NORME E CONDIZIONI DELLE POLIZZE COLLETTIVE DI ASSICURAZIONE RISERVATE AI TITOLARI DI CARTA CORPORATE PLATINO AMERICAN EXPRESS
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Riepilogo delle coperture assicurative
1. Coperture Assicurative della Polizza Viaggi D’Affari Carta Corporate Platino American Express
2. Requisiti per ricevere assistenza e presentare denunce di sinistro
NOTA INFORMATIVA
NORME E CONDIZIONI DELLE POLIZZE COLLETTIVE DI ASSICURAZIONE RISERVATE AI TITOLARI DI CARTA CORPORATE PLATINO AMERICAN EXPRESS
Il presente documento rappresenta un estratto delle Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive che American Express Italia
S.r.l. ha stipulato con le Società Assicuratrici a favore dei Titolari di Carta Corporate Platino American Express. Nel presente Estratto sono descritte le coperture assicurative disponibili per i Titolari di Carta Corporate Platino American Express, le principali esclusioni e limitazioni, nonché le procedure che l’Assicurato deve seguire per beneficiare e delle garanzie di cui alle Polizze Collettive. Le Polizze Collettive sono state stipulate da American Express Italia S.r.l. – sede per l’Italia con rappresentanza stabile in Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx – in qualità di Contraente, con le Compagnie di Assicurazione:
- Chubb European Group SE, con le seguenti polizze
• Inconvenienti di Viaggio – Polizza n° 010306471S
• Noleggio Auto – Furto e Danni – Polizza n° 010306473S
• Infortuni in Viaggio – Polizza n° 010306472S
• Protezione Acquisti – Polizza n° 010306363S
- Inter Partner Assistance S.A., filiale irlandese, Polizza Collettiva AXA A69000 per le Coperture:
• “Assistenza e spese mediche”
• “Annullamento, mancata partenza e ritardata partenza”
• “Interruzione di viaggio”
• “Effetti personali, denaro e documenti di viaggio” entrambe d’ora in poi denominate “Società Assicuratrice”
EFFETTO
Le coperture e le garanzie di cui alle Polizze Collettive indicate nel presente documento hanno effetto dalla data di attivazione della carta.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Le coperture assicurative di cui alle Polizze Collettive sono attualmente offerte gratuitamente da American Express ai Titolari di Carta Corporate Platino American Express. La Contraente e le Società Assicuratrici si riservano il diritto di apportare modifiche al testo delle Condizioni di Polizza e/o fissare un termine di scadenza alle polizze stesse, comunicando ai Titolari di Carta le predette variazioni con le stesse modalità con cui vengono comunicate eventuali modifiche al Regolamento Carta, incluso, in particolare, l’inserimento di messaggi negli estratti conto Carta e/o in periodiche pubblicazioni inviate ai Titolari di Carta.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Possono beneficiare delle coperture assicurative previste dalle Polizze Collettive solo le “Persone Assicurate” come di seguito descritte. Le coperture decadranno automaticamente dal momento in cui l’Assicurato perde la sua qualità di Titolare di Carta Corporate Platino American Express o alla scadenza delle Polizze, quale delle due date anteriore. Per eventuali ulteriori requisiti di elegibilità consulti le specifiche sezioni delle coperture assicurative dettagliate nel presente documento. Il Titolare di Carta che deliberatamente tenti di ottenere un indennizzo mediante l’uso di mezzi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da
ogni beneficio assicurativo, ferma restando la responsabilità penale. La presentazione di una denuncia di sinistro non esonera il Titolare di Carta dalla responsabilità per il pagamento del suo conto Carta, in conformità al relativo Regolamento Generale Carta. Tutta la
documentazione connessa all’accertamento ed alla liquidazione dei danni sarà fornita alle Società Assicuratrici, le quali gestiranno ogni controversia direttamente con le parti assicurate, esonerando sin d’ora American Express da qualsiasi responsabilità al riguardo.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ ASSICURATRICI
• CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale €896,176,662 i.v.- Rappresentanza generale per l’Italia: Via Xxxxx Xxxxx n. 29 -
20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F.
04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00043. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX
09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx - xxx.xxxxx.xxx/xx
• Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group Limited, ora Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group Limited al
31 Dicembre 2017 è pari a £ 2.405.367.060 (€ 2.711.096.429) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879
(€ 886.038.074) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.619.247.181 (€ 1.825.058.355). Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group Limited è pari al 143%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.610.693.571
(€ 1.815.417.556) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.301.587.534 (€ 2.594.126.214). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ is £ 475.741.653 (€ 536.209.844). Gli importi
in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d’Italia alla data del 29 Dicembre 2017 (GBP 1 = € 1,127103).
Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxxx-
information.aspx. I dati patrimoniali relativi a Chubb European Group SE saranno disponibili a seguito dell’approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2018.
• Inter Partner Assistance (IPA), 00/00 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, iscritta al registro irlandese delle imprese con il numero 906006, filiale della Inter Partner Assistance SA,. Xxxxxx Xxxxxx 000, xxx 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx, è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique) in virtù della polizza collettiva che American Express Italia S.r.l. ha stipulato con
AXA Travel Insurance, società a responsabilità non limitata, 00/00 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - iscritta al registro irlandese delle imprese con il numero 426087, intermediario assicurativo gestore di garanzie e servizi assicurativi.
AXA Travel Insurance e Inter Partner Assistance S.A. sono entrambe membri del gruppo AXA Assistance.
LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile al presente contratto di assicurazione è quella italiana. Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n° 175/1995, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso le Società Assicuratrici proporranno di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. È fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alle Società Assicuratrici ai seguenti indirizzi:
• Chubb European Group SE – Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Fax 02 27095.430,
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx;
• Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Servizio Clienti – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx,
Fax 0000.00.0000000,
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società Assicuratrice, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli
Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
SURROGAZIONE
Come previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile: L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se
il danno è causato dai figli dagli affiliati dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti per la stipula del contratto assicurativo o in occasione di sinistri, saranno trattati esclusivamente per offrire i servizi assicurativi oggetto del contratto stesso da parte delle Società Assicuratrici, titolari del trattamento dati. I dati saranno trattati nell’ambito della struttura organizzata delle
Società Assicuratrici e dei soggetti loro responsabili ed incaricati, con strumenti informatici e con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa per garantire la massima riservatezza dei dati. I dati non saranno comunicati a terzi per finalità diverse, fuorché per l’esecuzione delle finalità previste dalla cosiddetta “catena assicurativa”. Il conferimento dei dati
è obbligatorio in quanto la mancata fornitura delle informazioni richieste impedisce la gestione corretta del rapporto assicurativo. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs 196/2003 chiedendo l’integrazione, la correzione, l’aggiornamento, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei suoi dati, scrivendo alle Società Assicuratrici, titolari del trattamento, ai seguenti indirizzi:
• Chubb European Group SE – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxx Xxxxx 00,
00000 Xxxxxx
• Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. – Servizio Legale – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
000 - 00000 Xxxx.
INDICE
CAPITOLO 1
Coperture Assicurative della polizza viaggi d’affari Carta Corporate Platino American Express
Informazioni importanti Pagina 7
Definizioni Generali Pagina 8
Assistenza e Spese Mediche Pagina 11
Annullamento, Mancata Partenza e Ritardata Partenza Pagina 14
Interruzione di Viaggio Pagina 15
Effetti Personali, denaro e documenti di Viaggio Pagina 16
Inconvenienti di Viaggio Pagina 17
Noleggio Auto, Furto, Danni Pagina 18
Infortuni Viaggi Pagina 19
Tutela Legale in Viaggio Pagina 21
Esclusioni Generali Pagina 23
CAPITOLO 2
Requisiti per ricevere assistenza e presentare denunce di sinistro Pagina 26
Informazioni necessarie Pagina 27
CAPITOLO 1
COPERTURE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA VIAGGI D’AFFARI CARTA CORPORATE PLATINO
AMERICAN EXPRESS
INFORMAZIONI IMPORTANTI
(Valide Per Tutte Le Coperture Assicurative Della Polizza Xxxxxx)
1) Consulti la sezione Definizioni generali a pagina 8. Tutti i termini elencati hanno un significato specifico e sono evidenziati in grassetto nel presente documento.
2) Chi ha diritto a usufruire delle coperture assicurative della Polizza Viaggi Carta Corporate Platino American Express: tutti i Titolari di Carta Corporate Platino American Express e i loro Familiari. Tutte le coperture assicurative della Polizza Xxxxxx saranno inoltre operative per i nipoti del Titolare (figli dei suoi figli) che viaggiano con lui. Per la copertura “Infortuni Viaggi”: il solo Titolare di Carta Corporate Platino American Express.
3) Limiti di età: per avere diritto alle coperture assicurative della Polizza Xxxxxx i figli e i nipoti (figli dei figli) dei Titolari di Carta Corporate Platino American Express, devono essere di età inferiore a 25 anni il primo giorno del Viaggio. Per avere
diritto all’assistenza medica e al rimborso delle spese mediche l’Assicurato deve essere di età inferiore a 80 anni per l’intera durata del Viaggio.
4) Limiti di indennità: tutti i limiti si riferiscono a ogni singola persona Assicurata e sono validi nel corso di un Viaggio (si veda la Definizione generale di “Viaggio”).
5) Franchigia: alle coperture assicurative della Polizza Xxxxxx non verrà applicata alcuna franchigia.
6) Durata del Viaggio: la durata del Viaggio può essere di 120 giorni consecutivi con un massimo di 240 giorni nell’arco di un periodo di 365 giorni (si veda la Definizione generale di “Viaggio”).
7) Xxxxxxxx pre-esistenti: la copertura assicurativa decadrà qualora l’Assicurato fosse già a conoscenza della sua malattia (si vedano le Definizioni Generali a pagina 8 cosicché le Esclusioni generali
n. 13 a pagina 23).
8) Informazioni su sport speciali e invernali: la copertura assicurativa è operativa anche se durante la vacanza l’Assicurato pratica attività sportive, più o meno avventurose, inclusi gli sport invernali, quali, a titolo di esempio: canoa, pesca, golf, equitazione, mountain bike, parapendio, scuba diving fino
a 30 metri di profondità, sci e snowboard (anche fuoripista sotto la supervisione di una guida), tennis, sci d’acqua. Tuttavia, esistono sport e attività escluse dalla copertura assicurativa. Se lei ha intenzione di praticare sport potenzialmente pericolosi, è tenuto a informare la Società Assicuratrice.
9) Criteri di indennizzabilità: La Società Assicuratrice corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni
o difetti fisici l’indennità è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
10) Altre assicurazioni: la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi garantiti dalla
presente polizza siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. L’ Assicurato è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate.
DEFINIZIONI GENERALI
Per “Società Assicuratrice” si intendono:
• Chubb European Group SE – Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000
• Inter Partner Assistance S.A., 00/00 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx
Per “nostro/noi” si intende American Express Italia S.r.l. con sede in Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Per “Persone assicurate, assicurato, Lei/Suo” si intende:
1. Ogni Titolare di Carta Corporate Platino le cui Carte vengano rilasciate da American Express Travel Related Services Company lncorporated e/o American Express Italia S.r.l. (American Express) e/o da Società controllate e/o affiliate e/o licenziatarie della suddetta American Express Travel Related Services Company Inc, residenti in Italia e che siano funzionari, soci, proprietari o dipendenti di Aziende, e i cui conti della Carta siano in regola con i pagamenti degli estratti conto della Carta. Sono in copertura anche gli impiegati di Aziende con conti Business Travel Account, x xxxxx S.O.F. (Firma depositata) per i quali i costi di trasporto sono addebitati a tali Conti e e che siano anche Titolari di Carta Corporate Platino.
2. I coniugi/conviventi e i figli a carico al di sotto dei 23 anni delle persone in copertura sono coperti:
a. per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Xxxxxxx A nel caso in cui accompagnino la Persona Assicurata nel “Viaggio di Lavoro”, su richiesta dell’Azienda e purché i loro costi di trasporto sianoaddebitati sul conto della Carta Corporate Platino dell’Azienda come avanti definita;
b. per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Rischio B se i loro costi di Trasporto per un “Viaggio Personale” sono addebitati sui conto della Carta Corporate Platino dell’Azienda come avanti definita.
c. I funzionari, partner, proprietari, impiegati, consulenti o candidati all’impiego (un “Viaggiatore Autorizzato”) che siano stati autorizzati dall’Azienda, sempre che essa:
a. abbia un conto Carta Corporate Platino, un conto Business Travel Account, oppure un Conto S.O.F. (Firma Depositata) emesso da American Express
b. il pagamento sia effettuato su uno dei suddetti conti
c. gli estratti conto della Carta siano inviati in Italia.
Per “Azienda”, nell’accezione utilizzata nel presente documento, s’intende la Società, l’Associazione, l’impresa individuale o una Società madre, consociata o affiliata della stessa, datore di lavoro del Titolare di Carta Corporate e che partecipi al programma Carta Corporate Platino di American Express
Per “Beneficiario/i”si intende la/le persona/e designata/e dall’Assicurato cui verrà corrisposta l’indennità prevista per il caso di morte di quest’ultimo. In difetto di designazione, l’indennizzo verrà corrisposto agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza
di valido testamento, di successioni ab intestato. L’ Assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente Contratto, modificare l’indicazione del (dei) beneficiario (i) con comunicazione scritta alla Società Assicuratrice.
Per “Collega” si intende un dipendente della medesima Società presso la quale risulta come dipendente il Titolare di Carta Corporate Platino American Express.
Per “Cura” si intende procedure mediche o chirurgiche il cui fine esclusivo sia la cura o l’individuazione di stati patologici gravi o di lesioni ed eseguiti da un medico debitamente autorizzato.
Per “Danno” si intende, quando tale termine venga utilizzato con riferimento a mani o piedi, il completo distacco degli stessi all’altezza o al di sopra del polso o della caviglia o la perdita completa della capacità funzionale degli stessi; quando utilizzato con riferimento ad un occhio significa la perdita completa ed irreversibile della capacità visiva di tale occhio; oppure la morte.
Per “Direttore Sanitario” si intende il Responsabile Medico della Struttura Operativa.
Per “Domicilio” si intende l’indirizzo principale ove il Titolare abita nel Paese di Residenza.
Per “Familiare” del Titolare si intende il/la suo/sua coniuge/ partner, purché convivente con lei, e i figli di età inferiore a 25 anni legalmente a suo carico, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.
Per “Indennità” si intende la somma di denaro che la Società Assicuratrice corrisponderà a seguito del Danno subito dall’Assicurato.
Per “Lesione Fisica”si intende una lesione che:
a) sia causata da un infortunio; e
b) sia causata esclusivamente e direttamente da evidente causa fortuita violenta ed esterna; e
c) abbia quale conseguenza un Danno diretto ed indipendente da qualsiasi altra causa.
Per “Malattia Pre-Esistente” si intende qualsiasi condizione medica pre-esistente di cui l’Assicurato fosse già a conoscenza nel momento in cui richiede la Carta Corporate Platino American Express o altre Carte sul suo conto, o prima di prenotare il Viaggio,
quale dei due sia l’evento più recente riferibile all’Assicurato ovvero a qualsiasi persona da cui dipenda il Viaggio, inclusi i Parenti Prossimi o i soci d’affari, e per la quale:
a) sia stato ricoverato in ospedale negli ultimi 12 mesi;
b) sia in attesa di risultati di esami o in lista di attesa per un’operazione, una visita o un esame;
c) abbia iniziato un ciclo di cure o cambiato cura negli ultimi tre mesi;
d) necessiti di controlli medici, chirurgici o psichiatrici ogni dodici mesi o più frequentemente;
e) sia stata comunicata una prognosi terminale;
f) sia al corrente di motivazioni che richiedano l’annullamento o l’interruzione del Viaggio.
Per “Mancato Imbarco per cause non imputabili all’Assicurato”si intende che Lei abbia effettuato o tentato di effettuare le operazioni preliminari di imbarco (c.d. c heck in) per il Volo Assicurato entro
gli orari a tal fine pubblicati e che, indipendentemente dalla Sua volontà, Le sia stato negato l’imbarco a causa dell’eccesso di prenotazioni (c.d. overbooking).
Per “Mezzo di Trasporto Pubblico” s’intendono esclusivamente navi, treni e aerei, purché gestiti da Ditte e/o Aziende regolarmente autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri paganti.
Per “Paese di Residenza” si intende lo stato o la nazione presso la quale lei elegge la sua residenza anagrafica (dimostrabile mediante qualsiasi documento ufficiale).
Per “Parente Prossimo” del Titolare si intendono: coniuge o partner; madre; padre; figlio; figlia; suocera; suocero; nuora; genero; sorella; fratello; cognata; xxxxxxx; nonno; xxxxx; xxxxxxxx; xxxxxxxx; sorellastra; xxxxxxxxxxxx; zia; zio; nipote (figlio a dei propri figli o dei propri fratelli/sorelle).
Per “Xxxxxxx Xxxxxxxx” si intende che il Suo bagaglio registrato non Le sia stato consegnato entro 48 ore dall’orario di arrivo del Volo Assicurato all’aeroporto di destinazione finale.
Per “Perdita Coincidenza” per cause non imputabili all’Assicurato si intende che Lei perda la coincidenza confermata del Volo Assicurato:
a) a causa del ritardato arrivo del Suo Volo Assicurato; e
b) n on Le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l’effettivo orario di arrivo del Suo Volo Assicurato.
Per “Rimborso Viaggio”si intende la messa a disposizione di un biglietto ferroviario (di prima classe) o, nel caso in cui la distanza dal luogo di malattia o dell’infortunio al Domicilio sia superiore
a 450 miglia/700 Km, un biglietto aereo di classe economica ovvero di classe equivalente a quello del biglietto originale ovvero quanto ritenuto necessario dal Direttore Sanitario della Struttura Operativa. La Struttura Operativa metterà a disposizione un taxi dall’aeroporto/stazione ferroviaria di destinazione all’ospedale
o all’albergo. In ogni caso, qualora Lei provveda direttamente al trasporto taxi, Le verrà rimborsato esclusivamente fino ad un massimo di € 100.
Per “Rimpatrio/Trasferimento”si intende, in riferimento all’Assicurato:
a) spese necessarie per il suo trasferimento al più vicino ospedale adeguatamente attrezzato qualora il trasporto non venga fornito gratuitamente nel paese del sinistro; o
b) trasferimento presso una struttura sanitaria più idonea e specializzata alle cure del caso, qualora i servizi medici
locali siano ritenuti inadeguati dal Direttore Sanitario della Struttura Operativa; o
c) rimpatrio direttamente al Paese di Residenza quando venga raccomandato dal Direttore Sanitario della Struttura Operativa; o
d) ritorno al Domicilio, a seguito di ricovero ospedaliero, purchè l’Assicurato sia stato ritenuto in gradodi viaggiare dal Direttore Sanitario della Struttura Operativa e i suoi originari mezzi di trasporto non possano essere utilizzati.
Per “Ritardata Consegna Bagaglio” si intende che il Xxx xxxxxxxx registrato non Le sia stato consegnato entro 6 ore dall’arrivo del Volo Assicurato all’aeroporto di destinazione finale.
Per “Ritardata Partenza e Cancellazione del Volo” si intende che la partenza di un Volo Assicurato venga ritardata per più di 4 ore rispetto all’orario previsto o che venga cancellata e che non Le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dall’orario di partenza previsto.
Per “Sport Speciali” si intende football americano, boxe, salto dal ponte con un cavo elastico (bungee jumping), canoa, speleologia, immersioni nelle caverne, volo (eccetto quelli come passeggero
a pagamento in velivoli autorizzati per il trasporto di passeggeri e merci); go-kart, volo con il deltaplano, salto a cavallo, volo in
mongolfie a, caccia e caccia a cavallo, moto d’acqua e acquascooter, arti marziali, deltaplano a motore, moto da corsa e rally, mountain bike, scalate, paracadutismo, parapendio, parascending, pilotare
un aeromobile, polo, scalata rocce, rugby, safari (ove Lei od altri
turisti portino armi), immersione al di sotto di 30 metri, immersioni nelle caverne, corsa ad ostacoli con cavallo, canoa in fiumi e rafting, navigazione con yacht oltre le 20 miglia marine dalla linea costiera più vicina; i seguenti sport invernali: xxx xxxxxx, eli-sci, hockey su ghiaccio, slittino, sci estremo, skeleton (slittino monoposto), salti con gli sci, sci agonistico; tutti gli sport professionali, prove di velocità, di prestazione, di resistenza.
Per “Struttura Operativa” si intende la Inter Partner Assistenza Servizi SpA – denominata IPAS – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
Per “Urgenza Medica” si intende un infortunio subito ovvero una malattia improvvisa ed imprevedibile o un mal di denti, non derivanti da una Malattia Pre-Esistente dell’Assicurato durante un Viaggio,
da cui ne consegua nell’immediato la necessità di cure mediche o ricovero presso una struttura sanitaria, che a giudizio di un medico debitamente autorizzato o dal Direttore Sanitario della Struttura Operativa, non possa essere differita fino al rientro dell’Assicurato nel Paese di Residenza.
Per “Viaggio” si intende un viaggio fuori del suo Paese di Residenza; oppure un viaggio all’interno del suo Paese di Residenza, a condizione che includa un volo o almeno un pernottamento (anticipatamente prenotato attraverso un intermediario turistico abilitato) purché fuori dal suo domicilio. Il Viaggio può avere una durata massima di 120 giorni consecutivi o di 240 giorni non consecutivi purché nell’arco di un periodo di 365 giorni, deve iniziare e terminare nel suo Paese di Residenza e deve essere acquistato tramite la Sua Carta Corporate Platino American Express.
Per “Viaggio di Lavoro” si intende l’incarico ricevuto da o sotto la direzione di un’Azienda (così come definita precedentemente), nell’ambito delle attività svolte dalla stessa. Nella definizione di “viaggio di lavoro” non si includono i viaggi quotidiani dal lavoro a casa e viceversa, quelli effetuati durante i periodi di aspettativa,
i viaggi personali, le vacanze o i viaggi derivanti da lavoro casuale effettuato per l’Azienda in tali periodi.
Per “Volo Assicurato”si intende un volo:
a) che inizi durante il corso della validità della Polizza Collettiva, sul quale Lei abbia prenotato un viaggio e
b) che venga effettuato su un aeromobile gestito da una compagnia aerea che operi in base a licenza rilasciata dalle autorità competenti per il trasporto aereo di linea; e
c) che sia un volo di linea in conformità a tale licenza, con orari e tariffe per i servizi passeggeri fra aeroporti stabiliti ad orari determinati come pubblicati nella Guida OAG World Airways o pubblicazioni simili.
Per “Zona Geografica” si intende fuori dal Suo Paese di Residenza eccetto che altrimenti stabilito per un particolare indennizzo
COPERTURA “ASSISTENZA E SPESE MEDICHE”
La seguente Copertura è offerta da Inter Partner Assistance con la Polizza Collettiva AXA A69000.
Tutti i Titolari di Carta Corporate Platino American Express, inclusi i rispettivi Familiari, devono essere di età inferiore a 80 anni per
l’intera durata del Viaggio per avere diritto all’assistenza medica e al rimborso delle spese mediche.
1) Nel caso di un’urgenza medica, la Struttura Operativa organizzerà e le rimborserà i costi per i
seguenti servizi:
a) Cure mediche: fino a un importo massimo di € 2.000.000 per le spese mediche, chirurgiche e ospedaliere necessarie in seguito a una Sua malattia o a un Suo infortunio durante il
Viaggio. Per permettere alla Struttura Operativa di valutare le circostanze di una situazione medica, Lei deve esonerare il Suo medico curante dall’obbligo di riservatezza riguardo i rapporti medico/paziente.
b) Xxxxxxxxx dopo le cure: la Società Assicuratrice organizzerà e pagherà per il Suo rimpatrio, facendosi carico anche dell’assistenza medica durante il viaggio qualora il Direttore Sanitario della Struttura Operativa lo ritenesse necessario;
c) Cure dentistiche: fino a un importo massimo di € 1.500 per cure dentistiche d’urgenza.
d) Alloggio per un Familiare o un Parente durante il Suo periodo di cura: fino a un importo massimo di € 200 per notte (massimo 10 notti) come copertura delle spese di vitto e alloggio fino al momento in cui il Direttore Sanitario della Struttura Operativa stabilisce che lei non ha più bisogno di cure durante il suo Viaggio.
e) Xxxxxxxx di spese di viaggio andata/ritorno per permettere a un Familiare o a un parente di assisterLa durante un Suo ricovero in ospedale: volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe e fino a un importo complessivo di € 200 per notte per un massimo di 10 notti come copertura per le spese di vitto e alloggio
di un Familiare o di un parente che la assiste in ospedale o durante la Sua convalescenza, qualora Lei viaggi da solo. La copertura decade al suo ritorno nel Suo Paese di Residenza.
f) Rimborso ospedaliero: € 75 per notte fino a un importo massimo di 10 notti per l’intera durata del Suo ricovero in ospedale per l’acquisto di articoli volti a rendere la Sua degenza più confortevole.
g) Rimborso di convalescenza: fino a un importo complessivo di € 300 per notte per un massimo di 10 notti come copertura delle spese di assistenza infermieristica, vitto
e alloggio qualora il Direttore Sanitario della Società Assicuratrice ne stabilisca la necessità dopo il Suo rimpatrio.
h) Rimpatrio dei Suoi figli: ragionevole rimborso viaggio andata/ritorno e un importo complessivo di € 200 per notte, per un massimo di 3 notti, come copertura delle spese di vitto e alloggio di un Familiare o un parente per andare a prendere e riaccompagnare figli in quanto Xxx non è materialmente in grado di prendersene cura a causa di infortunio o malattia improvvisa.
i) Rimpatrio del Suo veicolo: volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe e un importo complessivo di € 200 per notte per un massimo di 3
notti come copertura delle spese di xxxxx e alloggio di un autista sostitutivo qualora a seguito infortunio o malattia improvvisa, Xxx o i Suoi compagni di viaggio non siate in grado di guidare il Suo veicolo.
j) Collega sostitutivo: volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe per un collega che La sostituisca dopo il Suo rimpatrio al termine delle cure o qualora Lei non sia in grado di continuare a lavorare durante il Suo Viaggio a causa di infortunio o malattia improvvisa.
k) Spese funerarie e di sepoltura: in caso di suo decesso durante il Viaggio, la Società Assicuratrice rimborserà totalmente il rimpatrio della salma oppure pagherà fino a un importo massimo di € 2.500 per la cremazione/sepoltura in loco
ESCLUSIONI
Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 23, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.
Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative ad “Assistenza e Spese Mediche”.
1) Xxxxx non approvati dal Direttore Sanitario della Struttura Operativa.
2) Costi sostenuti per cure che secondo il Direttore Sanitario della Struttura Operativa possono essere ragionevolmente rimandate fino al suo ritorno nel suo Paese di Residenza.
3) Costi per cure mediche e dentistiche, funerale e sepoltura nel Suo Paese di Residenza.
4) Cure che possono essere ricevute gratuitamente o a costi ridotti da un ente statale o equivalente, salvo diversi accordi con la Società Assicuratrice.
5) Qualsiasi costo da Lei sostenuto successivamente alla data in cui il Direttore Sanitario della Struttura Operativa Le abbia comunicato che avrebbe potuto ritornare al Suo domicilio.
6) Costi da Lei sostenuti ignorando i consigli del Direttore Sanitario della Struttura Operativa.
7) Cure o costi sostenuti per motivi estetici, a meno che il Direttore Sanitario della Struttura Operativa non confermi per iscritto la necessità di tali cure in seguito a un’urgenza medica.
8) Cure programmate o che potevano essere ragionevolmente previste prima del suo Viaggio.
9) Bare o urne diverse da quelle che rispondono agli standard internazionali delle compagnie aeree.
10) Costi di Rimpatrio/Trasferimento per via aerea o marittima durante una crociera;
11) Costi relativi a dentiere, corone ed apparecchi ortodontici, oltre che le spese sostenute per apparecchi ortopedici e protesi in genere;
12) Costo di una cura prestata da parenti prossimi;
13) Qualsiasi circostanza menzionata nelle Esclusioni Generali.
COPERTURA “ANNULLAMENTO, MANCATA PARTENZA E RITARDATA PARTENZA”
GARANZIE
La seguente Copertura è offerta da Inter Partner Assistance con la Polizza Collettiva AXA A69000.
La copertura assicurativa è operativa per le spese da Lei sostenute per il Viaggio non effettuato, per l’alloggio, per le escursioni e per le attività per il tempo libero già pagate o prenotate e non rimborsabili o per la cui modifica Lei deve pagare un costo aggiuntivo.
L’ Assicurato riceverà un rimborso pari a un importo complessivo di
€ 10.000 se è costretto ad
annullare, posticipare, modificare o rinunciare al Viaggio per uno dei seguenti motivi:
a) un incidente, un’improvvisa malattia o la morte dell’Assicurato, della persona con cui Lei viaggia o della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del Suo Viaggio, prima o durante il Suo Viaggio;
b) un incidente, un’improvvisa malattia o la morte di un Suo Parente Prossimo, di un Parente Prossimo della persona con cui Lei viaggia o di un Parente Prossimo della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del Suo Viaggio, prima o durante il Suo Viaggio;
c) licenziamento dell’Assicurato per esubero con il conseguente diritto a un’indennità in base alla legge vigente;
d) convocazione dell’Assicurato per assolvere il compito di giurato o testimone ma non in funzione di perito o consulente;
e) gravi e imprevisti danni alla Sua abitazione o al suo luogo di lavoro abituale, qualora i danni siano stimati in un importo superiore a € 30.000;
f) furto ai danni della Sua abitazione o del Suo luogo di lavoro abituale, qualora la Sua presenza sia richiesta dalle forze dell’ordine;
g) ritardo superiore a 12 ore rispetto all’orario di partenza previsto del Viaggio di andata dovuto a interruzione di servizio nel settore dei trasporti, condizioni climatiche avverse, avaria meccanica dei mezzi di trasporto pubblico o incidenti. Il ritardo è ridotto a 6 ore per Viaggi di durata inferiore a 5 giorni.
ESCLUSIONI
Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 23, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.
Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative ad “Annullamento, Mancata
Partenza e Ritardata Partenza”.
1) Richieste di rimborso per annullamento conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all’Assicurato prima della prenotazione del Viaggio.
2) Richieste di rimborso per annullamento conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all’Assicurato prima che quest’ultimo facesse richiesta della Carta Corporate Platino American Express o di altre Carte sul suo conto.
3) Spese aggiuntive sostenute perché l’Assicurato non ha comunicato immediatamente al vettore o all’agente di viaggio che il Viaggio doveva essere annullato.
4) Richieste di rimborso per le quali l’Assicurato non sia in grado di fornire un certifi ato medico redatto da un medico (che non sia un suo Parente Prossimo) che confermi la condizione medica che ha reso necessario l’annullamento del Viaggio.
5) Qualsiasi circostanza menzionata nelle Esclusioni Generali.
COPERTURA “INTERRUZIONE DI VIAGGIO”
GARANZIE
La seguente Copertura è offerta da Inter Partner Assistance con la Polizza Collettiva AXA A69000.Qualora Lei sia costretto ad interrompere anticipatamente il Viaggio, riceverà un rimborso fino ad un importo complessivo di € 10.000 per:
a) le spese di Viaggio ragionevoli e necessarie per il rientro a casa, e per riprendere il Viaggio prenotato in origine;
b) le spese da lei sostenute per il viaggio, l’alloggio, le escursioni e le attività per il tempo libero già pagate o prenotate, non rimborsabili, di cui non ha usufruito per uno dei seguenti motivi:
1) un incidente, un’improvvisa malattia o la morte dell’Assicurato, della persona con cui lei viaggia o della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima del suo Viaggio;
2) un incidente, un’improvvisa malattia o la morte di un suo Parente Prossimo, di un Parente Prossimo della persona con cui lei viaggia o di un Parente Prossimo della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima del suo Viaggio;
3) gravi e imprevisti danni alla sua abitazione o al suo luogo di lavoro abituale, qualora i danni siano stimati in un importo superiore a € 30.000;
4) furto ai danni della sua abitazione o del suo luogo di lavoro abituale, qualora la sua presenza sia richiesta dalle forze dell’ordine.
ESCLUSIONI
Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 23, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.
Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative all’“Interruzione di Viaggio”.
1) Richieste di rimborso che siano conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all’Assicurato prima della prenotazione del Viaggio.
2) Richieste di rimborso che siano conseguenze dirette o indirette di circostanze note all’Assicurato prima che quest’ultimo richiedesse la Carta Corporate Platino American Express o altre Carte sul suo conto.
3) I biglietti non utilizzati non le saranno rimborsati qualora la Società Assicuratrice abbia già pagato una soluzione di viaggio alternativa per consentirle di raggiungere la stessa destinazione.
4) Richieste di rimborso per le quali l’Assicurato non sia in grado di fornire un certificato redatto da un medico che confermi la condizione che ha reso necessaria l’interruzione del Viaggio.
5) Sinistri successivi dovuti alla stessa causa o allo stesso evento in quanto il difetto originale non era stato correttamente riparato.
6) Costi coperti dalla sua assicurazione sull’abitazione.
Copertura “Effetti Personali, denaro e documenti di Viaggio”
Garanzie
1) La copertura assicurativa è operativa per gli effetti personali che l’Assicurato porta con sé, acquista o noleggia durante il Viaggio e per il denaro e i documenti di viaggio, purché portati dall’Assicurato sulla sua persona, custoditi in una cassetta
di sicurezza o chiusi a chiave nel comparto di sicurezza di un veicolo.
2) In caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli effetti personali, del denaro e dei documenti di viaggio, l’Assicurato riceverà un rimborso fino a un ma ssimo di:
a) € 5.000 in totale per Viaggio;
b) € 750 per il valore o il costo attualmente necessario per riparare ciascun articolo o ciascun paio o set di articoli complementari o utilizzati insieme;
c) € 750 per il denaro e i documenti di viaggio, con il limite di € 75 per i minori di 16 anni.
3) In caso di emergenza, la Società Assicuratrice può anticipare all’Assicurato fino a un importo massimo di€ 5.000 in denaro contante.
4) La Società Assicuratrice provvederà a fornire consigli e assistenza (se possibile) e a rimborsare le spese di spedizione per quanto riguarda la sostituzione in caso di smarrimento, di furto o di danneggiamento di oggetti di emergenza quali occhiali, lenti a contatto, prescrizioni mediche e documenti di viaggio necessari per il rientro dell’Assicurato o per la prosecuzione del suo Viaggio.
5) All’Assicurato verranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e di alloggio aggiuntive, nonché le spese sostenute presso il consolato per sostituire i documenti di viaggio necessari per il rimpatrio dell’Assicurato o per la prosecuzione del suo Viaggio.
ESCLUSIONI
Le Esclusioni generali indicate alla pagina 23 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.
Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Effetti Personali, Denaro e Documenti di Viaggio”.
1) Normale usura.
2) Casi di smarrimento, furto o danneggiamento di effetti personali in cui l’Assicurato non abbia adottato sufficienti misure di sicurezza o li abbia lasciati incustoditi o fuori della sua portata.
3) Casi di smarrimento o furto in cui l’Assicurato non abbia denunciato il fatto alle autorità competenti, al vettore o al gestore della struttura ricettiva e non abbia ottenuto il relativo verbale scritto entro 48 ore.
4) Xxxxx a beni trasportati in cui l’Assicurato non abbia denunciato il fatto al vettore e non abbia ottenuto il relativo verbale scritto entro 48 ore.
5) Casi di furto o danneggiamento di veicoli od oggetti all’interno di un veicolo in cui non siano visibili segni di eff azione.
6) Documenti diversi da quelli di viaggio.
7) Danni a elementi fragili.
8) Masserizie.
9) Furto da rastrelliere portabagagli montate sul tetto o sul cofano di veicoli, tranne nel caso di attrezzature da campeggio.
10) Per quanto riguarda il denaro, xxxxxxxx dovuti a errori e a svalutazioni.
COPERTURA “INCONVENIENTI DI VIAGGIO”
GARANZIE
La seguente copertura è offerta da Chubb European Group SE con la Polizza n° 010306471S.
Tutte le spese che seguono per viaggio, pasti, bibite e albergo, nonché per l’acquisto o il noleggio di beni di prima necessità, devono essere state effettuate con la Carta Corporate Platino American Express dell’Assicurato mentre è in Viaggio. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse il Titolare di Carta, può essere utilizzato un altro mezzo di pagamento. Ricevute dettagliate devono essere conservate come prova dell’acquisto.
1) Lei sarà rimborsato delle spese addizionali sostenute per spostamenti, pasti, bibite e albergo effettuate nel periodo tra l’orario previsto e quello effettivo di partenza, fino a un limite massimo di € 350 per Assicurato, nel caso di:
a) Ritardo e/o cancellazione del Volo. Ritardo e/o cancellazione del Volo Assicurato senza che le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l’orario di partenza ufficiale.
b) Mancato Imbarco per cause non imputabili all’Assicurato. Imbarco negato, indipendentemente dalla Sua volontà, a causa dell’eccesso di prenotazioni (c.d. overbooking), dopo che Lei abbia effettuato o tentato di effettuare le operazioni preliminari di imbarco (c.d. check in) per il Volo Assicurato entro gli orari a tal fine pubblicati.
c) Perdita coincidenza. Lei perde la sua coincidenza e non le viene messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l’orario di partenza ufficiale.
2) Lei riceverà il rimborso delle spese sostenute con la Sua Carta Corporate Platino American Express per l’acquisto o il noleggio di articoli di prima necessità, quali ad esempio abbigliamento strettamente necessario o oggetti per l’igiene personale, come segue:
a) Ritardata Consegna Bagaglio. Fino a € 350 per persona assicurata se il bagaglio registrato non è stato consegnato entro 6 ore dal suo arrivo all’aeroporto di destinazione.
b) Xxxxxxx Xxxxxxxx. Fino ad € 1.250 per persona assicurata, se il bagaglio registrato non è stato consegnato entro 48
ore dall’orario di arrivo del Volo Assicurato all’aeroporto di destinazione finale, per le spese sostenute entro 4 giorni e prima della riconsegna del bagaglio.
3) La Società Assicuratrice non pagherà per più di tre sinistri per ciascun anno solare.
ESCLUSIONI
Le Esclusioni generali indicate alla pagina 23 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.
Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Inconvenienti di Viaggio”.
1) In caso di mancato Imbarco per cause non imputabili all’Assicurato e perdita della coincidenza, richieste di indennizzo quando non sia stato concesso sufficiente tempo per arrivare al punto di partenza o alla coincidenza con il volo.
2) Spese aggiuntive sostenute nei casi in cui la compagnia aerea abbia offerto alternative di viaggio o di alloggio e queste ultime siano state rifiutate.
3) Ritardata consegna bagaglio o ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio sull’ultima tratta del volo di ritorno dell’Assicurato.
4) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio o di ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio, gli articoli che non sono di prima necessità per il suo Viaggio.
5) Mancato ottenimento del verbale di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report, P.I.R.) da parte delle autorità aeroportuali competenti del luogo di destinazione..
6) Gli articoli acquistati dopo che le è stato consegnato il bagaglio.
7) Accettazione volontaria da parte dell’Assicurato di un indennizzo da parte della compagnia aerea a fronte del mancato imbarco per overbooking.
COPERTURA “NOLEGGIO AUTO, FURTO, DANNI”
GARANZIE
La seguente copertura è offerta da Chubb European Group SE con la Polizza n° 010306473S.
Tutte le spese che seguono per viaggio, pasti, bibite e albergo, nonché per l’acquisto o il noleggio di beni di prima necessità, devono essere state effettuate con la Carta Corporate Platino American Express dell’Assicurato mentre è in Viaggio. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse il Titolare di Carta, può essere utilizzato un altro mezzo di pagamento. Ricevute dettagliate devono essere conservate come prova dell’acquisto.
1) In caso di furto o danneggiamento di un bene per cui lei è responsabile in base al suo contratto di noleggio (incluso,
ma non solo, il veicolo a noleggio), la Società Assicuratrice provvederà al pagamento di queste somme, incluse eventuali somme ulteriori che fossero addebitate all’Assicurato.
La prestazione per l’evento dannoso sarà garantita indipendentemente dalla responsabilità o meno dell’Assicurato nell’evento, fino a un massimo di € 75.000 per evento. Resta inteso che in nessun caso la presente assicurazione risponderà per somme superiori al valore commerciale del veicolo noleggiato.
2) In virtù della presente polizza, l’Assicurato non ha la necessità di attivare le seguenti coperture assicurative supplementari od opzionali dalla società di noleggio:
a) copertura danni e collisione (CDW);
b) copertura danni e furto (LDW);
c) eliminazione / riduzione della franchigia per i danni al veicolo (Super CDW / LDW);
ESCLUSIONI
Le Esclusioni generali indicate alla pagina 23 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.
Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Noleggio Auto, Furto, Danni”
1) La copertura assicurativa vale solo per la parte eccedente l’assicurazione obbligatoria della società di noleggio.
2) L’ Assicurato non potrà stipulare più di un contratto di noleggio alla volta.
3) Richieste di indennizzo nei confronti dell’Assicurato da parte dei suoi familiari, di passeggeri o di dipendenti dell’Assicurato.
4) Richieste di indennizzo da parte dell’Assicurato nei confronti dei suoi familiari, di passeggeri o di suoi dipendenti.
5) Utilizzo del veicolo a noleggio non conforme alle condizioni del contratto di noleggio.
6) Ciclomotori e motocicli, veicoli commerciali, autocarri, camper e veicoli non adibiti all’uso su strada pubblica, compresi in via esemplificativa e non esaustiva rimorchi o roulotte.
7) Uso dei veicoli fuori strada, in gare di corsa, trial, rally o prove di velocità, o nelle prove o addestramenti alle medesime.
8) Multe e/o danni punitivi.
9) In caso di eventi dannosi che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, la presente garanzia non è operante:
a) nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla copertura
assicurativa richiesta dalla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche;
b) nel caso in cui l’Assicurato fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l’inoperatività della garanzia di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche.
COPERTURA “INFORTUNI VIAGGI”
GARANZIE
La seguente copertura è offerta da Chubb European Group SE con la Polizza n° 010306472S.
La presente copertura assicurativa è operativa per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante un Viaggio. È’ considerato infortunio
un evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
1) Qualora l’Assicurato subisca durante il suo viaggio una lesione fisica, che si verifichi
a) mentre viaggia quale passeggero su un Mezzo di Trasporto Pubblico, mentre salga o scenda dallo stesso o sia investito da tale mezzo; oppure
b) nelle 3 ore antecedenti il Suo orario di partenza mentre si sta recando direttamente all’aeroporto, porto o stazione ferroviaria allo scopo di imbarcarsi su un aereo, nave o treno per un Viaggio Assicurato; oppure
c) mentre si trova in un aeroporto, porto o stazione ferroviaria immediatamente dopo essere sceso da un aereo, nave
TABELLA DANNI | INDENNITA’ VIAGGIO | INDENNITA’ VIAGGIO DI AFFARI |
Morte | € 600.000 | € 350.000 |
Perdita di entrambe le mani o i piedi | € 600.000 | € 350.000 |
Perdita di una mano o di un piede | € 600.000 | € 350.000 |
Perdita totale della capacità visiva di entrambi gli occhi | € 600.000 | € 350.000 |
Perdita della capacità visiva di un occhio e perdita di una mano o di un piede | € 300.000 | € 175.000 |
o treno utilizzato per un Viaggio Assicurato; e durante le 3 ore successive a tale momento mentre sta viaggiando verso la Sua destinazione finale entro 365 giorni dalla data dell’infortunio, da questa derivi un Danno, La Società Assicuratrice corrisponderà la relativa indennità in conformità alla seguente tabella:
2) Nel caso di infortunio durante un Viaggio Assicurato che consista nella sparizione, affondamento o distruzione del Mezzo di Trasporto Pubblico e:
a) l’Assicurato sia stato inevitabilmente esposto ad agenti naturali e, in conseguenza di tale esposizione, abbia subito un Danno entro 365 giorni dalla data dell’infortunio;
b) oppure il corpo dell’Assicurato non sia stato ritrovato entro i 365 giorni successivi alla data di tale infortunio; si presumerà, in mancanza di prova contraria, che l’Assicurato sia morto a seguito di Lesione Fisica.
L’Indennità dovuta in conformità alla Tabella Danni verrà liquidata previa sottoscrizione, da parte del responsabile dell’amministrazione dei beni dell’Assicurato, dell’impegno che le somme percepite a titolo di Indennità saranno restituite qualora l’Assicurato risulti essere in vita.
ESCLUSIONI
1) La copertura assicurativa non è operativa in caso di infortuni a bordo di, oche coinvolgano veicoli, noleggiati privatamente.
2) Non verrà indennizzato alcun Danno causato da o consistente in:
• suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato a prescindere dallo stato di salute mentale; o
• guerra dichiarata o non dichiarata; o
• atti illeciti commessi da o per conto dell’Assicurato o dai suoi Beneficiari;
• attuale, presunta o minacciata emissione, dispersione, infilt azione, migrazione, fuga, perdita di o esposizione a qualsiasi materiale, gas, sostanza o contaminazione pericolosa biologica, chimica, nucleare o radioattiva.
3) La Società Assicuratrice non pagherà più di un Danno, causato da una Lesione Fisica ad un Assicurato, derivante da ogni singolo infortunio. Nel caso si verificasse più di un Danno, sarà risarcito solo quello per il quale è prevista l’Indennità maggiore.
4) Non verranno corrisposti interessi su alcuna Indennità dovuta.
5) Nel caso l’Assicurato sia Titolare di più Carte x Xxxxx Carta American Express, la Società Assicuratrice non liquiderà somme superiori all’Indennità più elevata stabilita per ciascun Xxxxx come conseguenza di un singolo infortunio fermo restando il massimale previsto dalla Carta con la quale è stato effettuato l’acquisto del biglietto.
6) L’Indennità da risarcimento in caso di morte, o qualsiasi altra Indennità non ancora corrisposta al momento della morte dell’Assicurato, sarà liquidata ai Beneficiari dell’Assicurato. La quietanza da questi ultimi rilasciata dell’avvenuto pagamento solleverà la Società Assicuratrice da qualsiasi obbligazione gravante a proprio carico ai sensi della presente copertura assicurativa.
CONTROVERSIE
In caso di controversie sulla natura e sulle conseguenze di un infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato per iscritto ad un Collegio di tre medici da stabilire a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve essere effettuata
dall’Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società Assicuratrice comunicherà il nome del medico da essa a sua volta designato. Il terzo medico verrà scelto dalle Parti tra tre medici proposti dai primi; in caso di disaccordo, il terzo medico verrà designato dal Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società Assicuratrice convocherà il Collegio Medico,
invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico si riunirà nel luogo di residenza o domicilio del convenuto, ovvero nel luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale la polizza è stata stipulata. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese
e contribuirà per metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico sarà vincolante per le parti anche se uno dei medici rifiu erà di firma e il relativo verbale.
COPERTURA “TUTELA LEGALE IN VIAGGIO”
GARANZIE
La seguente Copertura è offerta da Inter Partner Assistance con la Polizza Collettiva AXA A69000.
Durante il Viaggio, la Struttura Operativa, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto di € 25.000 per caso assicurativo e per anno solare, assicurerà la Protezione Legale occorrente all’Assicurato, unicamente qualora subisca
un fatto illecito ad opera di xxxxx, per cui decida di chiedere un risarcimento per la difesa dei suoi interessi.
Tali oneri sono:
a) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Assicuratrice;
c) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di
Periti purché scelti in accordo con la Società Assicuratrice;
d) le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 – D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA LEGALE
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
a) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento
o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il
relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri
da ciascuno di essi sopportati.
1) Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
L’ Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si
è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L ’ Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidarsi per la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società Assicuratrice contemporaneamente alla denuncia del sinistro. S e l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società Assicuratrice lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui
l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L ’ Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società Assicuratrice.
2) Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
3) Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca,
se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L’
Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società, la decisione
può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità,
designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
4) Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ESCLUSIONI
Le Esclusioni generali indicate alla pagina 23 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.
Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Tutela Legale”.
1) Spese sostenute nei casi in cui l’Assicurato si assume la responsabilità per proprio conto, rilascia dichiarazioni o altri impegni che lo vincolino o raggiunge un accordo..
2) Controversie nei confronti di Familiari, di Titolari di Carte presenti sul conto Carta Corporate Platino dell’Assicurato e di loro Familiari o di dipendenti dell’Assicurato.
3) Controversie nei confronti della Società Assicuratrice o di agente di viaggio, tour operator o vettore.
4) Responsabilità in cui l’Assicurato incorre esclusivamente in virtù di un contratto sottoscritto dallo stesso.
5) Controversie derivanti direttamente o indirettamente da terreni o proprietà immobiliari di proprietà dell’Assicurato o da lui utilizzati, salvo i casi di alloggio temporaneo per le vacanze.
6) Controversie derivanti direttamente o indirettamente da affari, professioni o attività commerciali.
7) Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere, nonché ogni altro onere fisale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
8) Vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.
9) Vertenze in materia fiscale ed amministrativa.
10) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
11) Per fatti dolosi delle persone assicurate.
12) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente.
13) Nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada.
ESCLUSIONI GENERALI (CASI IN CUI LA COPERTURA ASSICURATIVA NON È OPERATIVA)
Le presenti Esclusioni generali sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.
Le coperture assicurative della Polizza Viaggi le forniscono tutta la protezione necessaria durante il suo Viaggio. Vi sono tuttavia alcune esclusioni. Non verranno prese in esame le richieste di indennizzo direttamente o indirettamente conseguenti da uno dei seguenti casi:
1) Mancata osservanza dei consigli o delle istruzioni della Società Assicuratrice, della Struttura Operativa o del suo Direttore Sanitario.
2) Partecipazione a sport e attività speciali. Si veda la sezione “Informazioni importanti” – punto 8), a pagina 7.
3) Partecipazione a sport professionali o addestramento ai medesimi.
4) Infortuni correlati all’attività professionale o coperti da assicurazioni professionali.
5) La negligenza dell’Assicurato.
6) Infortuni dell’Assicurato non cagionati da terze persone, tranne che nel tentativo di salvare vite umane.
7) Infortuni dell’Assicurato cagionati dalla sua negligenza o dalla mancata osservanza delle leggi e delle norme del Paese in cui si svolge il suo Viaggio.
8) Xxxxxx, ansia, depressione o qualunque altro disturbo mentale o nervoso da cui lei sia affetto, nel caso non sia in grado di
fornire un certificato medico di uno specialista in tale campo che confermi la sua diagnosi.
9) Paura di volare o di utilizzare altri mezzi di trasporto.
10) Fobie e disturbi emotivi, mentali o depressivi di qualsiasi genere da cui è affetto l’Assicurato.
11) Suicidio o tentato suicidio da parte dell’Assicurato.
12) Infortuni o incidenti di cui l’Assicurato è vittima come conseguenza dell’abuso di droghe o alcool, o mentre è sotto l’effetto di alcool (al di sopra dei limiti consentiti per la guida nel Paese in cui si svolge il suo Viaggio) o droghe, salvo prescrizione medica.
13) Condizioni mediche pre-esistenti di cui l’Assicurato fosse già a conoscenza nel momento in
cui richiede la Carta Corporate Platino American Express o altre Carte sul suo conto, o prima di prenotare il Viaggio, quale dei due sia l’evento più recente, e per le quali:
a) sia stato ricoverato in ospedale negli ultimi 12 mesi;
b) sia in attesa di risultati di esami o in lista di attesa per un’operazione, una visita o un esame;
c) abbia iniziato un ciclo di cure o cambiato cura negli ultimi tre mesi;
d) necessiti di controlli medici, chirurgici o psichiatrici ogni dodici mesi o più frequentemente;
e) sia stata comunicata una prognosi terminale;
f) sia al corrente di motivazioni che richiedano l’annullamento o l’interruzione del Viaggio.
14) Partenza per il viaggio contro il parere di un medico.
15) Interruzione di servizio nel settore dei trasporti iniziata o annunciata prima della prenotazione del suo Viaggio.
16) Viaggi o prenotazioni in Paesi dichiarati non sicuri dall’agenzia governativa incaricata dell’analisi delle condizioni di viaggio internazionali o soggetti a embargo ufficiale delle Nazioni Un e.
17) Eventuali atti fraudolenti, illeciti o criminosi commessi dall’Assicurato o da persone con esso colluse.
18) Confisca o distruzione dei suoi effetti personali per ordine di un governo o di un’autorità doganale o pubblica.
19) Atti terroristici (salvo se a bordo di un veicolo pubblico).
20) Atti di guerra od ostilità (a guerra dichiarata o meno).
21) Incidenti di tipo biologico, chimico, nucleare o radioattivo.
Protezione D’Acquisto”
EFFETTO
Le garanzie e i massimali indicati nel presente Estratto sono validi per i beni acquistati dal 1 gen 2015
DEFINIZIONI
I seguenti termini hanno il seguente significato ove utilizzati nel presente Estratto di Polizza. Per “Bene indennizzabile” si intende un bene acquistato durante la vigenza della Polizza Collettiva; e che:
a) sia un bene ad uso esclusivamente personale (non commerciale);
b) il costo del quale sia stato addebitato sul Suo conto Carta Corporate Xxxxxx American Express; e
c) non sia compreso nella lista dei beni non rimborsabili dalla presente copertura assicurativa.Per “Prezzo d’ Acquisto” si intende l’importo minore tra quelli risultanti o dal
Suo estratto conto o dalla ricevuta d’acquisto del Bene Indennizzabile. Per “Lei/Suo” si intende il Titolare di una Carta Corporate Platino American Express.
Come e quando è operativa la copertura assicurativa
Nel caso di furto o danno fisico e diretto ad un Bene Indennizzabile entro 90 giorni dalla data di acquisto, la Società, a scelta della stessa, Le sostituirà o riparerà il Bene Indennizzabile ovvero Le accrediterà sul Suo conto Carta Platino American Express un importo non superiore al Prezzo d’Acquisto del Bene Indennizzabile. La Società in ogni caso non Le rimborserà più di € 3.900 per evento e di € 10.400 per ciascun anno solare.
Casi in cui la copertura assicurativa non è operativa (esclusioni) La Società non rimborserà:
a) i primi € 50 di ogni sinistro; o
b) il danno causato ai Beni Indennizzabili da materiale abuso da parte dell’Assicurato; o
c) il furto o danni subiti dai Beni Indennizzabili a causa di uso improprio, doloso o colposo da parte dell’Assicurato; o
d) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili acquisiti in modo fraudolento da parte
dell’Assicurato; o
e) le denunce di sinistro false o fraudolente; o
f) i Beni Indennizzabili rubati che non siano stati denunciati alle autorità competenti entro 48 ore dalla scoperta del furto e per cui non sia stato rilasciato idoneo verbale di denuncia; o
g) i Beni Indennizzabili lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico; o
h) la normale usura dei Beni Indennizzabili; o
i) la scomparsa in circostanze misteriose dei Beni Indennizzabili; o
j) i danni causati da vizi dei Beni Indennizzabili; o
k) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili trovantisi in veicoli a motore o motocicli, biciclette o scooter indipendentemente dal furto di questi ultimi; o
l) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili causati da guerra dichiarata o meno, confisca da parte di qualsiasi autorità governativa o pubblica ovvero derivanti da atti illeciti; o
m) il furto o danno fisico e diretto a gioielli, orologi, metalli preziosi e pietre preziose, animali e piante vive; beni deperibili, inclusi profumi, trucchi, prodotti cosmetici e per la cosmesi, prodotti chimici, prodotti di genere alimentare, prodotti farmaceutici, telefoni cellulari, ivi compresi smartphones e blackberries, pc, palmari, tablet, oggetti d’arte, biciclette, scooter, motocicli, veicoli a motore o parti e accessori di veicoli a motore, collezioni d’arte o parti di collezioni, denaro contante o suo equivalente, travellers cheques, biglietti o qualsiasi altro titolo negoziabile; o
n) il furto materiale o danno fisico e diretto a materiale ed attrezzature elettroniche, inclusi, a titolo esemplificativo, apparecchi stereo portatili, lettori MP3, computer e relative attrezzature quando situati sul luogo di lavoro; o
o) beni acquistati e donati ad altre persone.
INFORMAZIONI IMPORTANTI (CONDIZIONI)
1) La presente assicurazione è a secondo rischio e non sostituisce altre coperture assicurative che pure coprano furti materiali diretti e danni a Beni Indennizzabili.
2) La Società rimborserà gli importi solo ove non siano rimborsabili da altra compagnia assicurativa.
3) In caso di sinistro di un Bene Indennizzabile facente parte di un paio o di un set, verrà rimborsato un importo massimo pari al complessivo Prezzo d’ Acquisto del Paio o del Set, purché tali oggetti non siano utilizzabili o sostituibili singolarmente.
4) Qualora un Bene Indennizzabile sia stato solo parzialmente pagato con la Carta Corporate Platino American Express, la Società Le rimborserà solo tale parte del prezzo.
5) Xxx dovrà usare la normale diligenza ed adottare tutte le ragionevoli cautele per evitare qualsiasi furto materiale diretto o danno al Bene Indennizzabile.
CAPITOLO 2
REQUISITI PER RICEVERE ASSISTENZA E PRESENTARE DENUNCE DI XXXXXXXX
Per tutte le coperture prestate da Chubb European Group SE:
• “Infortuni viaggi” (Polizza n°010306472S)
contatti il numero 02 27095 555 oppure 02 27095 551
• “Inconvenienti di viaggio” (Polizza n° 010306471S) contatti il numero 02 27095 550 oppure 02 27095 552
• “Noleggio Auto – Furto e Danni” (Polizza n° 010306473S) contatti il numero 02 27095 550 oppure 02 27095 552
• “Protezione Acquisti” (Polizza n° 010306363SS) contatti il numero 02 27095 555 oppure 02 27095 551
Per le coperture prestate da Inter Partner Assistance, filiale irlandese, Polizza Collettiva AXA A69000:
• “Assistenza e spese mediche”
• “Annullamento, mancata partenza e ritardata partenza”
• “Interruzione di viaggio”
• “Effetti personali, denaro e documenti di viaggio” contatti il numero 06 42115560.
Tutte le denunce di sinistro o potenziali richieste di indennizzo devono essere presentate alla Società Assicuratrice entro 30 giorni successivi all’evento che dà origine alla denuncia di sinistro (il modulo di denuncia di sinistro deve essere restituito entro 90 giorni).
Tutti i costi relativi ad Assistenza e Spese Mediche devono essere preventivamente approvati dalla Società Assicuratrice.
Altre Assicurazioni: la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private.
La Società Assicuratrice procederà alla liquidazione solo se la somma non è coperta da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi oggetto della presente copertura siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze.
Lei è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate.
Gli indennizzi spettanti in base alle Polizze Collettive di cui al presente documento non saranno gravati di interessi, a meno che la relativa liquidazione non sia stata ritardata senza motivo nonostante la Società Assicuratrice abbia ricevuto tutte le necessarie informazioni. L’ Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato e qualunque altra informazione o documentazione sia ragionevolmente richiesta dalla Società Assicuratrice.
L’ Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato:
INFORMAZIONI NECESSARIE
Copertura assicurativa
Informazioni necessarie
Generale | • Il suo numero di Carta Corporate Platino American Express. • Documentazione che attesti il suo Viaggio. • Tutti i documenti devono essere in originale. • Modulo di Denuncia sinistro compilato, se necessario. • Il nome del suo medico curante. |
Assistenza e Spese Mediche | • Fatture e documenti che attestino in dettaglio le cure mediche ricevute e i costi da lei sostenuti. • Eventuali biglietti non utilizzati. |
Annullamento, Mancata Partenza e Ritardata Partenza | • Certificati medici approvati. • Eventuali biglietti non utilizzati o fatture di Viaggio. • Documentazione emessa dalla società responsabile che attesti in dettaglio la ragione e la durata del ritardo in caso di mancata partenza. • Fatture di prenotazione e di annullamento emesse dal tour operator. • Documentazione privata che attesti motivazioni non mediche per l’annullamento. |
Interruzione di Viaggio | • Certificati medici approvati. • Eventuali biglietti inutilizzati o fatture di Viaggio. • Fatture e ricevute per costi da lei sostenuti. • Documentazione privata che attesti motivazioni non mediche per l’interruzione del suo Viaggio. |
Effetti personali,Denaro | • Verbale della denuncia presentata alle autorità competenti, al tour operator e Documenti di viaggio o al vettore. • Attestazione di proprietà. • Effetti personali danneggiati. |
Inconvenienti di Viaggio | • Titolo di viaggio. • Documentazione rilasciata dal fornitore dei trasporti pubblici che confermi il ritardo, l’annullamento, la mancata coincidenza o l’overbooking insieme alla mancata conferma, senza che venga fornita alcuna soluzione alternativa entro le successive 4 ore. • Documentazione rilasciata dalla compagnia aerea (verbale di irregolarità bagaglio – “Property Irregularity Report”), inclusi i dettagli sulla data dell’avvenuta riconsegna del bagaglio. • Idonee ricevute del conto Carta Corporate Platino American Express per tutte le spese effettuate. • Nel caso in cui l’ Assicurato non fosse il Titolare di Carta o non stesse viaggiando con il Titolare della Carta, può essere utilizzato un altro, mezzo di pagamento, a condizione che le ricevute siano conservate. • Documentazione rilasciata dall’organizzazione competente che attesti in dettaglio la causa del ritardo in caso di mancata partenza. |
Infortuni Viaggi | • In caso di infortunio a bordo di mezzo di trasporto pubblico, documentazione rilasciata dalla società fornitrice del servizio di trasporto pubblico che attesti in dettaglio l’infortunio. • Certificati medici. |
Protezione Acquisti | • Gli scontrini o le ricevute di acquisto. • Gli estratti conto relativi all’acquisto. • Il bene danneggiato, con dichiarazione sulle modalità del danneggiamento e/o • La denuncia circostanziata del furto effettuata presso le Autorità competenti. • Eventuali informazioni aggiuntive richieste dalla Società. |
American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000, Xxxx (Xxxxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA
n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia.
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CAM7612C 03/2019