CONTRATTO DI COTTIMO
CONTRATTO DI COTTIMO
n. _
In data _ _ nella sede del Settore del Comune di Padova in Via n. , tra i signori:
- , nato a il _ domiciliato per la carica presso la Sede
Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore
del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
− , nato a _ il _ , residente a _ in Via/Piazza _ , il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella qualifica di _ dell’impresa _, con sede a in Via/Piazza n.
e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ).
premesso
• che con determinazione n. in data _, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento dei contratti del Comune, è stato approvato il progetto del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEI MINORI DISABILI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 1 marzo – 7 giugno 2014. per un importo di € 39.060,00 IVA 1’0% esclusa, ed è stato altresì disposto di procedere alla gara informale secondo le modalità ivi indicate;
• che è risultata aggiudicataria del servizio la ditta _con il ribasso del % quindi per l'importo di €. IVA esclusa, come da verbale di gara in data _;
• che all'atto dell'offerta la _ ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
• che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Scolastici n. , esecutiva il _ _, si è proceduto alla copertura della spesa di €. IVA compresa;
• che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, è stata acquisita la dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 85, D.lgs. 159/2011 attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.
(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., s.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.)
• che l'Impresa affidataria del servizio ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
• che il Dirigente del Settore Servizi Scolastici con dichiarazione del _ - allegato sub "A” – ha attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto
Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:
- capitolato speciale
- programma di esercizio allegato sub A al capitolato stesso
In caso di contrasto con quanto previsto dal capitolato d'oneri o in altri elaborati progettuali, prevalgono le disposizioni contenute nel presente atto.
I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore Servizi Scolastici unitamente alla citata determinazione di approvazione del progetto.
Art. 2 - Affidamento del servizio
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, affida alla _ _ (d’ora in poi l’Impresa) che, per mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l’esecuzione del servizio in premessa indicato, alle condizioni tutte di cui agli elaborati dell'art. 1.
Art. 3 - Corrispettivo del servizio
Il servizio è eseguito dalla per un importo complessivo di € _ (lettere _) IVA esclusa, _, come risultante dall'offerta prodotta dall'Impresa.
Il servizio sarà contabilizzato a misura.
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Impresa è obbligata ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo.
Art. 4 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _ presso la banca /la Società Poste Italiane s.p.a..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ , nato a , il
codice fiscale _.
L’Impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'impresa nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è ZEE0CED79D.
Art. 5 - Durata del servizio e penali
Il servizio ha la durata di 14 (quattordici) settimane, dal 1 marzo 2014 (o dalla data di consegna, se successiva) all’8 giugno 2014.
L'Impresa affidataria non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio.
In caso di inadempimento verranno applicate le penalità previste dall’art. 10 del capitolato speciale.
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
Art. 6 – Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto con le modalità di cui all’art. 137 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 7 - Oneri a carico dell'Impresa
Oltre agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di servizi, saranno a carico dell'impresa anche gli oneri seguenti, fermo restando che resta convenuto che l'impresa, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuato il servizio, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per il servizio medesimo:
- L’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Impresa.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
Art. 8 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L'impresa si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
In alternativa, se si tratta di impresa artigiana, la stessa potrà soddisfare gli oneri suddetti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
(EVENTUALE, nel caso sia stato dichiarato il subappalto)
L’Impresa è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Impresa affidataria, in attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede all’accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Impresa, ovvero qualora l’inadempienza dell’Impresa sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione del servizio.
Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione del servizio, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.
L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L’Impresa risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa affidataria dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
Art. 9– Subappalto. (EVENTUALE, nel caso l’Impresa abbia dichiarato di voler subappaltare)
Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto previste dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 la percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 118 D.Lgs 163/06) dell’importo complessivo di contratto.
L'Impresa deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Impresa è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Impresa, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
Ai sensi dell'art.13, comma 2, lettera a), Legge 11 novembre 2011, n. 180 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro, piccole e medie imprese (così come definite all'art. 5 della predetta Legge) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.
È fatto comunque obbligo all’Impresa di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell'Impresa stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.
Art. 10 – Forza maggiore
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 166, comma 1 e dell'art. 298, comma 4 del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Impresa solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L’Impresa dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire e limitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggIore resteranno a carico dell’Impresa in applicazione del principio del rischio d’impresa.
Art. 11 - Pagamenti in acconto e a saldo
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture mensili o ad altra scadenza da concordare tra le parti.
Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da scheda liberatoria, firmata dalla famiglia dei minori ammessi al servizio, attestante la regolare effettuazione del servizio stesso; la stazione appaltante potrà in ogni momento acquisire su semplice richiesta copia delle “schede-percorso” giornaliere (art.1 ultimo comma Capitolato).
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Impresa affidataria acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
(EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO) Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Impresa ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’Impresa . (FINE EVENTUALE).
Non saranno corrisposte anticipazioni.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. In materia di interessi per ritardato pagamento, si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 8.
Art. 12 – Pagamento retribuzioni
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni,
il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell’ente affidante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'Impresa affidataria in esecuzione del contratto.
Art. 13 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione Le operazioni di verifica saranno ultimate entro 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso un certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Impresa, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Qualora l’Impresa non ottemperi, si provvederà ai sensi dell’art. 320, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Impresa affidataria è garante delle prestazioni eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari.
Art. 14 - Cauzione Definitiva
L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006) dell’importo di €
mediante polizza assicurativa fidejussoria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
(OPPURE)
mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con quanto disposto dall'art. 75, c.3, D.lgs. 163/2005 recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
(OPPURE)
mediante fidejussione bancaria n. _ della _ recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia avviene dopo l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
- ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità organizzata n.174242 del 12 aprile 2012.
L'Impresa ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto compatibile con il presente servizio.
L'Impresa ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- trasporto di materiali a discarica;
- - trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c.3, D.lgs. 6 settembre 2012, n. 159 diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’Impresa si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 93 del D.lgs. 6 settembre 2012, n. 159 rese dalle Prefetture.
L’Impresa si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’Impresa si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’Imprsa si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
EVENTUALE INSERIRE IN CASO DI SUBAPPALTO
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
- Art. 16 -_Clausola risolutiva
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'Impresa acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
Art. 17 - Controversie
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Impresa e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Impresa dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
Art. 18 – Elezione di domicilio
Per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Padova presso _ (oppure) presso il Comune di Padova, Settore _ _.
Art. 19 - Spese contrattuali
Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'impresa.
Art. 20 - Allegati
Viene allegata al presente atto, sotto la lettera “A”, per formarne parte contestuale e integrante, la dichiarazione del Dirigente del Settore Servizi Scolastici.
Art. 21 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Impresa esecutrice dei servizio che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Capo Settore Servizi Scolastici. L’Impresa
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – art. 26 comma 3 e 3 bis Legge n. 488/1999)
OGGETTO: _ _
_
il sottoscritto , nato a (__) il , nella sua qualità di dirigente del Settore _ del Comune di Padova, ivi domiciliato per la carica rivestita, nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
D I C H I A R A
di aver rispettato, per l’individuazione del fornitore del contratto di cui la presente dichiarazione costituisce allegato, le disposizioni dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999, così come integrati dal D.L. 168 del 12.07.2004, convertito nella legge 191 del 30.07.2004, procedendo in via autonoma, in quanto, in sede di istruttoria, si è accertato che il servizio oggetto di acquisto
(trascrivere la motivazione indicata nella determinazione a contrattare), come attestato nella determinazione del Settore
n. _ del , esecutiva. Padova, _
IL CAPO SETTORE
allegato:
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
Allegato B
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE DEFINITIVA
- La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/06. L’ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l’emissione del certificato di conformità del servizio e comunque di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.