CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1 EFFICACIA
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (in seguito “CGF”) si applicano, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, a tutte le Forniture (a titolo esemplificativo: contratti di acquisto, somministrazione, appalto di beni e/o servizi, etc.) effettuate a favore di INTERPUMP GROUP
S.P.A. (IPG), ivi incluse la somministrazione di materiali, interventi sui materiali di Interpump Group (in seguito “IPG”) e/o servizi acquistati da IPG per l’utilizzo sui propri prodotti e/o utilizzo operativo degli stessi; esse disciplinano i rapporti tra IPG e i suoi Fornitori, formano parte integrante dell’ordinazione di Interpump ricevuta dal Fornitore e comportano la disapplicazione delle condizioni generali del Fornitore; pertanto si intende come non apposta qualsiasi clausola eventualmente inserita dal Fornitore nelle sue conferme, nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle presenti CGF, salvo non siano state accettate espressamente in deroga e per iscritto da IPG. Le presenti CGF sono rese note ai Fornitori, mediante trasmissione periodica e/o contestuale all’ordinazione IPG: esse in ogni modo sono pubblicate sul sito IPG e liberamente accessibili. Le presenti CGF devono ritenersi integrate a tutti gli effetti dalle prescrizioni contenute nella Politicy Rapporti Fornitura eventualmente sottoscritta con il Fornitore.
2 DIVIETO DI CESSIONE E SUBFORNITURA
Il Fornitore non può cedere a terzi, in alcun caso e neppure in parte, i diritti derivanti dai rapporti di fornitura. Il Fornitore è tenuto sempre ad informare IPG ed a conseguirne il preventivo consenso scritto nel caso in cui intenda ricorrere ad una sub-fornitura di beni o servizi. L'autorizzazione così ottenuta per la subfornitura non esimerà il Fornitore dai suoi obblighi e responsabilità contrattuali. Egli risponderà pienamente dell'operato e del personale dei sub-fornitori così come dell'operato e del personale proprio; IPG rimarrà completamente estranea a tale rapporto.
3 CONFERMA D’ORDINE
Il Fornitore che ha ricevuto un ordine di fornitura prodotto/servizio, dovrà inviare copia timbrata e
firmata per accettazione entro 5gg dalla data di ricevimento dell’ordine.
4 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le informazioni o documentazioni tecniche, tecnologiche nonché i campioni trasmessi al Fornitore e la proprietà intellettuale su di essi, restano di esclusiva proprietà di IPG che ne può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. Il Fornitore è tenuto a non riprodurle o copiarle e a non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi ed, in generale, a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al rapporto di fornitura. Il Fornitore è obbligato a far sottoscrivere analogo impegno di riservatezza a tutti i propri dipendenti, collaboratori e sub-fornitori. Il Fornitore riconosce come illeciti ed illegittimi, se effettuati al di fuori della fornitura dedotta nel presente contratto, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di attrezzature, macchinari, disegni, modelli o campioni di IPG tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi od ai segni distintivi di IPG. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad IPG se è titolare o licenziatario di diritti di privativa industriale afferenti la progettazione e/o la produzione della fornitura commissionata; con l'accettazione delle presenti condizioni di fornitura, il Fornitore dichiara che sul proprio prodotto/processo industriale terzi non vantano alcuni diritto di privativa industriale. Salvo diversa ed espressa preventiva pattuizione scritta al momento in cui lo studio e/o la fornitura di un prodotto vengono proposti o accettati dal Fornitore, nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione, sviluppo o produzione, il Fornitore realizzi un know-how o comunque una invenzione, registrabile o meno, IPG avrà comunque il diritto di utilizzarla nel proprio processo produttivo, diretto o per tramite di terzi, senza il pagamento di alcuna indennità o royalty. Il Fornitore si impegna, qualora richiesto da IPG, a richiedere opportuna privativa industriale per l’Italia e/o quei paesi che saranno ritenuti come strategicamente importanti. In tale ultimo caso IPG ed il Fornitore concorderanno uno specifico contratto di licenza ed IPG concederà al Fornitore il pagamento di una royalty o di un compenso fisso. Nel caso in cui il lavoro di ricerca progettazione, sperimentazione o sviluppo sia stato effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di IPG, l’invenzione od i relativi titoli di privativa industriale od intellettuale, i disegni, ed in generale i dati tecnici saranno di proprietà di IPG, sempre che l’incarico sia stato a titolo oneroso.
5 CONSEGNA
Le consegne dei prodotti oggetto di fornitura dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto indicato nell’ordine e nei programmi. Il Fornitore si impegna comunque ad approntare quanto necessario per dare tempestiva esecuzione all’interno programma di consegne.
6 RITARDATA CONSEGNA
In caso di possibili ritardi il Fornitore deve sempre avvertire tempestivamente e per iscritto il Servizio Acquisti o Produzione IPG. In ogni caso i ritardi nella consegna o nella prestazione (anche se parziali) che siano imputabili al Fornitore, autorizzano IPG ad applicare ai sensi dell’art.1382 c.c. in capo al Fornitore una penale pari al 2% del valore della merce, dei prodotti o dei servizi non consegnati o non prestati. Salva la risarcibilità del maggior danno patito da IPG, tale penale andrà moltiplicata per il numero di settimane di calendario di ritardo, sino ad un massimo del 10% del valore dell’ordine. Qualora il ritardo nella consegna o nella prestazione superasse le 25 giornate lavorative, IPG - fatta in ogni caso salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito, potrà a sua scelta: a) ritenere risoluto di pieno diritto l’ordine, previa comunicazione scritta in capo al Fornitore. IPG è in ogni caso esonerata dall’offerta di cui all’art.1517 c.c. b) approvvigionare altrove ed in qualunque tempo il prodotto od il servizio oggetto della fornitura (e ciò anche all’infuori dei casi previsti dall’art.1516 c.c.), rischio e pericolo del Fornitore su cui graveranno pure gli eventuali maggiori costi.
7 ANTICIPI DI CONSEGNA
Tutte le quantità di prodotti consegnate in esubero a quanto ordinato sono considerate anticipi di consegna. IPG si riserva la facoltà di:
- respingere la quantità in esubero rinviandole a spese e rischio a carico del Fornitore;
- trattenere la quantità in esubero e onere finanziario conseguente a carico del Fornitore.
La consegna di materie prime (fusioni, stampati, barre, ecc.) deve sempre essere accompagnata da documentazione che ne garantisca la conformità alle specifiche tecniche IPG ed accettate dal Fornitore. Consegna di prodotto/servizio realizzato a catalogo Fornitore: per questi prodotti (di acquisto) il Fornitore deve fornire ad inizio rapporto (articolo/Fornitore) la documentazione tecnica aggiornata contenente le caratteristiche funzionali, di impiego (montaggio/utilizzo) e quant’altro previsto secondo le vigenti leggi. Tale documentazione per quanto possibile deve essere mantenuta dal Fornitore presso IPG in forma controllata.
8 CONFEZIONE
In mancanza di prescrizioni particolari risultanti dal disegno o da documenti contrattuali le condizioni di protezione e imballo devono essere tali che il prodotto non subisca danneggiamento durante tutte le operazioni di trasporto e possa essere conservato senza deterioramenti, in normali condizioni di immagazzinamento, per un periodo di almeno 12 mesi.
9 ATTREZZATURE DI IPG
Le attrezzature per la produzione (calibri, modelli, stampi, ecc.) che eventualmente IPG metta a disposizione del Fornitore in comodato rimangono di proprietà esclusiva di IPG. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. Il Fornitore si impegna a:
- custodirle e mantenerle in perfetta efficienza;
- non eseguire nessuna modifica che non sia stata concordata per iscritto con il servizio Acquisti
IPG. In caso di modifica il Fornitore deve segnalare al Servizio Controllo Qualità le attività svolte e valutare eventuale nuovo benestare a produrre;
- usarle esclusivamente per l’esecuzione degli ordini IPG;
- non cederle a terzi a qualsiasi titolo se non preventivamente concordato per iscritto con il Servizio Acquisti IPG. Il mancato rispetto di questo obbligo consentirà a IPG di richiedere al Fornitore il risarcimento del danno subito comunque non inferiore al valore delle attrezzature manomesse o modificate. Il Fornitore provvederà all’assicurazione delle attrezzature contro i rischi di incendio e furto con polizza specifica oppure facendole rientrare nella polizza di assicurazione generale dello stabile industriale. La proprietà da parte di IPG di tali attrezzature non esonera il Fornitore dalla responsabilità di ottenere un prodotto/servizio conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche fornite. Le tarature e/o calibrazioni degli strumenti di misura sono a carico di IPG, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare eventuali anomalie sia di attrezzatura che di misura laddove ne riscontri.
10 PARTICOLARI MANCANTI
Qualora il Responsabile di Magazzino IPG accertasse nella fornitura una quantità diversa da quella richiesta/dichiarata, avvertirà il Fornitore il quale avrà 7 giorni lavorativi di tempo per effettuare le opportune verifiche. La regolarizzazione della non conformità dovrà essere concordata con la Contabilità di Magazzino.
11 GESTIONE DELLE MODIFICHE DEI PRODOTTI
Il Fornitore, dietro specifica richiesta di IPG, si impegna a intervenire per la modifica anche parziale delle caratteristiche di prodotto/servizio. Eventuali variazioni di costo, generate dalla modifica introdotta, dovranno essere comunicate e concordate con il Servizio Acquisti IPG.
Tale metodologia ed i relativi risultati devono essere messi a disposizione, su eventuale richiesta di IPG (Servizio Acquisti o Controllo Qualità), per approvazione. A fronte di situazioni non soddisfacenti riscontrate sul prodotto/servizio, IPG può richiedere la modifica della metodologia di controllo ovvero recedere dal presente contratto a sua scelta.
L’accettazione del materiale consegnato è soggetta alla verifica da parte del nostro Servizio Controllo Qualità.
Il metodo di controllo in accettazione, di tipo statistico, implica la possibilità che vengano accettati prodotti non conformi, ciò non esclude che IPG possa rivalersi successivamente sul Fornitore. Il Fornitore, quando possibile ed opportuno, concorderà con il Controllo Qualità le modalità di intervento per il recupero o la selezione dei prodotti non conformi. Se per ragioni produttive IPG dovesse effettuare internamente, in accordo con il Fornitore, la selezione o il recupero dei lotti dichiarati non conformi, tutti i costi di queste selezioni e/o recuperi concordati saranno a carico del Fornitore.
12 GARANZIA
Il Fornitore garantisce che i beni/servizi forniti sono conformi a quelli commissionati esenti da difetti di conformità, vizi e difetti palesi e/o occulti. Tale garanzia avrà durata per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna/prestazione. Qualora durante il periodo di validità della garanzia il prodotto/servizio dovesse risultare difettoso prima o dopo l’impiego in produzione e/o l’immissione sul mercato, IPG potrà, a propria discrezione, richiedere al Fornitore preventivamente informato, la riparazione e/o sostituzione, oppure un rimborso pari alla perdita di qualità del prodotto fornito. Nel caso l’intervento di ripristino venga effettuato direttamente da IPG questa concorderà i costi relativi con il Fornitore che si accollerà il loro rimborso. La sostituzione o la riparazione dei prodotti in garanzia dovranno essere effettuate franco nostra fabbrica.
13 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Con la stipulazione del contratto il Fornitore piena ed intera responsabilità afferente l'esecuzione della fornitura e per gli eventuali danni derivanti da difetti di prodotto/servizio. Il Fornitore è responsabile dei difetti di conformità, vizi occulti del prodotto/servizio fornito sia che essi siano presenti all’atto della consegna sia che si manifestino in epoca successiva nel periodo di vita utile del prodotto/servizio.
14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto di acquisto sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. per effetto della semplice dichiarazione scritta da IPG di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa in caso di ritardo nella consegna o mancato rispetto del livello qualitativo concordato. Qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell’art.1353 c.c., nel caso in cui venga dato inizio ad una procedura di fallimento, liquidazione (anche se stragiudiziale), concordato preventivo, amministrazione giudiziale, amministrazione controllata, o qualsiasi altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell’affidabilità del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell’interesse di IPG la quale potrà rinunziarvi entro 15 giorni dall’ suo verificarsi dandone comunicazione scritta al Fornitore.
15 VISITE ISPETTIVE
Il Fornitore si impegna a concedere, in qualsiasi momento durante l’orario di lavoro, purché con adeguato preavviso, l’accesso di funzionari della IPG presso i propri stabilimenti per effettuare delle visite ispettive. Le visite ispettive hanno lo scopo di valutare la capacità tecnico/organizzativa del Fornitore nel rispettare le specifiche dell’ordine e degli obblighi assunti.
Il Fornitore dovrà essere disponibile a fornire a funzionari IPG la documentazione tecnica e tecnologica di definizione del processo produttivo (affidabilità delle attrezzature, analisi di verifica effettuate, piani di controllo, ecc.) ad eccezione di quelli concernenti i segreti industriali ed il proprio know-how.
16 PREZZI
I prezzi indicati nell’ordine o nei listini sono fissi. Sono quindi escluse variazioni automatiche sulla base di
successivi aumenti di costo fatto salvo quanto diversamente pattuito.
17 DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione e cessazione del presente contratto e dei rapporti di fornitura intervenuti tra le parti è individuato quale unico foro competente quello Reggio Xxxxxx.
18 VALIDITÀ - MODIFICHE
Le presenti CGF saranno in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Fornitore. Le presenti CGF si riterranno comunque accettate anche per effetto della Vostra evasione di un ordine/contratto da IPG emesso dopo il ricevimento delle presenti condizioni di fornitura, in quanto sull’ordine stesso viene riportata la dicitura “le Condizioni Generali di Fornitura sono parte integrante dell’ordine”. Clausole particolari concordate con il Fornitore a parziale modifica e/o integrazione delle condizioni generali contenute nel presente contratto devono essere formalizzate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti a pena di invalidità.
19 DIVIETO DI PUBBLICITÀ
Per qualunque pubblicità od informazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con IPG, il Fornitore dovrà chiedere preventiva espressa autorizzazione scritta ad IPG.
20 MOG 231
IPG ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione Aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La descrizione del Modello ed il Codice Etico di IPG si trovano sul sito web aziendale, tutti i Fornitori di IPG sono pertanto tenuti a rispettare i principi e le norme ivi previste. IPG si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta in caso di violazione da parte del Fornitore (inclusi dipendenti e collaboratori) delle norme e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.
21 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI CONNESSI AL PROCESSO PRODUTTIVO
Il Fornitore si impegna alla gestione dei propri processi produttivi nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela dell’ambiente (ad esempio decreto legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii.) e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio decreto legislativo 81 del 2008 e ss.mm.ii.).
22 Origine dei Beni
Il Fornitore appartenente alla UE si impegna a fornire apposita dichiarazione di origine preferenziale secondo il format previsto dal regolamento 2447/2015 o in alternativa secondo il formata del regolamento 952/2013 e successive modifiche.
Preparato | Data | Revisione | Emesso | Archiviata | Scheda |
SISQU | 06/19 | 4 | FACQU | SEOR | S-006.1/2 |