ACCORDO
Comune di Lanciano | Agenzia regionale di Protezione Civile |
ACCORDO
relativo al comodato d’uso dell’immobile denominato
“Polo Logistico di Protezione Civile nella provincia di Chieti – presso sede del COC/COM del Comune di Lanciano (CH) ubicata in Contrada Re di Coppe”
TRA
COMUNE DI LANCIANO (CH) nella persona del Sindaco Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx autorità di protezione civile locale domiciliato nella sede di Piazza del Plebiscito, di seguito denominato Comodante;
E
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO, Agenzia regionale di Protezione Civile, Servizio Emergenze di Protezione Civile nella persona del Dirigente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autorizzato alla stipula del presente accordo giusta atto direttoriale n…… del……, domiciliato nella sede di via Salaria Antica est di seguito denominato Comodatario,
PREMESSO che
- le numerose attività di contrasto alle emergenze svolte dalla protezione civile della Regione Abruzzo negli ultimi anni e la necessità di sviluppare rapporti sinergici tra i vari attori del Servizio Nazionale di Protezione Civile, hanno messo in risalto l’importanza ad avere più sedi operative dislocate su tutto il territorio regionale, al fine di ridurre i tempi di intervento in caso di emergenze;
- a seguito di diversi sopralluoghi è stato individuato, quale potenziale polo logistico di Protezione Civile, la sede del COC/COM del Comune di Lanciano (CH) ubicata in Contrada Re di Coppe giusta relazione a firma del Responsabile dell’ufficio Interventi Soccorso gestione Colonna Mobile e del Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile trasmessa al direttore dell’Agenzia in data 30/06/2022;
- la sede individuata come Polo Logistico di Protezione Civile della provincia di Chieti è ubicata in posizione idonea e strategica rispetto ai nodi infrastrutturali al servizio del territorio della Provincia di Chieti;
- il Comune di Lanciano con propria nota n. 58782 del 29/09/2022 ha concesso “in modo permanente all’Agenzia di Protezione Civile regionale l’uso della struttura di che trattasi come polo logistico regionale di P.C. previa stipula di adeguato protocollo di intesa…”;
- con determina direttoriale n 49/APC del 30.09.2022 il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ha approvato quale Polo Logistico di Protezione Civile, l’immobile proposto dal comune di Lanciano sito in contrada Re di Coppe ed attualmente individuato quale sede del COC/COM;
RITENUTO, pertanto, di concedere in comodato d’uso gratuito, per le finalità di protezione civile, l’immobile denominato “Polo logistico di Protezione civile nella provincia di Chieti”, già individuato quale sede del COC/COM del Comune di Lanciano (CH) ubicato in Contrada Re di Coppe, n.115 contraddistinto catastalmente al foglio 43 del NCEU mappale 219 sub 2 piani T-1 relativamente ad una stanza uso ufficio e a circa metà magazzino come da allegate Piante dei locali;
SI CONVIENE
Art. 1
OGGETTO DEL COMODATO
Il Comune di Lanciano (Comodante) concede in comodato d’uso gratuito all’ Agenzia regionale di Protezione Civile (comodatario), che accetta, per finalità relative alle competenze specifiche della Protezione Civile Regionale l’immobile denominato “Polo Logistico di Protezione Civile nella provincia di Chieti, già individuato quale sede del COC/COM del Comune di Lanciano (CH) ubicato in Contrada Re di Coppe n.115 contraddistinto catastalmente al foglio 43 del NCEU mappale 219 sub 2 piani T-1 i seguenti spazi: 1) stanza ad uso ufficio ubicata al primo piano denominata “Sala Agenzia regionale di p.c./ volontariato”; 2) porzione di magazzino al piano terra (circa metà) avente accesso dalla porta carraia a destra di chi arriva al piazzale, il tutto come meglio rappresentato nelle piante allegate.
Inoltre sono, naturalmente, condivisi tutti gli spazi a servizi ed accessori per l’uso normale della struttura (tutti i servizi igienici, l’ascensore, l’atrio e il disimpegno, il locale quadri elettrici, la sala per le riunioni (compatibilmente con le esigenze comunali, il parcheggio esterno ecc.).
Art. 2 OBBLIGHI
Sono a carico del Comodatario tutte le spese di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie dopo la consegna del fabbricato (relativamente agli spazi assegnati).
Il Comodatario, inoltre dovrà consentire in ogni momento l’accesso a detti locali e spazi al personale comunale addetto alla vigilanza sul patrimonio comunale, purché ciò avvenga con congruo preavviso e non interferisca con la regolare attività del Comodatario stesso.
Il comodatario dovrà provvedere, a proprio onere e cura, all’acquisizione di ogni autorizzazione, licenza, nulla
osta, permesso o altra forma di assenso necessari per il regolare svolgimento delle proprie attività. Restano a carico del Comodante tutti gli oneri per le utenze.
Il comodante consegnerà al comodatario le chiavi, i telecomandi ed ogni altro dispositivo per consentire
l’accesso ai locali in qualsiasi momento e situazione, del che sarà redatto apposito verbale in contraddittorio.
Art. 3 DURATA
Il presente comodato d’uso è gratuito, in considerazione delle attività di cui al precedente articolo 1 e nella considerazione:
• che il Sindaco è la massima Autorità Locale di protezione civile e quindi responsabile del suo funzionamento ai sensi del D. Lgs 1/2018;
• della rilevanza di dotare il Territorio frentano e più in generale della provincia di Chieti di una struttura regionale di Protezione Civile efficace ed efficiente, potendo usufruire di una sede logistica idonea posta in posizione elevata e baricentrica rispetto alla SS 652 “Xxxxxxxxxx Xxxxxx”, xxxx XX 00 “Adriatica” ed al casello autostradale di Lanciano.
Viene stipulato per la durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di stipula dell’atto di comodato con
xxxxxxx tacito se nessuna delle parti richiede di rivedere l’impegno contrattuale assunto.
Le parti si riservano la facoltà di poter recedere dal presente contratto previa comunicazione scritta da trasmettersi con preavviso di almeno 90 giorni.
Il Comodante si riserva la facoltà di revocare il contratto di comodato d’uso gratuito e di richiedere il conseguente rilascio dell’immobile, anche prima del termine stabilito, nel caso lo stabile venga usato per destinazione diversa da quella convenuta, o per gravi inadempienze e responsabilità in relazione alla conduzione dell’immobile stesso, o comunque, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di legge e delle norme contenute nel presente accordo.
Art. 4
RESPONSABILITA’
Il Comodatario risponderà di tutti i danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso dell’utilizzo dell’immobile, esonerando l’Amministrazione Comunale di qualsiasi forma di responsabilità civile o penale.
Art. 5
NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non regolamentato dal presente accordo si fa rinvio alla normativa statuita nei codici Civile e Penale.
Letto confermato e sottoscritto Lanciano lì,
Allegati: Pianta locali oggetto del comodato.
COMUNE DI LANCIANO Il Sindaco Avv. Xxxxxxx XXXXXXX | AGENZIA REGIONALE DI P.C. Il Dirigente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx |