - ha una durata di due anni decorrenti dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura, ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo.
Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di operatività dell’accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, gli ultimi ordini emessi possono richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza dell’operatività contrattuale, restando comunque regolati dall’accordo quadro.
4.2. LIMITE MASSIMO DI SPESA DELL’ACCORDO QUADRO
Il limite massimo di spesa complessivo per l’intero periodo di operatività di ciascun accordo quadro si ottiene dalla somma del valore di aggiudicazione di ciascun lotto, determinato moltiplicando le quantità stimate di consumo di ciascun prodotto nel periodo di operatività dell’accordo per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara.
Il limite massimo di spesa complessivo dell’accordo quadro non costituisce garanzia di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico massimo del contratto, non essendo previsto nessun importo minimo da ordinare.
Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto. Lo stesso non può eccepire, nel corso dell’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.
5. VALORE XXXXXXX XXXXXXX COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 commi 4, 10 e 16 del Codice, il valore stimato massimo complessivo biennale del presente appalto di fornitura è pari a € 314.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il predetto importo è stato calcolato sommando gli importi di tutti i lotti oggetto della gara, a loro volta ottenuti moltiplicando le quantità stimate di consumo di ciascun prodotto nel periodo di operatività degli accordi quadro per il relativo prezzo unitario stimato.
Tale importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico del presente appalto nel suo insieme.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza. Trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08, e in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008), non è stato predisposto il Duvri.
I prodotti devono corrispondere alle caratteristiche tecniche indicate negli allegati rubricati sotto la lettera “A”.
5.1. PRESCRIZIONI GENERALI
Tutti i prodotti oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative statali e/o comunitarie e relativi aggiornamenti o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, per quanto attiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) alla conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario in relazione alla produzione, importazione e immissione in commercio;
b) alla produzione da parte di ditta certificata ISO 9001:2015 e la rispondenza a tutti gli standard europei di qualità;
c) gli Standard e le Matrici di riferimento Certificate, essere conformi alla norma ISO 17034:2017 (gli operatori economici dovranno presentare la dichiarazione di conformità dei prodotti offerti oppure la dichiarazione di accreditamento del produttore dei materiali di riferimento certificati alla 17034:2017).
d) alle caratteristiche tecniche e chimico–fisiche, alle prescrizioni relative alla sterilità ove previsto;
• alle prescrizioni relative all’etichettatura e stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
• a eventuali altre caratteristiche specificate.
Tutti i prodotti devono essere etichettati in maniera chiara e corrispondere alle caratteristiche richieste. Oltre ai dati previsti per legge, la confezione deve riportare il contenuto, il grado di purezza, le impurezze presenti e le applicazioni previste.
5.2. SCHEDE TECNICHE E CERTIFICATI DI ANALISI
La Ditta aggiudicataria dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza della composizione ai requisiti richiesti e le relative Schede di sicurezza aggiornate (SDS) secondo il Regolamento 830/2015 e s.s.m.m.i.i. ed eventuale bibliografia.
Ogni scheda tecnica dovrà riportare la denominazione, il codice articolo, il numero CAS (ove previsto), la descrizione delle caratteristiche (es. titolo o grado di purezza, contaminanti presenti, tipo di confezionamento, pezzatura, ecc.). I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati dalla documentazione esplicativa sulla modalità d’uso, provenienza di fabbricazione, certificato di analisi dei lotti di produzione recanti il numero di riferimento e la relativa data di scadenza, modalità di conservazione.
Tutte le informazioni dovranno essere prodotte dalla Ditta aggiudicataria in lingua italiana. Qualora non fossero reperibili in lingua italiana, sarà consentito produrre le stesse in lingua inglese.
I prodotti richiesti dovranno essere forniti in contenitori idonei, con chiusura di sicurezza e con la data di scadenza del materiale espressamente indicata nella confezione.
5.3. CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI
Il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti devono consentire la lettura di tutte le diciture eventualmente richieste dalla normativa vigente; tali diciture devono figurare sia sul confezionamento primario (contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il prodotto in esso contenuto) che sull’imballaggio esterno (imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario).
La confezione esterna deve assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana o in lingua inglese e chiaramente leggibili, così come la data di scadenza e il lotto di produzione.
Il confezionamento esterno deve riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.
5.4. DURATA RESIDUA MINIMA
I prodotti soggetti a scadenza e “deperibili”, devono essere consegnati con una durata residua minima (differenza tra la data di scadenza e la data di consegna) non inferiore ai 2/3 della vita utile (differenza tra la data di scadenza e la data di produzione) stabilita per il prodotto stesso.
6. CONSEGNA DEI PRODOTTI
Il fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti presso le sedi dei Laboratori e Dipartimenti ARPAS indicate entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla emissione degli ordinativi di fornitura nell’orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 13.00, escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell’orario da concordare con le singole sedi.
.In caso consegna incompleta o evasa in ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 15, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del fornitore che, comunque, dovranno essere comunicati, immediatamente e per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione degli ordinativi, precisando la denominazione del prodotto, la causa e il periodo previsto di indisponibilità. La comunicazione entro il predetto termine esime il fornitore dall’applicazione delle penali per ritardata consegna; il mancato rispetto di tale termine determina la completa decadenza da tale esenzione.
In caso di temporanea indisponibilità di uno o più prodotti, il Dec e il Responsabile di commessa concordano per iscritto un nuovo termine di consegna per ciascun prodotto, ovvero la sostituzione del/i prodotto/i ordinato/i con altro/i aventi caratteristiche compatibili con l’utilizzo al quale la merce richiesta è destinata e senza oneri aggiuntivi di spesa a carico dell’Agenzia.
Il fornitore deve garantire l’evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato.
La consegna avviene al piano ed è effettuata da un corriere o da una persona di fiducia del fornitore. Il Dec o il suo assistente della sede che riceve i prodotti firma la ricevuta di avvenuta consegna; tale firma attesta la sola corrispondenza del numero dei colli ricevuti.
Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell’esecuzione della fornitura, qualunque ne sia la natura e la causa. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura oggetto dell’accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto e di viaggio.
Il fornitore deve in particolare adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme di settore, garantendo, nei casi previsti dalle norme di legge e/o dalle indicazioni delle case produttrici, il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo.
I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette.
Il prezzo del trasporto e della consegna s’intende ricompreso nel corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
La consegna per ciascuna sede destinataria avviene in colli; l’imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati. Sull’imballaggio dei colli deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
• dati identificativi del fornitore;
• dati dell’ordinativo di fornitura;
• sintetica descrizione dei prodotti contenuti;
• eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili;
• tutte le indicazioni/etichette previste da legge.
Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull’imballaggio esterno causato dall’apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es. corriere, depositario, ecc).
Le sedi di consegna potranno subire variazioni, sia numeriche che di ubicazione, nel periodo di vigenza dell’/degli accordo/i per effetto di eventuali decisioni organizzative assunte dall’ARPAS o in ragione di convenzioni stipulate con Enti, senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere.
Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, l’ARPAS si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l’affidatario, alcuni aspetti operativi della fornitura, in funzione di innovazioni normative o di nuove esigenze di natura organizzativa o procedurale che nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovessero intervenire.
7. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
7.1. QUINTO D’OBBLIGO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, nel corso dell’esecuzione dell’accordo quadro l’ARPAS può imporre al fornitore variazioni in aumento della fornitura, fino a concorrenza di un quinto dell’importo dell’accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’accordo quadro originario.
Il quinto d’obbligo in aumento s’intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche del trasporto, della consegna a piano, dell’obbligazione di garanzia e di tutte le altre prestazioni accessorie previste e disciplinate nel presente capitolato.
La modifica dell’accordo quadro entro il quinto dell’importo originario è proposta dal Rup e formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo quadro originario.
7.2. SOSTITUZIONE DI PRODOTTI FUORI COMMERCIO
Qualora nel periodo di operatività dell’Accordo quadro si verifichi la cessazione della produzione o comunque la indisponibilità prolungata di prodotti, attestata da comunicazioni ufficiali o comunque formali delle case produttrici, il fornitore può proporre la sostituzione con un prodotto equivalente, a un prezzo non superiore a quello del prodotto che viene sostituito.
La proposta di sostituzione è formulata per iscritto al Rup, che risponde per iscritto autorizzando o negando l’autorizzazione alla sostituzione del prodotto. A seguito dell’autorizzazione alla sostituzione del prodotto viene resa ufficiale una versione aggiornata dell’Elenco dei prodotti ordinabili, caratterizzata da un numero progressivo crescente.
7.3. MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEL CONTRATTO
Qualora nel periodo di operatività dell’Accordo quadro si verifichi la necessità per l’Agenzia di acquisire prodotti di nuova produzione, ovvero di prodotti la cui necessità non era stata prevista in sede di preparazione degli atti di gara, purché ricadenti nelle Classi di prodotti di cui agli allegati rubricati sotto la lettera “A” e comunque di natura con ogni evidenza analoga a quelli oggetto dell’appalto, il Rup può richiedere al fornitore una quotazione di tali prodotti.
Il Rup valuta la congruità della quotazione proposta dal fornitore per analogia con prodotti simili presenti nell’Accordo quadro o per comparabilità coi prezzi praticati sul mercato, e rimette alla stazione appaltante le valutazioni circa le variazioni del valore dell’Accordo quadro.
Qualora la somma delle moltiplicazioni delle quantità stimate per i rispettivi prezzi unitari proposti dia luogo a un importo inferiore a 1.000 euro, ovvero superiore a 1.000 euro ma inferiore all’1% del valore dell’Accordo quadro stipulato col fornitore, l’aggiunta di tali prodotti all’Accordo quadro è considerata una modifica non sostanziale ai fini dell’applicazione dell’art. 106, comma 1 lettera e) del Codice dei contratti pubblici.
Le modifiche non sostanziali sono formalizzate mediante Atto aggiuntivo stipulato dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo quadro originario. Nel periodo di operatività di ciascun Accordo quadro non possono essere stipulati più di due Atti aggiuntivi per modifiche non sostanziali.
A seguito della stipula di un Atto aggiuntivo per modifica non sostanziale viene resa ufficiale una versione aggiornata dell’Elenco dei prodotti ordinabili, caratterizzata da un numero progressivo crescente.
8. SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO
Il Responsabile unico del procedimento (Rup) svolge le funzioni di seguito indicate:
- dirige l’esecuzione degli accordi quadro e controlla il corretto adempimento delle prestazioni, avvalendosi per ciascun accordo del Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) o proprio assistente referente del laboratorio o dipartimento, all’uopo individuato;
- provvede al coordinamento di tutte le attività contrattuali;
- provvede all’emissione dei certificati di pagamento e alla comminazione delle penali da ritardo o inadempimento;
- provvede al controllo tecnico-contabile e al monitoraggio della spesa consentita dagli accordi quadro, verificando altresì i relativi consumi, ai fini dell’emissione degli ordinativi di fornitura in relazione ai diversi prodotti nel rispetto del massimale previsto per ciascun accordo quadro;
- propone la variazione del quinto d’obbligo di cui all’art. 7.1;
- autorizza o nega, valutate le relative proposte, la sostituzione di prodotti fuori commercio di cui all’art. 7.3.
- valuta le proposte di prezzi relativi a nuovi prodotti non presenti nell’Accordo quadro originario di cui all’art. 7.4;
- propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 108 del Codice dei Contratti pubblici.
Prima della stipula degli accordi quadro, è nominato un Direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro (Dec), il cui nominativo è indicato in contratto. Il Dec dipende funzionalmente dal Rup, che ne controlla e coordina l'operato, e dal Rup può sempre essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.
In particolare, sotto il controllo del Rup e a lui costantemente riferendo, il Dec:
- interloquisce col Responsabile di commessa al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;
- quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, svolge le attività di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti pubblici;
- verifica la conformità della fornitura e a tal fine può individuare uno o più assistenti che lo coadiuvano; - in caso di esito positivo della verifica, rilascia il certificato di verifica di conformità.
Durante il periodo di efficacia degli accordi quadro sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Direttore del Servizio, il Rup e, nei limiti delle sue competenze, il Direttore dell’Esecuzione dell’accordo quadro (Dec) coadiuvato da assistenti espressamente individuati in ciascuna struttura operativa coinvolta.
L’ARPAS non si riterrà vincolato né responsabilizzato da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, ausiliatori, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.
Il fornitore, per parte sua, prima della stipula degli accordi quadro, comunica alla stazione appaltante, il nominativo del Responsabile di commessa, che ha il compito di controllare l’esatto, corretto e tempestivo
adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto e di garantire la continuità operativa della fornitura interfacciandosi e coordinandosi col Dec e/o col Rup-
Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Responsabile di commessa si intendono come presentate direttamente al fornitore.
9. VERIFICHE DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
La conformità dei prodotti alle specifiche tecniche prescritte nonché dei documenti di trasporto sono accertate per ciascuna consegna dal Dec, coadiuvato ove necessario da uno o più assistenti operativi individuati presso ciascuna struttura destinataria. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro obbligatoriamente nel documento di trasporto, emesso in duplice copia di cui una deve essere consegnata al Dec o al suo assistente della sede destinataria dei prodotti; sul documento di trasporto devono essere riportati i dati identificativi del fornitore (incluso codice fiscale e partita iva), il numero dei colli consegnati, il numero di protocollo e la data dell’ordinativo di fornitura inviato dal committente, la data e il luogo di avvenuta consegna nonché eventuali annotazioni inerenti alla consegna del materiale.
All’atto della consegna del materiale ordinato, il Dec - o il suo assistente della sede destinataria dei prodotti - controlla il numero dei colli consegnati e il rispetto dei termini di consegna; la firma sul documento di consegna attesta, pertanto, la sola corrispondenza del numero dei colli ricevuti.
Lo stesso procede, successivamente, alla verifica delle caratteristiche tecniche e, in particolare, dell’integrità degli imballaggi degli involucri o delle confezioni con i quali i prodotti sono consegnati, della conformità dell’elenco degli articoli consegnati con quello all’ordinativo di fornitura, della presenza di difetti, alterazioni, lacerazioni o tracce di manomissioni, nonché ove applicabile della congruità delle date di scadenza dei prodotti stessi.
Nel caso in cui tali controlli siano effettuati da un assistente del Dec, l’esito dei controlli è comunicato al Dec entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna.
In caso di esito positivo della verifica, il Dec, entro 30 giorni decorrenti dalla data della consegna, redige e sottoscrive il certificato di verifica della conformità.
In caso di esito negativo della verifica, il Dec formula al Responsabile di commessa le contestazioni relative alla non conformità dei prodotti a quanto specificato negli atti progettuali o alla non regolarità o completezza degli eventuali documenti di accompagnamento previsti e/o dei documenti di trasporto, e fissa un termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata.
In tal caso il Dec, per la quota parte dei prodotti richiesti con l’ordine di fornitura che è stata verificata con esito positivo, redige e sottoscrive il certificato di verifica di conformità.
I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal Dec devono essere ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del fornitore, il quale, entro il nuovo termine assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione, senza alcuna spesa aggiuntiva per l’ARPAS.
Dalla data di consegna dei prodotti forniti in sostituzione decorre un nuovo termine di 3 giorni per l’espletamento delle verifiche. In caso di esito positivo di dette verifiche, viene rilasciato il certificato di verifica di conformità dei prodotti che hanno completato l’ordine di fornitura, non oltre 30 giorni decorrenti dalla data della relativa della consegna.
Il rilascio del certificato di verifica di conformità non esonera il fornitore dall’obbligo di sostituire, entro i termini e con le modalità indicate nel periodo precedente, i prodotti che, all’atto dell’effettiva utilizzazione, dovessero presentare difetti o elementi di non conformità rispetto ai relativi ordinativi di fornitura, anche ai sensi di quanto meglio specificato all’art. 13.
In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, oppure, nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, il responsabile della stazione appaltante, su proposta del Rup, può risolvere parzialmente l’accordo quadro con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite e/o ottenere l’esecuzione delle stesse in danno del fornitore inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, qualora l’Agenzia ritenga, a suo insindacabile giudizio, rispondente ai suoi interessi azionare questi strumenti rimediali.
Il responsabile della stazione appaltante può comunicare l’avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora l’applicazione delle penali sia complessivamente di importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale relativo al singolo lotto.
Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal RUP, che decide in via definitiva.
L’ARPAS si riserva di procedere direttamente all’acquisto del materiale richiesto, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre al risarcimento di ogni altra spesa e/o danno arrecato.
10. CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Sottoscritto il certificato di verifica di conformità, il Dec lo invia al Rup che, entro 7 giorni dalla data delle verifiche o dalla positiva chiusura delle contestazioni rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo della consegna, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.
Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o per l’intervento in sostituzione o in garanzia, ovvero inadempimenti per incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, il Rup procede all’applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo art. 15, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare, che sarà trattenuto al momento del pagamento dell’importo fatturato.
11. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento, ovvero qualora siano decorsi almeno 30 giorni dal completamento della consegna, in assenza di qualsiasi comunicazione sulla conformità dei prodotti consegnati.
Il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Qualora l’ARPAS riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il pagamento stesso sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato, ovvero nel limite di 30 giorni dopo la scadenza dei termini stabiliti per il rilascio del certificato di pagamento, sempre che entro tale limite non siano state notificate dal Rup contestazioni sulla conformità dei prodotti.
In caso di contestazioni notificate nel termine per il rilascio del certificato di pagamento, i termini per il pagamento sono sospesi fino al rilascio del certificato di pagamento emesso a chiusura delle contestazioni.
Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il seguente codice univoco ufficio (C.u.u.) comunicato in sede di stipula.
L’ARPAS, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non potrà procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG relativo a ciascun accordo quadro.
Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'ARPAS a titolo di penali per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.
In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del Durc.
Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto. L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’ARPAS entro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.
Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.
12. GARANZIA DEFINITIVA
L’affidatario di ciascun accordo quadro deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti pubblici, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 del Codice.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’ARPAS, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, aggiudica ciascun lotto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’accordo quadro nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del Patto d’Integrità.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata dell’accordo quadro.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
Il fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ARPAS, pena la risoluzione dell’accordo quadro. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento.
Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.
13. OBBLIGHI DI GARANZIA
L’aggiudicatario è obbligato alla garanzia dei prodotti forniti, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per un anno dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle singole consegne. Nel periodo di garanzia l’ARPAS ha diritto alla sostituzione gratuita, ogni qualvolta accerti il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei prodotti consegnati ovvero rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o la non conformità alle specifiche tecniche prescritte dal presente capitolato.
L’ ARPAS esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento del prodotto fornito. La garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel primo capoverso del presente articolo, anche a quelli che non siano stati constatati al momento dell’emissione del certificato di verifica di conformità.
Il fornitore deve provvedere alla sostituzione del prodotto entro cinque giorni dalla segnalazione del difetto. Se entro il suddetto termine il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, l’ARPAS applicherà, in relazione ad ogni giorno di ritardo, le penali previste dall’art. 15 e potrà anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici la sostituzione dei prodotti difettosi, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.
Per ogni intervento di sostituzione in garanzia viene redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta, per l’Agenzia, dal Dec, e per il fornitore, da un incaricato di quest’ultimo, nella quale sono indicati la data di richiesta di sostituzione e il giorno dell’avvenuta sostituzione del prodotto. La copia della stazione appaltante viene conservata dal Dec. L’avvenuto intervento di sostituzione può essere accertato dall’assistente del Dec per la sede di consegna, che ne dà comunicazione con email al Dec.
La garanzia non si applica ai danni imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi, terremoti ed altre calamità naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e manutenzione.
14. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione della fornitura nel suo insieme e ad ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il fornitore garantisce l’esecuzione dell’insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti cui rinvia il presente capitolato e negli altri atti di gara, nell’offerta economica e nel patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche
e i requisiti dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.
Il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti; si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ ARPAS da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; si obbliga a consentire all’Agenzia di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo quadro, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosi ogni relativa alea.
Il fornitore si obbliga a:
- rifondere all’ARPAS l’ammontare di eventuali oneri che quest’ultima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;
- manlevare e tenere indenne l’ARPAS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.
15. PENALI
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti all’art. 6 comprendenti eventuali deroghe ed eccezioni ivi disciplinate, nella consegna dei prodotti presso ciascuna delle sedi di consegna, è applicata al fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del dell’ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Il ritardo non dev’essere imputabile né all’ARPAS né a causa di forza maggiore.
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per la sostituzione del prodotto viziato o non conforme alle specifiche tecniche secondo quanto previsto all’art. 5, è applicata al fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo dell’ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev’essere imputabile né all’ARPAS né a causa di forza maggiore. In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il Dec quantifica una penale pari allo 0,7 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento delle prestazioni contestate.
Per ogni diversa ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni e delle obbligazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale di € 150,00.
Le penali sono irrogate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal Rup e comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e sono applicate sull’importo fatturato.
Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.
Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Responsabile di commessa da parte del Dec. A tal fine, il Dec fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il Responsabile di commessa deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il Responsabile di commessa non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Dec propone l’importo delle penali al Rup, il quale applica le stesse decurtando l’importo dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura.
Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale della fornitura relativa al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del accordo quadro per il singolo lotto ai sensi dell’art. 16 del presente capitolato. In caso di applicazione delle penali, l’ARPAS si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell’accordo quadro in caso di gravi o/e reiterati inadempimenti.
L’irrogazione delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l’obbligo di pagamento delle penali.
L’accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale.
Nel caso in cui il ritardo nella consegna presso alcuna delle sedi si prolunghi per più di 10 giorni, il Rup, può disporre, dandone comunicazione al fornitore, l'esecuzione in danno, senza che sia esclusa l'irrogazione delle penali. In tal caso, però, il fornitore è esonerato dall'adempimento della prestazione di consegna dei consumabili.
16. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.
Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.
Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’ARPAS dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.
17. SUBAPPALTO
Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo dell’accordo quadro.
Il fornitore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici.
Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti pubblici.
Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Dec il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa aggiudicataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice, provvede a darne tempestiva segnalazione al Rup.
Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici.
Nel caso in cui l’aggiudicatario intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro e devono essere depositati, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro.
18. RISOLUZIONE
Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell’accordo quadro previste dall’art. 108 del Codice dei Contratti pubblici con le modalità ivi indicate e le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, dagli altri atti di gara, dal codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:
a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
d) la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l’inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 20 - Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
f) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 11;
g) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 15).
In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare l’accordo quadro risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l’ARPAS stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale dell’accordo quadro è esercitata dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.
Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il Dec svolge le attività di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti pubblici.
In caso di risoluzione, è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti ed è sempre consentita all’Agenzia l’esecuzione, in danno dell’aggiudicatario, della fornitura o della parte di fornitura non effettuata.
19. NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti pubblici, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dall’accordo quadro ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’accordo quadro, l’ARPAS può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara relativa al lotto interessato, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
20. RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l’ARPAS può recedere dall’accordo quadro, in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del Codice dei Contratti pubblici, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché del valore degli articoli già ordinati e in attesa di essere consegnati, oltre al pagamento del decimo dell’importo delle consegne non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dall’ accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza gli obblighi di cui al precedente comma, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.
La giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1) qualora sia stato presentato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, Codice dei Contratti pubblici;
2) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’accordo quadro. Il recesso è esercitato dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente capitolato d’oneri. Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del accordo quadro affidatogli.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’accordo quadro, fermo restando l’obbligo, gravante sul Fornitore, di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
22. FORMA DELL’ ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica oppure nelle altre forme previste dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti pubblici.
23. SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti all’accordo quadro, xxx comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.
24. RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni del codice civile e del Codice dei Contratti pubblici.
25. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
26. CLAUSOLA FINALE
Il contenuto dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in sede di gara, anche in ordine a precisazioni ed interpretazioni univoche di previsioni contenute nei documenti progettuali, costituiscono prescrizioni vincolanti anche ai fini dell’esecuzione degli accordi quadro e dei relativi contratti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(firmato digitalmente)